BREVETTI, MARCHI, NOMI DI
ORIGINE
Decreto del Presidente della
Repubblica 8 maggio 1948, n. 795 (in Suppl. ordinario alla Gazz. Uff., 28 giugno,
n. 148). - Testo delle disposizioni regolamentari in materia di marchi registrati
(1) (2).
(1) Epigrafe così modificata
dall'art. 38, d.p.r. 1º dicembre 1993, n. 595.
(2) Il presente decreto
sostituisce il r.d. 20 marzo 1913, n. 526, abrogato dall'art. 75 successivo.
Preambolo
Articolo 1
È approvato l'unito testo
delle disposizioni regolamentari per l'applicazione del regio decreto 21 giugno
1942, n. 929, in materia di brevetti per marchi di impresa, visto dal Ministro segretario
di Stato per l'industria ed il commercio.
Articolo 2
Il Regolamento di cui all'articolo
precedente entra in vigore il 1º luglio 1948.
Preambolo
TESTO DELLE DISPOSIZIONI
REGOLAMENTARI IN MATERIA DI BREVETTI PER MARCHI DI IMPRESA
DISPOSIZIONI [2/2]
TITOLO I
ATTI PER LA REGISTRAZIONE
(1)
(1) Intestazione così modificata
dall'art. 38, d.p.r. 1º dicembre 1993, n. 595.
Capo I
Articolo 1
La domanda di registrazione
del marchio di impresa può essere fatta, a norma del regio decreto 21 giugno 1942,
n. 929, tanto da cittadini e sudditi italiani, quanto da stranieri, siano individui,
società, associazioni od enti morali, od anche da più individui collettivamente
che intendano usare lo stesso marchio (1).
La domanda fatta da una
società, da una associazione o da un ente morale, deve indicare la denominazione
e la sede della società o dell'ente.
(1) Comma così modificato
dall'art. 1, d.p.r. 1º dicembre 1993, n. 595.
Articolo 2
(Omissis) (1).
(1) Articolo abrogato, tra
gli altri, dall'art. 14, d.p.r. 30 giugno 1972, n. 540.
Articolo 3
La domanda deve contenere:
1) il cognome, il nome,
la nazionalità e il domicilio del richiedente, e anche del suo mandatario, se vi
sia.
Ogni mutamento del domicilio
indicato nella domanda deve essere portato a conoscenza dell'Ufficio italiano brevetti
e marchi;
2) l'indicazione succinta
degli estremi del marchio;
3) l'indicazione del genere
dei prodotti o servizi che il marchio è destinato a contraddistinguere.
Una medesima domanda non
può contenere la richiesta di più registrazioni, né di una sola registrazione per
più marchi (1).
(1) Articolo così modificato
dall'art. 2, d.p.r. 1º dicembre 1993, n. 595.
Articolo 4
La domanda deve essere corredata
dalla dichiarazione di protezione.
Tale dichiarazione deve
contenere:
1) la descrizione del marchio,
che metta in evidenza i caratteri delle sue diverse parti;
2) un esemplare della riproduzione
del marchio applicato sulla dichiarazione stessa;
3) l'elenco dei prodotti
o servizi che il marchio è destinato a contraddistinguere;
4) l'indicazione del modo
di applicazione del marchio ai detti prodotti o servizi, se come etichetta o come
incisione o come rilievo o altro (1).
(1) Comma così modificato
dall'art. 3, d.p.r. 1º dicembre 1993, n. 595.
Articolo 5
La descrizione del marchio
deve contenere l'indicazione del colore o dei colori, compresi il bianco o il nero
ove tali colori costituiscano caratteristica del marchio stesso.
Articolo 6
L'esemplare della riproduzione
del marchio, da applicare sulla dichiarazione di protezione, ottenuto con mezzi
meccanici su carta bianca comune, deve avere dimensioni non superiori a quelle della
carta bollata, margini esclusi (1).
L'esemplare della riproduzione
del marchio non può contenere alcun richiamo o riferimento a eventuali registrazioni
o a brevetti di invenzioni o di modelli industriali, neppure se riguardano i prodotti
o servizi che il marchio è destinato a contraddistinguere (2).
(1) Vedi art. 5, d.p.r.
25 giugno 1953, n. 492.
(2) Comma così modificato
dall'art. 4, d.p.r. 1º dicembre 1993, n. 595.
Articolo 7
La dichiarazione di protezione
del marchio, redatta in doppio originale e firmata dal richiedente o dal mandatario,
deve essere scritta, o impressa, in modo indelebile e chiaro sulla prescritta carta
bollata, o su carta dello stesso formato munita di marche da bollo, annullate debitamente.
Articolo 8
Alla domanda, oltre all'anzidetta
dichiarazione di protezione, debbono essere uniti:
1) la prescritta attestazione
di versamento nella forma stabilita dal successivo art. 38, comprovante il pagamento
delle tasse dovute (1);
2) la marca da bollo prescritta,
da applicare sull'attestato di registrazione (2);
3) lo stampo tipografico,
atto a riprodurre il marchio in tutte le sue parti;
4) tre copie, esenti da
bollo, ottenute dallo stampo tipografico e, nel caso in cui si rivendichi il colore,
altre tre copie esenti da bollo, identiche
all'esemplare del marchio
applicato sulla dichiarazione di protezione.
