Testo in vigore dal
24 ottobre 2003
DECRETO LEGISLATIVO
10 settembre 2003, n. 276
Attuazione delle deleghe in materia
di occupazione e mercato del lavoro,
di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30.
(GU n. 235 del 9-10-2003-
Suppl. Ordinario n.159)
Rettifiche
Titolo I
DISPOSIZIONI GENERALI
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;
Visti gli articoli da 1 a
7 della legge 14 febbraio 2003, n. 30;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 6 giugno 2003;
Sentite le associazioni sindacali comparativamente più rappresentative dei
datori e prestatori di lavoro;
Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, espresso nella seduta del 3 luglio
2003;
Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del
Senato della Repubblica;
Sentito il Ministro per le pari opportunità;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del
31 luglio 2003;
Sulla proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto
con i Ministri per la funzione pubblica, dell'istruzione, dell'università e
della ricerca, per gli affari regionali e dell'economia e delle finanze;
Emana il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
Finalità e campo di
applicazione
1. Le disposizioni di cui al presente decreto legislativo, nel dare attuazione
ai principi e criteri direttivi contenuti nella legge 14 febbraio 2003, n. 30,
si collocano nell'ambito degli orientamenti comunitari in materia di
occupazione e di apprendimento permanente e sono finalizzate ad aumentare, nel
rispetto delle disposizioni relative alla libertà e dignità del lavoratore di
cui alla legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni e
integrazioni, alla parità tra uomini e donne di cui alla legge 9 dicembre 1977,
n. 903, e successive modificazioni ed integrazioni, e alle pari opportunità tra
i sessi di cui alla legge 10 aprile 1991, n. 125, e successive modificazioni ed
integrazioni, i tassi di occupazione e a promuovere la qualità e la stabilità
del lavoro, anche attraverso contratti a contenuto formativo e contratti a
orario modulato compatibili con le esigenze delle aziende e le aspirazioni dei
lavoratori.
2. Il presente decreto non trova applicazione per le pubbliche amministrazioni
e per il loro personale.
3. Sono fatte salve le competenze riconosciute alle regioni a statuto speciale
ed alle province autonome di Trento e di Bolzano dallo statuto e dalle relative
norme di attuazione, anche con riferimento alle disposizioni del Titolo V,
parte seconda, della Costituzione per le parti in cui sono previste forme di
autonomie più ampie rispetto a quelle già attribuite.
Art. 2.
Definizioni
1. Ai fini e agli effetti
delle disposizioni di cui al presente decreto legislativo si intende per:
a) «somministrazione di lavoro»: la fornitura professionale di manodopera, a
tempo indeterminato o a termine, ai sensi dell'articolo 20;
b) «intermediazione»:
l'attività di mediazione tra domanda e offerta di lavoro, anche in relazione
all'inserimento lavorativo dei disabili e dei gruppi di lavoratori
svantaggiati, comprensiva tra l'altro: della raccolta dei curricula dei
potenziali lavoratori; della preselezione e costituzione di relativa banca
dati; della promozione e gestione dell'incontro tra domanda e offerta di
lavoro; della effettuazione, su richiesta del committente, di tutte le
comunicazioni conseguenti alle assunzioni avvenute a seguito della attività di
intermediazione; dell'orientamento professionale; della progettazione ed
erogazione di attività formative finalizzate all'inserimento lavorativo;
c) «ricerca e selezione del
personale»: l'attività di consulenza di direzione finalizzata alla risoluzione
di una specifica esigenza dell'organizzazione committente, attraverso
l'individuazione di candidature idonee a ricoprire una o più posizioni
lavorative in seno all'organizzazione medesima, su specifico incarico della
stessa, e comprensiva di: analisi del contesto organizzativo
dell'organizzazione committente; individuazione e definizione delle esigenze
della stessa; definizione del profilo di competenze e di capacità della
candidatura ideale; pianificazione e realizzazione del programma di ricerca
delle candidature attraverso una pluralità di canali di reclutamento;
valutazione delle candidature individuate attraverso appropriati strumenti
selettivi; formazione della rosa di candidature maggiormente idonee;
progettazione ed erogazione di attività formative finalizzate all'inserimento
lavorativo; assistenza nella fase di inserimento dei candidati; verifica e
valutazione dell'inserimento e del potenziale dei candidati;
d) «supporto alla
ricollocazione professionale»: l'attività effettuata su specifico ed esclusivo
incarico dell'organizzazione committente, anche in base ad accordi sindacali,
finalizzata alla ricollocazione nel mercato del lavoro di prestatori di lavoro,
singolarmente o collettivamente considerati, attraverso la preparazione, la
formazione finalizzata all'inserimento lavorativo, l'accompagnamento della
persona e l'affiancamento della stessa nell'inserimento nella nuova attività;
e) «autorizzazione»:
provvedimento mediante il quale lo Stato abilita operatori, pubblici e privati,
di seguito denominati «agenzie per il lavoro», allo svolgimento delle attività
di cui alle lettere da a) a d);
f) «accreditamento»:
provvedimento mediante il quale le regioni riconoscono a un operatore, pubblico
o privato, l'idoneità a erogare i servizi al lavoro negli ambiti regionali di
riferimento, anche mediante l'utilizzo di risorse pubbliche, nonchè la
partecipazione attiva alla rete dei servizi per il mercato del lavoro con
particolare riferimento ai servizi di incontro fra domanda e offerta;
g) «borsa continua del
lavoro»: sistema aperto di incontro domanda-offerta di lavoro finalizzato, in
coerenza con gli indirizzi comunitari, a favorire la maggior efficienza e
trasparenza del mercato del lavoro, all'interno del quale cittadini,
lavoratori, disoccupati, persone in cerca di un lavoro, soggetti autorizzati o
accreditati e datori di lavoro possono decidere di incontrarsi in maniera
libera e dove i servizi sono liberamente scelti dall'utente;
h) «enti bilaterali»:
organismi costituiti a iniziativa di una o più associazioni dei datori e dei
prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative, quali sedi
privilegiate per la regolazione del mercato del lavoro attraverso: la
promozione di una occupazione regolare e di qualità; l'intermediazione nell'incontro
tra domanda e offerta di lavoro; la programmazione di attività formative e la
determinazione di modalità di attuazione della formazione professionale in
azienda; la promozione di buone pratiche contro la discriminazione e per la
inclusione dei soggetti più svantaggiati; la gestione mutualistica di fondi per
la formazione e l'integrazione del reddito; la certificazione dei contratti di
lavoro e di regolarità o congruità contributiva; lo sviluppo di azioni inerenti
la salute e la sicurezza sul lavoro; ogni altra attività o funzione assegnata
loro dalla legge o dai contratti collettivi di riferimento;
i) «libretto formativo del
cittadino»: libretto personale del lavoratore definito, ai sensi dell'accordo
Stato-regioni del 18 febbraio 2000, di concerto tra il Ministero del lavoro e
delle politiche sociali e il Ministero dell'istruzione, dell'università e della
ricerca, previa intesa con la
Conferenza unificata Stato-regioni e sentite le parti
sociali, in cui vengono registrate le competenze acquisite durante la
formazione in apprendistato, la formazione in contratto di inserimento, la
formazione specialistica e la formazione continua svolta durante l'arco della
vita lavorativa ed effettuata da soggetti accreditati dalle regioni, nonchè le
competenze acquisite in modo non formale e informale secondo gli indirizzi
della Unione europea in materia di apprendimento permanente, purchè
riconosciute e certificate;
j) «lavoratore»: qualsiasi persona che lavora o che è in cerca di un lavoro;
k) «lavoratore svantaggiato»:
qualsiasi persona appartenente a una categoria che abbia difficoltà a entrare,
senza assistenza, nel mercato del lavoro ai sensi dell'articolo 2, lettera f),
del regolamento (CE) n. 2204/2002 della Commissione del 12 dicembre 2002
relativo alla applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di
Stato a favore della occupazione, nonchè ai sensi dell'articolo 4, comma 1,
della legge 8 novembre 1991, n. 381;
l) «divisioni operative»:
soggetti polifunzionali gestiti con strumenti di contabilità analitica, tali da
consentire di conoscere tutti i dati economico-gestionali specifici in
relazione a ogni attività;
m) «associazioni di datori e prestatori di lavoro»: organizzazioni datoriali e
sindacali comparativamente più rappresentative.
Titolo II
ORGANIZZAZIONE E DISCIPLINA DEL MERCATO DEL LAVORO
Art. 3.
F i n a l i t à
1. Le disposizioni contenute
nel presente titolo hanno lo scopo di realizzare un sistema efficace e coerente
di strumenti intesi a garantire trasparenza ed efficienza del mercato del
lavoro e migliorare le capacità di inserimento professionale dei disoccupati e
di quanti sono in cerca di una prima occupazione, con particolare riferimento
alle fasce deboli del mercato del lavoro.
2. Ferme restando le competenze delle regioni in materia di regolazione e
organizzazione del mercato del lavoro regionale e fermo restando il
mantenimento da parte delle province delle funzioni amministrative attribuite
dal decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, e successive modificazioni ed
integrazioni, per realizzare l'obiettivo di cui al comma 1:
a) viene identificato un
unico regime di autorizzazione per i soggetti che svolgono attività di
somministrazione di lavoro, intermediazione, ricerca e selezione del personale,
supporto alla ricollocazione professionale;
b) vengono stabiliti i
principi generali per la definizione dei regimi di accreditamento regionali
degli operatori pubblici o privati che forniscono servizi al lavoro nell'ambito
dei sistemi territoriali di riferimento anche a supporto delle attività di cui
alla lettera a);
c) vengono identificate le
forme di coordinamento e raccordo tra gli operatori, pubblici o privati, al
fine di un migliore funzionamento del mercato del lavoro;
d) vengono stabiliti i
principi e criteri direttivi per la realizzazione di una borsa continua del
lavoro;
e) vengono abrogate tutte le
disposizioni incompatibili con la nuova regolamentazione del mercato del lavoro
e viene introdotto un nuovo regime sanzionatorio.
Capo I
Regime autorizzatorio e accreditamenti
Art. 4.
Agenzie per il lavoro
1. Presso il Ministero del
lavoro e delle politiche sociali è istituito un apposito albo delle
agenzie per il lavoro ai fini dello svolgimento delle attività di
somministrazione, intermediazione, ricerca e selezione del personale, supporto
alla ricollocazione professionale. Il predetto albo è articolato in cinque
sezioni:
a) agenzie di
somministrazione di lavoro abilitate allo svolgimento di tutte le attività di
cui all'articolo 20;
b) agenzie di
somministrazione di lavoro a tempo indeterminato abilitate a svolgere
esclusivamente una delle attività specifiche di cui all'articolo 20, comma 3,
lettere da a) a h);
c) agenzie di
intermediazione;
d) agenzie di ricerca e
selezione del personale;
e) agenzie di supporto alla
ricollocazione professionale.
2. Il Ministero del lavoro e
delle politiche sociali rilascia entro sessanta giorni dalla richiesta e previo
accertamento della sussistenza dei requisiti giuridici e finanziari di cui
all'articolo 5, l'autorizzazione
provvisoria all'esercizio delle attività per le quali viene fatta richiesta di
autorizzazione, provvedendo contestualmente alla iscrizione delle agenzie nel
predetto albo. Decorsi due anni, su richiesta del soggetto autorizzato, entro i
novanta giorni successivi rilascia l'autorizzazione a tempo indeterminato
subordinatamente alla verifica del corretto andamento della attività svolta.
3. Nelle ipotesi di cui al
comma 2, decorsi inutilmente i termini previsti, la domanda di autorizzazione provvisoria
o a tempo indeterminato si intende accettata.
4. Le agenzie autorizzate
comunicano alla autorità concedente, nonché alle regioni e alle province
autonome competenti, gli spostamenti di sede, l'apertura delle filiali o
succursali, la cessazione della attività ed hanno inoltre l'obbligo di fornire
alla autorità concedente tutte le informazioni da questa richieste.
5. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con decreto da emanare
entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto
legislativo, stabilisce le modalità della presentazione della richiesta di
autorizzazione di cui al comma 2, i criteri per la verifica del corretto
andamento della attività svolta cui è subordinato il rilascio della
autorizzazione a tempo indeterminato, i criteri e le modalità di revoca della
autorizzazione, nonchè ogni altro profilo relativo alla organizzazione e alle
modalità di funzionamento dell'albo delle agenzie per il lavoro.
6. L'iscrizione alla sezione dell'albo di cui alla lettera
a), comma 1, comporta automaticamente l'iscrizione della agenzia alle sezioni
di cui alle lettere c), d) ed e) del predetto albo. L'iscrizione alla sezione
dell'albo di cui al comma 1, lettera c), comporta automaticamente l'iscrizione
della agenzia alle sezioni di cui alle lettere d) ed e) del predetto albo.
7. L'autorizzazione di cui al presente articolo non può
essere oggetto di transazione commerciale.
Art. 5.
Requisiti giuridici
e finanziari
1. I requisiti richiesti per
l'iscrizione all'albo di cui all'articolo 4 sono:
a) la costituzione della
agenzia nella forma di società di capitali ovvero cooperativa o consorzio di
cooperative, italiana o di altro Stato membro della Unione europea. Per le
agenzie di cui alle lettere d) ed e) è ammessa anche la forma della società di
persone;
b) la sede legale o una sua
dipendenza nel territorio dello Stato o di altro Stato membro della Unione
europea;
c) la disponibilità di uffici
in locali idonei allo specifico uso e di adeguate competenze professionali, dimostrabili
per titoli o per specifiche esperienze nel settore delle risorse umane o nelle
relazioni industriali, secondo quanto precisato dal Ministero del lavoro e
delle politiche sociali con decreto da adottarsi, d'intesa con la Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano e sentite le associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro
comparativamente più rappresentative, entro trenta giorni dalla data di entrata
in vigore del presente decreto legislativo;
d) in capo agli
amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti muniti di rappresentanza e
ai soci accomandatari: assenza di condanne penali, anche non definitive, ivi
comprese le sanzioni sostitutive di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, e
successive modificazioni ed integrazioni, per delitti contro il patrimonio, per
delitti contro la fede pubblica o contro l'economia pubblica, per il delitto
previsto dall'articolo 416-bis del codice penale, o per delitti non colposi per
i quali la legge commini la pena della reclusione non inferiore nel massimo a
tre anni, per delitti o contravvenzioni previsti da leggi dirette alla
prevenzione degli infortuni sul lavoro o, in ogni caso, previsti da leggi in
materia di lavoro o di previdenza sociale; assenza, altresì, di sottoposizione
alle misure di prevenzione disposte ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n.
1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, o della legge 13 settembre 1982, n.
646, e successive modificazioni;
e) nel caso di soggetti
polifunzionali, non caratterizzati da un oggetto sociale esclusivo, presenza di
distinte divisioni operative, gestite con strumenti di contabilità analitica,
tali da consentire di conoscere tutti i dati economico-gestionali specifici;
f) l'interconnessione con la
borsa continua nazionale del lavoro di cui al successivo articolo 15,
attraverso il raccordo con uno o più nodi regionali, nonchè l'invio alla
autorità concedente di ogni informazione strategica per un efficace
funzionamento del mercato del lavoro;
g) il rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 8 a tutela del diritto del
lavoratore alla diffusione dei propri dati nell'ambito da essi stessi indicato.
2. Per l'esercizio delle
attività di cui all'articolo 20, oltre ai requisiti di cui al comma l, è
richiesta:
a) l'acquisizione di un
capitale versato non inferiore a 600.000 euro ovvero la disponibilità di
600.000 euro tra capitale sociale versato e riserve indivisibili nel caso in
cui l'agenzia sia costituita in forma coo- perativa;
b) la garanzia che l'attività
interessi un ambito distribuito sull'intero territorio nazionale e comunque non
inferiore a quattro regioni;
c) a garanzia dei crediti dei
lavoratori impiegati e dei corrispondenti crediti contributivi degli enti
previdenziali, la disposizione, per i primi due anni, di un deposito cauzionale
di 350.000 euro presso un istituto di credito avente sede o dipendenza nei
territorio nazionale o di altro Stato membro della Unione europea; a decorrere
dal terzo anno solare, la disposizione, in luogo della cauzione, di una
fideiussione bancaria o assicurativa non inferiore al 5 per cento del
fatturato, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, realizzato nell'anno
precedente e comunque non inferiore a 350.000 euro. Sono esonerate dalla prestazione
delle garanzie di cui alla presente lettera le società che abbiano assolto ad
obblighi analoghi previsti per le stesse finalità dalla legislazione di altro
Stato membro della Unione europea;
d) la regolare contribuzione
ai fondi per la formazione e l'integrazione del reddito di cui all'articolo 12,
il regolare versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, il
rispetto degli obblighi previsti dal contratto collettivo nazionale delle
imprese di somministrazione di lavoro applicabile;
e) nel caso di cooperative di
produzione e lavoro, oltre ai requisiti indicati al comma 1 e nel presente
comma 2, la presenza di almeno sessanta soci e tra di essi, come socio
sovventore, almeno un fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della
cooperazione, di cui agli articoli 11 e 12 della legge 31 gennaio 1992, n. 59,
e successive modificazioni;
f) l'indicazione della
somministrazione di lavoro di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), come
oggetto sociale prevalente, anche se esclusivo. (vedi errata-corrige)
3. Per l'esercizio di una
delle attività specifiche di cui alle lettere da a) ad h) del comma 3,
dell'articolo 20, oltre ai requisiti di cui al comma 1, è richiesta:
a) l'acquisizione di un
capitale versato non inferiore a 350.000 euro ovvero la disponibilità di
350.000 euro tra capitale sociale versato e riserve indivisibili nel caso in
cui l'agenzia sia costituita in forma cooperativa;
b) a garanzia dei crediti dei
lavoratori impiegati e dei corrispondenti crediti contributivi degli enti previdenziali,
la disposizione, per i primi due anni, di un deposito cauzionale di 200.000
euro presso un istituto di credito avente sede o dipendenza nel territorio
nazionale o di altro Stato membro della Unione europea; a decorrere dal terzo
anno solare, la disposizione, in luogo della cauzione, di una fideiussione
bancaria o assicurativa non inferiore al 5 per cento del fatturato, al netto
dell'imposta sul valore aggiunto, realizzato nell'anno precedente e comunque
non inferiore a 200.000 euro. Sono esonerate dalla prestazione delle garanzie
di cui alla presente lettera le società che abbiano assolto ad obblighi
analoghi previsti per le stesse finalità dalla legislazione di altro Stato
membro della Unione europea;
c) la regolare contribuzione
ai fondi per la formazione e l'integrazione del reddito di cui all'articolo 12,
il regolare versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, il
rispetto degli obblighi previsti dal contratto collettivo nazionale delle
imprese di somministrazione di lavoro applicabile;
d) nel caso di cooperative di
produzione e lavoro, oltre ai requisiti indicati al comma 1 e nel presente
comma 3, la presenza di almeno venti soci e tra di essi, come socio sovventore,
almeno un fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della
cooperazione, di cui agli articoli 11 e 12 della legge 31 gennaio 1992, n. 59.
4. Per l'esercizio della
attività di intermediazione, oltre ai requisiti di cui al comma 1, è richiesta:
a) l'acquisizione di un
capitale versato non inferiore a 50.000 euro;
b) la garanzia che l'attività
interessi un ambito distribuito sull'intero territorio nazionale e comunque non
inferiore a quattro regioni;
c) l'indicazione della
attività di intermediazione di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c), come
oggetto sociale prevalente, anche se non esclusivo.
5. Per l'esercizio della
attività di ricerca e selezione del personale, oltre ai requisiti di cui al
comma 1, è richiesta:
a) l'acquisizione di un
capitale versato non inferiore a 25.000 euro;
b) l'indicazione della
ricerca e selezione del personale come oggetto sociale, anche se non esclusivo.
