estazione runat="server" />
Leggi
TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 28 marzo 2000
TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 28 marzo 2000, n. 70 Ripubblicazione del testo del decreto-legge 28 marzo 2000, n. 70 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 73 del 28 marzo 2000), coordinato con la legge di conversione 26 maggio 2000, n. 137 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 122 del 27 maggio 2000), recante: "Disposizioni urgenti per il contenimento delle spinte inflazionistiche". Gazzetta Ufficiale n. 144 del 22-06-2000
Avvertenza:
Il
testo coordinato qui pubblicato e' stato
redatto dal Ministero della giustizia ai
sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico
delle disposizioni sulla promulgazione delle
leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente
della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali
della Repubblica italiana, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dell'art.
10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico,
al solo fine di facilitare la lettura delle
disposizioni del decreto-legge, integrate
con le modifiche apportate dalla legge di
conversione, che di quelle modificate o
richiamate nel decreto, trascritte nelle
note. Restano invariati il valore e l'efficacia
degli atti legislativi qui riportati.
Le modifiche apportate dalla legge di conversione
sono stampate con caratteri corsivi.
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge
23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita'
di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri), le modifiche
apportate dalla legge di conversione hanno
efficacia dal giorno successivo a quello
della sua pubblicazione.
Art. 1.
(Soppresso)
Art. 2.
Misure
per il contenimento dell'inflazione nel
settore assicurativo
1.
(Soppresso).
2. Per i contratti dell'assicurazione obbligatoria
della responsabilita' civile derivante dalla
circolazione dei veicoli a motore e dei
natanti, rinnovati entro un anno dalla data
di entrata in vigore del presente decreto
nelle formule tariffarie che prevedono variazioni
del premio in relazione al verificarsi o
meno di sinistri, le imprese di assicurazione
non possono applicare nessun aumento di
tariffa ai contraenti a carico dei quali
non risultino nell'ultimo periodo di osservazione
sinistri provocati dai conducenti. Per i
contratti stipulati entro un anno da tale
data nelle formule tariffarie che prevedono
variazioni del premio in relazione al verificarsi
o meno di sinistri si applicano le tariffe
esistenti alla medesima data.
2-bis. Le disposizioni di cui al comma 2
si applicano, a decorrere dalla data di
entrata in vigore del presente decreto,
anche ai contratti di assicurazione per
autovetture, ciclomotori e motocicli relativi
alle formule tariffarie di cui all'articolo
12 della legge 24 dicembre 1969, n. 990,
nonche' ai contratti offerti per telefono
o per via telematica e ai contratti senza
clausola di tacito rinnovo o disdettati
dall'impresa, qualora riproposti allo stesso
assicuratore.
3. Le imprese di assicurazione non possono
modificare il numero delle classi di merito,
i coefficienti di determinazione del premio,
nonche' le relative regole evolutive delle
proprie formule tariffarie che prevedono
variazioni del premio in relazione al verificarsi
o meno di sinistri, per il periodo di un
anno dalla data di entrata in vigore del
presente decreto.
4. All'articolo 12 della legge 24 dicembre
1969, n. 990, e' aggiunto, in fine, il seguente
comma: "2-bis. Le imprese esercenti
il ramo dell'assicurazione obbligatoria
di cui al comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge
28 marzo 2000, n. 70, come modificato dalla
relativa legge di conversione, sono obbligate,
su richiesta del contraente, a stipulare
contratti anche nella formula tariffaria
bonus-malus con franchigia assoluta, non
opponibile al terzo danneggiato, per un
importo non inferiore a lire cinquecentomila
e non superiore a lire un milione. La scelta
tra la formula tariffaria bonus-malus con
franchigia, nonche' la scelta degli importi
della franchigia stessa, spetta unicamente
all'assicurato".
5. Cessati gli effetti delle disposizioni
di cui ai commi 2 e 3, in caso di incrementi
tariffari, esclusi quelli connessi all'applicazione
di regole evolutive nelle varie formule
tariffarie, superiori al tasso programmato
di inflazione, l'assicurato puo' risolvere
il contratto mediante comunicazione da effettuarsi
con raccomandata con avviso di ricevimento,
ovvero a mezzo telefax, inviati alla sede
dell'impresa o all'agenzia presso la quale
e' stata stipulata la polizza. In questo
caso non si applica a favore dell'assicurato
il termine di tolleranza previsto dall'articolo
1901, secondo comma, del codice civile.
