La dirigenza sanitaria
La dirigenza sanitaria è disciplinata, oltre che dalle disposizioni generali di
cui al d.lgs. 165/2001, dal d.lgs. n.502/92, come modificato dal d.lgs.
n.229/99 e dalla contrattazione collettiva in materia.
A proposito di dirigenza sanitaria occorre preliminarmente distinguere tra
dirigenza medica, relativa ai medici ed ai veterinari, e dirigenza non medica,
relativa a dirigenti amministrativi, chimici, biologi e psicologi.
La dirigenza sanitaria è articolata in un ruolo unico, distinto per profili
professionali. Le funzioni dirigenziali sono poi graduate dalla contrattazione
collettiva, che disciplina altresì i procedimenti di assegnazione, valutazione
e verifica degli incarichi e del relativo trattamento economico.
Assegnazione incarichi dirigenziali
Ai sensi dell’art. del CCNL, il dirigente sanitario può avere un incarico di
direzione di struttura semplice o di struttura complessa.
In ordine al conferimento degli incarichi di struttura semplice, l’art.28 del
CCNL della dirigenza medica stabilisce che tali incarichi sono conferiti
dall’azienda, su valutazione positiva da parte del collegio tecnico e su
proposta del responsabile della struttura di appartenenza. Nel conferimento
degli incarichi e, per il passaggio ad incarichi di funzioni dirigenziali
diverse, si deve poi tener conto dei programmi da realizzare, dell’area e della
disciplina di appartenenza, delle attitudini personali e delle capacità
professionali del singolo dirigente, sia in relazione alle conoscenze
specialistiche nella disciplina di competenza, dell’esperienza già acquisita in
precedenti incarichi, dei risultati già conseguiti, nonché del criterio di
rotazione, ove applicabile. Nel caso di più candidati, si procede sulla base di
una rosa di idonei, selezionati dal direttore del dipartimento o dai
responsabili delle articolazioni interne interessate.
Per le strutture complesse, gli incarichi di direzione sono conferiti con le
procedure di cui al DPR n.484/97, nonché con quelle di cui all’art.29 del CCNL
e 15 ter, comma 2, d.lgs.502/92. Queste ultime disposizioni prevedono la
pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell’avviso dell’avvio della procedura e
la selezione sulla base di una rosa di candidati previamente selezionati da
un’apposita commissione nominata dal direttore generale.
Il D.P.R. 784/84 all’art.74 prescrive i requisiti per l’accesso agli incarichi
di direzione di struttura complessa:
a) diploma di laurea in giurisprudenza o in scienze politiche o in economia e
commercio o altra laurea equipollente;
b) anzianita' di servizio effettivo di almeno cinque anni corrispondente alla
medesima professionalita' prestato in enti del Servizio sanitario nazionale
nella posizione funzionale di livello settimo, ottavo e ottavo bis, ovvero
qualifiche funzionali di settimo, ottavo e nono livello di altre pubbliche
amministrazioni.
Revoca degli incarichi dirigenziali
L’istituto della revoca degli incarichi dirigenziali riguarda i casi in cui il
contratto viene posto nel nulla prima della scadenza del termine triennale
previsto dalla legge (art.15 ter d.lgs.502/92) come durata minima degli
incarichi dirigenziali del personale medico. La revoca deve avvenire nel
rispetto delle procedure previste dalla contrattazione collettiva e deve
contenere una congrua motivazione. In particolare, per quel che concerne le
strutture semplici, l’art.28 del CCNL prevede che “la revoca dell’incarico
affidato avviene con atto scritto e motivato a seguito dell’accertamento della
sussistenza di una delle cause di cui all’art.28 ” e cioè nel caso di mancato
raggiungimento degli obiettivi, violazione di direttive, risultati negativi,
responsabilità grave e reiterata, altre ipotesi previste dal contratto
collettivo. L’accertamento dei risultati negativi di gestione o l’inosservanza
delle direttive impartite sono altresì causa di revoca dell’incarico di
direzione di struttura complessa, ai sensi dell’art. 29 CCNL. Anche in questo
caso la revoca deve avvenire con atto scritto e motivato.
Forme di tutela.
Il conferimento e la revoca degli incarichi dirigenziali, siano essi relativi a
strutture semplici ovvero complesse, deve quindi avvenire nel rispetto delle
modalità prescritte dalla legge e dalla contrattazione collettiva. E’ evidente
che il mancato rispetto delle procedure determina l’illegittimità del
provvedimento di nomina.
In questi casi eventuali illegittimità possono essere fatte valere dagli
interessati con la proposizione, previo esperimento di un tentativo
obbligatorio di conciliazione, di un ricorso al Giudice Ordinario, in funzione
di giudice del lavoro. Al Giudice Ordinario, infatti, è rimessa, ai sensi
dell’art.63 del d.lgs 165/2001 (T.U. sul pubblico impiego), la materia del
conferimento e della revoca degli incarichi dirigenziali.
Qualora nelle questioni inerenti conferimento e revoca di incarichi
dirigenziali vengano in rilievo provvedimenti amministrativi incidenti sulla
stesa struttura organizzativa dell’azienda, cd. provvedimenti di macro
organizzazione, che siano tali da incidere, ledendole, sulle posizioni
soggettive dell’interessato, tali provvedimenti dovranno essere oggetto di
impugnativa giurisdizionale innanzi al Giudice Amministrativo.