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CODICE
PENALE
SANITA',
SANITARI, ECC. (GENERALITA')
Legge
13 maggio 1978, n. 180 (in Gazz. Uff., 16 maggio, n. 133). --
Accertamenti e trattamenti sanitari volontari e obbligatori. (BASAGLIA)
Preambolo
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
Il
Presidente della Repubblica:
Promulga la seguente legge:
Accertamenti
e trattamenti sanitari volontari e obbligatori.
Gli
accertamenti e i trattamenti sanitari sono volontari.
Nei
casi di cui alla presente legge e in quelli espressamente previsti
da leggi dello Stato possono essere disposti dall'autorità sanitaria
accertamenti e trattamenti sanitari obbligatori nel rispetto della
dignità della persona e dei diritti civili e politici garantiti
dalla Costituzione, compreso per quanto possibile il diritto alla
libera scelta del medico e del luogo di cura.
Gli
accertamenti e i trattamenti sanitari obbligatori a carico dello
Stato e di enti o istituzioni pubbliche sono attuati dai presìdi
sanitari pubblici territoriali e, ove necessiti la degenza, nelle
strutture ospedaliere pubbliche o convenzionate.
Nel
corso del trattamento sanitario obbligatorio chi vi è sottoposto
ha diritto di comunicare con chi ritenga opportuno.
Gli
accertamenti e i trattamenti sanitari obbligatori di cui ai precedenti
commi devono essere accompagnati da iniziative rivolte ad assicurare
il consenso e la partecipazione da parte di chi vi è obbligato.
Gli
accertamenti e i trattamenti sanitari obbligatori sono disposti
con provvedimento del sindaco, nella sua qualità di autorità sanitaria
locale, su proposta motivata di un medico.
Articolo
2
Accertamenti
e trattamenti sanitari obbligatori per malattia mentale.
Le
misure di cui al secondo comma del precedente articolo possono
essere disposte nei confronti delle persone affette da malattie
mentali.
Nei
casi di cui al precedente comma la proposta di trattamento sanitario
obbligatorio può prevedere che le cure vengano prestate in condizioni
di degenza ospedaliera solo se esistano alterazioni psichiche
tali da richiedere urgenti interventi terapeutici, se gli stessi
non vengano accettati dall'inferno e se non vi siano le condizioni
e le circostanze che consentano di adottare tempestive ed idonee
misure sanitarie extra ospedaliere.
Il
provvedimento che dispone il trattamento sanitario obbligatorio
in condizioni di degenza ospedaliera deve essere preceduto dalla
convalida della proposta di cui all'ultimo comma dell'art. 1 da
parte di un medico della struttura sanitaria pubblica e deve essere
motivato in relazione a quanto previsto nel precedente comma.
Articolo
3
Procedimento
relativo agli accertamenti e trattamenti sanitari obbligatori in
condizioni di degenza ospedaliera per malattia mentale.
Il
provvedimento di cui all'art. 2 con il quale il sindaco dispone
il trattamento sanitario obbligatorio in condizione di degenza
ospedaliera, corredato dalla proposta medica motivata di cui all'ultimo
comma dell'art. 1 e dalla convalida di cui all'ultimo comma dell'art.
2, deve essere notificato, entro 48 ore dal ricovero, tramite
messo comunale, al giudice tutelare nella cui circoscrizione rientra
il comune.
Il
giudice tutelare, entro le successive 48 ore, assunte le informazioni
e disposti gli eventuali accertamenti, provvede con decreto motivato
a convalidare o non convalidare il provvedimento e ne dà comunicazione
al sindaco. In caso di mancata convalida il sindaco dispone la
cessazione del trattamento sanitario obbligatorio in condizioni
di degenza ospedaliera.
Se
il provvedimento di cui al primo comma del presente articolo è
disposto dal sindaco di un comune diverso da quello di residenza
dell'infermo, ne va data comunicazione al sindaco di questo ultimo
comune. Se il provvedimento di cui al primo comma del presente
articolo è adottato nei confronti di cittadini stranieri o di
apolidi, ne va data comunicazione al Ministero dell'interno e
al consolato competente, tramite il prefetto.