6. Per l'esercizio della
attività di supporto alla ricollocazione professionale, oltre ai requisiti di
cui al comma 1, è richiesta:
a) l'acquisizione di un
capitale versato non inferiore a 25.000 euro;
b) l'indicazione della
attività di supporto alla ricollocazione professionale come oggetto sociale,
anche se non esclusivo.
Art. 6.
Regimi particolari di
autorizzazione
1. Sono autorizzate allo
svolgimento della attività di intermediazione le università pubbliche e
private, comprese le fondazioni universitarie che hanno come oggetto l'alta
formazione con specifico riferimento alle problematiche del mercato del lavoro,
a condizione che svolgano la predetta attività senza finalità di lucro e fermo
restando l'obbligo della interconnessione alla borsa continua nazionale del
lavoro, nonchè l'invio di ogni informazione relativa al funzionamento del
mercato del lavoro ai sensi di quanto disposto al successivo articolo 17.
2. Sono altresì autorizzati
allo svolgimento della attività di intermediazione, secondo le procedure di cui
all'articolo 4 o di cui al comma 6 del presente articolo, i comuni, le camere
di commercio e gli istituti di scuola secondaria di secondo grado, statali e
paritari, a condizione che svolgano la predetta attività senza finalità di
lucro e che siano rispettati i requisiti di cui alle lettere c), f) e g) di cui
all'articolo 5, comma 1, nonchè l'invio di ogni informazione relativa al
funzionamento del mercato del lavoro ai sensi di quanto disposto al successivo
articolo 17.
3. Sono altresì autorizzate
allo svolgimento della attività di intermediazione le associazioni dei datori
di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative che
siano firmatarie di contratti collettivi nazionali di lavoro, le associazioni
in possesso di riconoscimento istituzionale di rilevanza nazionale e aventi
come oggetto sociale la tutela e l'assistenza delle attività imprenditoriali,
del lavoro o delle disabilità, e gli enti bilaterali a condizione che siano
rispettati i requisiti di cui alle lettere c), d), e), f), g) di cui
all'articolo 5, comma 1.
4. L'ordine nazionale dei consulenti del lavoro può
chiedere l'iscrizione all'albo di cui all'articolo 4 di una apposita fondazione
o di altro soggetto giuridico dotato di personalità giuridica costituito
nell'ambito del Consiglio nazionale dei consulenti del lavoro per lo
svolgimento a livello nazionale di attività di intermediazione. L'iscrizione è
subordinata al rispetto dei requisiti di cui alle lettere c), d), e), f), g) di
cui all'articolo 5, comma 1.
5. È in ogni caso fatto
divieto ai consulenti del lavoro di esercitare individualmente o in altra forma
diversa da quella indicata al comma 3 e agli articoli 4 e 5, anche attraverso
ramificazioni a livello territoriale, l'attività di intermediazione.
6. L'autorizzazione allo svolgimento delle attività di cui
all'articolo 2, comma 1, lettere b), c), d), può essere concessa dalle regioni
e dalle province autonome con esclusivo riferimento al proprio territorio e
previo accertamento della sussistenza dei requisiti di cui agli articoli 4 e 5,
fatta eccezione per il requisito di cui all'articolo 5, comma 4, lettera b).
7. La regione rilascia entro
sessanta giorni dalla richiesta l'autorizzazione provvisoria all'esercizio
delle attività di cui al comma 6, provvedendo contestualmente alla
comunicazione al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per
l'iscrizione delle agenzie in una apposita sezione regionale nell'albo di cui
all'articolo 4, comma 1. Decorsi due anni, su richiesta del soggetto
autorizzato, entro i sessanta giorni successivi la regione rilascia
l'autorizzazione a tempo indeterminato subordinatamente alla verifica del
corretto andamento della attività svolta.
8. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con decreto da emanare
entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto
legislativo, stabilisce d'intesa con la Conferenza unificata le modalità di costituzione
della apposita sezione regionale dell'albo di cui all'articolo 4, comma 1 e
delle procedure ad essa connesse.
Art. 7.
Accreditamenti
1. Le regioni, sentite
le associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più
rappresentative, istituiscono appositi elenchi per l'accreditamento degli
operatori pubblici e privati che operano nel proprio territorio nel rispetto
degli indirizzi da esse definiti ai sensi dell'articolo 3 del decreto
legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni, e dei seguenti
principi e criteri:
a) garanzia della libera
scelta dei cittadini, nell'ambito di una rete di operatori qualificati,
adeguata per dimensione e distribuzione alla domanda espressa dal territorio;
b) salvaguardia di standard
omogenei a livello nazionale nell'affidamento di funzioni relative
all'accertamento dello stato di disoccupazione e al monitoraggio dei flussi del
mercato del lavoro;
c) costituzione negoziale di
reti di servizio ai fini dell'ottimizzazione delle risorse;
d) obbligo della
interconnessione con la borsa continua nazionale del lavoro di cui all'articolo
15, nonchè l'invio alla autorità concedente di ogni informazione strategica per
un efficace funzionamento del mercato del lavoro
e) raccordo con il sistema regionale di accreditamento degli organismi di
formazione.
2. I provvedimenti regionali
istitutivi dell'elenco di cui al comma 1 disciplinano altresì:
a) le forme della
cooperazione tra i servizi pubblici e operatori privati, autorizzati ai sensi
delle disposizioni di cui agli articoli 4, 5 e 6 o accreditati ai sensi del
presente articolo, per le funzioni di incontro tra domanda e offerta di lavoro,
prevenzione della disoccupazione di lunga durata, promozione dell'inserimento
lavorativo dei lavoratori svantaggiati, sostegno alla mobilità geografica del
lavoro;
b) requisiti minimi richiesti
per l'iscrizione nell'elenco regionale in termini di capacità gestionali e
logistiche, competenze professionali, situazione economica, esperienze maturate
nel contesto territoriale di riferimento;
c) le procedure per
l'accreditamento;
d) le modalità di misurazione
dell'efficienza e della efficacia dei servizi erogati;
e) le modalità di tenuta
dell'elenco e di verifica del mantenimento dei requisiti.
Capo II Tutele sul
mercato e disposizioni speciali
con riferimento ai lavoratori svantaggiati
Art. 8.
Ambito di diffusione dei
dati relativi all'incontro domanda-offerta di lavoro
1. Ferme restando le
disposizioni di cui alla legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni
ed integrazioni, le agenzie per il lavoro e gli altri operatori pubblici e
privati autorizzati o accreditati assicurano ai lavoratori il diritto di
indicare i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i propri dati devono
essere comunicati, e garantiscono l'ambito di diffusione dei dati medesimi
indicato dai lavoratori stessi, anche ai fini del pieno soddisfacimento del
diritto al lavoro di cui all'articolo 4 della Costituzione.
2. Il Ministero del lavoro e
delle politiche sociali, con decreto da adottare entro sessanta giorni dalla
data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, sentite le regioni
e le province autonome di Trento e di Bolzano nonchè, ai sensi dell'articolo
31, comma 2, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, il Garante per la protezione
dei dati personali, definisce le modalità di trattamento dei dati personali di
cui al presente decreto, disciplinando, fra gli altri, i seguenti elementi:
a) le informazioni che
possono essere comunicate e diffuse tra gli operatori che agiscono nell'ambito
del sistema dell'incontro fra domanda e offerta di lavoro;
b) le modalità attraverso le
quali deve essere data al lavoratore la possibilità di esprimere le preferenze
relative alla comunicazione e alla diffusione dei dati di cui al comma 1;
c) le ulteriori prescrizioni
al fine di dare attuazione alle disposizioni contenute nell'articolo 10.
3. Per le informazioni che
facciano riferimento a dati amministrativi in possesso dei servizi per
l'impiego, con particolare riferimento alla presenza in capo al lavoratore di
particolari benefici contributivi e fiscali, gli elementi contenuti nella
scheda anagrafico-professionale prevista dal decreto legislativo 19 dicembre
2002, n. 297, hanno valore certificativo delle stesse.
Art. 9.
Comunicazioni a mezzo stampa internet, televisione o altri mezzi di
informazione
1. Sono vietate
comunicazioni, a mezzo stampa, internet, televisione o altri mezzi di
informazione, in qualunque forma effettuate, relative ad attività di ricerca e
selezione del personale, ricollocamento professionale, intermediazione o
somministrazione effettuate in forma anonima e comunque da soggetti, pubblici o
privati, non autorizzati o accreditati all'incontro tra domanda e offerta di
lavoro eccezion fatta per quelle comunicazioni che facciano esplicito
riferimento ai soggetti in questione, o entità ad essi collegate perchè facenti
parte dello stesso gruppo di imprese o in quanto controllati o controllanti, in
quanto potenziali datori di lavoro.
2. In tutte le comunicazioni verso terzi, anche a fini
pubblicitari, utilizzanti qualsiasi mezzo di comunicazione, ivi compresa la
corrispondenza epistolare ed elettronica, e nelle inserzioni o annunci per la
ricerca di personale, le agenzie del lavoro e gli altri soggetti pubblici e privati
autorizzati o accreditati devono indicare gli estremi del provvedimento di
autorizzazione o di accreditamento al fine di consentire al lavoratore, e a
chiunque ne abbia interesse, la corretta e completa identificazione del
soggetto stesso.
3. Se le comunicazioni di cui
al comma 2 sono effettuate mediante annunci pubblicati su quotidiani e
periodici o mediante reti di comunicazione elettronica, e non recano un
facsimile di domanda comprensivo dell'informativa di cui all'articolo 13 del
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, indicano il sito della rete di
comunicazioni attraverso il quale il medesimo facsimile è conoscibile in modo
agevole.
Art. 10.
Divieto di indagini sulle
opinioni e trattamenti discriminatori
1. È fatto divieto alle agenzie
per il lavoro e agli altri soggetti pubblici e privati autorizzati o
accreditati di effettuare qualsivoglia indagine o comunque trattamento di dati
ovvero di preselezione di lavoratori, anche con il loro consenso, in base alle
convinzioni personali, alla affiliazione sindacale o politica, al credo
religioso, al sesso, all'orientamento sessuale, allo stato matrimoniale o di
famiglia o di gravidanza, alla età, all'handicap, alla razza, all'origine
etnica, al colore, alla ascendenza, all'origine nazionale, al gruppo
linguistico, allo stato di salute nonchè ad eventuali controversie con i
precedenti datori di lavoro, a meno che non si tratti di caratteristiche che
incidono sulle modalità di svolgimento della attività lavorativa o che
costituiscono un requisito essenziale e determinante ai fini dello svolgimento
dell'attività lavorativa. È altresì fatto divieto di trattare dati personali
dei lavoratori che non siano strettamente attinenti alle loro attitudini
professionali e al loro inserimento lavorativo.
2. Le disposizioni di cui al
comma 1 non possono in ogni caso impedire ai soggetti di cui al medesimo comma
1 di fornire specifici servizi o azioni mirate per assistere le categorie di
lavoratori svantaggiati nella ricerca di una occupazione.
Art. 11.
Divieto di oneri in capo
ai lavoratori
1. È fatto divieto ai
soggetti autorizzati o accreditati di esigere o comunque di percepire,
direttamente o indirettamente, compensi dal lavoratore. 2. I contratti
collettivi stipulati da associazioni dei datori di lavoro e dei prestatori di
lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale o territoriale
possono stabilire che la disposizione di cui al comma 1 non trova applicazione
per specifiche categorie di lavoratori altamente professionalizzati o per
specifici servizi offerti dai soggetti autorizzati o accreditati.
Art. 12.
Fondi per la formazione e
l'integrazione del reddito
1. I soggetti autorizzati
alla somministrazione di lavoro sono tenuti a versare ai fondi di cui al comma
4 un contributo pari al 4 per cento della retribuzione corrisposta ai
lavoratori assunti con contratto a tempo determinato per l'esercizio di
attività di somministrazione. Le risorse sono destinate per interventi a favore
dei lavoratori assunti con contratto a tempo determinato intesi, in
particolare, a promuovere percorsi di qualificazione e riqualificazione anche
in funzione di continuità di occasioni di impiego e a prevedere specifiche
misure di carattere previdenziale.
2. I soggetti autorizzati
alla somministrazione di lavoro sono altresì tenuti e versare ai fondi di cui
al comma 4 un contributo pari al 4 per cento della retribuzione corrisposta ai
lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato. Le risorse sono
destinate a:
a) iniziative comuni
finalizzate a garantire l'integrazione del reddito dei lavoratori assunti con
contratto a tempo indeterminato in caso di fine lavori;
b) iniziative comuni
finalizzate a verificare l'utilizzo della somministrazione di lavoro e la sua
efficacia anche in termini di promozione della emersione del lavoro non
regolare e di contrasto agli appalti illeciti;
c) iniziative per
l'inserimento o il reinserimento nel mercato del lavoro di lavoratori
svantaggiati anche in regime di accreditamento con le regioni;
d) per la promozione di
percorsi di qualificazione e riqualificazione professionale.
3. Gli interventi e le misure
di cui ai commi 1 e 2 sono attuati nel quadro di politiche stabilite nel
contratto collettivo nazionale delle imprese di somministrazione di lavoro
ovvero, in mancanza, stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, sentite le associazioni dei datori di lavoro e dei
prestatori di lavoro maggiormente rappresentative nel predetto ambito.
4. I contributi di cui ai
commi 1 e 2 sono rimessi a un fondo bilaterale appositamente costituito, anche
nell'ente bilaterale, dalle parti stipulanti il contratto collettivo nazionale
delle imprese di somministrazione di lavoro:
a) come soggetto giuridico di
natura associativa ai sensi dell'articolo 36 del codice civile;
b) come soggetto dotato di
personalità giuridica ai sensi dell'articolo 12 del codice civile con
procedimento per il riconoscimento rientrante nelle competenze del Ministro del
lavoro e delle politiche sociali ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della legge
12 gennaio 1991, n. 13. 5. I fondi di cui al comma 4 sono attivati a seguito di
autorizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, previa
verifica della congruità, rispetto alle finalità istituzionali previste ai
commi l e 2, dei criteri di gestione e delle strutture di funzionamento del
fondo stesso, con particolare riferimento alla sostenibilità finanziaria
complessiva del sistema. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali
esercita la vigilanza sulla gestione dei fondi. 6. All'eventuale adeguamento
del contributo di cui ai commi 1 e 2 si provvede con decreto del Ministro del
lavoro e delle politiche sociali previa verifica con le parti sociali da
effettuare decorsi due anni dalla entrata in vigore del presente decreto. 7. I
contributi versati ai sensi dei commi 1 e 2 si intendono soggetti alla
disciplina di cui all'articolo 26-bis della legge 24 giugno 1997, n. 196. 8. In caso di omissione,
anche parziale, dei contributi di cui ai commi 1 e 2, il datore di lavoro è
tenuto a corrispondere, oltre al contributo omesso e alle relative sanzioni,
una somma, a titolo di sanzione amministrativa, di importo pari a quella del
contributo omesso; gli importi delle sanzioni amministrative sono versati ai
fondi di cui al comma 4. 9. Trascorsi dodici mesi dalla entrata in vigore del
presente decreto, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali con proprio
decreto, sentite le associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro
comparativamente più rappresentative sul piano nazionale può ridurre i
contributi di cui ai commi 1 e 2
in relazione alla loro congruità con le finalità dei
relativi fondi.
Art. 13.
Misure di
incentivazione del raccordo pubblico e privato
1. Al fine di garantire
l'inserimento o il reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori
svantaggiati, attraverso politiche attive e di workfare, alle agenzie
autorizzate alla somministrazione di lavoro è consentito:
a) operare in deroga al
regime generale della somministrazione di lavoro, ai sensi del comma 2
dell'articolo 23, ma solo in presenza di un piano individuale di inserimento o
reinserimento nel mercato del lavoro, con interventi formativi idonei e il
coinvolgimento di un tutore con adeguate competenze e professionalità, e a
fronte della assunzione del lavoratore, da parte delle agenzie autorizzate alla
somministrazione, con contratto di durata non inferiore a sei mesi;
b) determinare altresì, per
un periodo massimo di dodici mesi e solo in caso di contratti di durata non
inferiore a nove mesi, il trattamento retributivo del lavoratore, detraendo dal
compenso dovuto quanto eventualmente percepito dal lavoratore medesimo a titolo
di indennità di mobilità, indennità di disoccupazione ordinaria o speciale, o
altra indennità o sussidio la cui corresponsione è collegata allo stato di
disoccupazione o inoccupazione, e detraendo dai contributi dovuti per
l'attività lavorativa l'ammontare dei contributi figurativi nel caso di
trattamenti di mobilità e di indennità di disoccupazione ordinaria o speciale.
2. Il lavoratore destinatario
delle attività di cui al comma 1 decade dai trattamenti di mobilità, qualora
l'iscrizione nelle relative liste sia finalizzata esclusivamente al reimpiego,
di disoccupazione ordinaria o speciale, o da altra indennità o sussidio la cui
corresponsione è collegata allo stato di disoccupazione o in occupazione,
quando:
a) rifiuti di essere avviato
a un progetto individuale di reinserimento nel mercato del lavoro ovvero
rifiuti di essere avviato a un corso di formazione professionale autorizzato
dalla regione o non lo frequenti regolarmente, fatti salvi i casi di
impossibilità derivante da forza maggiore;
b) non accetti l'offerta di
un lavoro inquadrato in un livello retributivo non inferiore del 20 per cento
rispetto a quello delle mansioni di provenienza;
c) non abbia provveduto a
dare preventiva comunicazione alla competente sede I.N.P.S. del lavoro prestato
ai sensi dell'articolo 8, commi 4 e 5 del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86,
convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160.
3. Le disposizioni di cui al
comma 2 si applicano quando le attività lavorative o di formazione offerte al
lavoratore siano congrue rispetto alle competenze e alle qualifiche del
lavoratore stesso e si svolgano in un luogo raggiungibile in 80 minuti con
mezzi pubblici da quello della sua residenza. Le disposizioni di cui al comma
2, lettere b) e c) non si applicano ai lavoratori inoccupati.
4. Nei casi di cui al comma
2, i responsabili della attività formativa ovvero le agenzie di somministrazione
di lavoro comunicano direttamente all'I.N.P.S., e al servizio per l'impiego
territorialmente competente ai fini della cancellazione dalle liste di
mobilità, i nominativi dei soggetti che possono essere ritenuti decaduti dai
trattamenti previdenziali. A seguito di detta comunicazione, l'I.N.P.S.
sospende cautelativamente l'erogazione del trattamento medesimo, dandone
comunicazione agli interessati.
5. Avverso gli atti di cui al
comma 4 è ammesso ricorso entro trenta giorni alle direzioni provinciali del
lavoro territorialmente competenti che decidono, in via definitiva, nei venti
giorni successivi alla data di presentazione del ricorso. La decisione del
ricorso è comunicata al competente servizio per l'impiego ed all'I.N.P.S.
6. Fino alla data di entrata
in vigore di norme regionali che disciplinino la materia, le disposizioni di
cui al comma 1 si applicano solo in presenza di una convenzione tra una o più
agenzie autorizzate alla somministrazione di lavoro, anche attraverso le
associazioni di rappresentanza e con l'ausilio delle agenzie tecniche
strumentali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, e i comuni, le
province o le regioni stesse.