5-bis. L'Istituto per la vigilanza sulle
assicurazioni private e di interesse collettivo
(ISVAP) vigila ai fini dell'osservanza,
da parte delle imprese di assicurazione,
di quanto disposto dal presente articolo.
5-ter. Le imprese di assicurazione che non
osservano le disposizioni di cui ai commi
2, 2-bis, 3 e 4 sono assoggettate, per ogni
singola violazione, alla sanzione amministrativa
da lire tre milioni a lire nove milioni.
5-quater. Allo scopo di rendere piu' efficace
la prevenzione e il contrasto di comportamenti
fraudolenti nel settore delle assicurazioni
obbligatorie per i veicoli a motore immatricolati
in Italia, e' istituita presso l'ISVAP una
banca dati dei sinistri ad essi relativi.
L'ISVAP rende pienamente operativa la banca
dati a decorrere dal 1o gennaio 2001. Da
tale data ciascuna compagnia e' tenuta a
comunicare all'ISVAP i dati riguardanti
i sinistri dei propri assicurati con cadenza
trimestrale secondo apposite modalita' stabilite
dallo stesso ISVAP. Le procedure e le modalita'
di funzionamento della banca dati sono definite
dall'ISVAP, sentite le compagnie di assicurazione.
I costi di gestione della banca dati sono
ripartiti tra le compagnie di assicurazione
con gli stessi criteri di ripartizione dei
costi di vigilanza dell'ISVAP.
5-quinquies. L'inosservanza degli obblighi
di comunicazione all'ISVAP dei dati richiesti
comporta l'applicazione delle seguenti sanzioni
amministrative: a) da lire due milioni a
lire sei milioni in caso di mancato invio
dei dati; b) da lire un milione a lire tre
milioni in caso di ritardo o incompletezza
dei dati inviati. Le predette sanzioni amministrative
sono maggiorate del dieci per cento, in
ogni caso di reiterazione dell'inosservanza
dei suddetti obblighi.
Riferimenti normativi.
- Il testo dell'art. 12 della legge 24 dicembre
1969, n. 990 (pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 3 gennaio 1970, n. 3), come modificato
dalla legge qui pubblicata, e' il seguente:
"Art. 12. - 1. Per le autovetture e
per altre categorie di veicoli a motore
che potranno essere individuate con provvedimento
dell'ISVAP, i contratti di assicurazione
debbono essere stipulati in base a condizioni
di polizza che prevedano ad ogni scadenza
annuale la variazione in aumento od in diminuzione
del premio applicato all'atto della stipulazione,
in relazione al verificarsi o meno di sinistri
nel corso di un certo periodo di tempo,
oppure in base a clausole di "franchigia
che prevedano un contributo dell'assicurato
al risarcimento del danno.
2. L'ISVAP procede all'individuazione delle
categorie di veicoli di cui al comma 1,
tenendo conto delle esigenze di prevenzione.
2-bis. Le imprese esercenti il ramo dell'assicurazione
obbligatoria di cui al comma 2 dell'art.
2 del decreto-legge 28 marzo 2000, n. 70,
come modificato dalla relativa legge di
conversione, sono obbligate, su richiesta
del contraente, a stipulare contratti anche
nella formula tariffaria bonus-malus con
franchigia assoluta, non opponibile al terzo
danneggiato, per un importo non inferiore
a lire cinquecentomila e non superiore a
lire un milione.
La scelta tra la formula tariffaria bonus-malus
con franchigia, nonche' la scelta degli
importi della franchigia stessa spetta unicamente
all'assicurato".
- Il secondo comma dell'art. 1901 del codice
civile e' il seguente:
"Se alle scadenze convenute il contraente
non paga i premi successivi, l'assicurazione
resta sospesa dalle ore ventiquattro del
quindicesimo giorno dopo quello della scadenza
(1460, 1932, 2952)".
Art. 3.
(Soppresso)
Art. 4.
(Soppresso)
Art. 5.
(Soppresso)
Art. 6.
(Soppresso)
Art. 7.
Entrata
in vigore
1.
Il presente decreto entra in vigore il giorno
successivo a quello della sua pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana e sara' presentato alle Camere
per la conversione in legge.