Legge
14-2-2003 n. 30
Delega al
Governo in materia di occupazione e mercato del lavoro.
Pubblicata nella Gazz. Uff. 26 febbraio 2003, n. 47.
1.
Delega al Governo per la revisione della disciplina dei servizi pubblici e
privati per l'impiego, nonché in materia di intermediazione e interposizione
privata nella somministrazione di lavoro.
1.
Allo scopo di realizzare un sistema efficace e coerente di strumenti intesi a
garantire trasparenza ed efficienza al mercato del lavoro e a migliorare le
capacità di inserimento professionale dei disoccupati e di quanti sono in cerca
di una prima occupazione, con particolare riguardo alle donne e ai giovani, il
Governo è delegato ad adottare, su proposta del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, sentito il Ministro per le pari opportunità ed entro il
termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o
più decreti legislativi diretti a stabilire, nel rispetto delle competenze
affidate alle regioni in materia di tutela e sicurezza del lavoro dalla legge
costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, e degli obiettivi indicati dagli
orientamenti annuali dell'Unione europea in materia di occupabilità, i princìpi
fondamentali in materia di disciplina dei servizi per l'impiego, con
particolare riferimento al sistema del collocamento, pubblico e privato, e di
somministrazione di manodopera.
2.
La delega è esercitata nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) snellimento e semplificazione
delle procedure di incontro tra domanda e offerta di lavoro;
b) modernizzazione e
razionalizzazione del sistema del collocamento pubblico, al fine di renderlo
maggiormente efficiente e competitivo, secondo una disciplina incentrata su:
1)
rispetto delle competenze previste dalla legge costituzionale 18 ottobre
2001, n. 3, con particolare riferimento alle competenze riconosciute
alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di
Bolzano;
2)
sostegno e sviluppo dell'attività lavorativa femminile e giovanile, nonché
sostegno al reinserimento dei lavoratori anziani;
3)
abrogazione di tutte le norme incompatibili con la nuova regolamentazione del
collocamento, ivi inclusa la legge 29 aprile 1949, n. 264, fermo
restando il regime di autorizzazione o accreditamento per gli operatori privati
ai sensi di quanto disposto dalla lettera l) e stabilendo, in materia di
collocamento pubblico, un nuovo apparato sanzionatorio, con previsione di
sanzioni amministrative per il mancato adempimento degli obblighi di legge;
4)
mantenimento da parte dello Stato delle competenze in materia di conduzione
coordinata ed integrata del sistema informativo lavoro;
c) mantenimento da parte dello Stato
delle funzioni amministrative relative alla conciliazione delle controversie di
lavoro individuali e plurime, nonché alla risoluzione delle controversie
collettive di rilevanza pluriregionale;
d) mantenimento da parte dello Stato
delle funzioni amministrative relative alla vigilanza in materia di lavoro,
alla gestione dei flussi di entrata dei lavoratori non appartenenti all'Unione
europea, all'autorizzazione per attività lavorative all'estero;
e) mantenimento da parte delle
province delle funzioni amministrative attribuite dal decreto legislativo
23 dicembre 1997, n. 469;
f) incentivazione delle forme di
coordinamento e raccordo tra operatori privati e operatori pubblici, ai fini di
un migliore funzionamento del mercato del lavoro, nel rispetto delle competenze
delle regioni e delle province;
g) ridefinizione del regime del
trattamento dei dati relativi all'incontro tra domanda e offerta di lavoro, nel
rispetto della legge 31 dicembre 1996, n. 675, al fine di evitare
oneri aggiuntivi e ingiustificati rispetto alle esigenze di monitoraggio
statistico; prevenzione delle forme di esclusione sociale e vigilanza sugli
operatori, con previsione del divieto assoluto per gli operatori privati e
pubblici di qualsivoglia indagine o comunque trattamento di dati ovvero di
preselezione dei lavoratori, anche con il loro consenso, in base
all'affiliazione sindacale o politica, al credo religioso, al sesso,
all'orientamento sessuale, allo stato matrimoniale, o di famiglia, o di
gravidanza, nonché ad eventuali controversie con i precedenti datori di lavoro.
