COMUNITA'
EUROPEE
Legge 19 dicembre 1992, n. 489 (in Gazz. Uff., 21 dicembre,
n. 299). -- Disposizioni in materia di attuazione di direttive comunitarie relative
al mercato interno.
Preambolo
La Camera dei deputati ed
il Senato della Repubblica hanno approvato;
Il Presidente della Repubblica:
Promulga la seguente legge:
Articolo 1
Delega al Governo per l'attuazione
delle direttive comunitarie relative al mercato interno.
1. Il Governo è delegato
ad emanare, entro il 31 dicembre 1992, decreti legislativi recanti le norme occorrenti
per dare attuazione alle direttive delle Comunità europee comprese negli elenchi
di cui agli allegati A e B della
presente legge.
2. I decreti legislativi
sono adottati, nel rispetto dell'art. 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su
proposta del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie e per gli
affari regionali congiuntamente ai Ministri con competenza istituzionale prevalente
per la materia, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia
e del tesoro, qualora non proponenti.
3. Gli schemi dei decreti
legislativi recanti attuazione delle direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato
B della presente legge sono trasmessi alla Camera dei deputati
ed al Senato della Repubblica per l'acquisizione, entro venti giorni dalla data
di trasmissione, del parere delle commissioni permanenti competenti per materia
e, ove necessario, delle osservazioni della commissione parlamentare per le questioni
regionali. Decorso tale termine, i decreti sono comunque emanati.
Articolo 2
Criteri e princìpi direttivi
generali della delega legislativa.
1. In aggiunta agli specifici
criteri e princìpi direttivi contenuti nelle direttive da attuare ed a quelli indicati
in altre disposizioni della presente legge, i decreti legislativi di cui all'art.
1 saranno informati ai seguenti princìpi e criteri generali:
a)
le amministrazioni direttamente interessate provvederanno all'attuazione dei decreti
legislativi con le ordinarie strutture amministrative;
b)
nelle materie di competenza delle regioni a statuto speciale e ordinario e delle
province autonome di Trento e di Bolzano saranno osservati l'art. 9 della legge
9 marzo 1989, n. 86, e l'art. 6, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica
24 luglio 1977, n. 616;
c)
per evitare disarmonie con le discipline vigenti per i singoli settori interessati
dalla normativa da attuare, saranno introdotte le occorrenti modifiche o integrazioni
alle discipline stesse;
d)
saranno previste, ove necessario per assicurare l'osservanza delle disposizioni
contenute nei decreti legislativi, salve le norme penali vigenti, norme contenenti
le sanzioni penali e amministrative per le infrazioni alle disposizioni dei decreti
stessi, nei limiti, rispettivamente, dell'ammenda fino a lire duecento milioni e
dell'arresto fino a tre anni, da comminare in via alternativa o congiunta, e della
sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma fino a lire duecento
milioni; le sanzioni penali saranno previste solo nei casi in cui le infrazioni
alle norme di attuazione delle direttive ledano interessi generali dell'ordinamento
interno, individuati in base ai criteri ispiratori degli articoli 34 e 35 della
legge 24 novembre 1981, n. 689; la pena dell'ammenda sarà comminata per le infrazioni
formali; la pena dell'arresto e dell'ammenda per le infrazioni che espongono a pericolo
grave o a danno l'interesse protetto;
e)
eventuali spese non contemplate da leggi vigenti e che non riguardino l'attività
ordinaria delle amministrazioni statali o regionali potranno essere previste nei
soli limiti per l'adempimento degli obblighi di attuazione delle direttive; alla
relativa copertura, in quanto non sia possibile far fronte con i fondi già assegnati
alle competenti amministrazioni, si provvederà a norma degli articoli 5 e 21 della
legge 16 aprile 1987, n. 183, osservando altresì il disposto dell'art. 11-ter,
comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto dall'art. 7 della legge 23
agosto 1988, n. 362;
f)
i decreti legislativi assicureranno in ogni caso che, nelle materie trattate dalle
direttive da attuare, la disciplina disposta sia pienamente conforme alle prescrizioni
delle direttive medesime, tenuto anche conto delle eventuali modificazioni intervenute
entro il termine della delega.
2. Con l'entrata in vigore
del decreto legislativo di attuazione della direttiva 91/368/CEE del Consiglio,
del 20 giugno 1991, sono abrogate:
a)
con decorrenza dal 31 dicembre 1994, le disposizioni di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 21 luglio 1982, n. 673, relative agli articoli 2 e 3 della direttiva
73/361/CEE del Consiglio, del 19 novembre 1973, modificata dalla direttiva 76/434/CEE
della Commissione, del 13 aprile 1976;
b)
con decorrenza dal 31 dicembre 1995, le seguenti disposizioni emanate in attuazione
di direttive comunitarie:
1) decreto ministeriale
28 novembre 1987, n. 593, relativo alle strutture di protezione in caso di ribaltamento
(ROPS) di determinate macchine per cantiere;
2) decreto ministeriale
28 novembre 1987, n. 594, relativo alle strutture di protezione in caso di caduta
oggetti (FOPS) di determinate macchine per cantiere;
3) decreto legislativo 10
novembre 1991, n. 304, relativo ai carrelli semoventi per movimentazione.
Articolo 3
Attuazione di direttive
comunitarie in via regolamentare.
1. Il Governo è autorizzato
ad attuare in via regolamentare le direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato
C della presente legge.
2. I regolamenti di cui
al comma 1 sono emanati, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o
del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie e per gli affari regionali,
da lui delegato, entro il 31 dicembre 1992, secondo le procedure indicate dall'art.
17 della legge 23 agosto 1988, n. 400. Il parere del Consiglio di Stato è emesso
entro venti giorni dall'invio dello schema del regolamento.
Articolo 4
Attuazione di direttive
comunitarie in via amministrativa.
1. Le direttive da attuare
in via amministrativa sono comprese nell'elenco di cui all'allegato
D della presente legge.
2. I relativi provvedimenti
sono emanati entro il 31 dicembre 1992 e comunicati immediatamente in copia integrale
al Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie e per gli affari regionali.
Articolo 5
Accelerazione di procedure.
1. Nell'art. 1, comma 3,
della legge 19 febbraio 1992, n. 142, le parole: «sessanta giorni» sono sostituite
dalle seguenti: «venti giorni».
Articolo 6
Apparecchiature terminali
di telecomunicazioni: criteri di delega.
1. Per il caso di inosservanza
delle disposizioni contenute nel decreto legislativo di attuazione della direttiva
91/263/CEE del Consiglio, del 29 aprile 1991, che abroga, con effetto dal 6 novembre
1992, la direttiva 86/361/CEE del Consiglio, del 24 luglio 1986, recepita nell'ordinamento
ai sensi dell'art. 14 della legge 16 aprile 1987, n. 183, possono essere stabilite
nel decreto stesso, oltre a sanzioni amministrative nell'ambito dei criteri fissati
dall'art. 2 della presente legge, misure cautelari e di confisca nelle ipotesi previste
dall'art. 3, paragrafi 2 e 3, dall'art. 8, paragrafo 1, e dall'art. 11, paragrafo
2, della direttiva 91/263/CEE.
Articolo 7
Tutela giuridica dei programmi
per elaboratori: criteri di delega.
1. L'attuazione della direttiva
91/250/CEE del Consiglio, del 14 maggio 1991, deve avvenire nel rispetto dei seguenti
princìpi e criteri direttivi:
a)
sarà prevista la nullità di disposizioni contrattuali poste in essere in violazione
di disposizioni attuative della predetta direttiva;
b)
alla Società italiana degli autori ed editori sarà affidata la tenuta, anche mediante
mezzi informatici, di un registro pubblico relativo ai programmi per elaboratore;
c)
saranno previste la facoltatività ed onerosità del deposito dei programmi per elaboratore;
d)
sarà previsto che la duplicazione abusiva a fini di lucro di programmi per elaboratore,
nonchè l'importazione, la commercializzazione anche mediante locazione e la detenzione
per la commercializzazione dei programmi dei quali si sappia o si abbia motivo di
ritenere che siano abusivamente duplicati costituiscano delitto punibile anche con
la reclusione da tre mesi a tre anni e con la multa da lire un milione a lire dieci
milioni; le stesse pene saranno previste qualora i fatti di cui sopra concernano
mezzi intesi unicamente a consentire o facilitare la rimozione o elusione arbitraria
dei dispositivi di protezione di un programma per elaboratore.
Articolo 8
Vigilanza su base consolidata
degli enti creditizi: criteri di delega.
1. L'attuazione della direttiva
92/30/CEE del Consiglio, del 6 aprile 1992, dovrà avvenire nel rispetto dei seguenti
princìpi:
a)
disciplinare il «gruppo creditizio» in conformità delle definizioni ed in armonia
con la normativa comunitaria, prevedendone la sottoposizione a forme di vigilanza
su base consolidata di ordine informativo, regolamentare ed ispettivo;
b)
contenere il complesso delle esclusioni del consolidamento consentite dall'art.
3, paragrafo 3, della direttiva;
c)
includere nella fattispecie di influenza notevole, di cui all'art. 5, paragrafo
4, della direttiva, ai fini del consolidamento proporzionale anche la detenzione
del controllo sull'Assemblea straordinaria delle imprese facenti parte del gruppo;
d)
estendere alla violazione degli obblighi introdotti in base alla direttiva le sanzioni
penali ed amministrative previste dalla vigente legislazione nazionale in materia
di vigilanza consolidata per le analoghe fattispecie;
e)
stabilire che la Banca d'Italia possa concordare con le autorità competenti di altri
Paesi la ripartizione dei compiti in ordine all'esercizio della vigilanza su base
consolidata dei gruppi creditizi operanti in più Paesi;
f)
prevedere il recepimento delle norme tecniche con provvedimenti del Ministro del
tesoro, del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio (CICR) e della
Banca d'Italia, adottati nell'esercizio dei poteri loro attribuiti dalla legge.
2. Ai fini dell'esercizio
della delega, restano ferme le disposizioni contenute nella legge 30 luglio 1990,
n. 218 e successive modificazioni, e nel decreto legislativo 20 novembre 1990,
n. 356, per quanto compatibili
con la predetta direttiva; a tali disposizioni saranno apportati eventuali aggiustamenti
volti ad evitare duplicazioni nei controlli.
Articolo 9
Acquisizione e detenzione
di armi: criteri di delega.
1. L'attuazione della direttiva
91/477/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1991, deve avvenire nel rispetto dei seguenti
princìpi e criteri direttivi e sentita la commissione consultiva centrale delle
armi del Ministero dell'interno, di cui all'art. 6 della legge 18 aprile 1975, n.
