Leggi
SANITA', SANITARI, ECC. (GENERALITA')
Decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 128 (in Suppl. ordinario
alla Gazz. Uff. n. 104, del 23 aprile). -- Ordinamento interno dei servizi ospedalieri.
Preambolo
Il Presidente della Repubblica:
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Vista la legge 12 febbraio
1968, n. 132, concernente gli enti ospedalieri e l'assistenza ospedaliera;
Visti gli articoli 40 e
41 della legge predetta, concernenti la delega al Governo della Repubblica ad emanare
norme aventi forza di legge ordinaria sull'ordinamento interno dei servizi ospedalieri;
Sentite le associazioni
sindacali delle categorie interessate ed i rappresentanti delle amministrazioni
ospedaliere designati dalla relativa associazione;
Udito il parere della commissione
parlamentare di cui all'art. 40 della stessa legge;
Sentito il Consiglio dei
ministri;
Sulla proposta del Ministro
per la sanità, di concerto con il Ministro per il tesoro;
Decreta:
Capo I
SOVRAINTENDENZA
E DIREZIONE SANITARIA
Articolo 1
Servizi ospedalieri.
I servizi ospedalieri si
distinguono in:
a)
servizi igienico-organizzativi;
b)
servizi di diagnosi e cura;
c)
servizi amministrativi e generali.
In ogni ente ospedaliero
sono istituite una direzione sanitaria e una direzione amministrativa, dipendenti
dal presidente del consiglio di amministrazione.
Le due direzioni attuano
le direttive del presidente e del consiglio di amministrazione, coordinando reciprocamente
le rispettive competenze.
Negli enti ospedalieri da
cui dipendono più ospedali è istituita la sovraintendenza sanitaria.
Articolo 2
Direzione sanitaria.
La direzione sanitaria cura
l'organizzazione tecnico-sanitaria ed il buon andamento igienico-sanitario dei servizi
ospedalieri.
La direzione sanitaria dispone
dei seguenti servizi, articolabili organicamente a seconda delle dimensioni dell'ospedale:
a)
segreteria;
b)
ufficio statistica ed organizzazione sanitaria;
c)
archivio clinico e biblioteca medica;
d)
servizi di assistenza sanitaria e sociale;
e)
ufficio per l'organizzazione dei servizi del personale sanitario, sanitario ausiliario,
tecnico ed esecutivo addetto ai servizi sanitari.
Dipendono dalla direzione
sanitaria, a seconda delle esigenze del servizio, i vice direttori sanitari e gli
ispettori sanitari.
Articolo 3
Direzione amministrativa.
La direzione amministrativa
provvede alla gestione dell'ente ospedaliero, sulla base delle direttive impartite
dal presidente del consiglio di amministrazione, sotto i profili giuridico ed economico.
I servizi amministrativi
dipendono dalla direzione amministrativa ed assolvono le funzioni previste dal successivo
art. 49.
Capo II
SERVIZI IGIENICO-ORGANIZZATIVI
Articolo 4
Attribuzioni del sovraintendente
sanitario.
Il sovraintendente sanitario
dirige e coordina ai fini igienico-organizzativi l'attività dell'ente che comprende
più ospedali e ne risponde al presidente. Da lui dipendono i direttori sanitari
dei singoli ospedali. Egli è preposto a tutto il personale sanitario, tecnico, sanitario
ausiliario ed esecutivo addetto ai servizi sanitari dell'ente.
In particolare il sovraintendente
sanitario: interviene alle sedute del consiglio di amministrazione con voto consultivo,
del quale deve farsi menzione nel verbale delle deliberazioni; cura la raccolta
e la elaborazione dei dati statistici; redige il rapporto sanitario annuale; coadiuva,
ai fini igienico-sanitari, l'amministrazione nell'organizzazione e nel coordinamento
dei servizi ospedalieri, promuovendo a tal fine studi su problemi specifici; promuove
e coordina iniziative nel campo della medicina sociale, preventiva e riabilitativa
e in quella dell'educazione sanitaria; impartisce direttive di massima ai direttori
sanitari dei singoli ospedali, dei quali trasmette al presidente del consiglio di
amministrazione le proposte e le comunicazioni unitamente al proprio parere; convoca
e presiede il consiglio sanitario centrale e cura la trasmissione dei verbali al
consiglio di amministrazione; è tenuto a partecipare, con i direttori sanitari,
alle iniziative di coordinamento con le attività delle altre istituzioni sanitarie
locali.
In caso di assenza o di
impedimento, il sovraintendente sanitario è sostituito dal direttore sanitario con
maggiore anzianità di nomina.
Articolo 5
Attribuzioni del direttore
sanitario.
Il direttore sanitario dirige
l'ospedale cui è preposto, ai fini igienico-sanitari, e ne risponde al presidente
o al sovraintendente sanitario, ove esista.
Il direttore sanitario promuove
e coordina le iniziative nel campo della medicina preventiva e riabilitativa, della
medicina sociale e dell'educazione sanitaria; propone iniziative per la preparazione
e l'aggiornamento del personale da lui dipendente; sottopone al presidente del consiglio
di amministrazione, sentito il consiglio dei sanitari o il consiglio sanitario centrale
gli schemi di norme interne per l'organizzazione dei servizi tecnico-sanitari, stabilisce
in rapporto alle esigenze dei servizi l'impiego, la destinazione, i turni e i congedi
del personale sanitario, tecnico, ausiliario ed esecutivo addetto ai servizi sanitari
dell'ospedale cui è preposto in base ai criteri fissati dall'amministrazione, dandone
comunicazione alla direzione amministrativa ed al sovraintendente ove esista; ha
la vigilanza sul personale che da lui dipende anche dal punto di vista disciplinare;
propone alla amministrazione le sostituzioni temporanee del personale sanitario;
promuove l'attività culturale, scientifica e didattica nell'ospedale; vigila sull'archivio
delle cartelle cliniche, raccoglie ed elabora i dati statistici sanitari e presenta
al presidente o al sovraintendente, ove esista, la relazione annuale sull'andamento
sanitario dell'ospedale; propone all'amministrazione, d'intesa con i primari ed
i responsabili dei servizi sanitari, l'acquisto e la scelta degli apparecchi, attrezzature
ed arredi sanitari previo parere del consiglio dei sanitari o del consiglio sanitario
centrale quando prescritto; esprime parere, ai fini sanitari, circa le trasformazioni
edilizie; vigila sulle provviste necessarie per il funzionamento sanitario dell'ospedale
e per il mantenimento dell'infermo; controlla la regolare applicazione delle tariffe
delle prestazioni sanitarie; cura la sollecita trasmissione alle autorità competenti
delle denunce delle malattie contagiose riscontrate in ospedale e di ogni altra
denuncia prescritta dalle disposizioni di legge; rilascia agli aventi diritto, in
base ai criteri stabiliti dall'amministrazione, copia delle cartelle cliniche ed
ogni altra certificazione sanitaria riguardante i malati assistiti in ospedale;
presiede e convoca il consiglio dei sanitari.
Il direttore sanitario,
negli enti nei quali non esista il sovraintendente sanitario, assume le attribuzioni
e i poteri per questo ultimo stabiliti nell'articolo precedente.
Negli ospedali con un numero
di posti-letto inferiore a 250, le funzioni di direttore sanitario possono essere
affidate ad un primario di ruolo.
Articolo 6
Attribuzioni del vice direttore
sanitario e dell'ispettore sanitario.
Gli ospedali generali regionali
e gli ospedali provinciali con più di 800 posti-letto devono prevedere in organico
almeno un posto di vice direttore sanitario.
Il vice direttore sanitario
espleta le mansioni a lui delegate dal direttore sanitario e lo sostituisce in caso
di assenza o di impedimento.