Quando vi sia mandatario,
alla domanda deve essere unito anche l'atto di procura, ovvero la lettera d'incarico,
di cui all'art. 77 del regio decreto 21 luglio 1942, n. 929.
(1) Vedi anche il d.m. 21
agosto 1961 ed il d.m. 3 luglio 1969.
(2) Numero così modificato
dall'art. 5, d.p.r. 1º dicembre 1993, n. 595.
Articolo 9
Alla domanda di registrazione
per marchio collettivo deve unirsi, oltre ai documenti indicati negli articoli 4
e 8, anche copia dei regolamenti di cui all'art. 2, comma 2, del regio decreto 21
giugno 1942, n. 929 (1).
(1) Articolo così sostituito
dall'art. 6, d.p.r. 1º dicembre 1993, n. 595.
Articolo 10
Lo stampo tipografico, alto
ventiquattro millimetri, zoccolo compreso, deve avere dimensioni non inferiori a
quindici millimetri e non superiori a centimetri dieci sia in larghezza che in lunghezza.
Articolo 11
La domanda di rinnovazione
di marchio d'impresa deve essere fatta dal titolare o dal suo avente causa.
La domanda deve contenere
il numero distintivo e la decorrenza dell'attestato di primo deposito, nonché i
numeri degli eventuali attestati di rinnovazione.
La domanda, accompagnata
dal versamento delle tasse dovute, deve essere depositata entro gli ultimi dodici
mesi precedenti la scadenza del decennio in corso.
Trascorso tale periodo,
la domanda di rinnovazione può essere presentata nei sei mesi successivi con l'applicazione
di una soprattassa (1).
(1) Articolo così sostituito
dall'art. 7, d.p.r. 1º dicembre 1993, n. 595.
Articolo 12
Nel caso in cui si vogliono
apportare al marchio le modifiche di cui all'art. 5 della legge 21 giugno 1942,
n. 929, e successive modifiche, la domanda di rinnovazione deve essere fatta nel
modo prescritto per le domande di registrazione di primo deposito. In questo caso,
alla domanda debbono unirsi i documenti indicati negli articoli 4, 8 e 9 del presente
regolamento (1).
Se il marchio precedente
appartiene a più persone, la domanda di rinnovazione può essere fatta da una soltanto,
nell'interesse di tutte (1).
(1) Comma così modificato
dall'art. 8, d.p.r. 1º dicembre 1993, n. 595.
Articolo 13
La documentazione incompleta
all'atto del deposito può essere completata nel termine di due mesi dalla data del
deposito stesso, salvo il disposto del successivo art. 26 (1).
(1) Comma così modificato
dall'art. 8, d.p.r. 1º dicembre 1993, n. 595.
Articolo 14
La lettera d'incarico deve
essere sottoscritta dal richiedente e controfirmata dall'incaricato.
Articolo 15
Il mandatario, che abbia
depositato la procura generale, ha facoltà in ciascuna successiva domanda di registrazione
a nome dello stesso mandante, di fare riferimento a tale procura (1).
(1) Comma così modificato
dall'art. 9, d.p.r. 1º dicembre 1993, n. 595.
DISPOSIZIONI [2/2]
Capo II
ATTI PER LE REGISTRAZIONI
AVVENUTE ALL'ESTERO E PER LE PRIORITÀ
Articolo 16
Chi nella registrazione
faccia riferimento ad una precedente registrazione ottenuta per lo stesso marchio
in altro Stato da lui o da un suo avente causa, dovrà unire alla dichiarazione un
certificato dal quale risulti in quale data e sotto qual numero d'ordine sia stata
fatta la registrazione all'estero.
Se la registrazione all'estero
abbia avuto luogo a favore di altri, il richiedente deve produrre il titolo di acquisto
pel quale è consentito il trasferimento del marchio.
Articolo 17
Quando si rivendichi la
priorità di un deposito originariamente fatto in altro Stato, agli effetti delle
convenzioni internazionali vigenti, si deve unire alla domanda un documento contenente
la riproduzione del marchio, che forma oggetto di quel deposito, con l'elenco dei
prodotti ai quali il marchio si riferisce e da cui si rilevino il nome del depositante,
la data del deposito, nonché la data ed il numero di registrazione del marchio stesso,
se sia stato già registrato.
Se il deposito all'estero
è stato eseguito da altri, il richiedente deve anche produrre il titolo di acquisto
pel quale è consentito il trasferimento del marchio.
Articolo 18
I documenti di cui ai precedenti
artt. 16 e 17 debbono essere accompagnati dalla traduzione in lingua italiana.
L'Ufficio italiano brevetti
e marchi ha facoltà di richiedere che la traduzione sia certificata conforme al
testo straniero dall'Autorità diplomatica o consolare del Paese in cui il documento
fu formato, ovvero da un traduttore ufficiale (1).
I certificati, anch'essi
tradotti, rilasciati da direttori o da presidenti degli uffici di Stati facenti
parte dell'Unione internazionale per la protezione della proprietà industriale (2),
sono esenti da legalizzazione e possono essere sostituiti da pubblicazioni ufficiali,
munite del timbro o del visto dell'ufficio da cui provengono.
Il richiedente risponde
della perfetta corrispondenza delle traduzioni anzidette con gli originali.
Tutti i documenti esteri
e le rispettive traduzioni, sono soggetti al bollo, in conformità delle disposizioni
vigenti (3).
