Informazione e consenso nell'atto medico
L’art. 32 della Costituzione tutela la salute come “fondamentale
diritto dell’individuo e interesse della collettività”,
disponendo che nessuno possa “essere obbligato a un determinato
trattamento sanitario se non per disposizione di legge” e chiarisce che
“la legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal
rispetto della persona umana”.
Ogni individuo deve, in sostanza, essere completamente libero di scegliere come
tutelare la propria salute, seppur nel rispetto della legge e della propria
persona. Chiunque abbia la necessità di sottoporsi a cure mediche, deve
essere messo in condizione di dare preventivamente il proprio consenso “libero
ed informato”.
Il medico ha, di converso, un preciso dovere di mettere in condizione il
paziente di prestare tale consenso, attraverso la diffusione di tutte le
informazioni relative al trattamento sanitario.
In particolare, il professionista, dovrà informare preventivamente il
paziente dell’effettiva portata dell’intervento o della cura, in
relazione alla sua gravità, ai suoi effetti, alle possibili
difficoltà e rischi ed alle eventuali complicazioni, sì da
arrivare ad un convincimento cosciente e privo di condizionamenti.
Il medico deve mettere a disposizione del paziente la propria cultura
professionale al fine di consentire, a colui che debba essere sottoposto ad una
terapia, di capirne effettivamente le conseguenze e di fare scelte consapevoli.
Il consenso deve essere:
-
personale: deve provenire dalla persona che abbia la
disponibilità del bene giuridico protetto - la salute – (sempre
che questa non sia incapace di intendere e di volere e allora può essere
manifestato dagli stretti congiunti);
-
consapevole o informato: il paziente deve scegliere se
prestarlo o no solo dopo aver valutato il rapporto costi-benefici di un
determinato trattamento clinico;
-
attuale: deve essere prestato prima di sottoporsi a
qualsiasi tipo di cura e/o intervento e deve permanere per tutta la sua durata,
salva la facoltà di poterlo revocare in ogni momento;
-
manifesto: può essere manifestato in modo espresso o
tacito purché risulti chiaro ed univoco. Nei casi previsti dalla legge
(emotrasfusioni, trapianti tra vivi, interruzioni di gravidanza, fecondazione
assistita …) deve essere obbligatoriamente prestato per iscritto;
-
libero: deve essere il prodotto di una scelta volontaria ed
incondizionata;
-
completo: cioè prestato in seguito ad una adeguata ed
esauriente informazione da parte del medico, strettamente proporzionata
all’entità del rischio che si corre;
-
gratuito: sarebbe nullo il consenso prestato a titolo
oneroso o quale controprestazione di un favore o un vantaggio;
-
recettizio: cioè produttivo di effetti solo dopo che
il medico destinatario lo abbia recepito;
-
richiesto: nel senso che è un dovere del medico
chiederlo e ottenerlo prima di qualsivoglia trattamento;
-
specifico: cioè inerente ad ogni singola fase in cui
si articola l’intero trattamento.
Il dovere del medico di informare adeguatamente e preventivamente il paziente
rappresenta, peraltro, un vero e proprio obbligo contrattuale inerente
la prestazione medica. La sua violazione fa sorgere in capo professionista una
responsabilità civile oltre che penale.
Si tratta di un obbligo principale e non accessorio della prestazione medica, e
nasce nel momento stesso in cui il paziente si rivolge al professionista per
ottenere assistenza sanitaria.
La responsabilità del sanitario per omissione dell’obbligo
d’informazione, legittima una pretesa risarcitoria del paziente per il
solo fatto di aver determinato i presupposti di possibili riflessi
pregiudizievoli, indipendentemente dall’esito della terapia.
Un’informazione onesta e corretta da parte del medico dovrà essere:
-
comprensibile:
cioè resa in modo che il paziente apprenda senza difficoltà le
nozioni mediche fornitegli dal professionista;
-
essenziale: cioè mirata a spiegare al paziente solo
quanto sia utile e necessario conoscere ai fini del trattamento sanitario;
-
adeguata: cioè commisurata alla portata
dell’intervento o della terapia;
-
semplificata: cioè adeguata al livello culturale del
paziente.
D’altra parte la tutela della salute deve essere intesa nella sua
accezione più ampia: ne consegue che il medico dovrà preoccuparsi
di selezionare debitamente le notizie da comunicare, quando particolari
circostanze impongano di sottacere parte delle informazioni.
In alcuni casi, infatti, un’informazione troppo esaustiva della malattia
potrebbe avere effetti di per sé dannosi sulla salute del paziente, ed
allora il medico è autorizzato a derogare a tale obbligo, assicurando la
giusta tutela della persona.