I vice direttori sanitari
e gli ispettori sanitari coadiuvano il sovraintendente ed i direttori sanitari nell'espletamento
delle rispettive attribuzioni.
L'ispettore sanitario assolve
gli incarichi demandatigli dal direttore sanitario e, in assenza di questi, dal
vice direttore sanitario.
Capo III
SERVIZI DI DIAGNOSI
E CURA
Sezione I
Articolo 7
Attribuzioni dei primari,
aiuti, assistenti.
L'organizzazione sanitaria
dell'ospedale si articola in divisioni, sezioni e servizi speciali.
La divisione è diretta da
un primario, coadiuvato da aiuti e da assistenti.
Il primario vigila sull'attività
e sulla disciplina del personale sanitario, tecnico, sanitario ausiliario ed esecutivo
assegnato alla sua divisione o servizio, ha la responsabilità dei malati, definisce
i criteri diagnostici o terapeutici che devono essere seguiti dagli aiuti e dagli
assistenti, pratica direttamente sui malati gli interventi diagnostici e curativi
che ritenga di non affidare ai suoi collaboratori, formula la diagnosi definitiva,
provvede a che le degenze non si prolunghino oltre il tempo strettamente necessario
agli accertamenti diagnostici ed alle cure e dispone la dimissione degli infermi,
è responsabile della regolare compilazione delle cartelle cliniche, dei registri
nosologici e della loro conservazione, fino alla consegna all'archivio centrale;
inoltra, tramite la direzione sanitaria, le denunce di legge; pratica le visite
di consulenza richieste dai sanitari di altre divisioni o servizi; dirige il servizio
di ambulatorio, adeguandosi alle disposizioni ed ai turni stabiliti dal direttore
sanitario; cura la preparazione ed il perfezionamento tecnico professionale del
personale da lui dipendente e promuove iniziative di ricerca scientifica; esercita
le funzioni didattiche a lui affidate.
L'aiuto collabora direttamente
con il primario nell'espletamento dei compiti a questo attribuiti; ha la responsabilità
delle sezioni affidategli e coordina l'attività degli assistenti; risponde del suo
operato al primario.
L'aiuto sostituisce il primario
in caso di assenza, impedimento o nei casi di urgenza. Tra più aiuti della stessa
divisione o dello stesso servizio la sostituzione del primario spetta all'aiuto
con maggiori titoli.
L'assistente collabora con
il primario e con l'aiuto nei loro compiti; ha la responsabilità dei malati a lui
affidati; risponde del suo operato all'aiuto e al primario; provvede direttamente
nei casi di urgenza.
In caso di assenza o di
impedimento dell'aiuto, le sue funzioni sono esercitate dall'assistente con maggiori
titoli o dall'assistente di turno.
Ai fini delle sostituzioni
di cui ai commi precedenti, l'amministrazione, all'inizio di ogni anno, formula
per ciascuna divisione o servizio e in relazione ai titoli posseduti da ciascun
aiuto o assistente, da valutarsi in conformità ai criteri stabiliti dalla legge
per i rispettivi concorsi di assunzione, la graduatoria dei predetti sanitari.
La direzione sanitaria,
sentiti i primari interessati e il consiglio dei sanitari, assicura la continuità
dell'assistenza medica per divisione o gruppi di divisioni affini con l'organizzazione
di un servizio di guardia e, per casi particolari, di pronta disponibilità adeguata
ai bisogni ed alle peculiarità delle prestazioni nonchè al tipo ed alla organizzazione
dell'ospedale.
Articolo 8
Entità numerica del personale
dei servizi di diagnosi e cura.
La dotazione organica del
personale medico addetto alle divisioni e servizi di diagnosi e cura deve prevedere:
un primario;
un aiuto fino a due sezioni;
almeno un assistente per
sezione.
La dotazione organica del
personale sanitario ausiliario deve assicurare un tempo minimo di assistenza effettiva
per malato di 120 minuti nelle 24 ore e deve prevedere:
un capo-sala;
un infermiere professionale
sempre presente in ogni sezione e, inoltre, un adeguato numero di infermieri professionali
e generici.
La dotazione organica del
personale sanitario ausiliario addetto alla divisione di ostetricia e ginecologia
deve prevedere:
una ostetrica capo;
ostetriche nella proporzione
complessiva di una per ogni 10 posti-letto;
puericultrici nella proporzione
complessiva di una per ogni 5 culle per neonati.
Le suddette entità numeriche
devono essere adeguate, con deliberazione del consiglio di amministrazione, adottata
sentito il consiglio dei sanitari o il consiglio sanitario centrale e consultate
le organizzazioni sindacali interessate, alle effettive esigenze del servizio, tenendo
conto dei seguenti elementi:
numero effettivo dei posti-letto;
necessità dei servizi ambulatoriali
e di guardia;
turni di ferie e riposi
settimanali e festivi;
nosologia e impegno ad essa
inerente;
quantità e qualità dell'attività
medica;
orari di servizio del personale
sanitario;
attività didattica e scientifica
richiesta ai medici ospedalieri;
attrezzatura tecnico-sanitaria
e scientifica;
attività di consulenza interna.
Articolo 9
Sezioni di specialità.
Le sezioni di specialità,
laddove non esista la relativa divisione, sono di regola aggregate ad una divisione
affine.
Non possono essere aggregate
ad una divisione affine più di due sezioni di specialità.
Qualora non sia possibile
aggregare la sezione di specialità ad una divisione affine, la sezione è autonoma
ed è affidata ad un sanitario specialista nella materia, che abbia conseguito l'idoneità
a primario nella stessa disciplina, con qualifica di aiuto, capo della sezione autonoma,
che ne ha la responsabilità.
L'aiuto specialista è coadiuvato
da almeno un assistente.
Articolo 10
Organizzazione funzionale
delle divisioni, sezioni, servizi speciali, tra loro affini e complementari.
I sanitari sono tenuti alla
reciproca consulenza.
Le amministrazioni ospedaliere
possono realizzare, nell'ambito di ciascun ospedale, strutture organizzative a tipo
dipartimentale tra le divisioni, sezioni e servizi affini e complementari, al fine
della loro migliore efficienza operativa, dell'economia di gestione e del progresso
tecnico e scientifico.
L'organizzazione di tali
strutture è deliberata dal consiglio di amministrazione dell'ente e la direzione
delle stesse è affidata ad un comitato del quale fanno parte il direttore sanitario,
i primari, gli aiuti capi di sezione e di servizi autonomi, e una rappresentanza
degli aiuti ed assistenti nella proporzione stabilita per il consiglio dei sanitari
dall'art. 13 della legge 12 febbraio 1968, n. 132.
Articolo 11
Sezioni di assistenza neonatale.
Nelle divisione di ostetricia
degli ospedali generali regionali e provinciali è ubicata, in locali limitrofi alle
sale di degenza ostetrica, una sezione della divisione di pediatria a questa aggregata
o autonoma, a seconda delle necessità, destinata ad accogliere i neonati, per accertamenti,
cura ed assistenza.
Negli ospedali generali
di zona, l'assistenza neonatale è affidata alla divisione o sezione di pediatria,
indipendentemente dalla costituzione di una sezione presso la divisione di ostetricia.
Il personale sanitario ausiliario
delle sezioni di assistenza neonatale è costituito da vigilatrici d'infanzia o puericultrici
nella proporzione complessiva di una per ogni cinque culle per neonati.
Per i neonati immaturi devono
essere organizzati presidi di cura intensiva nelle divisioni di pediatria degli
ospedali generali regionali o provinciali, negli ospedali pediatrici specializzati
regionali e provinciali, nelle sezioni autonome di assistenza neonatale degli ospedali
ostetrici specializzati regionali e nelle cliniche ostetriche o pediatriche universitarie,
secondo le prescrizioni del piano regionale ospedaliero.
