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Approfondimenti

  • Falsità in documento informatico e frode informatica - La legge 547 del 1993 ha introdotto nel codice penale l’art. 491 bis con il quale è stata estesa la tutela penale vigente in tema di falsità documentali alle così dette “falsità informatiche” stabilendo che “ se alcune delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico o privato, si applicano le disposizioni del capo stesso, concernenti rispettivamente gli atti pubblici e le scritture private”.
  • Accesso abusivo a sistema informatico - La diffusione delle tecnologie informatiche ha dato vita a quel fenomeno che viene definito dei così detti hackers o pirati informatici.
  • Inetercettazione di comunicazioni informatiche o telematiche - Prima di passare all’esame della normativa penale introdotta dall’art. 6 della L. 547/93, che disciplina i reati di intercettazione di comunicazioni informatiche e telematiche, è utile procedere ad alcune precisazioni terminologiche.
  • Alterazione di sistema informatico - Il primo articolo della L. n.547/93 ha aggiunto il terzo comma all’art. 392 c.p. (che disciplina il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza sulle cose) e definisce in maniera più ampia – in considerazione dei “nuovi beni” tutelati, costituiti dal programma e dal sistema informatico – il concetto di “violenza sulle cose”.
  • Danneggiamento di sistemi informatici e telematici - La L.547/93 è intervenuta altresì inserendo nel codice penale una speciale ipotesi di danneggiamento relativo ai sistemi informatici e telematici.