Infortunio nel lavoro autonomo
Anche ai lavoratori autonomi può essere riconosciuta l’ indennità Inail per gli
infortuni in itinere in relazione agli spostamenti effettuati non per recarsi
al lavoro, e viceversa , ma che siano “intrinseci” all’ espletamento
dell’attività lavorativa e avvengano nel corso di essa.
La Corte di Cassazione con sentenza n. 8579\96, in base al principio della
indennizzabilità dell’incidente che avviene durante l’esecuzione di atti
materiali pertinenti all’ oggetto dell’impresa ed alle sue necessità ha
riconosciuto l’occasione di lavoro ad un gestore di piano bar, rimasto
coinvolto in un incidente automobilistico mentre tornava da un agenzia
pubblicitaria dopo aver ritirato del materiale per promuovere la propria
attività.
Artigiani
Ai sensi dell’ art. 4 l. 1124\65 all’artigiano è concessa la tutela assicurativa
contro li infortuni sul lavoro solo quando svolge abitualmente opera manuale
nell’ impresa e limitatamente all’opera stessa, non anche nel corso dell’
esercizio dell’ attività imprenditoriale.
Con circ. n 33\87 l’Inail sostiene che per gli artigiani devono essere
considerate come avvenute in occasione del lavoro, tutte le operazioni
compatibili con la manualità e l’abitualità ( ad es. l’uso di autovetture per
il trasporto dei manufatti per recarsi dal cliente al fine di determinare i
tempi e le modalità di esecuzione dell’opera tecnicamente artigianale ).
Restano escluse della tutela le attività (svolgimento di pratiche
amministrative , acquisizione della clientela , stipula dei contratti etc)
recanti una connotazione tipicamente imprenditoriale.
Coltivatori
Rientra nella tutela infortunistica ogni operazione compiuta dal coltivatore ,
diretta alla realizzazione del prodotto finale , come l’acquisizione di
materiale necessario alla produzione , in quanto destinato alla migliore
utilizzazione dei beni che compongono l’azienda.
In base a tale principio la Corte di cassazione (sent. N. 9600\97) , ha
riconosciuto indennizzabili l’infortunio subito da un agricoltore mentre si
recava ad acquistare alcuni bulloni per una serra, così come l’ infortunio
occorso al coltivatore durante il viaggio per recarsi a trattare l’acquisto di
suini.
In ipotesi di evento lesivo verificatesi mentre il soggetto svolge mansioni
inerenti all’ acquisto di strumenti o materiali occorrenti per l’ attività
economica dell’ azienda, l’operatività della tutela infortunistica è
condizionata all’ accertamento che tali mansioni rientrino in operazioni di uso
corrente e non esprimano invece una valutazione ed una scelta di carattere
imprenditoriale.
La corte i cassazione con sent. 3995\97 ha ritenuto altresì indennizzabile
l’incidente subito da un pastore , tamponato con la propria vettura, mentre
seguiva il gregge con la motivazione che il rischio professionale sussiste se
la condotta dell’assicurato sia comunque inerente all’esecuzione del lavoro e
posta in essere in connessione con lo svolgimento del medesimo.