DIRITTI
D'AUTORE
Legge 18 agosto 2000, n. 248 (in Gazz. Uff., 4 settembre, n.
206). - Nuove norme di tutela del diritto di autore.
Preambolo
La Camera dei deputati ed
il Senato della Repubblica hanno approvato;
Il Presidente della Repubblica:
Promulga la seguente legge:
Articolo 1
1. L'art. 16 della legge
22 aprile 1941, n. 633, è sostituito dal seguente:
«Art. 16. -
1. Il diritto esclusivo di diffondere ha per oggetto l'impiego di uno dei
mezzi di diffusione a distanza, quali il telegrafo, il telefono, la radiodiffusione,
la televisione ed altri mezzi analoghi, e comprende la comunicazione al pubblico
via satellite e la ritrasmissione via cavo, nonchè quella codificata con condizioni
di accesso particolari».
Articolo 2
1. Il secondo comma dell'art.
68 della legge 22 aprile 1941, n. 633, è sostituito dal seguente:
«E' libera la fotocopia
da opere esistenti nelle biblioteche, fatta per i servizi della biblioteca o, nei
limiti e con le modalità di cui ai commi quarto e quinto, per uso personale».
2. All'art. 68 della legge
22 aprile 1941, n. 633, sono aggiunti i seguenti commi:
«E' consentita, conformemente
alla convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie e artistiche,
ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 20 giugno 1978, n. 399, nei limiti
del quindici per cento di ciascun volume o fascicolo di periodico, escluse le pagine
di pubblicità, la riproduzione per uso personale di opere dell'ingegno effettuata
mediante fotocopia, xerocopia o sistema analogo. I responsabili dei punti o centri
di riproduzione, i quali utilizzino nel proprio ambito o mettano a disposizione
di terzi, anche gratuitamente, apparecchi per fotocopia, xerocopia o analogo sistema
di riproduzione, devono corrispondere un compenso agli autori ed agli editori delle
opere dell'ingegno pubblicate per le stampe che mediante tali apparecchi vengono
riprodotte per gli usi previsti nel primo periodo del presente comma. La misura
di detto compenso e le modalità per la riscossione e la ripartizione sono determinate
secondo i criteri posti all'art. 181-ter della presente
legge. Salvo diverso accordo tra la SIAE e le associazioni delle categorie interessate,
tale compenso non può essere inferiore per ciascuna pagina riprodotta al prezzo
medio a pagina rilevato annualmente dall'ISTAT per i libri. Gli articoli 1 e 2 della
legge 22 maggio 1993, n. 159, sono abrogati.
Le riproduzioni delle opere
esistenti nelle biblioteche pubbliche, fatte all'interno delle stesse con i mezzi
di cui al quarto comma, possono essere effettuate liberamente, nei limiti stabiliti
dal medesimo comma, salvo che si tratti di opera rara fuori dai cataloghi editoriali,
con corresponsione di un compenso in forma forfettaria a favore degli aventi diritto,
di cui al comma 2 dell'art. 181-ter, determinato ai sensi
del secondo periodo del comma 1 del medesimo art. 181-ter.
Tale compenso è versato direttamente ogni anno dalle biblioteche, nei limiti degli
introiti riscossi per il servizio, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio
dello Stato o degli enti dai quali le biblioteche dipendono».
3. Al primo comma dell'art.
171 della legge 22 aprile 1941, n. 633, dopo le parole: «art. 171-bis»
sono inserite le seguenti: «e dall'art. 171-ter».
4. All'art. 171 della legge
22 aprile 1941, n. 633, è aggiunto il seguente comma:
«La violazione delle disposizioni
di cui al terzo ed al quarto comma dell'art. 68 comporta la sospensione della attività
di fotocopia, xerocopia o analogo sistema di riproduzione da sei mesi ad un anno
nonchè la sanzione amministrativa pecuniaria da due a dieci milioni di lire».
5. Dopo l'art. 181-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, introdotto dall'art. 10
della presente legge, è inserito il seguente:
«Art. 181-ter.
- 1. I compensi per le riproduzioni di cui al quarto e quinto
comma dell'art. 68 sono riscossi e ripartiti, al netto di una provvigione, dalla
Società italiana degli autori ed editori (SIAE). In mancanza di accordi tra la SIAE
e le associazioni delle categorie interessate, la misura e le modalità di pagamento
dei detti compensi, nonchè la misura della provvigione spettante alla Società, sono
determinate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentite le parti
interessate e il comitato consultivo di cui all'art. 190. L'efficacia delle disposizioni
di cui ai commi quarto e quinto dell'art. 68 decorre dalla data di stipulazione
dei detti accordi ovvero dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri.
