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La dirigenza sanitaria

La dirigenza sanitaria è disciplinata, oltre che dalle disposizioni generali di cui al d.lgs. 165/2001, dal d.lgs. n.502/92, come modificato dal d.lgs. n.229/99 e dalla contrattazione collettiva in materia.

A proposito di dirigenza sanitaria occorre preliminarmente distinguere tra dirigenza medica, relativa ai medici ed ai veterinari, e dirigenza non medica, relativa a dirigenti amministrativi, chimici, biologi e psicologi.

La dirigenza sanitaria è articolata in un ruolo unico, distinto per profili professionali. Le funzioni dirigenziali sono poi graduate dalla contrattazione collettiva, che disciplina altresì i procedimenti di assegnazione, valutazione e verifica degli incarichi e del relativo trattamento economico.

Assegnazione incarichi dirigenziali

Ai sensi dell’art. del CCNL, il dirigente sanitario può avere un incarico di direzione di struttura semplice o di struttura complessa.

In ordine al conferimento degli incarichi di struttura semplice, l’art.28 del CCNL della dirigenza medica stabilisce che tali incarichi sono conferiti dall’azienda, su valutazione positiva da parte del collegio tecnico e su proposta del responsabile della struttura di appartenenza. Nel conferimento degli incarichi e, per il passaggio ad incarichi di funzioni dirigenziali diverse, si deve poi tener conto dei programmi da realizzare, dell’area e della disciplina di appartenenza, delle attitudini personali e delle capacità professionali del singolo dirigente, sia in relazione alle conoscenze specialistiche nella disciplina di competenza, dell’esperienza già acquisita in precedenti incarichi, dei risultati già conseguiti, nonché del criterio di rotazione, ove applicabile. Nel caso di più candidati, si procede sulla base di una rosa di idonei, selezionati dal direttore del dipartimento o dai responsabili delle articolazioni interne interessate.

Per le strutture complesse, gli incarichi di direzione sono conferiti con le procedure di cui al DPR n.484/97, nonché con quelle di cui all’art.29 del CCNL e 15 ter, comma 2, d.lgs.502/92. Queste ultime disposizioni prevedono la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell’avviso dell’avvio della procedura e la selezione sulla base di una rosa di candidati previamente selezionati da un’apposita commissione nominata dal direttore generale.

Il D.P.R. 784/84 all’art.74 prescrive i requisiti per l’accesso agli incarichi di direzione di struttura complessa:
a) diploma di laurea in giurisprudenza o in scienze politiche o in economia e commercio o altra laurea equipollente;
b) anzianita' di servizio effettivo di almeno cinque anni corrispondente alla medesima professionalita' prestato in enti del Servizio sanitario nazionale nella posizione funzionale di livello settimo, ottavo e ottavo bis, ovvero qualifiche funzionali di settimo, ottavo e nono livello di altre pubbliche amministrazioni.

Revoca degli incarichi dirigenziali

L’istituto della revoca degli incarichi dirigenziali riguarda i casi in cui il contratto viene posto nel nulla prima della scadenza del termine triennale previsto dalla legge (art.15 ter d.lgs.502/92) come durata minima degli incarichi dirigenziali del personale medico. La revoca deve avvenire nel rispetto delle procedure previste dalla contrattazione collettiva e deve contenere una congrua motivazione. In particolare, per quel che concerne le strutture semplici, l’art.28 del CCNL prevede che “la revoca dell’incarico affidato avviene con atto scritto e motivato a seguito dell’accertamento della sussistenza di una delle cause di cui all’art.28 ” e cioè nel caso di mancato raggiungimento degli obiettivi, violazione di direttive, risultati negativi, responsabilità grave e reiterata, altre ipotesi previste dal contratto collettivo. L’accertamento dei risultati negativi di gestione o l’inosservanza delle direttive impartite sono altresì causa di revoca dell’incarico di direzione di struttura complessa, ai sensi dell’art. 29 CCNL. Anche in questo caso la revoca deve avvenire con atto scritto e motivato.

Forme di tutela.

Il conferimento e la revoca degli incarichi dirigenziali, siano essi relativi a strutture semplici ovvero complesse, deve quindi avvenire nel rispetto delle modalità prescritte dalla legge e dalla contrattazione collettiva. E’ evidente che il mancato rispetto delle procedure determina l’illegittimità del provvedimento di nomina.

In questi casi eventuali illegittimità possono essere fatte valere dagli interessati con la proposizione, previo esperimento di un tentativo obbligatorio di conciliazione, di un ricorso al Giudice Ordinario, in funzione di giudice del lavoro. Al Giudice Ordinario, infatti, è rimessa, ai sensi dell’art.63 del d.lgs 165/2001 (T.U. sul pubblico impiego), la materia del conferimento e della revoca degli incarichi dirigenziali.

Qualora nelle questioni inerenti conferimento e revoca di incarichi dirigenziali vengano in rilievo provvedimenti amministrativi incidenti sulla stesa struttura organizzativa dell’azienda, cd. provvedimenti di macro organizzazione, che siano tali da incidere, ledendole, sulle posizioni soggettive dell’interessato, tali provvedimenti dovranno essere oggetto di impugnativa giurisdizionale innanzi al Giudice Amministrativo.