DIRITTI
DELL'UOMO
Legge 31 dicembre
1996, n. 675 (in Suppl. ordinario n. 3, alla Gazz. Uff. n. 5, 8 gennaio). - Tutela
delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.
Preambolo
L a Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
Il Presidente della Repubblica:
Promulga la seguente legge:
Articolo 1
Finalità e definizioni.
1. La presente legge garantisce
che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti, delle
libertà fondamentali, nonchè della dignità delle persone fisiche, con particolare
riferimento alla riservatezza e all'identità personale; garantisce altresì i diritti
delle persone giuridiche e di ogni altro ente o associazione.
2. Ai fini della presente
legge si intende:
a)
Per «banca di dati», qualsiasi complesso di dati personali, ripartito in una o più
unità dislocate in uno o più siti, organizzato secondo una pluralità di criteri
determinati tali da facilitarne il trattamento;
b)
per «trattamento», qualunque operazione o complesso di operazioni, svolti con o
senza l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati, concernenti la raccolta,
la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, l'elaborazione, la modificazione,
la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco,
la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati;
c)
per «dato personale», qualunque informazione realtiva a persona fisica, persona
giuridica, ente od associazione, identificati o identificabili, anche indirettamente,
mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione
personale;
d)
per «titolare», la persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione
e qualsiasi altro ente, associazione od organismo cui competono le decisioni in
ordine alle finalità ed alle modalità del trattamento di dati personali, ivi compreso
il profilo della sicurezza;
e)
per «responsabile», la persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione
e qualsiasi altro ente, associazione od organismo preposti dal titolare al trattamento
di dati personali;
f)
per «interessato», la persona fisica, la persona giuridica, l'ente o l'associazione
cui si riferiscono i dati personali;
g)
per «comunicazione», il dare conoscenza dei dati personali a uno o più soggetti
determinati diversi dall'interessato, in qualunque forma, anche mediante la loro
messa a disposizione o consultazione;
h)
per «diffusione», il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati,
in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
i)
per «dato anonimo», il dato che in origine, o a seguito di trattamento, non può
essere associato ad un interessato identificato o identificabile;
l)
per «blocco», la conservazione di dati personali con sospensione temporanea di ogni
altra operazione del trattamento;
m)
per «Garante», l'autorità istituita ai sensi dell'art. 30.
Articolo 2
Ambito di applicazione.
1. La presente legge si
applica al trattamento di dati personali da chiunque effettuato nel territorio dello
Stato.
Articolo 3
Trattamento di dati per
fini esclusivamente personali.
1. Il trattamento di dati
personali effettuato da persone fisiche per fini esclusivamente personali non è
soggetto all'applicazione della presente legge, semprechè i dati non siano destinati
ad una comunicazione sistematica o alla diffusione.
2. Al trattamento di cui
al comma 1 si applicano in ogni caso le disposizioni in tema di sicurezza dei dati
di cui all'art. 15, nonchè le disposizioni di cui agli articoli 18 e 36.
Articolo 4
Particolari trattamenti
in ambito pubblico.
1. La presente legge non
si applica al trattamento di dati personali effettuato:
a)
dal Centro elaborazione dati di cui all'art. 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121,
come modificato dall'art. 43, comma 1, della presente legge, ovvero sui dati destinati
a confluirvi in base alla legge, nonchè in virtù dell'accordo di adesione alla Convenzione
di applicazione dell'Accordo di Schengen, reso esecutivo con legge 30 settembre
1993, n. 388;
b)
dagli organismi di cui agli articoli 3, 4 e 6 della legge 24 ottobre 1977, n. 801,
ovvero sui dati coperti da segreto di Stato ai sensi dell'art. 12 della medesima
legge;
c)
nell'ambito del servizio del casellario giudiziale di cui al titolo IV del libro
decimo del codice di procedura penale e al regio decreto 18 giugno 1931, n. 778
e successive modificazioni, o, in base alla legge, nell'ambito del servizio dei
carichi pendenti nella materia penale;
d)
in attuazione dell'art. 371-bis, comma 3, del codice di
procedura penale o, per ragioni di giustizia, nell'ambito di uffici giudiziari,
del Consiglio superiore della magistratura e del Ministero di grazia e giustizia;
e)
da altri soggetti pubblici per finalità di difesa o di sicurezza dello Stato o di
prevenzione, accertamento o repressione dei reati, in base ad espresse disposizioni
di legge che prevedano specificamente il trattamento.
2. Ai trattamenti di cui
al comma 1 si applicano in ogni caso le disposizioni di cui agli articoli 9, 15,
17, 18, 31, 32, commi 6 e 7, e 36, nonchè, fatta eccezione per i trattamenti di
cui alla lettera b) del comma 1, le disposizioni di cui
agli articoli 7 e 34.
Articolo 5
Trattamento di dati svolto
senza l'ausilio di mezzi elettronici.
1. Il trattamento di dati
personali svolto senza l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati è
soggetto alla medesima disciplina prevista per il trattamento effettuato con l'ausilio
di tali mezzi.
Articolo 6
Trattamento di dati detenuti
all'estero.
1. Il trattamento nel territorio
dello Stato di dati personali detenuti all'estero è soggetto alle disposizioni della
presente legge.
2. Se il trattamento di
cui al comma 1 consiste in un trasferimento di dati personali fuori dal territorio
nazionale si applicano in ogni caso le disposizioni dell'art. 28.
Capo II
OBBLIGHI PER IL TITOLARE
DEL TRATTAMENTO
Articolo 7
Notificazione.
1. Il titolare che intenda
procedere ad un trattam
ento di dati personali soggetto
al campo di applicazione della presente legge è tenuto a darne notificazione al
Garante.
2. La notificazione è effettuata
preventivamente ed una sola volta, a mezzo di lettera raccomandata ovvero con altro
mezzo idoneo a certificarne la ricezione, a prescindere dal numero delle operazioni
da svolgere, nonchè dalla durata del trattamento e può riguardare uno o più trattamenti
con finalità correlate. Una nuova notificazione è richiesta solo se muta taluno
degli elementi indicati nel comma 4 e deve precedere l'effettuazione della variazione.
3. La notificazione è sottoscritta
dal notificante e dal responsabile del trattamento.
4. La notificazione contiene:
a)
il nome, la denominazione o la ragione sociale e il domicilio, la residenza o la
sede del titolare;
b)
le finalità e modalità del trattamento;
c)
la natura dei dati, il luogo ove sono custoditi e le categorie di interessati cui
i dati si riferiscono;
d)
l'ambito di comunicazione e di diffusione dei dati;
e)
i trasferimenti di dati previsti verso Paesi non appartenenti all'Unione europea
o, qualora, riguardino taluno dei dati di cui agli articoli 22 e 24, fuori del territorio
nazionale;
f)
una descrizione generale che permetta di valutare l'adeguatezza delle misure tecniche
ed organizzative adottate per la sicurezza dei dati;
g)
l'indicazione della banca di dati o delle banche di dati cui si riferisce il trattamento,
nonchè l'eventuale connessione con altri trattamenti o banche di dati, anche fuori
dal territorio nazionale;
h)
il nome, la denominazione o la ragione sociale e il domicilio, la residenza o la
sede del responsabile; in mancanza di tale indicazione si considera responsabile
il notificante;
i)
la
qualità e la legittimazione del notificante.
5. I soggetti tenuti ad
iscriversi o che devono essere annotati nel registro delle imprese di cui all'art.
