Prima
direttiva 89/104/CEE del Consiglio delle Comunità europee 21 dicembre 1988
Ravvicinamento
delle legislazioni degli Stati Membri in materia di marchi d'impresa
(Gazzetta ufficiale n. L 040 del
11/02/1989 PAG. 0001 – 0007)
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE
visto il trattato che istituisce
la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 100 A,
vista la proposta della
Commissione, in cooperazione con il Parlamento europeo,
visto il parere del Comitato
economico e sociale,
considerando che le legislazioni che si applicano attualmente ai
marchi d'impresa negli Stati membri presentano disparità che possono ostacolare
la libera circolazione dei prodotti e la libera prestazione dei servizi, nonché
falsare le condizioni di concorrenza nel mercato comune; che nella prospettiva
dell'instaurazione e del funzionamento del mercato interno è dunque necessario
ravvicinare le legislazioni degli Stati membri;
considerando che occorre non disconoscere le soluzioni ed i
vantaggi che il regime del marchio d'impresa comunitario può offrire alle
imprese desiderose di acquisire marchi di impresa;
considerando che non appare
attualmente necessario procedere ad un ravvicinamento
completo delle legislazioni degli
Stati membri in tema di marchi di impresa e che è sufficiente limitare il
ravvicinamento alle disposizioni nazionali che hanno una incidenza più diretta
suI funzionamento del mercato interno;
considerando che la presente direttiva non priva gli Stati membri
del diritto di continuare a tutelare i marchi di impresa acquisiti in seguito
all'uso e che essa disciplina detti marchi solo per ciò che attiene ai loro
rapporti con i marchi d'impresa acquisiti in seguito a registrazione;
considerando che gli Stati membri mantengono inoltre la
piena libertà di fissare le disposizioni procedurali relative alla
registrazione, alla decadenza o alla nullità dei marchi di impresa acquisiti in
seguito a registrazione; che spetta loro, ad esempio, stabilire la forma delle
procedure di registrazione e di nullità, decidere se debbano essere fatti
valere diritti anteriori nella procedura di registrazione o nella procedura di
nullità ovvero in entrambe, o ancora, qualora possano essere fatti valere
diritti anteriori nella procedura di registrazione, prevedere una procedura di
opposizione o un esame d'ufficio, ovvero entrambi; che gli Stati membri
mantengono la facoltà di determinare
gli effetti della decadenza o della nullità dei marchi di impresa;
considerando che la presente
direttiva non esclude che siano applicate ai marchi di impresa norme del
diritto degli Stati membri diverse dalle norme del diritto dei marchi di
impresa, come le disposizioni sulla concorrenza sleale, la responsabilità
civile o la tutela dei consumatori;
considerando che la realizzazione degli obiettivi perseguiti
presuppone che l'acquisizione e la conservazione del diritto sul marchio di
impresa registrato siano in linea di massima subordinate, in tutti gli Stati
membri, alle stesse condizioni; che a tale scopo occorre un elenco
semplificativo di segni suscettibili di costituire un marchio di impresa, i
quali consentano di contraddistinguere i prodotti o i servizi di un'impresa da
quelli di altre imprese; che gli impedimenti alla registrazione o i motivi di
nullità inerenti al marchio di impresa stesso, ad esempio l'assenza di
carattere distintivo, ovvero ai conflitti tra il marchio di impresa e i diritti
anteriori devono essere enumerati esaurientemente, anche se alcuni di essi sono
enumerati a titolo facoltativo per gli Stati membri che potranno quindi
mantenerli o introdurli nelle rispettive legislazioni; che gli Stati membri
potranno mantenere o introdurre nelle rispettive
legislazioni impedimenti alla
registrazione o motivi di nullità connessi a condizioni di acquisizione o di
conservazione del diritto sul marchio di impresa, per le quali non esistono
disposizioni di armonizzazione relative, per esempio, alla legittimazione ad
esser titolare del marchio di impresa, al rinnovo del marchio, al regime
fiscale o alla mancata osservanza delle norme procedurali;
