Le prestazioni economiche e sanitarie
Il diritto del lavoratore alle prestazioni da parte dell’ INAIL sorge nel
momento in cui si verifica l’ infortunio. Il lavoratore ha diritto a tali
prestazioni anche se il datore di lavoro non ha adempiuto agli obblighi
contributivi: c.d. principio di automaticità delle prestazioni. Tale principio
non si applica ai lavoratori autonomi. Le prestazioni erogate in caso di
infortunio sul lavoro sono di due tipi. Vediamoli.
Prestazioni sanitarie
Erogazione di cure mediche e chirurgiche finalizzate a garantire il diritto alla
salute ed, in particolare , il massimo recupero possibile dell’ integrità psico
– fisica e della capacità lavorativa perduta.
Prestazioni economiche
dirette al risarcimento del reddito attraverso la corresponsione di somme di
denaro periodiche o una tantum. Le prestazioni economiche variano in base alle
conseguenze prodotte dall’ infortunio:
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Indennità giornaliera per inabilità temporanea - viene
corrisposta all’ assicurato con decorrenza dal 4° giorno successivo a quello in
cui si è verificato l’ infortunio e per tutta la durata dell’inabilità. I
primi tre giorni la retribuzione è pagata dal datore di lavoro. La misura è
pari al 60% della retribuzione media per i primi 90 giorni. Per i periodi
successivi è pari al 75% della retribuzione.
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Rendita per inabilità permanente
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In caso di inabilità permanente assoluta (compresa tra l’80% ed il 100%)
all’assicurato spetta una rendita pari alla retribuzione annua relativa ai 12
mesi precedenti l’infortunio, nei limiti di un massimale prefissato per
l’industria e per l’agricoltura.
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In caso di inabilità permanente parziale superiore al 10% l’assicurato ha
diritto ad una rendita nelle seguenti misure:
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Tra 50% e 60% della retribuzione per inabilità dal 11% al 40%;
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Tra 61% e 98% della retribuzione per inabilità dal 41% al 64%;
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Il 100% della retribuzione per inabilità dal 65% al 100%;
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Rendita ai superstiti - Quando dall'infortunio derivi la
morte dell'assicurato, spetta una rendita al coniuge. Nel caso di nuovo
matrimonio del coniuge la rendita cessa e vengono corrisposte tre annualità di
rendita. La rendita spetta anche a ciascun figlio legittimo, naturale,
riconosciuto, riconoscibile o adottivo fino al compimento del 18° anno di età.
Se il figlio è inabile la rendita spetta anche dopo il compimento della
maggiore età e fino alla a che dura tale stato. In mancanza di coniuge e di
figli, la rendita spetta agli ascendenti e adottanti, ovvero ai fratelli e
sorelle. La misura della rendita è pari al 100% della retribuzione annua (50%
al coniuge, 20% per ciascun figlio, 40% ai figli orfani di entrambi i
genitori).
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Assegno di incollocabilità - Spetta ai mutilati ed invalidi
sul lavoro che a causa delle menomazioni subite sono esclusi dai benefici del
collocamento obbligatorio.