2188 del codice civile, nonchè coloro che devono fornire le informazioni di cui
all'art. 8, comma 8, lettera d), della legge 29 dicembre
1993, n, 580, alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, possono
effettuare la notificazione per il tramite di queste ultime, secondo le modalità
stabilite con il regolamento di cui all'art. 33, comma 3. I piccoli imprenditori
e gli artigiani possono effettuare la notificazione anche per il tramite delle rispettive
rappresentanze di categoria; gli iscritti agli albi professionali anche per il tramite
dei rispettivi ordini professionali. Resta in ogni caso ferma la disposizione di
cui al comma 3.
Articolo 8
Responsabile.
1. Il responsabile, se designato,
deve essere nomin
ato tra soggetti che per
esperienza, capacità ed affidabilità forniscano idonea garanzia del pieno rispetto
delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo relativo
alla sicurezza.
2. Il responsabile procede
al trattamento attenendosi alle istruzioni impartite dal titolare il quale, anche
tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni
di cui al comma 1 e delle proprie istruzioni.
3. Ove necessario per esigenze
organizzative, possono essere designati responsabili più soggetti, anche mediante
suddivisione di compiti.
4. I compiti affidati al
responsabile devono essere analiticamente specificati per iscritto.
5. Gli incaricati del trattamento
devono elaborare i dati personali ai quali hanno accesso attenendosi alle istruzioni
del titolare o del responsabile.
Capo III
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Sezione I
Raccolta
e requisiti dei dati.
Articolo 9
Modalità di raccolta e requisiti
dei dati personali.
1. I dati personali oggetto
di trattamento devono essere:
a)
trattati in modo lecito e secondo correttezza;
b)
raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e legittimi, ed utilizzati
in altre operazioni del trattamento in termini non incompatibili con tali scopi;
c)
esatti e, se necessario, aggiornati;
d)
pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono raccolti
o successivamente trattati;
e)
conservati in una forma che consenta l'identificazione dell'interessato per un periodo
di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati
raccolti o successivamente trattati.
Articolo 10
Informazioni rese al momento
della raccolta.
1. L'interessato o la persona
presso la quale sono raccolti i dati personali devono essere previamente informati
per iscritto circa:
a)
le finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati;
b)
la natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati;
c)
le conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere;
d)
i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati
e l'ambito di diffusione dei dati medesimi;
e)
i diritti di cui all'art. 13;
f)
il nome, la denominazione o la ragione sociale e il domicilio, la residenza o la
sede del titolare e, se designato, del responsabile.
2. L'informativa di cui
al comma 1 può non comprendere gli elementi già noti alla persona che
fornisce i
dati o la cui conoscenza può ostacolare l'espletamento di funzioni pubbliche ispettive
o di controllo, svolte per il perseguimento delle finalità di cui agli articoli
4, comma 1, lettera e), e 14, comma 1, lettera
d).
3. Quando i dati personali
non sono raccolti presso l'interessato, l'informativa di cui al comma 1 è data al
medesimo interessato all'atto della registrazione dei dati o, qualora sia prevista
la loro comunicazione, non oltre la prima comunicazione.
4. La disposizione di cui
al comma 3 non si applica quando l'informativa all'interessato comporta un impiego
di mezzi che il Garante dichiari manifestamente sproporzionati rispetto al diritto
tutelato, ovvero si rivela, a giudizio del Garante, impossibile, ovvero nel caso
in cui i dati sono trattati in base ad un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento
o dalla normativa comunitaria. La medesima disposizione non si applica, altresì,
quando i dati sono trattati ai fini dello svolgimento delle investigazioni di cui
all'art. 38 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice
di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 e
successive modificazioni, o, comunque, per far valere o difendere un diritto in
sede giudiziaria, sempre che i dati siano trattati esclusivamente per tali finalità
e per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento.
Sezione II
Diritti
dell'interessato nel trattamento dei dati.
Articolo 11
Consenso.
1. Il trattamento di dati
personali da parte di privati o di enti pubblici economici è ammeso solo con il
consenso espresso dall'interessato.
2. Il consenso può riguardare
l'intero trattamento ovvero una o più operazioni dello stesso.
3. Il consenso è validamente
prestato solo se è espresso liberamente, in forma specifica e documentata per iscritto,
e se sono state rese all'interessato le informazioni di cui all'art. 10.
Articolo 12
Casi di esclusione del consenso.
1. Il consenso non è richiesto
quando il trattamento:
a)
riguarda dati raccolti e detenuti in base ad un obbligo previsto dalla legge, da
un regolamento o dalla normativa comunitaria;
b)
è necessario per l'esecuzione di obblighi derivanti da un contratto del quale è
parte l'interessato o per l'acquisizione di informative precontrattuali attivate
su richiesta di quest'ultimo, ovvero per l'adempimento di un obbligo legale;
c)
riguarda dati provenienti da pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili
da chiunque;
d)
è finalizzato unicamente a scopi di ricerca scientifica o di statistica e si tratta
di dati anonimi;
e)
è effettuato nell'esercizio della professione di giornalista e per l'esclusivo perseguimento
delle relative finalità, nel rispetto del codice di deontologia di cui all'art.
25;
f)
riguarda dati relativi allo svolgimento di attività economiche raccolti anche ai
fini indicati nell'art. 13, comma 1, lettera e), nel rispetto
della vigente normativa in materia di segreto aziendale e industriale;
g)
è necessario per la salvaguardia della vita o dell'incolumità fisica dell'interessato
o di un terzo, nel caso in cui l'interessato non può prestar il proprio consenso
per impossibilità fisica, per incapacità di agire o per incapacità di intendere
o di volere;
h)
è necessario ai fini dello svolgimento delle investigazioni di cui all'art. 38 delle
norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale,
approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 e successive modificazioni,
o comunque, per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, sempre che
i dati siano trattati esclusivamente per tali finalità e per il periodo strettamente
necessario al loro perseguimento.
Articolo 13
Diritti dell'interessato.
1. In relazione al trattamento
di dati personali l'interessato ha diritto:
a)
di conoscere, mediante accesso gratuito al registro di cui all'art. 31, comma 1,
lettera a), l'esistenza di trattamenti di dati che possono
riguardarlo;
b)
di essere informato su quanto indicato all'art. 7, comma 4, lettere
a), b) e h);
c)
di ottenere, a cura del titolare o del responsabile, senza ritardo:
1) la conferma dell'esistenza
o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la
comunicazione in forma intellegibile dei medesimi dati e della loro origine, nonchè
della logica e delle finalità su cui si basa il trattamento; la richiesta può essere
rinnovata, salva l'esistenza di giustificati motivi, con intervallo non minore di
novanta giorni;
2) la cancellazione, la
trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge,
compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi
per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
3) l'aggiornamento, la rettificazione
ovvero, qualora vi abbia interesse, l'integrazione dei dati;
4) l'attestazione che le
operazioni di cui ai numeri 2) e 3) sono state portate a conoscenza, anche per quanto
riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi,
eccettuato il caso in cui tale adempimento si riveli impossibile o comporti un impiego
di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato;
d)
di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali
che lo riguardano, ancorchè pertinenti allo scopo della raccolta;
e)
di opporsi, in tutto o in parte, al trattamento di dati personali che lo riguardano,
previsto a fini di informazione commerciale o di invio di materiale pubblicitario
o di vendita diretta ovvero per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione
commerciale interattiva e di essere informato dal titolare, non oltre il momento
in cui i dati sono comunicati o diffusi, della possibilità di esercitare gratuitamente
tale diritto.
2. Per ciascuna richiesta
di cui al comma 1, lettera c), n. 1), può essere chiesto
all'interessato, ove non risulti confermata l'esistenza di dati che lo riguardano,
un contributo spese, non superiore ai costi effettivamente sopportati, secondo le
modalità ed entro i limiti stabiliti dal regolamento di cui all'art. 33, comma 3.