considerando che, per ridurre il
numero totale dei marchi di impresa registrati e tutelati nella Comunità e di
conseguenza il numero dei conflitti che possono insorgere a riguardo, occorre
prescrivere che i marchi di impresa registrati vengano effettivamente usati a
pena di decadenza; che occorre prevedere che la nullità di un marchio di
impresa non possa essere dichiarata a causa dell'esistenza di un marchio di
impresa anteriore non usato, pur lasciando agli Stati membri la facoltà di
applicare il medesimo principio per quanto riguarda la registrazione di un
marchio di impresa o prevedere che un marchio di impresa non possa
essere invocato fondatamente in una
procedura per contraffazione se si è stabilita, dietro eccezione, la
dichiarabilità della decadenza del marchio di impresa; che per tutti questi
casi spetta agli Stati membri fissare le norme procedurali applicabili;
considerando che è fondamentale, per agevolare la libera
circolazione dei prodotti e la libera prestazione dei servizi, procurare che i
marchi di impresa registrati abbiano ormai negli ordinamenti giuridici di tutti
gli Stati membri, la medesima tutela: che ciò non priva tuttavia gli
Stati membri della facoltà di
tutelare maggiormente i marchi di impresa che abbiano acquisito una notorietà;
considerando che la tutela che è accordata dal marchio di
impresa registrato e che mira in particolare a garantire la funzione d'origine
del marchio di impresa, è assoluta in caso di identità tra il marchio di
impresa e il segno e tra i prodotti o servizi; che la tutela è accordata anche
in caso di somiglianza tra il marchio di impresa e il segno e tra i prodotti o
servizi; che è indispensabile interpretare la nozione di somiglianza in
relazione al rischio di confusione; che il rischio di confusione, la cui
valutazione dipende da numerosi fattori, e segnatamente dalla notorietà del
marchio di impresa sul mercato, dall'associazione che può essere fatta tra il
marchio di impresa e il segno usato o registrato, dal grado di somiglianza tra
il marchio di impresa e il segno e tra i prodotti o servizi designati,
costituisce la condizione specifica della tutela; che le norme procedurali
nazionali che non sono pregiudicate dalla presente direttiva
disciplinano i mezzi grazie a cui può
essere constatato il rischio di confusione, e in particolare l'onere della
prova;
considerando che occorre, per ragioni di sicurezza giuridica, e senza
ledere ingiustamente gli interessi del titolare di un marchio di impresa
anteriore, prevedere che questi non possa più richiedere la nullità ovvero
opporsi all'uso di un marchio di impresa posteriore al proprio, qualora ne
abbia coscientemente tollerato l'uso per un lungo periodo, tranne nel caso in
cui il marchio di impresa posteriore sia stato domandato in malafede;
considerando che tutti gli Stati
membri della Comunità sono parti contraenti della convenzione
di Parigi per la protezione della
proprietà industriale; che è necessario che le disposizioni della presente
direttiva siano in perfetta armonia con quelle della convenzione di Parigi; che
la presente direttiva non pregiudica gli obblighi degli Stati membri derivanti
da detta convenzione; che, ove necessario, è applicabile l'articolo 234,
secondo comma del trattato,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Art. 1Campo di applicazione
La presente direttiva si applica ai
marchi di impresa di prodotti o di servizi individuali,
collettivi,di garanzia o
certificazione che hanno formato oggetto di una registrazione o di una domanda
di registrazione in uno Stato membro o presso l'ufficio dei marchi del Benelux
o che sono oggetto di una registrazione internazionale che produce effetti in
uno Stato membro.
Art. 2Segni suscettibili di
costituire un marchio di impresa
Possono costituire marchi di impresa tutti i segni che possono
essere riprodotti graficamente, in particolare le parole, compresi i nomi di
persone, i disegni, le lettere, le cifre, la forma del prodotto o il suo
confezionamento, a condizione che tali segni siano adatti a distinguere i
prodotti o i servizi di un'impresa da quelli di altre imprese.