110, come modificato dalla legge 16 luglio 1982, n. 452:
a)
istituire su richiesta dell'interessato la «carta europea d'arma da fuoco», quale
documento personale in cui sono indicati i dati identificativi delle armi da fuoco
delle categorie B, C, D dell'allegato I della direttiva, comprese quelle da caccia
e quelle per uso sportivo, nonchè gli estremi delle prescritte autorizzazioni, nulla
osta o licenze, di cui il titolare sia in possesso in conformità alle disposizioni
di legge o regolamentari in vigore;
b)
prevedere che il rilascio delle autorizzazioni, nulla osta, licenze in materia di
armi a favore di cittadini comunitari avvenga alle condizioni previste per i cittadini
italiani, ed a quelle di cui ai criteri indicati dalle lettere c)
e d);
c)
subordinare l'autorizzazione per l'acquisto di armi da fuoco delle categorie B,
C, D dell'allegato I della direttiva a favore di cittadini comunitari anche al preventivo
accordo dello Stato di residenza laddove lo Stato di residenza prevede autorizzazione
preventiva all'acquisto;
d)
prevedere che il rilascio delle licenze per il trasferimento e per il transito nello
Stato, nonchè di quelle per il trasferimento verso un altro Stato membro delle Comunità
europee di armi comuni da sparo, avvenga con l'osservanza anche delle modalità previste
dall'art. 11, paragrafo 2, della direttiva, con esclusione della possibilità di
concedere le autorizzazioni di cui al paragrafo 3 dello stesso articolo e al paragrafo
1 dell'art. 12 della direttiva medesima;
e)
stabilire che il trasferimento o il transito temporaneo nel territorio nazionale
e il trasferimento verso un altro Stato membro delle Comunità europee di armi da
caccia o sportive per l'esercizio della caccia o per la partecipazione a competizioni
sportive, possano essere consentiti anche senza preventiva autorizzazione nei casi
e alle condizioni previsti dall'art. 12, paragrafo 2, della direttiva, prevedendo,
a tal fine, l'adeguamento delle disposizioni adottate a norma degli articoli 15
e 16 della legge 18 aprile 1975, n. 110;
f)
prevedere che, salve le norme penali vigenti, l'inosservanza delle disposizioni
contenute nel decreto legislativo e nelle relative disposizioni di attuazione sia
punita con la reclusione di durata non inferiore a tre mesi e non superiore a due
anni.
2. Le disposizioni di esecuzione
del decreto legislativo, comprese quelle relative alle modalità di rilascio, aggiornamento
e tenuta della carta europea d'arma da fuoco, e quelle per il conseguente adeguamento
di disposizioni di attuazione o regolamentari vigenti, sono stabilite con decreto
del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri di grazia e giustizia e delle
finanze. Le disposizioni di esecuzione relative allo scambio di informazioni fra
le competenti autorità degli Stati membri delle Comunità europee e gli organi dell'Amministrazione
della pubblica sicurezza sono stabilite con decreto del Ministro dell'interno.
3.
Al primo periodo del
sesto comma dell'art. 10 della legge 18 aprile 1975, n. 110, come sostituito dall'art.
12, comma 8, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni,
dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, sono aggiunte, in fine, le parole: «e di sei
per le armi di uso sportivo. Per le armi da caccia resta valido il disposto dell'art.
37, comma 2, della legge 11 febbraio 1992, n. 157».
Articolo 10
Società: criteri di delega.
1. L'attuazione della direttiva
90/604/CEE del Consiglio, dell'8 novembre 1990, deve avvenire nel rispetto dei seguenti
princìpi e criteri direttivi:
a)
elevare gli importi previsti nell'art. 2435-bis, primo comma,
lettere a) e b), del codice civile
entro i limiti di cui all'art. 11 della quarta direttiva 78/660/CEE del Consiglio,
del 25 luglio 1978, come modificato dall'art. 1 della direttiva 90/604/CEE;
b)
disporre che le società le quali si avvalgano dell'esenzione dall'obbligo sancito
nell'art. 2427, primo comma, numero 2), del codice civile, prevista dall'art. 2435-bis del codice civile, devono iscrivere l'ammortamento e le
svalutazioni, con segno negativo, nelle voci B I e B II dello stato patrimoniale;
c)
consentire alle società indicate nell'art. 2435-bis del
codice civile di redigere la nota integrativa in forma abbreviata nei limiti degli
esoneri previsti dall'art. 44 della direttiva 78/660/CEE, come sostituito dall'art.
5 della direttiva 90/604/CEE;
d)
prevedere che le società indicate nell'art. 2435-bis del
codice civile forniscano nella nota integrativa le notizie richieste dall'art. 2428,
secondo comma, numeri 3) e 4), dello stesso codice qualora si eserciti l'opzione
prevista dall'art. 46 della direttiva 78/660/CEE, come modificato dall'art. 6 della
direttiva 90/604/CEE;
e)
prevedere l'inserimento nella nota integrativa delle informazioni previste dall'art.
2427, primo comma, numero 6), del codice civile in forma globale per tutte le voci
interessate;
f)
consentire a tutte le società di pubblicare il bilancio d'esercizio e il bilancio
consolidato, oltre che in lire, anche in ECU.
Articolo 11
Appalti di cui alla direttiva
90/531/CEE.
1. Gli articoli 12 e 13
della legge 19 febbraio 1992, n. 142, si applicano dal 1993 anche alle procedure
di appalto degli enti costituiti in forma di società per azioni di cui alla direttiva
90/531/CEE del Consiglio, del 17 settembre 1990.