2.
La ripartizione fra gli aventi diritto, per i quali la SIAE non svolga già attività
di intermediazione ai sensi dell'art. 180, può avvenire anche tramite le principali
associazioni delle categorie interessate, individuate con proprio decreto dal Presidente
del Consiglio dei Ministri, sentito il comitato consultivo di cui all'art. 190,
in base ad apposite convenzioni».
Articolo 3
1. Alla lettera b) del comma 1 dell'art. 69 della legge 22 aprile 1941, n. 633,
sono aggiunte, in fine, le parole: «ovvero, non essendo stato esercitato il diritto
di distribuzione, decorsi almeno ventiquattro mesi dalla realizzazione delle dette
opere e sequenze di immagini».
2. All'art. 69 della legge
22 aprile 1941, n. 633, è aggiunto il seguente comma:
«1-bis.
Per i servizi delle biblioteche e discoteche dello Stato e degli enti pubblici è
consentita la riproduzione in unico esemplare dei fonogrammi e videogrammi contenenti
opere cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, siano
esse sonore o meno, esistenti presso le medesime biblioteche e discoteche dello
Stato e degli enti pubblici».
Articolo 4
1. Nell'art. 161 della legge
22 aprile 1941, n. 633, il primo comma è sostituito dal seguente:
«Agli effetti dell'esercizio
delle azioni previste negli articoli precedenti, possono essere ordinati dall'autorità
giudiziaria la descrizione, l'accertamento, la perizia od il sequestro di ciò che
si ritenga costituire violazione del diritto di utilizzazione».
Articolo 5
1. L'art. 162 della legge
22 aprile 1941, n. 633, è sostituito dal seguente:
«Art. 162. -
1. Salvo quanto diversamente disposto dalla presente legge, i procedimenti
di cui all'art. 161 sono disciplinati dalle norme del codice di procedura civile
concernenti i procedimenti cautelari di sequestro e di istruzione preventiva per
quanto riguarda la descrizione, l'accertamento e la perizia.
2.
La descrizione e il sequestro vengono eseguiti a mezzo di ufficiale giudiziario,
con l'assistenza, ove occorra, di uno o più periti ed anche con l'impiego di mezzi
tecnici di accertamento, fotografici o di altra natura. Nel caso di pubblici spettacoli
non si applicano le limitazioni di giorni e di ore previste per atti di questa natura dal codice di procedura civile.
3.
Gli interessati possono essere autorizzati ad assistere alle operazioni anche a
mezzo di propri rappresentanti e ad essere assistiti da tecnici di loro fiducia.
4.
Alla descrizione non si applicano i commi secondo e terzo dell'art. 693 del codice
di procedura civile. Ai fini dell'art. 697 del codice di procedura civile, il carattere
dell'eccezionale urgenza deve valutarsi anche alla stregua dell'esigenza di non
pregiudicare l'attuazione del provvedimento. Si applica anche alla descrizione il
disposto degli articoli 669-octies, 669-undecies
e 675 del codice di procedura civile.
5.
Decorso il termine di cui all'art. 675 del codice di procedura civile, possono essere
completate le operazioni di descrizione e di sequestro già iniziate, ma non possono
esserne iniziate altre fondate sullo stesso provvedimento; resta salva la facoltà
di chiedere al giudice di disporre ulteriori provvedimenti di descrizione o sequestro
nel corso del procedimento di merito.
6.
Descrizione e sequestro possono concernere oggetti appartenenti a soggetti anche
non identificati nel ricorso, purchè si tratti di oggetti prodotti, offerti, importati
o distribuiti dalla parte nei cui confronti siano stati emessi i suddetti provvedimenti
e purchè tali oggetti non siano adibiti ad uso personale, ovvero si tratti di opere
diffuse con qualunque mezzo. Il verbale delle operazioni di sequestro e di descrizione,
con il ricorso ed il provvedimento, deve essere notificato al terzo cui appartengono
gli oggetti sui quali descrizione o sequestro sono stati eseguiti entro quindici
giorni dalla conclusione delle operazioni stesse a pena di inefficacia».