(1) Comma così modificato
dall'art. 2, d.p.r. 1º dicembre 1993, n. 595.
(2) Vedi la l. 6 aprile
1913, n. 285 e la l. 15 dicembre 1954, n. 1322.
(3) Vedi anche il d.p.r.
25 giugno 1953, n. 492.
Articolo 19
La rivendicazione dei diritti
di proprietà, deve riferirsi alla prima domanda depositata originariamente in uno
degli Stati dell'Unione internazionale per la protezione della proprietà industriale
(1).
(1) Vedi la l. 6 aprile
1913, n. 285 e la l. 15 dicembre 1954, n. 1322.
Articolo 20
Quando all'estero siano
state depositate separate domande sotto date diverse, per le varie parti di uno
stesso marchio, e di tali parti si voglia rivendicare il diritto di priorità, per
ognuna di esse, ancorché costituiscano un tutto unico, deve depositarsi separata
domanda.
Ove con una sola domanda
siano rivendicate più registrazioni o più depositi delle dette diverse parti di
uno stesso marchio, alle nuove domande separate è applicabile l'art. 27 del regio
decreto 21 giugno 1942, n. 929.
Articolo 21
Quando sia intervenuto il
decreto ministeriale per la protezione temporanea dei nuovi marchi apposti su prodotti
o su materiali inerenti alla prestazione del servizio che hanno figurato in una
esposizione e si rivendichino i diritti di priorità per tale protezione temporanea,
a norma degli artt. 6 e 7 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, il richiedente
deve allegare alla domanda di registrazione un certificato, nella carta bollata
prescritta, debitamente legalizzato, del Comitato esecutivo o direttivo o della
Presidenza della esposizione (1).
Il certificato deve contenere:
1) il cognome, nome e domicilio
dell'espositore;
2) la data in cui il prodotto
o il materiale, portante il marchio, è stato consegnato per l'esposizione;
3) una descrizione sommaria
del marchio, ove sia specificato in che cosa il marchio consista, se in una parola,
o figura, o segno e quale, e siano messe in evidenza le caratteristiche del marchio
stesso, in modo da renderne possibile l'identificazione (1).
Sul certificato medesimo
deve essere applicato, in quanto possibile, un esemplare della riproduzione del
marchio.
In caso di esposizione tenuta
in uno Stato estero, il certificato anzidetto, rilasciato dagli organi corrispondenti
a quelli di cui al primo comma, deve essere vistato dalle competenti Autorità consolari
italiane e legalizzato dal Ministero degli affari esteri.
(1) Comma così modificato
dall'art. 10, d.p.r. 1º dicembre 1993, n. 595.
Articolo 22
Trascorso lo speciale termine
stabilito per le esposizioni in uno Stato estero, dal secondo comma dell'art. 7
del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, rimane sempre salva la facoltà di rivendicare,
agli effetti della priorità, la data di deposito della domanda di registrazione
fatta all'estero.
Articolo 23
Qualora il richiedente la
registrazione non sia l'espositore, deve produrre il titolo di acquisto pel quale
è consentito il trasferimento del marchio (1).
(1) Comma così modificato
dall'art. 11, d.p.r. 1º dicembre 1993, n. 595.
Articolo 24
La rivendicazione dei diritti
di priorità deve essere menzionata nella domanda di registrazione.
La registrazione viene effettuata
in ogni caso senza menzione della priorità, qualora, entro sei mesi dal deposito
della domanda, non vengano prodotti, nella forma dovuta, i prescritti documenti
(1).
(1) Articolo così sostituito
dall'art. 12, d.p.r. 1º dicembre 1993, n. 595.
DISPOSIZIONI [2/2]
Capo III
Articolo 25
(Omissis) (1).
(1) Articolo abrogato dall'art.
14, d.p.r. 30 giugno 1972, n. 540.
Articolo 26
(Omissis) (1).
(1) Articolo abrogato dall'art.
14, d.p.r. 30 giugno 1972, n. 540.
Articolo 27
(Omissis) (1).
(1) Articolo abrogato dall'art.
14, d.p.r. 30 giugno 1972, n. 540.
Articolo 28
(Omissis) (1).
(1) Articolo abrogato dall'art.
14, d.p.r. 30 giugno 1972, n. 540.
DISPOSIZIONI [2/2]
TITOLO II
(1) Intestazione così modificata
dall'art. 38, d.p.r. 1º dicembre 1993, n. 595.
Capo I
Articolo 29
Il richiedente può sempre
ritirare la domanda durante la procedura di esame, prima che l'Ufficio abbia provveduto
in merito alla registrazione (1).
(1) Comma così modificato
dall'art. 13, d.p.r. 1º dicembre 1993, n. 595.
Articolo 30
Il richiedente, prima che
l'Ufficio abbia provveduto alla registrazione, ha facoltà di correggere nei rispetti
formali la dichiarazione di protezione, originariamente depositata, mediante postille
sottoscritte (1).
La richiesta per la correzione
del documento anzidetto deve essere motivata.
L'Ufficio stabilisce al
riguardo, di volta in volta, le opportune modalità cautelari. In ogni caso, per
la restituzione del documento corretto, valgono i termini di cui al successivo art.
33.
(1) Comma così modificato
dall'art. 14, d.p.r. 1º dicembre 1993, n. 595.
