Lo svolgimento di fatto di mansioni superiori
Sino alle modifiche introdotte all’art. 56 del d.lgs.29/93 dal d.lgs 80/98,
costituiva principio consolidato in materia di pubblico impiego l’irrilevanza,
per il pubblico dipendente, dello svolgimento di mansioni superiori, e ciò sia
sotto il profilo economico che al fine dell’inquadramento nella superiore
qualifica rivestita.
In particolare, la retribuibilità o meno delle mansioni superiori svolte dal
dipendente pubblico aveva dato luogo in passato ad orientamenti
giurisprudenziali non sempre univoci, fino al consolidamento di quell’indirizzo
alla stregua del quale per la retribuibilità occorrevano un'espressa previsione
normativa, un preventivo provvedimento di incarico riferito a mansioni di
qualifica immediatamente superiore, la disponibilità del relativo posto in
organico (Sez. V n.1447 del 12.10.1999, sez. VI n.1119 del 18.7.1997, A.P. n.22
del 18.11.1999).
Come si è detto, solo con l’art. 56 d. l.vo n.29/93, nel testo sostituito
dall’art. 25 d. l.vo n.80/98, vengono riconosciute al lavoratore del settore
pubblico le differenze retributive per lo svolgimento delle mansioni superiori
e ciò anche nel caso in cui l’assegnazione a tali mansioni sia avvenuta al di
fuori delle ipotesi prescritte. Tale disposizione è stata poi modificata
dapprima dall’art. 15 del d. l.vo 29.10.1998 n.387 e successivamente dall’art.
52 l.vo 30.3.2001 n.165.
In virtù di quest’ultima disposizione la disciplina vigente in materia è la
seguente:
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Il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali e' stato
assunto o alle mansioni considerate equivalenti nell'ambito della
classificazione professionale prevista dai contratti collettivi, ovvero a
quelle corrispondenti alla qualifica superiore che abbia successivamente
acquisito per effetto dello sviluppo professionale o di procedure concorsuali o
selettive.
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L'esercizio di fatto di mansioni non corrispondenti alla qualifica di
appartenenza non ha effetto ai fini dell'inquadramento del lavoratore o
dell'assegnazione di incarichi di direzione.
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Per obiettive esigenze di servizio il prestatore di lavoro puo' essere adibito
a mansioni proprie della qualifica immediatamente superiore:
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nel caso di vacanza di posto in organico, per non piu' di sei mesi, prorogabili
fino a dodici qualora siano state avviate le procedure per la copertura dei
posti vacanti ;
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nel caso di sostituzione di altro dipendente assente con diritto alla
conservazione del posto, con esclusione dell'assenza per ferie, per la durata
dell'assenza.
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Si considera svolgimento di mansioni superiori soltanto l'attribuzione in modo
prevalente, sotto il profilo qualitativo, quantitativo e temporale, dei compiti
propri di dette mansioni.
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Nei casi in cui la legge consente l’assegnazione di mansioni superiori, per il
periodo di effettiva prestazione, il lavoratore ha diritto al trattamento
previsto per la qualifica superiore.
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Qualora l'utilizzazione del dipendente sia disposta per sopperire a vacanze dei
posti in organico, immediatamente, e comunque nel termine massimo di novanta
giorni dalla data in cui il dipendente e' assegnato alle predette mansioni,
devono essere avviate le procedure per la copertura dei posti vacanti.
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Al di fuori delle ipotesi consentite l'assegnazione del lavoratore a mansioni
proprie di una qualifica superiore, è nulla ma al lavoratore e' corrisposta
comunque la differenza di trattamento economico con la qualifica superiore. Il
dirigente che ha disposto l'assegnazione in questi casi risponde personalmente
del maggior onere conseguente per l’amministrazione, se ha agito con dolo o
colpa grave.
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Il lavoratore ha diritto al trattamento economico corrispondente alla qualifica
superiore anche qualora le mansioni superiori siano state svolte in assenza di
un atto formale da parte del dirigente ma con l’acuiescenza di quest’ultimo o
dell’amministrazione stessa.
Le disposizioni di cui all’art. 56 citato non si applicano alle situazioni
esauritesi già esaurite alla data del novembre 1998.
Va segnalato che anche la più recente disciplina, pur ammettendo il pagamento
delle mansioni superiori svolte, conferma brevi limiti temporali per il
relativo svolgimento e preclude la stabilizzazione delle mansioni stesse. Ciò
che continua a costituire – anche dopo la privatizzazione del rapporto di
pubblico impiego – uno dei più significativi punti di diversificazione fra
rapporto di lavoro pubblico e privato. Infatti, mentre nel primo caso resta
preclusa ogni rilevanza all’esercizio di fatto di mansioni superiori, nel
rapporto di lavoro privato l’art. 2103 cod. civ. prevede che dallo svolgimento
di mansioni superiori scaturisca non solo il diritto retribuzione
corrispondente, ma anche all’inquadramento nella qualifica superiore.