Incarichi dirigenziali: conferimento e revoca
L’accesso alla qualifica dirigenziale avviene a mezzo di concorso pubblico ai
sensi dell’art. 28 d.lgs 165/2001. A seguito del superamento del concorso
pubblico e della stipulazione del contratto individuale di lavoro alle
dipendenze della pubblica amministrazione che ha bandito il concorso, si
instaura tra l’amministrazione e il dirigente un rapporto di servizio.
L’effettiva imputazione delle funzione avviene però solo con il conferimento
dell’incarico.
Gli incarichi dirigenziali sono conferiti con provvedimenti unilaterali
dell’organo a ciò preposto. Ai sensi dell’art. 19 del d.lgs 165/2001, per il
conferimento di ciascun incarico di funzione dirigenziale si tiene conto, in
relazione alla natura e alle caratteristiche degli obiettivi prefissati, delle
attitudini e delle capacità professionali del singolo dirigente, valutate anche
in considerazione dei risultati conseguiti con riferimento agli obiettivi
fissati nella direttiva annuale e negli altri atti di indirizzo del Ministro.
Al conferimento degli incarichi e al passaggio ad incarichi diversi non si
applica l'articolo 2103 del codice civile.
I provvedimenti di incarico devono individuare l’oggetto dell’incarico, gli
obiettivi da conseguire, la durata, il trattamento economico.
Come si è detto, con riferimento alla dirigenza pubblica, a differenza di
quanto accade nel settore privato, si deve distinguere tra rapporto di servizio
con l’amministrazione, che viene in essere con la stipula del contratto
individuale, e conferimento dell’incarico. Il rapporto di servizio determina
l’acquisto della qualifica dirigenziale ed il relativo trattamento economico,
mentre il rapporto di ufficio viene posto in essere con il provvedimento di
incarico.
Se è vero che gli organi di vertice nel conferimento degli incarichi non sono
tenuti ad indire una procedura di valutazione comparativa, è altrettanto vero
che il carattere discrezionale della scelta trova un limite nelle disposizioni
dell’art. 19 sopra citato. In sostanza, si deve tener conto delle attitudini e
delle capacità professionali del singolo dirigente in relazione agli obiettivi
da assegnare.
Alla stregua di tale conclusione, il provvedimento di conferimento
dell’incarico potrà essere dichiarato nullo o annullato ove ne venga accertata
l’illegittimità.
In seguito alle modifiche apportate al d.lgs. 165/2001 dalla legge 142/02, il
nuovo assetto della dirigenza pubblica appare permeato da una logica
fiduciaria.
L’art. 19 comma, prevede, infatti, al comma 8, con riferimento agli incarichi
di funzione dirigenziale generale che gli stessi cessino decorsi novanta giorni
dal voto sulla fiducia al Governo.
Alla stessa logica risponde l’intervenuta abrogazione del comma 7 dello stesso
art. 19 che prevedeva che gli incarichi di direzione degli uffici dirigenziali
non generali potevano essere revocati nelle ipotesi di responsabilità
dirigenziale per inosservanza delle direttive generali e per i risultati
negativi dell'attività amministrativa e della gestione.
Quanto alla revoca degli incarichi, qualora si tratti di revoca anticipata
rispetto alla scadenza, il relativo provvedimento deve essere motivato e deve
essere data comunicazione dell’avvio del procedimento di revoca. In questo caso
la revoca può anche essere disposta per il sopravvenire di oggettive ragioni
organizzative, condivise dall'interessato, purchè l'amministrazione dia
preventivamente atto ed esterni adeguatamente i presupposti e le ragioni del
provvedimento. (Pertanto non è conforme a legge un decreto emesso dal dirigente
generale dell'Istituto superiore di sanità con il quale a due dirigenti di
seconda fascia viene assegnato un incarico diverso da quello in precedenza
svolto, prima della scadenza dei termini contrattuali, allorché, non risulti
dal provvedimento una motivazione adeguata che faccia riferimento ad oggettive
e verificabili esigenze di carattere funzionale, non essendo sufficiente il
generico richiamo ad un principio di rotazione degli incarichi . C.Conti ).
Nei casi di mancata conferma, invece, alla stregua della più recente
giurisprudenza non sembrerebbe necessaria una motivazione e ciò sebbene il
dirigente in scadenza abbia conseguito nello svolgimento dell’incarico gli
obiettivi assegnatigli.
In tema di controversie promosse da dirigenti pubblici la giurisdizione è
devoluta, ancorchè la causa presupponga la conoscenza incidentale di atti
amministrativi presupposti, alla cognizione del giudice ordinario, ai sensi
dell’art. 63 d.lgs. 165/00.
Il giudice ordinario può valutare la legittimità del provvedimento di
conferimento o revoca e può adottare tutti i provvedimenti necessari alla
tutela della posizione fatta valere con il ricorso e dunque anche provvedimenti
di condanna; può altresì sostituirsi alla stessa amministrazione, ad esempio,
ove occorra conferendo l’incarico cui il ricorrente legittimamente aspira.