2. La lettera
c) dell'art. 2, paragrafo 1, primo comma, della direttiva 92/13/CEE del Consiglio,
del 25 febbraio 1992, non si applica.
3. L'attestazione di cui
al capitolo 2 della direttiva 92/13/CEE è rilasciata, fino alla scadenza del quadriennio
previsto dall'art. 12, paragrafo 1, della medesima direttiva, da una commissione
composta dal persone che fanno o hanno fatto parte del Consiglio superiore dei lavori
pubblici. La commissione è formata da un componente legale, che la presiede, un
componente tecnico e un componente amministrativo nominati annualmente con decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri, senza oneri per il bilancio dello Stato,
ed è indipendente da qualsiasi autorità statale, regionale o locale.
4. Il decreto legislativo
di cui all'art. 14 della legge 19 febbraio 1992, n. 142, può recare anche ulteriori
disposizioni per l'attuazione della predetta direttiva 92/13/CEE.
Articolo 12
Strumenti per pesare non
automatici: criteri di delega.
1. L'attuazione della direttiva
90/384/CEE del Consiglio, del 20 giugno 1990, deve avvenire nel rispetto dei seguenti
princìpi e criteri direttivi:
a)
le disposizioni vigenti relative a strumenti metrici anche non considerati dalla
predetta direttiva saranno, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio
e dell'artigianato, rese omogenee a quelle da adottarsi per l'attuazione della direttiva
medesima;
b)
le disposizioni che occorrono per eliminare gli ostacoli alla libera circolazione
intracomunitaria degli strumenti metrici, eccettuate quelle aventi natura e rilevanza
tributaria, potranno essere emanate mediante decreto del Ministro dell'industria,
del commercio e dell'artigianato;
c)
le equipollenze ai bolli metrici nazionali di marchi, bolli o contrassegni applicati
in altri Stati membri delle Comunità europee saranno determinate con decreto del
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
Articolo 13
Distribuzione all'ingrosso
dei medicinali per uso umano: criteri di delega.
1. L'attuazione della direttiva
92/25/CEE del Consiglio, del 31 marzo 1992, deve avvenire nel rispetto dei seguenti
princìpi e criteri direttivi:
a)
saranno indicate le quantità minime dei farmaci che i grossisti devono tenere e
saranno previste misure dirette ad assicurare la tempestività delle consegne;
b)
sarà adottata una specifica disciplina per il corretto trasporto dei medicinali,
con possibilità di rinvio, per le norme tecniche e di dettaglio, a decreti del Ministro
della sanità;
c)
saranno previste specifiche disposizioni per l'attività dei depositari di medicinali,
da sottoporre ad autorizzazione ministeriale;
d)
sarà disciplinata la distribuzione dei gas medicinali, in correlazione con nuove
disposizioni sulle attività di produzione degli stessi gas, che tengano conto della
peculiarità di tali prodotti;
e)
le linee direttrici in materia di buona pratica di distribuzione di cui all'art.
10 della predetta direttiva saranno recepite con decreto del Ministro della sanità.
Articolo 14
Classificazione dei medicinali
per uso umano: criteri di delega.
1. L'attuazione della direttiva
92/26/CEE del Consiglio, del 31 marzo 1992, sarà informata ai seguenti princìpi
e criteri direttivi:
a)
la classificazione in materia di fornitura di medicinali per uso umano dovrà prevedere
tutte le categorie enunciate dall'art. 2 della direttiva, con possibilità di ulteriori
distinzioni, compatibili con la disciplina comunitaria;
b)
con riferimento a taluni tipi di medicinali vendibili dietro presentazione di ricetta
medica, in relazione alla particolare pericolosità degli stessi, potranno essere
stabilite specifiche modalità, sia di compilazione della ricetta, sia di fornitura
dei prodotti, per una maggiore tutela della salute pubblica;
c)
in relazione alla nuova disciplina, saranno modificate le disposizioni sulla classificazione
contenute nell'art. 19, comma 4, della legge 11 marzo 1988, n. 67.
Articolo 15
Etichettatura dei medicinali
per uso umano: criteri di delega.
1. L'attuazione della direttiva
92/27/CEE del Consiglio, del 31 marzo 1992, sarà informata ai seguenti princìpi
e criteri direttivi:
a)
sarà esclusa la possibilità di riportare sulle etichette e sui fogli illustrativi
diciture diverse da quelle specificate dallo stesso decreto legislativo;
b)
sarà previsto che le confezioni contenenti etichetta e fogli illustrativi conformi
alla previgente disciplina possano essere mantenute in commercio, ove non ostino
specifici motivi di carattere sanitario, fino alla scadenza dei prodotti;
c)
sarà confermata la possibilità di apportare modifiche alla disciplina sull'etichettatura
e sul foglio illustrativo con le modalità previste dall'art. 16 del decreto legislativo
29 maggio 1991, n. 178.
Articolo 16
Pubblicità dei medicinali
per uso umano: criteri di delega.