Articolo 6
1. L'art. 163 della legge
22 aprile 1941, n. 633, è sostituito dal seguente:
«Art. 163. -
1. Il titolare di un diritto di utilizzazione economica può chiedere che
sia disposta l'inibitoria di qualsiasi attività che costituisca violazione del diritto
stesso, secondo le norme del codice di procedura civile concernenti i procedimenti
cautelari.
2.
Pronunciando l'inibitoria, il giudice può fissare una somma dovuta per ogni violazione
o inosservanza successivamente constatata o per ogni ritardo nell'esecuzione del
provvedimento».
Articolo 7
1. Il n. 3) dell'art. 164
della legge 22 aprile 1941, n. 633, è sostituito dal seguente:
«3) l'ente di diritto pubblico
designa i funzionari autorizzati a compiere attestazioni di credito per diritto
d'autore nonchè ai fini della legge 5 febbraio 1992, n. 93; dette attestazioni sono
atti aventi efficacia di titolo esecutivo a norma dell'art. 474 del codice di procedura
civile».
Articolo 8
1. Dopo l'art. 174 della
legge 22 aprile 1941, n. 633, sono inseriti i seguenti:
«Art. 174-bis.
- 1. Ferme le sanzioni penali applicabili, la violazione
delle disposizioni previste nella presente sezione è punita con la sanzione amministrativa
pecuniaria pari al doppio del prezzo di mercato dell'opera o del supporto oggetto
della violazione, in misura comunque non inferiore a lire duecentomila. Se il prezzo
non è facilmente determinabile, la violazione è punita con la sanzione amministrativa
pecuniaria da lire duecentomila a lire due milioni. La sanzione amministrativa si
applica nella misura stabilita per ogni violazione e per ogni esemplare abusivamente
duplicato o riprodotto.
2.
I proventi derivanti dalle sanzioni amministrative, applicate ai sensi del presente
articolo, affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati,
con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica:
a)
in misura pari al cinquanta per cento ad un fondo iscritto allo stato di previsione
del Ministero della giustizia destinato al potenziamento delle strutture e degli
strumenti impiegati nella prevenzione e nell'accertamento dei reati previsti dalla
presente legge. Il fondo è istituito con decreto adottato dal Ministro della giustizia,
di concerto con il Ministro dell'interno, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente disposizione;
b)
nella restante misura, ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per la promozione delle
campagne informative di cui al comma 3-bis dell'art. 26
della legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni.
. - 1.
Quando esercita l'azione penale per taluno dei reati non colposi previsti nella
presente sezione commessi nell'ambito di un esercizio commerciale o di un'attività
soggetta ad autorizzazione, il pubblico ministero ne dà comunicazione al questore,
indicando gli elementi utili per l'adozione del provvedimento di cui al comma 2.
2.
Valutati gli elementi indicati nella comunicazione di cui al comma 1, il questore,
sentiti gli interessati, può disporre, con provvedimento motivato, la sospensione
dell'esercizio o dell'attività per un periodo non inferiore a quindici giorni e
non superiore a tre mesi, senza pregiudizio del sequestro penale eventualmente adottato.
3.
In caso di condanna per taluno dei reati di cui al comma 1, è sempre disposta, a
titolo di sanzione amministrativa accessoria, la cessazione temporanea dell'esercizio
o dell'attività per un periodo da tre mesi ad un anno, computata la durata della
sospensione disposta a norma del comma 2. Si applica l'art. 24 della legge 24 novembre
1981, n. 689. In caso di recidiva specifica è disposta la revoca della licenza di
esercizio o dell'autorizzazione allo svolgimento dell'attività.
4.
Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche nei confronti degli
stabilimenti di sviluppo e stampa, di sincronizzazione o di postproduzione nonchè
di masterizzazione, tipografia e che comunque esercitino attività di produzione
industriale connesse alla realizzazione dei supporti contraffatti e nei confronti
dei centri di emissione o ricezione di programmi televisivi. Le agevolazioni di
cui all'art. 45 della legge 4 novembre 1965, n. 1213 e successive modificazioni,
sono sospese in caso di esercizio dell'azione penale; se vi è condanna, sono revocate
e non possono essere nuovamente concesse per almeno un biennio».
2. Dopo l'art. 75 del testo
unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931,
n. 773, è inserito il seguente:
«Art. 75-bis.
