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SANITA',
SANITARI, ECC. (GENERALITA')
Legge
5 febbraio 1992, n. 175 (in Gazz. Uff., 29 febbraio, n. 50). --
Norme in materia di pubblicità sanitaria e di repressione dell'esercizio
abusivo delle professioni sanitarie.
Preambolo
La
Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
Il
Presidente della Repubblica:
Promulga la seguente legge:
Articolo 1
1.
La pubblicità concernente l'esercizio delle professioni sanitarie
e delle professioni sanitarie ausiliarie previste e regolamentate
dalle leggi vigenti è consentita soltanto mediante targhe apposte
sull'edificio in cui si svolge l'attività professionale, nonchè
mediante inserzioni sugli elenchi telefonici.
2.
Le targhe e le inserzioni di cui al comma 1 possono contenere
solo le seguenti indicazioni:
a)
nome, cognome, indirizzo, numero telefonico ed eventuale recapito
del professionista e orario delle visite o di apertura al pubblico;
b)
titoli di studio, titoli accademici, titoli di specializzazione
e di carriera, senza abbreviazione che possano indurre in equivoco;
c)
onorificenze concesse o riconosciute dallo Stato.
3.
L'uso della qualifica di specialista è consentito soltanto a coloro
che abbiano conseguito il relativo diploma ai sensi della normativa
vigente. E' vietato l'uso di titoli, compresi quelli di specializzazione
conseguiti all'estero, e non riconosciuti dallo Stato.
4.
Il medico non specialista può fare menzione della particolare
disciplina specialistica che esercita, con espressioni che ripetano
la denominazione ufficiale della specialità e che non inducano
in errore o equivoco sul possesso del titolo di specializzazione,
quando abbia svolto attività professionale nella disciplina medesima
per un periodo almeno pari alla durata legale del relativo corso
universitario di specializzazione presso strutture sanitarie o
istituzioni private a cui si applicano le norme, in tema di autorizzazione
e vigilanza, di cui all'art. 43 della legge 23 dicembre 1978,
n. 833. L'attività svolta e la sua durata devono essere comprovate
mediante attestato rilasciato dal responsabile sanitario della
struttura o istituzione. Copia di tale attestato va depositata
presso l'ordine provinciale dei medici-chirurghi e odontoiatri.
Tale attestato non può costituire titolo alcuno ai fini concorsuali
e di graduatoria.
5.
Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle
associazioni fra sanitari e alle iscrizioni sui fogli di ricettario
dei medici-chirurghi, dei laureati in odontoiatria e protesi dentaria
e dei veterinari e sulle carte professionali usate dagli esercenti
le altre professioni di cui al comma 1.
Articolo 2
1.
Per la pubblicità a mezzo targhe e inserzioni contemplate dall'art.
1, è necessaria l'autorizzazione del sindaco che la rilascia previo
nulla osta dell'ordine o collegio professionale presso il quale
è iscritto il richiedente. Quando l'attività a cui si riferisce
l'annuncio sia svolta in provincia diversa da quella di iscrizione
all'albo professionale, il nulla osta è rilasciato dall'ordine
o collegio professionale della provincia nella quale viene diffuso
l'annuncio stesso.
2.
Ai fini del rilascio dell'autorizzazione comunale, il professionista
deve inoltrare domanda attraverso l'ordine o collegio professionale
competente, corredata da una descrizione dettagliata del tipo,
delle caratteristiche e dei contenuti dell'annuncio pubblicitario.
L'ordine o collegio professionale trasmette la domanda al sindaco,
con il proprio nulla osta, entro trenta giorni dalla data di presentazione.
3.
Ai fini del rilascio del nulla osta, l'ordine o collegio professionale
deve verificare l'osservanza delle disposizioni di cui all'art.
1, nonchè la rispondenza delle caratteristiche estetiche della
targa o dell'inserzione o delle insegne di cui all'art. 4 a quelle
stabilite con apposito regolamento emanato dal Ministro della
sanità, sentiti il Consiglio superiore di sanità, nonchè, ove
costituiti, gli ordini o i collegi professionali, che esprimono
il parere entro novanta giorni dalla richiesta.
Articolo 3
1.
Gli esercenti le professioni sanitarie di cui all'art. 1, che
effettuino pubblicità nelle forme consentite dallo stesso articolo
senza autorizzazione del sindaco, sono sospesi dall'esercizio
della professione sanitaria per un periodo da due a sei mesi.
Se la pubblicità non autorizzata contiene indicazioni false la
sospensione è da sei mesi a un anno. Alla stessa sanzione sono
soggetti gli esercenti le professioni sanitarie che effettuino
pubblicità a qualsiasi titolo con mezzi e forme non disciplinati
dalla presente legge.
Articolo 4
1.
La pubblicità concernente le case di cura private e i gabinetti
e ambulatori mono o polispecialistici soggetti alle autorizzazioni
di legge è consentita mediante targhe o insegne apposte sull'edificio
in cui si svolge l'attività professionale nonchè con inserzioni
sugli elenchi telefonici, attraverso giornali e periodici destinati
esclusivamente agli esercenti le professioni sanitarie, con facoltà
di indicare le specifiche attività medico-chirurgiche e le prescrizioni
diagnostiche e terapeutiche effettivamente svolte, purchè accompagnate
dalla indicazione del nome, cognome e titolo professionali dei
responsabili di ciascuna branca specialistica.
2.
E' in ogni caso obbligatoria l'indicazione del nome, cognome e
titolo professionali del medico responsabile della direzione sanitaria.