7. Le disposizioni di cui ai
commi da 1 a
5 si applicano anche con riferimento ad appositi soggetti giuridici costituiti
ai sensi delle normative regionali in convenzione con le agenzie autorizzate
alla somministrazione di lavoro, previo accreditamento ai sensi dell'articolo
7. 8. Nella ipotesi di cui al comma 7, le agenzie autorizzate alla somministrazione
di lavoro si assumono gli oneri delle spese per la costituzione e il
funzionamento della agenzia stessa. Le regioni, i centri per l'impiego e gli
enti locali possono concorrere alle spese di costituzione e funzionamento nei
limiti delle proprie disponibilità finanziarie.
Art. 14.
Cooperative sociali e
inserimento lavorativo dei lavoratori svantaggiati
1. Al fine di favorire
l'inserimento lavorativo dei lavoratori svantaggiati e dei lavoratori disabili,
i servizi di cui all'articolo 6, comma 1, della legge 12 marzo 1999, n. 68,
sentito l'organismo di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 23
dicembre 1997, n. 469, così come modificato dall'articolo 6 della legge 12
marzo 1999, n. 68, stipulano con le associazioni sindacali dei datori di lavoro
e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello
nazionale e con le associazioni di rappresentanza, assistenza e tutela delle
cooperative di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 8 novembre
1991, n. 381, e con i consorzi di cui all'articolo 8 della stessa legge,
convenzioni quadro su base territoriale, che devono essere validate da parte
delle regioni, sentiti gli organismi di concertazione di cui al decreto
legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, e successive modificazioni ed
integrazioni, aventi ad oggetto il conferimento di commesse di lavoro alle
cooperative sociali medesime da parte delle imprese associate o aderenti.
2. La convenzione quadro disciplina i seguenti aspetti:
a) le modalità di adesione da
parte delle imprese interessate; b) i criteri di individuazione dei lavoratori
svantaggiati da inserire al lavoro in cooperativa; l'individuazione dei
disabili sarà curata dai servizi di cui all'articolo 6, comma 1, della legge 12
marzo 1999, n. 68;
c) le modalità di
attestazione del valore complessivo del lavoro annualmente conferito da
ciascuna impresa e la correlazione con il numero dei lavoratori svantaggiati
inseriti al lavoro in cooperativa;
d) la determinazione del
coefficiente di calcolo del valore unitario delle commesse, ai fini del computo
di cui al comma 3, secondo criteri di congruità con i costi del lavoro derivati
dai contratti collettivi di categoria applicati dalle cooperative sociali;
e) la promozione e lo
sviluppo delle commesse di lavoro a favore delle cooperative sociali;
f) l'eventuale costituzione,
anche nell'ambito dell'agenzia sociale di cui all'articolo 13 di una struttura
tecnico-operativa senza scopo di lucro a supporto delle attività previste dalla
convenzione;
g) i limiti di percentuali
massime di copertura della quota d'obbligo da realizzare con lo strumento della
convenzione. 3. Allorchè l'inserimento lavorativo nelle cooperative sociali,
realizzato in virtù dei commi 1 e 2, riguardi i lavoratori disabili, che
presentino particolari caratteristiche e difficoltà di inserimento nel ciclo
lavorativo ordinario, in base alla esclusiva valutazione dei servizi di cui
all'articolo 6, comma 1, della legge 12 marzo 1999, n. 68, lo stesso si
considera utile ai fini della copertura della quota di riserva, di cui
all'articolo 3 della stessa legge cui sono tenute le imprese conferenti. Il
numero delle coperture per ciascuna impresa è dato dall'ammontare annuo delle
commesse dalla stessa conferite diviso per il coefficiente di cui al comma 2,
lettera d), e nei limiti di percentuali massime stabilite con le convenzioni
quadro di cui al comma 1. Tali limiti percentuali non hanno effetto nei
confronti delle imprese che occupano da 15 a 35 dipendenti. La congruità della
computabilità dei lavoratori inseriti in cooperativa sociale sarà verificata
dalla Commissione provinciale del lavoro. 4. L'applicazione delle disposizioni di cui al
comma 3 è subordinata all'adempimento degli obblighi di assunzione di
lavoratori disabili ai fini della copertura della restante quota d'obbligo a
loro carico determinata ai sensi dell'articolo 3 della legge 12 marzo 1999, n.
68.
Capo III Borsa continua nazionale del lavoro e monitoraggio statistico
Art. 15.
Principi e criteri
generali
1. A garanzia dell'effettivo
godimento del diritto al lavoro di cui all'articolo 4 della Costituzione, e nel
pieno rispetto dell'articolo 120 della Costituzione stessa, viene costituita la
borsa continua nazionale del lavoro, quale sistema aperto e trasparente di
incontro tra domanda e offerta di lavoro basato su una rete di nodi regionali.
Tale sistema è alimentato da tutte le informazioni utili a tale scopo immesse
liberamente nel sistema stesso sia dagli operatori pubblici e privati,
autorizzati o accreditati, sia direttamente dai lavoratori e dalle imprese.
2. La borsa continua
nazionale del lavoro è liberamente accessibile da parte dei lavoratori e delle
imprese e deve essere consultabile da un qualunque punto della rete. I
lavoratori e le imprese hanno facoltà di inserire nuove candidature o richieste
di personale direttamente e senza rivolgersi ad alcun intermediario da
qualunque punto di rete attraverso gli accessi appositamente dedicati da tutti
i soggetti pubblici e privati, autorizzati o accreditati.
3. Gli operatori pubblici e
privati, accreditati o autorizzati, hanno l'obbligo di conferire alla borsa
continua nazionale del lavoro i dati acquisiti, in base alle indicazioni rese
dai lavoratori ai sensi dell'articolo 8 e a quelle rese dalle imprese riguardo
l'ambito temporale e territoriale prescelto.
4. Gli ambiti in cui si
articolano i servizi della borsa continua nazionale del lavoro sono:
a) un livello nazionale
finalizzato:
1) alla definizione degli
standard tecnici nazionali e dei flussi informativi di scambio;
2) alla interoperabilità dei
sistemi regionali;
3) alla definizione
dell'insieme delle informazioni che permettano la massima efficacia e
trasparenza del processo di incontro tra domanda e offerta di lavoro;
b) un livello regionale che,
nel quadro delle competenze proprie delle regioni di programmazione e gestione
delle politiche regionali del lavoro:
1) realizza l'integrazione
dei sistemi pubblici e privati presenti sul territorio;
2) definisce e realizza il
modello di servizi al lavoro;
3) coopera alla definizione
degli standard nazionali di intercomunicazione.
5. Il coordinamento tra
il livello nazionale e il livello regionale deve in ogni caso garantire, nel
rispetto degli articoli 4 e 120 della Costituzione, la piena operatività della
borsa continua nazionale del lavoro in ambito nazionale e comunitario. A tal
fine il Ministero del lavoro e delle politiche sociali rende disponibile
l'offerta degli strumenti tecnici alle regioni e alle province autonome che ne
facciano richiesta nell'ambito dell'esercizio delle loro competenze.
Art. 16.
Standard tecnici e flussi
informativi di scambio
1. Il Ministro del
lavoro e delle politiche sociali, con decreto da adottare entro trenta giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, stabilisce,
di concerto con il Ministro della innovazione e della tecnologia, e d'intesa
con le regioni e le province autonome, gli standard tecnici e i flussi
informativi di scambio tra i sistemi, nonchè le sedi tecniche finalizzate ad
assicurare il raccordo e il coordinamento del sistema a livello nazionale.
2. La definizione degli
standard tecnici e dei flussi informativi di scambio tra i sistemi avviene nel
rispetto delle competenze definite nell'Accordo Stato-regioni-autonomie locali
dell'11 luglio 2002 e delle disposizioni di cui all'articolo 31, comma 2, della
legge 31 dicembre 1996, n. 675.
Art. 17.
Monitoraggio
statistico e valutazione delle politiche del lavoro
1. Le basi informative
costituite nell'ambito della borsa continua nazionale del lavoro, nonchè le
registrazioni delle comunicazioni dovute dai datori di lavoro ai servizi
competenti e la registrazione delle attività poste in essere da questi nei
confronti degli utenti per come riportate nella scheda anagrafico-professionale
dei lavoratori costituiscono una base statistica omogenea e condivisa per le
azioni di monitoraggio dei servizi svolte ai sensi del presente decreto
legislativo e poste in essere dal Ministero del lavoro e delle politiche
sociali, le regioni e le province per i rispettivi ambiti territoriali di
riferimento. Le relative indagini statistiche sono effettuate in forma anonima.
2. A tal fine, la definizione e la manutenzione
applicativa delle basi informative in questione, nonchè di quelle in essere
presso gli Enti previdenziali in tema di contribuzioni percepite e prestazioni
erogate, tiene conto delle esigenze conoscitive generali, incluse quelle di
ordine statistico complessivo rappresentate nell'ambito del SISTAN e da parte
dell'ISTAT, nonchè di quesiti specifici di valutazione di singole politiche ed
interventi formulati ai sensi e con le modalità dei commi successivi del
presente articolo.
3. I decreti ministeriali di
cui agli articoli 1-bis e 4-bis, comma 7 del decreto legislativo n. 181 del
2000, come modificati dagli articoli 2 e 6 del decreto legislativo n. 297 del
2002, così come la definizione di tutti i flussi informativi che rientrano
nell'ambito della borsa continua nazionale del lavoro, ivi inclusi quelli di
pertinenza degli Enti previdenziali, sono adottati dal Ministero del lavoro e
delle politiche sociali, tenuto conto delle esigenze definite nei commi 1 e 2,
previo parere dell'ISTAT e dell'ISFOL. Il Ministero del lavoro e delle
politiche sociali impartisce inoltre, entro tre mesi dalla attuazione del
presente decreto, le necessarie direttive agli Enti previdenziali, avvalendosi
a tale scopo delle indicazioni di una Commissione di esperti in politiche del
lavoro, statistiche del lavoro e monitoraggio e valutazione delle politiche
occupazionali, da costituire presso lo stesso Ministero ed in cui siano
presenti rappresentanti delle regioni e delle province, degli Enti
previdenziali, dell'ISTAT, dell'ISFOL e del Ministero dell'economia e delle
finanze oltre che del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
4. La medesima Commissione di
cui al comma 3, integrata con rappresentanti delle parti sociali, è inoltre
incaricata di definire, entro sei mesi dalla attuazione del presente decreto,
una serie di indicatori di monitoraggio finanziario, fisico e procedurale dei
diversi interventi di cui alla presente legge. Detti indicatori, previo esame
ed approvazione della Conferenza unificata, costituiranno linee guida per le
attività di monitoraggio e valutazione condotte dal Ministero del lavoro e
delle politiche sociali, dalle regioni e dalle province per i rispettivi ambiti
territoriali di riferimento e in particolare per il contenuto del Rapporto
annuale di cui al comma 6.
5. In attesa dell'entrata a regime della borsa continua
nazionale del lavoro il Ministero del lavoro e delle politiche sociali
predispone, d'intesa con la
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, uno o più modelli di rilevazione da
somministrare alle agenzie autorizzate o accreditate, nonchè agli enti di cui
all'articolo 6. La mancata risposta al questionario di cui al comma precedente
è valutata ai fini del ritiro dell'autorizzazione o accreditamento.
6. Sulla base di tali
strumenti di informazione, e tenuto conto delle linee guida definite con le
modalità di cui al comma 4 nonchè della formulazione di specifici quesiti di
valutazione di singole politiche ed interventi formulati annualmente dalla
Conferenza unificata o derivanti dall'implementazione di obblighi e programmi
comunitari, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, avvalendosi di
proprie strutture tecniche e col supporto dell'ISFOL, predispone un Rapporto
annuale, al Parlamento e alla Conferenza unificata, che presenti una
rendicontazione dettagliata e complessiva delle politiche esistenti, e al loro
interno dell'evoluzione dei servizi di cui al presente decreto legislativo,
sulla base di schemi statistico-contabili oggettivi e internazionalmente
comparabili e in grado di fornire elementi conoscitivi di supporto alla valutazione
delle singole politiche che lo stesso Ministero, le regioni, le province o
altri attori responsabili della conduzione, del disegno o del coordinamento
delle singole politiche intendano esperire.
7. Le attività di
monitoraggio devono consentire di valutare l'efficacia delle politiche attive
per il lavoro, nonchè delle misure contenute nel presente decreto, anche nella
prospettiva delle pari opportunità e, in particolare, della integrazione nel
mercato del lavoro dei lavoratori svantaggiati. 8. Con specifico riferimento ai
contratti di apprendistato, è istituita presso il Ministero del lavoro e delle
politiche sociali, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, una Commissione di sorveglianza con compiti di valutazione in itinere
della riforma. Detta Commissione è composta da rappresentanti ed esperti
designati dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nel cui ambito si
individua il Presidente, dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della
ricerca dalle regioni e province autonome, dalle parti sociali, dall'I.N.P.S. e
dall'ISFOL. La Commissione,
che si riunisce almeno tre volte all'anno, definisce in via preventiva
indicatori di risultato e di impatto e formula linee guida per la valutazione,
predisponendo quesiti valutativi del cui soddisfacimento il Rapporto annuale di
cui al comma 6 dovrà farsi carico e può commissionare valutazioni puntuali su
singoli aspetti della riforma. Sulla base degli studi valutativi commissionati
nonchè delle informazioni contenute nel Rapporto annuale di cui al comma
precedente, la Commissione
potrà annualmente formulare pareri e valutazioni. In ogni caso, trascorsi tre
anni dalla approvazione del presente decreto, la Commissione
predisporrà una propria Relazione che, sempre sulla base degli studi e delle
evidenze prima richiamate, evidenzi le realizzazioni e i problemi esistenti,
evidenziando altresì le possibili modifiche alle politiche in oggetto. Le
risorse per gli studi in questione derivano dal bilancio del Ministero del
lavoro e delle politiche sociali - Ufficio centrale orientamento e formazione
professionale dei lavoratori.
Capo IV Regime
sanzionatorio
Art. 18.
Sanzioni penali
1. L'esercizio non autorizzato delle attività di cui
all'articolo 4, comma 1, è punito con la sanzione dell'ammenda di Euro 5 per
ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di lavoro. L'esercizio abusivo
della attività di intermediazione è punito con la pena dell'arresto fino a sei
mesi e l'ammenda da Euro 1.500
a Euro 7.500. Se non vi è scopo di lucro la pena è della
ammenda da Euro 500 a
Euro 2.500. Se vi è sfruttamento dei minori, la pena è dell'arresto fino a
diciotto mesi e l'ammenda è aumentata fino al sestuplo. Nel caso di condanna, è
disposta in ogni caso la confisca del mezzo di trasporto eventualmente
adoperato per l'esercizio delle attività di cui al presente comma.
2. Nei confronti
dell'utilizzatore che ricorra alla somministrazione di prestatori di lavoro da
parte di soggetti diversi da quelli di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a),
ovvero da parte di soggetti diversi da quelli di cui all'articolo 4, comma 1,
lettera b), o comunque al di fuori dei limiti ivi previsti, si applica la pena
dell'ammenda di Euro 5 per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di
occupazione. Se vi è sfruttamento dei minori, la pena è dell'arresto fino a
diciotto mesi e l'ammenda è aumentata fino al sestuplo.
3. La violazione degli
obblighi e dei divieti di cui agli articoli 20, commi 1, 3, 4 e 5, e 21, commi
1, 2, nonchè per il solo somministratore, la violazione del disposto di cui al
comma 3 del medesimo articolo 21 è punita con la sanzione amministrativa
pecuniaria da Euro 250 a
Euro 1.250.
4. Fatte salve le ipotesi di
cui all'articolo 11, comma 2, chi esiga o comunque percepisca compensi da parte
del lavoratore per avviarlo a prestazioni di lavoro oggetto di somministrazione
è punito con la pena alternativa dell'arresto non superiore ad un anno e
dell'ammenda da Euro 2.500 a
Euro 6.000. In aggiunta alla sanzione penale è disposta la cancellazione
dall'albo. (vedi
avviso)
5. In caso di violazione dell'articolo 10 trovano
applicazione le disposizioni di cui all'articolo 38 della legge 20 maggio 1970,
n. 300, nonchè nei casi più gravi, l'autorità competente procede alla
sospensione della autorizzazione di cui all'articolo 4. In ipotesi di recidiva
viene revocata l'autorizzazione.
6. Entro sei mesi dalla data
di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro del lavoro e delle
politiche sociali dispone, con proprio decreto, criteri interpretativi certi
per la definizione delle varie forme di contenzioso in atto riferite al
pregresso regime in materia di intermediazione e interposizione nei rapporti di
lavoro.
Art. 19.
Sanzioni amministrative
1. Gli editori, i
direttori responsabili e i gestori di siti sui quali siano pubblicati annunci
in violazione delle disposizioni di cui all'articolo 9 sono puniti con una
sanzione amministrativa pecuniaria da 4.000 a 12.000 euro.
2. La violazione degli
obblighi di cui all'articolo 4-bis, comma 2, del decreto legislativo 21 aprile
2000, n. 181, così come modificato dall'articolo 6, comma 1 del decreto
legislativo 19 dicembre 2002, n. 297, è punita con la sanzione amministrativa
pecuniaria da 250 a
1.500 euro per ogni lavoratore interessato.
3. La violazione degli
obblighi di cui all'articolo 4-bis, commi 5 e 7, del decreto legislativo 21
aprile 2000, n. 181, così come modificato dall'articolo 6, comma 1, del decreto
legislativo 19 dicembre 2002, n. 297, di cui all'articolo 9-bis, comma 2, del
decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 novembre 1996, n. 608, così come sostituito dall'articolo 6, comma 3,
del citato decreto legislativo n. 297 del 2002, e di cui all'articolo 21, comma
1, della legge 24 aprile 1949, n. 264, così come sostituito dall'articolo 6,
comma 2, del decreto legislativo n. 297 del 2002, è punita con la sanzione
amministrativa pecuniaria da 100
a 500 euro per ogni lavoratore interessato.
4. La violazione degli
obblighi di cui all'articolo 4-bis, comma 4, del decreto legislativo 21 aprile
2000, n. 181, così come modificato dall'articolo 6, comma 1, del decreto
legislativo 19 dicembre 2002, n. 297, è punita con la sanzione amministrativa
pecuniaria da 50 a
250 euro per ogni lavoratore interessato.
5. Nel caso di omessa
comunicazione contestuale, omessa comunicazione di cessazione e omessa
comunicazione di trasformazione, i datori di lavoro comprese le pubbliche
amministrazioni sono ammessi al pagamento della sanzione minima ridotta della
metà qualora l'adempimento della comunicazione venga effettuato spontaneamente
entro il termine di cinque giorni decorrenti dalla data di inizio
dell'omissione.
Titolo III
SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO APPALTO DI SERVIZI, DISTACCO
Capo I
Somministrazione di lavoro
Art. 20.
Condizioni di liceità
1. Il contratto di
somministrazione di lavoro può essere concluso da ogni soggetto, di seguito
denominato utilizzatore, che si rivolga ad altro soggetto, di seguito
denominato somministratore, a ciò autorizzato ai sensi delle disposizioni di
cui agli articoli 4 e 5.
2. Per tutta la durata della
somministrazione i lavoratori svolgono la propria attività nell'interesse
nonchè sotto la direzione e il controllo dell'utilizzatore. Nell'ipotesi in cui
i lavoratori vengano assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato essi
rimangono a disposizione del somministratore per i periodi in cui non svolgono
la prestazione lavorativa presso un utilizzatore, salvo che esista una giusta
causa o un giustificato motivo di risoluzione del contratto di lavoro.