- 1. Chiunque intenda esercitare, a fini di lucro, attività
di produzione, di duplicazione, di riproduzione, di vendita, di noleggio o di cessione
a qualsiasi titolo di nastri, dischi, videocassette, musicassette o altro supporto
contenente fonogrammi o videogrammi di opere cinematografiche o audiovisive o sequenze
di immagini in movimento, ovvero intenda detenere tali oggetti ai fini dello svolgimento
delle attività anzidette, deve darne preventivo avviso al questore che ne rilascia
ricevuta, attestando l'eseguita iscrizione in apposito registro. L'iscrizione deve
essere rinnovata ogni anno».
3. Al comma 1 dell'art.
17-bis del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza,
approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, introdotto dall'art. 3 del decreto
legislativo 13 luglio 1994, n. 480, dopo le parole: «articoli 59, 60, 75,» sono
inserite le seguenti: «75-bis,».
Articolo 9
1. Nel testo della legge
22 aprile 1941, n. 633, l'espressione: «Ente italiano per il diritto di autore»
ovunque ricorra è sostituita dall'espressione «Società italiana degli autori ed
editori (SIAE)».
Articolo 10
1. Dopo l'art. 181 della
legge 22 aprile 1941, n. 633, è inserito il seguente:
«Art. 181-bis.
- 1. Ai sensi dell'art. 181 e agli effetti di cui agli articoli
171-bis e 171-ter, la Società italiana
degli autori ed editori (SIAE) appone un contrassegno su ogni supporto contenente
programmi per elaboratore o multimediali nonchè su ogni supporto contenente suoni,
voci o immagini in movimento, che reca la fissazione di opere o di parti di opere
tra quelle indicate nell'art. 1, primo comma, destinati ad essere posti comunque
in commercio o ceduti in uso a qualunque titolo a fine di lucro. Analogo sistema
tecnico per il controllo delle riproduzioni di cui all'art. 68 potrà essere adottato
con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sulla base di accordi tra
la SIAE e le associazioni delle categorie interessate.
2.
Il contrassegno è apposto sui supporti di cui al comma 1 ai soli fini della tutela
dei diritti relativi alle opere dell'ingegno, previa attestazione da parte del richiedente
dell'assolvimento degli obblighi derivanti dalla normativa sul diritto d'autore
e sui diritti connessi. In presenza di seri indizi, la SIAE verifica, anche successivamente,
circostanze ed elementi rilevanti ai fini dell'apposizione.
3.
Fermo restando l'assolvimento degli obblighi relativi ai diritti di cui alla presente
legge, il contrassegno, secondo modalità e nelle ipotesi previste nel regolamento
di cui al comma 4, che tiene conto di apposite convenzioni stipulate tra la SIAE
e le categorie interessate, può non essere apposto sui supporti contenenti programmi
per elaboratore disciplinati dal decreto legislativo 29 dicembre 1992, n. 518, utilizzati
esclusivamente mediante elaboratore elettronico, sempre che tali programmi non contengano
suoni, voci o sequenze di immagini in movimento tali da costituire opere fonografiche,
cinematografiche o audiovisive intere, non realizzate espressamente per il programma
per elaboratore, ovvero loro brani o parti eccedenti il cinquanta per cento dell'opera
intera da cui sono tratti, che diano luogo a concorrenza all'utilizzazione economica
delle opere medesime. In tali ipotesi la legittimità dei prodotti, anche ai fini
della tutela penale di cui all'art. 171-bis, è comprovata
da apposite dichiarazioni identificative che produttori e importatori preventivamente
rendono alla SIAE.
4.
I tempi, le caratteristiche e la collocazione del contrassegno sono individuati
da un regolamento di esecuzione da emanare con decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
disposizione, sentite la SIAE e le associazioni di categoria interessate, nei termini
più idonei a consentirne la agevole applicabilità, la facile visibilità e a prevenire
l'alterazione e la falsificazione delle opere. Fino alla data di entrata in vigore
del predetto regolamento, resta operativo il sistema di individuazione dei tempi,
delle caratteristiche e della collocazione del contrassegno determinatosi sotto
la disciplina previgente. Le spese e gli oneri, anche per il controllo, sono a carico
dei richiedenti e la loro misura, in assenza di accordo tra la SIAE e le categorie
interessate, è determinata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri,
sentito il comitato consultivo permanente per il diritto di autore.
5.