3. I diritti di cui al comma
1 riferiti ai dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati
da chiunque vi abbia interesse.
4. Nell'esercizio dei diritti
di cui al comma 1 l'interessato può conferire, per iscritto, delega o procura a
persone fisiche o ad associazioni.
5. Restano ferme le norme
sul segreto professionale degli esercenti la professione di giornalista, limittamente
alla fonte della notizia.
Articolo 14
Limiti all'esercizio dei
diritti.
1. I diritti di cui all'art.
13, comma 1, lettere c) e d), non
possono essere esercitati nei confronti dei trattamenti di dati personali raccolti:
a)
in base alle disposizioni del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con
modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197 e successive modificazioni;
b)
in base alle disposizioni del decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419, convertito,
con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172 e successive modificazioni;
c)
da Commissioni parlamentari di inchiesta istituite ai sensi dell'art. 82 della Costituzione;
d)
da un soggetto pubblico, diverso dagli enti pubblici economici, in base ad espressa
disposizione di legge, per esclusive finalità inerenti la politica monetaria e valutaria,
il sistema dei pagamenti, il controllo degli intermediari e dei mercati creditizi
e finanziari nonchè la tutela della loro stabilità;
e)
ai sensi dell'art. 12, comma 1, lettera h), limitatamente
al periodo durante il quale potrebbe derivarne pregiudizio per lo svolgimento delle
investigazioni o per l'esercizio del diritto di cui alla medesima lettera
h).
2. Nei casi di cui al comma
1 il Garante, anche su segnalazione dell'interessato ai sensi dell'art. 31, comma
1, lettera d), esegue i necessari accertamenti nei modi
di cui all'art. 32, commi 6 e 7, e indica le necessarie modificazioni ed integrazioni,
verificandone l'attuazione.
Sezione III
Sicurezza
nel trattamento dei dati, limiti alla utilizzabilità dei dati
e risarcimento
del danno.
Articolo 15
Sicurezza dei dati.
1. I dati personali oggetto
di trattamento devono essere custoditi e controllati, anche in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico, alla natura dei dati e alle specifiche caratteristiche
del trattamento, in modo da ridurre al minimo, mediante l'adozione di idonee e preventive
misure di sicurezza, i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati
stessi, di accesso, non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme
alle finalità della raccolta.
2. Le misure minime di sicurezza
da adottare in via preventiva sono individuate con regolamento emanato con decreto
del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 17, comma 1, lettera
a), della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro centottanta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro di grazia
e giustizia, sentiti l'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione
e il Garante.
3. Le misure di sicurezza
di cui al comma 2 sono adeguate, entro due anni dalla data di entrata in vigore
della presente legge e successivamente con cadenza almeno biennale, con successivi
regolamenti emanati con le modalità di cui al medesimo comma 2, in relazione all'evoluzione
tecnica del settore e all'esperienza maturata.
4. Le misure di sicurezza
relative ai dati trattati dagli organismi di cui all'art. 4, comma 1, lettera b), sono stabilite con decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri con l'osservanza delle norme che regolano la materia.
Articolo 16
Cessazione del trattamento
dei dati.
1. In caso di cessazione,
per qualsiasi causa, del trattamento dei dati, il titolare deve notificare preventivamente
al Garante la loro destinazione.
2. I dati possono essere:
a)
distrutti;
b)
ceduti ad altro titolare, purchè destinati ad un trattamento per finalità analoghe
agli scopi per i quali i dati sono raccolti;
c)
conservati per fini esclusivamente personali e non destinati ad una comunicazione
sistematica o alla diffusione.
3. La cessione dei dati
in violazione di quanto previsto dalla lettera b) del comma
2 o di altre disposizioni di legge in materia di trattamento dei dati personali
è nulla ed è punita ai sensi dell'art. 39, comma 1.
Articolo 17
Limiti all'utilizzabilità
di dati personali.
1. Nessun atto o provvedimento
giudiziario o amministrativo che implichi una valutazione del comportamento umano
può essere fondato unicamente su un trattamento automatizzato di dati personali
volto a definire il profilo o la personalità dell'interessato.
2. L'interessato può opporsi
ad ogni altro tipo di decisione adottata sulla base del trattamento di cui al comma
1 del presente articolo, ai sensi dell'art. 13, comma 1, lettera d),
salvo che la decisione sia stata adottata in occasione della conclusione o dell'esecuzione
di un contratto, in accoglimento di una proposta dell'interessato o sulla base di
adeguate garanzie individuate dalla legge.
Articolo 18
Danni cagionati per effetto
del trattamento di dati personali.
1. Chiunque cagiona danno
ad altri per effetto del trattamento di dati personali è tenuto al risarcimento
ai sensi dell'art. 2050 del codice civile.
Sezione IV
Comunicazione
e diffusione dei dati.
Articolo 19
Incaricati del trattamento.
1. Non si considera comunicazione
la conoscenza dei dati personali da parte delle persone incaricate per iscritto
di compiere le operazioni del trattamento dal titolare o dal responsabile, e che
operano sotto la loro diretta autorità.
Articolo 20
Requisiti per la comunicazione
e la diffusione dei dati.
1. La comunicazione e la
diffusione dei dati personali da parte di privati e di enti pubblici economici sono
ammesse:
a)
con il consenso espresso dell'interessato;
b)
se i dati provengono da pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili
da chiunque, fermi restando i limiti e le modalità che le leggi e i regolamenti
stabiliscono per la loro conoscibilità e pubblicità;
c)
in adempimento di un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa
comunitaria;
d)
nell'esercizio della professione di giornalista e per l'esclusivo perseguimento
delle relative finalità, nei limiti del diritto di cronaca posti a tutela della
riservatezza ed in particolare dell'essenzialità dell'informazione riguardo a fatti
di interesse pubblico e nel rispetto del codice di deontologia di cui all'art. 25;
e)
se i dati sono relativi allo svolgimento di attività economiche, nel rispetto della
vigente normativa in materia di segreto aziendale e industriale;
f)
qualora siano necessarie per la salvaguardia della vita o dell'incolumità fisica
dell'interessato o di un terzo, nel caso in cui l'interessato non può prestare il
proprio consenso per impossibilità fisica, per incapacità di agire o per incapacità
di intendere o di volere;
g)
limitatamente alla comunicazione, qualora questa sia necessaria ai fini dello svolgimento
delle investigazioni di cui all'art. 38 delle norme di attuazione, di coordinamento
e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo
28 luglio 1989, n. 271 e successive modificazioni, o, comunque, per far valere o
difendere un diritto in sede giudiziaria, nel rispetto della normativa di cui alla
lettera e) del presente comma, sempre che i dati siano trattati
esclusivamente per tali finalità e per il periodo strettamente necessario al loro
perseguimento;
h)
limitatamente alla comunicazione, quando questa sia effettuata nell'ambito dei gruppi
bancari di cui all'art. 60 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia
approvato con decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nonchè tra società
controllate e società collegate ai sensi dell'art. 2359 del codice civile, i cui
trattamenti con finalità correlate sono stati notificati ai sensi dell'art. 7, comma
2, per il perseguimento delle medesime finalità per le quali i dati sono stati raccolti.
2. Alla comunicazione e
alla diffusione dei dati personali da parte di soggetti pubblici, esclusi gli enti
pubblici economici, si applicano le disposizioni dell'art. 27.
Articolo 21
Divieto di comunicazione
e diffusione.
1. Sono vietate la comunicazione
e la diffusione di dati personali per finalità diverse da quelle indicate nella
notificazione di cui all'art. 7.
2. Sono altresì vietate
la comunicazione e la diffusione di dati personali dei quali sia stata ordinata
la cancellazione, ovvero quando sia decorso il periodo di tempo indicato nell'art.
