legge n. 104 / 92- Legge - quadro per
l'assistenza, la integrazione sociale e i diritti delle persone diversamente
abili (ex portatori di handicap), pubblicata nella G. U. n. 39 in data 17 / 02 / 1992
Aggiornata con le modifiche introdotte dalla legge n. 53 del 08/03/2000 e dal
decreto legislativo n. 151 del 26/03/2001.
1. Finalità.
1. La Repubblica:
a) garantisce il pieno rispetto della dignità umana e i diritti di libertà e di
autonomia della persona handicappata e ne promuove la piena integrazione nella
famiglia, nella scuola, nel lavoro e nella società;
b) previene e rimuove le condizioni invalidanti che impediscono lo sviluppo
della persona umana, il raggiungimento della massima autonomia possibile e la
partecipazione della persona handicappata alla vita della collettività, nonché
la realizzazione dei diritti civili, politici e patrimoniali;
c) persegue il recupero funzionale e sociale della persona affetta da
minorazioni fisiche, psichiche e sensoriali e assicura i servizi e le
prestazioni per la prevenzione, la cura e la riabilitazione delle minorazioni,
nonché la tutela giuridica ed economica della persona handicappata;
d) predispone interventi volti a superare stati di emarginazione e di
esclusione sociale della persona handicappata.
2. Principi generali.
1. La presente legge detta i principi dell'ordinamento in materia di diritti,
integrazione sociale e assistenza della persona handicappata. Essa costituisce
inoltre riforma economico-sociale della Repubblica, ai sensi dell'articolo 4
dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con legge
costituzionale 26 febbraio 1948, n.5.
3. Soggetti aventi diritto.
1. E' persona handicappata colui che presenta una minorazione fisica, psichica
o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di
apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare
un processo di svantaggio sociale o di emarginazione.
2. La persona handicappata ha diritto alle prestazioni stabilite in suo favore
in relazione alla natura e alla consistenza della minorazione, alla capacità
complessiva individuale residua e alla efficacia delle terapie riabilitative.
3. Qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia
personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento
assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in
quella di relazione, la situazione assume connotazione di gravità. Le
situazioni riconosciute di gravità determinano priorità nei programmi e negli
interventi dei servizi pubblici.
4. La presente legge si applica anche agli stranieri e agli apolidi, residenti,
domiciliati o aventi stabile dimora nel territorio nazionale. Le relative
prestazioni sono corrisposte nei limiti ed alle condizioni previste dalla
vigente legislazione o da accordi internazionali.
4. Accertamento dell'handicap.
1. Gli accertamenti relativi alla minorazione, alle difficoltà, alla necessità
dell'intervento assistenziale permanente e alla capacità complessiva
individuale residua, di cui all'articolo 3, sono effettuati dalle unità
sanitarie locali mediante le commissioni mediche di cui all'articolo 1 della
legge 15 ottobre 1990, n. 295, che sono integrate da un operatore sociale e da
un esperto nei casi da esaminare, in servizio presso le unità sanitarie locali.
5. Principi generali per i diritti della persona handicappata.
- 1. La rimozione delle cause invalidanti, la promozione dell'autonomia e la
realizzazione dell'integrazione sociale sono perseguite attraverso i seguenti
obiettivi:
a) sviluppare la ricerca scientifica, genetica, biomedia, psicopedagogica,
sociale e tecnologica anche mediante programmi finalizzati concordati con
istituzioni pubbliche e private, in particolare con le sedi universitarie, con
il Consiglio nazionale delle ricerche (CNR), con i servizi sanitari e sociali,
considerando la persona handicappata e la sua famiglia, se coinvolti, soggetti
partecipi e consapevoli della ricerca;
b) assicurare la prevenzione, la diagnosi e la terapia prenatale e precoce
delle minorazioni e la ricerca sistematica delle loro cause;
c) garantire l'intervento tempestivo dei servizi terapeutici e riabilitativi,
che assicuri il recupero consentito dalle conoscenze scientifiche e dalle
tecniche attualmente disponibili, il mantenimento della persona handicappata
nell'ambiete familiare e sociale, la sua integrazione e partecipazione alla
vita sociale;
d) assicurare alla famiglia della persona handicappata un'informazione di
carattere sanitario e sociale per facilitare la comprensione dell'evento, anche
in relazione alle possibilità di recupero e di integrazione della persona
handicappata nella società;
e) assicurare nella scelta e nell'attuazione degli interventi socio-sanitari la
collaborazione della famiglia, della comunità e della persona handicappata,
attivandone le potenziali capacità;
f) assicurare la prevenzione primaria e secondaria in tutte le fasi di
maturazione e di sviluppo del bambino e del soggetto minore per evitare o
constatare tempestivamente l'insorgenza della minorazione o per ridurre e
superare i danni della minorazione sopraggiunta;
g) attuare il decentramento territoriale dei servizi e degli interventi rivolti
alla prevenzione, al sostegno e al recupero della persona handicappata,
assicurando il coordinamento e l'integrazione con gli altri servizi
territoriali sulla base degli accordi di programma di cui all'articolo 27 della
legge 8 giugno 1990,n. 142;
h) garantire alla persona handicappata e alla famiglia adeguato sostegno
psicologico e psicopedagogico, servizi di aiuto personale o familiare,
strumenti e sussidi tecnici, prevedendo, nei casi strettamente necessari e per
il periodo indispensabile, interventi economici integrativi per il
raggiungimento degli obiettivi di cui al presente articolo;
i) promuovere, anche attraverso l'apporto di enti e di associazioni, iniziative
permanenti di informazione e di partecipazione della popolazione, per la
prevenzione e per la cura degli handicap, la riabilitazione e l'inserimento
sociale di chi ne è colpito;
l) garantire il diritto alla scelta dei servizi ritenuti più idonei anche al di
fuori della circoscrizione territoriale;
m) promuovere il superamento di ogni forma di emarginazione e di esclusione
sociale anche mediante l'attivazione dei servizi previsti dalla presente legge.
6. Prevenzione e diagnosi precoce.
1. Gli interventi per la prevenzione e la diagnosi prenatale e precoce delle
minorazioni si attuano nel quadro della programmazione sanitaria di cui agli
articoli 53 e 55 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive
modificazioni.
2. Le regioni, conformemente alle competenze e alle attribuzioni di cui alla
legge 8 giugno 1990, n. 142, e alla legge 23 dicembre 1978, n. 833, e
successive modificazioni, disciplinano entro sei mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge:
a) l'informazione e l'educazione sanitaria della popolazione sulle cause e
sulle conseguenze dell'handicap, nonché sulla prevenzione in fase
preconcezionale, durante la gravidanza, il parto, il periodo neonatale e nelle
varie fasi di sviluppo della vita, e sui servizi che svolgono tali funzioni;
b) l'effettuazione del parto con particolare rispetto dei ritmi e dei bisogni
naturali della partoriente e del nascituro;
c) l'individuazione e la rimozione, negli ambienti di vita e di lavoro, dei
fattori di rischio che possono determinare malformazioni congenite e patologie
invalidanti;
d) i servizi per la consulenza genetica e la diagnosi prenatale e precoce per
la prevenzione delle malattie genetiche che possono essere causa di handicap fisici,
psichici, sensoriali di neuromotulesioni;
e) il controllo periodico della gravidanza per la individuazione e la terapia
di eventuali patologie complicanti la gravidanza e la prevenzione delle loro
conseguenze;
f) l'assistenza intensiva per la gravidanza, i parti e le nascite a rischio;
g) nel periodo neonatale, gli accertamenti utili alla diagnosi precoce delle
malformazioni e l'obbligatorietà del controllo per l'individuazione ed il
tempestivo trattamento dell'ipotiroidismo congenito, della fenilchetonuria e
della fibrosi cistica. Le modalità dei controlli e della loro applicazione sono
disciplinate con atti di indirizzo e coordinamento emanati ai sensi
dell'articolo 5, primo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833. Con tali
atti possono essere individuate altre forme di endocrinopatie e di errori
congeniti del metabolismo alle quali estendere l'indagine per tutta la
popolazione neonatale;
h) un'attività; di prevenzione permanente che tuteli i bambini fin dalla
nascita anche mediante il coordinamento con gli operatori degli asili nido,
delle scuole materne e dell'obbligo, per accertare l'inesistenza o l'insorgenza
di patologie e di cause invalidanti e con controlli sul bambino entro l'ottavo
giorno, al trentesimo giorno, entro il sesto ed il nono mese di vita e ogni due
anni dal compimento del primo anno di vita. E' istituito a tal fine un libretto
sanitario personale, con le caratteristiche di cui all'articolo 27 della legge
23 dicembre 1978, n. 833, su cui sono riportati i risultati dei suddetti
controlli ed ogni altra notizia sanitaria utile a stabilire lo stato di salute
del bambino;
i) gli interventi informativi, educativi, di partecipazione e di controllo per
eliminare la nocività ambientale e prevenire gli infortuni in ogni ambiente di
vita e di lavoro, con particolare riferimento agli incidenti domestici. 3. Lo
Stato promuove misure di profilassi atte a prevenire ogni forma di handicap,
con particolare riguardo alla vaccinazione contro la rosolia.