Art. 3
Impedimenti alla registrazione o motivi di nullità
l. Sono esclusi
dalla registrazione, o, se registrati, possono essere dichiarati nulli:
a) i segni che non
possono costituire un marchio di impresa;
b) i marchi
diimpresa privi di carattere distintivo;
c) i marchi di
impresa composti esclusivamente da segni o indicazioni che in commercio possono
servire a designare la specie, la qualità, la quantità, la destinazione, il
valore, la
provenienza geografica ovvero l'epoca
di fabbricazione del prodotto o della prestazione del servizio, o altre
caratteristiche del prodotto o servizio;
d) di marchi di
impresa composti esclusivamente da segni o indicazioni che siano divenuti di
uso comune nel linguaggio corrente o negli usi leali e costanti del commercio;
e) i segni
costituiti esclusivamente:
i) dalla forma
imposta dalla natura stessa del prodotto;
ii) dalla forma
del prodotto necessaria per ottenere un risultato tecnico;
iii) dalla forma
che dà un valore sostanziale al prodotto;
f) i marchi di
impresa contrari all'ordine pubblico o al buon costume;
g) i marchi di
impresa che sono di natura tale da ingannare il pubblico, per esempio circa la
natura, la qualità o la provenienza geografica del prodotto o del servizio;
h) i marchi di
impresa che, in mancanza di autorizzazione delle autorità competenti, devono
essere esclusi dalla registrazione o invalidati a norma dell'articolo 6 ter
della convenzione di
Parigi perla protezione della
proprietà industriale, in appresso denominata "convenzione di
Parigi".
2. Ogni Stato
membro può prevedere che un marchio di impresa sia escluso dalla registrazione
o, se registrato, possa essere dichiarato nullo se e nella misura in cui:
a) l'uso di tale
marchio di impresa possa essere vietato ai sensi di norme giuridiche diverse
dalle norme in
materia di diritto di marchio di impresa dello Stato membro interessato o della
Comunità;
b) il marchio di
impresa contenga un segno di alto valore simbolico, e in particolare un simbolo
religioso;
c) il marchio di
impresa contenga simboli, emblemi e stemmi, che siano diversi da quelli di cui
all'articolo 6 ter della convenzione di Parigi e che rivestano un interesse
pubblico, a meno che l'autorità competente non ne abbia autorizzato la
registrazione conformemente alla legislazione dello Stato membro in questione;
d) il richiedente
abbia fatto in malafede la domanda di registrazione del marchio di impresa.
3. Un marchio di
impresa non è escluso dalla registrazione o, se registrato, non può essere
dichiarato nullo ai sensi del paragrafo 1, lettere b), c) o d), se prima della
domanda di
registrazione
o a seguito dell'uso che ne è stato fatto esso ha acquisito un carattere
distintivo. Gli Stati membri possono inoltre disporre che la presente
disposizione sia anche applicabile quando il carattere distintivo è stato
acquisito dopo la domanda di registrazione o dopo la registrazione stessa.
4. In deroga ai
paragrafi 1, 2 e 3, uno Stato membro può prevedere che i motivi di esclusione
dalla registrazione o di dichiarazione di nullità di un marchio di impresa
applicabili in tale Stato anteriormente alla data di entrata in vigore delle disposizioni
necessarie per conformarsi alla
presente direttiva si applichino ai marchi di impresa la cui domanda di
registrazione sia anteriore a tale data.
