Rimborso delle spese mediche sostenute presso cliniche non convenzionate
Nel gennaio di quest’anno ho subito un delicato ed urgente intervento
chirurgico allo stomaco presso una clinica privata non convenzionata. La
struttura pubblica alla quale mi ero rivolta non era in grado di assicurarmi
l’esecuzione dell’operazione con l’urgenza necessaria per
evitare il complicarsi della malattia. Posso ottenere il rimborso delle spese
sostenute pur non avendo preventivamente richiesto l’autorizzazione alla
Asl?
La legge 595/1985 disciplina la materia delle prestazioni sanitarie erogabili in
forma indiretta “nel caso in cui le strutture pubbliche o convenzionate
siano nella impossibilità di erogarle tempestivamente in forma
diretta” rinviando alla normativa regionale per le modalità di
richiesta del “rimborso” delle spese sostenute.
Alle singole leggi regionali, pertanto, si dovrebbe far riferimento per capire
quali siano i requisiti richiesti in concreto per la concessione
dell’”erogazione indiretta” e se questa sia subordinata ad
una autorizzazione necessariamente preventiva.
In realtà, la Suprema Corte - che si è più volte
pronunciata in materia – ha ribadito l’inviolabilità del
diritto alla salute tutelato dall’art. 32 Cost. quale “fondamentale
diritto dell’individuo. E su tale presupposto ha ritenuto che le ragioni
di urgenza (pericolo imminente di vita o aggravamento della malattia) siano
idonee a legittimare una richiesta di rimborso successiva alla prestazione
ricevuta.
Ritengo pertanto che, pur non avendo ottenuto una preventiva autorizzazione,
possa legittimamente richiedere il rimborso delle spese sostenute presso la
struttura non convenzionata; a condizione – ovviamente – che il
“caso” fosse urgente e non risolvibile presso un ospedale pubblico
o una struttura convenzionata.