Il contrassegno deve avere, comunque, caratteristiche tali da non poter essere trasferito
su altro supporto. Deve contenere elementi tali da permettere la identificazione
del titolo dell'opera per la quale è stato richiesto, del nome dell'autore, del
produttore o del titolare del diritto d'autore. Deve contenere altresì l'indicazione
di un numero progressivo per ogni singola opera riprodotta o registrata nonchè della
sua destinazione alla vendita, al noleggio e a qualsiasi altra forma di distribuzione.
6.
L'apposizione materiale del contrassegno può essere affidata anche in parte al richiedente
o ad un terzo da questi delegato, i quali assumono le conseguenti responsabilità
a termini di legge. I medesimi soggetti informano almeno trimestralmente la SIAE
circa l'attività svolta e lo stadio di utilizzo del materiale consegnato. Ai fini
della tempestiva apposizione del contrassegno, fuori dei casi in cui esista apposita
convenzione tra il produttore e la SIAE, l'importatore ha l'obbligo di dare alla
SIAE preventiva notizia dell'ingresso nel territorio nazionale dei prodotti. Si
osservano le disposizioni di cui al comma 4.
7.
Nei casi di cui al comma 6, la SIAE e il richiedente possono concordare che l'apposizione
del contrassegno sia sostituita da attestazione temporanea resa ai sensi del comma
2, corredata dalla presa d'atto della SIAE.
8.
Agli effetti dell'applicazione della legge penale, il contrassegno è considerato
segno distintivo di opera dell'ingegno».
Articolo 11
1. Dopo l'art. 182 della
legge 22 aprile 1941, n. 633, sono inseriti i seguenti:
«Art. 182-bis.
- 1. All'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ed
alla Società italiana degli autori ed editori (SIAE) è attribuita, nell'ambito delle
rispettive competenze previste dalla legge, al fine di prevenire ed accertare le
violazioni della presente legge, la vigilanza:
a)
sull'attività di riproduzione e duplicazione con qualsiasi procedimento, su supporto
audiovisivo, fonografico e qualsiasi altro supporto nonchè su impianti di utilizzazione
in pubblico, via etere e via cavo, nonchè sull'attività di diffusione radiotelevisiva
con qualsiasi mezzo effettuata;
b)
sulla proiezione in sale cinematografiche di opere e registrazioni tutelate dalla
normativa sul diritto d'autore e sui diritti connessi al suo esercizio;
c)
sulla distribuzione, la vendita, il noleggio, l'emissione e l'utilizzazione in qualsiasi
forma dei supporti di cui alla lettera a);
d)
sui centri di riproduzione pubblici o privati, i quali utilizzano nel proprio ambito
o mettono a disposizione di terzi, anche gratuitamente, apparecchi per fotocopia,
xerocopia o analogo sistema di riproduzione.
2.
La SIAE, nei limiti dei propri compiti istituzionali, si coordina, a norma del comma
1, con l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.
3.
Per lo svolgimento dei compiti indicati nel comma 1, l'Autorità per le garanzie
nelle comunicazioni può conferire funzioni ispettive a propri funzionari ed agire
in coordinamento con gli ispettori della SIAE. Gli ispettori possono accedere ai
locali dove vengono svolte le attività di riproduzione, duplicazione, vendita, emissione
via etere e via cavo o proiezione cinematografica nonchè le attività ad esse connesse.
Possono richiedere l'esibizione della documentazione relativa all'attività svolta,
agli strumenti e al materiale in lavorazione, in distribuzione, in fase di utilizzazione
attraverso l'emissione o la ricezione via etere e via cavo o la proiezione cinematografica.
Nel caso in cui i suddetti locali non siano luoghi aperti al pubblico, stabilimenti
industriali o esercizi commerciali o emittenti radiotelevisive, l'accesso degli
ispettori deve essere autorizzato dall'autorità giudiziaria.
- 1.
Gli ispettori, in caso di accertamento di violazione delle norme di legge, compilano
processo verbale, da trasmettere immediatamente agli organi di polizia giudiziaria
per il compimento degli atti previsti dagli articoli 347 e seguenti del codice di
procedura penale».
2. Alla lettera b) del comma 6 dell'art. 1 della legge 31 luglio 1997, n. 249,
dopo il n. 4) è inserito il seguente:
«4-bis)
svolge i compiti attribuiti dall'art. 182-bis della legge
22 aprile 1941, n. 633 e successive modificazioni;».
