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Rimborso delle spese mediche sostenute presso cliniche non convenzionate

Nel gennaio di quest’anno ho subito un delicato ed urgente intervento chirurgico allo stomaco presso una clinica privata non convenzionata. La struttura pubblica alla quale mi ero rivolta non era in grado di assicurarmi l’esecuzione dell’operazione con l’urgenza necessaria per evitare il complicarsi della malattia. Posso ottenere il rimborso delle spese sostenute pur non avendo preventivamente richiesto l’autorizzazione alla Asl?

La legge 595/1985 disciplina la materia delle prestazioni sanitarie erogabili in forma indiretta “nel caso in cui le strutture pubbliche o convenzionate siano nella impossibilità di erogarle tempestivamente in forma diretta” rinviando alla normativa regionale per le modalità di richiesta del “rimborso” delle spese sostenute.

Alle singole leggi regionali, pertanto, si dovrebbe far riferimento per capire quali siano i requisiti richiesti in concreto per la concessione dell’”erogazione indiretta” e se questa sia subordinata ad una autorizzazione necessariamente preventiva.

In realtà, la Suprema Corte - che si è più volte pronunciata in materia – ha ribadito l’inviolabilità del diritto alla salute tutelato dall’art. 32 Cost. quale “fondamentale diritto dell’individuo. E su tale presupposto ha ritenuto che le ragioni di urgenza (pericolo imminente di vita o aggravamento della malattia) siano idonee a legittimare una richiesta di rimborso successiva alla prestazione ricevuta.

Ritengo pertanto che, pur non avendo ottenuto una preventiva autorizzazione, possa legittimamente richiedere il rimborso delle spese sostenute presso la struttura non convenzionata; a condizione – ovviamente – che il “caso” fosse urgente e non risolvibile presso un ospedale pubblico o una struttura convenzionata.