3. Il contratto di
somministrazione di lavoro può essere concluso a termine o a tempo
indeterminato. La somministrazione di lavoro a tempo indeterminato è ammessa:
a) per servizi di consulenza
e assistenza nel settore informatico, compresa la progettazione e manutenzione
di reti intranet e extranet, siti internet, sistemi informatici, sviluppo di
software applicativo, caricamento dati;
b) per servizi di pulizia,
custodia, portineria;
c) per servizi, da e per lo
stabilimento, di trasporto di persone e di trasporto e movimentazione di
macchinari e merci;
d) per la gestione di
biblioteche, parchi, musei, archivi, magazzini, nonchè servizi di economato;
e) per attività di consulenza
direzionale, assistenza alla certificazione, programmazione delle risorse,
sviluppo organizzativo e cambiamento, gestione del personale, ricerca e
selezione del personale;
f) per attività di marketing,
analisi di mercato, organizzazione della funzione commerciale;
g) per la gestione di
call-center, nonchè per l'avvio di nuove iniziative imprenditoriali nelle aree
Obiettivo 1 di cui al regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21
giugno 1999, recante disposizioni generali sui Fondi strutturali;
h) per costruzioni edilizie
all'interno degli stabilimenti, per installazioni o smontaggio di impianti e
macchinari, per particolari attività produttive, con specifico riferimento
all'edilizia e alla cantieristica navale, le quali richiedano più fasi
successive di lavorazione, l'impiego di manodopera diversa per specializzazione
da quella normalmente impiegata nell'impresa;
i) in tutti gli altri casi
previsti dai contratti collettivi di lavoro nazionali o territoriali stipulati
da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più
rappresentative.
4. La somministrazione di
lavoro a tempo determinato è ammessa a fronte di ragioni di carattere tecnico,
produttivo, organizzativo o sostitutivo, anche se riferibili all'ordinaria
attività dell'utilizzatore. La individuazione, anche in misura non uniforme, di
limiti quantitativi di utilizzazione della somministrazione a tempo determinato
è affidata ai contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati da sindacati
comparativamente più rappresentativi in conformità alla disciplina di cui
all'articolo 10 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368. 5. Il
contratto di somministrazione di lavoro è vietato:
a) per la sostituzione di
lavoratori che esercitano il diritto di sciopero;
b) salva diversa disposizione
degli accordi sindacali, presso unità produttive nelle quali si sia proceduto,
entro i sei mesi precedenti, a licenziamenti collettivi ai sensi degli articoli
4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, che abbiano riguardato lavoratori
adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il contratto di somministrazione ovvero
presso unità produttive nelle quali sia operante una sospensione dei rapporti o
una riduzione dell'orario, con diritto al trattamento di integrazione
salariale, che interessino lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si
riferisce il contratto di somministrazione;
c) da parte delle imprese che
non abbiano effettuato la valutazione dei rischi ai sensi dell'articolo 4 del
decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modifiche.
Art. 21.
Forma del contratto di
somministrazione
1. Il contratto di
somministrazione di manodopera è stipulato in forma scritta e contiene i
seguenti elementi:
a) gli estremi
dell'autorizzazione rilasciata al somministratore;
b) il numero dei lavoratori
da somministrare;
c) i casi e le ragioni di
carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo di cui ai commi 3 e
4 dell'articolo 20;
d) l'indicazione della
presenza di eventuali rischi per l'integrità e la salute del lavoratore e delle
misure di prevenzione adottate;
e) la data di inizio e la durata
prevista del contratto di somministrazione;
f) le mansioni alle quali
saranno adibiti i lavoratori e il loro inquadramento;
g) il luogo, l'orario e il
trattamento economico e normativo delle prestazioni lavorative;
h) assunzione da parte del
somministratore della obbligazione del pagamento diretto al lavoratore del
trattamento economico, nonchè del versamento dei contributi previdenziali;
i) assunzione
dell'obbligo dell'utilizzatore di rimborsare al somministratore gli oneri
retributivi e previdenziali da questa effettivamente sostenuti in favore dei
prestatori di lavoro;
j) assunzione dell'obbligo
dell'utilizzatore di comunicare al somministratore i trattamenti retributivi
applicabili ai lavoratori comparabili;
k) assunzione da parte
dell'utilizzatore, in caso di inadempimento del somministratore, dell'obbligo
del pagamento diretto al lavoratore del trattamento economico nonchè del
versamento dei contributi previdenziali, fatto salvo il diritto di rivalsa
verso il somministratore.
2. Nell'indicare gli elementi
di cui al comma 1, le parti devono recepire le indicazioni contenute nei
contratti collettivi.
3. Le informazioni di cui al
comma 1, nonchè la data di inizio e la durata prevedibile dell'attività
lavorativa presso l'utilizzatore, devono essere comunicate per iscritto al
prestatore di lavoro da parte del somministratore all'atto della stipulazione
del contratto di lavoro ovvero all'atto dell'invio presso l'utilizzatore.
4. In mancanza di forma scritta, con indicazione degli
elementi di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del comma 1, il contratto di
somministrazione è nullo e i lavoratori sono considerati a tutti gli effetti
alle dipendenze dell'utilizzatore.
Art. 22.
Disciplina dei rapporti
di lavoro
1. In caso di
somministrazione a tempo indeterminato i rapporti di lavoro tra somministratore
e prestatori di lavoro sono soggetti alla disciplina generale dei rapporti di
lavoro di cui al codice civile e alle leggi speciali.
2. In caso di somministrazione a tempo determinato il
rapporto di lavoro tra somministratore e prestatore di lavoro è soggetto alla
disciplina di cui al decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, per quanto
compatibile, e in ogni caso con esclusione delle disposizioni di cui
all'articolo 5, commi 3 e 4. Il termine inizialmente posto al contratto di
lavoro può in ogni caso essere prorogato, con il consenso del lavoratore e per
atto scritto, nei casi e per la durata prevista dal contratto collettivo
applicato dal somministratore.
3. Nel caso in cui il
prestatore di lavoro sia assunto con contratto stipulato a tempo indeterminato,
nel medesimo è stabilita la misura della indennità mensile di disponibilità,
divisibile in quote orarie, corrisposta dal somministratore al lavoratore per i
periodi nei quali il lavoratore stesso rimane in attesa di assegnazione. La
misura di tale indennità è stabilita dal contratto collettivo applicabile al
somministratore e comunque non è inferiore alla misura prevista, ovvero
aggiornata periodicamente, con decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali. La predetta misura è proporzionalmente ridotta in caso di
assegnazione ad attività lavorativa a tempo parziale anche presso il
somministratore. L'indennità di disponibilità è esclusa dal computo di ogni
istituto di legge o di contratto collettivo.
4. Le disposizioni di cui
all'articolo 4 della legge 23 luglio 1991, n. 223, non trovano applicazione
anche nel caso di fine dei lavori connessi alla somministrazione a tempo
indeterminato. In questo caso trovano applicazione l'articolo 3 della legge 15
luglio 1966, n. 604, e le tutele del lavoratore di cui all'articolo 12.
5. In caso di contratto di somministrazione, il prestatore
di lavoro non è computato nell'organico dell'utilizzatore ai fini della
applicazione di normative di legge o di contratto collettivo, fatta eccezione
per quelle relative alla materia dell'igiene e della sicurezza sul lavoro.
6. La disciplina in materia
di assunzioni obbligatorie e la riserva di cui all'articolo 4-bis, comma 3, del
decreto legislativo n. 181 del 2000, non si applicano in caso di
somministrazione.
Art. 23.
Tutela del prestatore di
lavoro esercizio del potere disciplinare e regime della solidarietà
1. I lavoratori dipendenti
dal somministratore hanno diritto a un trattamento economico e normativo
complessivamente non inferiore a quello dei dipendenti di pari livello
dell'utilizzatore, a parità di mansioni svolte. Restano in ogni caso salve le
clausole dei contratti collettivi nazionali di lavoro stipulate ai sensi
dell'articolo 1, comma 3, della legge 24 giugno 1997, n. 196.
2. La disposizione di cui al comma 1 non trova applicazione con riferimento ai
contratti di somministrazione conclusi da soggetti privati autorizzati
nell'ambito di specifici programmi di formazione, inserimento e riqualificazione
professionale erogati, a favore dei lavoratori svantaggiati, in concorso con
Regioni, Province ed enti locali ai sensi e nei limiti di cui all'articolo 13.
3. L'utilizzatore è obbligato in solido con il
somministratore a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi e i
contributi previdenziali.
4. I contratti collettivi
applicati dall'utilizzatore stabiliscono modalità e criteri per la
determinazione e corresponsione delle erogazioni economiche correlate ai
risultati conseguiti nella realizzazione di programmi concordati tra le parti o
collegati all'andamento economico dell'impresa. I lavoratori dipendenti dal
somministratore hanno altresì diritto a fruire di tutti i servizi sociali e
assistenziali di cui godono i dipendenti dell'utilizzatore addetti alla stessa
unità produttiva, esclusi quelli il cui godimento sia condizionato alla
iscrizione ad associazioni o società cooperative o al conseguimento di una
determinata anzianità di servizio.
5. Il somministratore informa
i lavoratori sui rischi per la sicurezza e la salute connessi alle attività
produttive in generale e li forma e addestra all'uso delle attrezzature di
lavoro necessarie allo svolgimento della attività lavorativa per la quale essi
vengono assunti in conformità alle disposizioni recate dal decreto legislativo
19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni ed integrazioni. Il
contratto di somministrazione può prevedere che tale obbligo sia adempiuto
dall'utilizzatore; in tale caso ne va fatta indicazione nel contratto con il
lavoratore. Nel caso in cui le mansioni cui è adibito il prestatore di lavoro
richiedano una sorveglianza medica speciale o comportino rischi specifici,
l'utilizzatore ne informa il lavoratore conformemente a quanto previsto dal
decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni ed
integrazioni. L'utilizzatore osserva altresì, nei confronti del medesimo
prestatore, tutti gli obblighi di protezione previsti nei confronti dei propri
dipendenti ed è responsabile per la violazione degli obblighi di sicurezza
individuati dalla legge e dai contratti collettivi.
6. Nel caso in cui adibisca
il lavoratore a mansioni superiori o comunque a mansioni non equivalenti a
quelle dedotte in contratto, l'utilizzatore deve darne immediata comunicazione
scritta al somministratore consegnandone copia al lavoratore medesimo. Ove non
abbia adempiuto all'obbligo di informazione, l'utilizzatore risponde in via
esclusiva per le differenze retributive spettanti al lavoratore occupato in
mansioni superiori e per l'eventuale risarcimento del danno derivante dalla
assegnazione a mansioni inferiori.
7. Ai fini dell'esercizio del
potere disciplinare, che è riservato al somministratore, l'utilizzatore
comunica al somministratore gli elementi che formeranno oggetto della
contestazione ai sensi dell'articolo 7 della legge 20 maggio 1970, n. 300.
8. In caso di somministrazione di lavoro a tempo
determinato è nulla ogni clausola diretta a limitare, anche indirettamente, la
facoltà dell'utilizzatore di assumere il lavoratore al termine del contratto di
somministrazione.
9. La disposizione di cui al
comma 8 non trova applicazione nel caso in cui al lavoratore sia corrisposta
una adeguata indennità, secondo quanto stabilito dal contratto collettivo
applicabile al somministratore.
Art. 24.
Diritti sindacali e
garanzie collettive
1. Ferme restando le
disposizioni specifiche per il lavoro in cooperativa, ai lavoratori delle
società o imprese di somministrazione e degli appaltatori si applicano i
diritti sindacali previsti dalla legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive
modificazioni.
2. Il prestatore di lavoro ha
diritto a esercitare presso l'utilizzatore, per tutta la durata della
somministrazione, i diritti di libertà e di attività sindacale nonchè a
partecipare alle assemblee del personale dipendente delle imprese
utilizzatrici.
3. Ai prestatori di lavoro che dipendono da uno stesso somministratore e che
operano presso diversi utilizzatori compete uno specifico diritto di riunione
secondo la normativa vigente e con le modalità specifiche determinate dalla
contrattazione collettiva.
4. L'utilizzatore comunica alla rappresentanza sindacale
unitaria, ovvero alle rappresentanze aziendali e, in mancanza, alle
associazioni territoriali di categoria aderenti alle confederazioni dei
lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale:
a) il numero e i motivi del
ricorso alla somministrazione di lavoro prima della stipula del contratto di
somministrazione; ove ricorrano motivate ragioni di urgenza e necessità di
stipulare il contratto, l'utilizzatore fornisce le predette comunicazioni entro
i cinque giorni successivi;
b) ogni dodici mesi, anche
per il tramite della associazione dei datori di lavoro alla quale aderisce o
conferisce mandato, il numero e i motivi dei contratti di somministrazione di
lavoro conclusi, la durata degli stessi, il numero e la qualifica dei
lavoratori interessati.
Art. 25.
Norme previdenziali
1. Gli oneri
contributivi, previdenziali, assicurativi ed assistenziali, previsti dalle
vigenti disposizioni legislative, sono a carico del somministratore che, ai
sensi e per gli effetti di cui all'articolo 49 della legge 9 marzo 1989, n. 88,
è inquadrato nel settore terziario. Sulla indennità di disponibilità di cui
all'articolo 22, comma 3, i contributi sono versati per il loro effettivo
ammontare, anche in deroga alla vigente normativa in materia di minimale
contributivo.
2. Il somministratore non è
tenuto al versamento della aliquota contributiva di cui all'articolo 25, comma
4, della legge 21 dicembre 1978, n. 845.
3. Gli obblighi per
l'assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali previsti dal
decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive
modificazioni, sono determinati in relazione al tipo e al rischio delle
lavorazioni svolte. I premi e i contributi sono determinati in relazione al
tasso medio, o medio ponderato, stabilito per la attività svolta dall'impresa
utilizzatrice, nella quale sono inquadrabili le lavorazioni svolte dai lavoratori
temporanei, ovvero sono determinati in base al tasso medio, o medio ponderato,
della voce di tariffa corrispondente alla lavorazione effettivamente prestata
dal lavoratore temporaneo, ove presso l'impresa utilizzatrice la stessa non sia
già assicurata.
4. Nel settore agricolo e in
caso di somministrazione di lavoratori domestici trovano applicazione i criteri
erogativi, gli oneri previdenziali e assistenziali previsti dai relativi
settori.
Art. 26.
Responsabilità civile
1. Nel caso di somministrazione
di lavoro l'utilizzatore risponde nei confronti dei terzi dei danni a essi
arrecati dal prestatore di lavoro nell'esercizio delle sue mansioni.
Art. 27.
Somministrazione
irregolare
1. Quando la
somministrazione di lavoro avvenga al di fuori dei limiti e delle condizioni di
cui agli articoli 20 e 21, comma 1, lettere a), b), c), d) ed e), il lavoratore
può chiedere, mediante ricorso giudiziale a norma dell'articolo 414 del codice
di procedura civile, notificato anche soltanto al soggetto che ne ha utilizzato
la prestazione, la costituzione di un rapporto di lavoro alle dipendenze di
quest'ultimo, con effetto dall'inizio della somministrazione.
2. Nelle ipotesi di cui al
comma 1 tutti i pagamenti effettuati dal somministratore, a titolo retributivo
o di contribuzione previdenziale, valgono a liberare il soggetto che ne ha
effettivamente utilizzato la prestazione dal debito corrispondente fino a
concorrenza della somma effettivamente pagata. Tutti gli atti compiuti dal
somministratore per la costituzione o la gestione del rapporto, per il periodo
durante il quale la somministrazione ha avuto luogo, si intendono come compiuti
dal soggetto che ne ha effettivamente utilizzato la prestazione.
3. Ai fini della valutazione
delle ragioni di cui all'articolo 20, commi 3 e 4, che consentono la
somministrazione di lavoro il controllo giudiziale è limitato esclusivamente,
in conformità ai principi generali dell'ordinamento, all'accertamento della
esistenza delle ragioni che la giustificano e non può essere esteso fino al
punto di sindacare nel merito valutazioni e scelte tecniche, organizzative o
produttive che spettano all'utilizzatore.
Art. 28.
Somministrazione
fraudolenta
1. Ferme restando le
sanzioni di cui all'articolo 18, quando la somministrazione di lavoro è posta
in essere con la specifica finalità di eludere norme inderogabili di legge o di
contratto collettivo applicato al lavoratore, somministratore e utilizzatore
sono puniti con una ammenda di 20 euro per ciascun lavoratore coinvolto e
ciascun giorno di somministrazione.
Capo II
Appalto e distacco
Art. 29.
Appalto
1. Ai fini della applicazione
delle norme contenute nel presente titolo, il contratto di appalto, stipulato e
regolamentato ai sensi dell'articolo 1655 del codice civile, si distingue dalla
somministrazione di lavoro per la organizzazione dei mezzi necessari da parte
dell'appaltatore, che può anche risultare, in relazione alle esigenze
dell'opera o del servizio dedotti in contratto, dall'esercizio del potere
organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell'appalto,
nonchè per la assunzione, da parte del medesimo appaltatore, del rischio
d'impresa.
2. In caso di appalto di servizi il committente
imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l'appaltatore, entro
il limite di un anno dalla cessazione dell'appalto, a corrispondere ai
lavoratori i trattamenti retributivi e i contributi previdenziali dovuti.
3. L'acquisizione del personale già impiegato nell'appalto
a seguito di subentro di un nuovo appaltatore, in forza di legge, di contratto
collettivo nazionale di lavoro, o di clausola del contratto d'appalto, non
costituisce trasferimento d'azienda o di parte d'azienda.
Art. 30.
Distacco
1. L'ipotesi del
distacco si configura quando un datore di lavoro, per soddisfare un proprio
interesse, pone temporaneamente uno o più lavoratori a disposizione di altro
soggetto per l'esecuzione di una determinata attività lavorativa.
2 . In caso di distacco il
datore di lavoro rimane responsabile del trattamento economico e normativo a
favore del lavoratore.
3. Il distacco che comporti
un mutamento di mansioni deve avvenire con il consenso del lavoratore
interessato. Quando comporti un trasferimento a una unità produttiva sita a più
di 50 km
da quella in cui il lavoratore è adibito, il distacco può avvenire soltanto per
comprovate ragioni tecniche, organizzative, produttive o sostitutive.
4. Resta ferma la disciplina
prevista dall'articolo 8, comma 3, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito,
con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.
Titolo IV
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI GRUPPI DI IMPRESA
E TRASFERIMENTO D'AZIENDA
Art. 31.
Gruppi di impresa
1. I gruppi di impresa,
individuati ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile e del decreto
legislativo 2 aprile 2002, n. 74, possono delegare lo svolgimento degli
adempimenti di cui all'articolo 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12, alla
società capogruppo per tutte le società controllate e collegate.
2. I consorzi, ivi compresi
quelli costituiti in forma di società cooperativa di cui all'articolo 27 del
decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577,
possono svolgere gli adempimenti di cui all'articolo 1 della legge 11 gennaio
1979, n. 12, per conto dei soggetti consorziati o delegarne l'esecuzione a una
società consorziata.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non rilevano ai fini della
individuazione del soggetto titolare delle obbligazioni contrattuali e
legislative in capo alle singole società datrici di lavoro.
Modifica
all'articolo 2112 comma quinto, del Codice civile
1. Fermi restando i diritti dei prestatori di lavoro in caso di
trasferimento d'azienda di cui alla normativa di recepimento delle direttive
europee in materia, il comma quinto dell'articolo 2112 del codice civile è
sostituito dal seguente: «Ai fini e per gli effetti di cui al presente articolo
si intende per trasferimento d'azienda qualsiasi operazione che, in seguito a
cessione contrattuale o fusione, comporti il mutamento nella titolarità di
un'attività economica organizzata, con o senza scopo di lucro, preesistente al
trasferimento e che conserva nel trasferimento la propria identità a
prescindere dalla tipologia negoziale o dal provvedimento sulla base del quale
il trasferimento è attuato ivi compresi l'usufrutto o l'affitto di azienda. Le
disposizioni del presente articolo si applicano altresì al trasferimento di
parte dell'azienda, intesa come articolazione funzionalmente autonoma di
un'attività economica organizzata, identificata come tale dal cedente e dal
cessionario al momento del suo trasferimento».