3.
Ai responsabili di ciascuna branca specialistica di cui al comma
1, nonchè al medico responsabile della direzione sanitaria di
cui al comma 2, si applicano le disposizioni di cui al comma 3
dell'art. 1.
Articolo 5
1.
La pubblicità di cui all'art. 4 è autorizzata dalla regione, sentite
le federazioni regionali degli ordini o dei collegi professionali,
ove costituiti, che devono garantire il possesso e la validità
dei titoli accademici e scientifici, nonchè la rispondenza delle
caratteristiche estetiche della targa, dell'insegna o dell'inserzione
a quelle stabilite dal regolamento di cui al comma 3 dell'art.
2.
2.
Con decreto del Ministro della sanità sono stabilite le modalità
per il rilascio dell'autorizzazione regionale.
3.
Gli annunci pubblicitari di cui al presente articolo devono indicare
gli estremi dell'autorizzazione regionale.
4.
I titolari e i direttori sanitari responsabili delle strutture
di cui all'art. 4, che effettuino pubblicità nelle forme consentite
senza l'autorizzazione regionale, sono sospesi dall'esercizio
della professione sanitaria per un periodo da due a sei mesi.
5.
Qualora l'annuncio pubblicitario contenga indicazioni false sulle
attività o prestazioni che la struttura è abilitata a svolgere
o non contenga l'indicazione del direttore sanitario, l'autorizzazione
amministrativa all'esercizio dell'attività sanitaria è sospesa
per un periodo da sei mesi ad un anno.
Articolo
6
1.
E' necessaria l'autorizzazione del sindaco per la pubblicità concernente
l'esercizio di un'arte ausiliaria delle professioni sanitarie.
2.
L'autorizzazione è rilasciata dal sindaco previo parere dei rispettivi
ordini o collegi professionali, ove costituiti.
3.
Si applicano, nei confronti degli esercenti le arti ausiliarie
delle professioni sanitarie, le disposizioni contenute nell'art.
1 e nell'art. 3, in quanto compatibili.
Articolo
7
1.
Il Ministro della sanità, di propria iniziativa o su richiesta
degli ordini e dei collegi professionali, ove costituiti, può
disporre la rettifica di informazioni e notizie su argomenti di
carattere medico controversi, forniti al pubblico in modo unilaterale
attraverso la stampa o i mezzi di comunicazione radiotelevisivi.
2.
A tal fine, il Ministro della sanità, sentito, ove necessario,
il parere del Consiglio superiore di sanità, invita i responsabili
della pubblicazione o della trasmissione, fissando ad essi un
termine, a provvedere alla divulgazione della rettifica, che deve
avvenire con lo stesso rilievo e, quando trattasi di trasmissioni
radiofoniche o televisive, nelle stesse ore in cui è stata diffusa
la notizia cui si riferisce la rettifica stessa.
3.
I responsabili delle reti radiofoniche e televisive sono tenuti
a fornire al Ministero della sanità, agli ordini o ai collegi
professionali, ove costituiti, su loro richiesta, il testo integrale
dei comunicati, interviste, programmi o servizi concernenti argomenti
medici o d'interesse sanitario trasmessi dalle reti medesime.
4.
Per l'inosservanza delle disposizioni di cui al presente articolo
si applica la sanzione di cui al sesto comma dell'art. 8 della
legge 8 febbraio 1948, n. 47, come sostituito dall'art. 42 della
legge 5 agosto 1981, n. 416.
Articolo
8
1.
Gli esercenti le professioni sanitarie che prestano comunque il
proprio nome, ovvero la propria attività, allo scopo di permettere
o di agevolare l'esercizio abusivo delle professioni medesime
sono puniti con l'interdizione dalla professione per un periodo
non inferiore ad un anno.
2.
Gli ordini e i collegi professionali, ove costituiti, hanno facoltà
di promuovere ispezioni presso gli studi professionali degli iscritti
ai rispettivi albi provinciali, al fine di vigilare sul rispetto
dei doveri inerenti alle rispettive professioni.
Articolo
9
1.
Con decreto del Ministro della sanità, sentito il parere delle
federazioni nazionali degli ordini, dei collegi professionali
e delle associazioni professionali degli esercenti le arti ausiliarie
delle professioni sanitarie, è fissato, e periodicamente aggiornato,
l'elenco delle attrezzature tecniche e strumentali di cui possono
essere dotati gli esercenti le predette arti ausiliarie.
2.
Il commercio e la fornitura, a qualsiati titolo, anche gratuito,
di apparecchi e strumenti diversi da quelli indicati nel decreto
di cui al comma 1, sono vietati nei confronti di coloro che non
dimostrino di essere iscritti agli albi degli esercenti le professioni
sanitarie, mediante attestato del relativo organo professionale
di data non anteriore ai due mesi.
3.
La violazione delle disposizioni di cui al comma 2 è punita, anche
in aggiunta alle sanzioni applicabili ove il fatto costituisca
più grave reato, con una ammenda pari al valore dei beni forniti,
elevabile fino al doppio in caso di recidiva.
Articolo
10
1.
Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, gli esercenti le professioni di cui al comma 1
dell'art. 1, le strutture di cui all'art. 4 e gli esercenti le
arti ausiliarie di cui all'art. 6 devono provvedere a regolarizzare
gli annunci pubblicitari in atto, secondo quanto previsto dalle
disposizioni della presente legge, qualora tali annunci non siano
conformi alle disposizioni stesse.