Art. 4
Altri
impedimenti alla registrazione o motivi di nullità relativi ai conflitti con
diritti anteriori
1. Un marchio di
impresa è escluso dalla registrazione o, se registrato, può essere dichiarato
nullo:
a) se il marchio
di impresa è identico a un marchio di impresa anteriore e se i prodotti o
servizi per cui il marchio di impresa è stato richiesto o è stato registrato
sono identici a quelli per cui il marchio di impresa anteriore è tutelato;
b) se l'identità o
la somiglianza di detto marchio di impresa col marchio di impresa anteriore e
l'identità o somiglianza dei prodotti o servizi contraddistinti dai due marchi
di impresa può dar adito a un rischio di confusione per il pubblico comportante
anche un rischio di associazione tra il marchio di impresa ed il marchio di
impresa anteriore.
2. Per
"marchi di impresa anteriori" ai sensi del paragrafo 1 si intendono:
a) i marchi di
impresa la cui data di domanda di registrazione sia anteriore alla data di
domanda del
marchio di impresa, tenuto conto, ove occorra, del diritto di priorità invocato
per i medesimi e che appartengano alle categorie seguenti:
i) i marchi
comunitari;
ii) i marchi di
impresa registrati nello Stato membro o per quanto riguarda il Belgio, il
Lussemburgo ed Paesi Bassi presso l'Ufficio dei marchi del Benelux;
ii) i marchi di
impresa che sono oggetto di una registrazione internazionale con effetto nello
Stato membro;
b) i marchi di
impresa comunitari che, conformemente al regolamento sul marchio comunitario,
rivendicano validamente l'anteriorità rispetto ad un marchio di impresa di cui
ai punti i) , ii), iii) anche se quest'ultimo sia oggetto di una rinuncia o si
sia estinto;
c) le domande di
marchi di impresa di cui alle lettere a) e b), sotto riserva di registrazione
degli stessi;
d) i marchi di
impresa che, alla data di presentazione della domanda di registrazione di
marchio, o, se del caso, alla data della priorità invocata a sostegno della
domanda di marchio, sono "notoriamente conosciuti" nello Stato membro
ai sensi dell'articolo 6 bis della convenzione di Parigi.
3. Un marchio di
impresa è altresì escluso dalla registrazione o, se registrato, può essere
dichiarato nullo se esso è identico o simile ad un marchio di impresa
comunitario anteriore ai sensi del paragrafo 2 e se è stato destinato ad essere
registrato o è stato registrato per prodotti o servizi i quali non sono simili
a quelli per cui è registrato il marchio di impresa comunitario anteriore
quando il marchio di impresa comunitario anteriore gode di notorietà nella Comunità
e l'uso del marchio di impresa successivo senza giusto motivo trarrebbe
indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del
marchio di impresa comunitario anteriore o recherebbe pregiudizio agli stessi.
4. Ciascuno Stato
membro può inoltre disporre che un marchio di impresa sia escluso dalla
registrazione o, se registrato, possa essere dichiarato nullo se e nella misura
in cui:
a) il marchio di
impresa sia identico o simile ad un marchio di impresa nazionale anteriore ai
sensi del paragrafo 2 e qualora esso sia destinato ad essere registrato o sia
stato registrato per prodotti o servizi i quali non siano simili a quelli per
cui è registrato il marchio di impresa anteriore, quando il marchio di impresa
anteriore gode di notorietà nello Stato membro in
questione e
l'uso del marchio di impresa successivo senza giusto motivo trarrebbe
indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio
di impresa anteriore o recherebbe pregiudizio agli stessi;
b) siano stati
acquisiti diritti ad un marchio di impresa non registrato o ad un altro segno
utilizzato in commercio prima della data di presentazione della domanda di
registrazione del marchio di impresa successivo o, se del caso, della data di
anteriorità invocata a sostegno della data di domanda di registrazione del
marchio di impresa successivo e qualora questo marchio
di impresa non
registrato o questo altro segno dia al proprio titolare il diritto di vietare
l'uso di un marchio di impresa successivo;
c) sia possibile
vietare l'uso del marchio di impresa in base ad un diritto anteriore diverso