2. All'articolo 2112 del codice civile è aggiunto, in fine, il seguente
comma: «Nel caso in cui l'alienante stipuli con l'acquirente un contratto di
appalto la cui esecuzione avviene utilizzando il ramo d'azienda oggetto di
cessione, tra appaltante e appaltatore opera un regime di solidarietà di cui
all'articolo 1676».
Titolo V
TIPOLOGIE
CONTRATTUALI A ORARIO RIDOTTO, MODULATO O FLESSIBILE
Capo I
Lavoro intermittente
Art. 33.
Definizione e tipologie
1. Il contratto di lavoro
intermittente è il contratto mediante il quale un lavoratore si pone a
disposizione di un datore di lavoro che ne può utilizzare la prestazione
lavorativa nei limiti di cui all'articolo 34.
2. Il contratto di lavoro
intermittente può essere stipulato anche a tempo determinato.
Art. 34.
Casi di ricorso al lavoro
intermittente
1. Il contratto di lavoro
intermittente può essere concluso per lo svolgimento di prestazioni di
carattere discontinuo o intermittente secondo le esigenze individuate dai
contratti collettivi stipulati da associazioni dei datori e prestatori di
lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o territoriale
o, in via provvisoriamente sostitutiva, dal Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, con apposito decreto da adottarsi trascorsi sei mesi dalla
data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.
2. In via sperimentale il contratto di lavoro intermittente
può essere altresì concluso anche per prestazioni rese da soggetti in stato di
disoccupazione con meno di 25 anni di età ovvero da lavoratori con più di 45
anni di età che siano stati espulsi dal ciclo produttivo o siano iscritti alle
liste di mobilità e di collocamento.
3. È vietato il ricorso al
lavoro intermittente:
a) per la sostituzione di lavoratori che esercitano il diritto di sciopero;
b) salva diversa disposizione degli accordi sindacali, presso unità produttive
nelle quali si sia proceduto, entro i sei mesi precedenti, a licenziamenti
collettivi ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223,
che abbiano riguardato lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce
il contratto di lavoro intermittente ovvero presso unità produttive nelle quali
sia operante una sospensione dei rapporti o una riduzione dell'orario, con
diritto al trattamento di integrazione salariale, che interessino lavoratori
adibiti alle mansioni cui si riferisce il contratto di lavoro intermittente;
c) da parte delle imprese che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi
ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e
successive modificazioni.
Art. 35
Forma e comunicazioni
1. Il contratto di
lavoro intermittente è stipulato in forma scritta ai fini della prova dei
seguenti elementi:
a) indicazione della durata e
delle ipotesi, oggettive o soggettive, previste dall'articolo 34 che consentono
la stipulazione del contratto;
b) luogo e la modalità della
disponibilità, eventualmente garantita dal lavoratore, e del relativo preavviso
di chiamata del lavoratore che in ogni caso non può essere inferiore a un
giorno lavorativo;
c) il trattamento economico e
normativo spettante al lavoratore per la prestazione eseguita e la relativa
indennità di disponibilità, ove prevista, nei limiti di cui al successivo
articolo 36;
d) indicazione delle forme e
modalità, con cui il datore di lavoro è legittimato a richiedere l'esecuzione
della prestazione di lavoro, nonchè delle modalità di rilevazione della
prestazione;
e) i tempi e le modalità di
pagamento della retribuzione e della indennità di disponibilità;
f) le eventuali misure di
sicurezza specifiche necessarie in relazione al tipo di attività dedotta in
contratto.
2. Nell'indicare gli elementi
di cui al comma 1, le parti devono recepire le indicazioni contenute nei
contratti collettivi ove previste.
3. Fatte salve previsioni più
favorevoli dei contratti collettivi, il datore di lavoro è altresì tenuto a
informare con cadenza annuale le rappresentanze sindacali aziendali, ove
esistenti, sull'andamento del ricorso al contratto di lavoro intermittente.
Art. 36.
Indennità di
disponibilità
1. Nel contratto di lavoro
intermittente è stabilita la misura della indennità mensile di disponibilità,
divisibile in quote orarie, corrisposta al lavoratore per i periodi nei quali
il lavoratore stesso garantisce la disponibilità al datore di lavoro in attesa
di utilizzazione. La misura di detta indennità è stabilita dai contratti collettivi
e comunque non è inferiore alla misura prevista, ovvero aggiornata
periodicamente, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
sentite le associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente
più rappresentative sul piano nazionale.
2. Sulla indennità di
disponibilità di cui al comma 1 i contributi sono versati per il loro effettivo
ammontare, anche in deroga alla vigente normativa in materia di minimale
contributivo.
3. L'indennità di disponibilità è esclusa dal computo di
ogni istituto di legge o di contratto collettivo.
4. In caso di malattia o di altro evento che renda
temporaneamente impossibile rispondere alla chiamata, il lavoratore è tenuto a
informare tempestivamente il datore di lavoro, specificando la durata
dell'impedimento. Nel periodo di temporanea indisponibilità non matura il
diritto alla indennità di disponibilità.
5. Ove il lavoratore non
provveda all'adempimento di cui al comma che precede, perde il diritto alla
indennità di disponibilità per un periodo di quindici giorni, salva diversa
previsione del contratto individuale.
6. Le disposizioni di cui ai
commi da 1 a
5 si applicano soltanto nei casi in cui il lavoratore si obbliga
contrattualmente a rispondere alla chiamata del datore di lavoro. In tal caso,
il rifiuto ingiustificato di rispondere alla chiamata può comportare la
risoluzione del contratto, la restituzione della quota di indennità di
disponibilità riferita al periodo successivo all'ingiustificato rifiuto, nonchè
un congruo risarcimento del danno nella misura fissata dai contratti collettivi
o, in mancanza, dal contratto di lavoro.
7. Con decreto del Ministro
del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia
e delle finanze, è stabilita la misura della retribuzione convenzionale in
riferimento alla quale i lavoratori assunti ai sensi dell'articolo 33 possono
versare la differenza contributiva per i periodi in cui abbiano percepito una
retribuzione inferiore rispetto a quella convenzionale ovvero abbiano usufruito
della indennità di disponibilità fino a concorrenza della medesima misura.
Art. 37.
Lavoro intermittente per
periodi predeterminati nell'arco della settimana, del mese o dell'anno
1. Nel caso di lavoro
intermittente per prestazioni da rendersi il fine settimana, nonchè nei periodi
delle ferie estive o delle vacanze natalizie e pasquali l'indennità di
disponibilità di cui all'articolo 36 è corrisposta al prestatore di lavoro solo
in caso di effettiva chiamata da parte del datore di lavoro.
2. Ulteriori periodi
predeterminati possono esser previsti dai contratti collettivi stipulati da
associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più
rappresentative sul piano nazionale o territoriale.
Art. 38.
Principio di non
discriminazione
1. Fermi restando i divieti
di discriminazione diretta e indiretta previsti dalla legislazione vigente, il
lavoratore intermittente non deve ricevere, per i periodi lavorati, un
trattamento economico e normativo complessivamente meno favorevole rispetto al
lavoratore di pari livello, a parità di mansioni svolte.
2. Il trattamento economico,
normativo e previdenziale del lavoratore intermittente è riproporzionato, in
ragione della prestazione lavorativa effettivamente eseguita, in particolare
per quanto riguarda l'importo della retribuzione globale e delle singole
componenti di essa, nonchè delle ferie e dei trattamenti per malattia,
infortunio sul lavoro, malattia professionale, maternità, congedi parentali.
3. Per tutto il periodo
durante il quale il lavoratore resta disponibile a rispondere alla chiamata del
datore di lavoro non è titolare di alcun diritto riconosciuto ai lavoratori
subordinati nè matura alcun trattamento economico e normativo, salvo
l'indennità di disponibilità di cui all'articolo 36.
Art. 39.
Computo del lavoratore
intermittente
1. Il prestatore di
lavoro intermittente è computato nell'organico dell'impresa, ai fini della
applicazione di normative di legge, in proporzione all'orario di lavoro
effettivamente svolto nell'arco di ciascun semestre.
Art. 40.
Sostegno e valorizzazione
della autonomia collettiva
1. Qualora, entro
cinque mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo,
non sia intervenuta, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, e dell'articolo 37,
comma 2, la determinazione da parte del contratto collettivo nazionale dei casi
di ricorso al lavoro intermittente, il Ministro del lavoro e delle politiche
sociali convoca le organizzazioni sindacali interessate dei datori di lavoro e
dei lavoratori e le assiste al fine di promuovere l'accordo. In caso di mancata
stipulazione dell'accordo entro i quattro mesi successivi, il Ministro del
lavoro e delle politiche sociali individua in via provvisoria e con proprio
decreto, tenuto conto delle indicazioni contenute nell'eventuale accordo
interconfederale di cui all'articolo 86, comma 13, e delle prevalenti posizioni
espresse da ciascuna delle due parti interessate, i casi in cui è ammissibile
il ricorso al lavoro intermittente ai sensi della disposizione di cui
all'articolo 34, comma 1, e dell'articolo 37, comma 2.
Capo II
Lavoro ripartito
Art. 41.
Definizione e vincolo di
solidarietà
1. Il contratto di
lavoro ripartito è uno speciale contratto di lavoro mediante il quale due
lavoratori assumono in solido l'adempimento di una unica e identica
obbligazione lavorativa.
2. Fermo restando il vincolo
di solidarietà di cui al comma 1 e fatta salva una diversa intesa tra le parti
contraenti, ogni lavoratore resta personalmente e direttamente responsabile dell'adempimento
della intera obbligazione lavorativa nei limiti di cui al presente capo.
3. Fatte salve diverse intese
tra le parti contraenti o previsioni dei contratti o accordi collettivi, i
lavoratori hanno la facoltà di determinare discrezionalmente e in qualsiasi
momento sostituzioni tra di loro, nonchè di modificare consensualmente la
collocazione temporale dell'orario di lavoro, nel qual caso il rischio della
impossibilità della prestazione per fatti attinenti a uno dei coobbligati è
posta in capo all'altro obbligato.
4. Eventuali sostituzioni da
parte di terzi, nel caso di impossibilità di uno o entrambi i lavoratori
coobbligati, sono vietate e possono essere ammesse solo previo consenso del
datore di lavoro.
5. Salvo diversa intesa tra
le parti, le dimissioni o il licenziamento di uno dei lavoratori coobbligati
comportano l'estinzione dell'intero vincolo contrattuale. Tale disposizione non
trova applicazione se, su richiesta del datore di lavoro, l'altro prestatore di
lavoro si renda disponibile ad adempiere l'obbligazione lavorativa,
integralmente o parzialmente, nel qual caso il contratto di lavoro ripartito si
trasforma in un normale contratto di lavoro subordinato di cui all'articolo
2094 del codice civile.
6. Salvo diversa intesa tra
le parti, l'impedimento di entrambi i lavoratori coobbligati è disciplinato ai
sensi dell'articolo 1256 del codice civile.
Art. 42.
Forma e comunicazioni
1. Il contratto di
lavoro ripartito è stipulato in forma scritta ai fini della prova dei seguenti
elementi:
a) la misura percentuale e la
collocazione temporale del lavoro giornaliero, settimanale, mensile o annuale
che si prevede venga svolto da ciascuno dei lavoratori coobbligati, secondo le
intese tra loro intercorse, ferma restando la possibilità per gli stessi
lavoratori di determinare discrezionalmente, in qualsiasi momento, la
sostituzione tra di loro ovvero la modificazione consensuale della
distribuzione dell'orario di lavoro;
b) il luogo di lavoro, nonchè
il trattamento economico e normativo spettante a ciascun lavoratore;
c) le eventuali misure di
sicurezza specifiche necessarie in relazione al tipo di attività dedotta in
contratto.
2. Ai fini della possibilità
di certificare le assenze, i lavoratori sono tenuti a informare preventivamente
il datore di lavoro, con cadenza almeno settimanale, in merito all'orario di
lavoro di ciascuno dei soggetti coobbligati.
Art. 43.
Disciplina applicabile
1. La regolamentazione
del lavoro ripartito è demandata alla contrattazione collettiva nel rispetto
delle previsioni contenute nel presente capo.
2. In assenza di contratti collettivi, e fatto salvo quanto
stabilito nel presente capo, trova applicazione, nel caso di prestazioni rese a
favore di un datore di lavoro, la normativa generale del lavoro subordinato in
quanto compatibile con la particolare natura del rapporto di lavoro ripartito.
Art. 44.
Principio di non
discriminazione
1. Fermi restando i
divieti di discriminazione diretta e indiretta previsti dalla legislazione
vigente, il lavoratore coobbligato deve ricevere, per i periodi lavorati, un
trattamento economico e normativo complessivamente meno favorevole rispetto al
lavoratore di pari livello, a parità di mansioni svolte.
2. Il trattamento economico e
normativo dei lavoratori coobbligati è riproporzionato, in ragione della
prestazione lavorativa effettivamente eseguita, in particolare per quanto
riguarda l'importo della retribuzione globale e delle singole componenti di
essa, nonchè delle ferie e dei trattamenti per malattia, infortunio sul lavoro,
malattia professionale, congedi parentali.
3. Ciascuno dei lavoratori
coobbligati ha diritto di partecipare alle riunioni assembleari di cui
all'articolo 20, legge 20 maggio 1970, n. 300, entro il previsto limite
complessivo di dieci ore annue, il cui trattamento economico verrà ripartito
fra i coobbligati proporzionalmente alla prestazione lavorativa effettivamente
eseguita.
Art. 45.
Disposizioni
previdenziali
1. Ai fini delle
prestazioni della assicurazione generale e obbligatoria per la invalidità, la
vecchiaia ed i superstiti, della indennità di malattia e di ogni altra
prestazione previdenziale e assistenziale e delle relative contribuzioni
connesse alla durata giornaliera, settimanale, mensile o annuale della
prestazione lavorativa i lavoratori contitolari del contratto di lavoro
ripartito sono assimilati ai lavoratori a tempo parziale. Il calcolo delle
prestazioni e dei contributi andrà tuttavia effettuato non preventivamente ma
mese per mese, salvo conguaglio a fine anno a seguito dell'effettivo
svolgimento della prestazione lavorativa.
Capo III
Lavoro a tempo parziale
Art. 46.
Norme di modifica
al decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 61, e successive modifiche e
integrazioni
1. Al decreto legislativo 25
febbraio 2000, n. 61, così come modificato dal decreto legislativo 26 febbraio
2001, n. 100, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, comma 2,
la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) per "tempo pieno"
l'orario normale di lavoro di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto
legislativo 8 aprile 2003, n. 66, o l'eventuale minor orario normale fissato
dai contratti collettivi applicati;»;
b) all'articolo 1, il comma 3
è sostituito dal seguente: «3. I contratti collettivi nazionali o territoriali
stipulati da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente
più rappresentative sul piano nazionale e i contratti collettivi aziendali
stipulati dalle rappresentanze sindacali aziendali di cui all'articolo 19 della
legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni, ovvero dalle
rappresentanze sindacali unitarie possono determinare condizioni e modalità
della prestazione lavorativa del rapporto di lavoro di cui al comma 2. I
contratti collettivi nazionali possono, altresì, prevedere per specifiche
figure o livelli professionali modalità particolari di attuazione delle
discipline rimesse alla contrattazione collettiva ai sensi del presente
decreto.»;
c) all'articolo 1, il comma 4
è sostituito dal seguente: «Le assunzioni a termine, di cui al decreto
legislativo 9 ottobre 2001, n. 368, e successive modificazioni, di cui
all'articolo 8 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e di cui all'articolo 4 del
decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, possono essere effettuate anche con
rapporto a tempo parziale, ai sensi dei commi 2 e 3.»;
d) all'articolo 3, il comma 1
è sostituito dal seguente: «1. Nelle ipotesi di lavoro a tempo parziale di tipo
orizzontale, anche a tempo determinato ai sensi dell'articolo 1 del decreto
legislativo 9 ottobre 2001, n. 368, il datore di lavoro ha facoltà di
richiedere lo svolgimento di prestazioni supplementari rispetto a quelle
concordate con il lavoratore ai sensi dell'articolo 2, comma 2, nel rispetto di
quanto previsto dai commi 2, 3 e 4.»;
e) all'articolo 3, il comma 2
è sostituito dal seguente: «2. I contratti collettivi stipulati dai soggetti
indicati nell'articolo 1, comma 3, stabiliscono il numero massimo delle ore di
lavoro supplementare effettuabili e le relative causali in relazione alle quali
si consente di richiedere ad un lavoratore a tempo parziale lo svolgimento di
lavoro supplementare, nonchè le conseguenze del superamento delle ore di lavoro
supplementare consentite dai contratti collettivi stessi.»;
f) all'articolo 3, il comma 3
è sostituito dal seguente: «3. L'effettuazione di prestazioni di lavoro
supplementare richiede il consenso del lavoratore interessato ove non prevista
e regolamentata dal contratto collettivo. Il rifiuto da parte del lavoratore
non può integrare in nessun caso gli estremi del giustificato motivo di
licenziamento.»;
g) all'articolo 3, il comma
4, ultimo periodo, è soppresso;
h) all'articolo 3, il comma 5
è sostituito dal seguente: «5. Nel rapporto di lavoro a tempo parziale
verticale o misto, anche a tempo determinato, è consentito lo svolgimento di
prestazioni lavorative straordinarie. A tali prestazioni si applica la
disciplina legale e contrattuale vigente ed eventuali successive modifiche ed
integrazioni in materia di lavoro straordinario nei rapporti a tempo pieno.»;
i) all'articolo 3, il comma 6
è abrogato; j) all'articolo 3, il comma 7 è sostituito dal seguente: «7. Fermo
restando quanto disposto dall'articolo 2, comma 2, le parti del contratto di
lavoro a tempo parziale possono, nel rispetto di quanto previsto dal presente
comma e dai commi 8 e 9, concordare clausole flessibili relative alla
variazione della collocazione temporale della prestazione stessa. Nei rapporti
di lavoro a tempo parziale di tipo verticale o misto possono essere stabilite
anche clausole elastiche relative alla variazione in aumento della durata della
prestazione lavorativa. I contratti collettivi, stipulati dai soggetti indicati
nell'articolo 1, comma 3, stabiliscono:
1) condizioni e modalità in
relazione alle quali il datore di lavoro può modificare la collocazione
temporale della prestazione lavorativa;
2) condizioni e modalità in
relazioni alle quali il datore di lavoro può variare in aumento la durata della
prestazione lavorativa;
3) i limiti massimi di
variabilità in aumento della durata della prestazione lavorativa.»; k)
all'articolo 3, il comma 8 è sostituito dal seguente: «8. L'esercizio da parte
del datore di lavoro del potere di variare in aumento la durata della
prestazione lavorativa, nonchè di modificare la collocazione temporale della
stessa comporta in favore del prestatore di lavoro un preavviso, fatte salve le
intese tra le parti, di almeno due giorni lavorativi, nonchè il diritto a
specifiche compensazioni, nella misura ovvero nelle forme fissate dai contratti
collettivi di cui all'articolo 1, comma 3.»;
l) all'articolo 3, il comma 9
è sostituito dal seguente: «9. La disponibilità allo svolgimento del rapporto
di lavoro a tempo parziale ai sensi del comma 7 richiede il consenso del
lavoratore formalizzato attraverso uno specifico patto scritto, anche
contestuale al contratto di lavoro, reso, su richiesta del lavoratore, con
l'assistenza di un componente della rappresentanza sindacale aziendale indicato
dal lavoratore medesimo. L'eventuale rifiuto del lavoratore non integra gli
estremi del giustificato motivo di licenziamento.»;
m) all'articolo 3, il
comma 10 è sostituito dal seguente: «10. L'inserzione nel contratto di lavoro a
tempo parziale di clausole flessibili o elastiche ai sensi del comma 7 è
possibile anche nelle ipotesi di contratto di lavoro a termine.»;
n) i commi 11, 12, 13 e 15 dell'articolo 3 sono soppressi;
o) l'articolo 5 è sostituito
dal seguente: «Art. 5 (Tutela ed incentivazione del lavoro a tempo parziale). -
1. Il rifiuto di un
lavoratore di trasformare il proprio rapporto di lavoro a tempo pieno in
rapporto a tempo parziale, o il proprio rapporto di lavoro a tempo parziale in
rapporto a tempo pieno, non costituisce giustificato motivo di licenziamento.