Gli ospedali nei quali non
è prevista l'assistenza ai neonati immaturi devono provvedere all'immediato trasferimento
di questi alla più prossima unità di cura intensiva per immaturi.
Per l'assistenza ai neonati
immaturi deve essere costituita una adeguata dotazione organica di medici specialisti
in pediatria e di vigilatrici d'infanzia o infermiere professionali specializzate
in pediatria, in numero tale da assicurare un turno di assistenza pari a 420 minuti
per ogni neonato immaturo nelle ventiquattro ore.
Sezione II
Servizi
speciali di diagnosi.
Articolo 12
Specificazione.
I servizi di diagnosi e
cura si distinguono in:
servizi previsti obbligatoriamente
per tutti gli ospedali, quali il servizio di accettazione, di pronto soccorso, di
radiologia, di analisi, di trasfusione, di anestesia e rianimazione e i poliambulatori;
servizi previsti obbligatoriamente
per gli ospedali generali sia provinciali che regionali e per gli ospedali specializzati
sia provinciali che regionali in quanto necessari alla loro natura, quali il servizio
di radiologia e fisioterapia, di anatomia e istologia patologica, di analisi chimico-cliniche
e microbiologiche, di anestesia e rianimazione e la farmacia interna;
servizi previsti obbligatoriamente
per gli ospedali regionali o per gli ospedali specializzati regionali in quanto
necessari alla loro natura, quali il servizio di virologia, di prelevamento e conservazione
di parti del cadavere e di medicina legale e delle assicurazioni sociali e le scuole
di addestramento del personale ausiliario e tecnico;
servizi previsti facoltativamente
per gli ospedali generali e specializzati sia provinciali che regionali quali il
servizio di recupero e rieducazione funzionale, di neuropsichiatria infantile, di
dietetica, di assistenza sanitaria e sociale.
Il servizio di medicina
legale, obbligatorio negli ospedali regionali, è facoltativo negli ospedali provinciali.
Articolo 13
Servizio di pronto soccorso.
In ogni ospedale deve essere
assicurato un continuo servizio di pronto soccorso, coordinato, su prescrizione
del piano regionale, con gli altri presidi sanitari locali.
Il servizio di pronto soccorso
deve disporre, in ogni ospedale, di mezzi di trasporto adeguatamente attrezzati,
nonchè di mezzi necessari alla diagnosi ed alla terapia, anche strumentale, di emergenza.
Gli enti ospedalieri, in
accordo con gli enti locali, sono tenuti a promuovere l'impianto di dispositivi
segnaletici per l'indicazione dei posti di pronto soccorso nell'ambito del territorio
servito dagli ospedali dipendenti.
Negli ospedali regionali
e provinciali il servizio di pronto soccorso è espletato da personale sanitario
con organico proprio, sotto la diretta vigilanza della direzione sanitaria, ed è
organizzato in modo da assicurare, attraverso il coordinamento con i servizi di
anestesia, rianimazione e trasfusionali, nonchè con le divisioni esistenti, l'efficienza
polispecialistica, la continuità, la prontezza e la completezza delle prestazioni.
Negli ospedali di zona il
servizio di pronto soccorso può essere espletato, qualora le dotazioni organiche
lo consentano, da personale medico e chirurgico appartenente alle divisioni di ricovero.
Articolo 14
Servizio di accettazione.
In ogni ospedale deve essere
assicurato un continuo servizio di accettazione articolato in sanitaria ed amministrativa.
Negli ospedali regionali
e provinciali il servizio di accettazione sanitaria è espletato, qualora non sia
possibile istituirlo in modo autonomo, dal personale sanitario addetto al pronto
soccorso.
Negli ospedali di zona il
servizio di accettazione può essere svolto, qualora le dotazioni organiche lo consentano,
da personale medico e chirurgico appartenente alle divisioni di ricovero e cura.
In ogni caso il servizio
di accettazione deve disporre dei necessari apprestamenti
per l'igiene personale dei
malati e di locali adeguati per la temporanea osservazione dei ricoverati, divisi
per sesso.
L'ammissione degli infermi
è fatta sotto la vigilanza del direttore sanitario.
Sulla necessità del ricovero
e sulla destinazione del malato decide il medico di guardia.
La mancata accettazione
dell'infermo deve essere motivata per iscritto con certificazione da consegnare
al malato o a chi per esso; su tale certificazione deve essere contenuta l'avvertenza
che, contro il rifiuto di ricovero, è ammesso ricorso al medico provinciale o all'ufficiale
sanitario, entro le 24 ore da parte dell'infermo stesso o dei parenti sino al sesto
grado o della persona che ne ha eseguito l'accompagnamento all'ospedale.
Accertata la necessità del
ricovero, questo non può essere rifiutato. In caso di mancanza di posti o per qualsiasi
altro motivo che impedisca il ricovero, lo stesso ospedale, apprestati gli eventuali
interventi di urgenza, assicura, a mezzo di propria autoambulanza e, se necessario,
con adeguata assistenza medica, il trasporto dell'infermo in altro ospedale.
Il giudizio sull'urgenza
e sulla necessità del ricovero è rimesso alla competenza del medico che accetta
l'infermo; il giudizio sulla durata del ricovero è rimesso alla competenza dei sanitari
curanti.
Gli enti interessati, previ
accordi con la direzione sanitaria dell'ospedale, possono, durante il periodo di
ricovero, informarsi direttamente presso i medici curanti circa l'andamento e la
prognosi della malattia degli infermi per i quali sostengono le spese di spedalità.
La dimissione dell'infermo
viene stabilita dal primario e comunicata tempestivamente alla direzione sanitaria
e agli uffici amministrativi, secondo le modalità previste dal regolamento interno
di ciascun ente ospedaliero.
Se l'infermo o il suo legale
rappresentante, nonostante il motivato parere contrario del sanitario responsabile,
chiede la dimissione, la stessa avviene previo rilascio di dichiarazione scritta
del richiedente, in cui deve farsi menzione del parere predetto; tale dichiarazione
deve essere conservata agli atti dell'ospedale.
Articolo 15
Servizio di radiologia.
Ogni ospedale deve essere
dotato di un servizio di radiologia.
Per gli ospedali di zona
il servizio è limitato alla radiodiagnostica, mentre l'istituzione della radioterapia
è connessa alle prescrizioni che, in rapporto alle esigenze nosologiche e ambientali,
sono dettate dal piano regionale ospedaliero.
Il servizio radiologico
è affidato ad uno o più primari radiologi, coadiuvati da aiuti e da assistenti specialisti
in numero adeguato alle esigenze operative.
Il servizio radiologico
deve disporre delle attrezzature e dei locali adatti al corretto e rapido espletamento
dei compiti di istituto.
Il servizio radiologico,
comprensivo della radio-diagnostica e radio-terapia, può essere costituito da un
solo primariato negli ospedali sino a 600 posti-letto.
La dotazione organica minima
deve comprendere:
negli ospedali sino a 200
posti-letto: un primario e un aiuto;
negli ospedali tra 200 e
400 posti-letto un primario, un aiuto, un assistente;
negli ospedali tra 400 e
600 posti-letto: un primario, un aiuto ogni 300-400 posti-letto, un assistente ogni
150-250 posti-letto.
Negli ospedali con un numero
di posti-letto superiore ai 600, qualora le esigenze lo richiedano, si istituiscono
distintamente il servizio di radio-diagnostica e la divisione di radio-terapia,
assegnando a quest'ultima l'organico che compete alle divisioni di degenza.
In base all'entità del lavoro
da svolgere e alla specifica competenza richiesta, possono essere istituiti settori
radiologici specializzati autonomi. A capo di tali settori sono posti almeno aiuti
in possesso dell'idoneità a primario radiologo.
Negli ospedali per lungodegenti
e convalescenti il servizio deve essere organizzato in rapporto alle reali esigenze
degli stessi.
