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STATO
CIVILE E ANAGRAFE
Legge
14 aprile 1982, n. 164 (in Gazz. Uff., 19 aprile, n. 106).
Norme in materia di rettificazione di attribuzione di sesso.
Preambolo
La
Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
Il
Presidente della Repubblica:
Promulga
la seguente legge:
Articolo
1
La rettificazione di cui all'art. 454 del codice civile si fa
anche in forza di sentenza del tribunale passata in giudicato
che attribuisca ad una persona sesso diverso da quello enunciato
nell'atto di nascita a seguito di intervenute modificazioni dei
suoi caratteri sessuali.
Articolo 2
La domanda di rettificazione di attribuzione di sesso di cui all'art.
1 è proposta con ricorso al tribunale del luogo dove ha residenza
l'attore.
Il
presidente del tribunale designa il giudice istruttore e fissa
con decreto la data per la trattazione del ricorso e il termine
per la notificazione al coniuge e ai figli.
Al
giudizio partecipa il pubblico ministero ai sensi dell'art. 70
del codice di procedura civile.
Quando
è necessario, il giudice istruttore dispone con ordinanza l'acquisizione
di consulenza intesa ad accertare le condizioni psico-sessuali
dell'interessato.
Con
la sentenza che accoglie la domanda di rettificazione di attribuzione
di sesso il tribunale ordina all'ufficiale di stato civile del
comune dove fu compilato l'atto di nascita di effettuare la rettificazione
nel relativo registro.
Articolo 3
Il tribunale, quando risulta necessario un adeguamento dei caratteri
sessuali da realizzare mediante trattamento medico-chirurgico,
lo autorizza con sentenza.
In
tal caso il tribunale, accertata la effettuazione del trattamento
autorizzato, dispone la rettificazione in camera di consiglio.
Articolo 4
La sentenza di rettificazione di attribuzione di sesso non ha
effetto retroattivo. Essa provoca lo scioglimento del matrimonio
o la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione
del matrimonio celebrato con rito religioso. Si applicano le disposizioni
del codice civile e della legge 1° dicembre 1970, n. 898, e successive
modificazioni.
Articolo 5
Le attestazioni di stato civile riferite a persona della quale
sia stata giudizialmente rettificata l'attribuzione di sesso sono
rilasciate con la sola indicazione del nuovo sesso e nome.
Articolo 6
Nel caso che alla data di entrata in vigore della presente legge
l'attore si sia già sottoposto a trattamento medico-chirurgico
di adeguamento del sesso, il ricorso di cui al primo comma dell'art.
2 deve essere proposto entro il termine di un anno dalla data
suddetta.
Si
applica la procedura di cui al secondo comma dell'art. 3.
Articolo 7
L'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione
di sesso estingue i reati cui abbia eventualmente dato luogo il
trattamento medico-chirurgico di cui all'articolo precedente.