È altresì fatto divieto di raccogliere, memorizzare o diffondere informazioni
sui lavoratori che non siano strettamente attinenti alle loro attitudini
professionali e al loro inserimento lavorativo;
h) coordinamento delle disposizioni
sull'incontro tra domanda e offerta di lavoro con la disciplina in materia di
lavoro dei cittadini non comunitari, nel rispetto della normativa vigente in
modo da prevenire l'adozione di forme di lavoro irregolare, anche minorile, e
sommerso e al fine di semplificare le procedure di rilascio delle
autorizzazioni al lavoro;
i) eliminazione del vincolo dell'oggetto
sociale esclusivo per le imprese di fornitura di prestazioni di lavoro
temporaneo di cui all'articolo 2 della legge 24 giugno 1997, n. 196,
e per i soggetti di cui all'articolo 10, comma 2, del decreto legislativo
23 dicembre 1997, n. 469, e successive modificazioni, garantendo un
periodo transitorio di graduale adeguamento per le società già autorizzate;
l) identificazione di un unico
regime autorizzatorio o di accreditamento per gli intermediari pubblici, con
particolare riferimento agli enti locali, e privati, che abbiano adeguati
requisiti giuridici e finanziari, differenziato in funzione del tipo di
attività svolta, comprensivo delle ipotesi di trasferimento della
autorizzazione e modulato in relazione alla natura giuridica dell'intermediario,
con particolare riferimento alle associazioni non riconosciute ovvero a enti o
organismi bilaterali costituiti da associazioni dei datori di lavoro e dei
prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale o
territoriale, ai consulenti del lavoro di cui alla legge 11 gennaio 1979,
n. 12, nonché alle università e agli istituti di scuola secondaria di
secondo grado, prevedendo, altresì, che non vi siano oneri o spese a carico dei
lavoratori, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 7 della Convenzione
dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro (OIL) del 19 giugno 1997, n. 181,
ratificata dall'Italia in data 1° febbraio 2000;
m) abrogazione della legge 23
ottobre 1960, n. 1369, e sua sostituzione con una nuova disciplina
basata sui seguenti criteri direttivi:
1)
autorizzazione della somministrazione di manodopera, solo da parte dei soggetti
identificati ai sensi della lettera l);
2)
ammissibilità della somministrazione di manodopera, anche a tempo
indeterminato, in presenza di ragioni di carattere tecnico, produttivo od
organizzativo, individuate dalla legge o dai contratti collettivi nazionali o
territoriali stipulati da associazioni dei datori e prestatori di lavoro
comparativamente più rappresentative;
3)
chiarificazione dei criteri di distinzione tra appalto e interposizione,
ridefinendo contestualmente i casi di comando e distacco, nonché di
interposizione illecita laddove manchi una ragione tecnica, organizzativa o
produttiva ovvero si verifichi o possa verificarsi la lesione di diritti
inderogabili di legge o di contratto collettivo applicato al prestatore di
lavoro;
4)
garanzia del regime della solidarietà tra fornitore e utilizzatore in caso di
somministrazione di lavoro altrui;
5)
trattamento assicurato ai lavoratori coinvolti nell'attività di
somministrazione di manodopera non inferiore a quello a cui hanno diritto i
dipendenti di pari livello dell'impresa utilizzatrice;
6)
conferma del regime sanzionatorio civilistico e penalistico previsto per i casi
di violazione della disciplina della mediazione privata nei rapporti di lavoro,
prevedendo altresì specifiche sanzioni penali per le ipotesi di esercizio
abusivo di intermediazione privata nonché un regime sanzionatorio più incisivo
nel caso di sfruttamento del lavoro minorile;
7)
utilizzazione del meccanismo certificatorio di cui all'articolo 5 ai fini della
distinzione concreta tra interposizione illecita e appalto genuino, sulla base
di indici e codici di comportamento elaborati in sede amministrativa che
tengano conto della rigorosa verifica della reale organizzazione dei mezzi e
dell'assunzione effettiva del rischio di impresa da parte dell'appaltatore;
n) attribuzione della facoltà ai
gruppi di impresa, individuati ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile
nonché ai sensi del decreto legislativo 2 aprile 2002, n. 74, di
delegare lo svolgimento degli adempimenti di cui all'articolo 1 della legge
11 gennaio 1979, n. 12, alla società capogruppo per tutte le società
controllate e collegate, ferma restando la titolarità delle obbligazioni
contrattuali e legislative in capo alle singole società datrici di lavoro;
o) abrogazione espressa di tutte le
normative, anche se non espressamente indicate nelle lettere da a) a n),
che sono direttamente o indirettamente incompatibili con i decreti legislativi
emanati ai sensi del presente articolo;
p) revisione del decreto
legislativo 2 febbraio 2001, n. 18, che ha modificato l'articolo 2112
del codice civile in tema di trasferimento d'azienda, al fine di armonizzarlo
con la disciplina contenuta nella presente delega, basata sui seguenti criteri
direttivi:
1)
completo adeguamento della disciplina vigente alla normativa comunitaria, anche
alla luce del necessario coordinamento con la legge 1° marzo 2002, n. 39,
che dispone il recepimento della direttiva 2001/23/CE 12 marzo
2001, del Consiglio, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli
Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di
trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di imprese o di
stabilimenti;
2)
previsione del requisito dell'autonomia funzionale del ramo di azienda nel
momento del suo trasferimento;
3)
previsione di un regime particolare di solidarietà tra appaltante e
appaltatore, nei limiti di cui all'articolo 1676 del codice civile, per le
ipotesi in cui il contratto di appalto sia connesso ad una cessione di ramo di
azienda;
q) redazione, entro ventiquattro
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, di uno o più testi
unici delle normative e delle disposizioni in materia di mercato del lavoro e
incontro tra domanda e offerta di lavoro
(2) In attuazione della delega di cui
al presente articolo vedi il D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276.
(2/cost) La Corte costituzionale, con ordinanza
13-28 gennaio 2005, n. 50 (Gazz. Uff. 2 febbraio 2005, n. 5, 1ª Serie
speciale), ha dichiarato inammissibile, nei sensi di cui in motivazione, la
questione do legittimità costituzionale dell'art. 1, 2, 3, 5.