Quando vengono superati
i 1000 posti-letto, esclusi quelli serviti da settori specializzati, viene istituito,
per ogni 1000 posti-letto, un altro primariato di radio-diagnostica tenendo presente
il principio della massima utilizzazione delle attrezzature esistenti e l'opportunità
di predisporre strutture organizzative funzionali secondo quanto indicato dall'art.
10.
In relazione alla dotazione
organica del personale sanitario i regolamenti degli enti ospedalieri devono prevedere
un adeguato numero di tecnici di radiologia.
Articolo 16
Servizio di analisi.
Gli ospedali devono essere
dotati di un servizio di laboratorio per analisi chimico-cliniche e microbiologiche.
Negli ospedali regionali
e provinciali il servizio di analisi chimico-cliniche e microbiologiche è articolato
in più settori.
Tutti i presidi di laboratorio
anche se distaccati presso divisioni o sezioni di degenza fanno parte integrante
a tutti gli effetti del servizio di analisi chimico-cliniche e microbiologiche.
Presidi autonomi di laboratorio,
affidati ad un aiuto idoneo al primariato di laboratorio di analisi chimico-cliniche
e microbiologiche, possono essere istituiti presso particolari divisioni o raggruppamenti
di unità di diagnosi e cura, qualora comprovate necessità funzionali lo esigano.
La dotazione organica del
personale medico addetto al laboratorio di analisi chimico-cliniche o microbiologiche
negli ospedali regionali e provinciali deve prevedere:
a)
fino a 600 posti-letto:
un posto di primario;
almeno un posto di aiuto;
almeno un posto di assistente;
b)
da 600 a 900 posti-letto:
un posto di primario;
almeno un posto di aiuto;
almeno due posti di assistente.
La dotazione organica del
personale addetto ai settori del laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologiche
negli ospedali regionali e provinciali deve, inoltre, prevedere:
almeno un posto di direttore
o coadiutore o assistente chimico o biologo;
un posto di tecnico di laboratorio
per ciascun settore.
Ciascun settore, a seconda
delle rispettive specialità, può essere affidato a un direttore biologo o chimico,
ovvero ad un aiuto che abbia conseguito l'idoneità a primario di laboratorio di
analisi chimico-cliniche e microbiologiche.
Oltre i 900 posti-letto
l'amministrazione deve istituire un secondo primariato di analisi chimico-cliniche
e microbiologiche con facoltà di ripartire a seconda delle necessità tra i due laboratori
i vari settori specializzati, con adeguata e proporzionata dotazione organica di
personale. Oltre i 1800 posti-letto dovrà essere istituito con analoghi criteri
un ulteriore primariato di analisi chimico-cliniche e microbiologiche.
Negli ospedali di zona e
in quelli specializzati con meno di 300 posti-letto la dotazione organica del personale
addetto al laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologiche deve prevedere
almeno due posti, di cui uno di primario.
Per la determinazione della
dotazione organica deve tenersi conto dell'attività ambulatoriale esterna.
Gli stabulari per le ricerche
diagnostiche e scientifiche delle unità di diagnosi e cura devono essere annessi
funzionalmente al servizio di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologiche.
Articolo 17
Servizio di trasfusione.
Gli ospedali devono far
funzionare un servizio trasfusionale, secondo le disposizioni contenute nella legge
14 luglio 1967, n. 592, e nel relativo regolamento di esecuzione.
Negli ospedali regionali
e provinciali il centro trasfusionale deve essere dotato di attrezzature idonee
alla raccolta, alla tipizzazione, alla conservazione, al controllo ed all'assegnazione
del sangue umano, nonchè alla preparazione ed alla distribuzione di emoderivati
di immediato impiego.
La dotazione organica del
personale sanitario addetto al servizio deve prevedere:
un posto di primario;
un posto di aiuto;
posti di assistenti e di
personale tecnico e sanitario ausiliario in numero adeguato alle esigenze del servizio
stesso.
Negli ospedali di zona e
negli ospedali per lungodegenti e per convalescenti il servizio deve essere dotato
almeno di una emoteca, collegata, con apposita convenzione, con l'ospedale o con
il servizio o centro trasfusionale più vicino.
Articolo 18
Servizio di anestesia.
Gli ospedali devono essere
dotati di un servizio di anestesia e di rianimazione.
Negli ospedali regionali
e provinciali detto servizio deve essere dotato di posti-letto di degenza necessari
per la rianimazione, per le cure intensive e le altre prestazioni di competenza,
in numero pari ad almeno il due per cento del numero totale dei posti-letto dell'ospedale.
Negli ospedali di zona il
servizio può essere dotato di posti-letto di degenza, in numero pari ad almeno l'uno
per cento del numero totale dei posti-letto dell'ospedale.
La dotazione organica dei
sanitari addetti al servizio di anestesia e rianimazione deve comprendere: primari,
nella proporzione di uno ogni 500 posti-letto e sino ad un massimo di 700 posti-letto
di chirurgia e specialità chirurgiche; aiuti, nella proporzione di uno ogni 200
posti-letto di chirurgia e specialità chirurgiche; assistenti, nella proporzione
di uno ogni 50-80 posti-letto di chirurgia e specialità chirurgiche.
La dotazione organica del
personale sanitario specializzato addetto al servizio negli ospedali di zona deve
essere stabilita in modo da assicurare la continuità del servizio, tenendo presenti
i rapporti previsti per gli ospedali regionali e provinciali.
La dotazione organica del
personale sanitario ausiliario addetto alla rianimazione deve prevedere posti di
capo-sala, infermieri professionali specializzati in numero tale da assicurare un
tempo minimo di assistenza effettiva per malato di 420 minuti nelle 24 ore.
La dotazione organica del
personale tecnico sanitario ausiliario ed esecutivo da assegnare al servizio deve
essere stabilita secondo le effettive esigenze del servizio stesso.
Articolo 19
Poliambulatori.
Gli ospedali devono essere
dotati di servizi ambulatoriali, distinti per la medicina, la chirurgia e le specialità,
siti in locali idonei, debitamente attrezzati e adeguatamente recettivi.
Gli ambulatori sono di regola
riuniti in poliambulatorio e comunque reciprocamente collegati, organizzativamente
e funzionalmente.
Il funzionamento tecnico
degli ambulatori è disciplinato dai regolamenti interni.
I servizi di ambulatorio,
quando esista una divisione corrispondente sono diretti dal primario di questa,
coadiuvato dal personale facente parte dell'organico sanitario della stessa divisione.
Qualora non esista la possibilità
di collocare i poliambulatori nella sede dell'ospedale, può essere temporaneamente
consentita la dislocazione dei medesimi in locali viciniori, previa autorizzazione
del medico provinciale.
L'ente ospedaliero può istituire
ambulatori di specialità diverse da quelle delle divisioni di diagnosi e cura esistenti
nell'ospedale, ove ciò sia previsto dal piano regionale ospedaliero, incaricando
un primario o un aiuto o un assistente di ruolo della materia in servizio presso
ospedali viciniori ovvero, in mancanza, un sanitario munito della relativa specializzazione.
Lo specialista ambulatoriale deve corrispondere anche alle richieste di consulenza
dei servizi di diagnosi e cura dell'ospedale.
L'infermo visitato dallo
specialista ambulatoriale, qualora abbia bisogno di assistenza specialistica continua,
deve essere ricoverato presso un ospedale provvisto di divisione o sezione della
relativa specialità.
Gli ambulatori devono essere
utilizzati anche per l'assistenza post-ospedaliera dei dimessi.
I sanitari addetti all'ambulatorio,
qualora lo ritengano necessario, richiedono la consulenza dei sanitari dell'ospedale,
i quali sono tenuti a prestarla.
I locali destinati ad ambulatori
o poliambulatori sono utilizzati, in orari opportuni, anche per la libera attività
professionale dei medici ospedalieri.
