Sei in Diritto del lavoro

Ricevi una consulenza legale in 24 /48 ore
comodamente tramite email
Servizi forniti in Diritto del lavoro: Contratti di lavoro
Accesso documenti amministrativi Revoca incarichi dirigenziali
Impugnazione concorsi pubblici Recupero differenze retributive
Ricorsi mobbing Trasferimenti di personale
Redazione lettera legale Redazione atti
Assistenza giudiziaria + Tutti i servizi

Codice Civile
c.c. art. 1673. Perimento o deterioramento della cosa.


(giurisprudenza)
1673. Perimento o deterioramento della cosa.
Se, per causa non imputabile ad alcuna delle parti [c.c. 1207], l'opera perisce o è deteriorata prima che sia accettata dal committente o prima che il committente sia in mora a verificarla [c.c. 1665], il perimento o il deterioramento è a carico dell'appaltatore, qualora questi abbia fornito la materia [c.c. 1658].

Se la materia è stata fornita in tutto o in parte dal committente, il perimento o il deterioramento dell'opera è a suo carico per quanto riguarda la materia da lui fornita, e per il resto è a carico dell'appaltatore [c.c. 1465, 1663].