1. L'attuazione della direttiva
92/28/CEE del Consiglio, del 31 marzo 1992, sulla pubblicità dei medicinali per
uso umano sarà informata ai seguenti princìpi e criteri direttivi:
a)
la pubblicità presso il pubblico, salvo eccezioni tassativamente indicate, dovrà
essere preventivamente autorizzata dal Ministero della sanità, con procedure e modalità
che potranno essere differenziate secondo il tipo di messaggio e il mezzo e che
terranno conto dell'eventuale ricorso a forme di autodisciplina;
b)
saranno stabiliti i casi in cui il messaggio dovrà essere sottoposto, prima dell'autorizzazione,
al parere della commissione di esperti prevista dall'art. 201 del testo unico delle
leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e successive
modificazioni, della quale dovrà essere disciplinata la composizione, con la previsione
di un numero di membri non superiore a quindici;
c)
sarà confermato il divieto di pubblicità presso il pubblico di medicinali erogati
con onere a carico del Servizio sanitario nazionale, fatte salve eventuali campagne
di vaccinazione approvate dal Ministero della sanità;
d)
la disciplina della pubblicità presso gli operatori sanitari dovrà contenere norme
specifiche sui farmaci vendibili senza presentazione di ricetta medica;
e)
dovranno essere stabilite le condizioni per i contributi finanziari delle aziende
farmaceutiche a congressi e convegni scientifici attinenti, anche indirettamente,
ai medicinali, con previsione di eventuali autorizzazioni e di relative tariffe
per le prestazioni rese dal Ministero della sanità, ai sensi dell'art. 5, comma
12, della legge 29 dicembre 1990, n. 407;
f)
saranno indicati i requisiti minimi del servizio scientifico da istituire presso
ogni azienda titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio dei medicinali,
ai sensi dell'art. 13 della direttiva;
g)
per i casi di infrazione alla disciplina della pubblicità presso il pubblico e presso
operatori commerciali saranno previste, oltre a sanzioni di carattere penale, conseguenze
amministrative comprendenti, per i medicinali inclusi nel prontuario terapeutico
del Servizio sanitario nazionale, la sospensione dal prontuario medesimo per un
periodo di tempo da dieci giorni a due anni.
Articolo 17
Controlli veterinari: criteri
di delega.
1. L'attuazione delle direttive
91/412/CEE della Commissione, del 23 luglio 1991, 91/493/CEE del Consiglio, del
22 luglio 1991, 91/628/CEE del Consiglio, del 19 novembre 1991, 91/629/CEE del Consiglio,
del 19 novembre 1991, e 91/630/CEE del Consiglio, del 19 novembre 1991, sarà informata
ai seguenti princìpi e criteri direttivi:
a)
stabilire modalità idonee a garantire la salute umana, la sanità e il benessere
animale, la salubrità della produzione di origine animale, l'igiene delle strutture
zootecniche e dell'ambiente;
b)
prevedere, attraverso la loro semplificazione, procedure di vigilanza e sistemi
di controllo razionali, efficaci e tempestivi;
c)
individuare sistemi di controllo più efficaci per il benessere e la protezione degli
animali, misure anche più vigorose e sanzioni amministrative e penali in armonia
con le disposizioni vigenti in materia nell'ordinamento interno;
d)
individuare, tenuto conto delle funzioni attribuite, criteri e modalità di amministrazione
del personale e di riorganizzazione dei servizi pubblici veterinari, sulla base
di criteri di perequazione, razionalità ed economicità disponendo ove necessario
atti di indirizzo e coordinamento delle regioni.
Articolo 18
Produzione e commercializzazione
di prodotti a base di carne: criteri di delega.
1. L'attuazione della direttiva
92/5/CEE del Consiglio, del 10 febbraio 1992, sarà informata ai seguenti princìpi
e criteri direttivi:
a)
prevedere idonee garanzie a tutela della salute;
b)
prevedere l'idoneità tecnica delle strutture di produzione;
c)
stabilire le modalità di collaborazione dei servizi sanitari e veterinari competenti
in base alle leggi regionali ai fini degli accertamenti dell'idoneità degli stabilimenti;
d)
prevedere che eventuali norme integrative e di esecuzione siano emanate mediante
regolamento o atto amministrativo;
e)
prevedere le deroghe di cui all'art. 9, paragrafi 1, 2 e 3, del testo della direttiva
77/99/CEE allegato alla predetta direttiva 92/5/CEE, per gli stabilimenti che fabbricano
prodotti a base di carne non aventi struttura e capacità di produzione industriale,
secondo i seguenti criteri:
1) per l'individuazione
degli opifici oggetto di deroga dovrà farsi riferimento alla quantità di materia
prima carnea lavorata in un anno, da individuarsi nel limite massimo di cinquecento
tonnellate; tale limite è ridotto del 50 per cento per gli stabilimenti destinati
alla lavorazione di paste farcite con carne, piatti cucinati, preparazioni gastronomiche
e simili in cui la materia prima carnea costituisca semplicemente un ingrediente
e non la componente essenziale del prodotto;
2) gli opifici di cui al
numero 1) dovranno comunque essere in possesso dei requisiti strutturali di cui
agli allegati A e B della citata
direttiva 77/99/CEE, ad esclusione dei seguenti:
2.1) requisiti indicati
dall'allegato B, capitolo I;
2.2) requisiti indicati
dall'allegato A, capitolo I, punto 2, lettera
g), per quanto riguarda i rubinetti, e punto 11, per sostituirvi gli
armadi agli spogliatoi;
2.3) requisiti indicati
dall'allegato A, capitolo I, punto 3, relativamente ai locali
di magazzinaggio delle materie prime e dei prodotti finiti; in tal caso, tuttavia,
lo stabilimento, qualora vi vengano effettuati magazzinaggi, dovrà disporre di locali
o dispositivi per il magazzinaggio se del caso refrigerati, di cui almeno uno per
le materie prime e uno per i prodotti finiti;
f)
prevedere l'esclusione dall'applicazione della citata direttiva 77/99/CEE, ai sensi
dell'art. 1, paragrafo 2, della medesima, per la preparazione o il magazzinaggio
di prodotti a base di carne o di altri prodotti di origine animale destinati al
consumo umano nei negozi per la vendita al minuto o nei laboratori artigiani che
effettuino la vendita in locali contigui a quelli di produzione.