7. Cura e riabilitazione.
1. La cura e la riabilitazione della persona handicappata si realizzano con
programmi che prevedano prestazioni sanitarie e sociali integrate tra loro, che
valorizzino le abilità di ogni persona handicappata e agiscano sulla globalità
della situazione di handicap, coinvolgendo la famiglia e la comunità. A questo
fine il Servizio sanitario nazionale, tramite le strutture proprie o
convenzionate, assicura:
a) gli interventi per la cura e la riabilitazione precoce della persona
handicappata, nonché gli specifici interventi riabilitativi e ambulatoriali, a
domicilio o presso i centri socio-riabilitativi ed educativi a carattere diurno
o residenziale di cui all'articolo 8, comma 1, lettera l);
b) la fornitura e la riparazione di apparecchiature, attrezzature, protesi e
sussidi tecnici necessari per il trattamento delle menomazioni. 2. Le regioni
assicurano la completa e corretta informazione sui servizi ed ausili presenti
sul territorio, in Italia e all'estero.
8. Inserimento ed integrazione sociale.
1. L'inserimento e l'integrazione sociale della persona handicappata si
realizzano mediante:
a) interventi di carattere socio-psico-pedagogico, di assistenza sociale e
sanitaria a domicilio, di aiuto domestico e di tipo economico ai sensi della
normativa vigente, a sostegno della persona handicappata e del nucleo familiare
in cui è inserita;
b) servizi di aiuto personale alla persona handicappata in temporanea o
permanente grave limitazione dell'autonomia personale;
c) interventi diretti ad assicurare l'accesso agli edifici pubblici e privati e
ad eliminare o superare le barriere fisiche e architettoniche che ostacolano i
movimenti nei luoghi pubblici o aperti al pubblico;
d) provvedimenti che rendano effettivi il diritto all'informazione e il diritto
allo studio della persona handicappata, con particolare riferimento alle
dotazioni didattiche e tecniche, ai programmi, a linguaggi specializzati, alle
prove di valutazione e alla disponibilità di personale appositamente
qualificato, docente e non docente;
e) adeguamento delle attrezzature e del personale dei servizi educativi,
sportivi, di tempo libero e sociali;
f) misure atte a favorire la piena integrazione nel mondo del lavoro, in forma
individuale o associata, e la tutela del posto di lavoro anche attraverso
incentivi diversificati;
g) provvedimenti che assicurino la fruibilità dei mezzi di trasporto pubblico e
privato e la organizzazione di trasporti specifici;
h) affidamenti e inserimenti presso persone e nuclei familiari;
i) organizzazione e sostegno di comunità alloggio, case-famiglia e analoghi
servizi residenziali inseriti nei centri abitati per favorire la
deistituzionalizzazione e per assicurare alla persona handicappata, priva anche
temporaneamente di una idonea sistemazione familiare, naturale o affidataria,
un ambiente di vita adeguato;
l) istituzione o adattamento di centri socioriabilitativi ed educativi diurni,
a valenza educativa, che perseguano lo scopo di rendere possibile una vita di
relazione a persone temporaneamente o permanentemente handicappate, che abbiano
assolto l'obbligo scolastico, e le cui verificate potenzialità residue non
consentano idonee forme di integrazione lavorativa. Gli standard dei centri
socio-riabilitativi sono definiti dal Ministro della sanità, di concerto con il
Ministro per gli affari sociali, sentita la Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano di cui all'articolo 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
m) organizzazione di attività extrascolastiche per integrare ed estendere
l'attività educativa in continuità ed in coerenza con l'azione della scuola.
9. Servizio di aiuto personale.
1. Il servizio di aiuto personale, che può essere istituito dai comuni o dalle
unità sanitarie locali nei limiti delle proprie ordinarie risorse di bilancio,
è diretto ai cittadini in temporanea o permanente grave limitazione
dell'autonomia personale non superabile attraverso la fornitura di sussidi
tecnici, informatici, protesi o altre forme di sostegno rivolte a facilitare
l'autosufficienza e le possibilità di integrazione dei cittadini stessi, e
comprende il servizio di interpretariato per i cittadini non udenti.
2. Il servizio di aiuto personale è integrato con gli altri servizi sanitari e
socio-assistenziali esistenti sul territorio e può avvalersi dell'opera
aggiuntiva di:
a) coloro che hanno ottenuto il riconoscimento dell'obiezione di coscienza ai
sensi della normativa vigente, che ne facciano richiesta;
b) cittadini di età superiore ai diciotto anni che facciano richiesta di prestare
attività volontaria;
c) organizzazioni di volontariato.
3. Il personale indicato alle lettere a), b), c) del comma 2 deve avere una
formazionespecifica.
4. Al personale di cui alla lettera b) del comma 2 si estende la disciplina
dettata dall'articolo 2, comma 2, della legge 11 agosto 1991, n. 266.
10. Interventi a favore di persone con handicap in situazione di gravità.
1. I comuni, anche consorziati tra loro o con le province, le loro unioni, le
comunità montane e le unità sanitarie locali, nell'ambito delle competenze in
materia di servizi sociali loro attribuite dalla legge 8 giugno 1990, n. 142,
possono realizzare con le proprie ordinarie risorse di bilancio, assicurando
comunque il diritto alla integrazione sociale e scolastica secondo le modalità stabilite
dalla presente legge e nel rispetto delle priorità degli interventi di cui alla
legge 4 maggio 1983, n. 184, comunità-alloggio e centri socioriabilitativi per
persone con handicap in situazione di gravità.
1-bis. Gli enti di cui al comma 1 possono organizzare servizi e prestazioni per
la tutela e l'integrazione sociale dei soggetti di cui al presente articolo per
i quali venga meno il sostegno del nucleo familiare.
2. Le strutture di cui alla lettera l) e le attività di cui alla lettera m) del
comma 1 dell'articolo 8 sono realizzate d'intesa con il gruppo di lavoro per
l'integrazione scolastica di cui all'articolo 15 e con gli organi collegiali
della scuola.
3. Gli enti di cui al comma 1 possono contribuire, mediante appositi
finanziamenti, previo parere della regione sulla congruità dell'iniziativa
rispetto ai programmi regionali, alla realizzazione e al sostegno di
comunità-alloggio e centri socio-riabilitativi per persone handicappate in
situazione di gravità, promossi da enti,associazioni, fondazioni, Istituzioni
pubbliche di assistenza e beneficienza (IPAB), società cooperative e
organizzazioni di volontariato iscritte negli albi regionali.
4. Gli interventi di cui ai commi 1 e 3 del presente articolo possono essere
realizzati anche mediante le convenzioni di cui all'articolo 38.
5. Per la collocazione topografica, l'organizzazione e il funzionamento, le
comunità-alloggio e i centri socio-riabilitativi devono essere idonei a
perseguire una costante socializzazione dei soggetti ospiti, anche mediante
iniziative dirette a coinvolgere i servizi pubblici e il volontariato.
6. L'approvazione dei progetti edilizi presentati da soggetti pubblici o
privati concernenti immobili da destinare alle comunità-alloggio ed ai centri
socio-riabilitativi di cui ai commi 1 e 3, con vincolo di destinazione almeno
ventennale all'uso effettivo dell'immobile per gli scopi di cui alla presente
legge, ove localizzati in aree vincolate o a diversa specifica destinazione,
fatte salve le norme previste dalla legge 29 giugno 1939, n. 1497, e successive
modificazioni, e dal decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, costituisce variante del
piano regolatore. Il venir meno dell'uso effettivo per gli scopi di cui alla presente
legge prima del ventesimo anno comporta il ripristino della originaria
destinazione urbanistica dell'area.
11. Soggiorno all'estero per cure.
1. Nei casi in cui vengano concesse le deroghe di cui all'articolo 7 del
decreto del Ministro della sanità 3 novembre 1989, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 273 del 22 novembre 1989, ove nel centro di altissima
specializzazione estero non sia previsto il ricovero ospedaliero per tutta la
durata degli interventi autorizzati, il soggiorno dell'assistito e del suo
accompagnatore in alberghi o strutture collegate con il centro è equiparato a
tutti gli effetti alla degenza ospedaliera ed è rimborsabile nella misura
prevista dalla deroga.
2. La commissione centrale presso il Ministero della sanità di cui all'articolo
8 del decreto del ministro della sanità 3 novembre 1989, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 273 del 22 novembre 1989, esprime il parere sul rimborso
per i soggiorni collegati agli interventi autorizzati dalle regioni sulla base
di criteri fissati con atto di indirizzo e coordinamento emanato ai sensi
dell'articolo 5, primo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, con il
quale sono disciplinate anche le modalità della corresponsione di acconti alle
famiglie.
12. Diritto all'educazione e all'istruzione.
1. Al bambino da 0 a
3 anni handicappato è garantito l'inserimento negli asili nido.
2. E' garantito il diritto all'educazione e all'istruzione della persona
handicappata nelle sezioni di scuola materna, nelle classi comuni delle
istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado e nelle istituzioni
universitarie.
3. L'integrazione scolastica ha come obiettivo lo sviluppo delle potenzialità
della persona handicappata nell'apprendimento, nella comunicazione, nelle
relazioni e nella socializzazione.
4. L'esercizio del diritto all'educazione e all'istruzione non può essere
impedito da difficoltà di apprendimento né da altre difficoltà derivanti dalle
disabilità connesse all'handicap.
5. All'individuazione dell'alunno come persona handicappata ed all'acquisizione
della documentazione risultante dalla diagnosi funzionale, fa seguito un
profilo dinamico-funzionale ai fini della formulazione di un piano educativo
individualizzato, alla cui definizione provvedono congiuntamente, con la
collaborazione dei genitori della persona handicappata, gli operatori delle
unità sanitarie locali e, per ciascun grado di scuola, personale insegnante
specializzato della scuola, con la partecipazione dell'insegnante operatore
psico-pedagogico individuato secondo criteri stabiliti dal Ministro della
pubblica istruzione. Il profilo indica le caratteristiche fisiche, psichiche e
sociali ed affettive dell'alunno e pone in rilievo sia le difficoltà di
apprendimento conseguenti alla situazione di handicap e le possibilità di
recupero, sia le capacità possedute che devono essere sostenute, sollecitate e
progressivamente rafforzate e sviluppate nel rispetto delle scelte culturali
della persona handicappata.
6. Alla elaborazione del profilo dinamico-funzionale iniziale seguono, con il
concorso degli operatori delle unità sanitarie locali, della scuola e delle
famiglie, verifiche per controllare gli effetti dei diversi interventi e
l'influenza esercitata dall'ambiente scolastico.
7. I compiti attribuiti alle unità sanitarie locali dai commi 5 e 6 sono svolti
secondo le modalità indicate con apposito atto di indirizzo e coordinamento
emanato ai sensi dell'articolo 5, primo comma, della legge 23 dicembre 1978, n.
833.
8. Il profilo dinamico-funzionale è aggiornato a conclusione della scuola materna,
della scuola elementare e della scuola media e durante il corso di istruzione
secondaria superiore.
9. Ai minori handicappati soggetti all'obbligo scolastico, temporaneamente
impediti per motivi di salute a frequentare la scuola, sono comunque garantite
l'educazione e l'istruzione scolastica. A tal fine il provveditore agli studi,
d'intesa con le unità sanitarie locali e i centri di recupero e di
riabilitazione, pubblici e privati, convenzionati con i Ministeri della sanità
e del lavoro e della previdenza sociale, provvede alla istituzione, per i
minori ricoverati, di classi ordinarie quali sezioni staccate della scuola
statale. A tali classi possono essere ammessi anche i minori ricoverati nei
centri di degenza, che non versino in situazioni di handicap e per i quali sia
accertata l'impossibilità della frequenza della scuola dell'obbligo per un
periodo non inferiore a trenta giorni di lezione. La frequenza di tali classi,
attestata dall'autorità scolastica mediante una relazione sulle attività svolte
dai docenti in servizio presso il centro di degenza, è equiparata ad ogni
effetto alla frequenza delle classi alle quali i minori sono iscritti.
10. Negli ospedali, nelle cliniche e nelle divisioni pediatriche gli obiettivi
di cui al presente articolo possono essere perseguiti anche mediante
l'utilizzazione di personale in possesso di specifica formazione
psico-pedagogica che abbia una esperienza acquisita presso i nosocomi o segua
un periodo di tirocinio di un anno sotto la guida di personale esperto.
13. Integrazione scolastica.
1. L'integrazione scolastica della persona handicappata nelle sezioni e nelle
classi comuni delle scuole di ogni ordine e grado e nelle università si
realizza, fermo restando quanto previsto dalle leggi 11 maggio 1976, n. 360, e 4
agosto 1977, n. 517, succ. mod., anche attraverso:
a) la programmazione coordinata dei servizi scolastici con quelli sanitari,
socio-assistenziali, culturali, ricreativi, sportivi e con altre attività sul
territorio gestite da enti pubbici o privati. A tale scopo gli enti locali, gli
organi scolastici e le unità sanitarie locali, nell'ambito delle rispettive
competenze, stipulano gli accordi di programma di cui all'articolo 27 della
legge 8 giugno 1990, n. 142. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, condecreto del Ministro della pubblica istruzione,
d'intesa con i Ministri per gli affari sociali e della sanità, sono fissati gli
indirizzi per la stipula degli accordi di programma. Tali accordi di programma
sono finalizzati alla predisposizione, attuazione e verifica congiunta di
progetti educativi, riabilitativi e di socializzazione individualizzati, nonché
a forme di integrazione tra attività scolastiche e attività integrative
extrascolastiche. Negli accordi sono altresì previsti i requisiti che devono
essere posseduti dagli enti pubblici e privati ai fini della partecipazione
alle attività di collaborazione coordinate;
b) la dotazione alle scuole e alle università di attrezzature tecniche e di
sussidi didattici nonché di ogni altra forma di ausilio tecnico, ferma restando
la dotazione individuale di ausili e presìdi funzionali all'effettivo esercizio
del diritto allo studio, anche mediante convenzioni con centri specializzati,
aventi funzione di consulenza pedagogica, di produzione e adattamento di
specifico materiale didattico;
c) la programmazione da parte dell'università di interventi adeguati sia al
bisogno della persona sia alla peculiarità del piano di studio individuale;
d) l'attribuzione, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca
scientifica e tecnologica, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, di incarichi professionali ad interpreti da
destinare alle università, per facilitare la frequenza e l'apprendimento di studenti
non udenti;
e) la sperimentazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31
maggio 1974, n. 419, da realizzare nelle classi frequentate da alunni con
handicap.
2. Per le finalità di cui al comma 1, gli enti locali e le unità sanitarie
locali possono altresì prevedere l'adeguamento dell'organizzazione e del
funzionamento degli asili nido alle esigenze dei bambini con handicap, al fine
di avviarne precocemente il recupero, la socializzazione e l'integrazione,
nonché l'assegnazione di personale docente specializzato e di operatori ed
assistenti specializzati.
3. Nelle scuole di ogni ordine e grado, fermo restando, ai sensi del decreto
del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e successive
modificazioni, l'obbligo per gli enti locali di fornire l'assistenza per
l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con handicap fisici o
sensoriali, sono garantite attività di sostegno mediante l'assegnazione di
docenti specializzati.
4. I posti di sostegno per la scuola secondaria di secondo grado sono
determinati nell'ambito dell'organico del personale in servizio alla data di
entrata in vigore della presente legge in modo da assicurare un rapporto almeno
pari a quello previsto per gli altri gradi di istruzione e comunque entro i
limiti delle disponibilità finanziarie all'uopo preordinate dall'articolo 42,
comma 6, lettera h).
5. Nella scuola secondaria di primo e secondo grado sono garantite attività
didattiche di sostegno, con priorità per le iniziative sperimentali di cui al
comma 1, lettera e), realizzate con docenti di sostegno specializzati, nelle
aree disciplinari individuate sulla base del profilo dinamico-funzionale e del
conseguente piano educativo individualizzato.
6. Gli insegnanti di sostegno assumono la contitolarità delle sezioni e delle
classi in cui operano, partecipano alla programmazione educativa e didattica e
alla elaborazione e verifica delle attività di competenza dei consigli di
interclasse, dei consigli di classe e dei collegi dei docenti.
6 - bis. Agli studenti handicappati iscritti all'università sono garantiti
sussidi tecnici e didattici specifici, realizzati anche attraverso le
convenzioni di cui alla lettera b) del comma 1, nonché il supporto di appositi
servizi di tutorato specializzato, istituiti dalle università nei limiti del
proprio bilancio e delle risorse destinate alla copertura degli oneri di cui al
presente comma, nonché ai commi 5 e 5 -bis dell'articolo 16.
14. Modalità di attuazione dell'integrazione.
1. Il Ministro della pubblica istruzione provvede alla formazione e
all'aggiornamento del personale docente per l'acquisizione di conoscenze in
materia di integrazione scolastica degli studenti handicappati, ai sensi
dell'articolo 26 del D.P.R. 23 agosto 1988, n. 399, nel rispetto delle modalità
di coordinamento con il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e
tecnologica di cui all'articolo 4 della legge 9 maggio 1989, n. 168. Il
Ministro della pubblica istruzione provvede altresì:
a) all'attivazione di forme sistematiche di orientamento, particolarmente
qualificate per la persona handicappata, con inizio almeno dalla prima classe
della scuola secondaria di primo grado;
b) all'organizzazione dell'attività educativa e didattica secondo il criterio
della flessibilità nell'articolazione delle sezioni e delle classi, anche
aperte, in relazione alla programmazione scolastica individualizzata;
c) a garantire la continuità educativa fra i diversi gradi di scuola,
prevedendo forme obbligatorie di consultazione tra insegnanti del ciclo
inferiore e del ciclo superiore ed il massimo sviluppo dell'esperienza
scolastica della persona handicappata in tutti gli ordini e gradi di scuola,
consentendo il completamento della scuola dell'obbligo anche sino al compimento
del diciottesimo anno di età; nell'interesse dell'alunno, con deliberazione del
collegio dei docenti, sentiti gli specialisti di cui all'articolo 4, secondo
comma, lettera l), del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974,
n. 416, su proposta del consiglio di classe o di interclasse, può essere
consentita una terza ripetenza in singole classi.
2. I piani di studio delle scuole di specializzazione di cui all'articolo 4
della legge 19 novembre 1990, n. 341, per il conseguimento del diploma
abilitante all'insegnamento nelle scuole secondarie, comprendono, nei limiti
degli stanziamenti già preordinati in base alla legislazione vigente per la
definizione dei suddetti piani di studio, discipline facoltative, attinenti
all'integrazione degli alunni handicappati, determinate ai sensi dell'articolo
4, comma 3, della citata legge n. 341 del 1990. Nel diploma di specializzazione
conseguito ai sensi del predetto articolo 4 deve essere specificato se
l'insegnante ha sostenuto gli esami relativi all'attività didattica di sostegno
per le discipline cui il diploma stesso si riferisce, nel qual caso la
specializzazione ha valore abilitante anche per l'attività didattica di
sostegno.
3. La tabella del corso di laurea definita ai sensi dell'articolo 3, comma 3,
della citata legge n. 341 del 1990 comprende, nei limiti degli stanziamenti già
preordinati in base alla legislazione vigente per la definizione delle tabelle
dei corsi di laurea, insegnamenti facoltativi attinenti all'integrazione
scolastica degli alunni handicappati. Il diploma di laurea per l'insegnamento
nelle scuole materne ed elementari di cui all'articolo 3, comma 2, della citata
legge n. 341 del 1990 costituisce titolo per l'ammissione ai concorsi per
l'attività didattica di sostegno solo se siano stati sostenuti gli esami
relativi, individuati come obbligatori per la preparazione all'attività
didattica di sostegno, nell'ambito della tabella suddetta definita ai sensi
dell'articolo 3, comma 3, della medesima legge n. 341 del 1990.
4. L'insegnamento delle discipline facoltative previste nei piani di studio
delle scuole di specializzazione di cui al comma 2 e dei corsi di laurea di cui
al comma 3 può essere impartito anche da enti o istituti specializzati all'uopo
convenzionati con le università, le quali disciplinano le modalità di
espletamento degli esami e i relativi controlli. I docenti relatori dei corsi
di specializzazione devono essere in possesso del diploma di laurea e del
diploma di specializzazione.
5. Fino alla prima applicazione dell'articolo 9 della citata legge n. 341 del
1990, relativamente alle scuole di specializzazione si applicano le
disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974,
n. 417, e successive modificazioni, al decreto del Presidente della Repubblica
31 ottobre 1975, n. 970 e all'articolo 65 della legge 20 maggio 1982, n. 270.
6. L'utilizzazione in posti di sostegno di docenti privi dei prescritti titoli
di specializzazione è consentita unicamente qualora manchino docenti di ruolo o
non di ruolo specializzati. 7. Gli accordi di programma di cui all'articolo 13,
comma 1, lettera a), possono prevedere lo svolgimento di corsi di aggiornamento
comuni per il personale delle scuole, delle unità sanitarie locali e degli enti
locali, impegnati in piani educativi e di recupero individualizzati.
15. Gruppi di lavoro per l'integrazione scolastica.
1. Presso ogni ufficio scolastico provinciale è istituito un gruppo di lavoro
composto da: un ispettore tecnico nominato dal provveditore agli studi, un
esperto della scuola utilizzato ai sensi dell'articolo 14, decimo comma, della
legge 20 maggio 1982, n. 270, e successive modificazioni, due esperti designati
dagli enti locali, due esperti delle unità sanitarie locali, tre esperti
designati dalle associazioni delle persone handicappate maggiormente
rappresentative a livello provinciale nominati dal provveditore agli studi
sulla base dei criteri indicati dal Ministro della pubblica istruzione entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il gruppo
di lavoro dura in carica tre anni.
2. Presso ogni circolo didattico ed istituto di scuola secondaria di primo e
secondo grado sono costituiti gruppi di studio e di lavoro composti da
insegnanti, operatori dei servizi, familiari e studenti con il compito di
collaborare alle iniziative educative e di integrazione predisposte dal piano
educativo.
3. I gruppi di lavoro di cui al comma 1 hanno compiti di consulenza e proposta
al provveditore agli studi, di consulenza alle singole scuole, di
collaborazione con gli enti locali e le unità sanitarie locali per la
conclusione e la verifica dell'esecuzione degli accordi di programma di cui
agli articoli 13, 39 e 40, per l'impostazione e l'attuazione dei piani
educativi individualizzati, nonché per qualsiasi altra attività inerente
all'integrazione degli alunni in difficoltà di apprendimento.
4. I gruppi di lavoro predispongono annualmente una relazione da inviare al
Ministro della pubblica istruzione ed al presidente della giunta regionale. Il
presidente della giunta regionale può avvalersi della relazione ai fini della
verifica dello stato di attuazione degli accordi di programma di cui agli artt.
13, 39 e 40.
16. Valutazione del rendimento e prove d'esame.
1. Nella valutazione degli alunni handicappati da parte degli insegnanti è
indicato, sulla base del piano educativo individualizzato, per quali discipline
siano stati adottati particolari criteri didattici, quali attività integrative
e di sostegno siano state svolte, anche in sostituzione parziale dei contenuti
programmatici di alcune discipline.
2. Nella scuola dell'obbligo sono predisposte, sulla base degli elementi
conoscitivi di cui al comma 1, prove d'esame corrispondenti agli insegnamenti
impartiti e idonee a valutare il progresso dell'allievo in rapporto alle sue
potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziali.
3. Nell'ambito della scuola secondaria di secondo grado, per gli alunni
handicappati sono consentite prove equipollenti e tempi più lunghi per
l'effettuazione delle prove scritte o grafiche e la presenza di assistenti per
l'autonomia e la comunicazione.
4. Gli alunni handicappati sostengono le prove finalizzate alla valutazione del
rendimento scolastico o allo svolgimento di esami anche universitari con l'uso
degli ausili loro necessari.
5. Il trattamento individualizzato previsto dai commi 3 e 4 in favore degli studenti
handicappati è consentito per il superamento degli esami universitari previa
intesa con il docente della materia e con l'ausilio del servizio di tutorato di
cui all'articolo 13, comma 6 -bis . É consentito, altresì, sia l'impiego di
specifici mezzi tecnici in relazione alla tipologia di handicap, sia la
possibilità di svolgere prove equipollenti su proposta del servizio di tutorato
specializzato.
5 - bis. Le università, con proprie disposizioni, istituiscono un docente delegato
dal rettore con funzioni di coordinamento, monitoraggio e supporto di tutte le
iniziative concernenti l'integrazione nell'ambito dell'ateneo.
17. Formazione professionale.
1. Le regioni, in attuazione di quanto previsto dagli articoli 3, primo comma, lettere
l) e m), e 8, primo comma, lettere g) e h), della legge 21 dicembre 1978, n.
845, realizzano l'inserimento della persona handicappata negli ordinari corsi
di formazione professionale dei centri pubblici e privati e garantiscono agli
allievi handicappati che non siano in grado di avvalersi dei metodi di
apprendimento ordinari l'acquisizione di una qualifica anche mediante attività
specifiche nell'ambito delle attività del centro di formazione professionale
tenendo conto dell'orientamento emerso dai piani educativi individualizzati
realizzati durante l'iter scolastico. A tal fine forniscono ai centri i sussidi
e le attrezzature necessarie.
2. I corsi di formazione professionale tengono conto delle diverse capacità ed
esigenze della persona handicappata che, di conseguenza, è inserita in classi
comuni o in corsi specifici o in corsi prelavorativi.
3. Nei centri di formazione professionale sono istituiti corsi per le persone
handicappate non in grado di frequentare i corsi normali. I corsi possono
essere realizzati nei centri di riabilitazione, quando vi siano svolti
programmi di ergoterapia e programmi finalizzati all'addestramento
professionale, ovvero possono essere realizzati dagli enti di cui all'articolo
5 della citata legge n. 845 del 1978, nonché da organizzazioni di volontariato
e da enti autorizzati da leggi vigenti. Le regioni, entro sei mesi dalla data
di entrata in vigore della presente legge, provvedono ad adeguare alle
disposizioni di cui al presente comma i programmi pluriennali e i piani annuali
di attuazione per le attività di formazione professionale di cui all'articolo 5
della medesima legge n. 845 del 1978.
4. Agli allievi che abbiano frequentato i corsi di cui al comma 2 è rilasciato
un attestato di frequenza utile ai fini della graduatoria per il collocamento
obbligatorio nel quadro economico-produttivo territoriale.
5. Fermo restando quanto previsto in favore delle persone handicappate dalla
citata legge n. 845 del 1978, una quota del fondo comune di cui all'articolo 8
della legge 16 maggio 1970, n. 281, è destinata ad iniziative di formazione e
di avviamento al lavoro in forme sperimentali, quali tirocini, contratti di
formazione, iniziative territoriali di lavoro guidato, corsi prelavorativi,
sulla base di criteri e procedure fissati con decreto del Ministro del lavoro e
della previdenza sociale entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge.
18. Integrazione lavorativa.
1. Le regioni, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, disciplinano l'istituzione e la tenuta dell'albo regionale degli enti,
istituzioni, cooperative sociali, di lavoro, di servizi, e dei centri di lavoro
guidato, associazioni ed organizzazioni di volontariato che svolgono attività
idonee a favorire l'inserimento e l'integrazione lavorativa di persone
handicappate.
2. Requisiti per l'iscrizione all'albo dei cui al comma 1, oltre a quelli
previsti dalle leggi regionali, sono:
a) avere personalità giuridica di diritto pubblico o privato o natura di
associazione, con i requisiti di cui al capo II del titolo II del libro I del
codice civile;
b) garantire idonei livelli di prestazioni, di qualificazione del personale e
di efficienza operativa.
3. Le regioni disciplinano le modalità di revisione ed aggiornamento biennale
dell'albo di cui al comma 1.
4. I rapporti dei comuni, dei consorzi tra comuni e tra comuni e province,
delle comunità montane e delle unità sanitarie locali con gli organismi di cui
al comma 1 sono regolati da convenzioni conformi allo schema tipo approvato con
decreto del ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il
ministro della sanità e con il ministro per gli affari sociali, da emanare
entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
5. L'iscrizione all'albo di cui al comma 1 è condizione necessaria per accedere
alle convenzioni di cui all'articolo 38. 6. Le regioni possono provvedere con
proprie leggi:
a) a disciplinare le agevolazioni alle singole persone handicappate per recarsi
al posto di lavoro e per l'avvio e lo svolgimento di attività lavorative
autonome;
b) a disciplinare gli incentivi, le agevolazioni e i contributi ai datori di
lavoro anche ai fini dell'adattamento del posto di lavoro per l'assunzione
delle persone handicappate.
19. Soggetti aventi diritto al collocamento obbligatorio.
1. In attesa dell'entrata in vigore della nuova disciplina del collocamento
obbligatorio, le disposizioni di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482, e
successive modificazioni, devono intendersi applicabili anche a coloro che sono
affetti da minorazione psichica, i quali abbiano una capacità lavorativa che ne
consente l'impiego in mansioni compatibili. Ai fini dell'avviamento al lavoro,
la valutazione della persona handicappata tiene conto della capacità lavorativa
e relazionale dell'individuo e non solo della minorazione fisica o psichica. La
capacità lavorativa è accertata dalle commissioni di cui all'articolo 4 della
presente legge, integrate ai sensi dello stesso articolo da uno specialista
nelle discipline neurologiche, psichiatriche o psicologiche.
20. Prove d'esame nei concorsi pubblici e per l'abilitazione alle professioni.
1. La persona handicappata sostiene le prove d'esame nei concorsi pubblici e
per l'abilitazione alle professioni con l'uso degli ausili necessari e nei
tempi aggiuntivi eventualmente necessari in relazione allo specifico handicap.
2. Nella domanda di partecipazione al concorso e all'esame per l'abilitazione
alle professioni il candidato specifica l'ausilio necessario in relazione al
proprio handicap, nonché l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi.
21. Precedenza nell'assegnazione di sede.
1. La persona handicappata con un grado di invalidità superiore ai due terzi o
con minorazioni iscritte alle categorie prima, seconda e terza della tabella A
annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, assunta presso gli enti pubblici
come vincitrice di concorso o ad altro titolo, ha diritto di scelta prioritaria
tra le sedi disponibili.
2. I soggetti di cui al comma 1 hanno la precedenza in sede di trasferimento a
domanda.
22. Accertamenti ai fini del lavoro pubblico e privato.
1. Ai fini dell'assunzione al lavoro pubblico e privato non è richiesta la
certificazione di sana e robusta costituzione fisica.
23. Rimozione di ostacoli per l'esercizio di attività sportive, turistiche e
ricreative.
1. L'attività e la pratica delle discipline sportive sono favorite senza
limitazione alcuna. Il Ministro della sanità, con proprio decreto da emanare
entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce i
protocolli per la concessione dell'idoneità alla pratica sportiva agonistica
alle persone handicappate.
2. Le regioni e i comuni, i consorzi di comuni ed il Comitato olimpico
nazionale italiano (CONI) realizzano, in conformità alle disposizioni vigenti
in materia di eliminazione delle barriere architettoniche, ciascuno per gli
impianti di propria competenza, l'accessibilità e la fruibilità delle strutture
sportive e dei connessi servizi da parte delle persone handicappate.
3. Le concessioni demaniali per gli impianti di balneazione ed i loro rinnovi
sono subordinati alla visitabilità degli impianti ai sensi del decreto del
ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236, di attuazione della legge
9 gennaio 1989, n. 13, e all'effettiva possibilità di accesso al mare delle
persone handicappate.
4. Le concessioni autostradali ed i loro rinnovi sono subordinati alla
visitabilità degli impianti ai sensi del citato decreto del Ministro dei lavori
pubblici 14 giugno 1989, n. 236.
5. Chiunque, nell'esercizio delle attività di cui all'articolo 5, primo comma,
della legge 17 maggio 1983, n. 217, o di altri pubblici esercizi, discrimina
persone handicappate è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da lire un milione a lire dieci milioni e con la chiusura
dell'esercizio da uno a sei mesi.
24. Eliminazione o superamento delle barriere architettoniche.
1. Tutte le opere edilizie riguardanti edifici pubblici e privati aperti al
pubblico che sono suscettibili di limitare l'accessibilità e la visitabilità di
cui alla legge 9 gennaio 1989, n. 13, e successive modificazioni, sono eseguite
in conformità alle disposizioni di cui alla legge 30 marzo 1971, n. 118, e
successive modificazioni, al regolamento approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 27 aprile 1978, n. 384, alla citata legge n. 13 del 1989, e
successive modificazioni, e al citato decreto del Ministro dei lavori pubblici
14 giugno 1989, n. 236.
2. Per gli edifici pubblici e privati aperti al pubblico soggetti ai vincoli di
cui alle leggi 1° giugno 1939, n. 1089, e successive modificazioni, e 29 giugno
1939, n. 1497, e successive modificazioni, nonché ai vincoli previsti da leggi
speciali aventi le medesime finalità, qualora le autorizzazioni previste dagli
articoli 4 e 5 della citata legge n. 13 del 1989 non possano venire concesse,
per il mancato rilascio del nulla osta da parte delle autorità competenti alla
tutela del vincolo, la conformità alle norme vigenti in materia di
accessibilità e di superamento delle barriere architettoniche può essere
realizzata con opere provvisionali, come definite dall'articolo 7 del decreto
del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1956, n. 164, nei limiti della
compatibilità suggerita dai vincoli stessi.
3. Alle comunicazioni al comune dei progetti di esecuzione dei lavori
riguardanti edifici pubblici e aperti al pubblico, di cui al comma 1, rese ai
sensi degli articoli 15, terzo comma, e 26, secondo comma, della legge 28
febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni, sono allegate una
documentazione grafica e una dichiarazione di conformità alla normativa vigente
in materia di accessibilità e di superamento delle barriere architettoniche,
anche ai sensi del comma 2 del presente articolo.
4. Il rilascio della concessione o autorizzazione edilizia per le opere di cui
al comma 1 è subordinato alla verifica della conformità del progetto compiuta
dall'ufficio tecnico o dal tecnico incaricato dal comune. Il sindaco, nel
rilasciare il certificato di agibilità e di abitabilità per le opere di cui al
comma 1, deve accertare che le opere siano state realizzate nel rispetto delle
disposizioni vigenti in materia di eliminazione delle barriere architettoniche.
A tal fine può richiedere al proprietario dell'immobile o all'intestatario
della concessione una dichiarazione resa sotto forma di perizia giurata redatta
da un tecnico abilitato.
5. Nel caso di opere pubbliche, fermi restando il divieto di finanziamento di
cui all'articolo 32, comma 20, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, e l'obbligo
della dichiarazione del progettista, l'accertamento di conformità alla
normativa vigente in materia di eliminazione delle barriere architettoniche
spetta all'Amministrazione competente, che ne dà atto in sede di approvazione
del progetto.
6. La richiesta di modifica di destinazione d'uso di edifici in luoghi pubblici
o aperti al pubblico è accompagnata dalla dichiarazione di cui al comma 3. Il
rilascio del certificato di agibilità e di abitabilità è condizionato alla
verifica tecnica della conformità della dichiarazione allo stato dell'immobile.
7. Tutte le opere realizzate negli edifici pubblici e privati aperti al
pubblico in difformità dalle disposizioni vigenti in materia di accessibilità e
di eliminazione delle barriere architettoniche, nelle quali le difformità siano
tali da rendere impossibile l'utilizzazione dell'opera da parte delle persone
handicappate, sono dichiarate inabitabili e inagibili. Il progettista, il
direttore dei lavori, il responsabile tecnico degli accertamenti per
l'agibilità o l'abitabilità ed il collaudatore, ciascuno per la propria
competenza, sono direttamente responsabili. Essi sono puniti con l'ammenda da
lire 10 milioni a lire 50 milioni e con la sospensione dai rispettivi albi
professionali per un periodo compreso da uno a sei mesi.
8. Il Comitato per l'edilizia residenziale (CER), di cui all'articolo 3 della
legge 5 agosto 1978, n. 457, fermo restando il divieto di finanziamento di cui
all'articolo 32, comma 20, della citata legge n. 41 del 1986, dispone che una
quota dei fondi per la realizzazione di opere di urbanizzazione e per
interventi di recupero sia utilizzata per la eliminazione delle barriere
architettoniche negli insediamenti di edilizia residenziale pubblica realizzati
prima della data di entrata in vigore della presente legge.
9. I piani di cui all'articolo 32, comma 21, della citata legge n. 41 del 1986
sono modificati con integrazioni relative all'accessibilità degli spazi urbani,
con particolare riferimento all'individuazione e alla realizzazione di percorsi
accessibili, all'installazione di semafori acustici per non vedenti, alla
rimozione della segnaletica installata in modo da ostacolare la circolazione
delle persone handicappate.
10. Nell'ambito della complessiva somma che in ciascun anno la Cassa depositi e prestiti concede
agli enti locali per la contrazione di mutui con finalità di investimento, una
quota almeno pari al 2 per cento è destinata ai prestiti finalizzati ad
interventi di ristrutturazione e recupero in attuazione delle norme di cui al
regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile
1978, n. 384.
11. I comuni adeguano i propri regolamenti edilizi alle disposizioni di cui
all'articolo 27 della citata legge n. 118 del 1971, all'articolo 2 del citato
regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 384 del
1978, alla citata legge n. 13 del 1989, e successive modificazioni, e al citato
decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236 entro
centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Scaduto tale termine, le norme dei regolamenti edilizi comunali contrastanti
con le disposizioni del presente articolo perdono efficacia.
25. Accesso alla informazione e alla comunicazione.
1. Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni contribuisce alla
realizzazione di progetti elaborati dalle concessionarie per i servizi
radiotelevisivi e telefonici volti a favorire l'accesso all'informazione
radiotelevisiva e alla telefonia anche mediante installazione di decodificatori
e di apparecchiature complementari, nonché mediante l'adeguamento delle cabine
telefoniche.
2. All'atto di rinnovo o in occasione di modifiche delle convenzioni per la
concessione di servizi radiotelevisivi o telefonici sono previste iniziative
atte a favorire la ricezione da parte di persone con handicap sensoriali di
programmi di informazione, culturali e di svago e la diffusione di
decodificatori.
26. Mobilità e trasporti collettivi.
1. Le regioni disciplinano le modalità con le quali i comuni dispongono gli
interventi per consentire alle persone handicappate la possibilità di muoversi
liberamente sul territorio, usufruendo, alle stesse condizioni degli altri
cittadini, dei servizi di trasporto collettivo appositamente adattati o di
servizi alternativi.
2. I comuni assicurano, nell'ambito delle proprie ordinarie risorse di
bilancio, modalità di trasporto individuali per le persone handicappate non in
grado di servirsi dei mezzi pubblici.
3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le
regioni elaborano, nell'ambito dei piani regionali di trasporto e dei piani di
adeguamento delle infrastrutture urbane, piani di mobilità delle persone
handicappate da attuare anche mediante la conclusione di accordi di programma
ai sensi dell'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142. I suddetti piani
prevedono servizi alternativi per le zone non coperte dai servizi di trasporto
collettivo. Fino alla completa attuazione dei piani, le regioni e gli enti
locali assicurano i servizi già istituiti. I piani di mobilità delle persone
handicappate predisposti dalle regioni sono coordinati con i piani di trasporto
predisposti dai comuni.
4. Una quota non inferiore all'1 per cento dell'ammontare dei mutui autorizzati
a favore dell'Ente ferrovie dello Stato è destinata agli interventi per
l'eliminazione delle barriere architettoniche nelle strutture edilizie e nel
materiale rotabile appartenenti all'Ente medesimo, attraverso capitolati
d'appalto formati sulla base dell'articolo 20 del regolamento approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978, n. 384.
5. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, il
Ministro dei trasporti provvede alla omologazione di almeno un prototipo di
autobus urbano ed extraurbano, di taxi, di vagone ferroviario, conformemente
alle finalità della presente legge.
6. Sulla base dei piani regionali e della verifica della funzionalità dei
prototipi omologati di cui al comma 5, il Ministro dei trasporti predispone i
capitolati d'appalto contenenti prescrizioni per adeguare alle finalità della
presente legge i mezzi di trasporto su gomma in corrispondenza con la loro
sostituzione.
27. Trasporti individuali.
1. A favore dei titolari di patente di guida delle categorie A, B, o C
speciali, con incapacità motorie permanenti, le unità sanitarie locali
contribuiscono alla spesa per la modifica degli strumenti di guida, quale
strumento protesico extra-tariffario, nella misura del 20 per cento, a carico
del bilancio dello Stato.
2. Al comma 1 dell'articolo 1 della legge 9 aprile 1986, n. 97, sono soppresse
le parole: ", titolari di patente F" e dopo le parole: "capacità
motorie," sono aggiunte le seguenti: "anche prodotti in serie,".
3. Dopo il comma 2 dell'articolo 1 della citata legge numero 97 del 1986, è
inserito il seguente:
2-bis. Il beneficio della riduzione dell'aliquota relativa all'imposta sul
valore aggiunto, di cui al comma 1, decade qualora l'invalido non abbia
conseguito la patente di guida delle categorie A, B o C speciali, entro un anno
dalla data dell'acquisto del veicolo. Entro i successivi tre mesi l'invalido
provvede al versamento della differenza tra l'imposta sul valore aggiunto
pagata e l'imposta relativa all'aliquota in vigore per il veicolo
acquistato."
4. Il Comitato tecnico di cui all'articolo 81, comma 9, del testo unico delle
norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, come sostituito
dall'articolo 4, comma 1, della legge 18 marzo 1988, n. 111, è integrato da due
rappresentanti delle associazioni delle persone handicappate nominati dal
Ministro dei trasporti su proposta del Comitato di cui all'articolo 41 della
presente legge.
5. Le unità sanitarie locali trasmettono le domande presentate dai soggetti di
cui al comma 1 ad un apposito fondo, istituito presso il Ministero della
sanità, che provvede ad erogare i contributi nei limiti dell'autorizzazione di
spesa di cui all'articolo 42.
28. Facilitazioni per i veicoli delle persone handicappate.
1. I comuni assicurano appositi spazi riservati ai veicoli delle persone
handicappate, sia nei parcheggi gestiti direttamente o dati in concessione, sia
in quelli realizzati e gestiti da privati.
2. Il contrassegno di cui all'articolo 6 del regolamento approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978, n. 384, che deve essere apposto
visibilmente sul parabrezza del veicolo, è valido per l'utilizzazione dei
parcheggi di cui al comma 1.
29. Esercizio del diritto di voto.
1. In occasione di consultazioni elettorali, i comuni organizzano i servizi di
trasporto pubblico in modo da facilitare agli elettori handicappati il
raggiungimento del seggio elettorale.
2. Per rendere più agevole l'esercizio del diritto di voto, le unità sanitarie
locali, nei tre giorni precedenti la consultazione elettorale, garantiscono in
ogni comune la disponibilità di un adeguato numero di medici autorizzati per il
rilascio dei certificati di accompagnamento e dell'attestazione medica di cui
all'articolo 1 della legge 15 gennaio 1991, n. 15.
3. Un accompagnatore di fiducia segue in cabina i cittadini handicappati
impossibilitati ad esercitare autonomamente il diritto di voto.
L'accompagnatore deve essere iscritto nelle liste elettorali. Nessun elettore
può esercitare la funzione di accompagnatore per più di un handicappato. Sul
certificato elettorale dell'accompagnatore è fatta apposita annotazione dal
presidente del seggio nel quale egli ha assolto tale compito.
30. Partecipazione.
1. Le regioni per la redazione dei programmi di promozione e di tutela dei
diritti della persona handicappata, prevedono forme di consultazione che
garantiscono la partecipazione dei cittadini interessati.
31. Riserva di alloggi.
1 All'articolo 3, primo comma della Legge 5 agosto 1978, n. 457 e successive modificazioni,
è aggiunta, in fine, la seguente lettera:
"r-bis) dispone una riserva di finanziamenti complessivi per la
concessione di contributi in conto capitale a comuni, Istituti autonomi case
popolari, comunque denominati o trasformati, imprese, cooperative o loro
consorzi per la realizzazione con tipologia idonea o per l'adattamento di
alloggi di edilizia sovvenzionata e agevolata alle esigenze di assegnatari o
acquirenti handicappati ovvero ai nuclei familiari assegnatari di abitazioni
assistiti da contributo pubblico, tra i cui componenti figurano persone
handicappate in situazione di gravità o con ridotte o impedite capacità
motorie."
32. Agevolazioni fiscali. Abrogato dall'art. 2, D.L. 31 maggio 1994, n. 330,
convertito dall'articolo 1 comma 1 della legge 27 luglio 1994, n. 473.
33. Agevolazioni.
[1. La lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre, anche
adottivi, di minore con handicap in situazione di gravità accertata ai sensi
dell'articolo 4, comma 1, hanno diritto al prolungamento fino a tre anni del
periodo di astensione facoltativa dal lavoro di cui all'articolo 7 della legge
30 dicembre 1971, n. 1204, a
condizione che il bambino non sia ricoverato a tempo pieno presso istituti
specializzati.](vedi nota n. 5)
2. I soggetti di cui al comma 1 possono chiedere ai rispettivi datori di lavoro
di usufruire, in alternativa al prolungamento fino a tre anni del periodo di
astensione facoltativa, di due ore di permesso giornaliero retribuito fino al
compimento del terzo anno di vita del bambino.
3. Successivamente al compimento del terzo anno di vita del bambino, la
lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre, anche adottivi, di
minore con handicap in situazione di gravità, nonché colui che assiste una
persona con handicap in situazione di gravità parente o affine entro il terzo
grado, convivente, hanno diritto a tre giorni di permesso mensile coperti da
contribuzione figurativa, fruibili anche in maniera continuativa a condizione
che la persona con handicap in situazione di gravità non sia ricoverata a tempo
pieno. (vedi nota n. 1, 2 e 4)
4. Ai permessi di cui ai commi 2 e 3, che si cumulano con quelli previsti
all'articolo 7 della citata legge n. 1204 del 1971, si applicano le
disposizioni di cui all'ultimo comma del medesimo articolo 7 della legge n.
1204 del 1971, nonché quelle contenute negli articoli 7 e 8 della legge 9
dicembre 1977, n. 903.(vedi nota n. 4)
5. Il genitore o il familiare lavoratore, con rapporto di lavoro pubblico o
privato, che assista con continuità un parente o un affine entro il terzo grado
handicappato ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più
vicina al proprio domicilio e non può essere trasferito senza il suo consenso
ad altra sede. (vedi nota n. 2 e 4)
6. La persona handicappata maggiorenne in situazione di gravità può usufruire
alternativamente dei permessi di cui ai commi 2 e 3, ha diritto a scegliere,
ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio e non può
essere trasferita in altra sede, senza il suo consenso. (vedi nota n. 2 e 4)
7. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 si applicano anche agli
affidatari di persone handicappate in situazione di gravità. (vedi nota n. 3 e
4)
Note all'art. 33:
(1) L'art. 2, D.L. 27 agosto 1993, n. 324, convertito dalla legge 27 ottobre
1993, n 423, ha
fornito l'interpretazione autentica dell'espressione «hanno diritto a tre
giorni di permesso mensile».
(2) I commi 3, 5 e 6 sono stati così modificati da ultimo dall'articolo 19
della legge 8 marzo 2000, n. 53.
(3) Circa le disposizioni del presente articolo si guardi anche l'articolo 20
della legge 8 marzo 2000, n. 53.
(4) Circa le misure introdotte dalla legge n. 53/2000 si veda la circolare INPS
17 luglio 2000, n. 133
(5) Il primo comma dell'articolo 33 è stato abrogato dall'articolo 86 del
decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151. Si guardi ora l'articolo 33 del
decreto citato.
34. Protesi e ausili tecnici.
1. Con decreto del Ministro della sanità da emanare, sentito il Consiglio
sanitario nazionale, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, nella revisione e ridefinizione del nomenclatore-tariffario
delle protesi di cui al terzo comma dell'articolo 26 della legge 23 dicembre
1978, n. 833, vengono inseriti apparecchi e attrezzature elettronici e altri
ausili tecnici che permettano di compensare le difficoltà delle persone con
handicap fisico o sensoriale.
35. Ricovero del minore handicappato.
1. Nel caso di ricovero di una persona handicappata di minore età presso un
istituto anche a carattere sanitario, pubblico o privato, ove dall'istituto sia
segnalato l'abbandono del minore, si applicano le norme di cui alla legge 4
maggio 1983, n. 184.
36. Aggravamento delle sanzioni penali.
1. Per i reati di cui agli articoli 519, 520, 521, 522, 523, 527 e 628 del
codice penale, nonché per i delitti non colposi contro la persona, di cui al
titolo XII del libro II del codice penale, e per i reati di cui alla legge 20
febbraio 1958, n. 75, qualora l'offeso sia una persona handicappata la pena è
aumentata da un terzo alla metà.
2. Per i procedimenti penali per i reati di cui al comma 1 è ammessa la
costituzione di parte civile del difensore civico, nonché dell'associazione
alla quale risulti iscritta la persona handicappata o un suo familiare.
37. Procedimento penale in cui sia interessata una persona handicappata.
1. Il ministro di grazia e giustizia, il Ministro dell'interno e il Ministro
della difesa, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, disciplinano con
proprio decreto le modalità di tutela della persona handicappata, in relazione
alle sue esigenze terapeutiche e di comunicazione, all'interno dei locali di
sicurezza, nel corso dei procedimenti giudiziari penali e nei luoghi di
custodia preventiva e di espiazione della pena.
38. Convenzioni.
1. Per fornire i servizi di cui alla presente legge i comuni, anche consorziati
tra loro, le loro unioni, le comunità montane e le unità sanitarie locali per
la parte di loro competenza, si avvalgono delle strutture e dei servizi di cui
all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1978, n. 833. Possono inoltre avvalersi
dell'opera di associazioni riconosciute e non riconosciute, di istituzioni
private di assistenza non aventi scopo di lucro e di cooperative, sempreché
siano idonee per i livelli delle prestazioni, per la qualificazione del
personale e per l'efficienza organizzativa ed operativa, mediante la
conclusione di apposite convenzioni. 2. I comuni, anche consorziati tra loro,
le loro unioni, le comunità montane, rilevata la presenza di associazioni in
favore di persone handicappate, che intendano costituire cooperative di servizi
o comunità-alloggio o centri socioriabilitativi senza fini di lucro, possono
erogare contributi che consentano di realizzare tali iniziative per i fini
previsti dal comma 1, lettere h), i) e l) dell'articolo 8, previo controllo
dell'adeguatezza dei progetti e delle iniziative, in rapporto alle necessità
dei soggetti ospiti, secondo i principi della presente legge.
39. Compiti delle regioni.
1. Le regioni possono provvedere, nei limiti delle proprie disponibilità di
bilancio, ad interventi sociali, educativoformativi e riabilitativi nell'ambito
del piano sanitario nazionale, di cui all'articolo 53 della legge 23 dicembre
1978, n. 833, e successive modificazioni, e della programmazione regionale dei
servizi sanitari, sociali e formativo-culturali.
2. Le regioni possono provvedere, sentite le rappresentanze degli enti locali e
le principali organizzazioni del privato sociale presenti sul territorio, nei
limiti delle proprie disponibilità di bilancio:
a) a definire l'organizzazione dei servizi, i livelli qualitativi delle
prestazioni, nonché i criteri per l'erogazione dell'assistenza economica
integrativa di competenza dei comuni;
b) a definire, mediante gli accordi di programma di cui all'articolo 27 della
legge 8 giugno 1990, n. 142, le modalità di coordinamento e di integrazione dei
servizi e delle prestazioni individuali di cui alla presente legge con gli
altri servizi sociali, sanitari, educativi, anche d'intesa con gli organi
periferici dell'Amministrazione della pubblica istruzione e con le strutture
prescolastiche o scolastiche e di formazione professionale, anche per la messa
a disposizione di attrezzature, operatori o specialisti necessari all'attività
di prevenzione, diagnosi e riabilitazione eventualmente svolta al loro interno;
c) a definire, in collaborazione con le università e gli istituti di ricerca, i
programmi e le modalità organizzative delle iniziative di riqualificazione ed
aggiornamento del personale impiegato nelle attività di cui alla presente
legge;
d) a promuovere, tramite le convenzioni con gli enti di cui all'articolo 38, le
attività di ricerca e di sperimentazione di nuove tecnologie di apprendimento e
di riabilitazione, nonché la produzione di sussidi didattici e tecnici;
e) a definire le modalità di intervento nel campo delle attività assistenziali
e quelle di accesso ai servizi;
f) a disciplinare le modalità del controllo periodico degli interventi di
inserimento ed integrazione sociale di cui all'articolo 5, per verificarne la
rispondenza all'effettiva situazione di bisogno;
g) a disciplinare con legge, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, i criteri relativi all'istituzione e al funzionamento dei
servizi di aiuto personale;
h) ad effettuare controlli periodici sulle aziende beneficiarie degli incentivi
e dei contributi di cui all'articolo 18, comma 6, per garantire la loro
effettiva finalizzazione all'integrazione lavorativa delle persone
handicappate;
i) a promuovere programmi di formazione di personale volontario da realizzarsi
da parte delle organizzazioni di volontariato;
l) ad elaborare un consuntivo annuale analitico delle spese e dei contributi
per assistenza erogati sul territorio anche da enti pubblici e enti o
associazioni privati, i quali trasmettono alle regioni i rispettivi bilanci,
secondo modalità fissate dalle regioni medesime;
l-bis) a programmare interventi di sostegno alla persona e familiare come
prestazioni integrative degli interventi realizzati dagli enti locali a favore
delle persone con handicap di particolare gravità, di cui all'articolo 3, comma
3, mediante forme di assistenza domiciliare e di aiuto personale, anche della
durata di 24 ore, provvedendo alla realizzazione dei servizi di cui
all'articolo 9, all'istituzione di servizi di accoglienza per periodi brevi e
di emergenza, tenuto conto di quanto disposto dagli articoli 8, comma 1,
lettera i), e 10, comma 1, e al rimborso parziale delle spese documentate di
assistenza nell'ambito di programmi previamente concordati;
l-ter) a disciplinare, allo scopo di garantire il diritto ad una vita
indipendente alle persone con disabilità permanente e grave limitazione
dell'autonomia personale nello svolgimento di una o più funzioni essenziali
della vita, non superabili mediante ausili tecnici, le modalità di
realizzazione di programmi di aiuto alla persona, gestiti in forma indiretta,
anche mediante piani personalizzati per i soggetti che ne facciano richiesta,
con verifica delle prestazioni erogate e della loro efficacia.
40. Compiti dei comuni.
1. I comuni, anche consorziati tra loro, le loro unioni, le comunità montane e
le unità sanitarie locali qualora le leggi regionali attribuiscano loro la
competenza, attuano gli interventi sociali e sanitari previsti dalla presente
legge nel quadro della normativa regionale, mediante gli accordi di programma
di cui all'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142, dando priorità agli
interventi di riqualificazione, di riordinamento e di potenziamento dei servizi
esistenti.
2. Gli statuti comunali di cui all'articolo 4 della citata legge n. 142 del
1990 disciplinano le modalità del coordinamento degli interventi di cui al
comma 1 con i servizi sociali, sanitari, educativi e di tempo libero operanti
nell'ambito territoriale e l'organizzazione di un servizio di segreteria per i
rapporti con gli utenti, da realizzarsi anche nelle forme del decentramento
previste dallo statuto stesso.
41. Competenze del Ministro per gli affari sociali e costituzione del Comitato
nazionale per le politiche dell'handicap.
1. Il Ministro per gli affari sociali coordina l'attività delle Amministrazioni
dello Stato competenti a realizzare gli obiettivi della presente legge ed ha
compiti di promozione di politiche di sostegno per le persone handicappate e di
verifica dell'attuazione della legislazione vigente in materia.
2. I disegni di legge del Governo contenenti disposizioni concernenti la
condizione delle persone handicappate sono presentati previo concerto con il
Ministro per gli affari sociali. Il concerto con il Ministro per gli affari
sociali è obbligatorio per i regolamenti e per gli atti di carattere generale
adottati in materia.
3. Per favorire l'assolvimento dei compiti di cui al comma 1, è istituito
presso la Presidenza
del Consiglio dei ministri il Comitato nazionale per le politiche
dell'handicap.
4. Il Comitato è composto dal Ministro per gli affari sociali, che lo presiede,
dai Ministri dell'interno, del tesoro, della pubblica istruzione, della sanità,
del lavoro e della previdenza sociale, nonché dai Ministri per le riforme
istituzionali e gli affari regionali e per il coordinamento delle politiche
comunitarie. Alle riunioni del Comitatopossono essere chiamati a partecipare
altri Ministri in relazione agli argomenti da trattare.
5. Il Comitato è convocato almeno tre volte l'anno, di cui una prima della
presentazione al Consiglio dei ministri del disegno di legge finanziaria.
6. Il Comitato si avvale di:
a) tre assessori scelti tra gli assessori regionali e delle province autonome
di Trento e di Bolzano designati dalla Conferenza dei presidenti delle regioni
e delle province autonome ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 16
dicembre 1989, n. 418;
b) tre rappresentanti degli enti locali designati dall'Associazione nazionale
dei comuni italiani (ANCI) e un rappresentante degli enti locali designato
dalla Lega delle autonomie locali;
c) cinque esperti scelti fra i membri degli enti e delle associazioni in
possesso dei requisiti di cui agli articoli 1 e 2 della legge 19 novembre 1987,
n. 476, che svolgano attività di promozione e tutela delle persone handicappate
e delle loro famiglie;
d) tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative.
7. Il Comitato si avvale dei sistemi informativi delle Amministrazioni in esso
rappresentate. 8. Il Ministro per gli affari sociali, entro il 15 aprile di
ogni anno, presenta una relazione al Parlamento sui dati relativi allo stato di
attuazione delle politiche per l'handicap in Italia, nonché sugli indirizzi che
saranno seguiti. A tal fine le Amministrazioni dello Stato, anche ad
ordinamento autonomo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano
e gli enti locali trasmettono, entro il 28 febbraio di ciascun anno, alla
Presidenza del Consiglio dei ministri tutti i dati relativi agli interventi di
loro competenza disciplinati dalla presente legge. Nel primo anno di
applicazione della presente legge la relazione è presentata entro il 30
ottobre.
9. Il Comitato, nell'esercizio delle sue funzioni, è coadiuvato da una commissione
permanente composta da un rappresentante per ciascuno dei Ministeri
dell'interno, delle finanze, del tesoro, della pubblica istruzione, della
sanità, del lavoro e della previdenza sociale, dell'università e della ricerca
scientifica e tecnologica, nonché da tre rappresentanti della Presidenza del
Consiglio dei ministri di cui uno del Dipartimento per gli affari sociali, uno
del Dipartimento per gli affari regionali, uno del Dipartimento per la funzione
pubblica. La commissione è presieduta dal responsabile dell'Ufficio per le
problematiche della famiglia, della terza età, dei disabili e degli emarginati,
del Dipartimento per gli affari sociali.
Art. 41-bis. Conferenza nazionale sulle politiche dell'handicap.
I. Il Ministro per la solidarietà sociale, sentita la Conferenza unificata di
cui all'articolo 8 dei decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, promuove
indagini statistiche e conoscitive sull'handicap e convoca ogni tre anni una
conferenza nazionale sulle politiche dell'handicap alla quale invita soggetti
pubblici, privati e dei privato sociale che esplicano la loro attività nel
campo dell'assistenza e della integrazione sociale delle persone handicappate.
Le conclusioni di tale conferenza sono trasmesse al Parlamento anche al fine di
individuare eventuali correzioni alla legislazione vigente.
Art. 41-ter. Progetti sperimentali.
1. Il Ministro per la solidarietà sociale promuove e coordina progetti
sperimentali aventi per oggetto gli interventi previsti dagli articoli 10, 23,
25 e 26 della presente legge.
2. Il Ministro per la solidarietà sociale, con proprio decreto, d'intesa con la Conferenza unificata di
cui all'articolo 8 dei decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, definisce i
criteri e le modalità per la presentazione e la valutazione dei progetti
sperimentali di cui al comma 1 nonché i criteri per la ripartizione dei fondi
stanziati per il finanziamento dei progetti di cui al presente articolo.
42. Copertura finanziaria ( ... omissis ... ).
43. Abrogazioni.
1. L'articolo 230 del testo unico approvato con regio decreto 5 febbraio 1928,
n. 577, l'articolo
415 del regolamento approvato con regio decreto 26 aprile 1928, n. 1297, ed i
commi secondo e terzo dell'articolo 28, della legge 30 marzo 1971, n. 118, sono
abrogati.
44. Entrata in vigore.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.