dai diritti di cui al paragrafo 2 ed alla lettera b) del presente paragrafo, in
particolare in base a:
i) un diritto al
nome;
ii) un diritto
all'immagine;
iii) un diritto
d'autore;
iv) un diritto di
proprietà industriale;
d) il marchio di
impresa sia identico o simile ad un marchio collettivo anteriore che ha
conferito un diritto scaduto al massimo tre anni prima della domanda di
registrazione;
e) il marchio di
impresa sia identico o simile ad un marchio di garanzia o di certificazione
anteriore che ha
conferito un diritto scaduto al momento della domanda di registrazione da un
numero di anni stabilito dallo Stato membro;
f) il marchio di
impresa sia identico o simile ad un marchio di impresa anteriore che è stato
registrato per prodotti o servizi identici o simili e che ha conferito un
diritto scaduto per mancato rinnovo al massimo due anni prima della domanda di
registrazione, a meno che il titolare del marchio di impresa anteriore abbia
espresso il proprio accordo sulla registrazione del marchio di impresa
successivo o non abbia usato il proprio marchio di impresa;
g) il marchio di
impresa si presti ad essere confuso con un marchio di impresa che è usato in
altri Stati al momento della presentazione della domanda e che continua ad
esservi usato, purché il richiedente abbia domandato in malafede la
registrazione del marchio di impresa.
5. Gli Stati
membri possono permettere che, in determinate circostanze, non si debba
necessariamente escludere dalla registrazione un marchio di impresa o, se
registrato, esso non debba necessariamente essere dichiarato nullo se il
titolare del marchio di impresa anteriore o di un diritto anteriore consente
alla registrazione del marchio di impresa posteriore.
6. In deroga ai
paragrafi da 1 a 5, uno Stato può prevedere che gli impedimenti alla
registrazione o i motivi di nullità, applicabili in tale Stato anteriormente
alla data di entrata in vigore delle disposizioni necessarie per conformarsi
alla presente direttiva, siano applicabili ai marchi di impresa depositati
anteriormente a tale data.
Art. 5Diritti
conferiti dal marchio di impresa
1. Il marchio di
impresa registrato conferisce al titolare un diritto esclusivo. Il titolare ha
il diritto di vietare ai terzi, salvo proprio consenso, di usare nel commercio:
a) un segno
identico al marchio di impresa per prodotti o servizi identici a quelli per cui
esso è stato registrato;
b) un segno che, a
motivo dell'identità o della somiglianza di detto segno col marchio di impresa
e dell'identità o somiglianza dei prodotti o servizi contraddistinti dal
marchio di impresa e dal segno, possa dare adito a un rischio di confusione per
il pubblico, comportante anche un rischio di associazione tra il segno e il
marchio di impresa.
2. Uno Stato
membro può inoltre prevedere che il titolare abbia il diritto di vietare ai
terzi, salvo proprio consenso, di usare nel commercio un segno identico o
simile al marchio di
impresa per i
prodotti o servizi che non sono simili a quelli per cui esso è stato
registrato, se il marchio di impresa gode di notorietà nello Stato membro e se
l'uso immotivato del segno consente di trarre indebitamente vantaggio dal
carattere distintivo o dalla notorietà del marchio di impresa o reca
pregiudizio agli stessi.
3. Si può in
particolare vietare, se le condizioni menzionate al paragrafo 1 e 2 sono
soddisfatte:
a) di apporre il
segno sui prodotti o sul loro condizionamento;
b) di offrire i
prodotti, di immetterli in commercio o di detenerli a tali fini, oppure di
offrire o fornire servizi contraddistinti dal segno;
c) di importare o
esportare prodotti contraddistinti dal segno;
d) di utilizzare
il segno nella corrispondenza commerciale e nella pubblicità.
4. Se,
anteriormente alla data di entrata in vigore delle disposizioni necessarie per
conformarsi
alla presente direttiva, la normativa
di detto Stato membro non permette di vietare l'uso di un segno secondo le
condizioni di cui al paragrafo 1, lettera b) ed al paragrafo 2, il diritto
conferito dal marchio di impresa non è opponibile all'ulteriore uso del segno.
