CODICE
DI PROCEDURA PENALE
CODICE PENALE
Legge 23 dicembre 1993,
n. 547 (in Gazz. Uff., 30 dicembre, n. 305). -- Modificazioni ed integrazioni alle
norme del codice penale e del codice di procedura penale in tema di criminalità
informatica.
Preambolo
La Camera dei deputati ed
il Senato della Repubblica hanno approvato;
Il Presidente della Repubblica:
Promulga la seguente legge:
Articolo 1
1. All'art. 392 del codice
penale, dopo il secondo comma è aggiunto il seguente:
«Si ha, altresì, violenza
sulle cose allorchè un programma informatico viene alterato, modificato o cancellato
in tutto o in parte ovvero viene impedito o turbato il funzionamento di un sistema
informatico o telematico».
Articolo 2
1. L'art. 420 del codice
penale è sostituito dal seguente:
«Art. 420 (Attentato
a impianti di pubblica utilità). -- Chiunque commette un fatto diretto a
danneggiare o distruggere impianti di pubblica utilità, è punito, salvo che il fatto
costituisca più grave reato, con la reclusione da uno a quattro anni.
La pena di cui al primo
comma si applica anche a chi commette un fatto diretto a danneggiare o distruggere
sistemi informatici o telematici di pubblica utilità, ovvero dati, informazioni
o programmi in essi contenuti o ad essi pertinenti.
Se dal fatto deriva la distruzione
o il danneggiamento dell'impianto o del sistema, dei dati, delle informazioni o
dei programmi ovvero l'interruzione anche parziale del funzionamento dell'impianto
o del sistema la pena è della reclusione da tre a otto anni».
Articolo 3
1. Dopo l'art. 491 del codice
penale è inserito il seguente:
«Art. 491-bis
(Documenti informatici). -- Se alcuna delle falsità previste
dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico o privato, si applicano
le disposizioni del capo stesso concernenti rispettivamente gli atti pubblici e
le scritture private.
A tal fine per documento informatico si intende qualunque
supporto informatico contenente dati o informazioni aventi efficacia probatoria
o programmi specificamente destinati ad elaborarli».
Articolo 4
1. Dopo l'art. 615-bis del codice penale sono inseriti i seguenti:
«Art. 615-ter
(Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico).
-- Chiunque abusivamente si introduce in un sistema
informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro
la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito con la reclusione
fino a tre anni.
La pena è della reclusione
da uno a cinque anni:
1) se il fatto è commesso
da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei
poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi
esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso
della qualità di operatore del sistema;
2) se il colpevole per commettere
il fatto usa violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è palesemente armato;
3) se dal fatto deriva la
distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale del
suo funzionamento, ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle informazioni
o dei programmi in esso contenuti.
Qualora i fatti di cui ai
commi primo e secondo riguardino sistemi informatici o telematici di interesse militare
o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque
di interesse pubblico, la pena è, rispettivamente, della reclusione
da uno a cinque anni e da tre a otto anni.
Nel caso previsto dal primo
comma il delitto è punibile a querela della persona offesa; negli altri casi si
procede d'ufficio.
(Detenzione
e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici).
-- Chiunque, al fine di procurare a sè
o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, riproduce,
diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico,
protetto da misure di sicurezza, o comunque
fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo, è punito con la reclusione sino ad un anno e con la multa sino
a lire dieci milioni.
La pena è della reclusione
da uno a due anni e della multa da lire dieci milioni a venti milioni se ricorre
taluna delle circostanze di cui ai numeri 1) e 2) del quarto comma dell'art. 617quater.
(Diffusione
di programmi diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico).
-- Chiunque diffonde, comunica o consegna un programma informatico da lui stesso
o da altri redatto, avente per scopo o per effetto il danneggiamento di un sistema
informatico o telematico, dei dati o dei programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti,
ovvero l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento,
è punito con la reclusione sino a due anni e con la multa sino a lire venti milioni».
Articolo 5
1. Nell'art. 616 del codice
penale, il quarto comma è sostituito dal seguente:
«Agli effetti delle disposizioni
di questa sezione, per "corrispondenza" si intende quella epistolare, telegrafica,
telefonica, informatica o telematica ovvero effettuata con ogni altra forma di comunicazione
a distanza».
Articolo 6
1. Dopo l'art. 617-ter del codice penale sono inseriti i seguenti:
«Art. 617-quater
(Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni
informatiche o telematiche). -- Chiunque fraudolentemente intercetta
comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra
più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe, è punito con la reclusione da
sei mesi a quattro anni.
Salvo che il fatto costituisca
più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi
mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni
di cui al primo comma.
I delitti di cui ai commi
primo e secondo sono punibili a querela della persona offesa.
Tuttavia si procede d'ufficio
e la pena è della reclusione da uno a cinque anni se il fatto è commesso:
1) in danno di un sistema
informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o da impresa
esercente servizi pubblici o di pubblica necessità;
2) da un pubblico ufficiale
o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione
dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, ovvero con abuso della qualità
di operatore del sistema;
3) da chi esercita anche
abusivamente la professione di investigatore privato.
(Installazione
di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni
informatiche o telematiche). -- Chiunque, fuori dai casi consentiti dalla
legge, installa apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni
relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi,
è punito con la reclusione da uno a quattro anni.
