Ricongiungimento familiare: rilascio del nulla osta e 
									del visto
							
							
								La richiesta di rilascio del nulla osta al ricongiungimento familiare (art. 29 
								D.lgs. 286/98), propedeutico al rilascio dell’omonimo visto, si presenta 
								personalmente allo Sportello Unico competente (quello del luogo di resi-denza 
								in Italia del richiedente che sia cittadino italiano, cittadino di altro Paese 
								dell’Unione Europea o di altro Paese aderente all’Accordo della c.d. Area 
								Schengen, cittadino straniero regolarmente soggiornante in Italia), per 
								consentire, appunto, il ricongiungimento con il richiedente di:
							
								- 
									coniuge non legalmente separato;
- 
									figli minori a carico o di entrambi i coniugi, cioè del richiedente e del partner, o anche soltanto del partner, o nati fuori del matrimonio (figli naturali), purché non siano a loro volta coniugati o legalmente separati e purché l’altro genitore, se vivente, dia il suo consenso al ricongiungimento (sono considerati figli anche gli adottivi, gli affidati e i minori sottoposti alla tutela del richiedente);
- 
									figli maggiorenni a carico, a condizione che versino in uno stato di salute che comporti una invalidità civile e, dunque, non siano in grado di sostentarsi da sé soli;
- 
									genitori a carico, se non vi sono altri figli nel Paese di origine che se ne possano prendere cura;
- 
									genitori ultrasessantacinquenni a carico, anche in presenza di altri figli nel Paese di origine, purché questi ultimi non siano in grado di garantire il loro sostentamento in base a propri, documentati motivi di salute;
- 
									parenti entro il terzo grado, ugualmente a carico, che siano inabili al lavoro secondo la legislazione italiana vigente.
								I documenti di cui il richiedente deve corredare la domanda, ai fini del 
								ricongiungimento dei soggetti sopra indicati, sono i seguenti:
							
								- 
									documentazione che dimostri che il richiedente possiede un alloggio che rientri nei parametri minimi della legge regionale di riferimento per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica, oppure, se a ricongiungersi sia il figlio minore di età inferiore ai 14 anni, documentazione da cui risulti il consenso del titolare dell’alloggio presso cui il minore effettivamente dimorerà ad ospitare quest’ultimo;
- 
									copia del permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno o della carta di soggiorno del richiedente, se straniero;
- 
									documentazione che dimostri  il possesso, da parte del richiedente, di un reddito annuo derivante da fonti lecite non inferiore, in ogni caso, all’importo annuo dell’assegno sociale se si chiede il ricongiungimento di un solo familiare, al doppio di detto importo se si chiede il ricongiungimento di due o tre familiari, al triplo di detto importo se si chiede il ricongiungimento di quattro o più familiari;
- 
									certificazione sulle condizioni di invalidità civile dei figli maggiorenni da ricongiungere o sui motivi di salute che impediscono a fratelli o sorelle del richiedente, rimasti in patria, di prendersi cura dei genitori ultrasessantacinquenni, rilasciata a spese del richiedente dal medico nominato dalla rappresentanza diplomatica (è evidente, dunque, che, preliminarmente alla presentazione della domanda corredata di detta certificazione, occorre che il parente da ricongiungere presenti apposita istanza alla rappresentanza diplomatica a lui più vicina per la nomina del medico e per effettuare la visita necessaria al rilascio della certificazione);
- 
									documentazione attestante i rapporti di parentela o coniugio con il richiedente, o la minore età del soggetto da ricongiungergli, anch’essa da autenticarsi ad opera della rappresentanza diplomatica.
								Il reddito minimo di cui il richiedente dev’essere in possesso è determinato 
								tenendo conto anche del reddito annuo complessivo dei familiari già conviventi 
								con lui: esso può risultare dalla documentazione prodotta da costoro o, dietro 
								loro istanza, dagli Enti locali o soggetti privati, che a qualsiasi titolo 
								eroghino loro detti redditi.
								
								
								La domanda, così completata, viene presentata allo Sportello Unico, che ne 
								rilascia copia per ricevuta.
								
								
								Lo Sportello, poi, procede alla verifica della regolarità dei documenti sopra 
								indicati, avvalendosi all’uopo della Questura.Entro 90 giorni dalla richiesta, 
								lo Sportello rilascia il nulla osta o comuni-ca provvedimento di diniego: nel 
								secondo caso, il richiedente può presentare ricorso avverso il diniego, presso 
								il tribunale in composizione monocratica del luogo in cui risiede; il 
								tribunale, dopo averlo ascoltato, provvede in conformità alle disposizioni del 
								codice di procedura civile sui procedimenti in camera di consiglio (articoli 
								737 e seguenti).
								
								
								Se il decreto del tribunale è favorevole, nello stesso si dispone il rilascio 
								del visto per il ricongiungimento, rendendo pertanto non necessario il nulla 
								osta dello Sportello.
								
								
								Gli atti del procedimento camerale innanzi il tribunale sono esenti da imposta 
								di bollo, di registro e da ogni altra tassa. Il rilascio del visto avviene 
								entro 30 giorni, a cura della rappresentanza diplomatica, con termine che 
								decorre da:
							
								- 
									rilascio del nulla osta dello Sportello, oppure
- 
									dalla comunicazione del decreto favorevole del tribunale, oppure
- 
									decorso il termine di 90 giorni senza che lo Sportello si sia pronunciato sulla richiesta (in questo caso, lo straniero da ricongiungere esibirà alla rappresentanza diplomatica la ricevuta della richiesta, da cui risulta la data di presentazione della stessa).