Sei in Diritto del lavoro

Ricevi una consulenza legale in 24 /48 ore
comodamente tramite email
Servizi forniti in Diritto del lavoro: Contratti di lavoro
Accesso documenti amministrativi Revoca incarichi dirigenziali
Impugnazione concorsi pubblici Recupero differenze retributive
Ricorsi mobbing Trasferimenti di personale
Redazione lettera legale Redazione atti
Assistenza giudiziaria + Tutti i servizi

Codice Civile
c.c. art. 2118. Recesso dal contratto a tempo indeterminato.


4 - Dell'estinzione del rapporto di lavoro
(giurisprudenza)

2118. Recesso dal contratto a tempo indeterminato.
Ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto di lavoro a tempo indeterminato [c.c. 1373], dando il preavviso nel termine e nei modi stabiliti [dalle norme corporative] (1), dagli usi o secondo equità (2). In mancanza di preavviso, il recedente è tenuto verso l'altra parte a un'indennità equivalente all'importo della retribuzione che sarebbe spettata per il periodo di preavviso [c.c. 1750, 2948, n. 5]. La stessa indennità è dovuta dal datore di lavoro nel caso di cessazione del rapporto per morte del prestatore di lavoro [c.c. 2751, n. 4; c.p.c. 545].

(1) Le norme corporative sono state abrogate, quali fonti di diritto, per effetto della soppressione dell'ordinamento corporativo, disposta con R.D.L. 9 agosto 1943, n. 721 e della soppressione delle organizzazioni sindacali fasciste, disposta con D.Lgs.Lgt. 23 novembre 1944, n. 369.

(2) In materia di licenziamento di lavoratori, vedi la L. 9 gennaio 1963, n. 7, e la L. 15 luglio 1966, n. 604. La Corte costituzionale con sentenza 26 maggio-9 giugno 1965, n. 45 (Gazz. Uff. 19 giugno 1965, n. 151), ha dichiarato non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità del presente comma, in riferimento all'art. 4, primo comma, Cost. La stessa Corte, con sentenza 8-14 gennaio 1986, n. 2 (Gazz. Uff. 29 gennaio 1986, n. 4 - Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l'altro, non fondata, la questione di legittimità del presente articolo, in riferimento all'art. 3 Cost., all'art. 4, primo comma Cost., all'art. 35, primo comma, Cost. e all'art. 41, secondo comma, Cost. e, con sentenza 26 maggio - 8 giugno 1994, n. 225 (Gazz. Uff. 15 giugno 1994, n. 25 - Prima serie speciale), ha dichiarato non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità del combinato disposto del presente articolo con l'art. 6, quarto comma, D.L. 22 dicembre 1981, n. 791 (Disposizioni in materia previdenziale) - convertito, con modificazioni, con L. 26 febbraio 1982, n. 54 - e con l'art. 10, L. 15 luglio 1966, n. 604 (Norme sui licenziamenti individuali), in riferimento agli artt. 3 e 38 Cost.