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Risarcimento nel caso di intervento chirurgico complesso

Nel corso dell'anno 2002, ho subito una delicatissima operazione chirurgica alla schiena in uno degli centri di maggiormente riconosciuti d’Italia in questo campo. Successivamente ho accusato diversi problemi che non mi permettono di condurre una vita normale. Tutti gli specialisti che ho consultato ritengono che i disturbi abbiano origine in un errore nell'esecuzione dell'intervento. L'operazione era sicuramente complicata e presentava molti rischi di cui io, avendo firmato il consenso informato, ero al corrente. Pensate che ci siano gli estremi per richiedere un risarcimento?

La diligenza richiesta al sanitario nell’adempimento della prestazione è riferibile alla competenza, prudenza e perizia del "buon professionista" . Certamente poi non ci si può fermare al modello astratto ma si deve tener conto delle caratteristiche concrete (valutando, ad esempio i particolari corsi di aggiornamento svolti) e l'urgenza e, in generale, le condizioni in cui ha agito.

L'art. 2236 c.c. dispone che "se la prestazione implica la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà il prestatore d'opera non risponde dei danni se non in caso di dolo o colpa grave".

La legge sembra suggerire che nei casi di "speciale difficoltà" la responsabilità del medico sia limitata agli errori "gravi" o al dolo (danno cagionato con previsione e volontà) escludendo la responsabilità per colpa lieve. Una corretta lettura dell’articolo in esame chiarisce come si configuri un affievolimento, non già della diligenza o della prudenza, ma solo della perizia.

Per far luce sul caso in esame è comunque fondamentale stabilire quali problemi medici sono definiti "di speciale difficoltà":

  1. se la malattia presenta una sintomatologia equivoca e caratteristica di diverse patologie;
  2. se esistono gravi incertezze sulle cause oppure quando a causa di coesistenza di diverse patologie si prospettano diverse possibili terapie;
  3. quando il caso non sia stato ancora studiato o sperimentato;
  4. se l'operazione chirurgica è, oggettivamente, di difficile esecuzione.

Se pur facciamo rientrare la fattispecie in oggetto tra i casi particolarmente difficili, non dobbiamo trascurare la valutazione di un altro aspetto fondamentale: la difficoltà deve essere valutata in relazione alla preparazione del chirurgo ed alla struttura in cui opera. Per esempio, un intervento considerato "straordinario" da un aiuto primario in una struttura di provincia può essere assolutamente "routinario" per il primario di un policlinico universitario.

D’altra parte i giudici tendono oggi a non giustificare l’errore di quei medici che, pur privi della preparazione e dei supporti tecnici necessari, intraprendono un intervento o una terapia al di sopra delle loro possibilità. La diligenza, la perizia e la prudenza richieste dalla legge ad ogni operatore sanitario impongono, infatti, che il paziente sia trasferito ove gli possano essere portate le cure più adeguate.

Da quanto è dato sapere l'operazione è stata eseguita in un grande ospedale che si suppone specializzato in quel tipo di intervento e, in tali ipotesi, s’innalza il livello dell'errore considerato "grave".

Quanto al consenso informato, qualsiasi previsione contenga non esclude,"a priori", la responsabilità per il verificarsi dell'ipotesi prevista: sarà comunque necessario, ai fini dell'accertamento della responsabilità (e dunque della possibilità di risarcimento) valutare il caso concreto. La mancanza del consenso oltre a confortare l’ipotesi della responsabilità del medico, costituisce una figura di danno autonomamente risarcibile.