5. I paragrafi da
1 a 4 non pregiudicano le disposizioni applicabili in uno Stato membro per la
tutela contro l'uso di un segno fatto a fini diversi da quello di
contraddistinguere i prodotti o servizi, quando l'uso di tale segno senza
giusto motivo consente di trarre indebitamente
vantaggio dal carattere distintivo o
della notorietà del marchio di impresa o reca pregiudizio agli stessi.
Art.
6Limitazione degli effetti del marchio di impresa
1. Il diritto
conferito dal marchio di impresa non permette al titolare dello stesso di
vietare ai terzi l'uso nel commercio:
a) del loro nome e
indirizzo;
b) di indicazioni
relative alla specie, alla qualità, alla quantità, alla destinazione, al
valore, alla provenienza geografica, all'epoca di fabbricazione del prodotto o
di prestazione del servizio o ad altre caratteristiche del prodotto o del
servizio;
c) del marchio di
impresa se esso è necessario per contraddistinguere la destinazione di un
prodotto o servizio, in particolare come accessori o pezzi di ricambio, purché
l'uso sia conforme agli usi consueti di lealtà in campo industriale e
commerciale.
2. Il diritto
conferito dal marchio di impresa non permette al titolare dello stesso di
vietare ai terzi l'uso nel commercio di un diritto anteriore di portata locale,
se tale diritto è riconosciuto dalle leggi dello State membro interessato e nel
limite del territorio in cui esso è riconosciuto.
Art. 7 Esaurimento del diritto
conferito dal marchio di impresa
1. Il diritto
conferito dal marchio di impresa non permette al titolare dello stesso di
vietare
l'uso del marchio di impresa per
prodotti immessi in commercio nella Comunità con detto marchio dal titolare
stesso o con il suo consenso.
2. Il paragrafo 1
non si applica quando sussistono motivi legittimi perché il titolare si opponga
all'ulteriore commercializzazione dei prodotti, in particolare quando lo stato
dei prodotti è modificato o alterato dopo la loro immissione in commercio.
Art. 8 Licenza
1. Il marchio di
impresa può essere oggetto di licenza per la totalità o parte dei prodotti o
dei servizi per i quali è stato registrato e per la totalità o parte del
territorio di uno Stato membro. Le licenze possono essere esclusive o non
esclusive.
2. Il titolare di
un marchio di impresa può far valere i diritti conferiti da tale marchio contro
un licenziatario che trasgredisca una disposizione del contratto di licenza per
quanto riguarda la sua durata, la forma disciplinata dalla registrazione nella
quale si può usare il marchio di impresa, la natura dei prodotti o servizi per
i quali la licenza è rilasciata, il territorio in cui il
marchio di
impresa può essere apposto, o la qualità dei prodotti fabbricati o dei servizi
forniti dal licenziatario.
Art.
9Preclusione per tolleranza
1. Il titolare di
un marchio di impresa anteriore di cui all'articolo 4, paragrafo 2, il quale
abbia, durante cinque anni consecutivi, tollerato l'uso in uno Stato membro di
un marchio di impresa posteriore registrato in detto Stato membro, del quale
era a conoscenza, non può domandare la dichiarazione di nullità del marchio di
impresa posteriore né opporsi all'uso dello stesso sulla base del proprio
marchio di impresa anteriore per i prodotti o servizi per i quali è stato
utilizzato il
marchio di impresa posteriore, salvo il caso in cui il marchio di impresa
posteriore sia stato domandato in malafede.
2. Qualsiasi Stato
membro può prevedere che il paragrafo 1 sia applicabile al titolare di un
marchio di impresa anteriore di cui all'articolo 4, paragrafo 4, lettera a) o
di un altro diritto anteriore di cui all'articolo 4, paragrafo 4, lettere b) o
c).
