Sei in Informatica
            
            
                    
                    1- Se scarico materiale pedo-pornografico sul mio computer, commetto un reato?
                    
                        L’accesso a siti internet contenenti materiale pedo pornografico configura il reato
                        previsto e sanzionato dall’art. 603 ter codice penale. La norma in esame prevede
                        l’ipotesi di sfruttamento dei minori di anni 18 per la realizzazione di esibizioni
                        pornografiche o la produzione di materiale pornografico che viene sanzionata con
                        la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da € 25.822 a €
                        258.228. E’ altresì sanzionata con la pena da uno a cinque anni di reclusione e
                        con la multa da € 2.582 a € 51.645 la condotta di chi, con qualsiasi mezzo, anche
                        per via telematica, distribuisce, divulga o pubblicizza materiale pedo-pornografico.
                        Pertanto, l’accesso a siti contenenti materiale pedo-pornografico può costituire
                        reato nell’ipotesi in cui l’accesso sia a titolo di dolo. Infatti, per la configurazione
                        del reato è necessaria la sussistenza del dolo, vale a dire la coscienza e volontà
                        di entrare in un sito pedo-pornografico al fine di adescamento o sfruttamento sessuale
                        di minori degli anni 18. Il dolo o volontarietà dell’azione si desume dal numero
                        degli accessi ai vari siti e dalla durata di permanenza negli stessi, oltre all’eventuale
                        scaricamento di materiale pedo-pornografico.. Pertanto, la configurazione del reato
                        è esclusa nell’ipotesi di accesso colposo o erroneo in siti di tale natura. L’accesso
                        erroneo, purtroppo, non è infrequente, laddove si consideri che la maggior parte
                        dei siti si celano sotto nomi che facilmente possono trarre in inganno circa il
                        contenuto degli stessi.
                        
                        2- Se scarico files contenti opere cinematografiche o file musicali, commetto un reato? 
                        
                        
                        La risposta al quesito non è attualmente di
                        chiara e facile lettura mancando ad oggi una disciplina specifica. Appare applicabile
                        la disciplina prevista dall’art. 171 ter legge 633/41. A tal proposito è utile ricordare
                        che la legge sul diritto d’autore consente la copia dei supporti audio-video per
                        uso personale. Ciò significa che chi detiene un originale ha diritto di ricavarne
                        una sola copia per uso proprio e non destinata alla vendita o alla riproduzione.
                        Pertanto, qualsiasi abusiva duplicazione o riproduzione, trasmissione in pubblico,
                        con qualsiasi procedimento, (anche per via telematica) di supporti audiovisivi,
                        detenzione per la vendita o noleggio di supporti privi di contrassegno S.I.A.E.,
                        costituisce violazione del diritto di autore. Pertanto la condotta di chi scarica
                        file musicali o contenenti opere cinematografiche, utilizzati per la abusiva duplicazione
                        ai fini della vendita o noleggio incorre nelle sanzioni previste dall’art. 171 ter