La dirigenza negli enti locali
La disciplina di cui al d.lgs. 165/01 costituisce per la dirigenza locale mera
legislazione di principio. Disposizioni in materia sono dettate altresì dal
d.lgs 267/00, T.U. in materia di enti locali oltre che dalla contrattazione
collettiva.
L’art. 107 del T.U. , introduce in materia il c.d principio di separazione tra
politica e gestione, in virtù del quale organi politici e dirigenti vengono a
costituire due apparati distinti, ciascuno con le sue competenze, senza
possibilità di interferenze. Alla dirigenza compete l’attività di gestione
dell’ente, tutti i compiti che comportano l’adozione di atti e provvedimenti
con rilevanza esterna, nonché l’attuazione delle direttive e degli obietti
individuati dagli organi politici. L’elencazione dei compiti contenuta nel
comma 3 dell’art. 107 ha solo valore esemplificativo, spettando in sostanza ai
dirigenti la piena titolarità di tutte le funzioni di gestione. Tali
attribuzioni possono essere modificate solo da una diversa disposizione di
legge.
In proposito, la legge finanziaria 2001, successivamente modificata dalla legge
finanziaria 2002, ha previsto una deroga al principio di separazione delle
funzioni, consentendo che per i comuni con popolazione inferiore a 5000
abitanti, siano attribuite competenze gestorie agli assessori.
Per converso, a fronte di tali ampi poteri la norma prevede che i dirigenti
siano direttamente responsabili, in via esclusiva, della correttezza
amministrativa, della efficienza e dei risultati della gestione.
Conferimento degli incarichi
L’art. 50 del T.U. prevede che il sindaco e il presidente della provincia
nominano i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuiscono e definiscono
gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo le
modalità e i criteri stabiliti dagli articoli 109 e 110, nonché dai rispettivi
statuti e regolamenti comunali e provinciali
Ai sensi dell’art. 109 del T.U.E.L, negli enti locali gli incarichi
dirigenziali sono conferiti a tempo determinato, con provvedimento motivato e
con le modalita' fissate dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei
servizi, secondo criteri di competenza professionale, in relazione agli
obiettivi indicati nel programma amministrativo del sindaco o del presidente
della provincia. Il provvedimento di nomina ha carattere fiduciario, deve
essere motivato ma non è necessaria una preventiva valutazione comparativa.
Lo stesso art. 109 disciplina poi le modalità di revoca di tali incarichi,
prescrivendo che: la revoca può essere disposta in caso di inosservanza delle
direttive del sindaco o del presidente della provincia, della giunta o
dell'assessore di riferimento, o in caso di mancato raggiungimento al termine
di ciascun anno finanziario degli obiettivi assegnati nel piano esecutivo di
gestione o per responsabilita' particolarmente grave o reiterata e negli altri
casi disciplinati dai contratti collettivi di lavoro. La revoca anticipata
rispetto alla scadenza dell’incarico può avvenire solo per motivate ragioni
organizzative e produttive.
L'attribuzione degli incarichi puo' prescindere dalla precedente assegnazione
di funzioni di direzione a seguito di concorsi.
L’accesso alla qualifica dirigenziale può avvenire negli enti locali per
concorso ovvero, ai sensi dell’art.110 del d.lgs 267/2000, mediante contratto a
tempo determinato, di diritto pubblico o, eccezionalmente e con deliberazione
motivata, di diritto privato. In questi casi i contratti non possono avere
durata superiore al mandato elettivo del sindaco o del presidente della
provincia.
In particolare, l’art. 110 prevede che gli statuti possano prevedere la
copertura dei posti di responsabili di servizi o degli uffici, di qualifiche
dirigenziali o di alta specializzazione mediante contratto.
La disciplina degli enti locali prevede, a differenza della normativa che
riguarda le amministrazioni statali, che, nei comuni privi di personale di
qualifica dirigenziale le funzioni dirigenziali, possono essere attribuite, a
seguito di provvedimento motivato del sindaco, ai responsabili degli uffici o
dei servizi, e ciò indipendentemente dalla loro qualifica funzionale, e dunque
anche ove la loro qualifica sia inferiore a quella corrispondente alla ex VII,
anche in deroga a ogni diversa disposizione.
Posizioni organizzative
Il contratto collettivo prevede che gli enti locali possano istituire posizioni
di lavoro che richiedono, con assunzione diretta di responsabilità, lo
svolgimento di funzioni di direzione di unità organizzative di particolare
complessità caratterizzate da elevato grado di autonomia gestionale ed
organizzativa.
Le posizioni organizzative possono essere conferite solo a personale collocato
nella categoria D. Nei comuni in cui manca la dirigenza le posizioni
organizzative coincidono con i responsabili delle strutture apicali, altrimenti
coincidono possono coincidere con i dirigenti. Gli incarichi sono conferiti dal
Sindaco per la durata massima corrispondente al mandato dello stesso sindaco e
possono essere rinnovato. Il trattamento economico correlato all’incarico è
composto da una indennità di posizione ed una di risultato.
Il giudice ordinario può valutare la legittimità del provvedimento di
conferimento o revoca e può adottare tutti i provvedimenti necessari alla
tutela della posizione fatta valere con il ricorso e dunque anche provvedimenti
di condanna; può altresì sostituirsi alla stessa amministrazione, ad esempio,
ove occorra conferendo l’incarico cui il ricorrente legittimamente aspira.