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Codice Civile
c.c. art. 2119. Recesso per giusta causa.


(giurisprudenza)
2119. Recesso per giusta causa. (1)
Ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto [c.c. 1373] prima della scadenza del termine, se il contratto è a tempo determinato (2), o senza preavviso, se il contratto è a tempo indeterminato, qualora si verifichi una causa che non consenta la prosecuzione anche provvisoria, del rapporto [c.c. 2103]. Se il contratto è a tempo indeterminato, al prestatore di lavoro che recede, per giusta causa compete l'indennità indicata nel secondo comma dell'articolo precedente.
Non costituisce giusta causa di risoluzione del contratto il fallimento dell'imprenditore [c.c. 2221] o la liquidazione coatta amministrativa dell'azienda [c.c. 2111] (3).

(1) Vedi, in materia di licenziamento di lavoratori la L. 9 gennaio 1963, n. 7, e la L. 15 luglio 1966, n. 604.

(2) Per quanto riguarda i dirigenti amministrativi e tecnici vedi l'art. 4, L. 18 aprile 1962, n. 230, che disciplina il contratto di lavoro a tempo determinato.

(3) Vedi l'art. 194, L. fall. (R.D. 16 marzo 1942, n. 267) nonché l'art. 3, D.P.R. 25 novembre 1976, n. 1026, recante il regolamento di esecuzione della L. 30 dicembre 1971, n. 1204, sulla tutela delle lavoratrici madri.