Articolo 19
Scambi intracomunitari di
carni fresche: criteri di delega.
1. L'attuazione delle direttive
91/497/CEE del Consiglio, del 29 luglio 1991, e 91/498/CEE del Consiglio, del 29
luglio 1991, sarà informata ai seguenti princìpi e criteri direttivi:
a)
per l'individuazione degli stabilimenti di macellazione e dei laboratori di sezionamento
a ridotta capacità operativa oggetto della deroga di cui agli articoli 4 e 13 del
testo della direttiva 64/433/CEE, allegato alla predetta direttiva 91/497/CEE, dovrà
farsi riferimento, per gli stabilimenti di macellazione ad una quantità di capi
suini abbattuti non inferiore a sessanta unità alla settimana e per i laboratori
di sezionamento ad una quantità di materia prima carnea non inferiore alle sei tonnellate
alla settimana, semprechè siano soddisfatte le condizioni di cui alle lettere a), b), c)
e d) dell'art. 13, secondo capoverso, della citata direttiva
64/433/CEE;
b)
per l'individuazione dell'ambito locale di commercializzazione relativo agli stabilimenti
di macellazione e ai laboratori di sezionamento a ridotta capacità operativa, dovrà
farsi riferimento al mercato nazionale, purchè il trasporto venga effettuato con
mezzi adeguati a garantire il perfetto stato di conservazione delle carni.
Articolo 20
Norme sanitarie applicabili
alla produzione ed alla commercializzazione dei molluschi bivalvi vivi: criteri
di delega.
1. L'attuazione della direttiva
91/492/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, sarà informata ai seguenti princìpi
e criteri direttivi:
a)
prevedere idonee garanzie a tutela della salute umana;
b)
prevedere la emanazione di un regolamento di esecuzione ai sensi dell'art. 17 della
legge 23 agosto 1988, n. 400;
c)
stabilire le modalità di collaborazione con il Ministero della sanità dei servizi
sanitari e veterinari competenti, ai sensi delle leggi regionali, ai fini dell'accertamento
dell'idoneità dei centri di spedizione e dei centri di depurazione.
Articolo 21
Animali di razza: criteri
di delega.
1. L'attuazione della direttiva
91/174/CEE del Consiglio, del 25 marzo 1991, deve avvenire nel rispetto dei seguenti
princìpi e criteri direttivi:
a)
migliorare le condizioni di allevamento e di produzione degli animali di razza,
attraverso la istituzione di libri genealogici o registri anagrafici;
b)
istituire nuovi libri genealogici o nuovi registri anagrafici per specie che si
riveleranno di interesse zootecnico;
c)
prevedere il riconoscimento delle associazioni di allevatori od enti che tengano
i libri genealogici o registri anagrafici;
d)
prevedere i criteri di iscrizione o di registrazione degli animali da compagnia
nei relativi libri genealogici o registri anagrafici;
e)
prevedere i criteri di ammissione alla riproduzione di animali di razza ed all'impiego
di sperma, ovuli ed embrioni dei medesimi;
f)
prevedere il certificato per la commercializzazione di animali di razza, nonchè
di sperma, ovuli ed embrioni dei medesimi;
g)
rispettare la libertà di commercializzazione all'interno dei Paesi comunitari degli
animali di razza, nonchè di sperma, ovuli ed embrioni dei medesimi, evitando qualsiasi
discriminazione in relazione alla provenienza degli stessi, fatti salvi i motivi
di ordine sanitario.
Articolo 22
Piante ornamentali: criteri
di delega.
1. L'attuazione della direttiva
91/682/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1991, deve avvenire nel rispetto dei seguenti
princìpi e criteri direttivi:
a)
individuare presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste una autorità unica
e centrale responsabile per le prestazioni concernenti la qualità;
b)
individuare organismi abilitati responsabili della conservazione del germoplasma
con previsione di eventuali tariffe;
c)
prevedere un controllo
ufficiale, effettuato almeno per sondaggio, destinato ad
accertare che siano state rispettate le prescrizioni e le condizioni fissate dalla
direttiva stessa ed applicate le relative misure sanzionatorie;
d)
prevedere che i fornitori autorizzati di materiali di moltiplicazione o di piante
ornamentali vengano abilitati a garantire che i loro prodotti rispondano alle condizioni
prescritte.
Articolo 23
Organismi nocivi ai vegetali:
criteri di delega.
1. L'attuazione della direttiva
91/683/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1991, deve avvenire nel rispetto dei seguenti
princìpi e criteri direttivi:
a)
individuare presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste una autorità fitosanitaria
unica e centrale per la protezione dei vegetali al fine del coordinamento e dei
contatti relativi alle questioni fitosanitarie;
b)
articolare e razionalizzare in ogni regione organicamente i servizi fitosanitari
regionali ai fini dell'applicazione delle nuove procedure fitosanitarie nell'ambito
del Mercato interno;
c)
regolamentare le attività da espletare da parte degli uffici competenti dell'autorità
centrale e dei servizi fitosanitari regionali ai fini: del rilascio del «passaporto
delle piante»; della libera circolazione dei vegetali; della costituzione delle
zone protette; della registrazione dei produttori; dei controlli nei luoghi di produzione
e nelle fasi di commercializzazione; della definizione del sistema sanzionatorio
per gli inadempimenti.
Articolo 24
Zucchero.
1. All'art. 74 del decreto
del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162 e successive modificazioni,
sono apportate le seguenti modifiche:
a)
nel comma 1, le parole: «in quantità superiore a chilogrammi 10» sono sostituite
dalle seguenti: «in quantità superiore a chilogrammi 50»; le parole: «dello zucchero,
dello zucchero invertito, del glucosio e del levulosio, del melasso ed altre sostanze
zuccherine» sono sostituite dalle seguenti: «del saccarosio, escluso lo zucchero
a velo, del glucosio e isoglucosio»; le parole: «a madre e tre figlie» sono sostituite
dalle seguenti: «a madre e due figlie»;
b)
il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Delle due figlie, la
prima deve essere inviata, a cura del venditore o dello spedizioniere, all'ufficio
per la repressione delle frodi del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, competente
per territorio. L'invio può avvenire a mezzo di raccomandata o recapito manuale,
e deve avvenire non oltre il giorno successivo, non festivo, al rilascio. La seconda
figlia accompagna la merce e deve essere consegnata dal trasportatore a chi riceve
il prodotto. La madre è trattenuta dal venditore o spedizioniere.»;
c)
nei commi 3 e 4, la parola: «speditore» è sostituita dalla seguente: «spedizioniere»;
d)
nel comma 7, le parole: «di sostanze zuccherine» sono sostituite dalle seguenti:
«dei prodotti sopramenzionati».
Articolo 25
Birra.
1. La lettera
c) del primo comma dell'art. 4 della legge 16 agosto 1962, n. 1354, è sostituita
dalla seguente:
«c)
aggiungere alla birra additivi, salvo quelli autorizzati dal Ministero della sanità
ai sensi dell'art. 5, primo comma, lettera g), e dell'art.
22 della legge 30 aprile 1962, n. 283;».
2. Il primo comma dell'art.
19 della legge 16 agosto 1962, n. 1354, è sostituito dal seguente:
«La birra importata dai
Paesi extracomunitari deve corrispondere alle caratteristiche e ai requisiti stabiliti
dalla presente legge».
Articolo 26
Soppressione dei controlli
alle frontiere intracomunitarie.
1. A decorrere dal 1 gennaio
1993, fatte salve le disposizioni emanate in attuazione di norme comunitarie, è
abrogata ogni altra disposizione normativa che preveda controlli di merci a causa
del loro attraversamento di frontiera intracomunitaria.
Articolo 27
Igiene e sicurezza del lavoro.
1. Le disposizioni dell'art.
1, comma 3, della legge 19 febbraio 1992, n. 142, come modificato dall'art. 5 della
presente legge, si applicano anche alle direttive in materia di igiene e sicurezza
del lavoro indicate nell'art. 43 della legge e comprese nell'allegato
A della legge stessa.
Articolo 28
Entrata in vigore della
legge.
1. La presente legge entra
in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Allegato 1
Allegato
A
(Art. 1,
comma 1)
ELENCO DELLE DIRETTIVE
OGGETTO DELLA DELEGA LEGISLATIVA
Direttiva 90/384/CEE del
Consiglio, del 20 giugno 1990, sull'armonizzazione delle legislazioni degli Stati
membri in materia di strumenti per pesare a funzionamento non automatico.
Direttiva 91/174/CEE del
Consiglio, del 25 marzo 1991, relativa alle condizioni zootecniche e genealogiche
che disciplinano la commercializzazione degli animali di razza e che modifica le
direttive 77/504/CEE e 90/425/CEE.
Direttiva 91/250/CEE del
Consiglio, del 14 maggio 1991, relativa alla tutela giuridica dei programmi per
elaboratore.
Direttiva 91/263/CEE del
Consiglio, del 29 aprile 1991, per il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati
membri relative alle
apparecchiature per terminali di telecomunicazione, incluso
il reciproco riconoscimento delle loro conformità.
Direttiva 91/368/CEE del
Consiglio, del 20 giugno 1991, che modifica la direttiva 89/392/CEE concernente
il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle macchine.
Direttiva 91/412/CEE della
Commissione, del 23 luglio 1991, che stabilisce i princìpi e le direttrici sulle
buone prassi di fabbricazione dei medicinali veterinari.
Direttiva 91/492/CEE del
Consiglio, del 15 luglio 1991, che stabilisce le norme sanitarie applicabili alla
produzione e alla commercializzazione dei molluschi bivalvi vivi.
Direttiva 91/493/CEE del
Consiglio, del 22 luglio 1991, che stabilisce le norme sanitarie applicabili alla
produzione e alla commercializzazione dei prodotti della pesca.
Direttiva 91/497/CEE del
Consiglio, del 29 luglio 1991, che modifica e codifica la direttiva 64/433/CEE relativa
a problemi sanitari in materia di scambi intracomunitari di carni fresche, onde
estenderla alla produzione ed immissione sul mercato di carni fresche.
Direttiva 91/498/CEE del
Consiglio, del 29 luglio 1991, relativa alla concessione di deroghe temporanee e
limitate alle norme sanitarie specifiche della Comunità in materia di produzione
ed immissione sul mercato di carni fresche.