9, comma 1, lettera e).
3. Il Garante può vietare
la diffusione di taluno dei dati relativi a singoli soggetti, od a categorie di
soggetti, quando la diffusione si pone in contrasto con rilevanti interessi della
collettività. Contro il divieto può essere proposta opposizione ai sensi dell'art.
29, commi 6 e 7.
4. La comunicazione e la
diffusione dei dati sono comunque permesse:
a)
qualora siano necessarie per finalità di ricerca scientifica o di statistica e si
tratti di dati anonimi;
b)
quando siano richieste dai soggetti di cui all'art. 4, comma 1, lettere
b), d) ed e), per finalità
di difesa o di sicurezza dello Stato o di prevenzione, accertamento o repressione
di reati, con l'osservanza delle norme che regolano la materia.
Capo IV
TRATTAMENTO DI DATI PARTICOLARI
Articolo 22
Dati sensibili.
1. I dati personali idonei
a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o
di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni
od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonchè
i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale, possono
essere oggetto di trattamento solo con il consenso scritto dell'interessato e previa
autorizzazione del Garante.
2. Il Garante comunica la
decisione adottata sulla richiesta di autorizzazione entro trenta giorni, decorsi
i quali la mancata pronuncia equivale a rigetto. Con il provvedimento di autorizzazione,
ovvero successivamente, anche sulla base di eventuali verifiche, il Garante può
prescrivere misure e accorgimenti a garanzia dell'interessato, che il titolare del
trattamento è tenuto ad adottare.
3. Il trattamento dei dati
indicati al comma 1 da parte di soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici economici,
è consentito solo se autorizzato da espressa disposizione di legge nella quale siano
specificati i dati che possono essere trattati, le operazioni eseguibili e le rilevanti
finalità di interesse pubblico perseguite.
4. I dati personali idonei
a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale possono essere oggetto di trattamento
previa autorizzazione del Garante, qualora il trattamento sia necessario ai fini
dello svolgimento delle investigazioni di cui all'art. 38 delle norme di attuazione,
di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto
legislativo 28 luglio 1989, n. 271 e successive modificazioni, o, comunque, per
far valere o difendere in sede giudiziaria un diritto di rango pari a quello dell'interessato,
sempre che i dati siano trattati esclusivamente per tali finalità e per il periodo
strettamente necessario al loro perseguimento. Il Garante prescrive le misure e
gli accorgimenti di cui al comma 2 e promuove la sottoscrizione di un apposito codice
di deontologia e di buona condotta secondo le modalità di cui all'art. 31, comma
1, lettera h). Resta fermo quanto previsto dall'art. 43,
comma 2.
Articolo 23
Dati inerenti alla salute.
1. Gli esercenti le professioni
sanitarie e gli organismi sanitari pubblici possono, anche senza l'autorizzazione
del Garante, trattare i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute, limitatamente
ai dati e alle operazioni indispensabili per il perseguimento di finalità di tutela
dell'incolumità fisica e della salute dell'interessato. Se le medesime finalità
riguardano un terzo o la collettività, in mancanza del consenso dell'interessato,
il trattamento può avvenire previa autorizzazione del Garante.
2. I dati personali idonei
a rivelare lo stato di salute possono essere resi noti all'interessato solo per
il tramite di un medico designato dall'interessato o dal titolare.
3. L'autorizzazione di cui
al comma 1 è rilasciata, salvi i casi di particolare urgenza, sentito il Consiglio
superiore di sanità. E' vietata la comunicazione dei dati ottenuti oltre i limiti
fissati con l'autorizzazione.
4. La diffusione dei dati
idonei a rivelare lo stato di salute è vietata, salvo nel caso in cui sia necessaria
per finalità di prevenzione, accertamento o repressione dei reati, con l'osservanza
delle norme che regolano la materia.
Articolo 24
Dati relativi ai provvedimenti
di cui all'art. 686 del codice di procedura penale.
1. Il trattamento di dati
personali idonei a rivelare provvedimenti di cui all'art. 686, commi 1, lettere
a) e d), 2 e 3, del codice di procedura
penale, è ammesso soltanto se autorizzato da espressa disposizione di legge o provvedimento
del Garante che specifichino le rilevanti finalità di interesse pubblico del trattamento,
i tipi di dati trattati e le precise operazioni autorizzate.
Articolo 25
Trattamento di dati particolari nell'esercizio della professione di giornalista.
1. Salvo che per i dati
idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale, il consenso dell'interessato
non è richiesto quando il trattamento dei dati di cui all'art. 22 è effettuato nell'esercizio
della professione di giornalista e per l'esclusivo perseguimento delle relative
finalità, nei limiti del diritto di cronaca, ed in particolare dell'essenzialità
dell'informazione riguardo a fatti di interesse pubblico. Al medesimo trattamento,
non si applica il limite previsto per i dati di cui all'art. 24. Nei casi previsti
dal presente comma, il trattamento svolto in conformità del codice di cui ai commi
2 e 3 può essere effettuato anche senza l'autorizzazione del Garante.
2. Il Garante promuove,
nei modi di cui all'art. 31, comma 1, lettera h), l'adozione,
da parte del Consiglio nazionale dell'ordine dei giornalisti, di un apposito codice
di deontologia relativo al trattamento dei dati di cui al comma 1 del presente articolo,
effettuato nell'esercizio della professione di giornalista, che preveda misure ed
accorgimenti a garanzia degli interessati rapportate alla natura dei dati. Nella
fase di formazione del codice, ovvero successivamente, il Garante prescrive eventuali
misure e accorgimenti a garanzia degli interessati, che il Consiglio è tenuto a
recepire.
3. Ove entro sei mesi dalla
proposta del Garante il codice di deontologia di cui al comma 2 non sia stato adottato
dal Consiglio nazionale dell'ordine dei giornalisti, esso è adottato in via sostitutiva
dal Garante ed è efficace sino alla adozione di un diverso codice secondo la procedura
di cui al comma 2. In caso di violazione delle prescrizioni contenute nel codice
di deontologia, il Garante può vietare il trattamento ai sensi dell'art. 31, comma
1, lettera l).
4. Nel codice di cui ai
commi 2 e 3 sono inserite, altresì, prescrizioni concernenti i dati personali diversi
da quelli indicati negli articoli 22 e 24.
Articolo 26
Dati concernenti persone
giuridiche.
1. Il trattamento nonchè
la cessazione del trattamento di dati concernenti persone giuridiche, enti o associazioni
non sono soggetti a notificazione.
2. Ai dati riguardanti persone
giuridiche, enti o associazioni non si applicano le disposizioni dell'art. 28.
Capo V
TRATTAMENTI SOGGETTI
A REGIME
SPECIALE
Articolo 27
Trattamento da parte di
soggetti pubblici.
1. Salvo quanto previsto
al comma 2, il trattamento di dati personali da parte di soggetti pubblici, esclusi
gli enti pubblici economici, è consentito soltanto per lo svolgimento delle funzioni
istituzionali, nei limiti stabiliti dalla legge e dai regolamenti.
2. La comunicazione e la
diffusione a soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici economici, dei dati trattati
sono ammesse quando siano previste da norme di legge o di regolamento, o risultino
comunque necessarie per lo svolgimento delle funzioni istituzionali. In tale ultimo caso deve esserne data previa comunicazione nei modi di cui all'art. 7, commi 2
e 3 al Garante che vieta, con provvedimento motivato, la comunicazione o la diffusione
se risultano violate le disposizioni della presente legge.
3. La comunicazione e la
diffusione dei dati personali da parte di soggetti pubblici a privati o a enti pubblici
economici sono ammesse solo se previste da norme di legge o di regolamento.