Articolo 12
1. All'art. 26 della legge
23 agosto 1988, n. 400, sono aggiunti i seguenti commi:
«3-bis.
Il dipartimento, nei limiti delle disponibilità derivanti dall'applicazione del
comma 3-ter, realizza e promuove campagne informative attraverso
la televisione, la radio, il cinema e la stampa quotidiana e periodica, volte a
sensibilizzare l'opinione pubblica sulla illiceità dell'acquisto di prodotti delle
opere dell'ingegno abusivi o contraffatti.
3-ter.
Per le finalità di cui al comma 3-bissono utilizzate le
somme affluite nel capitolo di cui all'art. 174-bis, comma
2, lettera b), della legge 22 aprile 1941, n. 633 e successive
modificazioni».
Articolo 13
1. L'art. 171-bis
della legge 22 aprile 1941, n. 633, è sostituito dal seguente:
«Art. 171-bis.
- 1. Chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto,
programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene
a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE),
è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da lire
cinque milioni a lire trenta milioni. La stessa pena si applica se il fatto concerne
qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria
o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per
elaboratori. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa
a lire trenta milioni se il fatto è di rilevante gravità.
2.
Chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduce,
trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico
il contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli
64-quinquies e 64-sexies, ovvero
esegue l'estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni
di cui agli articoli 102-bis e 102-ter,
ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati, è soggetto
alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da lire cinque milioni
a lire trenta milioni. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione
e la multa a lire trenta milioni se il fatto è di rilevante gravità».
Articolo 14
1. L'art. 171-ter
della legge 22 aprile 1941, n. 633, è sostituito dal seguente:
«Art. 171-ter.
- 1. E' punito, se il fatto è commesso per uso non personale,
con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da cinque a trenta milioni
di lire chiunque a fini di lucro:
a)
abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico con qualsiasi
procedimento, in tutto o in parte, un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo,
cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi
ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali,
cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento;
b)
abusivamente riproduce, trasmette o diffonde in pubblico, con qualsiasi procedimento,
opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali
o drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive
o composite o banche dati;
c)
pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione, introduce nel territorio
dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, pone in commercio,
concede in noleggio o comunque cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette
a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, trasmette a mezzo della radio,
fa ascoltare in pubblico le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle lettere
a) e b);
d)
detiene per la vendita o la distribuzione, pone in commercio, vende, noleggia, cede
a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della radio o della
televisione con qualsiasi procedimento, videocassette, musicassette, qualsiasi supporto
contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive
o sequenze di immagini in movimento, od altro supporto per il quale è prescritta,
ai sensi della presente legge, l'apposizione di contrassegno da parte della Società
italiana degli autori ed editori (SIAE), privi del contrassegno medesimo o dotati
di contrassegno contraffatto o alterato ovvero produce, utilizza, importa, detiene
per la vendita, pone in commercio, vende, noleggia o cede a qualsiasi titolo sistemi
atti ad eludere, a decodificare o a rimuovere le misure di protezione del diritto
d'autore o dei diritti connessi;
e)
in assenza di accordo con il legittimo distributore, ritrasmette o diffonde con
qualsiasi mezzo un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati
atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato;
f)
introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione,
distribuisce, vende, concede in noleggio, cede a qualsiasi titolo, promuove commercialmente,
installa dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso
ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto.
2.
E' punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da cinque a trenta
milioni di lire chiunque:
a)
riproduce, duplica, trasmette o diffonde abusivamente, vende o pone altrimenti in
commercio, cede a qualsiasi titolo o importa abusivamente oltre cinquanta copie
o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi;
b)
esercitando in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita
o commercializzazione, importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da
diritti connessi, si rende colpevole dei fatti previsti dal comma 1;
c)
promuove o organizza le attività illecite di cui al comma 1.
3.
La pena è diminuita se il fatto è di particolare tenuità.
4.
La condanna per uno dei reati previsti nel comma 1 comporta:
a)
l'applicazione delle pene accessorie di cui agli articoli 30 e 32-bis
del codice penale;
b)
la pubblicazione della sentenza in uno o più quotidiani, di cui almeno uno a diffusione
nazionale, e in uno o più periodici specializzati;
c)
la sospensione per un periodo di un anno della concessione o autorizzazione di diffusione
radiotelevisiva per l'esercizio dell'attività produttiva o commerciale.