Direttiva 91/628/CEE del
Consiglio, del 19 novembre 1991, relativa alla protezione degli animali durante
il trasporto e recante modifica delle direttive 90/425/CEE e 91/496/CEE.
Direttiva 91/629/CEE del
Consiglio, del 19 novembre 1991, che stabilisce le norme minime per la protezione
dei vitelli.
Direttiva 91/630/CEE del
Consiglio, del 19 novembre 1991, che stabilisce le norme minime per la protezione
dei suini.
Direttiva 91/682/CEE del
Consiglio, del 19 dicembre 1991, relativa alla commercializzazione dei materiali
di moltiplicazione delle piante ornamentali e delle piante ornamentali.
Direttiva 91/683/CEE del
Consiglio, del 19 dicembre 1991, che modifica la direttiva 77/93/CEE concernente
le misure di protezione contro l'introduzione negli Stati membri di organismi nocivi
ai vegetali e ai prodotti vegetali.
Direttiva 92/5/CEE del Consiglio,
del 10 febbraio 1992, che modifica e aggiorna la direttiva 77/99/CEE relativa a
problemi sanitari in materia di scambi intracomunitari di prodotti a base di carne
e modifica la direttiva 64/433/CEE.
Direttiva 92/25/CEE del
Consiglio, del 31 marzo 1992, riguardante la distribuzione all'ingrosso dei medicinali
per uso umano.
Direttiva 92/26/CEE del
Consiglio, del 31 marzo 1992, concernente la classificazione in materia di fornitura
dei medicinali per uso umano.
Direttiva 92/27/CEE del
Consiglio, del 31 marzo 1992, concernente l'etichettatura ed il foglietto illustrativo
dei medicinali per uso umano.
Direttiva 92/28/CEE del
Consiglio, del 31 marzo 1992, concernente la pubblicità dei medicinali per uso umano.
Allegato 2
Allegato
B
(Art. 1,
commi 1 e 3)
ELENCO DELLE DIRETTIVE
OGGETTO DELLA DELEGA LEGISLATIVA PER LE QUALI SI RICHIEDE IL PARERE DELLE COMMISSIONI
PARLAMENTARI PERMANENTI COMPETENTI PER MATERIA SUGLI SCHEMI DEI RELATIVI DECRETI
LEGISLATIVI
Direttiva 90/604/CEE del
Consiglio, dell'8 novembre 1990, che modifica la direttiva 78/660/CEE sui conti
annuali e la direttiva 83/349/CEE sui conti consolidati per quanto riguarda le deroghe
a favore delle piccole e medie società, nonchè la pubblicazione dei conti in ECU.
Direttiva 91/477/CEE del
Consiglio, 18 giugno 1991, relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione
di armi.
Direttiva 92/30/CEE del
Consiglio, del 6 aprile 1992, relativa alla vigilanza su base consolidata degli
enti creditizi.
Allegato 3
Allegato
C
(Art. 3,
comma 1)
ELENCO DELLE DIRETTIVE
DA ATTUARE IN VIA REGOLAMENTARE
Direttiva 91/67/CEE del
Consiglio, del 28 gennaio 1991, che stabilisce le norme di polizia sanitaria per
la commercializzazione di animali e prodotti d'acquacoltura.
Direttiva 91/68/CEE del
Consiglio, del 28 gennaio 1991, relativa alle condizioni di polizia sanitaria da
applicare negli scambi intracomunitari di ovini e caprini.
Direttiva 91/69/CEE del
Consiglio, del 28 gennaio 1991, che modifica la direttiva 72/462/CEE relativa a
problemi sanitari e di polizia sanitaria all'importazione di animali delle specie
bovina e suina, di carni fresche o di prodotti a base di carne, in provenienza dai
Paesi terzi, integrandovi gli animali delle specie ovina e caprina.
Direttiva 91/494/CEE del
Consiglio, del 26 giugno 1991, relativa alle norme di polizia sanitaria per gli
scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza dai Paesi terzi di carni
fresche di volatili da cortile.
Direttiva 91/495/CEE del
Consiglio, del 27 novembre 1990, relativa ai problemi sanitari e di polizia sanitaria
in materia di produzione e di commercializzazione di carni di coniglio e di selvaggina
d'allevamento.
Direttiva 91/670/CEE del
Consiglio, del 16 dicembre 1991, concernente l'accettazione reciproca delle licenze
per l'esercizio di funzioni nel settore dell'aviazione civile.
Direttiva 92/11/CEE del
Consiglio, del 3 marzo 1992, che modifica la direttiva 89/396/CEE relativa alle
diciture o marche che consentono di identificare la partita alla quale appartiene
una derrata alimentare.
Allegato 4
Allegato
D
(Art. 4,
comma 1)
ELENCO DELLE DIRETTIVE DA
ATTUARE IN VIA AMMINISTRATIVA
Direttiva 90/642/CEE del
Consiglio, del 27 novembre 1990, che fissa le percentuali massime di residui di
antiparassitari su e in alcuni prodotti di origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli.
Direttiva 92/7/CEE del Consiglio,
del 10 febbraio 1992, che modifica la direttiva 85/3/CEE relativa ai pesi, alle
dimensioni e a certe altre caratteristiche tecniche di taluni veicoli stradali.
Quattordicesima Direttiva
92/78/CEE della Commissione, del 18 febbraio 1992, che adegua al processo tecnico
gli allegati III, IV, VI e VII della direttiva 76/768/CEE del Consiglio concernente
il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai prodotti cosmetici.