4. I criteri di organizzazione
delle amministrazioni pubbliche di cui al'art. 5 del decreto legislativo 3 febbraio
1993, n. 29, sono attuati nel pieno rispetto delle disposizioni della presente legge.
Articolo 28
Trasferimento di dati personali
all'estero.
1. Il trasferimento anche
temporaneo fuori del territorio nazionale, con qualsiasi forma o mezzo, di dati
personali oggetto di trattamento deve essere previamente notificato al Garante,
qualora sia diretto verso un paese non appartenente all'Unione europea o riguardi
taluno dei dati di cui agli articoli 22 e 24.
2. Il trasferimento può
avvenire soltanto dopo quindici giorni dalla data della notificazione; il termine
è di venti giorni qualora il trasferimento riguardi taluno dei dati di cui agli
articoli 22 e 24.
3. Il trasferimento è vietato
qualora l'ordinamento dello Stato di destinazione o di transito dei dati non assicuri
un livello di tutela delle persone adeguato ovvero, se si tratta dei dati di cui
agli articoli 22 e 24, di grado pari a quello assicurato dall'ordinamento italiano.
Sono valutate anche le modalità del trasferimento e dei trattamenti previsti, le
relative finalità, la natura dei dati e le misure di sicurezza.
4. Il trasferimento è comunque
consentito qualora:
a)
l'interessato abbia manifestato il proprio consenso espresso ovvero, se il trasferimento
riguarda taluno dei dati di cui agli articoli 22 e 24, in forma scritta;
b)
sia necessario per l'esecuzione di obblighi derivanti da un contratto del quale
è parte l'interessato o per l'acquisizione di informative precontrattuali attivate
su richiesta di quest'ultimo, ovvero per la conclusione o per l'esecuzione di un
contratto stipulato a favore dell'interessato;
c)
sia necessario per la salvaguardia di un interesse pubblico rilevante individuato
con legge o con regolamento, ovvero specificato ai sensi degli articoli 22, comma
3, e 24, se il trasferimento riguarda taluno dei dati ivi previsti;
d)
sia necessario ai fini dello svolgimento delle investigazioni di cui all'art. 38
delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura
penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 e successive modificazioni,
o, comunque, per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, sempre che
i dati siano trasferiti esclusivamente per tali finalità e per il periodo strettamente
necessario al loro perseguimento;
e)
sia necessario per la salvaguardia della vita o dell'incolumità fisica dell'interessato
o di un terzo, nel caso in cui l'interessato non può prestare il proprio consenso
per impossibilità fisica, per incapacità di agire o per incapacità di intendere
o di volere;
f)
sia effettuato in accoglimento di una richiesta di accesso ai documenti amministrativi,
ovvero di una richiesta di informazioni estraibili da un pubblico registro, elenco,
atto o documento conoscibile da chiunque, con l'osservanza delle norme che regolano
la materia;
g)
sia autorizzato dal Garante sulla base di adeguate garanzie per i diritti dell'interessato,
prestate anche con un contratto.
5. Contro il divieto di
cui al comma 3 del presente articolo può essere proposta opposizione ai sensi dell'art.
29, commi 6 e 7.
6. Le disposizioni del presente
articolo non si applicano al trasferimento di dati personali effettuato nell'esercizio
della professione di giornalista e per l'esclusivo perseguimento delle relative
finalità.
7. La notificazione di cui
al comma 1 del presente articolo è effettuata ai sensi dell'art. 7 ed è annotata
in apposita sezione del registro previsto dall'art. 31, comma 1, lettera
a). La notificazione può essere effettuata con un unico atto unitamente
a quella prevista dall'art. 7.
Capo VI
TUTELA AMMINISTRATIVA E
GIURISDIZIONALE
Articolo 29
Tutela.
1. I diritti di cui all'art.
13, comma 1, possono essere fatti valere dinanzi all'autorità giudiziaria o con
ricorso al Garante. Il ricorso al Garante non può essere proposto qualora, per il
medesimo oggetto e tra le stesse parti, sia stata già adita l'autorità giudiziaria.
2. Salvi i casi in cui il
decorso del termine esporrebbe taluno a pregiudizio imminente ed irreparabile, il
ricorso al Garante può essere proposto solo dopo che siano decorsi cinque giorni
dalla richiesta avanzata sul medesimo oggetto al responsabile. La presentazione
del ricorso rende improponibile un'ulteriore domanda dinanzi all'autorità giudiziaria
tra le stesse parti e per il medesimo oggetto.
3. Nel procedimento dinanzi
al Garante il titolare, il responsabile e l'interessato hanno diritto di essere
sentiti, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, e hanno facoltà di presentare
memorie o documenti. Il Garante può disporre, anche d'ufficio, l'espletamento di
perizie.
4. Assunte le necessarie
informazioni il Garante, se ritiene fondato il ricorso, ordina al titolare e al
responsabile, con decisione motivata, la cessazione del comportamento illegittimo,
indicando le misure necessarie a tutela dei diritti dell'interessato e assegnando
un termine per la loro adozione. Il provvedimento è comunicato senza ritardo alle
parti interessate, a cura dell'ufficio del Garante. La mancata pronuncia sul ricorso,
decorsi venti giorni dalla data di presentazione, equivale a rigetto.
5. Se la particolarità del
caso lo richiede, il Garante può disporre in via provvisoria il blocco in tutto
o in parte di taluno dei dati ovvero l'immediata sospensione di una o più operazioni
del trattamento. Il provvedimento cessa di avere ogni effetto se, entro i successivi
venti giorni, non è adottata la decisione di cui al comma 4 ed è impugnabile unitamente
a tale decisione.
6. Avverso il provvedimento
espresso o il rigetto tacito di cui al comma 4, il titolare o l'interessato possono
proporre opposizione al tribunale del luogo ove risiede il titolare, entro il termine
di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento o dalla data del
rigetto tacito, L'opposizione non sospende l'esecuzione del provvedimento.
7. Il tribunale provvede
nei modi di cui agli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile, anche
in deroga al divieto di cui all'art. 4 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato
E, e può sospendere, a richiesta, l'esecuzione del provvedimento.
Avverso il decreto del tribunale è ammesso unicamente il ricorso per cassazione.
8. Tutte le controversie,
ivi comprese quelle inerenti al rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 22,
comma 1, o che riguardano, comunque, l'applicazione della presente legge, sono di
competenza dell'autorità giudiziaria ordinaria.
9. Il danno non patrimoniale
è risarcibile anche nei casi di violazione dell'art. 9.
Capo VII
GARANTE PER LA TUTELA DELLE
PERSONE E DI ALTRI SOGGETTI
RISPETTO AL TRATTAMENTO
DEI DATI PERSONALI
Articolo 30
Istituzione del Garante.
1. E' istituito il Garante
per la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati
personali.
2. Il Garante opera in piena
autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione.
3. Il Garante è organo collegiale
costituito da quattro membri, eletti due dalla Camera dei deputati e due dal Senato
della Repubblica con voto limitato. Essi eleggono nel loro ambito un presidente,
il cui voto prevale in caso di parità. I membri sono scelti tra persone che assicurino
indipendenza e che siano esperti di riconosciuta competenza nelle materie del diritto
o dell'informatica, garantendo la presenza di entrambe le qualificazioni.
4. Il presidente e i membri
durano in carica quattro anni e non possono essere confermati per più di una volta;
per tutta la durata dell'incarico il presidente e i membri non possono esercitare,
a pena di decadenza, alcuna attività professionale o di consulenza, nè essere amministratori
o dipendenti di enti pubblici o privati, nè ricoprire cariche elettive.