I servizi ambulatoriali
e poliambulatoriali sono coordinati dalla direzione sanitaria.
Tali servizi costituiscono
strumenti per la difesa attiva della salute del cittadino in coordinamento con l'attività
delle altre istituzioni sanitarie locali, nel quadro delle prescrizioni del piano
regionale ospedaliero.
Articolo 20
Servizio di recupero e rieducazione
funzionale.
Il servizio di recupero
e di rieducazione funzionale, unico per tutte le necessità dell'ospedale, è istituito
su indicazione del piano regionale ospedaliero per gli ospedali regionali, per gli
ospedali specializzati ortopedico-traumatologici, geriatrici, e per gli ospedali
specializzati di riabilitazione funzionale.
Quando il piano regionale
ospedaliero lo preveda il servizio può essere istituito anche in ospedali provinciali,
di zona, per lungodegenti e convalescenti.
La dotazione organica del
personale addetto al servizio sarà proporzionata alla entità delle prestazioni richieste,
ivi comprese quelle dei primari dei reparti di cura.
Il personale sanitario ausiliario
addetto al servizio è costituito da terapisti della riabilitazione in numero tale
da soddisfare le necessità delle prestazioni ospedaliere e ambulatoriali.
Qualora il servizio di fisioterapia
non sia espletato nell'ambito del servizio di radiologia, può essere annesso al
servizio di recupero e rieducazione funzionale.
Articolo 21
Servizio di istologia e
di anatomia patologica.
Gli ospedali generali provinciali
e regionali devono essere dotati di un servizio di anatomia e istologia patologica,
articolato in due settori:
settore di anatomia e istologia
patologica;
settore di citodiagnostica.
Gli ospedali generali di
zona possono provvedervi servendosi, con apposita convenzione, del servizio di anatomia
e istologia patologica dell'ospedale generale provinciale o regionale più vicino.
Gli ospedali specializzati,
secondo le necessità nosologiche, possono istituire il servizio di anatomia e istologia
patologica, strutturato come per gli ospedali generali.
Per il servizio di anatomia
e istologia patologica deve essere prevista una dotazione organica di personale
medico, costituita da: un primario, un aiuto e almeno un assistente.
Qualora l'ospedale superi
i 1000 posti-letto, deve essere previsto un posto di aiuto o assistente per ogni
700 posti-letto.
Qualora l'ospedale superi
i 2000 posti-letto, deve essere istituito un secondo primariato.
Il numero degli assistenti
o aiuti deve essere parimenti aumentato in base alle necessità attinenti alle indagini
cito-oncologiche e cito-ormonali sulla popolazione.
La dotazione organica del
personale tecnico ed esecutivo deve prevedere un tecnico preparatore per ospedali
sino a 300 letti. Oltre tale limite l'organico deve essere adeguato alle reali esigenze
del servizio, sentito il consiglio dei sanitari e le organizzazioni sindacali interessate.
Articolo 22
Farmacia interna.
Gli ospedali regionali e
provinciali devono essere dotati del servizio di farmacia interna.
Tale servizio svolge i seguenti
compiti:
a)
preparazioni galeniche e farmaceutiche secondo le norme previste dalle leggi sanitarie
e, ove richiesto, preparazione dei relativi coloranti e soluzioni titolate;
b)
distribuzione delle specialità medicinali e dei diagnostici;
c)
distribuzione dei materiali sterili e non sterili, di medicazione, delle siringhe,
dei presidi sanitari e simili;
d)
controllo analitico, secondo le norme della farmacopea ufficiale, delle sostanze
medicamentose usate e del materiale di medicazione;
e)
controllo bromatologico e merceologico inerente al servizio ospedaliero;
f)
informazione al corpo sanitario delle caratteristiche dei materiali usati nel trattamento
dei malati e nell'uso dei disinfettanti.
Negli ospedali di zona,
ove non sia possibile istituire il servizio farmaceutico autonomo, deve essere istituito
un armadio farmaceutico sotto il controllo del direttore sanitario.
La dotazione organica dei
farmacisti ospedalieri deve prevedere i seguenti posti:
un direttore di farmacia;
farmacisti collaboratori:
almeno uno ogni 700 posti-letto
negli ospedali regionali e provinciali;
almeno uno ogni 900 posti-letto
negli ospedali per lungodegenti e convalescenti.
Negli ospedali di zona il
servizio farmaceutico, ove sia previsto, è diretto da un direttore di farmacia,
il quale può essere coadiuvato da farmacisti collaboratori.
La dotazione organica del
personale tecnico ed esecutivo deve essere rapportata alle reali esigenze del servizio
stesso.
Il direttore di farmacia
dirige la farmacia interna dell'ospedale ed è responsabile del buon andamento del
servizio e del materiale in deposito; egli, in particolare, ha le seguenti attribuzioni:
sorveglia le preparazioni
galeniche nonchè quelle dei reattivi, dei coloranti e delle soluzioni titolate richieste;
organizza i controlli analitici
delle sostanze medicamentose usate e del materiale di medicazione, ai sensi della
farmacopea ufficiale, nonchè i controlli bromatologici e merceologici;
provvede, con periodiche
ispezioni, al controllo degli armadi farmaceutici delle divisioni, sezioni e dei
servizi, anche per quanto riguarda l'osservanza delle disposizioni sugli stupefacenti
e sui veleni; di queste ispezioni redige verbale da trasmettere alla direzione sanitaria;
vigila su tutti gli adempimenti
amministrativi e contabili e ne cura l'osservanza, da parte del personale dipendente;
vigila sull'operosità e
disciplina dei farmacisti, del personale tecnico, sanitario ausiliario ed esecutivo
assegnato al servizio;
redige, ogni anno, la relazione
tecnico-amministrativa sulle attività della farmacia, comprese quelle concernenti
studi e ricerche scientifiche;
assolve alla funzione didattica,
per quanto di sua competenza;
sottopone all'approvazione
del consiglio dei sanitari o del consiglio sanitario centrale il formulario da adottare
nell'ospedale e formula le proposte per le preparazioni farmaceutiche di uso generale,
anche allo scopo di disciplinare i consumi e ridurre i costi del servizio;
presta la sua consulenza
nell'ambito ospedaliero, ove richiesto;
provvede ad ogni altro adempimento
previsto da leggi o da regolamenti.
Il farmacista collaboratore
coadiuva il direttore della farmacia nel servizio, in particolare per quel che riguarda:
preparazioni galeniche,
reattivi, coloranti e soluzioni titolate;
controlli e distribuzione
dei materiali di competenza e controlli delle analisi bromatologiche e merceologiche;
studi di medicamenti di
forme farmaceutiche particolari, in collaborazione coi sanitari curanti;
statistiche dei consumi
e dei costi relativi al servizio farmaceutico;
controllo delle merci in
entrata e in uscita dai magazzini della farmacia;
ogni altro adempimento previsto
da leggi o da regolamenti.
Articolo 23
Servizio di virologia.
Negli ospedali generali
regionali e negli ospedali regionali specializzati in malattie infettive deve essere
istituito un servizio di virologia che provvede alle indagini virologiche sia per
gli stessi ospedali, sia per gli altri ospedali e per le istituzioni sanitarie locali
esistenti nell'ambito del territorio da essi servito.
Il servizio di virologia
è diretto da un primario, coadiuvato da aiuti ed assistenti e da personale tecnico
e sanitario ausiliario, secondo le necessità del servizio stesso.
Articolo 24
Servizio di prelevamento
e conservazione di parti di cadavere.
Gli ospedali regionali devono
istituire un servizio di prelevamento e conservazione di parti di cadavere.
Tale servizio deve essere
dotato di adeguati locali attrezzati per il prelievo e la conservazione, in ambiente
sterile, di organi o parti di cadavere che, in base alle leggi vigenti, possono
essere utilizzati per trapianti umani.