5.
Gli importi derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dai precedenti
commi sono versati all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i pittori
e scultori, musicisti, scrittori ed autori drammatici».
Articolo 15
1. Dopo l'art. 171-quater della legge 22 aprile 1941, n. 633, è inserito il seguente:
«Art. 171-quinquies.
- 1. Ai fini delle disposizioni di cui alla presente legge
è equiparata alla concessione in noleggio la vendita con patto di riscatto ovvero
sotto condizione risolutiva quando sia previsto che nel caso di riscatto o di avveramento
della condizione il venditore restituisca una somma comunque inferiore a quella
pagata oppure quando sia previsto da parte dell'acquirente, al momento della consegna,
il pagamento di una somma a titolo di acconto o ad altro titolo comunque inferiore
al prezzo di vendita».
Articolo 16
1. Chiunque abusivamente
utilizza con qualsiasi procedimento, anche via etere o via cavo, duplica, riproduce,
in tutto o in parte, un'opera dell'ingegno tutelata dalla normativa sul diritto
d'autore e sui diritti connessi al suo esercizio, oppure acquista o noleggia supporti
audiovisivi fonografici o informatici o multimediali non conformi alle prescrizioni
della presente legge è punito, purchè il fatto non costituisca concorso nei reati
di cui agli articoli 171, 171-bis, 171-ter,
171-quater, 171-quinquies, 171-septies e 171-octies della legge 22
aprile 1941, n. 633, come modificati o introdotti dalla presente legge, con la sanzione
amministrativa pecuniaria di lire trecentomila e con le sanzioni accessorie della
confisca del materiale e della pubblicazione del provvedimento su un giornale quotidiano
a diffusione nazionale.
2. In caso di recidiva o
di fatto grave per la quantità delle violazioni o delle copie acquistate o noleggiate,
la sanzione amministrativa è aumentata sino a lire due milioni e il fatto è punito
con la confisca degli strumenti e del materiale, con la pubblicazione della sentenza
su due o più giornali quotidiani a diffusione nazionale o su uno o più periodici
specializzati nel settore dello spettacolo e, se si tratta di attività imprenditoriale,
con la revoca della concessione o autorizzazione di diffusione radiotelevisiva per
l'esercizio dell'attività produttiva o commerciale.
Articolo 17
1. Dopo l'art. 171-quinquiesdella legge 22 aprile 1941, n. 633, introdotto dall'art.
15 della presente legge, sono inseriti i seguenti:
«Art. 171-sexies.
- 1. Quando il materiale sequestrato è, per entità, di difficile
custodia, l'autorità giudiziaria può ordinarne la distruzione, osservate le disposizioni
di cui all'art. 83 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del
codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n.
271.
2.
E' sempre ordinata la confisca degli strumenti e dei materiali serviti o destinati
a commettere i reati di cui agli articoli 171-bis, 171-ter e 171-quater nonchè delle videocassette,
degli altri supporti audiovisivi o fonografici o informatici o multimediali abusivamente
duplicati, riprodotti, ceduti, commerciati, detenuti o introdotti sul territorio
nazionale, ovvero non provvisti di contrassegno SIAE, ove richiesto, o provvisti
di contrassegno SIAE contraffatto o alterato, o destinato ad opera diversa. La confisca
è ordinata anche nel caso di applicazione della pena su richiesta delle parti a
norma dell'art. 444 del codice di procedura penale.
3.
Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche se i beni appartengono
ad un soggetto giuridico diverso, nel cui interesse abbia agito uno dei partecipanti
al reato.
. - 1.
La pena di cui all'art. 171-ter, comma 1, si applica anche:
a)
ai produttori o importatori dei supporti non soggetti al contrassegno di cui all'art.
181-bis, i quali non comunicano alla SIAE entro trenta giorni
dalla data di immissione in commercio sul territorio nazionale o di importazione
i dati necessari alla univoca identificazione dei supporti medesimi;
b)
salvo che il fatto non costituisca più grave reato, a chiunque dichiari falsamente
l'avvenuto assolvimento degli obblighi di cui all'art. 181-bis,
comma 2, della presente legge.
. - 1.