Articolo 31
Il richiedente, su invito
dell'Ufficio italiano brevetti e marchi, deve completare, o rettificare, la domanda
o i documenti, qualora sia necessario, per meglio determinare l'ambito della tutela
richiesta (1).
(1) Comma così modificato
dall'art. 2, d.p.r. 1º dicembre 1993, n. 595.
Articolo 32
Il richiedente la rinnovazione,
quando sia l'avente causa del titolare della registrazione precedente, è tenuto
a giustificare il suo titolo (1).
(1) Articolo così sostituito
dall'art. 15, d.p.r. 1º dicembre 1993, n. 595.
Articolo 33
1. Chi presenta l'opposizione
deve depositare entro sessanta giorni dalla scadenza del termine di cui all'articolo
32-bis del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, e successive modifiche:
a) copia della domanda o
del certificato di registrazione del marchio su cui è basata l'opposizione e, se
del caso, la documentazione relativa al diritto di priorità o di preesistenza di
cui esso può beneficiare, nonché, se del caso la loro traduzione in lingua italiana;
b) ogni altra documentazione
a prova dei fatti addotti;
c) la documentazione necessaria
a dimostrare la legittimazione a presentare opposizione, qualora il marchio anteriore
non risulti a suo nome dal registro delle domande o dei marchi registrati tenuto
dall'Ufficio italiano brevetti e marchi;
d) la procura o la lettera
di incarico a favore del mandatario ai sensi dell'articolo 77 del regio decreto
21 giugno 1942, n. 929, e successive modifiche.
2. Il richiedente deve presentare
l'istanza di cui all'articolo 32-ter, comma 3, del regio decreto 21 giugno 1942,
n. 929, e successive modifiche, non oltre la data di presentazione delle prime deduzioni.
Tuttavia se il termine di cui all'articolo 42 del citato regio decreto scade nelle
more del procedimento di opposizione, l'istanza predetta può essere presentata dal
richiedente entro i sessanta giorni successivi a tale scadenza.
3. Se l'opposizione è sospesa
ai sensi dell'articolo 32-quater, comma 1, del regio decreto 21 giugno 1942, n.
929, e successive modifiche, l'Ufficio italiano brevetti e marchi esamina con precedenza
la domanda di marchio dell'opponente (1).
(1) Articolo prima abrogato
dall'art. 14, d.p.r. 30 giugno 1972, n. 540, poi di nuovo aggiunto dall'art. 16,
d.lg. 8 ottobre 1999, n. 447.
Articolo 34
(Omissis) (1).
(1) Articolo abrogato dall'art.
14, d.p.r. 30 giugno 1972, n. 540.
DISPOSIZIONI [2/2]
Capo II
RACCOLTA DEGLI ATTESTATI
E ATTESTATI DI REGISTRAZIONE (1)
(1) Rubrica così modificata
dall'art. 38, d.p.r. 1º dicembre 1993, n. 595.
Articolo 35
L'attestato originale di
registrazione dei marchi deve essere firmato dal direttore dell'Ufficio italiano
brevetti e marchi o da un funzionario da lui delegato.
L'attestato di registrazione
di primo deposito deve contenere le indicazioni seguenti:
a) il numero d'ordine della
registrazione;
b) ufficio e giorno di deposito
e numero d'ordine della domanda;
c) cognome, nome, residenza
e domicilio del richiedente, ovvero denominazione e sede, se trattasi di società,
di associazione o di ente morale;
d) un esemplare della riproduzione
del marchio;
e) l'indicazione dei prodotti
o servizi che il marchio è destinato a contraddistinguere;
f) estremi della precedente
registrazione del marchio avvenuta nello Stato di origine, o del precedente deposito
fatto all'estero;
g) le indicazioni prescritte
dall'art. 7, ultimo comma, del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929 quando si rivendichi
la priorità per la protezione temporanea in esposizioni;
h) data della registrazione
del marchio.
Sull'attestato originale
di registrazione deve essere presa nota degli atti elencati all'art. 49 e dei mutamenti
di cui all'art. 76 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929 (1).
(1) Articolo così sostituito
dall'art. 16, d.p.r. 1º dicembre 1993, n. 595.
Articolo 36
Gli attestati originali
di rinnovazione devono contenere, oltre le indicazioni previste dalle lettere a),
b), c) e h) di cui al comma 2 dell'art. 35, anche gli estremi della prima registrazione
nonché il numero d'ordine della rinnovazione (1).
(1) Articolo così sostituito
dall'art. 17, d.p.r. 1º dicembre 1993, n. 595.
Articolo 37
Sull'attestato originale
di primo deposito sono riportate le indicazioni di cui al comma 2 dell'art. 35.
Agli attestati di primo
deposito, o di rinnovazione, nel caso in cui al marchio sono apportate le modifiche
di cui all'art. 5 della legge 21 giugno 1942, n. 929, e successive modifiche, deve
essere allegato uno degli esemplari della dichiarazione di protezione (1).
(1) Articolo così sostituito
dall'art. 18, d.p.r. 1º dicembre 1993, n. 595.
DISPOSIZIONI [2/2]
TITOLO III
Articolo 38
I versamenti delle tasse
prescritte (1) ad eccezione delle tasse di bollo, debbono essere effettuati a mezzo
del servizio dei conti correnti postali, nell'apposito conto corrente intestato
all'Ufficio del registro di Roma (2), con lo speciale modello per tasse e concessioni
governative.