La pena è della reclusione
da uno a cinque anni nei casi previsti dal quarto comma dell'art. 617-quater.
(Falsificazione,
alterazione o soppressione del contenuto di comunicazioni informatiche o telematiche).
-- Chiunque, al fine di procurare a sè o ad altri un vantaggio o di arrecare ad
altri un danno, forma falsamente ovvero altera o sopprime, in tutto o in parte,
il contenuto, anche occasionalmente intercettato, di taluna delle comunicazioni
relative ad un sistema informatico o telematico o intecorrenti tra più sistemi,
è punito, qualora ne faccia uso o lasci che altri ne facciano uso, con la reclusione
da uno a quattro anni.
La pena è della reclusione
da uno a cinque anni nei casi previsti dal quarto comma dell'art. 617-quater».
Articolo 7
1. Nell'art. 621 del codice
penale, dopo il primo comma è inserito il seguente:
«Agli effetti della disposizione
di cui al primo comma è considerato documento anche qualunque supporto informatico
contenente dati, informazioni o programmi».
Articolo 8
1. L'art. 623-bis
del codice penale è sostituito dal seguente:
«Art. 623-bis
(Altre comunicazioni e conversazioni). -- Le disposizioni
contenute nella presente sezione, relative alle comunicazioni e conversazioni telegrafiche,
telefoniche, informatiche o telematiche, si applicano a qualunque altra trasmissione
a
distanza di suoni, immagini od altri dati».
Articolo 9
1. Dopo l'art. 635 del codice
penale è inserito il seguente:
«Art. 635-bis
(Danneggiamento di sistemi informatici e telematici).
-- Chiunque distrugge, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi
informatici o telematici altrui, ovvero programmi, informazioni o dati altrui, è
punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con la reclusione da sei
mesi a tre anni.
Se ricorre una o più delle
circostanze di cui al secondo comma dell'art. 635, ovvero se il fatto è commesso
con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è della reclusione da
uno a quattro anni».
Articolo 10
1. Dopo l'art. 640-bis del codice penale è inserito il seguente:
«Art. 640-ter
(Frode informatica). -- Chiunque, alterando in qualsiasi
modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza
diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un
sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sè o ad altri un
ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre
anni e con la multa da lire centomila a due milioni.
La pena è della reclusione
da uno a cinque anni e della multa da lire seicentomila a tre milioni se ricorre
una delle circostanze previste dal n. 1) del secondo comma dell'art. 640, ovvero
se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.
Il delitto è punibile a
querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui
al secondo comma o un'altra circostanza aggravante».
Articolo 11
1. Dopo l'art. 266 del codice
di procedura penale è inserito il seguente:
«Art. 266-bis
(Intercettazioni di comunicazioni informatiche o telematiche).
-- 1. Nei procedimenti relativi ai reati indicati nell'art.
266, nonchè a quelli commessi mediante l'impiego di tecnologie informatiche o telematiche,
è consentita l'intercettazione del flusso di comunicazioni relativo a sistemi informatici
o telematici ovvero intercorrente tra più sistemi».
Articolo 12
L'art. 268 del codice di
procedura penale è così modificato:
a)
dopo il comma 3 è inserito il seguente:
«3-bis.
Quando si procede a intercettazione di comunicazioni informatiche o telematiche,
il pubblico ministero può disporre che le operazioni siano compiute anche mediante
impianti appartenenti a privati»;
b)
i commi 6, 7 e 8 sono sostituiti dai seguenti:
«6.
Ai difensori delle parti è immediatamente dato avviso che, entro il termine fissato
a norma dei commi 4 e 5, hanno facoltà di esaminare gli atti e ascoltare le registrazioni
ovvero di prendere cognizione dei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche.
Scaduto il termine, il giudice dispone l'acquisizione delle conversazioni o dei
flussi di comunicazioni informatiche o telematiche indicati dalle parti, che non
appaiano manifestamente irrilevanti, procedendo anche di ufficio allo stralcio delle
registrazioni e dei verbali di cui è vietata l'utilizzazione. Il pubblico ministero
e i difensori hanno diritto di partecipare allo stralcio e sono avvisati almeno
ventiquattro ore prima.
7.
Il giudice dispone la trascrizione integrale delle registrazioni ovvero la stampa
in forma intellegibile delle informazioni contenute nei flussi di comunicazioni
informatiche o telematiche da acquisire, osservando le forme, i modi e le garanzie
previsti per l'espletamento delle perizie. Le trascrizioni o le stampe sono inserite
nel fascicolo per il dibattimento.
8.
I difensori possono estrarre copia delle trascrizioni e fare eseguire la trasposizione
della registrazione su nastro magnetico. In caso di intercettazione di flussi di
comunicazioni informatiche o telematiche i difensori possono richiedere copia su
idoneo supporto dei flussi intercettati, ovvero copia della stampa prevista dal
comma 7».
Articolo 13
1.
Al comma 1 dell'art.
25-terdel decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito,
con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, dopo le parole: «e di altre
forme di telecomunicazione» sono inserite le seguenti: «ovvero del flusso di comunicazioni
relativo a sistemi informatici o telematici».