3. Nei casi di cui
al paragrafo 1 o 2, il titolare di un marchio di impresa registrato
posteriormente non può opporsi all'uso del diritto anteriore, benché detto
diritto non possa essere fatto valere contro il marchio di impresa posteriore.
Art. 10Uso del marchio di impresa
1. Se, entro
cinque anni dalla data in cui si è chiusa la procedura di registrazione, il
marchio di
impresa non ha
formato oggetto da parte del titolare di un uso effettivo nello Stato membro
interessato per i prodotti o servizi per i quali è stato registrato, o se tale
uso è stato sospeso per un periodo ininterrotto di cinque anni, il marchio di
impresa è sottoposto alle sanzioni previste nella presente direttiva, salvo
motivo legittimo per il mancato uso.
2. Ai sensi del
paragrafo 1 sono inoltre considerati come uso:
a) l'uso del
marchio di impresa in una forma che si differenzia per taluni elementi che non
alterano il carattere distintivo del marchio di impresa nella forma in cui esso
è stato registrato;
b) l'apposizione
del marchio di impresa sui prodotti o sul loro condizionamento nello Stato
membro interessato solo ai fini dell'esportazione.
3. Si considera
come uso del marchio di impresa da parte del titolare l'uso del marchio di
impresa col consenso del titolare o l'uso del marchio d'impresa da parte di una
qualsiasi persona abilitata ad utilizzare un marchio collettivo o un marchio di
garanzia o certificazione.
4. Per marchi di
impresa registrati anteriormente alla data di messa in applicazione della
presente direttiva nello stato membro interessato:
a) se una
disposizione in vigore anteriormente a detta data prevede sanzioni per il
mancato
uso di un
marchio di impresa durante un periodo ininterrotto, si considera che la
decorrenza del periodo di cinque anni di cui al paragrafo 1 sia iniziata
contemporaneamente ad un periodo di mancato uso già in corso a detta data;
b) se
anteriormente a detta data non è in vigore alcuna disposizione relativa all'uso
del marchio d'impresa, si considera che i periodi di cinque anni di cui al
paragrafo 1 decorrano, al più presto, da detta data.
Art. 11
Sanzioni per
il mancato uso di un marchio d'impresa, nelle procedure giudiziarie od
amministrative
1. La nullità di
un marchio d'impresa non può essere dichiarata a motivo dell'esistenza di un
marchio d'impresa anteriore in conflitto, il quale non soddisfi le condizioni
di utilizzazione di cui all'articolo 10, paragrafi 1, 2 e 3 o, eventualmente,
paragrafo 4.
2. Uno State
membro può prevedere che un marchio di impresa possa essere escluso dalla
registrazione a causa dell'esistenza di un marchio di impresa anteriore in
conflitto, il quale non soddisfi le condizioni di uso di cui all'articolo 10,
paragrafi 1, 2 e 3 o, eventualmente, paragrafo
4.
3. Senza
pregiudizio dell'applicazione dell'articolo 12, in caso di domanda
riconvenzionale che abbia per oggetto la decadenza, uno Stato membro può
prevedere che un marchio di impresa non possa essere invocato fondatamente in
una procedura per contraffazione, se si è stabilita, dietro eccezione , la
dichiarabilità della decadenza del marchio di impresa in virtù dell'articolo
12, paragrafo 1.
4. Se il marchio
di impresa anteriore è stato usato soltanto per una parte di prodotti o dei
servizi per i quali è stato registrato, si considera, ai fini dell'applicazione
dei paragrafi 1, 2 e 3 come registrato soltanto per la suddetta parte di
prodotti o servizi.