Su accordo delle parti risultante da atto scritto, convalidato dalla direzione
provinciale del lavoro competente per territorio, è ammessa la trasformazione
del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo parziale. Al rapporto
di lavoro a tempo parziale risultante dalla trasformazione si applica la disciplina
di cui al presente decreto legislativo.
2. Il contratto individuale
può prevedere, in caso di assunzione di personale a tempo pieno, un diritto di
precedenza in favore dei lavoratori assunti a tempo parziale in attività presso
unità produttive site nello stesso ambito comunale, adibiti alle stesse
mansioni od a mansioni equivalenti rispetto a quelle con riguardo alle quali è
prevista l'assunzione.
3. In caso di assunzione di personale a tempo parziale il
datore di lavoro è tenuto a darne tempestiva informazione al personale già
dipendente con rapporto a tempo pieno occupato in unità produttive site nello
stesso ambito comunale, anche mediante comunicazione scritta in luogo
accessibile a tutti nei locali dell'impresa, ed a prendere in considerazione le
eventuali domande di trasformazione a tempo parziale del rapporto dei
dipendenti a tempo pieno. I contratti collettivi di cui all'articolo 1, comma
3, possono provvedere ad individuare criteri applicativi con riguardo a tale
disposizione.
4. Gli incentivi economici
all'utilizzo del lavoro a tempo parziale, anche a tempo determinato, saranno
definiti, compatibilmente con la disciplina comunitaria in materia di aiuti di
Stato, nell'ambito della riforma del sistema degli incentivi all'occupazione.»;
p) il comma 2 dell'articolo 6
è soppresso;
q) l'articolo 7 è soppresso;
r) all'articolo 8, il comma 2
è sostituito dal seguente: «L'eventuale mancanza o indeterminatezza nel
contratto scritto delle indicazioni di cui all'articolo 2, comma 2, non
comporta la nullità del contratto di lavoro a tempo parziale. Qualora
l'omissione riguardi la durata della prestazione lavorativa, su richiesta del
lavoratore può essere dichiarata la sussistenza fra le parti di un rapporto di
lavoro a tempo pieno a partire dalla data del relativo accertamento giudiziale.
Qualora invece l'omissione riguardi la sola collocazione temporale dell'orario,
il giudice provvede a determinare le modalità temporali di svolgimento della
prestazione lavorativa a tempo parziale con riferimento alle previsioni dei
contratti collettivi di cui all'articolo 3, comma 7, o, in mancanza, con
valutazione equitativa, tenendo conto in particolare delle responsabilità
familiari del lavoratore interessato, della sua necessità di integrazione del
reddito derivante dal rapporto a tempo parziale mediante lo svolgimento di
altra attività lavorativa, nonchè delle esigenze del datore di lavoro. Per il
periodo antecedente la data della pronuncia della sentenza, il lavoratore ha in
entrambi i casi diritto, in aggiunta alla retribuzione dovuta, alla
corresponsione di un ulteriore emolumento a titolo di risarcimento del danno,
da liquidarsi con valutazione equitativa. Nel corso del successivo svolgimento
del rapporto, è fatta salva la possibilità di concordare per iscritto clausole
elastiche o flessibili ai sensi dell'articolo 3, comma 3. In luogo del ricorso
all'autorità giudiziaria, le controversie di cui al presente comma ed al comma
1 possono essere, risolte mediante le procedure di conciliazione ed
eventualmente di arbitrato previste dai contratti collettivi nazionali di
lavoro di cui all'articolo 1, comma 3.»;
s) all'articolo 8, dopo il
comma 2 sono inseriti i seguenti: «2-bis. Lo svolgimento di prestazioni
elastiche o flessibili di cui all'articolo 3, comma 7, senza il rispetto di
quanto stabilito dall'articolo 3, commi 7, 8, 9 comporta a favore del
prestatore di lavoro il diritto, in aggiunta alla retribuzione dovuta, alla
corresponsione di un ulteriore emolumento a titolo di risarcimento del danno.
2-ter. In assenza di contratti collettivi datore di lavoro e prestatore di
lavoro possono concordare direttamente l'adozione di clausole elastiche o
flessibili ai sensi delle disposizioni che precedono.»;
t) dopo l'articolo 12 è
aggiunto, in fine, il seguente: «Art. 12-bis (Ipotesi di trasformazione del
rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto di lavoro a tempo parziale). - 1.
I lavoratori affetti da patologie oncologiche, per i quali residui una ridotta
capacità lavorativa, anche a causa degli effetti invalidanti di terapie
salvavita, accertata da una commissione medica istituita presso l'azienda unità
sanitaria locale territorialmente competente, hanno diritto alla trasformazione
del rapporto di lavoro a tempo pieno in lavoro a tempo parziale verticale od
orizzontale. Il rapporto di lavoro a tempo parziale deve essere trasformato
nuovamente in rapporto di lavoro a tempo pieno a richiesta del lavoratore.
Restano in ogni caso salve disposizioni più favorevoli per il prestatore di
lavoro.».
Titolo VI
APPRENDISTATO E CONTRATTO DI INSERIMENTO
Capo I
Apprendistato
Art. 47.
Definizione, tipologie e
limiti quantitativi
1. Ferme restando le
disposizioni vigenti in materia di diritto-dovere di istruzione e di
formazione, il contratto di apprendistato è definito secondo le seguenti
tipologie:
a) contratto di apprendistato
per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione;
b) contratto di apprendistato
professionalizzante per il conseguimento di una qualificazione attraverso una
formazione sul lavoro e un apprendimento tecnico-professionale;
c) contratto di apprendistato
per l'acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione.
2. Il numero complessivo di
apprendisti che un datore di lavoro può assumere con contratto di apprendistato
non può superare il 100 per cento delle maestranze specializzate e qualificate
in servizio presso il datore di lavoro stesso. Il datore di lavoro che non
abbia alle proprie dipendenze lavoratori qualificati o specializzati, o che
comunque ne abbia in numero inferiore a tre, può assumere apprendisti in numero
non superiore a tre. La presente norma non si applica alle imprese artigiane
per le quali trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 4 della
legge 8 agosto 1985, n. 443. 3.
In attesa della regolamentazione del contratto di
apprendistato ai sensi del presente decreto continua ad applicarsi la vigente
normativa in materia.
Art. 48.
Apprendistato per
l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione
1. Possono essere assunti, in
tutti i settori di attività, con contratto di apprendistato per l'espletamento
del diritto-dovere di istruzione e formazione i giovani e gli adolescenti che
abbiano compiuto quindici anni.
2. Il contratto di
apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e di
formazione ha durata non superiore a tre anni ed è finalizzato al conseguimento
di una qualifica professionale. La durata del contratto è determinata in
considerazione della qualifica da conseguire, del titolo di studio, dei crediti
professionali e formativi acquisiti, nonchè del bilancio delle competenze
realizzato dai servizi pubblici per l'impiego o dai soggetti privati
accreditati, mediante l'accertamento dei crediti formativi definiti ai sensi
della legge 28 marzo 2003, n. 53.
3. Il contratto di
apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione
è disciplinato in base ai seguenti principi:
a) forma scritta del
contratto, contenente indicazione della prestazione lavorativa oggetto del
contratto, del piano formativo individuale, nonchè della qualifica che potrà
essere acquisita al termine del rapporto di lavoro sulla base degli esiti della
formazione aziendale od extra-aziendale;
b) divieto di stabilire il
compenso dell'apprendista secondo tariffe di cottimo;
c) possibilità per il datore
di lavoro di recedere dal rapporto di lavoro al termine del periodo di
apprendistato ai sensi di quanto disposto dall'articolo 2118 del codice civile;
d) divieto per il datore di
lavoro di recedere dal contratto di apprendistato in assenza di una giusta
causa o di un giustificato motivo.
4. La regolamentazione dei
profili formativi dell'apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di
istruzione e formazione è rimessa alle regioni e alle province autonome di Trento
e Bolzano, d'intesa con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del
Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentite le
associazioni dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente
più rappresentative sul piano nazionale, nel rispetto dei seguenti criteri e
principi direttivi:
a) definizione della
qualifica professionale ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53;
b) previsione di un monte ore
di formazione, esterna od interna alla azienda, congruo al conseguimento della
qualifica professionale in funzione di quanto stabilito al comma 2 e secondo
standard minimi formativi definiti ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53;
c) rinvio ai contratti
collettivi di lavoro stipulati a livello nazionale, territoriale o aziendale da
associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più
rappresentative per la determinazione, anche all'interno degli enti bilaterali,
delle modalità di erogazione della formazione aziendale nel rispetto degli
standard generali fissati dalle regioni competenti;
d) riconoscimento sulla base
dei risultati conseguiti all'interno del percorso di formazione, esterna e
interna alla impresa, della qualifica professionale ai fini contrattuali;
e) registrazione della
formazione effettuata nel libretto formativo;
f) presenza di un tutore
aziendale con formazione e competenze adeguate.
Art. 49.
Apprendistato
professionalizzante
1. Possono essere assunti, in
tutti i settori di attività, con contratto di apprendistato professionalizzante,
per il conseguimento di una qualificazione attraverso una formazione sul lavoro
e la acquisizione di competenze di base, trasversali e tecnico-professionali, i
soggetti di età compresa tra i diciotto anni e i ventinove anni.
2. Per soggetti in possesso
di una qualifica professionale, conseguita ai sensi della legge 28 marzo 2003,
n. 53, il contratto di apprendistato professionalizzante può essere stipulato a
partire dal diciassettesimo anno di età.
3. I contratti collettivi
stipulati da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente
più rappresentative sul piano nazionale o regionale stabiliscono, in ragione
del tipo di qualificazione da conseguire, la durata del contratto di
apprendistato professionalizzante che, in ogni caso, non può comunque essere
inferiore a due anni e superiore a sei.
4. Il contratto di
apprendistato professionalizzante è disciplinato in base ai seguenti principi:
a) forma scritta del
contratto, contenente indicazione della prestazione oggetto del contratto, del
piano formativo individuale, nonchè della eventuale qualifica che potrà essere
acquisita al termine del rapporto di lavoro sulla base degli esiti della
formazione aziendale od extra-aziendale;
b) divieto di stabilire il
compenso dell'apprendista secondo tariffe di cottimo;
c) possibilità per il datore
di lavoro di recedere dal rapporto di lavoro al termine del periodo di
apprendistato ai sensi di quanto disposto dall'articolo 2118 del codice civile;
d) possibilità di sommare i
periodi di apprendistato svolti nell'ambito del diritto-dovere di istruzione e
formazione con quelli dell'apprendistato professionalizzante nel rispetto del
limite massimo di durata di cui al comma 3.
e) divieto per il datore di
lavoro di recedere dal contratto di apprendistato in assenza di una giusta
causa o di un giustificato motivo.
5. La regolamentazione dei
profili formativi dell'apprendistato professionalizzante è rimessa alle regioni
e alle province autonome di Trento e Bolzano, d'intesa con le associazioni dei
datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano
regionale e nel rispetto dei seguenti criteri e principi direttivi:
a) previsione di un monte ore
di formazione formale, interna o esterna alla azienda, di almeno centoventi ore
per anno, per la acquisizione di competenze di base e tecnico-professionali;
b) rinvio ai contratti
collettivi di lavoro stipulati a livello nazionale, territoriale o aziendale da
associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative
per la determinazione, anche all'interno degli enti bilaterali, delle modalità
di erogazione e della articolazione della formazione, esterna e interna alle
singole aziende, anche in relazione alla capacità formativa interna rispetto a
quella offerta dai soggetti esterni;
c) riconoscimento sulla base
dei risultati conseguiti all'interno del percorso di formazione, esterna e
interna alla impresa, della qualifica professionale ai fini contrattuali;
d) registrazione della
formazione effettuata nel libretto formativo; e) presenza di un tutore
aziendale con formazione e competenze adeguate.
Art. 50.
Apprendistato per
l'acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione
1. Possono essere assunti, in
tutti i settori di attività, con contratto di apprendistato per conseguimento
di un titolo di studio di livello secondario, per il conseguimento di titoli di
studio universitari e della alta formazione, nonchè per la specializzazione
tecnica superiore di cui all'articolo 69 della legge 17 maggio 1999, n. 144, i
soggetti di età compresa tra i diciotto anni e i ventinove anni.
2. Per soggetti in possesso
di una qualifica professionale conseguita ai sensi della legge 28 marzo 2003,
n. 53, il contratto di apprendistato di cui al comma 1 può essere stipulato a
partire dal diciassettesimo anno di età.
3. Ferme restando le intese
vigenti, la regolamentazione e la durata dell'apprendistato per l'acquisizione
di un diploma o per percorsi di alta formazione è rimessa alle regioni, per i
soli profili che attengono alla formazione, in accordo con le associazioni
territoriali dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro, le università e
le altre istituzioni formative.
Art. 51.
Crediti formativi
1. La qualifica
professionale conseguita attraverso il contratto di apprendistato costituisce
credito formativo per il proseguimento nei percorsi di istruzione e di
istruzione e formazione professionale.
2. Entro dodici mesi dalla
entrata in vigore del presente decreto, il Ministero del lavoro e delle politiche
sociali, di concerto con il Ministero dell'istruzione, della università e della
ricerca, e previa intesa con le regioni e le province autonome definisce le
modalità di riconoscimento dei crediti di cui al comma che precede, nel
rispetto delle competenze delle regioni e province autonome e di quanto
stabilito nell'Accordo in Conferenza unificata Stato-regioni-autonomie locali
del 18 febbraio 2000 e nel decreto del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale del 31 maggio 2001.
Art. 52.
Repertorio delle
professioni
1. Allo scopo di
armonizzare le diverse qualifiche professionali è istituito presso il Ministero
del lavoro e delle politiche sociali il repertorio delle professioni
predisposto da un apposito organismo tecnico di cui fanno parte il Ministero
dell'istruzione, della università e della ricerca, le associazioni dei datori e
prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale,
e i rappresentanti della Conferenza Stato-regioni.
Art. 53.
Incentivi economici e
normativi e disposizioni previdenziali
1. Durante il rapporto
di apprendistato, la categoria di inquadramento del lavoratore non potrà essere
inferiore, per più di due livelli, alla categoria spettante, in applicazione
del contratto collettivo nazionale di lavoro, ai lavoratori addetti a mansioni
o funzioni che richiedono qualificazioni corrispondenti a quelle al
conseguimento delle quali è finalizzato il contratto.
2. Fatte salve specifiche
previsioni di legge o di contratto collettivo, i lavoratori assunti con
contratto di apprendistato sono esclusi dal computo dei limiti numerici
previsti da leggi e contratti collettivi per l'applicazione di particolari
normative e istituti.
3. In attesa della
riforma del sistema degli incentivi alla occupazione, restano fermi gli attuali
sistemi di incentivazione economica la cui erogazione sarà tuttavia soggetta
alla effettiva verifica della formazione svolta secondo le modalità definite
con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni.
In caso di inadempimento nella erogazione della formazione di cui sia
esclusivamente responsabile il datore di lavoro e che sia tale da impedire la
realizzazione delle finalità di cui agli articoli 48, comma 2, 49, comma 1, e 50,
comma 1, il datore di lavoro è tenuto a versare la quota dei contributi
agevolati maggiorati del 100 per cento.
4. Resta ferma la disciplina previdenziale e assistenziale prevista dalla legge
19 gennaio 1955, n. 25, e successive modificazioni e integrazioni.
Capo II
Contratto di inserimento
Art. 54.
Definizione e campo
di applicazione
1. Il contratto di
inserimento è un contratto di lavoro diretto a realizzare, mediante un progetto
individuale di adattamento delle competenze professionali del lavoratore a un
determinato contesto lavorativo, l'inserimento ovvero il reinserimento nel
mercato del lavoro delle seguenti categorie di persone:
a) soggetti di età compresa
tra i diciotto e i ventinove anni;
b) disoccupati di lunga
durata da ventinove fino a trentadue anni;
c) lavoratori con più di
cinquanta anni di età che siano privi di un posto di lavoro;
d) lavoratori che desiderino
riprendere una attività lavorativa e che non abbiano lavorato per almeno due
anni;
e) donne di qualsiasi età
residenti in una area geografica in cui il tasso di occupazione femminile
determinato con apposito decreto del Ministro dei lavoro e delle politiche
sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sia
inferiore almeno del 20 per cento di quello maschile o in cui il tasso di
disoccupazione femminile superi del 10 per cento quello maschile;
f) persone riconosciute
affette, ai sensi della normativa vigente, da un grave handicap fisico, mentale
o psichico.
2. I contratti di inserimento
possono essere stipulati da:
a) enti pubblici economici,
imprese e loro consorzi;
b) gruppi di imprese;
c) associazioni
professionali, socio-culturali, sportive;
d) fondazioni; e) enti di
ricerca, pubblici e privati;
f) organizzazioni e
associazioni di categoria.
3. Per poter assumere
mediante contratti di inserimento i soggetti di cui al comma 2 devono avere
mantenuto in servizio almeno il sessanta per cento dei lavoratori il cui
contratto di inserimento sia venuto a scadere nei diciotto mesi precedenti. A
tale fine non si computano i lavoratori che si siano dimessi, quelli licenziati
per giusta causa e quelli che, al termine del rapporto di lavoro, abbiano
rifiutato la proposta di rimanere in servizio con rapporto di lavoro a tempo
indeterminato, i contratti risolti nel corso o al termine del periodo di prova,
nonchè i contratti non trasformati in rapporti di lavoro a tempo indeterminato
in misura pari a quattro contratti. Agli effetti della presente disposizione si
considerano mantenuti in servizio i soggetti per i quali il rapporto di lavoro,
nel corso del suo svolgimento sia stato trasformato in rapporto di lavoro a
tempo indeterminato.
4. La disposizione di cui al
comma 3 non trova applicazione quando, nei diciotto mesi precedenti alla
assunzione del lavoratore, sia venuto a scadere un solo contratto di
inserimento. 5. Restano in ogni caso applicabili, se più favorevoli, le
disposizioni di cui all'articolo 20 della legge 23 luglio 1991, n. 223, in materia di
contratto di reinserimento dei lavoratori disoccupati.
Art. 55.
Progetto individuale di
inserimento
1. Condizione per
l'assunzione con contratto di inserimento è la definizione, con il consenso del
lavoratore, di un progetto individuale di inserimento, finalizzato a garantire
l'adeguamento delle competenze professionali del lavoratore stesso al contesto
lavorativo.
2. I contratti
collettivi nazionali o territoriali stipulati da associazioni dei datori e
prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e
i contratti collettivi aziendali stipulati dalle rappresentanze sindacali
aziendali di cui all'articolo 19 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e
successive modificazioni, ovvero dalle rappresentanze sindacali unitarie
determinano, anche all'interno degli enti bilaterali, le modalità di
definizione dei piani individuali di inserimento con particolare riferimento
alla realizzazione del progetto, anche attraverso il ricorso ai fondi interprofessionali
per la formazione continua, in funzione dell'adeguamento delle capacità
professionali del lavoratore, nonchè le modalità di definizione e
sperimentazione di orientamenti, linee-guida e codici di comportamento diretti
ad agevolare il conseguimento dell'obiettivo di cui al comma 1.
