Danneggiamento di sistemi informatici e telematici
La L.547/93 è intervenuta altresì inserendo nel codice penale una speciale
ipotesi di danneggiamento relativo ai sistemi informatici e telematici. Si
tratta dell’art. 635 bis c.p. che prevede l’ipotesi di chi distrugge, deteriora
o rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici
altrui ovvero programmi, informazioni o dati appartenenti ad altri e sanziona
tale condotta con la reclusione da sei mesi a tre anni.
La nota individuatrice del danneggiamento riguardante il settore informatico è
quella del suo potere di incidere quasi esclusivamente sul software (ferme
restando l’integrità fisica della parte hardware e, di conseguenza, la sua
successiva utilizzabilità una volta immesso nella struttura un nuovo complesso
di istruzioni) o sui dati e/o sulle notizie in esso contenute”.
Nel 2° comma dell’art.635 bis, è contenuto un richiamo alle aggravanti di cui
al 2° comma dell’art. 635 (molte delle quali però inapplicabili al
danneggiamento informatico per la diversità dell’oggetto materiale della
condotta) ed è prevista un’aggravante speciale, con riferimento “all’abuso
della qualità di operatore di sistema”, la quale sussiste quando l’agente abbia
strumentalizzato la predetta qualità ai fini della realizzazione della
condotta: l’aggravante de qua non intende riferirsi alla titolarità astratta di
una particolare qualifica professionale o tecnica nel settore informatico, ma
vuole piuttosto sottolineare il momento di collegamento funzionale (anche se
occasionale) di un determinato soggetto per ragioni inerenti ai suoi compiti
professionali, con il sistema informatico.
Peraltro, la previsione di cui all’art. 635 bis c.p. trova applicazione “salvo
che il fatto non costituisca più grave reato” e da un punto di vista
strettamente oggettivo, legato al diverso trattamento sanzionatorio previsto,
deve ritenersi, nel caso in cui ricorra, la configurazione del più grave il
reato di cui all’art. 420 c.p. che disciplina il delitto di attentato a
impianti di pubblica utilità e prevede l’applicazione di una pena da uno a
quattro anni di reclusione, non apparendo ipotizzabile fra le due fattispecie
una forma di concorso.
La norma di cui all’art. 420 c.p. è stata completamente sostituita dalla L.
547/93 e nella sua nuova formulazione sanziona la condotta di chi commetta un
fatto diretto a danneggiare o distruggere sistemi informatici o telematici di
pubblica utilità, ovvero dati, informazioni o programmi in essi contenuti o ad
essi pertinenti. Si deve trattare di sistemi, dati, ecc. appartenenti a
soggetti pubblici o privati, che abbiano complessità e rilevanza tali da far sì
che un attentato agli stessi sia fonte di immediato pericolo per l’ordine
pubblico o per gli interessi socio-economici della collettività.
Nel 3° comma è contenuta la previsione della fattispecie aggravata, unica per
entrambe le ipotesi dei precedenti commi, e concernente sia il caso che
dall’attentato derivi la distruzione o il danneggiamento o l’interruzione,
anche parziale, del funzionamento dell’impianto, sia che le stesse conseguenze
si producano rispetto ai sistemi informatici o telematici ovvero ai dati, alle
informazioni o ai programmi in essi contenuti.