Effetti della registrazione del marchio comunitario
Il marchio comunitario assicura al suo titolare un diritto esclusivo e
rappresenta per l’unione Europea ciò che il Marchio nazionale rappresenta per i
singoli stati: infatti, con il marchio comunitario si ottiene protezione
sull’intero territorio europeo con un’unica procedura di registrazione.
Su tutto il territorio dell'Unione europea il marchio comunitario conferisce al
suo titolare il diritto di interdire a terzi l'utilizzazione, senza il suo
consenso, di segni identici o simili a quelli tutelati dal suo marchio.
Qualora il titolare del marchio abbia proceduto o acconsentito alla
commercializzazione dei prodotti contrassegnati da tale marchio in uno Stato
dell'Unione Europea, egli non può interdire la loro libera circolazione
nell'Unione europea. Questa limitazione ai diritti conferiti dal marchio
comunitario risulta dalla regola dell'esaurimento comunitario di tali diritti
che si applica parimenti ai marchi nazionali e internazionali degli Stati
dell'Unione europea.
Il marchio comunitario è concepito per integrare i sistemi di registrazione
previsti dai singoli paesi. Se un richiedente o titolare di marchio comunitario
detiene già un marchio nazionale anteriore identico per prodotti e servizi
identici, può rivendicarne la priorità. Ciò gli consente di
conservare i propri diritti anteriori anche in caso di rinuncia al marchio
nazionale o di mancato rinnovo.
Il marchio comunitario inoltre costituisce un diritto anteriore opponibile
a qualsiasi marchio successivo e ad altri diritti contrastanti in tutti gli
Stati membri. Ciò permette quindi al suo titolare non solo di proteggere i
propri diritti esclusivi a livello comunitario, ma anche di prevalere su
diritti nazionali successivi.