Il fondo di garanzia per le vittime della strada
							
							
								 Il codice sancendo l'obbligo di assicurazione per determinati veicoli, ha 
								anche previsto una forma di tutela per le "vittime della strada" nei casi in 
								cui, per ragioni diverse, non ci sia una compagnia assicuratrice che garantisca 
								il risarcimento. L'art. 283 della citata legge ha infatti istituito un apposito 
								"Fondo" al quale il danneggiato può rivolgersi nelle seguenti ipotesi:
							
							
								- 
									Se il sinistro è cagionato da veicolo o natante non identificato.
 Al
  verificarsi di questa condizione, possono essere risarciti dal Fondo i soli danni 
  alle persone e non quelli alle cose. Sul danneggiato che intenda rivolgersi 
  al Fondo di Garanzia grava l'onere di dimostrare che la responsabilità 
  dell'evento dannoso sia riferibile al conducente del veicolo non 
  identificato; sempre il danneggiato deve provare che il veicolo sia rimasto 
  sconosciuto e l'impossibilità di identificarlo. La prova 
  dell'impossibilità di identificare il veicolo, di per sé estremamente 
  difficoltosa, è favorita da alcune "presunzioni": si ritiene raggiunta quando 
  il conducente responsabile non si sia fermato, o quando il danneggiato non si 
  trovava in condizioni psicofisiche tali da poter identificare il veicolo 
  danneggiante.
- 
									Se il veicolo o natante non sia coperto da assicurazione 
 Il Fondo di Garanzia è obbligato a risarcire sempre il danno biologico subito 
  dalle persone coinvolte nell'incidente ed i danni a cose se ammontano ad 
  importo superiore a €.500,00 e soltanto per l'eccedenza rispetto a tale cifra.
  Anche in questo caso grava sul danneggiato l'onere di provare la mancanza di 
  copertura assicurativa di chi abbia causato l'evento dannoso. Questa prova può 
  essere raggiunta tramite l'acquisizione dei verbali redatti dalle Autorità 
  intervenute sul luogo del sinistro o anche per ammissione esplicita del 
  danneggiante.
- 
									
										Se il veicolo sia assicurato presso un'impresa che al momento del sinistro 
											si trovi in liquidazione coatta amministrativa o vi sia posta successivamente
									
 In tale ultimo caso il Fondo di Garanzia è obbligato al risarcimento di tutti i 
									danni, indistintamente e senza limiti alle persone e alle cose. Il risarcimento 
									alle vittime della strada non è erogato direttamente dal Fondo di Garanzia, che 
									non possiede le strutture adeguate, ma da una serie di società assicuratrici 
									designate per ogni regione italiana. Successivamente il Fondo di garanzia si 
									occupa di rimborsare l'assicurazione. Ai sensi dell'art. 20 delle legge 24 
									dicembre 1969, n. 990 e per un triennio decorrente dal 5 febbraio 2003, sono 
									state designate dall'ISVAP (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni 
									Private) le seguenti imprese:
Impresedesignate per regione
							
								Riunione Adriatica di Sicurtà Marche, Puglia Assitalia 
								Le Ass.ni d'Italia S.p.A. Lazio, Basilicata, Calabria
								Assicurazioni Generali S.p.A.Campania, Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia
								
								Fondiaria S.A.I. S.p.A.Sicilia, Toscana, Trentino-Alto Adige, Emilia-Romagna, 
								Repubblica di S. Marino, Abruzzo, Molise
								
								Società Reale Mutua Assicurazioni Piemonte, Valle D'Aosta, Umbria
								
								Toro Assicurazioni S.p.A. Liguria, Sardegna
								
								
								Chiunque ritenga di avere diritto all'erogazione di un risarcimento in qualità 
								di vittima della strada non dovrà rivolgersi al Fondo di Garanzia, ma 
								all'impresa designata, unica legittimata passiva. L'azione è subordinata alla 
								condizione di procedibilità che siano trascorsi 60 giorni dalla preventiva 
								richiesta del risarcimento, a mezzo di raccomandata A/R,  all'impresa 
								designata o al Fondo di Garanzia rappresentato presso la Consap (concessionaria 
								servizi pubblici assicurativi S.p.A.).
								Termini di proponibilità dell'azione per il risarcimento del danno
							
							"L'azione per il risarcimento di danni causati dalla circolazione dei veicoli o 
								dei natanti, per i quali a norma della presente legge vi è obbligo di 
								assicurazione, può essere proposta solo dopo che siano decorsi sessanta 
									giorni da quello in cui il danneggiato abbia chiesto 
								all'assicuratore il risarcimento del danno, a mezzo di lettera raccomandata con 
								avviso di ricevimento o … alla gestione autonoma del "Fondo di garanzia per le 
								vittime della strada … "
							L'art. 283 prevede l'onere per il danneggiato di richiedere il risarcimento del 
								danno alla compagnia assicuratrice e di attendere almeno 60 giorni prima di 
								rivolgersi all'autorità giudiziaria per veder riconosciuto il proprio diritto. 
								Il fondamento di questa disposizione legislativa risiede nell'esigenza di 
								evitare, per quanto possibile, l'introduzione di nuovi giudizi favorendone la 
								bonaria composizione stragiudiziale. Essa pertanto è condizione di 
								procedibilità sia nel giudizio promosso contro l'assicuratore che contro 
								l'assicurato. La richiesta deve essere rivolta ad una agenzia munita di 
									rappresentanza in modo che l'assicuratore sia messo in condizione 
								di valutare la possibilità di un'offerta ed evitare in tal modo di essere 
								convenuta in giudizio.
							
							Quanto alla forma, la legge richiede esplicitamente che la 
								richiesta avvenga in forma scritta ed a mezzo di raccomandata A/R, ma la 
								giurisprudenza (Cass. 25 gennaio 1995 n. 884 - Cass. 28 marzo 1994 n. 2988) 
								ritiene sufficienti "atti equipollenti idonei al soddisfacimento dello scopo 
								perseguito dalla norma citata di evitare premature e dispendiose domande 
								giudiziali, come quando sia intercorsa corrispondenza fra le parti o siano 
								state condotte trattative per la liquidazione del danno e risulti rispettato il 
								termine di 60 giorni per la proposizione della domanda "