(Omissis) (3).
(1) Vedi anche il d.p.r.
1º marzo 1961, n. 121.
(2) Vedi anche il d.m. 21
agosto 1961 ed il d.m. 3 luglio 1969.
(3) Comma abrogato dall'art.
19, d.p.r. 1º dicembre 1993, n. 595.
Articolo 39
Sono, tuttavia, consentiti
i versamenti eseguiti mediante vaglia postale ordinario, o mediante vaglia telegrafico,
emesso a favore del Ministero dell'industria e del commercio, l'Ufficio italiano
brevetti e marchi. Il mittente deve curare che i vaglia postali ordinari siano spediti
all'Ufficio anzidetto raccomandati. Il Ministero dispone la girata dei vaglia ordinari
e telegrafici a favore del Procuratore del Registro di Roma (1) (2).
(1) Vedi anche il secondo
comma dell'art. 111-bis, r.d. 27 febbraio 1936, n. 645.
(2) Comma così modificato
dall'art. 2, d.p.r. 1º dicembre 1993, n. 595.
Articolo 40
Sul tagliando del modulo
per versamento in conto corrente di cui all'art. 38 devono essere chiaramente indicati
la causale del versamento stesso, il nome ed il domicilio del versante.
In caso di versamento mediante
vaglia postale ordinario o mediante vaglia telegrafico, le indicazioni anzidette
debbono risultare dall'apposito tagliando e dal contesto del telegramma (1).
(1) Articolo così sostituito
dall'art. 20, d.p.r. 1º dicembre 1993, n. 595.
Articolo 41
Qualora risultino osservate
le disposizioni dei precedenti artt. 38 e 40, i versamenti effettuati a mezzo del
servizio dei conti correnti postali prendono data:
1) dal giorno del versamento,
nel caso che si sia provveduto mediante corresponsione diretta agli uffici postali
della somma dovuta;
2) dal giorno dell'addebitamento
sul conto corrente traente nel caso che si sia provveduto mediante postagiro, tratto
per la somma dovuta su altro conto corrente postale.
La norma di cui al n. 1,
osservate le disposizioni del precedente art. 40, vale anche per i versamenti effettuati
con vaglia postale o telegrafico (1).
(1) Vedi anche il secondo
comma dell'art. 111-bis, r.d. 27 febbraio 1936, n. 645.
Articolo 42
(Omissis) (1).
(1) Articolo abrogato dall'art.
21, d.p.r. 1º dicembre 1993, n. 595.
Articolo 43
I rimborsi di tasse, nei
casi previsti dal regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, vengono autorizzati dal
Ministero dell'industria e del commercio. Essi non si riferiscono alla tassa di
domanda, che è irripetibile.
L'autorizzazione ha luogo
di ufficio quando le tasse da rimborsare si riferiscono ad una domanda di registrazione
definitivamente respinta o ad un ricorso accolto; in ogni altro caso, il rimborso
viene effettuato su richiesta dell'avente diritto, con istanza su carta bollata
prescritta, diretta al Ministero dell'industria e del commercio (1).
I rimborsi debbono essere
annotati negli attestati originali di registrazione e, ove si riferiscono a domande
ritirate o respinte, nelle domande stesse (1).
(1) Comma così modificato
dall'art. 22, d.p.r. 1º dicembre 1993, n. 595.
DISPOSIZIONI [2/2]
TITOLO IV
Articolo 44
La domanda di trascrizione
di un atto, o di una sentenza di cui all'articolo 49 del regio decreto 21 giugno
1942, n. 929, deve essere redatta in doppio esemplare, osservate le norme sul bollo.
La domanda deve contenere:
1) il cognome, nome e domicilio
del richiedente e del mandatario, se vi sia;
2) il cognome e nome del
titolare del marchio e l'indicazione del numero e della data della registrazione
(1);
3) la data e la natura del
titolo che si intende trascrivere e, se trattasi di atto pubblico, l'indicazione
del notaio che l'ha ricevuto;
4) la indicazione dell'oggetto
dell'atto da trascrivere.
(Omissis) (2).
(1) Numero così sostituito
dall'art. 23, d.p.r. 1º dicembre 1993, n. 595.
(2) Comma abrogato dall'art.
14, d.p.r. 30 giugno 1972, n. 540.
Articolo 45
Alla domanda di trascrizione,
di cui all'articolo precedente, debbono essere uniti:
1) il titolo legale che
si intende trascrivere, osservate le norme della legge sul registro;
2) l'attestazione di versamento,
comprovante il pagamento della tassa prescritta (1).
Il titolo di cui al n. 1,
se redatto in altra lingua, deve essere accompagnato dalla traduzione in lingua
italiana, certificata conforme al testo straniero dalla Autorità diplomatica o consolare
del Paese in cui il documento fu formato, ovvero da un traduttore ufficiale.
Quando vi sia mandatario,
si dovrà unire anche l'atto di procura, o la lettera d'incarico, in debita forma.
(1) Vedi anche il d.m. 21
agosto 1961 ed il d.m. 3 luglio 1969.
