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I SINGOLI CONTRATTI DI LAVORO
  • Contratto di apprendistato - Il contratto di apprendistato è stato regolamentato ex novo dalla l. 30\2003 (c.d. Legge Biagi) che ne prevede tre tipologie...
  • Contratto di inserimento - Il legislatore ha voluto modificare l’impostazione dei vecchi contratti di formazione e lavoro introducendo tale formula contrattuale.
  • Contratto di lavoro intermittente o a chiamata - E’ una nuova tipologia contrattuale prima sconosciuta nel nostro ordinamento ed introdotta con l. 276\2003 (artt. 33 – 40).
  • Contratto di lavoro a tempo parziale - Il rapporto di lavoro a tempo parziale trova la sua fonte nell’ art 1 D.lgs n. 61\2000, modificato dalla legge Biagi (n. 30\2003) al fine di incentivare il ricorso a tale tipo di contratto
  • Contratto di lavoro a tempo ripartito - Il contratto di job sharig è un contratto di lavoro mediante il quale due lavoratori assumono in solido l’adempimento della stessa obbligazione (d. lgs 267\2003 artt. 41 – 45).
  • Contratto di lavoro a tempo determinato - Il contratto a termine è attualmente disciplinato dal d. lgs 368\2001 art. 4 per il quale è possibile la apposizione di un termine al contratto di lavoro.
  • La somministrazione di lavoro - Il D. lgs n 267\2003 come modificato dal D. lgs n. 251\2004 ha introdotto l’istituto della somministrazione del lavoro o staff leasing.
  • Lavoro a domicilio e telelavoro - Ai sensi della L. 877\1973 deve considerarsi lavoratore a domicilio chiunque, con vincolo di subordinazione, esegue nel proprio domicilio ovvero in un locale di cui ha la disponibilità, anche con l’aiuto accessorio dei membri della sua famiglia conviventi o a carico, ma con l’esclusione di manodopera salariata e apprendisti, lavoro retribuito per conto di uno o più imprenditori, utilizzando materie prime o accessorie e attrezzature proprie e dello stesso imprenditore, anche se fornite per il tramite di terzi.
  • Il lavoro a progetto - La Riforma Biagi (L. 30\2003) regolamenta il “vecchi” contratto di collaborazione coordinata e continuativa (c.d. Co.co.co.) sotto la nuova tipologia contrattuale.
  • Il lavoro occasionale accessorio - Il lavoro occasionale di carattere accessorio è stato concepito dal legislatore con la finalità di favorire l’inserimento lavorativo di fasce deboli del mercato aumentando le opportunità di lavoro presso le famiglie o enti senza scopo di lucro.
  • Il rapporto di agenzia - Gli agenti e rappresentanti di commercio pur rendendo la loro opera nei confronti del datore di lavoro nell’ambito di un rapporto di lavoro autonomo, sotto diversi aspetti partecipano della disciplina del rapporto di lavoro subordinato.



  • Lavoratori e mansioni - Jus Variandi - Le mansioni del lavoratori di cui all’ art. 2103 c.c. contribuiscono all’individuazione del tipo di attività oggetto dell’obbligazione lavorativa.
  • Il lavoro straordinario - L’orario normale di lavoro è fissato in 40 ore settimanali (la contrattazione collettiva può stabilire una durata inferiore). Non è più previsto il limite giornaliero di 8 ore, ma è stabilito che al lavoratore spettano 11 ore consecutive di riposo minimo giornaliero ogni 24 ore.
  • Il lavoro notturno - L’art 2108 c.c. 1° comma dispone che il lavoro notturno, non compreso in regolari turni periodici, debba essere retribuito con una maggiorazione rispetto al lavoro diurno.
  • Pause - riposi - ferie - Il D. lgs 66\203 la introduce nell’ordinamento come una novità. Effettivamente, prima di tale intervento la pausa di lavoro era prevista soltanto nel lavoro dei bambini e degli adolescenti.
  • Trasferimento - distacco del lavoratore - trasferta - Il trasferimento del lavoratore da una sede di lavoro ad un'altra è regolato dal codice civile all’art. 2103 c.c., modificato dall’art. 13 della L. 300\1970 o Statuto dei lavoratori.
Cessazione del rapporto di lavoro
  • Dimissioni del lavoratore - L’art. 2118 c.c. riconosce ad ognuna delle parti, lavoratore e datore di lavoro, la libera facoltà di recesso, fatto salvo il rispetto di un termine di preavviso.
  • Licenziamento - Esistono diversi tipi di licenziamento a seconda dei motivi che lo hanno determinato e dal numero dei soggetti a cui è rivolto.



  • TFR (Trattamento di fine rapporto) - Il trattamento di fine rapporto è una somma che spetta ai lavoratori che si siano dimessi o che siano stati licenziati da un datore di lavoro.
  • Trasferimento d'azienda - L'articolo 2112 del codice civile disciplina il trasferimento dell’azienda ai fini lavoristici.
  • Rinunzie - transazioni - quietanze a saldo - L’art. 2113 del codice civile dispone che non sono valide le rinunzie e le transazioni quando hanno ad oggetto diritti del lavoratore inderogabili per legge o in forza di contratto collettivo.
  • Tutela della maternità - La normativa sulla maternità mira da un lato a tutelare la salute della donna e del bambino e dall'altro a garantire alla donna e più in genere ai genitori, una tutela economica per i periodi di assenza dal lavoro.
  • Avviamento obbligatorio - La normativa è stata modificata dalla legge 12 marzo 1999,n. 68 che ha abrogato sia la precedente legge 482/68 sia le diverse normative sviluppatesi successivamente all'ultima legge citata.