5. All'atto dell'accettazione
della nomina il presidente e i membri sono collocati fuori ruolo se dipendenti di
pubbliche amministrazioni o magistrati in attività di servizio; se professori universitari
di ruolo, sono collocati in aspettativa senza assegni ai sensi dell'art. 13 del
decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 e successive modificazioni.
Il personale collocato fuori ruolo o in aspettativa non può essere sostituito.
6. Al presidente compete
una indennità di funzione non eccedente, nel massimo, la retribuzione spettante
al primo presidente della Corte di cassazione. Ai membri compete un'indennità di
funzione non eccedente, nel massimo, i due terzi di quella spettante al presidente.
Le predette indennità di funzione sono determinate, con il regolamento di cui all'art.
33, comma 3, in misura tale da poter essere corrisposte a carico degli ordinari
stanziamenti.
Articolo 31
Compiti del Garante.
1. Il Garante ha il compito
di:
a)
istituire e tenere un registro generale dei trattamenti sulla base delle notificazioni
ricevute;
b)
controllare se i trattamenti fono effettuati nel rispetto delle norme di legge e
di regolamento e in conformità alla notificazione;
c)
segnalare ai relativi titolari o responsabili le modificazioni opportune al fine
di rendere il trattamento conforme alle disposizioni vigenti;
d)
ricevere le segnalazioni ed i reclami degli interessati o delle associazioni che
li rappresentano, relativi ad inosservanze di legge o di regolamento, e provvedere
sui ricorsi presentati ai sensi dell'art. 29;
e)
adottare i provvedimenti previsti dalla legge o dai regolamenti;
f)
vigilare sui casi di cessazione, per qualsiasi causa, di un trattamento;
g)
denunciare i fatti configurabili come reati perseguibili d'ufficio, dei quali viene
a conoscenza nell'esercizio o a causa delle sue funzioni;
h)
promuovere nell'ambito delle categorie interessate, nell'osservanza del principio
di rappresentatività, la sottoscrizione di codici di deontologia e di buona condotta
per determinati settori, verificarne la conformità alle leggi e ai regolamenti anche
attraverso l'esame di osservazioni di soggetti interessati e contribuire a garantirne
la diffusione e il rispetto;
i)
curare la conoscenza tra il pubblico delle norme che regolano la materia e delle
relative finalità, nonchè delle misure di sicurezza dei dati di cui all'art. 15;
l)
vietare, in tutto o in parte, il trattamento dei dati o disporne il blocco quando,
in considerazione della natura dei dati o, comunque, delle modalità del trattamento
o degli effetti che esso può determinare, vi è il concreto rischio del verificarsi di un pregiudizio rilevante per uno o più interessati;
m)
segnalare al Governo l'opportunità di provvedimenti normativi richiesti dall'evoluzione
del settore;
n)
predisporre annualmente una relazione sull'attività svolta e sullo stato di attuazione
della presente legge, che è trasmessa al Parlamento e al Governo entro il 30 aprile
dell'anno successivo a quello cui si riferisce;
o)
curare l'attività di assistenza indicata nel capitolo IV della Convenzione n. 108
sulla protezione delle persone rispetto al trattamento automatizzato di dati di
carattere personale, adottata a Strasburgo il 28 gennaio 1981 e resa esecutiva con
legge 21 febbraio 1989, n. 98, quale autorità destinata ai fini della cooperazione
tra Stati ai sensi dell'art. 13 della Convenzione medesima;
p)
esercitare il controllo sui trattamenti di cui all'art. 4 e verificare, anche su
richiesta dell'interessato, se rispondono ai requisiti stabiliti dalla legge o dai
regolamenti.
2. Il Presidente del Consiglio
dei Ministri e ciascun Ministro consultano il Garante all'atto della predisposizione
delle norme regolamentari e degli atti amministrativi suscettibili di incidere sulle materie disciplinate dalla presente legge.
3. Il registro di cui al
comma 1, lettera a), del presente articolo, è tenuto nei
modi di cui all'art. 33, comma 5. Entro il termine di un anno dalla data della sua
istituzione, il Garante promuove opportune intese con le province ed eventualmente
con altre pubbliche amministrazioni al fine di assicurare la consultazione del registro
mediante almeno un terminale dislocato su base provinciale, preferibilmente nell'ambito
dell'ufficio per le relazioni con il pubblico di cui all'art. 12 del decreto legislativo
3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni.
4. Contro il divieto di
cui al comma 1, lettera l), del presente articolo, può essere
proposta opposizione ai sensi dell'art. 29, commi 6 e 7.
5. Il Garante e l'Autorità
per l'informatica nella pubblica amministrazione cooperano tra loro nello svolgimento
dei rispettivi compiti; a tal fine, invitano il presidente o un suo delegato membro
dell'altro organo a partecipare alle riunioni prendendo parte alla discussione di
argomenti di comune interesse iscritti all'ordine del giorno; possono richiedere,
altresì, la collaborazione di personale specializzato addetto all'altro organo.
6. Le disposizioni del comma
5 si applicano anche nei rapporti tra il Garante e le autorità di vigilanza competenti
per il settore creditizio, per le attività assicurative e per la radiodiffusione
e l'editoria.
Articolo 32
Accertamenti e controlli.
1. Per l'espletamento dei
propri compiti il Garante può richiedere al responsabile, al titolare, all'interessato
o anche a terzi di fornire informazioni e di esibire documenti.
2. Il Garante, qualora ne
ricorra la necessità ai fini del controllo del rispetto delle disposizioni in materia
di trattamento dei dati personali, può disporre accessi alle banche di dati o altre
ispezioni e verifiche nei luoghi ove si svolge il trattamento o nei quali occorre
effettuare rilevazioni comunque utili al medesimo controllo, avvalendosi, ove necessario,
della collaborazione di altri organi dello Stato.
3. Gli accertamenti di cui
al comma 2 sono disposti previa autorizzazione del presidente del tribunale competente
per territorio in relazione al luogo dell'accertamento, il quale provvede senza
ritardo sulla richiesta del Garante, con decreto motivato; le relative modalità
di svolgimento sono individuate con il regolamento di cui all'art. 33, comma 3.
4. I soggetti interessati
agli accertamenti sono tenuti a farli eseguire.
5. Resta fermo quanto previsto
dall'art. 220 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice
di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.
6. Per i trattamenti di
cui agli articoli 4 e 14, comma 1, gli accertamenti sono effettuati per il tramite
di un membro designato dal Garante. Se il trattamento non risulta conforme alle
disposizioni di legge o di regolamento, il Garante indica al titolare o al responsabile
le necessarie modificazioni ed integrazioni e ne verifica l'attuazione. Se l'accertamento
è stato richiesto dall'interessato, a quest'ultimo è fornito in ogni caso un riscontro
circa il relativo esito, salvo che ricorrano i motivi di cui all'art. 10, comma
4, della legge 1° aprile 1981, n. 121, come sostituito dall'art. 42, comma 1, della
presente legge, o motivi di difesa o di sicurezza dello Stato.
7. Gli accertamenti di cui
al comma 6 non sono delegabili. Qualora risulti necessario in ragione della specificità
della verifica, il membro designato può farsi assistere da personale specializzato
che è tenuto al segreto ai sensi dell'art. 33, comma 6. Gli atti e i documenti acquisiti
sono custoditi secondo modalità tali da assicurarne la segretezza e sono conoscibili
dal presidente e dai membri del Garante e, se necessario per lo svolgimento delle
funzioni dell'organo, da un numero delimitato di addetti al relativo ufficio, individuati
dal Garante sulla base di criteri definiti dal regolamento di cui all'art. 33, comma
3. Per gli accertamenti relativi agli organismi e ai dati di cui all'art. 4, comma
1, lettera b), il membro designato prende visione degli
atti e dei documenti rilevanti e riferisce oralmente nelle riunioni del Garante.