La direzione organizzativa
di detto servizio è affidata alla sovraintendenza o alla direzione sanitaria.
Articolo 25
Servizio di medicina legale
e delle assicurazioni sociali.
Negli ospedali regionali
deve essere istituito un servizio di medicina legale e delle assicurazioni sociali;
negli ospedali provinciali l'istituzione di tale servizio è facoltativa.
Detto servizio, qualora
non sia autonomo, può essere aggregato alla sovraintendenza o alla direzione sanitaria.
Ad esso è preposto un medico ospedaliero specialista in medicina legale e delle
assicurazioni, con qualifica ragguagliata all'importanza del servizio stesso.
Articolo 26
Servizio di neuropsichiatria
infantile.
Gli ospedali regionali e
provinciali, secondo le necessità nosologiche, possono istituire un servizio di
neuropsichiatria infantile.
Il servizio può essere organizzato
in modo autonomo oppure essere costituito da una sezione organica della divisione
di neurologia, con personale proprio.
Articolo 27
Servizio di dietetica.
Negli ospedali regionali
e provinciali può essere istituito un servizio di dietetica.
A detto servizio è preposto
un medico specialista in dietetica, con qualifica ragguagliata all'importanza del
servizio; ove le dimensioni dell'ospedale non consentano un servizio autonomo, esso
è espletato sotto la vigilanza del direttore sanitario.
Il medico dietista è coadiuvato
da personale specializzato in dietetica o dietologia.
Articolo 28
Servizi di assistenza sanitaria
e sociale.
Gli ospedali regionali e
provinciali possono istituire servizi distinti di assistenza sanitaria e di assistenza
sociale in favore degli assistiti cui sono addetti rispettivamente assistenti sanitarie
visitatrici e assistenti sociali.
La dotazione organica di
tale personale è stabilita dal consiglio di amministrazione, sentito il parere del
consiglio dei sanitari e delle organizzazioni sindacali interessate.
Articolo 29
Servizio di emodialisi.
Negli ospedali generali
e specializzati, può essere istituito un servizio di emodialisi organizzato come
sezione aggregata ad una divisione affine o come sezione autonoma.
Il piano regionale ospedaliero
determina gli ospedali presso i quali l'istituzione di detto servizio è obbligatoria.
Al servizio è preposto,
secondo la sua importanza, un medico specialista con la qualifica di primario o
di aiuto, coadiuvato da assistenti.
Nel caso di servizio autonomo
retto da un aiuto specialista, questi deve avere conseguito l'idoneità a primario
e allo stesso è attribuita la qualifica di capo del servizio.
Articolo 30
Servizio di medicina nucleare.
Negli ospedali regionali
nei quali il piano regionale ospedaliero preveda un servizio di medicina nucleare
questo può essere organizzato come servizio autonomo o come servizio aggregato al
servizio di radiologia. Nel primo caso la dotazione organica del personale addetto
al servizio di medicina nucleare deve prevedere un primario, un aiuto e due assistenti.
In tutti gli altri ospedali
nei quali si faccia uso di radionuclidi non sigillati il loro impiego è sotto la
diretta responsabilità del primario radiologico.
Articolo 31
Servizio di cardiologia.
Il piano regionale prevede
l'organizzazione dei servizi cardiologici a livello degli ospedali regionali, provinciali
e zonali, nonchè negli ospedali specializzati e per lungodegenti.
Negli ospedali regionali
sono di regola costituite divisioni specializzate di cardiologia e di chirurgia
cardiovascolare o toracica, comprendenti una sezione speciale per la cura cardiologica
intensiva, un laboratorio per l'espletamento delle indagini strumentali a favore
di tutti gli assistiti dell'ospedale, ed un laboratorio di cardiologia sperimentale.
Negli ospedali provinciali
il servizio cardiologico è di regola autonomo.
Negli ospedali di zona il
servizio cardiologico è di regola aggregato alla divisione di medicina ed espleta
le indagini diagnostiche cardiovascolari, ad eccezione di quelle emodinamiche comportanti
cateterismo cardiaco, e le terapie elettriche di competenza; esplica inoltre il
servizio ambulatoriale.
La dotazione organica del
personale sanitario addetto alla divisione di cardiologia, oltre a quanto previsto
per le divisioni specialistiche, comprende, per le sezioni di cura cardiologica
intensiva, assistenti in numero tale da assicurare un apposito servizio di guardia
continuativo e, per il laboratorio di esami cardiologici strumentali, un aiuto ed
almeno un assistente per ogni 500 posti-letto.
In relazione alla dotazione
organica del personale sanitario i regolamenti organici devono prevedere un adeguato
numero di tecnici di fisiopatologia.
Articolo 32
Servizio di fisiopatologia
respiratoria.
Negli ospedali generali
e specializzati, nei quali il piano regionale ospedaliero ritenga necessario istituire
un particolare servizio di diagnostica strumentale per la fisiopatologia respiratoria,
questo può essere organizzato o come laboratorio speciale della divisione pneumologica,
che può essere istituita presso ospedali regionali e provinciali, o di tisiopneumatologia,
laddove esista, o come servizio aggregato ad una divisione di medicina generale
oppure come servizio autonomo, collegato funzionalmente con le divisioni interessate.
Al servizio è preposto un
medico specialista pneumologo o pneumotisiologo, con qualifica non inferiore ad
aiuto, coadiuvato da assistenti.
Nel caso di servizio autonomo,
l'aiuto specialista deve aver conseguito la idoneità a primario nella stessa disciplina
e allo stesso è attribuita la qualifica di capo del servizio.
Articolo 33
Servizio di neurofisiopatologia.
Negli ospedali generali
e specializzati nei quali il piano regionale ospedaliero ritenga necessario istituire
un particolare servizio di diagnostica strumentale per la neurofisiopatologia, questo
può essere organizzato o come laboratorio speciale della divisione o sezione di
neurologia, o come servizio autonomo, collegato funzionalmente con le divisioni
interessate. Al servizio è preposto un medico specialista neurologo con qualifica
non inferiore ad aiuto, coadiuvato da assistenti.
Nel caso di servizio autonomo
l'aiuto specialista deve aver conseguito l'idoneità a primario neurologo e allo
stesso è attribuita la qualifica di capo del servizio.
Articolo 34
Servizio di fisica sanitaria.
Negli ospedali generali
o specializzati nei quali il piano regionale ospedaliero ritenga necessario istituire
un servizio di fisica sanitaria per la risoluzione di problemi di fisica nelle applicazioni
dell'elettronica e nell'impiego di isotopi radioattivi e di sorgenti di radiazioni
per la terapia, la diagnostica e la ricerca e nella sorveglianza fisica per la protezione
contro i pericoli delle radiazioni ionizzanti, questo può essere organizzato come
servizio autonomo o come servizio aggregato al servizio di radiologia.
A tale servizio sono addetti
coadiutori ed assistenti fisici e, nel caso di servizio autonomo, questo è retto
da un direttore fisico coadiuvato, secondo le esigenze del servizio, anche da personale
tecnico.
Articolo 35
Servizio di assistenza religiosa.
Gli ospedali devono disporre
di un servizio di assistenza religiosa.
L'ordinamento del servizio
di assistenza religiosa cattolica è determinato dai regolamenti interni, deliberati
dagli enti ospedalieri, d'intesa con gli ordinari diocesani competenti per territorio.
L'organizzazione interna
dell'assistenza religiosa agli infermi è stabilita d'accordo con la direzione sanitaria,
in modo che qualsiasi cerimonia o manifestazione religiosa sia coordinata con i
servizi ospedalieri.
Tutto il personale è tenuto
a trasmettere alla direzione sanitaria le richieste di assistenza religiosa a lui
rivolte da infermi di qualunque religione.