Art. 12Motivi
di decadenza
1. Il marchio di
impresa è suscettibile di decadenza se entro un periodo ininterrotto di cinque
anni esso non ha formato oggetto di uso effettivo nello Stato membro
interessato per i prodotti
o servizi per i
quali è stato registrato e non sussistono motivi legittimi per il suo mancato
uso; tuttavia nessuno può affermare che un marchio di impresa sia decaduto
qualora, tra la scadenza di detto periodo e la presentazione della domanda di
decadenza, sia iniziato o reiniziato l'uso effettivo del marchio di impresa;
tuttavia se si effettuano preparativi per l'inizio
o il reinizio
dell'uso del marchio di impresa solo dopo che il titolare abbia saputo che
dovrebbe essere presentata una domanda di decadenza, non vengono presi in
considerazione l'inizio o il reinizio dell'uso del marchio di impresa entro un
termine di tre mesi prima della presentazione della domanda di decadenza, il
quale decorre al massimo a partire dalla scadenza del periodo ininterrotto di
cinque anni di mancato uso.
2.Il marchio di impresa è suscettibile inoltre di
decadenza quando esso dopo la data di registrazione:
a) è divenuto, per
il fatto dell'attività o inattività del suo titolare, la generica denominazione
commerciale di u prodotto o servizio per il quale è registrato:
b) è idoneo a
indurre in inganno il pubblico, in particolare circa la natura, qualità o provenienza
geografica dei suddetti prodotti o servizi, a causa dell'uso che ne viene fatto
dal titolare del marchio di impresa o con il suo consenso per i prodotti o
servizi per i quali è registrato.
Art. 13Impedimenti alla registrazione e motivi di
decadenza o di nullità soltanto per una parte dei prodotti o servizi
Se un impedimento alla registrazione o motivi di decadenza
o di nullità di un marchio di impresa sussistono soltanto per una parte dei
prodotti o servizi per i quali il marchio di impresa
è richiesto o registrato,
l'impedimento alla registrazione, la decadenza o la nullità riguardano solo i
prodotti o servizi di cui trattasi.
Art.
14Constatazione a posteriori della nullità o della decadenza di un marchio di
impresa
Quando per un marchio comunitario si invoca l'anzianità di un
marchio anteriore che sia stato oggetto di rinuncia o di estinzione, si può
constatare a posteriori la nullità o la decadenza di detto marchio.
Art. 15Disposizioni particolari concernenti i marchi
collettivi, i marchi di garanzia e i marchi di certificazione
1. Fatto salvo
l'articolo 4, gli Stati membri la cui legislazione autorizza la registrazione
di marchi collettivi o di marchi di garanzia o di certificazione possono
prevedere che detti marchi
siano esclusi dalla registrazione,
che si dichiari la loro decadenza o che si dichiari la loro nullità per motivi
diversi da quelli di cui agli articoli 3 e 12, nella misura in cui la funzione
di detti marchi lo richieda.
2. In deroga
all'articolo 3, paragrafo 1, lettera c) gli Stati membri possono stabilire che
i segni
o indicazioni che,
in commercio, possono servire per designare la provenienza geografica dei
prodotti o dei servizi possano costituire marchi collettivi, oppure marchi di
garanzia o di certificazione. Un marchio siffatto non autorizza il titolare a
vietare ai terzi l'uso, in commercio,
di detti segni o indicazioni, purché
li usi conformemente agli usi consueti di lealtà in campo industriale o
commerciale; in particolare un siffatto marchio non può essere fatto valere nei
confronti di un terzo abilitato ad usare una denominazione geografica.
Art. 16Disposizioni nazionali da
prendere in virtù della presente direttiva
1. Gli Stati
membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed
amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva al più tardi
il 28 dicembre 1991. Essi ne informano immediatamente la Commissione.
2. II Consiglio
deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione può
prorogare la data di cui al paragrafo 1 fino al 31 dicembre 1992 al massimo.
3. Gli Stati
membri comunicano alla Commissione le disposizioni essenziali di diritto
interno da essi adottate nel settore disciplinato dalla presente direttiva.
Art. 17 Destinatari
Gli Stati membri sono destinatari della presente
direttiva.