I Soggetti
soggetti assicuranti
Nel rapporto previdenziale, ai fini dell’ assicurazione obbligatoria degli
infortuni sul lavoro, il soggetto assicurante è il datore di lavoro, cui
incombe l’obbligo di assicurare i propri dipendenti al verificarsi delle
situazioni e condizioni previste dalla legge
Datore di lavoro è ai sensi della art. 9 D.lgl. 38/2000 ai fini
dell’assicurazione “le persone e gli enti, privati o pubblici compresi lo
Stato e gli Enti Locali”, che esercitano le attività che obbligano all’
assicurazione ai sensi dell’ art. 1 e 4 del decreto suddetto.
L’onere dell’assicurazione degli infortuni e dell malattia professionale è di
norma a carico del datore di lavoro anche se non sono stati versati
regolarmente i contributi: il lavoratore ha in ogni caso diritto alle
prestazioni erogate dall’INAIL.
Con la stipula del contratto il datore di lavoro è sollevato dalla
responsabilità civile per gli infortuni sul lavoro dei propri dipendenti.
Il datore è, in ogni caso, per reati perseguibili d’ufficio o commessi in
violazione delle norme sulla prevenzione infortuni e prevenzione sul lavoro.
Per costituire il rapporto assicurativo il datore di lavoro ha i seguenti
obblighi:
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Denuncia di esercizio - denunciare all’ INAIL la natura dei
lavori , almeno 5 giorni prima del loro inizio. La denuncia di esercizio non è
costitutiva del rapporto assicurativo, ma è necessaria per garantire lo
svolgimento dei controlli da parte dell’ Ente previdenziale che in tal modo può
individuare le imprese aventi lavorazioni protette.
-
Denuncia nominativa assicurati(DNA) - o “denuncia
contestuale” con la quale il datore di lavoro comunica , nello stesso giorno in
cui si verifica l’evento, la instaurazione o la cessazione del rapporto di
lavoro.
-
Denuncia infortunio - il datore di lavoro deve denunciare
all’ INAIL, entro 2 giorni da quando ne ha avuto notizia, gli infortunii
subiti dai dipendenti che siano pronosticati non guaribili entro tre giorni
dall’ infortunio.
-
Premio e contributo assicurativo - l'onere
dell’assicurazione è di norma ad esclusivo carico del datore di lavoro e si
concretizza nel pagamento del premio nell’ industria e contributi nell'
agricoltura.
Soggetti assicurati
Sono beneficiari dell’assicurazione:
-
Lavoratori subordinati - Tutti coloro che in modo permanente
o avventizio prestano, alle dipendenze o sotto la direzione altrui, opera
manuale retribuita, nonché tutti coloro che, nonché tutti coloro che sono
esposti per ragioni professionali al rischio proprio di determinate
lavorazioni. La giurisprudenza costituzionale ha esteso la tutela dell'
assicurazione anche ad altre categorie tra cui a titolo esemplificativo:
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Apprendisti;
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Coniuge, figli, parenti ed affini del datore di lavoro che svolgono opera
manuale o sovrintendono i lavori;
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Artigiani (i quali devono auto – assicurarsi);
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Viaggiatori di commercio;
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Religiosi;
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Pescatori per la piccola pesca e delle acque interne;
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Medici e tecnici di radiologia;
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Lavoratori a domicilio;
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Ballerini e tersicorei;
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Personale addetto a macchine elettriche, computer, registratori di cassa,
ecc;
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Associati in partecipazione;
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Sindacalisti;
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Ricoverati in case di cura, istituti, ospizi, che per servizio interno
svolgono un attività rischiosa;
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Soggetti addetti ai lavori socialmente utili;
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Professionisti che operano presso studi associati.
-
Dirigenti - I lavoratori appartenenti all’ area dirigenziale
a partire dal 16 marzo 2000, vedono estendersi al proprio rapporto di lavoro la
tutela dell’ assicurazione obbligatoria, anche se sono già tutelati ,
contrattualmente o per legge , con polizza assicurativa privata.
-
Lavoratori parasubordinati - Godono dell’assicurazione
obbligatoria tutti i lavoratori parasubordinati che svolgono una attività tra
quelle considerate a rischio di infortunio e quindi meritevoli di tutela oppure
esercitano le proprie mansioni, non occasionalmente, su veicoli a motore
personalmente condotti.