Articolo 33
Ufficio del Garante.
1. Alle dipendenze del Garante
è posto un ufficio composto da dipendenti dello Stato e di altre amministrazioni
pubbliche, collocati fuori ruolo nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti,
il cui servizio presso il medesimo ufficio è equiparato ad ogni effetto di legge
a quello prestato nelle rispettive amministrazioni di provenienza. Il relativo contingente
è determinato, in misura non superiore a quarantacinque unità, su proposta del Garante
medesimo, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con
i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica, entro novanta giorni dalla data
di elezione del Garante.
2. Le spese di funzionamento
dell'ufficio del Garante sono poste a carico di un fondo stanziato a tale scopo
nel bilancio dello Stato e iscritto in apposito capitolo dello stato di previsione
del Ministero del tesoro. Il rendiconto della gestione finanziaria è soggetto al
controllo della Corte dei conti.
3. Le norme concernenti
l'organizzazione ed il funzionamento dell'ufficio del Garante, nonchè quelle dirette
a disciplinare la riscossione dei diritti di segreteria e la gestione delle spese,
anche in deroga alle disposizioni sulla contabilità generale dello Stato, sono adottate
con regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica, entro tre mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa deliberazione del Consiglio
dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, su proposta del Presidente del Consiglio
dei Ministri, di concerto con i Ministri del tesoro, di grazia e giustizia e dell'interno,
e su parere conforme del Garante stesso. Nel medesimo regolamento sono altresì previste
le norme concernenti il procedimento dinanzi al Garante di cui all'art. 29, commi
da 1 a 5, secondo modalità tali da assicurare, nella speditezza del procedimento
medesimo, il pieno rispetto del contradditorio tra le parti interessate, nonchè
le norme volte a precisare le modalità per l'esercizio dei diritti di cui all'art.
13, nonchè della notificazione di cui all'art. 7, per via telematica o mediante
supporto magnetico o lettera raccomandata con avviso di ricevimento o altro idoneo
sistema. Il parere del Consiglio di Stato sullo schema di regolamento è reso entro
trenta giorni dalla ricezione della richiesta; decorso tale termine il regolamento
può comunque essere emanato.
4. Nei casi in cui la natura
tecnica o la delicatezza dei problemi lo richiedano, il Garante può avvalersi dell'opera
di consulenti, i quali sono remunerati in base alle vigenti tariffe professionali.
5. Per l'espletamento dei
propri compiti, l'ufficio del Garante può avvalersi di sistemi automatizzati ad
elaborazione informatica e di strumenti telematici propri ovvero, salvaguardando
le garanzie previste dalla presente legge, appartenenti all'Autorità per l'informatica
nella pubblica amministrazione o, in caso di indisponibilità, ad enti pubblici convenzionati.
6. Il personale addetto
all'ufficio del Garante ed i consulenti sono tenuti al segreto su tutto ciò di cui
siano venuti a conoscenza, nell'esercizio delle proprie funzioni, in ordine a banche
di dati e ad operazioni di trattamento.
Articolo 34
Omessa o infedele notificazione.
1. Chiunque, essendovi tenuto,
non provvede alle notificazioni prescritte dagli articoli 7 e 28, ovvero indica
in esse notizie incomplete o non rispondenti al vero, è punito con la reclusione
da tre mesi a due anni. Se il fatto concerne la notificazione prevista dall'art.
16, comma 1, la pena è della reclusione sino ad un anno.
Articolo 35
Trattamento illecito di
dati personali.
1. Salvo che il fatto costituisca
più grave reato, chiunque, al fine di trarne per sè o per altri profitto o di recare
ad altri un danno, procede al trattamento di dati personali in violazione di quanto
disposto dagli articoli 11, 20 e 27, è punito con la reclusione sino a due anni
o, se il fatto consiste nella comunicazione o diffusione, con la reclusione da tre
mesi a due anni.
2. Salvo che il fatto costituisca
più grave reato, chiunque, al fine di trarne per sè o per altri profitto o di recare
ad altri un danno, comunica o diffonde dati personali in violazione di quanto disposto
dagli articoli 21, 22, 23 e 24, ovvero del divieto di cui all'art. 28, comma 3,
è punito con la reclusione da tre mesi a due anni.
3. Se dai fatti di cui ai
commi 1 e 2 deriva nocumento, la reclusione è da uno a tre anni.
Articolo 36
Omessa adozione di misure
necessarie alla sicurezza dei dati.
1. Chiunque, essendovi tenuto,
omette di adottare le misure necessarie a garantire la sicurezza dei dati personali,
in violazione delle disposizioni dei regolamenti di cui ai commi 2 e 3 dell'art.
15, è punito con la reclusione sino ad un anno. Se dal fatto deriva nocumento, la
pena è della reclusione da due mesi a due anni.
2. Se il fatto di cui al
comma 1 è commesso per colpa si applica la reclusione fino ad un anno.
Articolo 37
Inosservanza dei provvedimenti
del Garante.
1. Chiunque, essendovi tenuto,
non osserva il provvedimento adottato dal Garante ai sensi dell'art. 22, comma 2,
o dell'art. 29, commi 4 e 5, è punito con la reclusione da tre mesi a due anni.
Articolo 38
Pena accessoria.
1. La condanna per uno dei
delitti previsti dalla presente legge importa la pubblicazione della sentenza.
Articolo 39
Sanzioni amministrative.
1. Chiunque omette di fornire
le informazioni o di esibire i documenti richiesti dal Garante ai sensi degli articoli
29, comma 4, e 32, comma 1, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento
di una somma da lire un milione a lire sei milioni.
2. La violazione delle disposizioni
di cui agli articoli 10 e 23, comma 2, è punita con la sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da lire cinquecentomila a lire tre milioni.
3. L'organo competente a
ricevere il rapporto e ad irrogare le sanzioni di cui al presente articolo è il
Garante. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni della legge 24 novembre
1981, n. 689 e successive modificazioni.
Capo IX
DISPOSIZIONI TRANSITORIE
E FINALI ED ABROGAZIONI
Articolo 40
Comunicazioni al Garante.
1. Copia dei provvedimenti
emessi dall'autorità giudiziaria in relazione a quanto previsto dalla presente legge
e dalla legge 23 dicembre 1993, n. 547, è trasmessa, a cura della cancelleria, al
Garante.
Articolo 41
Disposizioni transitorie.
1. Fermo restando l'esercizio
dei diri
tti di cui agli articoli
13 e 29, le disposizioni della presente legge che prescrivono il consenso dell'interessato
non si applicano in riferimento ai dati personali raccolti precedentemente alla
data di entrata in vigore della legge stessa, o il cui trattamento sia iniziato
prima di tale data. Resta salva l'applicazione delle disposizioni relative alla
comunicazione e alla diffusione dei dati previste dalla presente legge.
2. Per i trattamenti di
dati personali iniziati prima della data di entrata in vigore della presente legge
o nei novanta giorni successivi a tale data, le notificazioni prescritte dagli articoli
7 e 28 devono essere effettuate entro il termine di sei mesi dalla data di pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale del decreto di cui all'art. 33,
comma 1, ovvero, per i trattamenti di cui all'art. 5 riguardanti dati diversi da
quelli di cui agli articoli 22 e 24, entro il 31 gennaio 1998.
3. Le misure minime di sicurezza
di cui all'art. 15, comma 2, devono essere adottate entro il termine di sei mesi
dalla data di entrata in vigore del regolamento ivi previsto. Fino al decorso di
tale termine, i dati personali devono essere custoditi in maniera tale da evitare
un incremento dei rischi di cui all'art. 15, comma 1.