La direzione sanitaria provvede
a reperire i ministri di religione diversa dalla cattolica secondo la richiesta
dell'infermo.
Il relativo onere è a carico
dell'ente ospedaliero.
Articolo 36
Centri per le malattie sociali.
Nel quadro del piano regionale
ospedaliero l'ente ospedaliero istituisce e gestisce, nell'interno o all'esterno
dei suoi stabilimenti, oltre che ambulatori, dispensari, consultori, centri per
le malattie sociali, ai sensi delle vigenti disposizioni, sotto la vigilanza del
Ministero della sanità.
I centri, variamente strutturati
a seconda del livello operativo, devono avere apposita dotazione organica di personale
sanitario ospedaliero.
I centri operanti all'interno
dell'ospedale sono collegati funzionalmente con le rispettive divisioni.
Capo IV
ATTRIBUZIONE DI
ALTRE QUALIFICHE DI PERSONALE OSPEDALIERO
Sezione I
Personale
laureato dei ruoli speciali delle carriere direttive.
Articolo 37
Personale laureato dei ruoli
speciali della carriera direttiva addetto alle attività sanitarie.
Ai servizi sanitari sono
assegnati biologi, chimici e fisici.
A tale personale sono affidati
compiti e funzioni in relazione alle rispettive competenze.
Articolo 38
Attribuzioni di personale
laureato dipendente dalla direzione amministrativa.
Ai servizi che fanno capo
alla direzione amministrativa è assegnato personale laureato in ingegneria, architettura,
agraria e in altre discipline a seconda delle esigenze di servizio.
A tale personale sono affidati
compiti e funzioni in relazione alla rispettiva laurea.
Sezione II
Personale
sanitario ausiliario, tecnico ed esecutivo.
Articolo 39
Attribuzioni del personale
sanitario ausiliario tecnico ed esecutivo.
Le attribuzioni di compiti
specifici e particolari ad ogni singola qualifica sono stabiliti dai regolamenti
interni dei singoli enti ospedalieri sulla base degli accordi nazionali sindacali.
Articolo 40
Personale di assistenza
ostetrica.
La ostetrica capo è posta
alle dirette dipendenze del primario e dei sanitari ostetrico-ginecologi; dirige
e sorveglia il servizio delle ostetriche e del personale di assistenza diretta addetti
alla divisione; ha tutte le attribuzioni previste per il capo-sala dal successivo
art. 41.
Le ostetriche dipendono
direttamente dalla ostetrica capo; coadiuvano i sanitari addetti alla divisione
ostetrico-ginecologica; assistono ai parti ed agli interventi ostetrici e ginecologici
e ne curano la preparazione; assistono le ricoverate durante la degenza.
Articolo 41
Personale di assistenza
diretta.
Il capo-sala è alle dirette
dipendenze del primario e dei sanitari addetti alla divisione, sezione o servizio;
controlla e dirige il servizio degli infermieri e del personale ausiliario; controlla
il prelevamento e la distribuzione dei medicinali, del materiale di medicazione
e di tutti gli altri materiali in dotazione; controlla la qualità e quantità delle
razioni alimentari per i ricoverati e ne organizza la distribuzione; è responsabile
della tenuta dell'archivio.
Gli infermieri professionali
specializzati sono alle dipendenze dirette dei sanitari del rispettivo servizio.
Le mansioni sono quelle specifiche in relazione alla singola specializzazione.
L'infermiere professionale
e la vigilatrice d'infanzia sono alle dirette dipendenze del capo-sala e lo coadiuvano
nello svolgimento delle sue mansioni di indole amministrativa, organizzativa e disciplinare
nell'ambito della sezione ospedaliera cui sono adibiti. Le attribuzioni assistenziali
dirette ed indirette sono quelle previste dalle disposizioni vigenti e dagli accordi
sindacali nazionali.
L'infermiere generico è
alle dirette dipendenze del capo-sala. Le attribuzioni assistenziali dirette ed
indirette sono quelle previste dalle disposizioni vigenti e dagli accordi nazionali
sindacali.
La puericultrice ha il compito
dell'assistenza del neonato sano, alle dirette dipendenze della vigilatrice d'infanzia
e dei medici pediatri preposti al servizio di assistenza neonatale.
I consigli di amministrazione
degli enti ospedalieri possono stipulare convenzioni con gli ordini religiosi per
l'espletamento di particolari servizi con personale idoneo alle funzioni rispettivamente
assegnate.
Articolo 42
Personale di assistenza
addetto ai servizi medici speciali.
La dietista è alle dirette
dipendenze del dirigente del servizio di dietetica o, in mancanza, del direttore
sanitario. Esegue le disposizioni di questi e dei sanitari curanti per quanto riguarda
la dietetica in generale e l'applicazione della dietoterapia in particolare. Quando
presso lo stesso ospedale prestino servizio più dietiste, l'amministrazione dell'ente
può istituire il posto di dietista capo, con funzioni di vigilanza e coordinamento
del personale addetto al servizio di dietetica.
I terapisti della riabilitazione
sono alle dirette dipendenze dei sanitari del rispettivo servizio. Le loro attribuzioni
si riferiscono alla riabilitazione dei minorati fisici e psichici, con particolare
riguardo ai minorati per lesioni organiche del sistema nervoso e osteomiarticolari,
e di quelli affetti da disturbi organici, suscettibili di recupero funzionale e
sociale mediante terapie fisiche, kinesiterapiche, occupazionali e di ortottica.
Articolo 43
Personale di assistenza
medico-sociale.
L'attività dell'assistente
sociale è rivolta a trattare, in collaborazione con il personale sanitario, con
il personale di assistenza diretta e con gli altri servizi ospedalieri, i problemi
psico-sociali degli assistiti.
L'assistente sanitaria visitatrice
è alle dirette dipendenze della direzione sanitaria per le incombenze relative alla
medicina preventiva, alla medicina sociale e alla educazione sanitaria del malato
e del suo nucleo familiare.
L'assistente sanitaria visitatrice
è anche specificamente addetta ai centri di medicina sociale e dipende in tal caso
dai rispettivi capi servizio.
Articolo 44
Personale dirigente e di
formazione didattica.
Il capo dei servizi sanitari
ausiliari è alle dirette dipendenze del direttore sanitario con il quale collabora
per l'aggiornamento culturale e professionale del personale; ha compiti organizzativi
e disciplinari per quanto riguarda il personale sanitario ausiliario, tecnico ed
esecutivo assegnato ai servizi sanitari e per quanto riguarda l'andamento dei servizi
sanitari ausiliari.
Il direttore e il vice direttore
delle scuole per infermieri professionali e generici hanno le attribuzioni previste
dalle leggi istitutive delle scuole e dai rispettivi regolamenti.
Articolo 45
Attribuzioni del personale
tecnico.
L'attribuzione di compiti
specifici e particolari ad ogni singola qualifica del personale tecnico specializzato
è stabilita negli accordi nazionali sindacali tenendo presente che le attribuzioni
specifiche non possono prevedere compiti superiori a quelli previsti dalle disposizioni
vigenti in materia.
Articolo 46
Attribuzioni del personale
esecutivo.
Gli addetti alle operazioni
di disinfezione e disinfestazione, compreso l'incenerimento dei rifiuti solidi,
dipendono direttamente dalla direzione sanitaria.
L'ausiliario appartenente
al personale addetto ai servizi sanitari dipende direttamente dal capo-sala, dal
capo dei servizi sanitari ausiliari, dal capotecnico del servizio al quale è abitualmente
addetto. Le mansioni si identificano in lavori di pulizia, trasporto di salme e
materiali, prestazioni manuali.
Articolo 47
Personale addetto ai servizi
tecnici ed economali.