Articolo 46
Sugli attestati originali
di registrazione, per ogni trascrizione si deve indicare:
1) la data di presentazione
della domanda, che è quella della trascrizione;
2) il cognome, nome e domicilio
dell'avente causa, o la denominazione e la sede, se trattasi di società o di ente
morale, nonché il cognome, nome e domicilio del mandatario, quando vi sia;
3) la natura dei diritti
ai quali la trascrizione si riferisce (1).
(1) Comma così modificato
dall'art. 24, d.p.r. 1º dicembre 1993, n. 595.
Articolo 47
Gli atti e le sentenze,
di cui all'art. 49 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, qualora si riferiscano
a registrazioni richieste e non ancora effettuate, sono trascritti nella domanda,
ma tale trascrizione deve essere ripetuta sugli attestati originali di registrazione
all'atto del rilascio (1).
(1) Articolo così sostituito
dall'art. 25, d.p.r. 1º dicembre 1993, n. 595.
Articolo 48
L'Ufficio italiano brevetti
e marchi restituisce al richiedente un esemplare della domanda, con la dichiarazione
dell'avvenuta trascrizione (1).
Gli atti e le sentenze,
presentati per la trascrizione, vengono conservati dall'Ufficio stesso.
(1) Comma così modificato
dall'art. 2, d.p.r. 1º dicembre 1993, n. 595.
Articolo 49
Le sentenze pervenute all'Ufficio
in conformità dell'art. 60, comma 3, del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, devono
essere inserite nei fascicoli dei marchi corrispondenti. Quelli che pronunciano
la nullità o la decadenza devono essere annotate sugli attestati originali di registrazione
e di esse deve essere data notizia nel Bollettino dei brevetti per invenzioni e
modelli e dei marchi (1).
(1) Articolo così sostituito
dall'art. 26, d.p.r. 1º dicembre 1993, n. 595.
Articolo 50
Le richieste di cancellazione
delle trascrizioni debbono essere fatte nelle stesse forme, e con le stesse modalità,
stabilite per le domande di trascrizioni.
Le cancellazioni sono eseguite
mediante annotazioni a margine.
DISPOSIZIONI [2/2]
TITOLO V
RICORSI E RELATIVA PROCEDURA
Articolo 51
La Commissione dei ricorsi,
di cui all'art. 71 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, è assistita da una
segreteria i cui componenti sono nominati con lo stesso decreto di costituzione
della Commissione, o con decreto a parte.
I componenti la segreteria
anzidetta devono essere scelti tra i funzionari dell'Ufficio italiano brevetti e
marchi (1).
(1) Comma così sostituito
dall'art. 27, d.p.r. 1º dicembre 1993, n. 595.
Articolo 52
I ricorsi, previsti dal
regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, debbono essere o depositati presso gli uffici
di cui al precedente art. 2, o inviati direttamente, per raccomandata postale, alla
segreteria della Commissione dei ricorsi, presso l'Ufficio italiano brevetti e marchi
(1).
All'originale del ricorso
devono essere unite tre copie in carta libera, salva tuttavia la facoltà della segreteria
della Commissione di richiedere agli interessati un numero maggiore di copie.
(1) Comma così modificato
dall'art. 2, d.p.r. 1º dicembre 1993, n. 595.
Articolo 53
Il presidente della Commissione,
per ogni ricorso, nomina un relatore, e, ove trattasi di questioni di natura tecnica,
può nominare anche uno o più relatori aggiunti, scelti fra i tecnici aggregati.
Articolo 54
La Commissione ha sempre
facoltà di disporre i mezzi istruttori che creda opportuni, stabilendone le modalità.
Il Presidente, o il relatore
da lui delegato, durante il corso dell'istruttoria può sentire le parti per eventuali
chiarimenti.
Articolo 55
Ove i mezzi istruttori non
siano necessari, o, comunque, dopo l'espletamento di essi, il Presidente fissa la
data per la discussione del ricorso dinanzi la Commissione.
Articolo 56
Le sedute della Commissione
non sono valide se non sia presente la maggioranza assoluta dei suoi membri, aventi
voto deliberativo.
Articolo 57
Il ricorrente che ne faccia
domanda in tempo utile, comunque almeno tre giorni prima della discussione, ha diritto
di essere ammesso ad esporre le sue ragioni, purché si presenti nel giorno e nell'ora
stabiliti per la discussione del ricorso che lo riguarda, comunicatigli tempestivamente
dalla segreteria della Commissione.
Il ricorrente può farsi
assistere da un legale e anche da un tecnico.
Articolo 58
Aperta la seduta, il relatore
riferisce sul ricorso.
Successivamente le parti,
od i loro incaricati, espongono le loro ragioni e, nel caso di richieste dei membri
della Commissione, il Direttore dell'Ufficio, o un funzionario dello stesso Ufficio
da lui designato a rappresentarlo, fornisce le notizie e i documenti richiesti.
Articolo 59
Ogni interessato, prima
della chiusura della discussione del ricorso, può presentare alla Commissione memorie
esplicative.
Se durante la discussione,
emergono fatti nuovi, influenti sulla decisione, essi debbono essere contestati
alle parti.
Articolo 60
La Commissione ha sempre
facoltà di ordinare il differimento sulla decisione, o anche della discussione,
ad altra seduta.
Articolo 61
La Commissione decide dopo
che il ricorrente si è allontanato.
Il relatore, od un altro
membro della Commissione, è incaricato di stendere la sentenza.
