Il fondo di garanzia per le vittime della strada
Il codice sancendo l'obbligo di assicurazione per determinati veicoli, ha
anche previsto una forma di tutela per le "vittime della strada" nei casi in
cui, per ragioni diverse, non ci sia una compagnia assicuratrice che garantisca
il risarcimento. L'art. 283 della citata legge ha infatti istituito un apposito
"Fondo" al quale il danneggiato può rivolgersi nelle seguenti ipotesi:
-
Se il sinistro è cagionato da veicolo o natante non identificato.
Al
verificarsi di questa condizione, possono essere risarciti dal Fondo i soli danni
alle persone e non quelli alle cose. Sul danneggiato che intenda rivolgersi
al Fondo di Garanzia grava l'onere di dimostrare che la responsabilità
dell'evento dannoso sia riferibile al conducente del veicolo non
identificato; sempre il danneggiato deve provare che il veicolo sia rimasto
sconosciuto e l'impossibilità di identificarlo. La prova
dell'impossibilità di identificare il veicolo, di per sé estremamente
difficoltosa, è favorita da alcune "presunzioni": si ritiene raggiunta quando
il conducente responsabile non si sia fermato, o quando il danneggiato non si
trovava in condizioni psicofisiche tali da poter identificare il veicolo
danneggiante.
-
Se il veicolo o natante non sia coperto da assicurazione
Il Fondo di Garanzia è obbligato a risarcire sempre il danno biologico subito
dalle persone coinvolte nell'incidente ed i danni a cose se ammontano ad
importo superiore a €.500,00 e soltanto per l'eccedenza rispetto a tale cifra.
Anche in questo caso grava sul danneggiato l'onere di provare la mancanza di
copertura assicurativa di chi abbia causato l'evento dannoso. Questa prova può
essere raggiunta tramite l'acquisizione dei verbali redatti dalle Autorità
intervenute sul luogo del sinistro o anche per ammissione esplicita del
danneggiante.
-
Se il veicolo sia assicurato presso un'impresa che al momento del sinistro
si trovi in liquidazione coatta amministrativa o vi sia posta successivamente
In tale ultimo caso il Fondo di Garanzia è obbligato al risarcimento di tutti i
danni, indistintamente e senza limiti alle persone e alle cose. Il risarcimento
alle vittime della strada non è erogato direttamente dal Fondo di Garanzia, che
non possiede le strutture adeguate, ma da una serie di società assicuratrici
designate per ogni regione italiana. Successivamente il Fondo di garanzia si
occupa di rimborsare l'assicurazione. Ai sensi dell'art. 20 delle legge 24
dicembre 1969, n. 990 e per un triennio decorrente dal 5 febbraio 2003, sono
state designate dall'ISVAP (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni
Private) le seguenti imprese:
Impresedesignate per regione
Riunione Adriatica di Sicurtà Marche, Puglia Assitalia
Le Ass.ni d'Italia S.p.A. Lazio, Basilicata, Calabria
Assicurazioni Generali S.p.A.Campania, Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia
Fondiaria S.A.I. S.p.A.Sicilia, Toscana, Trentino-Alto Adige, Emilia-Romagna,
Repubblica di S. Marino, Abruzzo, Molise
Società Reale Mutua Assicurazioni Piemonte, Valle D'Aosta, Umbria
Toro Assicurazioni S.p.A. Liguria, Sardegna
Chiunque ritenga di avere diritto all'erogazione di un risarcimento in qualità
di vittima della strada non dovrà rivolgersi al Fondo di Garanzia, ma
all'impresa designata, unica legittimata passiva. L'azione è subordinata alla
condizione di procedibilità che siano trascorsi 60 giorni dalla preventiva
richiesta del risarcimento, a mezzo di raccomandata A/R, all'impresa
designata o al Fondo di Garanzia rappresentato presso la Consap (concessionaria
servizi pubblici assicurativi S.p.A.).
Termini di proponibilità dell'azione per il risarcimento del danno
"L'azione per il risarcimento di danni causati dalla circolazione dei veicoli o
dei natanti, per i quali a norma della presente legge vi è obbligo di
assicurazione, può essere proposta solo dopo che siano decorsi sessanta
giorni da quello in cui il danneggiato abbia chiesto
all'assicuratore il risarcimento del danno, a mezzo di lettera raccomandata con
avviso di ricevimento o … alla gestione autonoma del "Fondo di garanzia per le
vittime della strada … "
L'art. 283 prevede l'onere per il danneggiato di richiedere il risarcimento del
danno alla compagnia assicuratrice e di attendere almeno 60 giorni prima di
rivolgersi all'autorità giudiziaria per veder riconosciuto il proprio diritto.
Il fondamento di questa disposizione legislativa risiede nell'esigenza di
evitare, per quanto possibile, l'introduzione di nuovi giudizi favorendone la
bonaria composizione stragiudiziale. Essa pertanto è condizione di
procedibilità sia nel giudizio promosso contro l'assicuratore che contro
l'assicurato. La richiesta deve essere rivolta ad una agenzia munita di
rappresentanza in modo che l'assicuratore sia messo in condizione
di valutare la possibilità di un'offerta ed evitare in tal modo di essere
convenuta in giudizio.
Quanto alla forma, la legge richiede esplicitamente che la
richiesta avvenga in forma scritta ed a mezzo di raccomandata A/R, ma la
giurisprudenza (Cass. 25 gennaio 1995 n. 884 - Cass. 28 marzo 1994 n. 2988)
ritiene sufficienti "atti equipollenti idonei al soddisfacimento dello scopo
perseguito dalla norma citata di evitare premature e dispendiose domande
giudiziali, come quando sia intercorsa corrispondenza fra le parti o siano
state condotte trattative per la liquidazione del danno e risulti rispettato il
termine di 60 giorni per la proposizione della domanda "