Il capo servizio operai
è alle dirette dipendenze della ripartizione tecnica od economale. E' investito
di particolari mansioni di responsabilità direzionali e di coordinamento dei lavori
di un gruppo di operai, nonchè della sorveglianza per il compimento di un determinato
servizio.
L'operaio specializzato
dipende dal rispettivo capo servizio ed è quell'operaio che per l'esecuzione delle
proprie mansioni è in possesso di capacità professionale e di speciale competenza
derivantegli da una specializzazione conseguita in corsi o scuole di abilitazione
o di mestiere.
L'operaio qualificato dipende
dal capo servizio ed è addetto a lavori che per la loro esecuzione richiedono specifica
capacità.
L'operaio comune appartenente
al personale addetto ai servizi generali, tecnici ed economali, dipende dal rispettivo
capo servizio. Le mansioni si identificano in lavori prevalentemente manuali che
comportano semplici conoscenze e pratiche di lavoro.
Le attribuzioni di compiti
specifici e particolari ad ogni singola qualifica, in relazione al tipo di servizio,
sono stabiliti con accordi nazionali sindacali.
Capo V
SERVIZI AMMINISTRATIVI
E GENERALI
Articolo 48
Attribuzioni del direttore
amministrativo.
Il direttore amministrativo
è responsabile della gestione dell'ente ospedaliero e ne risponde al consiglio di
amministrazione.
E' segretario del consiglio
di amministrazione e cura l'attuazione delle relative deliberazioni; esprime, in
sede consiliare, un voto consultivo di cui deve farsi menzione nel verbale delle
deliberazioni; predispone, quando occorra, d'intesa con la direzione o sovraintendenza
sanitaria e con la collaborazione degli altri dirigenti, gli schemi di deliberazioni
da adottarsi dal consiglio di amministrazione o dal presidente; controfirma le ordinanze,
i contratti e ogni altro atto dell'ente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 11
della legge 12 febbraio 1968, n. 132, partecipando alle responsabilità degli amministratori;
assiste alle aste, alle licitazioni ed alle trattative private;
redige i verbali e predispone
i contratti; sottoscrive i mandati di pagamento e gli ordini di riscossione; esprime
con relazione motivata, per la parte di sua competenza e sentiti i dirigenti degli
uffici competenti, il parere sulle conferme, sugli incarichi del personale e sugli
altri provvedimenti in materia di personale; promuove iniziative per lo studio di
problemi giuridico-aziendali.
Nell'esercizio delle sue
funzioni, quando la struttura dell'ente lo richieda, il direttore amministrativo
può essere coadiuvato da un vice direttore amministrativo, che lo sostituisce in
caso di assenza o impedimento.
La qualifica di direttore
amministrativo e quella di segretario generale sono equipollenti.
Articolo 49
Funzioni amministrative.
I servizi amministrativi
e generali assolvono le seguenti principali funzioni:
a)
amministrazione del personale sotto l'aspetto economico, assistenziale, giuridico,
nonchè dal punto di vista della qualificazione professionale;
b)
amministrazione economico finanziaria che comprende il servizio di tesoreria e di
cassa; la contabilità di gestione ospedaliera; la predisposizione dei bilanci di
previsione e dei conti consuntivi; l'istruttoria degli atti per la determinazione
delle diarie e tariffe; l'effettuazione degli impegni di spesa e l'emissione dei
mandati di pagamento e degli ordini di riscossione; il controllo contabile delle
posizioni retributive; la compilazione dei conti di ricovero e delle altre prestazioni
ospedaliere; la tenuta delle partite dei fornitori e di ogni altra ragione di debito;
la liquidazione dei debiti; gli adempimenti fiscali; la rilevazione dei costi e
ricavi;
c)
amministrazione del provveditorato che comprende la predisposizione degli atti riguardanti
ogni acquisto e fornitura; la proposta di capitolati generali e speciali di appalto;
la cura della regolare esecuzione dei contratti; le provviste in economia, il riscontro
delle fatture dei fornitori e il successivo inoltro per la liquidazione;
d)
amministrazione dell'economato che comprende la gestione dei servizi generali di
cucina, dispensa, guardaroba, fardelleria, lavanderia, mensa aziendale, magazzini
generali ed altri analoghi servizi; il controllo delle merci ricevute; l'effettuazione
delle piccole spese di urgenza a rendiconto nei limiti del fondo assegnato; la tenuta
degli inventari dei beni mobili;
e)
amministrazione del patrimonio che comprende la gestione degli investimenti immobiliari
e dei titoli, obbligazioni ed azioni; gli interventi in collaborazione con il servizio
tecnico ai fini della conservazione e dei miglioramenti dei beni immobiliari dell'ente;
l'espletamento delle pratiche amministrative concernenti le rinnovazioni edilizie
degli impianti, le permute, gli acquisti e le alienazioni; la tenuta degli inventari
dei beni immobili;
f)
gestione delle spedalità che comprende l'accettazione amministrativa degli infermi;
l'accertamento della competenza passiva delle spese di spedalità ed il relativo
contenzioso amministrativo; la elaborazione di schemi di convenzione per prestazioni
assistenziali;
g)
attività legale che comprende il patrocinio e la consulenza legale dell'ente ospedaliero,
nonchè la vigilanza sulle pratiche affidate dal consiglio di amministrazione a patrocinatori
esterni;
h)
gestione tecnica che comprende l'ordinaria e straordinaria manutenzione del patrimonio
mobiliare ed immobiliare dell'ente; la direzione delle officine interne; le operazioni
di stima, le perizie tecniche e la progettazione, direzione ed esecuzione di nuove
costruzioni ed impianti; la vigilanza sulla esecuzione di progetti ed opere affidati
a tecnici esterni dall'amministrazione.
Articolo 50
Schemi organizzativi.
Agli effetti del precedente
articolo le funzioni amministrative, ad eccezione della ragioneria, sono raggruppabili
in rapporto alla dimensione dell'ente ospedaliero secondo i seguenti schemi organizzativi:
a)
negli enti che comprendono ospedali con una dotazione complessiva sino a 200 posti-letto
la direzione amministrativa esercita direttamente tutte le funzioni di cui al precedente
articolo, ad eccezione di quelle di ragioneria e di quelle di provveditorato, economali
e tecniche attribuite a due distinti uffici;
b)
negli enti che comprendono ospedali con una dotazione complessiva da 201 a 400 posti-letto
la direzione amministrativa esercita direttamente tutte le funzioni di cui al precedente
articolo, ad eccezione di quelle di ragioneria, del personale, nonchè di quelle
di provveditorato, economali e tecniche attribuite a tre distinti uffici;
c)
negli enti che comprendono ospedali con una dotazione complessiva da 401 a 800 posti-letto
la direzione amministrativa esercita anche le funzioni patrimoniali e legali. Sono
svolte da uffici autonomi le funzioni di ragioneria, del personale, delle spedalità,
tecniche e di provveditorato; le funzioni dell'economato sono attribuite a questo
ultimo ufficio;
d)
negli enti che comprendono ospedali con una dotazione complessiva di oltre 800 posti-letto
la direzione amministrativa può esercitare anche le funzioni patrimoniali e legali.
Le altre funzioni sono esercitate da distinti uffici.
Articolo 51
Disposizioni finali.
Per i servizi non contemplati
dalla legge 12 febbraio 1968, n. 132, e dal presente decreto, le amministrazioni
degli enti ospedalieri devono attenersi alle prescrizioni dei piani regionali ospedalieri
e alla disciplina dettata dai loro regolamenti.
Nei casi in cui le norme
contenute nel presente decreto prevedano il requisito della specializzazione in
discipline non ancora ufficialmente riconosciute, sarà ritenuto equipollente alla
specializzazione il servizio ininterrottamente prestato per almeno tre anni nella
medesima disciplina, presso ospedali, cliniche e istituti universitari o istituti
riconosciuti a carattere scientifico.