3. Qualora, entro cinque mesi
dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, non sia
intervenuta, ai sensi del comma 2, la determinazione da parte del contratto
collettivo nazionale di lavoro delle modalità di definizione dei piani
individuali di inserimento, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
convoca le organizzazioni sindacali interessate dei datori di lavoro e dei
lavoratori e le assiste al fine di promuovere l'accordo. In caso di mancata
stipulazione dell'accordo entro i quattro mesi successivi, il Ministro del
lavoro e delle politiche sociali individua in via provvisoria e con proprio
decreto, tenuto conto delle indicazioni contenute nell'eventuale accordo
interconfederale di cui all'articolo 86, comma 13, e delle prevalenti posizioni
espresse da ciascuna delle due parti interessate, le modalità di definizione
dei piani individuali di inserimento di cui al comma 2.
4. La formazione
eventualmente effettuata durante l'esecuzione del rapporto di lavoro dovrà
essere registrata nel libretto formativo.
5. In caso di gravi inadempienze nella realizzazione del
progetto individuale di inserimento il datore di lavoro è tenuto a versare la
quota dei contributi agevolati maggiorati del 100 per cento.
Art. 56.
Forma
1. Il contratto di
inserimento è stipulato in forma scritta e in esso deve essere specificamente
indicato il progetto individuale di inserimento di cui all'articolo 55. 2. In mancanza di forma
scritta il contratto è nullo e il lavoratore si intende assunto a tempo
indeterminato.
Art. 57.
Durata
1. Il contratto di
inserimento ha una durata non inferiore a nove mesi e non può essere superiore
ai diciotto mesi. In caso di assunzione di lavoratori di cui all'articolo 54,
comma 1, lettera f), la durata massima può essere estesa fino a trentasei mesi.
2. Nel computo del limite
massimo di durata non si tiene conto degli eventuali periodi dedicati allo
svolgimento del servizio militare o di quello civile, nonchè dei periodi di
astensione per maternità.
3. Il contratto di
inserimento non è rinnovabile tra le stesse parti. Eventuali proroghe del
contratto sono ammesse entro il limite massimo di durata indicato al comma 1.
Art. 58.
Disciplina del rapporto
di lavoro
1. Salvo diversa
previsione dei contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati da
associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più
rappresentative sul piano nazionale e dei contratti collettivi aziendali
stipulati dalle rappresentanze sindacali aziendali di cui all'articolo 19 della
legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni, ovvero dalle
rappresentanze sindacali unitarie, ai contratti di inserimento si applicano,
per quanto compatibili, le disposizioni di cui al decreto legislativo 6
settembre 2001, n. 368.
2. I contratti collettivi di
cui al comma 1 possono stabilire le percentuali massime dei lavoratori assunti
con contratto di inserimento.
Art. 59.
Incentivi economici
e normativi
1. Durante il rapporto di
inserimento, la categoria di inquadramento del lavoratore non può essere
inferiore, per più di due livelli, alla categoria spettante, in applicazione
del contratto collettivo nazionale di lavoro, ai lavoratori addetti a mansioni
o funzioni che richiedono qualificazioni corrispondenti a quelle al
conseguimento delle quali è preordinato il progetto di inserimento oggetto del
contratto.
2. Fatte salve specifiche
previsioni di contratto collettivo, i lavoratori assunti con contratto di
inserimento sono esclusi dal computo dei limiti numerici previsti da leggi e
contratti collettivi per l'applicazione di particolari normative e istituti.
3. In attesa della riforma del sistema degli incentivi alla occupazione, gli
incentivi economici previsti dalla disciplina vigente in materia di contratto
di formazione e lavoro trovano applicazione con esclusivo riferimento ai
lavoratori di cui all'articolo 54, comma, 1, lettere b), c), d), e) ed f).
Art. 60.
Tirocini estivi di
orientamento
1. Si definiscono
tirocini estivi di orientamento i tirocini promossi durante le vacanze estive a
favore di un adolescente o di un giovane, regolarmente iscritto a un ciclo di
studi presso l'università o un istituto scolastico di ogni ordine e grado, con
fini orientativi e di addestramento pratico.
2 Il tirocinio estivo di
orientamento ha una durata non superiore a tre mesi e si svolge nel periodo
compreso tra la fine dell'anno accademico e scolastico e l'inizio di quello
successivo. Tale durata è quella massima in caso di pluralità di tirocini.
3. Eventuali borse lavoro
erogate a favore del tirocinante non possono superare l'importo massimo mensile
di 600 euro.
4. Salvo diversa previsione
dei contratti collettivi, non sono previsti limiti percentuali massimi per
l'impiego di adolescenti o giovani al tirocinio estivo di orientamento.
5. Salvo quanto previsto ai
commi precedenti ai tirocini estivi si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 18 della legge n. 196 del 1997 e al decreto del Ministro del
lavoro e della previdenza sociale 25 marzo 1998, n. 142.
Titolo VII
TIPOLOGIE CONTRATTUALI A PROGETTO E OCCASIONALI
Capo I
Lavoro a progetto e lavoro occasionale
Art. 61.
Definizione e campo di
applicazione
1. Ferma restando la
disciplina per gli agenti e i rappresentanti di commercio, i rapporti di
collaborazione coordinata e continuativa, prevalentemente personale e senza
vincolo di subordinazione, di cui all'articolo 409, n. 3, del codice di
procedura civile devono essere riconducibili a uno o più progetti specifici o
programmi di lavoro o fasi di esso determinati dal committente e gestiti
autonomamente dal collaboratore in funzione del risultato, nel rispetto del
coordinamento con la organizzazione del committente e indipendentemente dal
tempo impiegato per l'esecuzione della attività lavorativa.
2. Dalla disposizione di cui
al comma 1 sono escluse le prestazioni occasionali, intendendosi per tali i
rapporti di durata complessiva non superiore a trenta giorni nel corso
dell'anno solare con lo stesso committente, salvo che il compenso complessivamente
percepito nel medesimo anno solare sia superiore a 5 mila euro, nel qual caso
trovano applicazione le disposizioni contenute nel presente capo.
3. Sono escluse dal
campo di applicazione del presente capo le professioni intellettuali per l'esercizio
delle quali è necessaria l'iscrizione in appositi albi professionali, esistenti
alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, nonchè i
rapporti e le attività di collaborazione coordinata e continuativa comunque
rese e utilizzate a fini istituzionali in favore delle associazioni e società
sportive dilettantistiche affiliate alle federazioni sportive nazionali, alle
discipline sportive associate e agli enti di promozione sportiva riconosciute
dal C.O.N.I., come individuate e disciplinate dall'articolo 90 della legge 27
dicembre 2002, n. 289. Sono altresì esclusi dal campo di applicazione del
presente capo i componenti degli organi di amministrazione e controllo delle
società e i partecipanti a collegi e commissioni, nonchè coloro che
percepiscono la pensione di vecchiaia.
4. Le disposizioni contenute
nel presente capo non pregiudicano l'applicazione di clausole di contratto
individuale o di accordo collettivo più favorevoli per il collaboratore a
progetto.
Art. 62
F o r m a
1. Il contratto di lavoro a progetto è stipulato in forma
scritta e deve contenere, ai fini della prova, i seguenti elementi:
a) indicazione della durata, determinata o
determinabile, della prestazione di lavoro;
b) indicazione del progetto o programma
di lavoro, o fasi di esso, individuata nel suo
contenuto caratterizzante, che viene dedotto in contratto;
c) il corrispettivo e i criteri per la sua
determinazione, nonché i tempi e le modalità di
pagamento e la disciplina dei rimborsi spese;
d) le forme di coordinamento
del lavoratore a progetto al committente
sulla esecuzione, anche temporale, della prestazione
lavorativa, che in ogni caso non possono essere tali da pregiudicarne
l'autonomia nella esecuzione dell'obbligazione lavorativa;
e) le eventuali misure per la tutela della salute e
sicurezza del collaboratore a
progetto, fermo restando quanto disposto dall'articolo 66, comma 4.
Art. 63.
Corrispettivo
1. Il compenso corrisposto ai
collaboratori a progetto deve essere proporzionato alla quantità e qualità del
lavoro eseguito, e deve tenere conto dei compensi normalmente corrisposti per
analoghe prestazioni di lavoro autonomo nel luogo di esecuzione del rapporto.
Art. 64.
Obbligo di riservatezza
1. Salvo diverso
accordo tra le parti il collaboratore a progetto può svolgere la sua attività a
favore di più committenti.
2. Il collaboratore a progetto non deve svolgere attività in concorrenza con i
committenti nè, in ogni caso, diffondere notizie e apprezzamenti attinenti ai
programmi e alla organizzazione di essi, nè compiere, in qualsiasi modo, atti
in pregiudizio della attività dei committenti medesimi.
Art. 65.
Invenzioni del
collaboratore a progetto
1. Il lavoratore a
progetto ha diritto di essere riconosciuto autore della invenzione fatta nello
svolgimento del rapporto.
2. I diritti e gli obblighi
delle parti sono regolati dalle leggi speciali, compreso quanto previsto
dall'articolo 12-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive
modificazioni.
Art. 66.
Altri diritti del
collaboratore a progetto
1. La gravidanza, la
malattia e l'infortunio del collaboratore a progetto non comportano
l'estinzione del rapporto contrattuale, che rimane sospeso, senza erogazione
del corrispettivo.
2. Salva diversa previsione
del contratto individuale, in caso di malattia e infortunio la sospensione del
rapporto non comporta una proroga della durata del contratto, che si estingue
alla scadenza. Il committente può comunque recedere dal contratto se la
sospensione si protrae per un periodo superiore a un sesto della durata
stabilita nel contratto, quando essa sia determinata, ovvero superiore a trenta
giorni per i contratti di durata determinabile.
3. In caso di gravidanza, la durata del rapporto è
prorogata per un periodo di centottanta giorni, salva più favorevole
disposizione del contratto individuale.
4. Oltre alle disposizioni di
cui alla legge 11 agosto 1973, n. 533, e successive modificazioni e
integrazioni, sul processo del lavoro e di cui all'articolo 64 del decreto
legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e successive modificazioni, ai rapporti che
rientrano nel campo di applicazione del presente capo si applicano le norme
sulla sicurezza e igiene del lavoro di cui al decreto legislativo n. 626 del
1994 e successive modifiche e integrazioni, quando la prestazione lavorativa si
svolga nei luoghi di lavoro del committente, nonchè le norme di tutela contro
gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, le norme di cui
all'articolo 51, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e del decreto
del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in data 12 gennaio 2001,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 71 del 26 marzo 2001.
Art. 67.
Estinzione del contratto
e preavviso
1. I contratti di lavoro di
cui al presente capo si risolvono al momento della realizzazione del progetto o
del programma o della fase di esso che ne costituisce l'oggetto.
2. Le parti possono recedere
prima della scadenza del termine per giusta causa ovvero secondo le diverse
causali o modalità, incluso il preavviso, stabilite dalle parti nel contratto
di lavoro individuale.
Art. 68.
Rinunzie e
transazioni
1. I diritti derivanti
dalle disposizioni contenute nel presente capo possono essere oggetto di rinunzie
o transazioni tra le parti in sede di certificazione del rapporto di lavoro di
cui al Titolo V del presente decreto legislativo.
Art. 69.
Divieto di rapporti di
collaborazione coordinata e continuativa atipici e conversione del contratto
1. I rapporti di
collaborazione coordinata e continuativa instaurati senza l'individuazione di
uno specifico progetto, programma di lavoro o fase di esso ai sensi
dell'articolo 61, comma 1, sono considerati rapporti di lavoro subordinato a
tempo indeterminato sin dalla data di costituzione del rapporto.
2. Qualora venga accertato
dal giudice che il rapporto instaurato ai sensi dell'articolo 61 sia venuto a
configurare un rapporto di lavoro subordinato, esso si trasforma in un rapporto
di lavoro subordinato corrispondente alla tipologia negoziale di fatto
realizzatasi tra le parti.
3. Ai fini del giudizio di
cui al comma 2, il controllo giudiziale è limitato esclusivamente, in
conformità ai principi generali dell'ordinamento, all'accertamento della
esistenza del progetto, programma di lavoro o fase di esso e non può essere
esteso fino al punto di sindacare nel merito valutazioni e scelte tecniche,
organizzative o produttive che spettano al committente.
Capo II
Prestazioni occasionali di tipo accessorio rese da particolari soggetti
Art. 70.
Definizione e campo di
applicazione
1. Per prestazioni di
lavoro accessorio si intendono attività lavorative di natura meramente
occasionale rese da soggetti a rischio di esclusione sociale o comunque non
ancora entrati nel mercato del lavoro, ovvero in procinto di uscirne,
nell'ambito:
a) dei piccoli lavori
domestici a carattere straordinario, compresa la assistenza domiciliare ai
bambini e alle persone anziane, ammalate o con handicap;
b) dell'insegnamento privato
supplementare;
c) dei piccoli lavori di giardinaggio, nonchè di pulizia e manutenzione di
edifici e monumenti;
d) della realizzazione di
manifestazioni sociali, sportive, culturali o caritatevoli;
e) della collaborazione con
enti pubblici e associazioni di volontariato per lo svolgimento di lavori di
emergenza, come quelli dovuti a calamità o eventi naturali improvvisi, o di
solidarietà.
2. Le attività
lavorative di cui al comma 1, anche se svolte a favore di più beneficiari,
configurano rapporti di natura meramente occasionale e accessoria, intendendosi
per tali le attività che coinvolgono il lavoratore per una durata complessiva
non superiore a trenta giorni nel corso dell'anno solare e che, in ogni caso,
non danno complessivamente luogo a compensi superiori a 3 mila euro sempre nel
corso di un anno solare.
Art. 71.
Prestatori di lavoro
accessorio
1. Possono svolgere attività
di lavoro accessorio:
a) disoccupati da oltre un
anno;
b) casalinghe, studenti e
pensionati;
c) disabili e soggetti in
comunità di recupero;
d) lavoratori
extracomunitari, regolarmente soggiornanti in Italia, nei sei mesi successivi
alla perdita del lavoro.
2. l soggetti di cui al comma 1, interessati a svolgere
prestazioni di lavoro accessorio, comunicano la loro disponibilità ai servizi
per l'impiego delle province, nell'ambito territoriale di riferimento, o ai
soggetti accreditati di cui all'articolo 7. A seguito della loro comunicazione i
soggetti interessati allo svolgimento di prestazioni di lavoro accessorio
ricevono, a proprie spese, una tessera magnetica dalla quale risulti la loro
condizione.
Art. 72.
Disciplina del lavoro accessorio
1. Per ricorrere a prestazioni di lavoro
accessorio i beneficiari acquistano presso le rivendite autorizzate uno o più
carnet di buoni per prestazioni di lavoro accessorio del valore nominale di 7,5
euro.
2. Il prestatore di prestazioni di lavoro
accessorio percepisce il proprio compenso presso uno o più enti o società
concessionari di cui al comma 5 all'atto della restituzione dei buoni ricevuti
dal beneficiario della prestazione di lavoro accessorio, in misura pari a 5,8
euro per ogni buono consegnato. Tale compenso è esente da qualsiasi imposizione
fiscale e non incide sullo stato di disoccupato o inoccupato del prestatore di
lavoro accessorio.
3.
L'ente o società
concessionaria provvede al pagamento delle spettanze alla persona che presenta
i buoni per prestazioni di lavoro accessorio, registrando i dati anagrafici e
il codice fiscale e provvedendo per suo conto al versamento dei contributi per
fini previdenziali all'INPS, alla gestione separata di cui all'articolo 2,
comma 26, della legge n. 335 del 1995, in misura di 1 euro e per fini
assicurativi contro gli infortuni all'INAIL, in misura di 0,5 euro.
4.
L'ente o società
concessionaria trattiene l'importo di 0,2 euro, a titolo di rimborso spese.
5. Entro sessanta giorni dalla entrata in
vigore delle disposizioni contenute nel presente decreto legislativo il
Ministro del lavoro e delle politiche sociali individua gli enti e le società
concessionarie alla riscossione dei buoni, nonché i soggetti autorizzati alla
vendita dei buoni e regolamenta, con apposito decreto, criteri e modalità per
il versamento dei contributi di cui al comma 3 e delle relative coperture
assicurative e previdenziali.
Art. 73.
Coordinamento informativo a fini previdenziali
1. Al fine di verificare, mediante apposita
banca dati informativa, l'andamento delle prestazioni di carattere
previdenziale e delle relative entrate contributive, conseguenti allo sviluppo
delle attività di lavoro accessorio disciplinate dalla presente legge, anche al
fine di formulare proposte per adeguamenti normativi delle disposizioni di
contenuto economico di cui all'articolo che precede, l'INPS e l'INAIL stipulano
apposita convenzione con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
2. Decorsi diciotto mesi dalla entrata in
vigore del presente provvedimento il Ministero del lavoro e delle politiche
sociali predispone, d'intesa con INPS e INAIL, una relazione sull'andamento del
lavoro occasionale di tipo accessorio e ne riferisce al Parlamento.
Art. 74.
Prestazioni che esulano dal
mercato del lavoro
1. Con specifico riguardo alle attività
agricole non integrano in ogni caso un rapporto di lavoro autonomo o subordinato
le prestazioni svolte da parenti e affini sino al terzo grado in modo meramente
occasionale o ricorrente di breve periodo, a titolo di aiuto, mutuo aiuto,
obbligazione morale senza corresponsione di compensi, salvo le spese di
mantenimento e di esecuzione dei lavori.
Titolo VIII
PROCEDURE DI CERTIFICAZIONE
Capo I
Certificazione dei contratti di lavoro
Art. 75.
Finalità
1. Al fine di ridurre
il contenzioso in materia di qualificazione dei contratti di lavoro
intermittente, ripartito, a tempo parziale e a progetto di cui al presente
decreto, nonchè dei contratti di associazione in partecipazione di cui agli
articoli 2549-2554 del codice civile, le parti possono ottenere la
certificazione del contratto secondo la procedura volontaria stabilita nel presente
Titolo.
Art. 76.
Organi di certificazione
1. Sono organi abilitati alla
certificazione dei contratti di lavoro le commissioni di certificazione
istituite presso:
a) gli enti bilaterali
costituiti nell'ambito territoriale di riferimento ovvero a livello nazionale
quando la commissione di certificazione sia costituita nell'ambito di organismi
bilaterali a competenza nazionale;
b) le Direzioni provinciali
del lavoro e le province, secondo quanto stabilito da apposito decreto del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali entro sessanta giorni dalla
entrata in vigore del presente decreto;
c) le università pubbliche e
private, comprese le Fondazioni universitarie, registrate nell'albo di cui al
comma 2, esclusivamente nell'ambito di rapporti di collaborazione e consulenza
attivati con docenti di diritto del lavoro di ruolo ai sensi dell'articolo 66
del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.
2. Per essere abilitate alla
certificazione ai sensi del comma 1, le università sono tenute a registrarsi
presso un apposito albo istituito presso il Ministero del lavoro e delle
politiche sociali con apposito decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali di concerto con il Ministro dell'istruzione, della università
e della ricerca. Per ottenere la registrazione le università sono tenute a
inviare, all'atto della registrazione e ogni sei mesi, studi ed elaborati
contenenti indici e criteri giurisprudenziali di qualificazione dei contratti
di lavoro con riferimento a tipologie di lavoro indicate dal Ministero del
lavoro e delle politiche sociali. 3. Le commissioni istituite ai sensi dei
commi che precedono possono concludere convenzioni con le quali prevedano la
costituzione di una commissione unitaria di certificazione.