4. Le misure di cui all'art.
15, comma 3, devono essere adottate entro il termine di sei mesi dalla data di entrata
in vigore dei regolamenti ivi previsti.
5. Nei dodici mesi successivi
alla data di entrata in vigore della presente legge, i trattamenti dei dati di cui
all'art. 22, comma 3, ad opera di soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici economici,
e all'art. 24, possono essere proseguiti anche in assenza delle disposizioni di
legge ivi indicate, previa comunicazione al Garante.
6. In sede di prima applicazione
della presente legge, fino alla elezione del Garante ai sensi dell'art. 30, le funzioni
del Garante sono svolte dal presidente dell'Autorità per l'informatica nella pubblica
amministrazione, fatta eccezione per l'esame dei ricorsi di cui all'art. 29.
7. Le disposizioni della
presente legge che prevedono un'autorizzazione del Garante si applicano, limitatamente
alla medesima autorizzazione, a decorrere dal trentesimo giorno successivo alla
data di entrata in vigore della presente legge.
Articolo 42
Modifiche a disposizioni
vigenti.
1. L'art. 10 della legge
1° aprile 1981, n. 121, è so
stituito dal seguente:
). - 1.
Il controllo sul Centro elaborazione dati è esercitato dal Garante per la tutela
delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, nei
modi previsti dalla legge e dai regolamenti.
2.
I dati e le informazioni conservati negli archivi del Centro possono essere utilizzati
in procedimenti giudiziari o amministrativi soltanto attraverso l'acquisizione delle
fonti originarie indicate nel primo comma dell'art. 7, fermo restando quanto stabilito
dall'art. 240 del codice di procedura penale. Quando nel corso di un procedimento
giurisdizionale o amministrativo viene rilevata l'erroneità o l'incompletezza dei
dati e delle informazioni, o l'illegittimità del loro trattamento, l'autorità procedente
ne dà notizia al Garante per la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto
al trattamento dei dati personali.
3.
La persona alla quale si riferiscono i dati può chiedere all'ufficio di cui alla
lettera a) del primo comma dell'art. 5 la conferma dell'esistenza
di dati personali che lo riguardano, la loro comunicazione in forma intellegibile
e, se i dati risultano trattati in violazione di vigenti disposizioni di legge o
di regolamento, la loro cancellazione o trasformazione in forma anonima.
4.
Esperiti i necessari accertamenti, l'ufficio comunica al richiedente, non oltre
venti giorni dalla richiesta, le determinazioni adottate. L'ufficio può omettere
di provvedere sulla richiesta se ciò può pregiudicare azioni od operazioni a tutela
dell'ordine e della sicurezza pubblica o di prevenzione e repressione della criminalità,
dandone informazione al Garante per la tutela delle persone e di altri soggetti
rispetto al trattamento dei dati personali.
5.
Chiunque viene a conoscenza dell'esistenza di dati personali che lo riguardano,
trattati anche in forma non automatizzata in violazione di disposizioni di legge
o di regolamento, può chiedere al tribunale del luogo ove risiede il titolare del
trattamento di compiere gli accertamenti necessari e di ordinare la rettifica, l'integrazione,
la cancellazione o la trasformazione in forma anonima dei dati medesimi. Il tribunale
provvede nei modi di cui agli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile».
2. Il comma 1 dell'art.
4 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, è sostituito dal seguente:
«1.
E' istituita l'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione, denominata
"Autorità" ai fini del presente decreto; tale Autorità opera in piena autonomia
e con indipendenza di giudizio e di valutazione».
3. Il comma 1 dell'art.
5 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, è sostituito dal seguente:
«1.
Le norme concernenti l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità, l'istituzione
del ruolo del personale, il relativo trattamento giuridico ed economico e l'ordinamento
delle carriere, nonchè la gestione delle spese nei limiti previsti dal presente
decreto, anche in deroga alle disposizioni sulla contabilità generale dello Stato,
sono adottate con regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica,
previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato,
su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro
del tesoro e su parere conforme dell'Autorità medesima. Il parere del Consiglio
di Stato sullo schema di regolamento è reso entro trenta giorni dalla ricezione
della richiesta, decorsi i quali il regolamento può comunque essere emanato. Si
applica il trattamento economico previsto per il personale del Garante per l'editoria
e la radiodiffusione ovvero dell'organismo che dovesse subentrare nelle relative
funzioni, fermo restando il limite massimo complessivo di centocinquanta unità.
Restano altresì fermi gli stanziamenti dei capitoli di cui al comma 2, così come
determinati per il 1995 e tenendo conto dei limiti di incremento previsti per la
categoria IV per il triennio 1996-1998».
4. Negli articoli 9, comma
2, e 10, comma 2, della legge 30 settembre 1993, n. 388, le parole: «Garante per
la protezione dei dati» sono sostituite dalle seguenti: «Garante per la tutela delle
persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali».
Articolo 43
Abrogazioni.
1. So
no abrogate le disposizioni
di legge o di regolamento incompatibili con la presente legge e, in particolare,
il quarto comma dell'art. 8 ed il quarto comma dell'art. 9 della legge 1° aprile
1981, n. 121. Entro sei mesi dalla data di emanazione del decreto di cui all'art.
33, comma 1, della presente legge, il Ministro dell'interno trasferisce all'ufficio
del Garante il materiale informativo raccolto a tale data in attuazione del citato
art. 8 della legge n. 121 del 1981.
2. Restano ferme le disposizioni
della legge 20 maggio 1970, n. 300 e successive modificazioni, nonchè, in quanto
compatibili, le disposizioni della legge 5 giugno 1990, n. 135 e successive modificazioni,
del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, nonchè le vigenti norme in materia
di accesso ai documenti amministrativi ed agli archivi di Stato. Restano altresì
ferme le disposizioni di legge che stabiliscono divieti o limiti più restrittivi
in materia di trattamento di taluni dati personali.
3. Per i trattamenti di
cui all'art. 4, comma 1, lettera e), della presente legge,
resta fermo l'obbligo di conferimento di dati ed informazioni di cui all'art. 6,
primo comma, lettera a), della legge 1° aprile 1981, n.
121.
Capo X
COPERTURA FINANZIARIA ED ENTRATA IN VIGORE
Articolo 44
Copertura finanziaria.
1. All'onere derivante dall'attuazione
della presente legge, valutato in lire 8.029 milioni per il 1997 ed in lire 12.045
milioni a decorrere dal 1998, si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856
dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, all'uopo utilizzando,
per il 1997, quanto a lire 4.553 milioni, l'accantonamento riguardante il Ministero
degli affari esteri e, quanto a lire 3.476 milioni, l'accantonamento riguardante
la Presidenza del Consiglio dei Ministri e, per gli anni 1998 e 1999, quanto a lire
6.830 milioni, le proiezioni per gli stessi anni dell'accantonamento riguardante
il Ministero degli affari esteri e, quanto a lire 5.215 milioni, le proiezioni per
gli stessi anni dell'accantonamento riguardante la Presidenza del Consiglio dei
Ministri.
2. Il Ministro del tesoro
è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Articolo 45
Entrata in vigore.
1. La presente legge entra
in vigore centoventi giorni dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale. Per i trattamenti svolti senza l'ausilio di mezzi elettronici
o comunque automatizzati che non riguardano taluno dei dati di cui agli articoli
22 e 24, le disposizioni della presente legge si applicano a decorrere dal 1° gennaio
1998. Fermo restando quanto previsto dall'art. 9, comma 2, della legge 30 settembre
1993, n. 388, la presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, limitatamente
ai trattamenti di dati effettuati in esecuzione dell'accordo di cui all'art. 4,
comma 1, lettera a) e alla nomina del Garante.