La sentenza è notificata,
per raccomandata postale, a cura della segreteria della Commissione, all'interessato,
od al suo mandatario, se nominato, ed è pubblicata nel Bollettino dei brevetti per
invenzioni e modelli e dei marchi nella sola parte dispositiva, salva la facoltà
della Commissione di disporre che le sentenze vengano pubblicate integralmente su
detto Bollettino quando riguardino questioni di massima e quando la pubblicazione
non possa arrecare pregiudizio (1).
Il ricorrente può sempre
ottenere copia delle sentenze a sue spese pagando le tasse di bollo, e i diritti
di segreteria.
(1) Comma così modificato
dall'art. 28, d.p.r. 1º dicembre 1993, n. 595.
Articolo 62
Il Ministero per l'industria
e il commercio può sottoporre all'esame della Commissione, per sentire il suo parere,
ogni questione di massima in materia di registrazioni di marchi e ogni altra questione
attinente alla materia (1).
Il Presidente della Commissione
stessa, oltre ai tecnici previsti dall'art. 71 del regio decreto 29 giugno 1939,
n. 1127, può aggregare alla commissione anche dei tecnici aggiunti.
(1) Comma così modificato
dall'art. 29, d.p.r. 1º dicembre 1993, n. 595.
DISPOSIZIONI [2/2]
TITOLO VI
Articolo 63
Il pubblico può prendere
visione degli attestati di registrazione in seguito a domanda su carta bollata prescritta,
e previo pagamento all'Ufficio stesso dei diritti di visione. Il pubblico può anche
prendere visione, nello stesso modo e previo pagamento dei diritti anzidetti, della
domanda di registrazione e dei relativi fascicoli (1).
(1) Articolo così sostituito
dall'art. 30, d.p.r. 1º dicembre 1993, n. 595.
Articolo 64
L'Ufficio tiene a disposizione
del pubblico, perché possano essere consultati, la domanda e un esemplare della
dichiarazione di protezione del marchio, nonché tutti gli altri documenti relativi
alla registrazione del marchio stesso (1).
Anche per la consultazione
di tali atti e documenti valgono le disposizioni dell'articolo precedente.
Il pubblico può pure consultare,
nello stesso modo e previo pagamento all'Ufficio dei diritti di visione, i documenti
relativi agli attestati stranieri, allegati alle domande, ove si sia rivendicata
la priorità di depositi fatti all'estero, e anche gli atti di altre priorità.
(1) Comma così modificato
dall'art. 31, d.p.r. 1º dicembre 1993, n. 595.
Articolo 65
L'autorizzazione ad estrarre
copia delle domande e delle dichiarazioni di protezione, nonché degli altri documenti
di cui è consentita la visione al pubblico, a chi ne faccia richiesta su carta bollata
prescritta, è subordinata a quelle cautele che il Direttore dell'Ufficio riterrà
necessarie per evitare ogni guasto o deterioramento dell'esemplare a disposizione
del pubblico.
Le copie, per le quali si
chiede l'autenticazione di conformità all'esemplare a disposizione del pubblico,
devono essere in regola con le tasse di bollo (1).
Il Ministro dell'industria
e del commercio può tuttavia stabilire che alla copiatura o comunque alla riproduzione,
anche fotografica, degli atti e dei documenti anzidetti provveda esclusivamente
l'Ufficio italiano brevetti e marchi previo pagamento dei diritti di segreteria
(2).
(1) Vedi anche il d.m. 21
agosto 1961 ed il d.m. 3 luglio 1969.
(2) Comma così modificato
dall'art. 2, d.p.r. 1º dicembre 1993, n. 595.
Articolo 66
Le copie autentiche e gli
estratti della raccolta degli attestati di registrazione e i certificati relativi
a notizie da estrarsi da altre raccolte, nonché i duplicati degli originali degli
attestati, sono fatti esclusivamente dall'Ufficio italiano brevetti e marchi, in
seguito a istanza, redatta su carta bollata prescritta, nella quale sia indicato
il numero dell'attestato del quale si chiede la copia o l'estratto, e previo pagamento
all'Ufficio stesso dei diritti di segreteria. Si devono osservare, per tali copie
ed estratti, o per i certificati e i duplicati degli attestati, le disposizioni
della legge sul bollo (1).
(1) Articolo così sostituito
dall'art. 32, d.p.r. 1º dicembre 1993, n. 595.
Articolo 67
La certificazione di autenticità
delle copie di cui all'art. 79 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, è soggetta
al pagamento dei diritti di segreteria, da corrispondersi all'Ufficio per ogni foglio
di carta bollata (1).
(1) Comma così modificato
dall'art. 33, d.p.r. 1º dicembre 1993, n. 595.
Articolo 68
La misura dei diritti previsti
dal presente regolamento è stabilita con decreto del Ministro per l'industria e
per il commercio, di concerto con quello per le finanze.
Sono determinate, nello
stesso modo, le tariffe per i lavori di copiatura e per quelli di riproduzione fotografica
ai quali provveda l'Ufficio italiano brevetti e marchi (1).
(1) Comma così modificato
dall'art. 2, d.p.r. 1º dicembre 1993, n. 595.
Articolo 69
Le registrazioni per marchi
distinte per classi e le trascrizioni avvenute, sono pubblicate almeno mensilmente
nel Bollettino dei brevetti per invenzioni e modelli e dei marchi (1).
