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Legge 20 maggio 1970, n. 300
Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento.
Pubblicata nella Gazz. Uff. 27 maggio 1970, n. 131.
TITOLO IV
Disposizioni varie e generali
(giurisprudenza di legittimità)
Art. 28. Repressione della condotta antisindacale.
Qualora il datore di lavoro ponga in essere comportamenti diretti ad impedire o
limitare l'esercizio della libertà e della attività sindacale nonché del diritto
di sciopero, su ricorso degli organismi locali delle associazioni sindacali
nazionali che vi abbiano interesse, il pretore (4/aa) del luogo ove è posto in
essere il comportamento denunziato, nei due giorni successivi, convocate le
parti ed assunte sommarie informazioni, qualora ritenga sussistente la
violazione di cui al presente comma, ordina al datore di lavoro, con decreto
motivato ed immediatamente esecutivo, la cessazione del comportamento
illegittimo e la rimozione degli effetti.
L'efficacia esecutiva del decreto non può essere revocata fino alla sentenza con
cui il pretore (4/aa) in funzione di giudice del lavoro definisce il giudizio
instaurato a norma del comma successivo (4/b) (6/cost).
Contro il decreto che decide sul ricorso è ammessa, entro 15 giorni dalla
comunicazione del decreto alle parti opposizione davanti al pretore (4/aa) in
funzione di giudice del lavoro che decide con sentenza immediatamente esecutiva.
Si osservano le disposizioni degli articoli 413 e seguenti del codice di
procedura civile (4/c).
Il datore di lavoro che non ottempera al decreto, di cui al primo comma, o alla
sentenza pronunciata nel giudizio di opposizione è punito ai sensi dell'articolo
650 del codice penale.
L'autorità giudiziaria ordina la pubblicazione della sentenza penale di condanna
nei modi stabiliti dall'articolo 36 del codice penale.
[Se il comportamento di cui al primo comma è posto in essere da una
amministrazione statale o da un altro ente pubblico non economico, l'azione è
proposta con ricorso davanti al pretore (4/aa) competente per territorio] (4/d).
[Qualora il comportamento antisindacale sia lesivo anche di situazioni
soggettive inerenti al rapporto di impiego, le organizzazioni sindacali di cui
al primo comma, ove intendano ottenere anche la rimozione dei provvedimenti
lesivi delle predette situazioni, propongono il ricorso davanti al tribunale
amministrativo regionale competente per territorio, che provvede in via di
urgenza con le modalità di cui al primo comma. Contro il decreto che decide sul
ricorso è ammessa, entro quindici giorni dalla comunicazione del decreto alle
parti, opposizione davanti allo stesso tribunale, che decide con sentenza
immediatamente esecutiva] (4/e) (4/cost).
(4/aa) Ora tribunale in composizione monocratica ai sensi di quanto disposto
dall'art. 244, D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, a far data dal 2 giugno 1999.
(4/aa) Ora tribunale in composizione monocratica ai sensi di quanto disposto
dall'art. 244, D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, a far data dal 2 giugno 1999.
(4/b) Comma così sostituito dall'art. 2, L. 8 novembre 1977, n. 847 (Gazz. Uff.
28 novembre 1977, n. 324).
(6/cost) La Corte costituzionale, con ordinanza 9-16 aprile 1998, n. 130 (Gazz.
Uff. 22 aprile 1998, n. 16, Serie speciale), ha dichiarato la manifesta
inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 28,
secondo comma, come modificato dalla legge 8 novembre 1977, n. 847, sollevata in
riferimento agli artt. 25, secondo comma, 3 e 24, primo comma, della
Costituzione.
(4/aa) Ora tribunale in composizione monocratica ai sensi di quanto disposto
dall'art. 244, D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, a far data dal 2 giugno 1999.
(4/c) Comma così sostituito dall'art. 3, L. 8 novembre 1977, n. 847 (Gazz. Uff.
28 novembre 1977, n. 324). Gli artt. 1 e 4 della citata legge hanno, inoltre,
così disposto:
«Art. 1. Nelle controversie previste dall'art. 28 della L. 20 maggio 1970, n.
300, ferme restando tutte le norme del procedimento speciale, si osservano, in
quanto applicabili, le disposizioni della L. 11 agosto 1973, n. 533.
Art. 4. I procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore della presente
legge sono definiti, secondo le disposizioni degli articoli 413 e seguenti del
codice di procedura civile, dal giudice del lavoro presso l'ufficio che ne
conosceva in base alle norme di competenza anteriormente in vigore.
L'appello contro la sentenza pronunciata dal tribunale a seguito di opposizione
già prevista nel terzo comma dell'art. 28 della L. 20 maggio 1970, n. 300, si
propone alla Corte d'appello, secondo le norme di cui alla L. 11 agosto 1973, n.
533».
(4/aa) Ora tribunale in composizione monocratica ai sensi di quanto disposto
dall'art. 244, D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, a far data dal 2 giugno 1999.
(4/d) Comma aggiunto dall'art. 6, L. 12 giugno 1990, n. 146, e poi abrogato
dall'art. 4, L. 11 aprile 2000, n. 83.
(4/e) Comma aggiunto dall'art. 6, L. 12 giugno 1990, n. 146, e poi abrogato
dall'art. 4, L. 11 aprile 2000, n. 83.
(4/cost) La Corte costituzionale, con sentenza 8-17 marzo 1995, n. 89 (Gazz.
Uff. 22 marzo 1995, n. 12, Serie Speciale), ha dichiarato non fondata la
questione di legittimità costituzionale dell'art. 28, sollevata in riferimento
agli artt. 2, 3, 18, 21, 24, 35 e 39, primo comma, della Costituzione.
Successivamente la stessa Corte, con ordinanza 13-21 novembre 1997, n. 356
(Gazz. Uff. 26 novembre 1997, n. 48, Serie speciale), ha dichiarato la manifesta
infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 28, ultimo
comma, come novellato dall'art. 6 della legge 12 giugno 1990, n. 146, sollevata
in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione.