Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151
"Testo unico delle disposizioni legislative in materia di
tutela e sostegno della maternita' e della paternita', a norma dell'articolo 15
della legge 8 marzo 2000, n. 53"
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 96 del 26 aprile 2001 - Supplemento Ordinario n. 93
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto
l'articolo 87 della Costituzione;
Visto
l'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53, recante delega al Governo per
l'emanazione di un decreto legislativo contenente il testo unico delle
disposizioni legislative in materia di tutela e di sostegno della maternita' e
della paternita', nel quale devono essere riunite e coordinate tra loro le
disposizioni vigenti in materia, apportando, nei limiti di detto coordinamento,
le modifiche necessarie per garantire la coerenza logica e sistematica della
normativa, anche al fine di adeguare e semplificare il linguaggio normativo;
Vista la
legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la
deliberazione preliminare del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione
del 15 dicembre 2000;
Udito il
parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti
normativi nell'adunanza del 15 gennaio 2001;
Acquisito il
parere delle competenti commissioni parlamentari;
Vista la
deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 marzo
2001;
Sulla
proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la
solidarieta' sociale, di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza
sociale, della sanita', per le pari opportunita' e per la funzione pubblica;
Emana
il seguente decreto legislativo:
Capo I
DISPOSIZIONI
GENERALI
Art. 1.
Oggetto
(legge
30 dicembre 1971, n. 1204, art. 1, comma 5;
legge 8
marzo 2000, n. 53, art. 17, comma 3)
1. Il presente
testo unico disciplina i congedi, i riposi, i permessi e la tutela delle
lavoratrici e dei lavoratori connessi alla maternita' e paternita' di figli
naturali, adottivi e in affidamento, nonche' il sostegno economico alla
maternita' e alla paternita'.
2. Sono fatte
salve le condizioni di maggior favore stabilite da leggi, regolamenti,
contratti collettivi, e da ogni altra disposizione.
Art. 2.
Definizioni
(legge
30 dicembre 1971, n. 1204, articoli 1, comma 1, e 13)
1. Ai fini
del presente testo unico:
a) per "congedo di maternita'" si intende l'astensione obbligatoria
dal lavoro della lavoratrice;
b) per "congedo di paternita'" si intende l'astensione dal lavoro del
lavoratore, fruito in alternativa al congedo di maternita';
c) per "congedo parentale", si intende l'astensione facoltativa della
lavoratrice o del lavoratore;
d) per "congedo per la malattia del figlio" si intende l'astensione
facoltativa dal lavoro della lavoratrice o del lavoratore in dipendenza della
malattia stessa;
e) per "lavoratrice" o "lavoratore", salvo che non sia
altrimenti specificato, si intendono i dipendenti, compresi quelli con
contratto di apprendistato, di amministrazioni pubbliche, di privati datori di
lavoro nonche' i soci lavoratori di cooperative.
2. Le
indennita' di cui al presente testo unico corrispondono, per le pubbliche
amministrazioni, ai trattamenti economici previsti, ai sensi della legislazione
vigente, da disposizioni normative e contrattuali. I trattamenti economici non
possono essere inferiori alle predette indennita'.
Art. 3.
Divieto di discriminazione
1. E' vietata
qualsiasi discriminazione fondata sul sesso per quanto riguarda l'accesso al
lavoro indipendentemente dalle modalita' di assunzione e qualunque sia il
settore o il ramo di attivita', a tutti i livelli della gerarchia
professionale, attuata attraverso il riferimento allo stato matrimoniale o di
famiglia o di gravidanza, secondo quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 1
della legge 9 dicembre 1977, n. 903.
2. E' vietata
qualsiasi discriminazione fondata sul sesso per quanto riguarda le iniziative
in materia di orientamento, formazione, perfezionamento e aggiornamento
professionale, per quanto concerne sia l'accesso sia i contenuti, secondo
quanto previsto dal comma 3 dell'articolo 1 della legge 9 dicembre 1977, n.
903.
3. E' vietata
qualsiasi discriminazione fondata sul sesso per quanto riguarda la
retribuzione, la classificazione professionale, l'attribuzione di qualifiche e
mansioni e la progressione nella carriera, secondo quanto previsto dagli articoli
2 e 3 della legge 9 dicembre 1977, n. 903.
Art. 4.
Sostituzione di lavoratrici e lavoratori
in congedo
(legge
30 dicembre 1971, n. 1204, art. 11;
legge 8
marzo 2000, n. 53, art. 10)
1. In sostituzione delle
lavoratrici e dei lavoratori assenti dal lavoro, in virtu' delle disposizioni
del presente testo unico, il datore di lavoro puo' assumere personale con
contratto a tempo determinato o temporaneo, ai sensi, rispettivamente,
dell'articolo 1, secondo comma, lettera b), della legge 18 aprile 1962, n. 230,
e dell'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 24 giugno 1997, n. 196, e
con l'osservanza delle disposizioni delle leggi medesime.
2. L'assunzione di
personale a tempo determinato e di personale temporaneo, in sostituzione di
lavoratrici e lavoratori in congedo ai sensi del presente testo unico puo'
avvenire anche con anticipo fino ad un mese rispetto al periodo di inizio del
congedo, salvo periodi superiori previsti dalla contrattazione collettiva.
3. Nelle
aziende con meno di venti dipendenti, per i contributi a carico del datore di
lavoro che assume personale con contratto a tempo determinato in sostituzione
di lavoratrici e lavoratori in congedo, e' concesso uno sgravio contributivo
del 50 per cento. Quando la sostituzione avviene con contratto di lavoro
temporaneo, l'impresa utilizzatrice recupera dalla societa' di fornitura le
somme corrispondenti allo sgravio da questa ottenuto.
4. Le
disposizioni del comma 3 trovano applicazione fino al compimento di un anno di
eta' del figlio della lavoratrice o del lavoratore in congedo o per un anno
dall'accoglienza del minore adottato o in affidamento.
5. Nelle
aziende in cui operano lavoratrici autonome di cui al Capo XI, e' possibile
procedere, in caso di maternita' delle suddette lavoratrici, e comunque entro
il primo anno di eta' del bambino o nel primo anno di accoglienza del minore
adottato o in affidamento, all'assunzione di personale a tempo determinato e di
personale temporaneo, per un periodo massimo di dodici mesi, con le medesime
agevolazioni di cui al comma 3.
Art. 5.
Anticipazione del trattamento di fine
rapporto
(legge
8 marzo 2000, n. 53, art. 7)
1. Durante i
periodi di fruizione dei congedi di cui all'articolo 32, il trattamento di fine
rapporto puo' essere anticipato ai fini del sostegno economico, ai sensi
dell'articolo 7 della legge 8 marzo 2000, n. 53. Gli statuti delle forme
pensionistiche complementari di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n.
124, e successive modificazioni, possono prevedere la possibilita' di conseguire
tale anticipazione.
Capo II
TUTELA
DELLA SALUTE DELLA LAVORATRICE
Art. 6.
Tutela della sicurezza e della salute
(decreto
legislativo 25 novembre 1996, n. 645, art. 1;
legge 30
dicembre 1971, n. 1204, art. 9)
1. Il
presente Capo prescrive misure per la tutela della sicurezza e della salute
delle lavoratrici durante il periodo di gravidanza e fino a sette mesi di eta'
del figlio, che hanno informato il datore di lavoro del proprio stato,
conformemente alle disposizioni vigenti, fatto salvo quanto previsto dal comma
2 dell'articolo 8.
2. La tutela
si applica, altresi', alle lavoratrici che hanno ricevuto bambini in adozione o
in affidamento, fino al compimento dei sette mesi di eta'.
3. Salva
l'ordinaria assistenza sanitaria e ospedaliera a carico del Servizio sanitario
nazionale, le lavoratrici, durante la gravidanza, possono fruire presso le
strutture sanitarie pubbliche o private accreditate, con esclusione dal costo
delle prestazioni erogate, oltre che delle periodiche visite
ostetrico-ginecologiche, delle prestazioni specialistiche per la tutela della
maternita', in funzione preconcezionale e di prevenzione del rischio fetale,
previste dal decreto del Ministro della sanita' di cui all'articolo 1, comma 5,
lettera a), del decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124, purche' prescritte
secondo le modalita' ivi indicate.
Art. 7.
Lavori vietati
(legge
30 dicembre 1971, n. 1204, articoli 3, 30, comma 8, e 31, comma 1;
decreto
legislativo 25 novembre 1996, n. 645, art. 3;
legge 8
marzo 2000, n. 53, art. 12, comma 3)
1. E' vietato
adibire le lavoratrici al trasporto e al sollevamento di pesi, nonche' ai
lavori pericolosi, faticosi ed insalubri. I lavori pericolosi, faticosi ed
insalubri sono indicati dall'articolo 5 del decreto del Presidente della
Repubblica 25 novembre 1976, n. 1026, riportato nell'allegato A del presente
testo unico. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con
i Ministri della sanita' e per la solidarieta' sociale, sentite le parti
sociali, provvede ad aggiornare l'elenco di cui all'allegato A.
2. Tra i
lavori pericolosi, faticosi ed insalubri sono inclusi quelli che comportano il
rischio di esposizione agli agenti ed alle condizioni di lavoro, indicati
nell'elenco di cui all'allegato B.
3. La
lavoratrice e' addetta ad altre mansioni per il periodo per il quale e'
previsto il divieto.
4. La
lavoratrice e', altresi', spostata ad altre mansioni nei casi in cui i servizi
ispettivi del Ministero del lavoro, d'ufficio o su istanza della lavoratrice,
accertino che le condizioni di lavoro o ambientali sono pregiudizievoli alla
salute della donna.
5. La
lavoratrice adibita a mansioni inferiori a quelle abituali conserva la
retribuzione corrispondente alle mansioni precedentemente svolte, nonche' la
qualifica originale. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 13 della
legge 20 maggio 1970, n. 300, qualora la lavoratrice sia adibita a mansioni
equivalenti o superiori.
6. Quando la
lavoratrice non possa essere spostata ad altre mansioni, il servizio ispettivo
del Ministero del lavoro, competente per territorio, puo' disporre
l'interdizione dal lavoro per tutto il periodo di cui al presente Capo, in
attuazione di quanto previsto all'articolo 17.
7. L'inosservanza delle
disposizioni contenute nei commi 1, 2, 3 e 4 e' punita con l'arresto fino a sei
mesi.
Art. 8.
Esposizione a radiazioni ionizzanti
(decreto
legislativo 17 marzo 1995, n. 230, art. 69)
1. Le donne,
durante la gravidanza, non possono svolgere attivita' in zone classificate o,
comunque, essere adibite ad attivita' che potrebbero esporre il nascituro ad
una dose che ecceda un millisievert durante il periodo della gravidanza.
2. E' fatto
obbligo alle lavoratrici di comunicare al datore di lavoro il proprio stato di
gravidanza, non appena accertato.
3. E'
altresi' vietato adibire le donne che allattano ad attivita' comportanti un
rischio di contaminazione.
Art. 9.
Polizia di Stato, penitenziaria e
municipale
(legge
7 agosto 1990, n. 232, art. 13;
legge 8
marzo 2000, n. 53, art. 14)
1. Fermo
restando quanto previsto dal presente Capo, durante la gravidanza e' vietato
adibire al lavoro operativo le appartenenti alla Polizia di Stato.
2. Per le
appartenenti alla Polizia di Stato, gli accertamenti tecnico-sanitari previsti
dal presente testo unico sono devoluti al servizio sanitario
dell'amministrazione della pubblica sicurezza, in conformita' all'articolo 6,
lettera z), della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive modificazioni.
3. Le
disposizioni di cui al comma 1 si applicano al personale femminile del corpo di
polizia penitenziaria e ai corpi di polizia municipale.
Art. 10.
Personale militare femminile
(decreto
legislativo 31 gennaio 2000, n. 24, art. 4, comma 3)
1. Fatti
salvi i periodi di divieto di adibire al lavoro le donne previsti agli articoli
16 e 17, comma 1, durante il periodo di gravidanza e fino a sette mesi
successivi al parto il personale militare femminile non puo' svolgere incarichi
pericolosi, faticosi ed insalubri, da determinarsi con decreti adottati,
sentito il comitato consultivo di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 20
ottobre 1999, n. 380, dal Ministro della difesa, di concerto con i Ministri del
lavoro e della previdenza sociale e delle pari opportunita' per il personale
delle Forze armate, nonche' con il Ministro dei trasporti e della navigazione
per il personale delle capitanerie di porto, e dal Ministro delle finanze, di
concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e delle pari
opportunita' per il personale del Corpo della guardia di finanza.
Art. 11.
Valutazione dei rischi
(decreto
legislativo 25 novembre 1996, n. 645, art. 4)
1. Fermo
restando quanto stabilito dall'articolo 7, commi 1 e 2, il datore di lavoro,
nell'ambito ed agli effetti della valutazione di cui all'articolo 4, comma 1,
del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni,
valuta i rischi per la sicurezza e la salute delle lavoratrici, in particolare
i rischi di esposizione ad agenti fisici, chimici o biologici, processi o
condizioni di lavoro di cui all'allegato C, nel rispetto delle linee direttrici
elaborate dalla Commissione dell'Unione europea, individuando le misure di
prevenzione e protezione da adottare.
2. L'obbligo di
informazione stabilito dall'articolo 21 del decreto legislativo 19 settembre
1994, n. 626, e successive modificazioni, comprende quello di informare le
lavoratrici ed i loro rappresentati per la sicurezza sui risultati della
valutazione e sulle conseguenti misure di protezione e di prevenzione adottate.
Art. 12.
Conseguenze della valutazione
(decreto
legislativo 25 novembre 1996, n. 645, art. 5)
1. Qualora i
risultati della valutazione di cui all'articolo 11, comma 1, rivelino un
rischio per la sicurezza e la salute delle lavoratrici, il datore di lavoro
adotta le misure necessarie affinche' l'esposizione al rischio delle
lavoratrici sia evitata, modificandone temporaneamente le condizioni o l'orario
di lavoro.
2. Ove la
modifica delle condizioni o dell'orario di lavoro non sia possibile per motivi
organizzativi o produttivi, il datore di lavoro applica quanto stabilito
dall'articolo 7, commi 3, 4 e 5, dandone contestuale informazione scritta al
servizio ispettivo del Ministero del lavoro competente per territorio, che puo'
disporre l'interdizione dal lavoro per tutto il periodo di cui all'articolo 6,
comma 1, in
attuazione di quanto previsto all'articolo 17.
3. Le
disposizioni di cui ai commi 1 e 2 trovano applicazione al di fuori dei casi di
divieto sanciti dall'articolo 7, commi 1 e 2.
4. L'inosservanza della
disposizione di cui al comma 1 e' punita con la sanzione di cui all'articolo 7,
comma 7.
Art. 13.
Adeguamento alla disciplina comunitaria
(decreto
legislativo 25 novembre 1996, n. 645, articoli 2 e 8)
1. Con
decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il
Ministro della sanita', sentita la Commissione consultiva permanente di cui
all'articolo 26 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive
modificazioni, sono recepite le linee direttrici elaborate dalla Commissione
dell'Unione europea, concernenti la valutazione degli agenti chimici, fisici e
biologici, nonche' dei processi industriali ritenuti pericolosi per la
sicurezza o la salute delle lavoratrici e riguardanti anche i movimenti, le
posizioni di lavoro, la fatica mentale e fisica e gli altri disagi fisici e
mentali connessi con l'attivita' svolta dalle predette lavoratrici.
2. Con la
stessa procedura di cui al comma 1, si provvede ad adeguare ed integrare la
disciplina contenuta nel decreto di cui al comma 1, nonche' a modificare ed
integrare gli elenchi di cui agli allegati B e C, in conformita' alle modifiche
alle linee direttrici e alle altre modifiche adottate in sede comunitaria.
Art. 14.
Controlli prenatali
(decreto
legislativo 25 novembre 1996, n. 645, art. 7)
1. Le
lavoratrici gestanti hanno diritto a permessi retribuiti per l'effettuazione di
esami prenatali, accertamenti clinici ovvero visite mediche specialistiche, nel
caso in cui questi debbono essere eseguiti durante l'orario di lavoro.
2. Per la
fruizione dei permessi di cui al comma 1 le lavoratrici presentano al datore di
lavoro apposita istanza e successivamente presentano la relativa documentazione
giustificativa attestante la data e l'orario di effettuazione degli esami.
Art. 15.
Disposizioni applicabili
(decreto
legislativo 25 novembre 1996, n. 645, art. 9)
1. Per quanto
non diversamente previsto dal presente Capo, restano ferme le disposizioni
recate dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive
modificazioni, nonche' da ogni altra disposizione in materia di sicurezza e
salute nei luoghi di lavoro.
Capo III
CONGEDO
DI MATERNITA'
Art. 16.
Divieto di adibire al lavoro le donne
(legge
30 dicembre 1971, n. 1204, art. 4, comma 1 e 4)
1. E' vietato
adibire al lavoro le donne:
a) durante i due mesi precedenti la data presunta del parto, salvo quanto
previsto all'articolo 20;
b) ove il parto avvenga oltre tale data, per il periodo intercorrente tra la
data presunta e la data effettiva del parto;
c) durante i tre mesi dopo il parto;
d) durante gli ulteriori giorni non goduti prima del parto, qualora il parto
avvenga in data anticipata rispetto a quella presunta. Tali giorni sono
aggiunti al periodo di congedo di maternita' dopo il parto.
Art. 17.
Estensione del divieto
(legge
30 dicembre 1971, n. 1204, articoli 4, commi 2 e 3, 5, e 30, commi 6, 7, 9 e
10)
1. Il divieto
e' anticipato a tre mesi dalla data presunta del parto quando le lavoratrici
sono occupate in lavori che, in relazione all'avanzato stato di gravidanza,
siano da ritenersi gravosi o pregiudizievoli. Tali lavori sono determinati con
propri decreti dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentite le
organizzazioni sindacali nazionali maggiormente rappresentative. Fino
all'emanazione del primo decreto ministeriale, l'anticipazione del divieto di
lavoro e' disposta dal servizio ispettivo del Ministero del lavoro, competente
per territorio.
2. Il
servizio ispettivo del Ministero del lavoro puo' disporre, sulla base di
accertamento medico, avvalendosi dei competenti organi del Servizio sanitario
nazionale, ai sensi degli articoli 2 e 7 del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 502, l'interdizione
dal lavoro delle lavoratrici in stato di gravidanza, fino al periodo di
astensione di cui alla lettera a), comma 1, dell'articolo 16, per uno o piu'
periodi, la cui durata sara' determinata dal servizio stesso, per i seguenti
motivi:
a) nel caso di gravi complicanze della gravidanza o di preesistenti forme
morbose che si presume possano essere aggravate dallo stato di gravidanza;
b) quando le condizioni di lavoro o ambientali siano ritenute pregiudizievoli
alla salute della donna e del bambino;
c) quando la lavoratrice non possa essere spostata ad altre mansioni, secondo
quanto previsto dagli articoli 7 e 12.
3. L'astensione dal lavoro
di cui alla lettera a) del comma 2 e' disposta dal servizio ispettivo del
Ministero del lavoro, secondo le risultanze dell'accertamento medico ivi
previsto. In ogni caso il provvedimento dovra' essere emanato entro sette
giorni dalla ricezione dell'istanza della lavoratrice.
4. L'astensione dal lavoro
di cui alle lettere b) e c) del comma 2 puo' essere disposta dal servizio
ispettivo del Ministero del lavoro, d'ufficio o su istanza della lavoratrice,
qualora nel corso della propria attivita' di vigilanza constati l'esistenza
delle condizioni che danno luogo all'astensione medesima.
5. I
provvedimenti dei servizi ispettivi previsti dai presente articolo sono
definitivi.
Art. 18.
Sanzioni
(legge
30 dicembre 1971, n. 1204, art. 31, comma 1)
1. L'inosservanza delle
disposizioni contenute negli articoli 16 e 17 e' punita con l'arresto fino a
sei mesi.
Art. 19.
Interruzione della gravidanza
(legge
30 dicembre 1971, n. 1204, art. 20)
1. L'interruzione della
gravidanza, spontanea o volontaria, nei casi previsti dagli articoli 4, 5 e 6
della legge 22 maggio 1978, n. 194, e' considerata a tutti gli effetti come
malattia.
2. Ai sensi
dell'articolo 17 della legge 22 maggio 1978, n. 194, la pena prevista per
chiunque cagioni ad una donna, per colpa, l'interruzione della gravidanza o un
parto prematuro e' aumentata se il fatto e' commesso con la violazione delle
norme poste a tutela del lavoro.
Art. 20.
Flessibilita' del congedo di maternita'
(legge
30 dicembre 1971, n. 1204, art. 4-bis;
legge 8
marzo 2000,n. 53, art. 12, comma 2)
1. Ferma
restando la durata complessiva del congedo di maternita', le lavoratrici hanno
la facolta' di astenersi dal lavoro a partire dal mese precedente la data
presunta del parto e nei quattro mesi successivi al parto, a condizione che il
medico specialista del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato e
il medico competente ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi
di lavoro attestino che tale opzione non arrechi pregiudizio alla salute della
gestante e del nascituro.
2. Il Ministro
del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri della sanita'
e per la solidarieta' sociale, sentite le parti sociali, definisce con proprio
decreto l'elenco dei lavori ai quali non si applicano le disposizioni del comma
1.
Art. 21.
Documentazione
(legge
30 dicembre 1971, n. 1204, articoli 4, comma 5, e 28)
1. Prima
dell'inizio del periodo di divieto di lavoro di cui all'articolo 16, lettera
a), le lavoratrici devono consegnare al datore di lavoro e all'istituto
erogatore dell'indennita' di maternita' il certificato medico indicante la data
presunta del parto. La data indicata nel certificato fa stato, nonostante
qualsiasi errore di previsione.
2. La
lavoratrice e' tenuta a presentare, entro trenta giorni, il certificato di
nascita del figlio, ovvero la dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell'articolo
46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
Art. 22.
Trattamento economico e normativo
(legge
30 dicembre 1971, n. 1204, articoli 6, 8 e 15, commi 1 e 5;
legge 9
dicembre 1977, n. 903, art. 3, comma 2;
decreto-legge
20 maggio 1993, n. 148, convertito dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, art. 6,
commi 4 e 5)
1. Le
lavoratrici hanno diritto ad un'indennita' giornaliera pari all'80 per cento
della retribuzione per tutto il periodo del congedo di maternita', anche in
attuazione degli articoli 7, comma 6, e 12, comma 2.
2. L'indennita' e'
corrisposta con le modalita' di cui all'articolo 1 del decreto-legge 30
dicembre 1979, n. 663, convertito dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, ed e'
comprensiva di ogni altra indennita' spettante per malattia.
3. I periodi
di congedo di maternita' devono essere computati nell'anzianita' di servizio a
tutti gli effetti, compresi quelli relativi alla tredicesima mensilita' o alla
gratifica natalizia e alle ferie.
4. I medesimi
periodi non si computano ai fini del raggiungimento dei limiti di permanenza
nelle liste di mobilita' di cui all'articolo 7 della legge 23 luglio 1991, n.
223, fermi restando i limiti temporali di fruizione dell'indennita' di
mobilita'. I medesimi periodi si computano ai fini del raggiungimento del
limite minimo di sei mesi di lavoro effettivamente prestato per poter
beneficiare dell'indennita' di mobilita'.
5. Gli stessi
periodi sono considerati, ai fini della progressione nella carriera, come
attivita' lavorativa, quando i contratti collettivi non richiedano a tale scopo
particolari requisiti.
6. Le ferie e
le assenze eventualmente spettanti alla lavoratrice ad altro titolo non vanno
godute contemporaneamente ai periodi di congedo di maternita'.
7. Non viene
cancellata dalla lista di mobilita' ai sensi dell'articolo 9 della legge 23
luglio 1991, n. 223, la lavoratrice che, in periodo di congedo di maternita',
rifiuta l'offerta di lavoro, di impiego in opere o servizi di pubblica
utilita', ovvero l'avviamento a corsi di formazione professionale.
Art. 23.
Calcolo dell'indennita'
(legge
30 dicembre 1971, n. 1204, art. 16)
1. Agli
effetti della determinazione della misura dell'indennita', per retribuzione
s'intende la retribuzione media globale giornaliera del periodo di paga
quadrisettimanale o mensile scaduto ed immediatamente precedente a quello nel
corso del quale ha avuto inizio il congedo di maternita'.
2. Al
suddetto importo va aggiunto il rateo giornaliero relativo alla gratifica
natalizia o alla tredicesima mensilita' e agli altri premi o mensilita' o
trattamenti accessori eventualmente erogati alla lavoratrice.
3. Concorrono
a formare la retribuzione gli stessi elementi che vengono considerati agli effetti
della determinazione delle prestazioni dell'assicurazione obbligatoria per le
indennita' economiche di malattia.
4. Per
retribuzione media globale giornaliera si intende l'importo che si ottiene
dividendo per trenta l'importo totale della retribuzione del mese precedente a
quello nel corso del quale ha avuto inizio il congedo. Qualora le lavoratrici
non abbiano svolto l'intero periodo lavorativo mensile per sospensione del
rapporto di lavoro con diritto alla conservazione del posto per interruzione del
rapporto stesso o per recente assunzione si applica quanto previsto al comma 5,
lettera c).
5. Nei
confronti delle operaie dei settori non agricoli, per retribuzione media
globale giornaliera s'intende:
a) nei casi in cui, o per contratto di lavoro o per la effettuazione di ore di
lavoro straordinario, l'orario medio effettivamente praticato superi le otto
ore giornaliere, l'importo che si ottiene dividendo l'ammontare complessivo
degli emolumenti percepiti nel periodo di paga preso in considerazione per il
numero dei giorni lavorati o comunque retribuiti;
b) nei casi in cui, o per esigenze organizzative contingenti dell'azienda o per
particolari ragioni di carattere personale della lavoratrice, l'orario medio
effettivamente praticato risulti inferiore a quello previsto dal contratto di
lavoro della categoria, l'importo che si ottiene dividendo l'ammontare
complessivo degli emolumenti percepiti nel periodo di paga preso in
considerazione per il numero delle ore di lavoro effettuato e moltiplicando il
quoziente ottenuto per il numero delle ore giornaliere di lavoro previste dal
contratto stesso. Nei casi in cui i contratti di lavoro prevedano, nell'ambito
di una settimana, un orario di lavoro identico per i primi cinque giorni della
settimana e un orario ridotto per il sesto giorno, l'orario giornaliero e'
quello che si ottiene dividendo per sei il numero complessivo delle ore
settimanali contrattualmente stabilite;
c) in tutti gli altri casi, l'importo che si ottiene dividendo l'ammontare
complessivo degli emolumenti percepiti nel periodo di paga preso in
considerazione per il numero di giorni lavorati, o comunque retribuiti,
risultanti dal periodo stesso.
Art. 24.
Prolungamento del diritto alla
corresponsione del trattamento economico
(legge
30 dicembre 1971, n. 1204, art. 17;
decreto-legge
20 maggio 1993, n. 148, convertito dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, art. 6,
comma 3)
1. L'indennita' di
maternita' e' corrisposta anche nei casi di risoluzione del rapporto di lavoro
previsti dall'articolo 54, comma 3, lettere b) e c), che si verifichino durante
i periodi di congedo di maternita' previsti dagli articoli 16 e 17.
2. Le
lavoratrici gestanti che si trovino, all'inizio del periodo di congedo di
maternita', sospese, assenti dal lavoro senza retribuzione, ovvero,
disoccupate, sono ammesse al godimento dell'indennita' giornaliera di
maternita' purche' tra l'inizio della sospensione, dell'assenza o della
disoccupazione e quello di detto periodo non siano decorsi piu' di sessanta
giorni.
3. Ai fini
del computo dei predetti sessanta giorni, non si tiene conto delle assenze
dovute a malattia o ad infortunio sul lavoro, accertate e riconosciute dagli
enti gestori delle relative assicurazioni sociali, ne' del periodo di congedo
parentale o di congedo per la malattia del figlio fruito per una precedente
maternita', ne' del periodo di assenza fruito per accudire minori in
affidamento, ne' del periodo di mancata prestazione lavorativa prevista dal
contratto di lavoro a tempo parziale di tipo verticale.
4. Qualora il
congedo di maternita' abbia inizio trascorsi sessanta giorni dalla risoluzione
del rapporto di lavoro e la lavoratrice si trovi, all'inizio del periodo di
congedo stesso, disoccupata e in godimento dell'indennita' di disoccupazione,
ha diritto all'indennita' giornaliera di maternita' anziche' all'indennita'
ordinaria di disoccupazione.
5. La
lavoratrice, che si trova nelle condizioni indicate nel comma 4, ma che non e'
in godimento della indennita' di disoccupazione perche' nell'ultimo biennio ha
effettuato lavorazioni alle dipendenze di terzi non soggette all'obbligo
dell'assicurazione contro la disoccupazione, ha diritto all'indennita'
giornaliera di maternita', purche' al momento dell'inizio del congedo di
maternita' non siano trascorsi piu' di centottanta giorni dalla data di
risoluzione del rapporto e, nell'ultimo biennio che precede il suddetto
periodo, risultino a suo favore, nell'assicurazione obbligatoria per le
indennita' di maternita', ventisei contributi settimanali.
6. La
lavoratrice che, nel caso di congedo di maternita' iniziato dopo sessanta
giorni dalla data di sospensione dal lavoro, si trovi, all'inizio del congedo
stesso, sospesa e in godimento del trattamento di integrazione salariale a
carico della Cassa integrazione guadagni, ha diritto, in luogo di tale
trattamento, all'indennita' giornaliera di maternita'.
7. Le
disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai casi di
fruizione dell'indennita' di mobilita' di cui all'articolo 7 della legge 23
luglio 1991, n. 223.
Art. 25.
Trattamento previdenziale
(decreto
legislativo 16 settembre 1996, n. 564, art. 2, commi 1, 4, 6)
1. Per i
periodi di congedo di maternita', non e' richiesta, in costanza di rapporto di
lavoro, alcuna anzianita' contributiva pregressa ai fini dell'accreditamento
dei contributi figurativi per il diritto alla pensione e per la determinazione
della misura stessa.
2. In favore dei soggetti
iscritti al fondo pensioni lavoratori dipendenti e alle forme di previdenza
sostitutive ed esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria per
l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti, i periodi corrispondenti al congedo
di maternita' di cui agli articoli 16 e 17, verificatisi al di fuori del
rapporto di lavoro, sono considerati utili ai fini pensionistici, a condizione
che il soggetto possa far valere, all'atto della domanda, almeno cinque anni di
contribuzione versata in costanza di rapporto di lavoro. La contribuzione
figurativa viene accreditata secondo le disposizioni di cui all'articolo 8
della legge 23 aprile 1981, n. 155, con effetto dal periodo in cui si colloca
l'evento.
3. Per i
soggetti iscritti al fondo pensioni lavoratori dipendenti ed ai fondi
sostitutivi dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la
vecchiaia ed i superstiti, gli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al
comma 2 sono addebitati alla relativa gestione pensionistica. Per i soggetti
iscritti ai fondi esclusivi dell'assicurazione generale obbligatoria per
l'invalidita' e la vecchiaia ed i superstiti, gli oneri derivanti dalle disposizioni
di cui al comma 2 sono posti a carico dell'ultima gestione pensionistica del
quinquennio lavorativo richiesto nel medesimo comma.
Art. 26.
Adozioni e affidamenti
(legge
9 dicembre 1977, n. 903, art. 6, comma 1)
1. Il congedo
di maternita' di cui alla lettera c), comma 1, dell'articolo 16 puo' essere
richiesto dalla lavoratrice che abbia adottato, o che abbia ottenuto in
affidamento un bambino di eta' non superiore a sei anni all'atto dell'adozione
o dell'affidamento.
2. Il congedo
deve essere fruito durante i primi tre mesi successivi all'effettivo ingresso
del bambino nella famiglia della lavoratrice.
Art. 27.
Adozioni e affidamenti preadottivi
internazionali
(legge
9 dicembre 1977, n. 903, art. 6, comma 1;
legge 4
maggio 1983, n. 184, art. 31, comma 3, lettera n), e 39-quater, lettere a) e c)
1. Nel caso
di adozione e di affidamento preadottivo internazionali, disciplinati dal
Titolo III della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, il
congedo di maternita' di cui al comma 1 dell'articolo 26 spetta anche se il
minore adottato o affidato abbia superato i sei anni e sino al compimento della
maggiore eta'.
2. Per
l'adozione e l'affidamento preadottivo internazionali, la lavoratrice ha,
altresi', diritto a fruire di un congedo di durata corrispondente al periodo di
permanenza nello Stato straniero richiesto per l'adozione e l'affidamento. Il
congedo non comporta indennita' ne' retribuzione.
3. L'ente autorizzato che
ha ricevuto l'incarico di curare la procedura di adozione certifica la durata
del congedo di cui al comma 1 dell'articolo 26, nonche' la durata del periodo
di permanenza all'estero nel caso del congedo previsto al comma 2 del presente
articolo.
Capo IV
CONGEDO
DI PATERNITA'
Art. 28.
Congedo di paternita'
(legge
9 dicembre 1977, n. 903, art. 6-bis,
commi 1 e 2)
1. Il padre
lavoratore ha diritto di astenersi dal lavoro per tutta la durata del congedo
di maternita' o per la parte residua che sarebbe spettata alla lavoratrice, in
caso di morte o di grave infermita' della madre ovvero di abbandono, nonche' in
caso di affidamento esclusivo del bambino al padre.
2. Il padre
lavoratore che intenda avvalersi del diritto di cui al comma 1 presenta al
datore di lavoro la certificazione relativa alle condizioni ivi previste. In
caso di abbandono, il padre lavoratore ne rende dichiarazione ai sensi
dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445.
Art. 29.
Trattamento economico e normativo
(legge
9 dicembre 1977, n. 903, art. 6-bis,
comma 3)
1. Il
trattamento economico e normativo e' quello spettante ai sensi degli articoli
22 e 23.
Art. 30.
Trattamento previdenziale
1. Il
trattamento previdenziale e' quello previsto dall'articolo 25.
Art. 31.
Adozioni e affidamenti
1. Il congedo
di cui agli articoli 26, comma 1, e 27, comma 1, che non sia stato chiesto
dalla lavoratrice, spetta, alle medesime condizioni, al lavoratore.
2. Il congedo
di cui all'articolo 27, comma 2, spetta, alle medesime condizioni, al
lavoratore.
3. Al
lavoratore, alle medesime condizioni previste dai commi 1 e 2, e' riconosciuto
il diritto di cui all'articolo 28.
Capo V
CONGEDO
PARENTALE
Art. 32.
Congedo parentale
(legge
30 dicembre 1971, n. 1204, articoli 1, comma 4, e 7, commi 1, 2 e 3)
1. Per ogni
bambino, nei primi suoi otto anni di vita, ciascun genitore ha diritto di
astenersi dal lavoro secondo le modalita' stabilite dal presente articolo. I
relativi congedi parentali dei genitori non possono complessivamente eccedere
il limite di dieci mesi, fatto salvo il disposto del comma 2 del presente
articolo. Nell'ambito del predetto limite, il diritto di astenersi dal lavoro
compete:
a) alla madre lavoratrice, trascorso il periodo di congedo di maternita' di cui
al Capo III, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a sei mesi;
b) al padre lavoratore, dalla nascita del figlio, per un periodo continuativo o
frazionato non superiore a sei mesi, elevabile a sette nel caso di cui al comma
2;
c) qualora vi sia un solo genitore, per un periodo continuativo o frazionato
non superiore a dieci mesi.
2. Qualora il
padre lavoratore eserciti il diritto di astenersi dal lavoro per un periodo
continuativo o frazionato non inferiore a tre mesi, il limite complessivo dei
congedi parentali dei genitori e' elevato a undici mesi.
3. Ai fini
dell'esercizio del diritto di cui al comma 1, il genitore e' tenuto, salvo casi
di oggettiva impossibilita', a preavvisare il datore di lavoro secondo le
modalita' e i criteri definiti dai contratti collettivi, e comunque con un
periodo di preavviso non inferiore a quindici giorni.
4. Il congedo
parentale spetta al genitore richiedente anche qualora l'altro genitore non ne
abbia diritto.
Art. 33.
Prolungamento del congedo
(legge
5 febbraio 1992, n. 104, art. 33, commi 1 e 2;
legge 8
marzo 2000, n. 53, art. 20)
1. La
lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre di minore con handicap
in situazione di gravita' accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della
legge 5 febbraio 1992, n. 104, hanno diritto al prolungamento fino a tre anni
del congedo parentale a condizione che il bambino non sia ricoverato a tempo
pieno presso istituti specializzati.
2. In alternativa al
prolungamento del congedo possono essere fruiti i riposi di cui all'articolo
42, comma 1.
3. Il congedo
spetta al genitore richiedente anche qualora l'altro genitore non ne abbia
diritto.
4. Resta
fermo il diritto di fruire del congedo di cui all'articolo 32. Il prolungamento
di cui al comma 1 decorre dal termine del periodo corrispondente alla durata
massima del congedo parentale spettante al richiedente ai sensi dell'articolo
32.
Art. 34.
Trattamento economico e normativo
(legge
30 dicembre 1971, n. 1204, articoli 15, commi 2 e 4, e 7, comma 5)
1. Per i
periodi di congedo parentale di cui all'articolo 32 alle lavoratrici e ai
lavoratori e' dovuta fino al terzo anno di vita del bambino, un'indennita' pari
al 30 per cento della retribuzione, per un periodo massimo complessivo tra i
genitori di sei mesi. L'indennita' e' calcolata secondo quanto previsto
all'articolo 23, ad esclusione del comma 2 dello stesso.
2. Si applica
il comma 1 per tutto il periodo di prolungamento del congedo di cui
all'articolo 33.
3. Per i
periodi di congedo parentale di cui all'articolo 32 ulteriori rispetto a quanto
previsto ai commi 1 e 2 e' dovuta un'indennita' pari al 30 per cento della
retribuzione, a condizione che il reddito individuale dell'interessato sia
inferiore a 2,5 volte l'importo del trattamento minimo di pensione a carico
dell'assicurazione generale obbligatoria. Il reddito e' determinato secondo i
criteri previsti in materia di limiti reddituali per l'integrazione al minimo.
4. L'indennita' e'
corrisposta con le modalita' di cui all'articolo 22, comma 2.
5. I periodi
di congedo parentale sono computati nell'anzianita' di servizio, esclusi gli
effetti relativi alle ferie e alla tredicesima mensilita' o alla gratifica
natalizia.
6. Si applica
quanto previsto all'articolo 22, commi 4, 6 e 7.
Art. 35.
Trattamento previdenziale
(legge
30 dicembre 1971, n. 1204, art. 15, comma 2, lettere a) e b);
decreto
legislativo 16 settembre 1996, n. 564, articoli 2, commi 2, 3 e 5)
1. I periodi
di congedo parentale che danno diritto al trattamento economico e normativo di
cui all'articolo 34, commi 1 e 2, sono coperti da contribuzione figurativa. Si applica
quanto previsto al comma 1 dell'articolo 25.
2. I periodi
di congedo parentale di cui all'articolo 34, comma 3, compresi quelli che non
danno diritto al trattamento economico, sono coperti da contribuzione
figurativa, attribuendo come valore retributivo per tale periodo il 200 per
cento del valore massimo dell'assegno sociale, proporzionato ai periodi di
riferimento, salva la facolta' di integrazione da parte dell'interessato, con
riscatto ai sensi dell'articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, ovvero
con versamento dei relativi contributi secondo i criteri e le modalita' della
prosecuzione volontaria.
3. Per i
dipendenti di amministrazioni pubbliche e per i soggetti iscritti ai fondi
sostitutivi dell'assicurazione generale obbligatoria gestita dall'Istituto
nazionale previdenza sociale (INPS) ai quali viene corrisposta una retribuzione
ridotta o non viene corrisposta alcuna retribuzione nei periodi di congedo
parentale, sussiste il diritto, per la parte differenziale mancante alla misura
intera o per l'intera retribuzione mancante, alla contribuzione figurativa da
accreditare secondo le disposizioni di cui all'articolo 8 della legge 23 aprile
1981, n. 155.
4. Gli oneri
derivanti dal riconoscimento della contribuzione figurativa di cui al comma 3,
per i soggetti iscritti ai fondi esclusivi o sostitutivi dell'assicurazione
generale obbligatoria, restano a carico della gestione previdenziale cui i
soggetti medesimi risultino iscritti durante il predetto periodo.
5. Per i
soggetti iscritti al fondo pensioni lavoratori dipendenti e alle forme di
previdenza sostitutive ed esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria
per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti, i periodi non coperti da
assicurazione e corrispondenti a quelli che danno luogo al congedo parentale,
collocati temporalmente al di fuori del rapporto di lavoro, possono essere
riscattati, nella misura massima di cinque anni, con le modalita' di cui
all'articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, e successive
modificazioni, a condizione che i richiedenti possano far valere, all'atto
della domanda, complessivamente almeno cinque anni di contribuzione versata in
costanza di effettiva attivita' lavorativa.
Art. 36.
Adozioni e affidamenti
(legge
9 dicembre 1977, n. 903, art. 6, comma 2;
legge 5
febbraio 1992, n. 104, art. 33, comma 7;
legge 8
marzo 2000, n. 53, art. 3, comma 5)
1. Il congedo
parentale di cui al presente Capo spetta anche per le adozioni e gli
affidamenti.
2. Il limite
di eta', di cui all'articolo 34, comma 1, e' elevato a sei anni. In ogni caso,
il congedo parentale puo' essere fruito nei primi tre anni dall'ingresso del
minore nel nucleo familiare.
3. Qualora,
all'atto dell'adozione o dell'affidamento, il minore abbia un'eta' compresa fra
i sei e i dodici anni, il congedo parentale e' fruito nei primi tre anni
dall'ingresso del minore nel nucleo familiare.
Art. 37
Adozioni e affidamenti preadottivi
internazionali
(legge
9 dicembre 1977, n. 903, art. 6, comma 2;
legge 4
maggio 1983, n. 184, art. 31, comma 3, lettera n), e 39-quater, lettera b)
1. In caso di adozione e di
affidamento preadottivo internazionale si applicano le disposizioni
dell'articolo 36.
2. L'Ente autorizzato che
ha ricevuto l'incarico di curare la procedura di adozione certifica la durata
del congedo parentale.
Art. 38.
Sanzioni
(legge
30 dicembre 1971, n. 1204, art. 31, comma 3)
1. Il
rifiuto, l'opposizione o l'ostacolo all'esercizio dei diritti di assenza dal
lavoro di cui al presente Capo sono puniti con la sanzione amministrativa da
lire un milione a lire cinque milioni.
Capo VI
RIPOSI
E PERMESSI
Art. 39.
Riposi giornalieri della madre
(legge
30 dicembre 1971, n. 1204, art. 10)
1. Il datore
di lavoro deve consentire alle lavoratrici madri, durante il primo anno di vita
del bambino, due periodi di riposo, anche cumulabili durante la giornata. Il
riposo e' uno solo quando l'orario giornaliero di lavoro e' inferiore a sei
ore.
2. I periodi
di riposo di cui al comma 1 hanno la durata di un'ora ciascuno e sono
considerati ore lavorative agli effetti della durata e della retribuzione del
lavoro. Essi comportano il diritto della donna ad uscire dall'azienda.
3. I periodi
di riposo sono di mezz'ora ciascuno quando la lavoratrice fruisca dell'asilo
nido o di altra struttura idonea, istituiti dal datore di lavoro nell'unita'
produttiva o nelle immediate vicinanze di essa.
Art. 40.
Riposi giornalieri del padre
(legge
9 dicembre 1977, n. 903, art. 6-ter)
1. I periodi
di riposo di cui all'articolo 39 sono riconosciuti al padre lavoratore:
a) nel caso in cui i figli siano affidati al solo padre;
b) in alternativa alla madre lavoratrice dipendente che non se ne avvalga;
c) nel caso in cui la madre non sia lavoratrice dipendente;
d) in caso di morte o di grave infermita' della madre.
Art. 41.
Riposi per parti plurimi
(legge
30 dicembre 1971, n. 1204, art. 10, comma 6)
1. In caso di parto
plurimo, i periodi di riposo sono raddoppiati e le ore aggiuntive rispetto a
quelle previste dall'articolo 39, comma 1, possono essere utilizzate anche dal
padre.
Art. 42.
Riposi e permessi per i figli con
handicap grave
(legge
8 marzo 2000, n. 53, articoli 4, comma 4-bis,
e 20)
1. Fino al
compimento del terzo anno di vita del bambino con handicap in situazione di
gravita' e in alternativa al prolungamento del periodo di congedo parentale, si
applica l'articolo 33, comma 2, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, relativo
alle due ore di riposo giornaliero retribuito.
2.
Successivamente al compimento del terzo anno di vita del bambino con handicap
in situazione di gravita', la lavoratrice madre o, in alternativa, il
lavoratore padre hanno diritto ai permessi di cui all'articolo 33, comma 3,
della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Detti permessi sono fruibili anche in
maniera continuativa nell'ambito del mese.
3.
Successivamente al raggiungimento della maggiore eta' del figlio con handicap
in situazione di gravita', la lavoratrice madre o, in alternativa, il
lavoratore padre hanno diritto ai permessi di cui all'articolo 33, comma 3,
della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Ai sensi dell'articolo 20 della legge 8
marzo 2000, n. 53, detti permessi, fruibili anche in maniera continuativa
nell'ambito del mese, spettano a condizione che sussista convivenza con il
figlio o, in assenza di convivenza, che l'assistenza al figlio sia continuativa
ed esclusiva.
4. I riposi e
i permessi, ai sensi dell'articolo 33, comma 4 della legge 5 febbraio 1992, n.
104, possono essere cumulati con il congedo parentale ordinario e con il
congedo per la malattia del figlio.
5. La
lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre o, dopo la loro
scomparsa, uno dei fratelli o sorelle conviventi di soggetto con handicap in
situazione di gravita' di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio
1992, n. 104, accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge medesima
da almeno cinque anni e che abbiano titolo a fruire dei benefici di cui
all'articolo 33, commi 1, 2 e 3, della medesima legge per l'assistenza del
figlio, hanno diritto a fruire del congedo di cui al comma 2 dell'articolo 4
della legge 8 marzo 2000, n. 53, entro sessanta giorni dalla richiesta. Durante
il periodo di congedo, il richiedente ha diritto a percepire un'indennita'
corrispondente all'ultima retribuzione e il periodo medesimo e' coperto da
contribuzione figurativa; l'indennita' e la contribuzione figurativa spettano
fino a un importo complessivo massimo di lire 70 milioni annue per il congedo
di durata annuale. Detto importo e' rivalutato annualmente, a decorrere
dall'anno 2002, sulla base della variazione dell'indice Istat dei prezzi al
consumo per le famiglie di operai e impiegati. L'indennita' e' corrisposta dal
datore di lavoro secondo le modalita' previste per la corresponsione dei
trattamenti economici di maternita'. I datori di lavoro privati, nella denuncia
contributiva, detraggono l'importo dell'indennita' dall'ammontare dei
contributi previdenziali dovuti all'ente previdenziale competente. Per i
dipendenti dei predetti datori di lavoro privati, compresi quelli per i quali
non e' prevista l'assicurazione per le prestazioni di maternita', l'indennita'
di cui al presente comma e' corrisposta con le modalita' di cui all'articolo 1
del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni,
dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33. Il congedo fruito ai sensi del presente comma
alternativamente da entrambi i genitori non puo' superare la durata complessiva
di due anni; durante il periodo di congedo entrambi i genitori non possono
fruire dei benefici di cui all'articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104,
fatte salve le disposizioni di cui ai commi 5 e 6 del medesimo articolo.
6. I riposi,
i permessi e i congedi di cui al presente articolo spettano anche qualora
l'altro genitore non ne abbia diritto.
Art. 43.
Trattamento economico e normativo
(legge
9 dicembre 1977, n. 903, art. 8;
legge 5
febbraio 1992, n. 104, art. 33, comma 4;
decreto-legge
27 agosto 1993, n. 324, convertito dalla legge 27 ottobre 1993, n. 423, art. 2,
comma 3-ter)
1. Per i
riposi e i permessi di cui al presente Capo e' dovuta un'indennita', a carico
dell'ente assicuratore, pari all'intero ammontare della retribuzione relativa
ai riposi e ai permessi medesimi. L'indennita' e' anticipata dal datore di
lavoro ed e' portata a conguaglio con gli apporti contributivi dovuti all'ente
assicuratore.
2. Si applicano
le disposizioni di cui all'articolo 34, comma 5.
Art. 44.
Trattamento previdenziale
(legge
30 dicembre 1971, n. 1204, art. 10, comma 5;
legge 5
febbraio 1992, n. 104, art. 33, comma 4)
1. Ai periodi
di riposo di cui al presente Capo si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 35, comma 2.
2. I tre
giorni di permesso mensile di cui all'articolo 42, commi 2 e 3, sono coperti da
contribuzione figurativa.
Art. 45.
Adozioni e affidamenti
(legge
8 marzo 2000, n. 53, art. 3, comma 5;
legge 5
febbraio 1992, n. 104, art. 33, comma 7)
1. Le
disposizioni in materia di riposi di cui agli articoli 39, 40 e 41 si applicano
anche in caso di adozione e di affidamento entro il primo anno di vita del
bambino.
2. Le
disposizioni di cui all'articolo 42 si applicano anche in caso di adozione e di
affidamento di soggetti con handicap in situazione di gravita'.
Art. 46.
Sanzioni
(legge
30 dicembre 1971, n. 1204, art. 31, comma 3)
1. L'inosservanza delle
disposizioni contenute negli articoli 39, 40 e 41 e' punita con la sanzione
amministrativa da lire un milione a lire cinque milioni.
Capo VII
CONGEDI
PER LA MALATTIA DEL
FIGLIO
Art. 47.
Congedo per la malattia del figlio
(legge
30 dicembre 1971, n. 1204, articoli 1, comma 4, 7, comma 4, e 30, comma 5)
1. Entrambi i
genitori, alternativamente, hanno diritto di astenersi dal lavoro per periodi
corrispondenti alle malattie di ciascun figlio di eta' non superiore a tre
anni.
2. Ciascun
genitore, alternativamente, ha altresi' diritto di astenersi dal lavoro, nel limite
di cinque giorni lavorativi all'anno, per le malattie di ogni figlio di eta'
compresa fra i tre e gli otto anni.
3. Per fruire
dei congedi di cui ai commi 1 e 2 il genitore deve presentare il certificato di
malattia rilasciato da un medico specialista del Servizio sanitario nazionale o
con esso convenzionato.
4. La
malattia del bambino che dia luogo a ricovero ospedaliero interrompe, a
richiesta del genitore, il decorso delle ferie in godimento per i periodi di
cui ai commi 1 e 2.
5. Ai congedi
di cui al presente articolo non si applicano le disposizioni sul controllo
della malattia del lavoratore.
6. Il congedo
spetta al genitore richiedente anche qualora l'altro genitore non ne abbia
diritto.
Art. 48.
Trattamento economico e normativo
(legge
30 dicembre 1971, n. 1204, art. 7, comma 5)
1. I periodi
di congedo per la malattia del figlio sono computati nell'anzianita' di
servizio, esclusi gli effetti relativi alle ferie e alla tredicesima mensilita'
o alla gratifica natalizia.
2. Si applica
quanto previsto all'articolo 22, commi 4, 6 e 7.
Art. 49.
Trattamento previdenziale
(legge
30 dicembre 1971, n. 1204, art. 15, comma 3)
1. Per i
periodi di congedo per la malattia del figlio e' dovuta la contribuzione
figurativa fino al compimento del terzo anno di vita del bambino. Si applica
quanto previsto all'articolo 25.
2.
Successivamente al terzo anno di vita del bambino e fino al compimento
dell'ottavo anno, e' dovuta la copertura contributiva calcolata con le
modalita' previste dall'articolo 35, comma 2.
3. Si
applicano le disposizioni di cui all'articolo 35, commi 3, 4 e 5.
Art. 50.
Adozioni e affidamenti
(legge
8 marzo 2000, n. 53, art. 3, comma 5)
1. Il congedo
per la malattia del bambino di cui al presente Capo spetta anche per le
adozioni e gli affidamenti.
2. Il limite
di eta', di cui all'articolo 47, comma 1, e' elevato a sei anni. Fino al
compimento dell'ottavo anno di eta' si applica la disposizione di cui al comma
2 del medesimo articolo.
3. Qualora,
all'atto dell'adozione o dell'affidamento, il minore abbia un'eta' compresa fra
i sei e i dodici anni, il congedo per la malattia del bambino e' fruito nei
primi tre anni dall'ingresso del minore nel nucleo familiare alle condizioni
previste dall'articolo 47, comma 2.
Art. 51.
Documentazione
(legge
30 dicembre 1971, n. 1204, art. 7, comma 5)
1. Ai fini
della fruizione del congedo di cui al presente Capo, la lavoratrice ed il
lavoratore sono tenuti a presentare una dichiarazione rilasciata ai sensi
dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445, attestante che l'altro genitore non sia in congedo negli stessi giorni
per il medesimo motivo.
Art. 52.
Sanzioni
(legge
30 dicembre 1971, n. 1204, art. 31, comma 3)
1. Il
rifiuto, l'opposizione o l'ostacolo all'esercizio dei diritti di assenza dal
lavoro di cui al presente Capo sono puniti con la sanzione amministrativa da
lire un milione a lire cinque milioni.
Capo VIII
LAVORO
NOTTURNO
Art. 53.
Lavoro notturno
(legge 9
dicembre 1977, n. 903, art. 5, commi 1 e 2, lettere a) e b)
1. E' vietato
adibire le donne al lavoro, dalle ore 24 alle ore 6, dall'accertamento dello
stato di gravidanza fino al compimento di un anno di eta' del bambino.
2. Non sono
obbligati a prestare lavoro notturno:
a) la lavoratrice madre di un figlio di eta' inferiore a tre anni o, in
alternativa, il lavoratore padre convivente con la stessa;
b) la lavoratrice o il lavoratore che sia l'unico genitore affidatario di un
figlio convivente di eta' inferiore a dodici anni.
3. Ai sensi
dell'articolo 5, comma 2, lettera c), della legge 9 dicembre 1977, n. 903, non
sono altresi' obbligati a prestare lavoro notturno la lavoratrice o il
lavoratore che abbia a proprio carico un soggetto disabile ai sensi della legge
5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni.
Capo IX
DIVIETO
DI LICENZIAMENTO, DIMISSIONI, DIRITTO AL RIENTRO
Art. 54.
Divieto di licenziamento
(legge
30 dicembre 1971, n. 1204, art. 2, commi 1, 2, 3, 5, e art. 31, comma 2;
legge 9
dicembre 1977, n. 903, art. 6-bis,
comma 4;
decreto
legislativo 9 settembre 1994, n. 566, art. 2, comma 2;
legge 8
marzo 2000, n. 53, art. 18, comma 1)
1. Le
lavoratrici non possono essere licenziate dall'inizio del periodo di gravidanza
fino al termine dei periodi di interdizione dal lavoro previsti dal Capo III,
nonche' fino al compimento di un anno di eta' del bambino.
2. Il divieto
di licenziamento opera in connessione con lo stato oggettivo di gravidanza, e
la lavoratrice, licenziata nel corso del periodo in cui opera il divieto, e'
tenuta a presentare al datore di lavoro idonea certificazione dalla quale
risulti l'esistenza all'epoca del licenziamento, delle condizioni che lo
vietavano.
3. Il divieto
di licenziamento non si applica nel caso:
a) di colpa grave da parte della lavoratrice, costituente giusta causa per la
risoluzione del rapporto di lavoro;
b) di cessazione dell'attivita' dell'azienda cui essa e' addetta;
c) di ultimazione della prestazione per la quale la lavoratrice e' stata
assunta o di risoluzione del rapporto di lavoro per la scadenza del termine;
d) di esito negativo della prova; resta fermo il divieto di discriminazione di
cui all'articolo 4 della legge 10 aprile 1991, n. 125, e successive
modificazioni.
4. Durante il
periodo nel quale opera il divieto di licenziamento, la lavoratrice non puo'
essere sospesa dal lavoro, salvo il caso che sia sospesa l'attivita'
dell'azienda o del reparto cui essa e' addetta, sempreche' il reparto stesso
abbia autonomia funzionale. La lavoratrice non puo' altresi' essere collocata
in mobilita' a seguito di licenziamento collettivo ai sensi della legge 23
luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni.
5. Il
licenziamento intimato alla lavoratrice in violazione delle disposizioni di cui
ai commi 1, 2 e 3, e' nullo.
6. E'
altresi' nullo il licenziamento causato dalla domanda o dalla fruizione del
congedo parentale e per la malattia del bambino da parte della lavoratrice o
del lavoratore.
7. In caso di fruizione del
congedo di paternita', di cui all'articolo 28, il divieto di licenziamento si
applica anche al padre lavoratore per la durata del congedo stesso e si estende
fino al compimento di un anno di eta' del bambino. Si applicano le disposizioni
del presente articolo, commi 3, 4 e 5.
8. L'inosservanza delle
disposizioni contenute nel presente articolo e' punita con la sanzione
amministrativa da lire due milioni a lire cinque milioni. Non e' ammesso il
pagamento in misura ridotta di cui all'articolo 16 della legge 24 novembre
1981, n. 689.
9. Le
disposizioni del presente articolo si applicano anche in caso di adozione e di
affidamento. Il divieto di licenziamento si applica fino a un anno
dall'ingresso del minore nel nucleo familiare, in caso di fruizione del congedo
di maternita' e di paternita'.
Art. 55.
Dimissioni
(legge
30 dicembre 1971, n. 1204, art. 12;
legge 8
marzo 2000, n. 53, art. 18, comma 2)
1. In caso di dimissioni
volontarie presentate durante il periodo per cui e' previsto, a norma
dell'articolo 54, il divieto di licenziamento, la lavoratrice ha diritto alle
indennita' previste da disposizioni di legge e contrattuali per il caso di
licenziamento.
2. La
disposizione di cui al comma 1 si applica al padre lavoratore che ha fruito del
congedo di paternita'.
3. La
disposizione di cui al comma 1 si applica anche nel caso di adozione e di
affidamento, entro un anno dall'ingresso del minore nel nucleo familiare.
4. La
richiesta di dimissioni presentata dalla lavoratrice, durante il periodo di
gravidanza, e dalla lavoratrice o dal lavoratore durante il primo anno di vita
del bambino o nel primo anno di accoglienza del minore adottato o in
affidamento, deve essere convalidata dal servizio ispettivo del Ministero del
lavoro, competente per territorio. A detta convalida e' condizionata la
risoluzione del rapporto di lavoro.
5. Nel caso
di dimissioni di cui al presente articolo, la lavoratrice o il lavoratore non
sono tenuti al preavviso.
Art. 56.
Diritto al rientro e alla conservazione
del posto
(legge
30 dicembre 1971, n. 1204, art. 2, comma 6;
legge 8
marzo 2000, n. 53, art. 17, comma 1)
1. Al termine
dei periodi di divieto di lavoro previsti dal Capo II e III, le lavoratrici
hanno diritto di conservare il posto di lavoro e, salvo che espressamente vi
rinuncino, di rientrare nella stessa unita' produttiva ove erano occupate
all'inizio del periodo di gravidanza o in altra ubicata nel medesimo comune, e
di permanervi fino al compimento di un anno di eta' del bambino; hanno altresi'
diritto di essere adibite alle mansioni da ultimo svolte o a mansioni
equivalenti.
2. La
disposizione di cui al comma 1 si applica anche al lavoratore al rientro al
lavoro dopo la fruizione del congedo di paternita'.
3. Negli
altri casi di congedo, di permesso o di riposo disciplinati dal presente testo
unico, la lavoratrice e il lavoratore hanno diritto alla conservazione del posto
di lavoro e, salvo che espressamente vi rinuncino, al rientro nella stessa
unita' produttiva ove erano occupati al momento della richiesta, o in altra
ubicata nel medesimo comune; hanno altresi' diritto di essere adibiti alle
mansioni da ultimo svolte o a mansioni equivalenti.
4. Le
disposizioni del presente articolo si applicano anche in caso di adozione e di
affidamento. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano fino a un anno
dall'ingresso del minore nel nucleo familiare.
Capo X
DISPOSIZIONI
SPECIALI
Art. 57.
Rapporti di lavoro a termine nelle
pubbliche amministrazioni
(decreto-legge
29 marzo 1991, n. 103, convertito dalla legge 1° giugno 1991, n. 166, art. 8)
1. Ferma
restando la titolarita' del diritto ai congedi di cui al presente testo unico,
alle lavoratrici e ai lavoratori assunti dalle amministrazioni pubbliche con
contratto a tempo determinato, di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 230, o con
contratto di lavoro temporaneo, di cui alla legge 24 giugno 1997, n. 196,
spetta il trattamento economico pari all'indennita' prevista dal presente testo
unico per i congedi di maternita', di paternita' e parentali, salvo che i
relativi ordinamenti prevedano condizioni di migliore favore.
2. Alle
lavoratrici e ai lavoratori di cui al comma 1 si applica altresi' quanto
previsto dall'articolo 24, con corresponsione del trattamento economico a cura
dell'amministrazione pubblica presso cui si e' svolto l'ultimo rapporto di
lavoro.
Art. 58.
Personale militare
(decreto
legislativo 31 gennaio 2000, n. 24, art. 4, comma 2, e 5, commi 2 e 3)
1. Le assenze
dal servizio per motivi connessi allo stato di maternita', disciplinate dal
presente testo unico, non pregiudicano la posizione di stato giuridico del
personale in servizio permanente delle Forze armate e del Corpo della guardia
di finanza, salvo quanto previsto dal comma 2.
2. I periodi
di congedo di maternita', previsti dagli articoli 16 e 17, sono validi a tutti
gli effetti ai fini dell'anzianita' di servizio. Gli stessi periodi sono
computabili ai fini della progressione di carriera, salva la necessita'
dell'effettivo compimento nonche' del completamento degli obblighi di comando,
di attribuzioni specifiche, di servizio presso enti o reparti e di imbarco,
previsti dalla normativa vigente.
3. Il
personale militare che si assenta dal servizio per congedo parentale e per la
malattia del figlio e' posto in licenza straordinaria per motivi privati,
equiparata a tutti gli effetti a quanto previsto agli articoli 32 e 47. Il
periodo trascorso in tale licenza e' computabile, ai fini della progressione di
carriera, nei limiti previsti dalla disciplina vigente in materia di documenti
caratteristici degli ufficiali, dei sottufficiali e dei militari di truppa
dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica relativamente al periodo massimo
di assenza che determina la fine del servizio.
Art. 59.
Lavoro stagionale
(legge
30 dicembre 1971, n. 1204, art. 2, comma 4)
1. Le
lavoratrici addette ad industrie e lavorazioni che diano luogo a disoccupazione
stagionale, di cui alla tabella annessa al decreto ministeriale 30 novembre
1964, e successive modificazioni, le quali siano licenziate a norma della
lettera b) del comma 3 dell'articolo 54, hanno diritto, per tutto il periodo in
cui opera il divieto di licenziamento, sempreche' non si trovino in periodo di
congedo di maternita', alla ripresa dell'attivita' lavorativa stagionale e alla
precedenza nelle riassunzioni.
2. Alle
lavoratrici e ai lavoratori stagionali si applicano le disposizioni
dell'articolo 7 del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564, in materia
contributiva.
3. Alle
straniere titolari di permesso di soggiorno per lavoro stagionale e'
riconosciuta l'assicurazione di maternita', ai sensi della lettera d), comma 1,
dell'articolo 25 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.
Art. 60.
Lavoro a tempo parziale
(decreto
legislativo 25 febbraio 2000, n. 61, art. 4, comma 2)
1. In attuazione di quanto
previsto dal decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 61, e, in particolare,
del principio di non discriminazione, la lavoratrice e il lavoratore a tempo
parziale beneficiano dei medesimi diritti di un dipendente a tempo pieno
comparabile, per quanto riguarda la durata dei congedi previsti dal presente
testo unico. Il relativo trattamento economico e' riproporzionato in ragione
della ridotta entita' della prestazione lavorativa.
2. Ove la
lavoratrice o il lavoratore a tempo parziale e il datore di lavoro abbiano
concordato la trasformazione del rapporto di lavoro in rapporto a tempo pieno
per un periodo in parte coincidente con quello del congedo di maternita', e'
assunta a riferimento la base di calcolo piu' favorevole della retribuzione,
agli effetti di quanto previsto dall'articolo 23, comma 4.
3. Alle
lavoratrici e ai lavoratori di cui al comma 1 si applicano le disposizioni
dell'articolo 8 del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564, in materia
contributiva.
Art. 61.
Lavoro a domicilio
(legge
30 dicembre 1971, n. 1204, articoli 1, 13, 18, 22;
legge 8
marzo 2000, n. 53, art. 3)
1. Le
lavoratrici e i lavoratori a domicilio hanno diritto al congedo di maternita' e
di paternita'. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 6, comma 3,
16, 17, 22, comma 3, e 54, ivi compreso il relativo trattamento economico e
normativo.
2. Durante il
periodo di congedo, spetta l'indennita' giornaliera di cui all'articolo 22, a carico dell'INPS, in
misura pari all'80 per cento del salario medio contrattuale giornaliero,
vigente nella provincia per i lavoratori interni, aventi qualifica operaia,
della stessa industria.
3. Qualora,
per l'assenza nella stessa provincia di industrie similari che occupano
lavoratori interni, non possa farsi riferimento al salario contrattuale
provinciale di cui al comma 2, si fara' riferimento alla media dei salari
contrattuali provinciali vigenti per la stessa industria nella regione, e,
qualora anche cio' non fosse possibile, si fara' riferimento alla media dei
salari provinciali vigenti nella stessa industria del territorio nazionale.
4. Per i
settori di lavoro a domicilio per i quali non esistono corrispondenti industrie
che occupano lavoratori interni, con apposito decreto del Ministro per il
lavoro e la previdenza sociale, sentite le organizzazioni sindacali
interessate, si prendera' a riferimento il salario medio contrattuale
giornaliero vigente nella provincia per i lavoratori aventi qualifica operaia
dell'industria che presenta maggiori caratteri di affinita'.
5. La
corresponsione dell'indennita' di cui al comma 2 e' subordinata alla condizione
che, all'inizio del congedo di maternita', la lavoratrice riconsegni al
committente tutte le merci e il lavoro avuto in consegna, anche se non
ultimato.
Art. 62.
Lavoro domestico
(legge
30 dicembre 1971, n. 1204, articoli 1, 13, 19, 22;
legge 8
marzo 2000, n. 53, art. 3)
1. Le
lavoratrici e i lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari hanno
diritto al congedo di maternita' e di paternita'. Si applicano le disposizioni
di cui agli articoli 6, comma 3, 16, 17, 22, comma 3 e 6, ivi compreso il
relativo trattamento economico e normativo.
2. Per il
personale addetto ai servizi domestici familiari, l'indennita' di cui
all'articolo 22 ed il relativo finanziamento sono regolati secondo le modalita'
e le disposizioni stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica 31
dicembre 1971, n. 1403.
Art. 63.
Lavoro in agricoltura
(decreto-legge
22 dicembre 1981, n. 791, convertito dalla legge 26 febbraio 1982, n. 54, art.
14;
decreto-legge
12 settembre 1983, n. 463, convertito dalla legge 11 novembre 1983, n. 638,
art. 5;
decreto
legislativo 16 aprile 1997, n. 146, art. 4;
legge 17
maggio 1999, n. 144, art. 45, comma 21)
1. Le
prestazioni di maternita' e di paternita' di cui alle presenti disposizioni per
le lavoratrici e i lavoratori agricoli a tempo indeterminato sono corrisposte,
ferme restando le modalita' erogative di cui all'articolo 1, comma 6 del
decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla
legge 29 febbraio 1980, n. 33, con gli stessi criteri previsti per i lavoratori
dell'industria.
2. Le
lavoratrici e i lavoratori agricoli con contratto a tempo determinato iscritti
o aventi diritto all'iscrizione negli elenchi nominativi di cui all'articolo 7,
n. 5), del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modificazioni,
dalla legge 11 marzo 1970, n. 83, hanno diritto alle prestazioni di maternita'
e di paternita' a condizione che risultino iscritti nei predetti elenchi
nell'anno precedente per almeno 51 giornate.
3. E'
consentita l'ammissione delle lavoratrici e dei lavoratori alle prestazioni di
maternita' e di paternita', mediante certificazione di iscrizione d'urgenza
negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli, ai sensi dell'articolo 4,
comma 4, del decreto legislativo luogotenenziale 9 aprile 1946, n. 212, e
successive modificazioni.
4. Per le
lavoratrici e i lavoratori agricoli a tempo indeterminato le prestazioni per i
congedi, riposi e permessi di cui ai Capi III, IV, V e VI sono calcolate sulla
base della retribuzione di cui all'articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n.
153, prendendo a riferimento il periodo mensile di paga precedente a quello nel
corso del quale ha avuto inizio il congedo.
5. Per le
lavoratrici e i lavoratori agricoli a tempo determinato, esclusi quelli di cui
al comma 6, le prestazioni per i congedi, riposi e permessi sono determinate
sulla base della retribuzione fissata secondo le modalita' di cui all'articolo
28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, ai sensi
dell'articolo 3 della legge 8 agosto 1972, n. 457.
6. Per le
lavoratrici e i lavoratori agricoli di cui al comma 2 il salario medio
convenzionale determinato con decreto del Ministero del lavoro e della
previdenza sociale e rilevato nel 1995, resta fermo, ai fini della
contribuzione e delle prestazioni temporanee, fino a quando il suo importo per
le singole qualifiche degli operai agricoli non sia superato da quello
spettante nelle singole province in applicazione dei contratti collettivi
stipulati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative. A
decorrere da tale momento trova applicazione l'articolo 1, comma 1, del
decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla
legge 7 dicembre 1989, n. 389, e successive modificazioni.
7. Per le
lavoratrici e i lavoratori agricoli compartecipanti e piccoli coloni l'ammontare
della retribuzione media e' stabilito in misura pari a quella di cui al comma
5.
Art. 64.
Collaborazioni coordinate e continuative
1. In materia di tutela
della maternita', alle lavoratrici di cui all'articolo 2, comma 26 della legge
8 agosto 1995, n. 335, non iscritte ad altre forme obbligatorie, si applicano
le disposizioni di cui al comma 16 dell'articolo 59 della legge 27 dicembre
1997, n. 449, e successive modificazioni.
2. Ai sensi
del comma 12 dell'articolo 80 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, la tutela
della maternita' prevista dalla disposizione di cui al comma 16, quarto
periodo, dell'articolo 59 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, avviene nelle
forme e con le modalita' previste per il lavoro dipendente.
Art. 65.
Attivita' socialmente utili
(decreto
legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, art. 8, comma 3, 15, 16 e 17;
decreto
legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, articoli 4 e 10)
1. Le
lavoratrici e i lavoratori di cui al decreto legislativo 1° dicembre 1997, n.
468, e successive modificazioni, impegnati in attivita' socialmente utili hanno
diritto al congedo di maternita' e di paternita'. Alle lavoratrici si applica
altresi' la disciplina di cui all'articolo 17 del presente testo unico.
2. Alle
lavoratrici e ai lavoratori di cui al comma 1, che non possono vantare una
precedente copertura assicurativa ai sensi dell'articolo 24, per i periodi di
congedo di maternita' e di paternita', viene corrisposta dall'INPS
un'indennita' pari all'80 per cento dell'importo dell'assegno previsto dall'articolo
8, comma 3, del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468. I conseguenti
oneri sono rimborsati, annualmente, tramite rendiconto dell'INPS, a carico del
Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20
maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993,
n. 236, o del soggetto finanziatore dell'attivita' socialmente utile.
3. Alle
lavoratrici e ai lavoratori viene riconosciuto il diritto a partecipare alle
medesime attivita' socialmente utili ancora in corso o prorogate al termine del
periodo di congedo di maternita' e di paternita'.
4. Alle
lavoratrici e ai lavoratori impegnati a tempo pieno in lavori socialmente utili
sono riconosciuti, senza riduzione dell'assegno, i riposi di cui agli articoli
39 e 40.
5. L'assegno e' erogato
anche per i permessi di cui all'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio
1992, n. 104, anche ai sensi di quanto previsto all'articolo 42, commi 2, 3 e
6, del presente testo unico.
Capo XI
LAVORATRICI
AUTONOME
Art. 66.
Indennita' di maternita' per le
lavoratrici autonome e le imprenditrici agricole
(legge
29 dicembre 1987, n. 546, art. 1)
1. Alle
lavoratrici autonome, coltivatrici dirette, mezzadre e colone, artigiane ed
esercenti attivita' commerciali di cui alle leggi 26 ottobre 1957, n. 1047, 4
luglio 1959, n. 463, e 22 luglio 1966, n. 613, e alle imprenditrici agricole a
titolo principale, e' corrisposta una indennita' giornaliera per il periodo di
gravidanza e per quello successivo al parto calcolata ai sensi dell'articolo
68.
Art. 67.
Modalita' di erogazione
(legge
29 dicembre 1987, n. 546, art. 2)
1. L'indennita' di cui
all'articolo 66 viene erogata dall'INPS a seguito di apposita domanda in carta
libera, corredata da un certificato medico rilasciato dall'azienda sanitaria
locale competente per territorio, attestante la data di inizio della gravidanza
e quella presunta del parto ovvero dell'interruzione della gravidanza spontanea
o volontaria ai sensi della legge 22 maggio 1978, n. 194.
2. In caso di adozione o di
affidamento, l'indennita' di maternita' di cui all'articolo 66 spetta, sulla
base di idonea documentazione, per tre mesi successivi all'effettivo ingresso
del bambino nella famiglia a condizione che questo non abbia superato i sei
anni di eta', secondo quanto previsto all'articolo 26, o i 18 anni di eta',
secondo quanto previsto all'articolo 27.
3. L'INPS provvede
d'ufficio agli accertamenti amministrativi necessari.
Art. 68.
Misura dell'indennita'
(legge
29 dicembre 1987, n. 546, articoli 3, 4 e 5)
1. Alle
coltivatrici dirette, colone e mezzadre e alle imprenditrici agricole e'
corrisposta, per i due mesi antecedenti la data del parto e per i tre mesi
successivi alla stessa, una indennita' giornaliera pari all'80 per cento della
retribuzione minima giornaliera per gli operai agricoli a tempo indeterminato,
come prevista dall'articolo 14, comma 7, del decreto-legge 22 dicembre 1981, n.
791, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 54, in relazione all'anno
precedente il parto.
2. Alle
lavoratrici autonome, artigiane ed esercenti attivita' commerciali e'
corrisposta, per i due mesi antecedenti la data del parto e per i tre mesi
successivi alla stessa data effettiva del parto, una indennita' giornaliere
pari all'80 per cento del salario minimo giornaliero stabilito dall'articolo 1
del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito, con modificazioni, dalla
legge 26 settembre 1981, n. 537, nella misura risultante, per la qualifica di
impiegato, dalla tabella A e dai successivi decreti ministeriali di cui al
secondo comma del medesimo articolo 1.
3. In caso di interruzione
della gravidanza, spontanea o volontaria, nei casi previsti dagli articoli 4, 5
e 6 della legge 22 maggio 1978, n. 194, verificatasi non prima del terzo mese
di gravidanza, su certificazione medica rilasciata dall'azienda sanitaria
locale competente per territorio, e' corrisposta una indennita' giornaliera
calcolata ai sensi dei commi 1 e 2 per un periodo di trenta giorni.
Art. 69.
Congedo parentale
(legge
30 dicembre 1971, n. 1204, art. 1, comma 4)
1. Alle
lavoratrici di cui al presente Capo, madri di bambini nati a decorrere dal 1°
gennaio 2000, e' esteso il diritto al congedo parentale di cui all'articolo 32,
compreso il relativo trattamento economico, limitatamente ad un periodo di tre
mesi, entro il primo anno di vita del bambino.
Capo XII
LIBERE
PROFESSIONISTE
Art. 70.
Indennita' di maternita' per le libere
professioniste
(legge
11 dicembre 1990, n. 379, art. 1)
1. Alle
libere professioniste, iscritte a una cassa di previdenza e assistenza di cui
alla tabella D allegata al presente testo unico, e' corrisposta un'indennita'
di maternita' per i due mesi antecedenti la data del parto e i tre mesi
successivi alla stessa.
2. L'indennita' di cui al
comma 1 viene corrisposta in misura pari all'80 per cento di cinque dodicesimi
del reddito percepito e denunciato ai fini fiscali dalla libera professionista
nel secondo anno precedente a quello della domanda.
3. In ogni caso
l'indennita' di cui al comma 1 non puo' essere inferiore a cinque mensilita' di
retribuzione calcolata nella misura pari all'80 per cento del salario minimo
giornaliero stabilito dall'articolo 1 del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 537, e
successive modificazioni, nella misura risultante, per la qualifica di
impiegato, dalla tabella A e dai successivi decreti ministeriali di cui al
secondo comma del medesimo articolo.
Art. 71.
Termini e modalita' della domanda
(legge
11 dicembre 1990, n. 379, art. 2)
1. L'indennita' di cui
all'articolo 70 e' corrisposta, indipendentemente dall'effettiva astensione
dall'attivita', dalla competente cassa di previdenza e assistenza per i liberi
professionisti, a seguito di apposita domanda presentata dall'interessata a
partire dal compimento del sesto mese di gravidanza ed entro il termine
perentorio di centottanta giorni dal parto.
2. La
domanda, in carta libera, deve essere corredata da certificato medico
comprovante la data di inizio della gravidanza e quella presunta del parto,
nonche' dalla dichiarazione redatta ai sensi del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante l'inesistenza del diritto alle
indennita' di maternita' di cui al Capo III e al Capo XI.
3. L'indennita' di
maternita' spetta in misura intera anche nel caso in cui, dopo il compimento
del sesto mese di gravidanza, questa sia interrotta per motivi spontanei o
volontari, nei casi previsti dagli articoli 4, 5 e 6 della legge 22 maggio
1978, n. 194.
4. Le
competenti casse di previdenza e assistenza per i liberi professionisti
provvedono d'ufficio agli accertamenti amministrativi necessari.
Art. 72.
Adozioni e affidamenti
(legge
11 dicembre 1990, n. 379, art. 3)
1. L'indennita' di cui
all'articolo 70 spetta altresi' per l'ingresso del bambino adottato o affidato,
a condizione che non abbia superato i sei anni di eta'.
2. La
domanda, in carta libera, deve essere presentata dalla madre alla competente
cassa di previdenza e assistenza per i liberi professionisti entro il termine
perentorio di centottanta giorni dall'ingresso del bambino e deve essere
corredata da idonee dichiarazioni, ai sensi del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestanti l'inesistenza del diritto a indennita'
di maternita' per qualsiasi altro titolo e la data di effettivo ingresso del
bambino nella famiglia.
3. Alla
domanda di cui al comma 2 va allegata copia autentica del provvedimento di
adozione o di affidamento.
Art. 73.
Indennita' in caso di interruzione della
gravidanza
(legge
11 dicembre 1990, n. 379, art. 4)
1. In caso di interruzione
della gravidanza, spontanea o volontaria, nei casi previsti dagli articoli 4, 5
e 6 della legge 22 maggio 1978, n. 194, verificatasi non prima del terzo mese di
gravidanza, l'indennita' di cui all'articolo 70 e' corrisposta nella misura
pari all'80 per cento di una mensilita' del reddito o della retribuzione
determinati ai sensi dei commi 2 e 3 del citato articolo 70.
2. La domanda
deve essere corredata da certificato medico, rilasciato dalla U.S.L. che ha
fornito le prestazioni sanitarie, comprovante il giorno dell'avvenuta
interruzione della gravidanza, spontanea o volontaria, ai sensi della legge 22
maggio 1978, n. 194, e deve essere presentata alla competente cassa di
previdenza e assistenza per i liberi professionisti entro il termine perentorio
di centottanta giorni dalla data dell'interruzione della gravidanza.
Capo XIII
SOSTEGNO
ALLA MATERNITA' E ALLA PATERNITA'
Art. 74.
Assegno di maternita' di base
(legge
23 dicembre 1998, n. 448, art. 66, commi 1, 2, 3, 4, 5-bis, 6;
legge 23
dicembre 1999, n. 488, art. 49, comma 12;
legge 23
dicembre 2000, n. 388, art. 80, commi 10 e 11)
1. Per ogni
figlio nato dal 1° gennaio 2001, o per ogni minore in affidamento preadottivo o
in adozione senza affidamento dalla stessa data, alle donne residenti,
cittadine italiane o comunitarie o in possesso di carta di soggiorno ai sensi
dell'articolo 9 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, che non
beneficiano dell'indennita' di cui agli articoli 22, 66 e 70 del presente testo
unico, e' concesso un assegno di maternita' pari a complessive L. 2.500.000.
2. Ai
trattamenti di maternita' corrispondono anche i trattamenti economici di
maternita' corrisposti da datori di lavoro non tenuti al versamento dei
contributi di maternita'.
3. L'assegno e' concesso
dai comuni nella misura prevista alla data del parto, alle condizioni di cui al
comma 4. I comuni provvedono ad informare gli interessati invitandoli a
certificare il possesso dei requisiti all'atto dell'iscrizione all'anagrafe
comunale dei nuovi nati.
4. L'assegno di maternita'
di cui al comma 1, nonche' l'integrazione di cui al comma 6, spetta qualora il
nucleo familiare di appartenenza della madre risulti in possesso di risorse
economiche non superiori ai valori dell'indicatore della situazione economica
(ISE), di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, tabella 1, pari a
lire 50 milioni annue con riferimento a nuclei familiari con tre componenti.
5. Per nuclei
familiari con diversa composizione detto requisito economico e' riparametrato
sulla base della scala di equivalenza prevista dal predetto decreto legislativo
n. 109 del 1998, tenendo anche conto delle maggiorazioni ivi previste.
6. Qualora il
trattamento della maternita' corrisposto alle lavoratrici che godono di forme
di tutela economica della maternita' diverse dall'assegno istituito al comma 1
risulti inferiore all'importo di cui al medesimo comma 1, le lavoratrici
interessate possono avanzare ai comuni richiesta per la concessione della quota
differenziale.
7. L'importo dell'assegno
e' rivalutato al 1° gennaio di ogni anno, sulla base della variazione
dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati
calcolato dall'ISTAT.
8. L'assegno di cui al
comma 1, ferma restando la titolarita' concessiva in capo ai comuni, e' erogato
dall'INPS sulla base dei dati forniti dai comuni, secondo modalita' da definire
nell'ambito dei decreti di cui al comma 9.
9. Con uno o
piu' decreti del Ministro per la solidarieta' sociale, di concerto con i
Ministri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica, sono emanate le necessarie disposizioni
regolamentari per l'attuazione del presente articolo.
10. Con tali
decreti sono disciplinati i casi nei quali l'assegno, se non ancora concesso o
erogato, puo' essere corrisposto al padre o all'adottante del minore.
11. Per i
procedimenti di concessione dell'assegno di maternita' relativi ai figli nati
dal 2 luglio 1999 al 30 giugno 2000 continuano ad applicarsi le disposizioni di
cui all'articolo 66 della legge 23 dicembre 1998, n. 448. Per i procedimenti di
concessione dell'assegno di maternita' relativi ai figli nati dal 1° luglio
2000 al 31 dicembre 2000 continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al
comma 12 dell'articolo 49 della legge 23 dicembre 1999, n. 488.
Art. 75.
Assegno di maternita' per lavori atipici
e discontinui
(legge
23 dicembre 1999, n. 488, art. 49, commi 8, 9, 11, 12, 13, 14;
legge 23
dicembre 2000, n. 388, art. 80, comma 10)
1. Alle donne
residenti, cittadine italiane o comunitarie ovvero in possesso di carta di
soggiorno ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.
286, per le quali sono in atto o sono stati versati contributi per la tutela
previdenziale obbligatoria della maternita', e' corrisposto, per ogni figlio
nato, o per ogni minore in affidamento preadottivo o in adozione senza
affidamento dal 2 luglio 2000, un assegno di importo complessivo pari a lire 3
milioni, per l'intero nel caso in cui non beneficiano dell'indennita' di cui
agli articoli 22, 66 e 70 del presente testo unico, ovvero per la quota
differenziale rispetto alla prestazione complessiva in godimento se questa
risulta inferiore, quando si verifica uno dei seguenti casi:
a) quando la donna lavoratrice ha in corso di godimento una qualsiasi forma di
tutela previdenziale o economica della maternita' e possa far valere almeno tre
mesi di contribuzione nel periodo che va dai diciotto ai nove mesi antecedenti
alla nascita o all'effettivo ingresso del minore nel nucleo familiare;
b) qualora il periodo intercorrente tra la data della perdita del diritto a
prestazioni previdenziali o assistenziali derivanti dallo svolgimento, per
almeno tre mesi, di attivita' lavorativa, cosi' come individuate con i decreti
di cui al comma 5, e la data della nascita o dell'effettivo ingresso del minore
nel nucleo familiare, non sia superiore a quello del godimento di tali
prestazioni, e comunque non sia superiore a nove mesi. Con i medesimi decreti
e' altresi' definita la data di inizio del predetto periodo nei casi in cui
questa non risulti esattamente individuabile;
c) in caso di recesso, anche volontario, dal rapporto di lavoro durante il
periodo di gravidanza, qualora la donna possa far valere tre mesi di
contribuzione nel periodo che va dai diciotto ai nove mesi antecedenti alla
nascita.
2. Ai
trattamenti di maternita' corrispondono anche i trattamenti economici di
maternita' corrisposti da datori di lavoro non tenuti al versamento dei
contributi di maternita'.
3. L'assegno di cui al
comma 1 e' concesso ed erogato dall'INPS, a domanda dell'interessata, da
presentare in carta semplice nel termine perentorio di sei mesi dalla nascita o
dall'effettivo ingresso del minore nel nucleo familiare.
4. L'importo dell'assegno
e' rivalutato al 1° gennaio di ogni anno, sulla base della variazione
dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati
calcolato dall'ISTAT.
5. Con i
decreti di cui al comma 6 sono disciplinati i casi nei quali l'assegno, se non
ancora concesso o erogato, puo' essere corrisposto al padre o all'adottante del
minore.
6. Con uno o
piu' decreti del Ministro per la solidarieta' sociale, di concerto con i
Ministri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica, sono emanate le disposizioni regolamentari
necessarie per l'attuazione del presente articolo.
Capo XIV
VIGILANZA
Art. 76.
Documentazione
(legge
30 dicembre 1971, n. 1204, articoli 29 e 30, commi 2, 3 e 4)
1. Al
rilascio dei certificati medici di cui al presente testo unico, salvo i casi di
ulteriore specificazione, sono abilitati i medici del Servizio sanitario
nazionale.
2. Qualora i
certificati siano redatti da medici diversi da quelli di cui al comma 1, il
datore di lavoro o l'istituto presso il quale la lavoratrice e' assicurata per
il trattamento di maternita' hanno facolta' di accettare i certificati stessi
ovvero di richiederne la regolarizzazione alla lavoratrice interessata.
3. I medici
dei servizi ispettivi del Ministero del lavoro hanno facolta' di controllo.
4. Tutti i
documenti occorrenti per l'applicazione del presente testo unico sono esenti da
ogni imposta, tassa, diritto o spesa di qualsiasi specie e natura.
Art. 77.
Vigilanza
(legge
30 dicembre 1971, n. 1204, articoli 30, comma 1, e 31, comma 4)
1. L'autorita' competente
a ricevere il rapporto per le violazioni amministrative previste dal presente
testo unico e ad emettere l'ordinanza di ingiunzione e' il servizio ispettivo
del Ministero del lavoro, competente per territorio.
2. La
vigilanza sul presente testo unico, ad eccezione dei Capi XI, XII e XIII, e'
demandata al Ministero del lavoro e della previdenza sociale che la esercita
attraverso i servizi ispettivi.
3. La vigilanza
in materia di controlli di carattere sanitario spetta alle regioni, e per esse
al Servizio sanitario nazionale.
Capo XV
DISPOSIZIONI
IN MATERIA DI ONERI CONTRIBUTIVI
Art. 78.
Riduzione degli oneri di maternita'
(legge
23 dicembre 1999, n. 488, art. 49, commi 1, 4, e 11)
1. Con
riferimento ai parti, alle adozioni o agli affidamenti intervenuti
successivamente al 1° luglio 2000 per i quali e' riconosciuta dal vigente
ordinamento la tutela previdenziale obbligatoria, il complessivo importo della
prestazione dovuta se inferiore a lire 3 milioni, ovvero una quota fino a lire
3 milioni se il predetto complessivo importo risulta pari o superiore a tale
valore, e' posto a carico del bilancio dello Stato. Conseguentemente, e, quanto
agli anni successivi al 2001, subordinatamente all'adozione dei decreti di cui
al comma 2 dell'articolo 49 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, sono ridotti
gli oneri contributivi per maternita', a carico dei datori di lavoro, per 0,20
punti percentuali.
2. Gli oneri
contributivi per maternita', a carico dei datori di lavoro del settore dei
pubblici servizi di trasporto e nel settore elettrico, sono ridotti dello 0,57
per cento.
3. L'importo della quota
di cui al comma 1 e' rivalutato al 1° gennaio di ogni anno, sulla base della
variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e
impiegati calcolato dall'ISTAT.
Art. 79.
Oneri contributivi nel lavoro subordinato
privato
(legge
30 dicembre 1971, n. 1204, art. 21)
1. Per la
copertura degli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente testo
unico relativi alle lavoratrici e ai lavoratori con rapporto di lavoro
subordinato privato e in attuazione della riduzione degli oneri di cui
all'articolo 78, e' dovuto dai datori di lavoro un contributo sulle retribuzioni
di tutti i lavoratori dipendenti nelle seguenti misure:
a) dello 0,46 per cento sulla retribuzione per il settore dell'industria,
dell'artigianato, marittimi, spettacolo;
b) dello 0,24 per cento sulla retribuzione per il settore del terziario e servizi,
proprietari di fabbricati e servizi di culto;
c) dello 0,13 per cento sulla retribuzione per il settore del credito,
assicurazione e servizi tributari appaltati;
d) dello 0,03 per cento per gli operai agricoli e dello 0,43 per cento per gli
impiegati agricoli. Il contributo e' calcolato, per gli operai a tempo
indeterminato secondo le disposizioni di cui al decreto-legge 22 dicembre 1981,
n. 791, convertito dalla legge 26 febbraio 1982, n. 54, per gli operai agricoli
a tempo determinato secondo le disposizioni del decreto legislativo 16 aprile
1997, n. 146; e per i piccoli coloni e compartecipanti familiari prendendo a
riferimento i salari medi convenzionali di cui all'articolo 28 del decreto del
Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488;
e) dello 0,01 per cento per gli allievi dei cantieri scuola e lavoro di cui
alla legge 6 agosto 1975, n. 418.
2. Per gli
apprendisti e' dovuto un contributo di lire 32 settimanali.
3. Per i
giornalisti iscritti all'Istituto nazionale di previdenza per i giornalisti
italiani "Giovanni Amendola" e' dovuto un contributo pari allo 0,65
per cento della retribuzione.
4. In relazione al
versamento dei contributi di cui al presente articolo, alle trasgressioni degli
obblighi relativi ed a quanto altro concerne il contributo medesimo, si
applicano le disposizioni relative ai contributi obbligatori.
5. Con
decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il lavoro
e la previdenza sociale, di concerto con quello per il tesoro, la misura dei
contributi stabiliti dal presente articolo puo' essere modificata in relazione
alle effettive esigenze delle relative gestioni.
Art. 80.
Oneri derivanti dall'assegno di
maternita' di base
(legge
23 dicembre 1998, n. 448, art. 66, commi 5 e 5-bis)
1. Per il
finanziamento dell'assegno di maternita' di cui all'articolo 74 e' istituito un
Fondo presso la Presidenza
del Consiglio dei Ministri, la cui dotazione e' stabilita in lire 25 miliardi
per l'anno 1999, in
lire 125 miliardi per l'anno 2000 e in lire 150 miliardi a decorrere dall'anno
2001.
2. A tal fine sono
trasferite dal bilancio dello Stato all'INPS le relative somme, con conguaglio,
alla fine di ogni esercizio, sulla base di specifica rendicontazione.
Art. 81.
Oneri derivanti dall'assegno di
maternita' per lavori atipici e discontinui
(legge
23 dicembre 1999, n. 488, art. 49, comma 9)
1. L'assegno di cui
all'articolo 75 e' posto a carico dello Stato.
Art. 82.
Oneri derivanti dal trattamento di
maternita' delle lavoratrici autonome
(legge
29 dicembre 1987, n. 546, art. 6, 7 e 8;
legge 23
dicembre 1999, n. 488, art. 49, comma 1)
1. Alla
copertura degli oneri derivanti dall'applicazione del Capo XI, si provvede con
un contributo annuo di lire 14.500 per ogni iscritto all'assicurazione generale
obbligatoria per l'invalidita', vecchiaia e superstiti per le gestioni dei
coltivatori diretti, coloni e mezzadri, artigiani ed esercenti attivita'
commerciali.
2. Al fine di
assicurare l'equilibrio delle singole gestioni previdenziali, il Ministro del
lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro,
sentito il consiglio di amministrazione dell'INPS, con proprio decreto
stabilisce le variazioni dei contributi di cui al comma 1, in misura percentuale
uguale alle variazioni delle corrispettive indennita'.
Art. 83.
Oneri derivanti dal trattamento di
maternita' delle libere professioniste
(legge
11 dicembre 1990, n. 379, art. 5;
legge 23
dicembre 1999, n. 488, art. 49, comma 1)
1. Alla
copertura degli oneri derivanti dall'applicazione del Capo XII, si provvede con
un contributo annuo a carico di ogni iscritto a casse di previdenza e
assistenza per i liberi professionisti. Il contributo e' annualmente rivalutato
con lo stesso indice di aumento dei contributi dovuti in misura fissa di cui
all'articolo 22 della legge 3 giugno 1975, n. 160, e successive modificazioni.
2. A seguito della
riduzione degli oneri di maternita' di cui all'articolo 78, alla ridefinizione
dei contributi dovuti si provvede con i decreti di cui al comma 5 dell'articolo
75, sulla base di un procedimento che preliminarmente consideri una situazione
di equilibrio tra contributi versati e prestazioni assicurate.
3. I Ministri
del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro, accertato che le singole
casse di previdenza e assistenza per i liberi professionisti abbiano
disponibilita' finanziarie atte a far fronte agli oneri derivanti dalla
presente legge, possono decidere la riduzione della contribuzione o la totale
eliminazione di detto contributo, sentito il parere dei consigli di amministrazione
delle casse.
Art. 84.
Oneri derivanti dal trattamento di
maternita' delle collaboratrici coordinate e continuative
(legge
27 dicembre 1997, n. 449, art. 59, comma 16)
1. Per i
soggetti che non risultano iscritti ad altre forme obbligatorie, il contributo
alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto
1995, n. 335, e' elevato di una ulteriore aliquota contributiva pari a 0,5
punti percentuali, per il finanziamento dell'onere derivante dall'estensione
agli stessi anche della tutela relativa alla maternita'.
Capo XVI
DISPOSIZIONI
FINALI
Art. 85.
Disposizioni in vigore
1. Restano in
vigore, in particolare, le seguenti disposizioni legislative, fatte salve le
disapplicazioni disposte dai contratti collettivi ai sensi dell'articolo 72,
comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29:
a) l'articolo 41 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3;
b) l'articolo 157-sexies del
decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, come sostituito
dall'articolo 1 del decreto legislativo 7 aprile 2000, n. 103;
c) l'articolo 3 della legge 8 agosto 1972, n. 457;
d) l'articolo 10 della legge 18 maggio 1973, n. 304;
e) la lettera c) del comma 2 dell'articolo 5 della legge 9 dicembre 1977, n. 903;
f) l'articolo 74 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;
g) l'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33;
h) il comma 2 dell'articolo 54 della legge 1° aprile 1981, n. 121;
i) l'articolo 12 della legge 23 aprile 1981, n. 155;
j) l'articolo 8-bis del
decreto-legge 30 aprile 1981, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla
legge 27 giugno 1981, n. 331;
k) l'articolo 14 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 791, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 54;
l) l'articolo 7 della legge 26 aprile 1985, n. 162;
m) la lettera d) del comma 1 dell'articolo 4 del decreto-legge 4 agosto 1987,
n. 325, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 402;
n) il comma 1-bis
dell'articolo 3 del decreto-legge 22 gennaio 1990, n. 6, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 marzo 1990, n. 58;
o) il comma 8 dell'articolo 7 della legge 23 luglio 1991, n. 223;
p) il comma 2 dell'articolo 7, il comma 2 dell'articolo 18 e il comma 2
dell'articolo 27 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443;
q) il comma 4 dell'articolo 2 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 197;
r) il comma 2, seconda parte, dell'articolo 5 del decreto legislativo 12 maggio
1995, n. 201;
s) il comma 40 dell'articolo 1 della legge 8 agosto 1995, n. 335;
t) gli articoli 5, 7 e 8 del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564;
u) l'articolo 23 della legge 4 marzo 1997, n. 62;
v) il comma 16 dell'articolo 59 della legge 27 dicembre 1991, n. 449;
w) il comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge 20 gennaio 1998, n. 4,
convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 1998, n. 52;
x) il comma 1 dell'articolo 25 e il comma 3 dell'articolo 34 e il comma 3
dell'articolo 35 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;
y) la lettera a) del comma 5 dell'articolo 1 del decreto legislativo 29 aprile
1998, n. 124;
z) l'articolo 18 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 135;
aa) la lettera e) del comma 2, dell'articolo 1 del decreto legislativo 22
giugno 1999, n. 230;
bb) l'articolo 65 della legge 2 agosto 1999, n. 302;
cc) il comma 1 dell'articolo 41 della legge 23 dicembre 1999, n. 488;
dd) i commi 2 e 3 dell'articolo 12 della legge 8 marzo 2000, n. 53,
limitatamente alla previsione del termine di sei mesi ivi previsto:
ee) il comma 2 dell'articolo 10 e il comma 2 dell'articolo 23 del decreto
legislativo 21 maggio 2000, n. 146;
ff) gli articoli 5 e 18, il comma 3 dell'articolo 25, il comma 3 dell'articolo
32, il comma 6 dell'articolo 41 e il comma 3 dell'articolo 47 del decreto
legislativo 5 ottobre 2000, n. 334;
gg) il comma 12 dell'articolo 80 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
2. Restano in
vigore, in particolare, le seguenti disposizioni regolamentari:
a) il decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1403;
b) il decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1976, n. 1026, ad
eccezione degli articoli 1, 11 e 21;
c) il comma 4 dell'articolo 58 del decreto del Presidente della Repubblica 11
luglio 1980, n. 382;
d) il comma 2, dell'articolo 20-quinquies
e il comma 2 dell'articolo 25-quater
del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337;
e) il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 2 giugno 1982;
f) il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 23 maggio
1991;
g) l'articolo 14 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21
aprile 1994, n. 439, fino al momento della sua abrogazione cosi' come prevista
dalla lettera c) del comma 1 dell'articolo 10 del decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 287;
h) il decreto del Ministro della sanita' 6 marzo 1995;
i) il comma 4 dell'articolo 8 e il comma 3 dell'articolo 19 del decreto del
Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465;
j) il comma 2 dell'articolo 7 del decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale 25 marzo 1998, n. 142;
k) il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 27 maggio
1998;
l) il comma 1 dell'articolo 1 del decreto del Ministro della sanita' 10
settembre 1998;
m) gli articoli 1 e 3 del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale 12 febbraio 1999;
n) il comma 2 dell'articolo 6 del decreto del Ministro dell'universita' e della
ricerca scientifica 30 aprile 1999, n. 224;
o) il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 4 agosto 1999;
p) il comma 6 dell'articolo 42 del decreto del Presidente della Repubblica 31
agosto 1999, n. 394;
q) il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 20 dicembre
1999, n. 553;
r) il decreto del Ministro della sanita' 24 aprile 2000.
Art. 86.
Disposizioni abrogate
(legge
9 dicembre 1977, n. 903, articolo 3, comma 2;
legge 29
dicembre 1987, n. 546, articolo 9;
legge 8
marzo 2000, n. 53, articoli 15 e 17, comma 4)
1. Restano
abrogate le seguenti disposizioni:
a) gli articoli 18 e 19 della legge 26 aprile 1934, n. 653;
b) la legge 26 agosto 1950, n. 860.
2. Dalla data
di entrata in vigore del presente testo unico, sono abrogate, in particolare,
le seguenti disposizioni legislative:
a) la legge 30 dicembre 1971, n. 1204 e successive modificazioni;
b) il secondo comma dell'articolo 3; i commi 1 e 2, lettere a) e b),
dell'articolo 5; gli articoli 6, 6-bis,
6-ter e 8 della legge 9
dicembre 1977, n. 903;
c) la lettera n) del comma 3 dell'articolo 31 e l'articolo 39-quater della legge 4 maggio 1983, n.
184, nonche' le parole "e gli articoli 6 e 7 della legge 9 dicembre 1977,
n. 903, si applicano anche agli affidatari di cui al comma precedente" del
secondo comma dell'articolo 80 della legge 4 maggio 1983, n. 184;
d) il comma 4 dell'articolo 31 della legge 28 febbraio 1986, n. 41;
e) la legge 29 dicembre 1987, n. 546;
f) l'articolo 13 della legge 7 agosto 1990, n. 232, cosi' come modificato
dall'articolo 3 del decreto-legge 6 maggio 1994, n. 271, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 luglio 1994, n. 433;
g) la legge 11 dicembre 1990, n. 379;
h) l'articolo 8 del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 103, convertito, con
modificazioni, dalla legge 1° giugno 1991, n. 166;
i) il comma 1 dell'articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104;
j) i commi 1 e 3 dell'articolo 14 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
503;
k) i commi 3, 4 e 5 dell'articolo 6 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236;
l) il comma 2 dell'articolo 2 del decreto legislativo 9 settembre 1994, n. 566;
m) l'articolo 69 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230;
n) l'articolo 2 del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564;
o) il decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 645;
p) il comma 15 dell'articolo 8 del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n.
468;
q) l'articolo 66 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, cosi' come modificato
dagli articoli 50 e 63 della legge 17 maggio 1999, n. 144;
r) i commi 1, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14 dell'articolo 49 della legge 23
dicembre 1999, n. 488;
s) i commi 2 e 3 dell'articolo 4 e i commi 2 e 3 dell'articolo 5 del decreto
legislativo 31 gennaio 2000, n. 24;
t) il comma 5 dell'articolo 3, il comma 4-bis
dell'articolo 4 e l'articolo 10 e i commi 2 e 3 dell'articolo 12, salvo quanto
previsto dalla lettera dd) dell'articolo 85 del presente testo unico, e gli
articoli 14, 17 e 18 della legge 8 marzo 2000, n. 53;
u) i commi 10 e 11 dell'articolo 80 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
3. Dalla data
di entrata in vigore del presente testo unico, sono abrogate le seguenti
disposizioni regolamentari:
a) gli articoli 1, 11 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 25
novembre 1976, n. 1026.
Art. 87.
Disposizioni regolamentari di attuazione
1. Fino
all'entrata in vigore delle disposizioni regolamentari di attuazione del
presente testo unico, emanate ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge
23 agosto 1988, n. 400, si applicano le disposizioni del decreto del Presidente
della Repubblica 25 novembre 1976, n. 1026, salvo quanto stabilito
dall'articolo 86 del presente testo unico.
2. Le
disposizioni del citato decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre
1976, n. 1026, che fanno riferimento alla disciplina della legge 30 dicembre
1971, n. 1204, sono da intendersi riferite alle corrispondenti disposizioni del
presente testo unico.
Art. 88.
Entrata in vigore
1. Il
presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica.
Allegato A
(Articolo
5 del decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1976, n. 1026)
ELENCO DEI LAVORI FATICOSI, PERICOLOSI
E INSALUBRI DI CUI ALL'ART. 7
Il divieto di
cui all'art. 7, primo comma, del testo unico si intende riferito al trasporto,
sia a braccia e a spalle, sia con carretti a ruote su strada o su guida, e al
sollevamento dei pesi, compreso il carico e scarico e ogni altra operazione
connessa.
I lavori faticosi, pericolosi ed insalubri, vietati ai sensi dello stesso
articolo, sono i seguenti:
A) quelli previsti dal decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 345 e dal decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 262;
B) quelli indicati nella tabella allegata al decreto del Presidente della
Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, per i quali vige l'obbligo delle visite
mediche preventive e periodiche: durante la gestazione e per 7 mesi dopo il
parto;
C) quelli che espongono alla silicosi e all'asbestosi, nonche' alle altre
malattie professionali di cui agli allegati 4 e 5 al decreto del Presidente
della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni: durante
la gestazione e fino a 7 mesi dopo il parto;
D) i lavori che comportano l'esposizione alle radiazioni ionizzanti: durante la
gestazione e per 7 mesi dopo il parto;
E) i lavori su scale ed impalcature mobili e fisse: durante la gestazione e
fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro;
F) i lavori di manovalanza pesante: durante la gestazione e fino al termine del
periodo di interdizione dal lavoro;
G) i lavori che comportano una stazione in piedi per piu' di meta' dell'orario
o che obbligano ad una posizione particolarmente affaticante, durante la
gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro;
H) i lavori con macchina mossa a pedale, o comandata a pedale, quando il ritmo
del movimento sia frequente, o esiga un notevole sforzo: durante la gestazione
e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro;
I) i lavori con macchine scuotenti o con utensili che trasmettono intense
vibrazioni: durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione
dal lavoro;
L) i lavori di assistenza e cura degli infermi nei sanatori e nei reparti per
malattie infettive e per malattie nervose e mentali: durante la gestazione e
per 7 mesi dopo il parto;
M) i lavori agricoli che implicano la manipolazione e l'uso di sostanze
tossiche o altrimenti nocive nella concimazione del terreno e nella cura del
bestiame: durante la gestazione e per 7 mesi dopo il parto;
N) i lavori di monda e trapianto del riso: durante la gestazione e fino al
termine del periodo di interdizione dal lavoro;
O) i lavori a bordo delle navi, degli aerei, dei treni, dei pullman e di ogni
altro mezzo di comunicazione in moto: durante la gestazione e fino al termine
del periodo di interdizione dal lavoro.
Allegato B
(Decreto
legislativo 25 novembre 1996, n. 645, allegato 2)
ELENCO NON ESAURIENTE DI AGENTI
E CONDIZIONI DI LAVORO DI CUI ALL'ART. 7
A.
Lavoratrici gestanti di cui all'art. 6 del testo unico.
1. Agenti:
a) agenti fisici: lavoro in atmosfera di sovrapressione elevata, ad esempio in
camere sotto pressione, immersione subacquea;
b) agenti biologici:
toxoplasma;
virus della rosolia, a meno che sussista la prova che la lavoratrice e'
sufficientemente protetta contro questi agenti dal suo stato di immunizzazione;
c) agenti chimici: piombo e suoi derivati, nella misura in cui questi agenti
possono essere assorbiti dall'organismo umano.
2. Condizioni di lavoro: lavori sotterranei di carattere minerario.
B. Lavoratrici in periodo successivo al parto di cui all'art. 6 del testo
unico.
1. Agenti:
a) agenti chimici: piombo e suoi derivati, nella misura in cui tali agenti
possono essere assorbiti dall'organismo umano.
2. Condizioni di lavoro: lavori sotterranei di carattere minerario.
Allegato C
(Decreto
legislativo 25 novembre 1996, n. 645, allegato 1)
ELENCO NON ESAURIENTE DI AGENTI PROCESSI
E CONDIZIONI DI LAVORO DI CUI ALL'ART. 11
A. Agenti.
1. Agenti fisici, allorche' vengono considerati come agenti che comportano lesioni
del feto e/o rischiano di provocare il distacco della placenta, in particolare:
a) colpi, vibrazioni meccaniche o movimenti;
b) movimentazione manuale di carichi pesanti che comportano rischi, soprattutto
dorsolombari;
c) rumore;
d) radiazioni ionizzanti;
e) radiazioni non ionizzanti;
f) sollecitazioni termiche;
g) movimenti e posizioni di lavoro, spostamenti, sia all'interno sia
all'esterno dello stabilimento, fatica mentale e fisica e altri disagi fisici
connessi all'attivita' svolta dalle lavoratrici di cui all'art. 1.
2. Agenti biologici.
Agenti biologici dei gruppi di rischio da 2 a 4 ai sensi dell'art. 75 del decreto
legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni ed
integrazioni, nella misura in cui sia noto che tali agenti o le terapie che
essi rendono necessarie mettono in pericolo la salute delle gestanti e del
nascituro, sempreche' non figurino ancora nell'allegato II.
3. Agenti chimici.
Gli agenti chimici seguenti, nella misura in cui sia noto che mettono in
pericolo la salute delle gestanti e del nascituro, sempreche' non figurino
ancora nell'allegato II:
a) sostanze etichettate R 40; R 45; R 46 e R 47 ai sensi della direttiva n.
67/548/CEE, purche' non figurino ancora nell'allegato II;
b) agenti chimici che figurano nell'allegato VIII del decreto legislativo 19
settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni ed integrazioni;
c) mercurio e suoi derivati;
d) medicamenti antimitotici;
e) monossido di carbonio;
f) agenti chimici pericolosi di comprovato assorbimento cutaneo.
B. Processi.
Processi industriali che figurano nell'allegato VIII del decreto legislativo 19
settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni ed integrazioni.
C. Condizioni di lavoro.
Lavori sotterranei di carattere minerario.
Allegato D
(legge 11 dicembre
1990, n. 379, art. 1)
ELENCO DELLE CASSE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA
PER I LIBERI PROFESSIONISTI DI CUI ALL'ART. 70
1. Cassa
nazionale del notariato.
2. Cassa azionale di previdenza ed assistenza a favore degli avvocati e
procuratori.
3. Ente nazionale di previdenza e di assistenza farmacisti.
4. Ente nazionale di previdenza e assistenza veterinari.
5. Ente nazionale di previdenza e assistenza medici.
6. Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei geometri.
7. Cassa di previdenza per l'assicurazione degli sportivi.
8. Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei dottori
commercialisti.
9. Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli ingegneri e gli
architetti liberi professionisti.
10. Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei ragionieri e
periti commerciali.
11. Ente nazionale di previdenza e assistenza per i consulenti del lavoro.