La pubblicazione conterrà,
oltre la riproduzione dei marchi, le indicazioni fondamentali contenute negli attestati
di registrazione nonché nelle dichiarazioni di protezione, e, rispettivamente, nelle
domande di trascrizione (1).
Il Bollettino potrà contenere
inoltre, sia gli indici analitici dei marchi protetti da registrazioni sia gli indici
alfabetici dei titolari delle registrazioni effettuate (1).
Sul Bollettino medesimo
sarà altresì data notizia degli estremi dei marchi registrati internazionalmente,
mediante richiamo ai fascicoli del Bollettino dell'Organizzazione mondiale della
proprietà intellettuale di Ginevra Les Marques Internationales, contenenti le indicazioni
riguardanti tali marchi, man mano che i fascicoli stessi perverranno, nonché notizia
dei rifiuti definitivi emessi dall'Ufficio italiano brevetti e marchi in relazione
ai marchi oggetto di registrazione internazionale designanti l'Italia (2).
(1) Comma così modificato
dall'art. 34, d.p.r. 1º dicembre 1993, n. 595.
(2) Comma, da ultimo, così
modificato dall'art. 17, d.lg. 8 ottobre 1999, n. 447.
Articolo 70
I fascicoli del Bollettino
dei brevetti per invenzioni e modelli e dei marchi, sono inviati gratuitamente agli
uffici e agli enti indicati nell'elenco da compilarsi a cura del Ministero dell'industria
e del commercio (1).
Sono inviati anche in scambio,
agli uffici dei brevetti di altri Stati.
Agli uffici e agli enti
di cui al primo comma saranno altresì inviati, del pari gratuitamente, i fascicoli
dell'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale di Ginevra Les Marques
Internationales, contenenti l'indicazione dei marchi registrati internazionalmente,
man mano che i fascicoli stessi perverranno (1).
(1) Comma così modificato
dall'art. 35, d.p.r. 1º dicembre 1993, n. 595.
DISPOSIZIONI [2/2]
TITOLO VII
REGISTRAZIONE INTERNAZIONALE
Articolo 71
Sino a quando non sarà diversamente
disposto, restano ferme, per la registrazione internazionale dei marchi, le disposizioni
del Regolamento approvato con regio decreto 28 dicembre 1902, n. 561, fatte salve,
in ogni caso, le disposizioni del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, e di questo
Regolamento.
DISPOSIZIONI [2/2]
TITOLO VIII
Articolo 72
Il Ministro per l'industria
e il commercio ha facoltà di stabilire, con proprio decreto, i modelli in conformità
dei quali debbono essere redatte le domande, e gli altri atti, inerenti alla materia
delle registrazioni per marchi (1).
In caso di domande, o di
altri atti, non conformi ai modelli, di cui al precedente comma, gli interessati
sono tenuti a provvedere alle necessarie integrazioni e precisazioni delle domande
o degli atti stessi.
(1) Comma così modificato
dall'art. 36, d.p.r. 1º dicembre 1993, n. 595.
Articolo 73
Gli enti organizzatori di
esposizioni, ai fini della protezione temporanea dei marchi prevista dall'art. 6
del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, debbono avanzare apposita domanda, nella
carta bollata prescritta, al Ministero dell'industria e del commercio almeno tre
mesi prima dell'apertura dell'esposizione.
Il decreto ministeriale,
che consente la protezione temporanea anzidetta, deve essere pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana, prima che l'esposizione venga aperta. Tale
decreto sarà pubblicato nel Bollettino dei brevetti per invenzioni e modelli e dei
marchi (1).
Si può provvedere con una
unica domanda e con un unico decreto alla protezione temporanea anzidetta sia delle
invenzioni industriali e dei modelli industriali, sia dei marchi apposti su prodotti
e servizi che figureranno in una stessa Esposizione (1).
(1) Comma così modificato
dall'art. 37, d.p.r. 1º dicembre 1993, n. 595.
Articolo 74
Sino a quando non sarà diversamente
disposto, restano ferme, se non contrastino col regio decreto 21 giugno 1942, n.
929, o col presente Regolamento, le disposizioni del regio decreto 23 ottobre 1884,
n. 2730, e del decreto ministeriale 8 maggio 1914, riguardanti il funzionamento,
nei rapporti col pubblico, dell'Ufficio centrale dei brevetti.
In attesa del decreto ministeriale
di cui al precedente art. 68 restano ferme, per i diritti di segreteria e per le
tariffe dei lavori di copiatura e di riproduzione fotografica, le disposizioni attualmente
in vigore.
Articolo 75
Dalla data stabilita nell'art.
2 del decreto di approvazione del presente Regolamento, restano abrogate, quanto
ai loro effetti in materia di brevetti per marchi, i decreti di cui appresso:
1) il regio decreto 20 marzo
1913, n. 526, che approva il Regolamento per l'esecuzione della legge 30 agosto
1868, n. 4577, sui marchi e segni distintivi di fabbrica;
2) il decreto ministeriale
21 ottobre 1921, che stabilisce le norme sui documenti che debbono depositare i
richiedenti stranieri di privative industriali e di trascrizione di marchi di fabbrica,
onde far riconoscere i loro diritti per il precedente deposito fatto all'estero.
Resta altresì abrogata,
dalla data anzidetta, ogni altra disposizione che sia contraria al presente Regolamento.