Art. 77.
Competenza
1. Nel caso in cui le
parti intendano presentare l'istanza di avvio della procedura di certificazione
presso le commissioni di cui all'articolo 76, comma 1, lettera b), le parti
stesse devono rivolgersi alla commissione nella cui circoscrizione si trova
l'azienda o una sua dipendenza alla quale sarà addetto il lavoratore. Nel caso
in cui le parti intendano presentare l'istanza di avvio della procedura di
certificazione alle commissioni istituite a iniziativa degli enti bilaterali, esse
devono rivolgersi alle commissioni costituite dalle rispettive associazioni dei
datori e dei prestatori di lavoro.
Art. 78.
Procedimento di
certificazione e codici di buone pratiche
1. La procedura di
certificazione è volontaria e consegue obbligatoriamente a una istanza scritta
comune delle parti del contratto di lavoro.
2. Le procedure di
certificazione sono determinate all'atto di costituzione delle commissioni di
certificazione e si svolgono nel rispetto dei codici di buone pratiche di cui
al comma 4, nonché dei seguenti principi:
a) l'inizio del procedimento
deve essere comunicato alla Direzione provinciale del lavoro che provvede a
inoltrare la comunicazione alle autorità pubbliche nei confronti delle quali
l'atto di certificazione è destinato a produrre effetti. Le autorità pubbliche
possono presentare osservazioni alle commissioni di certificazione;
b) il procedimento di
certificazione deve concludersi entro il termine di trenta giorni dal
ricevimento della istanza;
c) l'atto di certificazione
deve essere motivato e contenere il termine e l'autorità cui è possibile
ricorrere;
d) l'atto di certificazione
deve contenere esplicita menzione degli effetti, civili, amministrativi,
previdenziali o fiscali, in relazione ai quali le parti richiedono la
certificazione.
3. I contratti di lavoro
certificati, e la relativa pratica di documentazione, devono essere conservati
presso le sedi di certificazione, per un periodo di almeno cinque anni a far
data dalla loro scadenza. Copia del contratto certificato può essere richiesta
dal servizio competente di cui all'articolo 4-bis, comma 5, del decreto
legislativo 21 aprile 2000, n. 181, oppure dalle altre autorità pubbliche nei
confronti delle quali l'atto di certificazione è destinato a produrre effetti.
4. Entro sei mesi dalla
entrata in vigore del presente decreto legislativo, il Ministro del lavoro e
delle politiche sociali adotta con proprio decreto codici di buone pratiche per
l'individuazione delle clausole indisponibili in sede di certificazione dei
rapporti di lavoro, con specifico riferimento ai diritti e ai trattamenti
economici e normativi. Tali codici recepiscono, ove esistano, le indicazioni
contenute negli accordi interconfederali stipulati da associazioni dei datori e
dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano
nazionale.
5. Con decreto del Ministro
del lavoro e delle politiche sociali vengono altresì definiti appositi moduli e
formulari per la certificazione del contratto o del relativo programma
negoziale, che tengano conto degli orientamenti giurisprudenziali prevalenti in
materia di qualificazione del contratto di lavoro, come autonomo o subordinato,
in relazione alle diverse tipologie di lavoro.
Art. 79.
Efficacia giuridica della
certificazione
Gli effetti dell'accertamento
dell'organo preposto alla certificazione del contratto di lavoro permangono,
anche verso i terzi, fino al momento in cui sia stato accolto, con sentenza di
merito, uno dei ricorsi giurisdizionali esperibili ai sensi dell'articolo 80,
fatti salvi i provvedimenti cautelari.
Art. 80.
Rimedi esperibili nei
confronti della certificazione
1. Nei confronti
dell'atto di certificazione, le parti e i terzi nella cui sfera giuridica
l'atto stesso è destinato a produrre effetti, possono proporre ricorso, presso
l'autorità giudiziaria di cui all'articolo 413 del codice di procedura civile,
per erronea qualificazione del contratto oppure difformità tra il programma
negoziale certificato e la sua successiva attuazione. Sempre presso la medesima
autorità giudiziaria, le parti del contratto certificato potranno impugnare
l'atto di certificazione anche per vizi del consenso.
2. L'accertamento giurisdizionale dell'erroneità della
qualificazione ha effetto fin dal momento della conclusione dell'accordo
contrattuale. L'accertamento giurisdizionale della difformità tra il programma
negoziale e quello effettivamente realizzato ha effetto a partire dal momento
in cui la sentenza accerta che ha avuto inizio la difformità stessa.
3. Il comportamento complessivo
tenuto dalle parti in sede di certificazione del rapporto di lavoro e di
definizione della controversia davanti alla commissione di certificazione potrà
essere valutato dal giudice del lavoro, ai sensi degli articoli 9, 92 e 96 del
codice di procedura civile.
4. Chiunque presenti ricorso
giurisdizionale contro la certificazione ai sensi dei precedenti commi 1 e 3,
deve previamente rivolgersi obbligatoriamente alla commissione di
certificazione che ha adottato l'atto di certificazione per espletare un
tentativo di conciliazione ai sensi dell'articolo 410 del codice di procedura
civile.
5. Dinnanzi al tribunale
amministrativo regionale nella cui giurisdizione ha sede la commissione che ha
certificato il contratto, può essere presentato ricorso contro l'atto
certificatorio per violazione del procedimento o per eccesso di potere.
Art. 81.
Attività di consulenza e
assistenza alle parti
1. Le sedi di certificazione
di cui all'articolo 75 svolgono anche funzioni di consulenza e assistenza
effettiva alle parti contrattuali, sia in relazione alla stipulazione del
contratto di lavoro e del relativo programma negoziale sia in relazione alle
modifiche del programma negoziale medesimo concordate in sede di attuazione del
rapporto di lavoro, con particolare riferimento alla disponibilità dei diritti
e alla esatta qualificazione dei contratti di lavoro.
Capo II
Altre ipotesi di
certificazione
Art. 82.
Rinunzie e transazioni
1. Le sedi di certificazione
di cui all'articolo 76, comma 1, lettera a), del presente decreto legislativo
sono competenti altresì a certificare le rinunzie e transazioni di cui
all'articolo 2113 del codice civile a conferma della volontà abdicativa o
transattiva delle parti stesse.
Art. 83.
Deposito del regolamento
interno delle cooperative
1. La procedura di
certificazione di cui al capo I è estesa all'atto di deposito del
regolamento interno delle cooperative riguardante la tipologia dei rapporti di
lavoro attuati o che si intendono attuare, in forma alternativa, con i soci
lavoratori, ai sensi dell'articolo 6 della legge 3 aprile 2001, n. 142, e
successive modificazioni. La procedura di certificazione attiene al contenuto
del regolamento depositato.
2. Nell'ipotesi di cui al
comma 1, la procedura di certificazione deve essere espletata da specifiche
commissioni istituite nella sede di certificazione di cui all'articolo 76,
comma 1, lettera b). Tali commissioni sono presiedute da un presidente indicato
dalla provincia e sono costituite, in maniera paritetica, da rappresentanti
delle associazioni di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento
cooperativo e delle organizzazioni sindacali dei lavoratori, comparativamente
più rappresentative.
Art. 84.
Interposizione illecita e
appalto genuino
1.
Le procedure di certificazione di cui al capo primo possono essere utilizzate,
sia in sede di stipulazione di appalto di cui all'articolo 1655 del codice
civile sia nelle fasi di attuazione del relativo programma negoziale, anche ai
fini della distinzione concreta tra somministrazione di lavoro e appalto ai
sensi delle disposizioni di cui al Titolo III del presente decreto legislativo.
2. Entro sei mesi dalla entrata in vigore del presente decreto, il Ministro del
lavoro e delle politiche sociali adotta con proprio decreto codici di buone
pratiche e indici presuntivi in materia di interposizione illecita e appalto
genuino, che tengano conto della rigorosa verifica della reale organizzazione
dei mezzi e della assunzione effettiva del rischio tipico di impresa da parte
dell'appaltatore. Tali codici e indici presuntivi recepiscono, ove esistano, le
indicazioni contenute negli accordi interconfederali o di categoria stipulati
da associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più
rappresentative sul piano nazionale.
Titolo IX
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Art. 85.
Abrogazioni
1. Dalla data di entrata in
vigore del presente decreto legislativo sono abrogati:
a) l'articolo 27 della legge
29 aprile 1949, n. 264;
b) l'articolo 2, comma 2, e
l'articolo 3 della legge 19 gennaio 1955, n. 25;
c) la legge 23 ottobre 1960,
n. 1369;
d) l'articolo 21, comma 3
della legge 28 febbraio 1987, n. 56;
e) gli articoli 9-bis, comma
3 e 9-quater, commi 4 e 18, quest'ultimo limitatamente alla violazione degli
obblighi di comunicazione, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608;
f) gli articoli da 1 a 11 della legge 24 giugno
1997, n. 196;
g) l'articolo 4, comma 3, del
decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 72;
h) l'articolo 3 del decreto
del Presidente della Repubblica 7 luglio 2000, n. 442;
i) tutte le disposizioni
legislative e regolamentari incompatibili con il presente decreto. 2.
All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 61, le
parole da: «Il datore di lavoro» fino a: «dello stesso» sono soppresse.
Art. 86.
Norme transitorie e
finali
1. Le collaborazioni
coordinate e continuative stipulate ai sensi della disciplina vigente, che non
possono essere ricondotte a un progetto o a una fase di esso, mantengono
efficacia fino alla loro scadenza e, in ogni caso, non oltre un anno dalla data
di entrata in vigore del presente provvedimento. Termini diversi, anche
superiori all'anno, di efficacia delle collaborazioni coordinate e continuative
stipulate ai sensi della disciplina vigente potranno essere stabiliti
nell'ambito di accordi sindacali di transizione al nuovo regime di cui al
presente decreto, stipulati in sede aziendale con le istanze aziendali dei
sindacati comparativamente più rappresentativi sul piano nazionale.
2. Al fine di evitare
fenomeni elusivi della disciplina di legge e contratto collettivo, in caso di
rapporti di associazione in partecipazione resi senza una effettiva
partecipazione e adeguate erogazioni a chi lavora, il lavoratore ha diritto ai
trattamenti contributivi, economici e normativi stabiliti dalla legge e dai
contratti collettivi per il lavoro subordinato svolto nella posizione
corrispondente del medesimo settore di attività, o in mancanza di contratto
collettivo, in una corrispondente posizione secondo il contratto di settore
analogo, a meno che il datore di lavoro, o committente, o altrimenti
utilizzatore non comprovi, con idonee attestazioni o documentazioni, che la
prestazione rientra in una delle tipologie di lavoro disciplinate nel presente
decreto ovvero in un contratto di lavoro subordinato speciale o con particolare
disciplina, o in un contratto nominato di lavoro autonomo, o in altro contratto
espressamente previsto nell'ordinamento.
3. In relazione agli effetti derivanti dalla abrogazione
delle disposizioni di cui agli articoli da 1 a 11 della legge 24 giugno 1997, n. 196, le
clausole dei contratti collettivi nazionali di lavoro stipulate ai sensi
dell'articolo 1, comma 2, lettera a), della medesima legge e vigenti alla data
di entrata in vigore del presente decreto, mantengono, in via transitoria e
salve diverse intese, la loro efficacia fino alla data di scadenza dei
contratti collettivi nazionali di lavoro, con esclusivo riferimento alla
determinazione per via contrattuale delle esigenze di carattere temporaneo che
consentono la somministrazione di lavoro a termine. Le clausole dei contratti
collettivi nazionali di lavoro stipulate ai sensi dell'articolo 1, comma 3,
della legge 24 giugno 1997, n. 196, vigenti alla data di entrata in vigore del
presente decreto, mantengono la loro efficacia fino a diversa determinazione
delle parti stipulanti o recesso unilaterale.
4. Le disposizioni di cui
all'articolo 26-bis della legge 24 giugno 1997, n. 196, e di cui al n. 5-ter
dell'articolo 2751-bis del codice civile si intendono riferiti alla disciplina
della somministrazione prevista dal presente decreto.
5. Ferma restando la
disciplina di cui all'articolo 17, comma 1, della legge 28 gennaio 1994, n. 84,
come sostituito dall'articolo 3 della legge 30 giugno 2000, n. 186, i
riferimenti che lo stesso articolo 17 fa alla legge 24 giugno 1997, n. 196, si
intendono riferiti alla disciplina della somministrazione di cui al presente
decreto.
6. Per le società di
somministrazione, intermediazione, ricerca e selezione del personale,
ricollocamento professionale già autorizzate ai sensi della normativa
previgente opera una disciplina transitoria e di raccordo definita con apposito
decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali entro trenta giorni
dalla entrata in vigore del presente decreto. In attesa della disciplina
transitoria restano in vigore le norme di legge e regolamento vigenti alla data
di entrata in vigore del presente decreto legislativo.
7. L'obbligo di comunicazione di cui al comma 4
dell'articolo 4-bis del decreto legislativo n. 181 del 2000 si intende riferito
a tutte le imprese di somministrazione, sia a tempo indeterminato che a tempo
determinato.
8. Il Ministro per la funzione pubblica convoca le organizzazioni sindacali
maggiormente rappresentative dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche per
esaminare i profili di armonizzazione conseguenti alla entrata in vigore del
presente decreto legislativo entro sei mesi anche ai fini della eventuale
predisposizione di provvedimenti legislativi in materia.
9. La previsione della
trasformazione del rapporto di lavoro di cui all'articolo 27, comma 1, non
trova applicazione nei confronti delle pubbliche amministrazioni cui la disciplina
della somministrazione trova applicazione solo per quanto attiene alla
somministrazione di lavoro a tempo determinato. La vigente disciplina in
materia di contratti di formazione e lavoro, fatto salvo quanto previsto
dall'articolo 59, comma 3, trova applicazione esclusivamente nei confronti
della pubblica amministrazione. Le sanzioni amministrative di cui all'articolo
19 si applicano anche nei confronti della pubblica amministrazione.
10. All'articolo 3, comma 8,
del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) la lettera b) è
sostituita dalla seguente: «b) chiede alle imprese esecutrici una dichiarazione
dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, nonché una dichiarazione
relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali
comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti;»;
b) dopo la lettera b) sono
aggiunte, in fine, le seguenti: «b-bis) chiede un certificato di regolarità
contributiva. Tale certificato può essere rilasciato, oltre che dall'INPS e
dall'INAIL, per quanto di rispettiva competenza, anche dalle casse edili le
quali stipulano una apposita convenzione con i predetti istituti al fine del
rilascio di un documento unico di regolarità contributiva; b-ter) trasmette
all'amministrazione concedente, prima dell'inizio dei lavori oggetto della
concessione edilizia o all'atto della presentazione della denuncia di inizio
attività, il nominativo dell'impresa esecutrice dei lavori unitamente alla documentazione
di cui alle lettere b) e b-bis).».
11. L'abrogazione ad
opera dell'articolo 8 del decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297, della
disciplina dei compiti della commissione regionale per l'impiego di cui
all'articolo 5 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, non si intende riferita
alle regioni a statuto speciale per le quali non sia effettivamente avvenuto il
trasferimento delle funzioni in materia di lavoro ai sensi del decreto
legislativo 23 dicembre 1997, n. 469.
12. Le disposizioni di cui
agli articoli 13, 14, 34, comma 2, di cui al Titolo III e di cui al Titolo VII,
capo II, Titolo VIII hanno carattere sperimentale. Decorsi diciotto mesi dalla
data di entrata in vigore, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
procede, sulla base delle informazioni raccolte ai sensi dell'articolo 17, a una verifica con le
organizzazioni sindacali, dei datori e dei prestatori di lavoro
comparativamente più rappresentative sul piano nazionale degli effetti delle
disposizioni in esso contenute e ne riferisce al Parlamento entro tre mesi ai
fini della valutazione della sua ulteriore vigenza.
13. Entro i cinque
giorni successivi alla entrata in vigore del presente decreto, il Ministro del
lavoro e delle politiche sociali convoca le associazioni dei datori di lavoro e
dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano
nazionale al fine di verificare la possibilità di affidare a uno o più accordi
interconfederali la gestione della messa a regime del presente decreto, anche
con riferimento al regime transitorio e alla attuazione dei rinvii contenuti
alla contrattazione collettiva.
14. L'INPS provvede al monitoraggio degli effetti derivanti
dalle misure del presente decreto, comunicando i risultati al Ministero del
lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze,
anche ai fini della adozione dei provvedimenti correttivi di cui all'articolo
11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni,
ovvero delle misure correttive da assumere ai sensi dell'articolo 11, comma 3,
lettera i-quater della medesima legge. Limitatamente al periodo strettamente
necessario alla adozione dei predetti provvedimenti correttivi, alle eventuali
eccedenze di spesa rispetto alle previsioni a legislazione vigente si provvede
mediante corrispondente rideterminazione, da effettuare con decreto del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, degli interventi posti a carico del Fondo di cui
all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito,
con modificazione, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.
Il presente decreto, munito
del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti
normativi della Repubblica italiana.
È fatto obbligo a chiunque
spetti di osservarlo e farlo osservare.
Dato a Roma, addì 10
settembre 2003
Testo in vigore dal
24 ottobre
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Maroni, Ministro del lavoro e
delle politiche sociali
Prestigiacomo, Ministro per
le pari opportunità
Mazzella, Ministro per la
funzione pubblica
Moratti, Ministro
dell'istruzione, dell'università e della ricerca
La Loggia, Ministro per gli affari regionali
Tremonti, Ministro
dell'economia e delle finanze
Visto, il Guardasigilli:
Castelli
AVVISO DI RETTIFICA
Comunicato relativo al decreto legislativo 10
settembre 2003, n. 276,recante:
«Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del
lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30».
(Decreto legislativo pubblicato nel supplemento ordinario n. 159/L alla Gazzetta
Ufficiale - serie
generale - n. 235 del 9 ottobre
2003).
Nel decreto legislativo
citato in epigrafe,
pubblicato nel sopraindicato supplemento
ordinario, alla pag. 15, prima colonna, all'art. 18, comma 4,
in luogo delle parole: «... è punito con la pena
alternativa dell'arresto non superiore ad un anno e dell'ammenda da Euro 2.500 a Euro 6.000.»,
leggasi: «... è punito con la pena alternativa dell'arresto
non superiore ad un anno o dell'ammenda da Euro 2.500 a Euro 6.000.».
ERRATA-CORRIGE
Comunicato relativo al
decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, recante: «Attuazione
delle deleghe in
materia di occupazione e mercato del
lavoro, di cui
alla legge 14 febbraio 2003, n.
30».
(Decreto legislativo
pubblicato nel supplemento
ordinario n. 159/L alla Gazzetta Ufficiale
- serie generale
- n. 235 del 9 ottobre 2003).
Nel
decreto legislativo citato
in epigrafe, pubblicato
nel sopraindicato
supplemento ordinario, sono
apportate le seguenti modifiche: alla
pag. 8, prima colonna, all'art. 5, comma 2, lettera f),
dove è
scritto: « ... anche se esclusivo.», leggasi: «... anche se non esclusivo.»;
ed ancora, alla pag. 22, seconda colonna, all'art. 44, comma
1, dove è scritto «... il lavoratore coobbligato deve ricevere ...», leggasi:
«... il lavoratore coobbligato non deve ricevere ...».
Il Decreto
legislativo 10 settembre 2003, n. 276 è stato modificato dal Decreto
legislativo 6 ottobre 2004, n. 251, approvato dal Consiglio dei Ministri
il 3 settembre 2004, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana n. 239 dell'11 ottobre 2004