Qualora il fatto non costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da
sei mesi a tre anni e con la multa da lire cinque milioni a lire cinquanta milioni
chiunque a fini fraudolenti produce, pone in vendita, importa, promuove, installa,
modifica, utilizza per uso pubblico e privato apparati o parti di apparati atti
alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate
via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale. Si intendono
ad accesso condizionato tutti i segnali audiovisivi trasmessi da emittenti italiane
o estere in forma tale da rendere gli stessi visibili esclusivamente a gruppi chiusi
di utenti selezionati dal soggetto che effettua l'emissione del segnale, indipendentemente
dalla imposizione di un canone per la fruizione di tale servizio.
2.
La pena non è inferiore a due anni di reclusione e la multa a lire trenta milioni
se il fatto è di rilevante gravità.
. - 1.
La pena principale per i reati di cui agli articoli 171-bis,
171-ter e 171-quater è diminuita
da un terzo alla metà e non si applicano le pene accessorie a colui che, prima che
la violazione gli sia stata specificatamente contestata in un atto dell'autorità
giudiziaria, la denuncia spontaneamente o, fornendo tutte le informazioni in suo
possesso, consente l'individuazione del promotore o organizzatore dell'attività
illecita di cui agli articoli 171-ter e 171-quater,
di altro duplicatore o di altro distributore, ovvero il sequestro di notevoli quantità
di supporti audiovisivi e fonografici o di strumenti o materiali serviti o destinati
alla commissione dei reati.
2.
Le disposizioni del presente articolo non si applicano al promotore o organizzatore
delle attività illecite previste dall'art. 171-bis, comma
1, e dall'art. 171-ter, comma 1».
Articolo 18
1. All'art. 3 della legge
5 febbraio 1992, n. 93, dopo il comma 6 sono aggiunti i seguenti:
«6-bis.
I soggetti indicati nel comma 3 devono presentare alla SIAE, ogni tre mesi, una
dichiarazione dalla quale risultino le vendite effettuate ai sensi del comma 1 ed
il compenso conseguentemente dovuto ai sensi del medesimo comma 1 e, contestualmente,
devono corrispondere il compenso dovuto a norma dei commi 1 e 3.
6-ter.
Nel caso di inadempimento dell'obbligo di cui al comma 6-bis,
ovvero se sussistono seri indizi che la dichiarazione presentata non corrisponda
alla realtà, la SIAE può ottenere che il giudice disponga l'esibizione delle scritture
contabili del soggetto obbligato oppure che acquisisca da questi le necessarie informazioni».
Articolo 19
1. Presso la Presidenza
del Consiglio dei Ministri è istituito il Comitato per la tutela della proprietà
intellettuale, di seguito denominato «Comitato».
2. Il Comitato è composto
dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri avente delega,
che lo presiede, e da quattro esperti di riconosciuta competenza di cui uno indicato
dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e uno dalla Società italiana degli
autori ed editori (SIAE), nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri. Gli esperti, il cui mandato è a titolo gratuito, restano in carica per
due anni e possono essere confermati una sola volta.
3. Il Comitato è organo
di consulenza tecnica e documentale della Presidenza del Consiglio dei Ministri
e, in tale veste, può elaborare proposte per rendere più efficace l'attività di
contrasto delle attività illecite lesive della proprietà intellettuale.
4. Ai fini dell'esercizio
dei propri compiti, il Comitato può richiedere copie di atti e informazioni utili
alle pubbliche amministrazioni, alle imprese e alle associazioni di categoria, che
le forniscono, salvo che siano coperti dal segreto industriale ed aziendale; può
richiedere, altresì, all'autorità giudiziaria il rilascio di copie, estratti o certificati,
che sono rilasciati, senza spese, ai sensi e nei limiti dell'art. 116 del codice
di procedura penale.
5. Gli atti e le informazioni
acquisiti ai sensi del comma 4 sono coperti dal segreto d'ufficio. I dati possono
essere elaborati in forma anonima per mezzo di un apposito sistema informatico e
telematico.
6. Fermo restando l'obbligo
di denuncia di reato, il Comitato segnala all'autorità giudiziaria e agli organi
che svolgono funzioni di vigilanza in materia i fatti e le circostanze comunque
utili ai fini dell'attività di prevenzione e di repressione degli illeciti.
7. L'Ufficio per il diritto
d'autore e la promozione delle attività culturali provvede alle funzioni di assistenza
tecnico-amministrativa e di segreteria del Comitato, avvalendosi del servizio per
l'antipirateria. L'istituzione e il funzionamento del Comitato non comportano oneri
finanziari aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.