1. Dopo la sezione V del
capo IV del titolo I della legge 22 aprile 1941, n. 633, è aggiunta la seguente
sezione:
«Sezione VI
Programmi
per elaboratore.
. -- 1.
Fatte salve le disposizioni dei successivi articoli 64-ter
e 64-quater, i diritti esclusivi conferiti dalla presente
legge sui programmi per elaboratore comprendono il diritto di effettuare o autorizzare:
a)
la produzione, permanente o temporanea, totale o parziale, del programma per elaboratore
con qualsiasi mezzo o in qualsiasi forma. Nella misura in cui operazioni quali il
caricamento, la visualizzazione, l'esecuzione, la trasmissione o la memorizzazione
del programma per elaboratore richiedano una riproduzione, anche tali operazioni
sono soggette all'autorizzazione del titolare dei diritti;
b)
la traduzione, l'adattamento, la trasformazione e ogni altra modificazione del programma
per elaboratore, nonchè la produzione dell'opera che ne risulti, senza pregiudizio
dei diritti di chi modifica il programma;
c)
qualsiasi forma di distribuzione al pubblico, compresa la locazione, del programma
per elaboratore originale o di copie dello stesso. La prima vendita di una copia
del programma nella Comunità Economica Europea da parte del titolare dei diritti,
o con il suo consenso, esaurisce il diritto di distribuzione di detta copia all'interno
della Comunità, ad eccezione del diritto di controllare l'ulteriore locazione del
programma o di una copia dello stesso.
. -- 1.
Salvo patto contrario, non sono soggette all'autorizzazione del titolare dei diritti
le attività indicate nell'art; 64-bis, lettere
a) e b), allorchè tali attività sono necessarie
per l'uso del programma per elaboratore conformemente alla sua destinazione da parte
del legittimo acquirente, inclusa la correzione degli errori.
2.
Non può essere impedito per contratto, a chi ha il diritto di usare una copia del
programma per elaboratore di effettuare una copia di riserva del programma, qualora
tale copia sia necessaria per l'uso.
3.
Chi ha il diritto di usare una copia del programma per elaboratore può, senza l'autorizzazione
del titolare dei diritti, osservare, studiare o sottoporre a prova il funzionamento del programma, allo scopo di determinare le idee ed i princìpi su cui è basato ogni
elemento del programma stesso, qualora egli compia tali atti durante operazioni
di caricamento, visualizzazione, esecuzione, trasmissione o memorizzazione del programma
che egli ha il diritto di eseguire. Gli accordi contrattuali, conclusi in violazione
del presente comma sono nulli.
. -- 1.
L'autorizzazione del titolare dei diritti non è richiesta qualora la riproduzione
del codice del programma di elaboratore e la traduzione della sua forma ai sensi
dell'art. 64-bis, lettere a) e b), compiute al fine di modificare la forma del codice, siano
indispensabili per ottenere le informazioni necessarie per conseguire l'interoperabilità,
con altri programmi, di un programma per elaboratore creato autonomamente purchè
siano soddisfatte le seguenti condizioni:
a)
le predette attività siano eseguite dal licenziatario o da altri che abbia il diritto
di usare una copia del programma oppure, per loro conto, da chi è autorizzato a
tal fine;
b)
le informazioni necessarie per conseguire l'interoperabilità non siano già facilmente
e rapidamente accessibili ai soggetti indicati alla lettera a);
c)
le predette attività siano limitate alle parti del programma originale necessarie
per conseguire l'interoperabilità.
2. Le disposizioni di cui
al comma 1 non consentono che le informazioni ottenute in virtù della loro applicazione:
a)
siano utilizzate ai fini diversi dal conseguimento dell'interoperabilità del programma
creato autonomamente;
b)
siano comunicate a terzi, fatta salva la necessità di consentire l'interoperabilità
del programma creato autonomamente;
c)
siano utilizzate per
lo sviluppo, la produzione o la commercializzazione di un programma
per elaboratore sostanzialmente simile nella sua forma espressiva, o per ogni altra
attività che violi il diritto di autore.
3.
Gli accordi contrattuali conclusi in violazione dei commi 1 e 2 sono nulli.
4.
Conformemente alla convenzione di Berna sulla tutela delle opere letterarie ed artistiche
ratificata e resa esecutiva con legge 20 giugno 1978, n. 399, le disposizioni del
presente articolo non possono essere interpertate in modo da consentire che la loro
applicazione arrechi indebitamente pregiudizio agli interssi legittimi del titolare
dei diritti o sia in conflitto con il normale sfruttamento del programma».
1. All'art. 103 della legge
22 aprile 1941, n. 633, sono apportate le seguenti integrazioni:
a)
Dopo il terzo comma è aggiunto il seguente:
«Alla Società italiana degli
autori ed editori è affidata, altresì, la tenuta di un registro pubblico speciale
per i programmi per elaboratore. In tale registro viene registrato il nome del titolare
del diritti esclusivi di utilizzazione economica e la data di pubblicazione del
programma, intendendosi per pubblicazione il primo atto di esercizio dei diritti
esclusivi».
b)
Dopo il quinto comma è aggiunto il seguente:
«I registri di cui al presente
articolo possono essere tenuti utilizzando mezzi e strumenti informatici».