Nei
casi in cui il trattamento sanitario obbligatorio debba protrarsi
oltre il settimo giorno, ed in quelli di ulteriore prolungamento,
il sanitario respondabile del servizio psichiatrico di cui all'art.
6 è tenuto a formulare, in tempo utile, una proposta motivata
al sindaco che ha disposto il rivocero, il quale ne dà comunicazione
al giudice tutelare, con le modalità e per gli adempimenti di
cui al primo e secondo comma del presente articolo, indicando
l'ulteriore durata presumibile del trattamento stesso.
Il
sanitario di cui al comma precedente è tenuto a comunicare al
sindaco, sia in caso di dimissione del ricovero che in continuità
di degenza, la cessazione delle condizioni che richiedono l'obbligo
del trattamento sanitario; comunica altresì l'eventuale sopravvenuta
impossibilità a proseguire il trattamento stesso. Il sindaco,
entro 48 ore dal ricevimento della comunicazione del sanitario,
ne dà notizia al giudice tutelare.
Qualora
ne sussita la necessità il giudice tutelare adotta i provvedimenti
urgenti che possono occorrere per conservare e per amministrare
il patrimonio dell'infermo.
La
omissione delle comunicazioni di cui al primo, quarto e quinto
comma del presente articolo determina la cessazione di ogni effetto
del provvedimento e configura, salvo che non sussistano gli estremi
di un delitto più grave, il reato di omissione di atti di ufficio.
Articolo
4
Revoca
e modifica del provvedimento di trattamento sanitario obbligatorio.
Chiunque
può rivolgere al sindaco richiesta di recova o di modica del provvedimento
con il quale è stato disposto o prolungato il trattamento sanitario
obbligatorio.
Sulle
richeste di revoca o di modifica il sindaco decide entro dieci
giorni. I provvedimenti di revoca o di modifica sono adottati
con lo stesso procedimento revocato o modificato.
Articolo
5
Tutela
giurisdizionale.
Chi
è sottoposto a trattamento sanitario obbligatorio, e chiunque
vi abbia interesse, può proporre al tribunale competente per territorio
ricorso contro il provvedimento convalidato dal giudice tutelare.
Entro
il termine di trenta giorni, decorrente dalla scadenza del termine
di cui al secondo comma dell'art. 3, il sindaco può proporre analogo
ricorso avverso la mancata convalida del provvedimento che dispone
il trattamento sanitario obbligatorio.
Nel
processo davanti al tribunale le parti possono stare in giudizio
senza ministero di difensore e farsi rappresentare da persona
munita di mandato scritto in calce al ricorso o in atto separato.
Il ricorso può essere presentato al tribunale mediante raccomandata
con avviso di ricevimento.
Il
presidente del tribunale fissa l'udienza di comparizione delle
parti con decreto in calce al ricorso che, a cura del cancelliere,
è notificato alle parti nonchè al pubblico ministero.
Il
presidente del triunale, acquisito il provvedimento che ha disposto
il trattamento sanitario obbligatorio e sentito il pubblico ministero,
può sospendere il trattamento medesimo anche prima che sia tenuta
l'udienza di comparizione.
Sulla
richiesta di sospensione il presidente del tribunale provvede
entro dieci giorni.
Il
tribunale provvede in camera di consiglio, sentito il pubblico
ministero, dopo aver assunto informazioni e raccolte le prove
disposte di ufficio o richieste dalle parti.
I
ricorsi ed i successivi procedimenti sono esenti da imposta di
bollo. La decisione del processo non è soggetta a registrazione.
Articolo
6
Modalità
relative agli accertamenti e trattamenti sanitari obbligatori in
condizioni di degenza ospedaliera per malattia mentale.
Gli
interventi di prevenzione, cura e riabilitazione relativi alle
malattie mentali sono attuati alle malattie mentali sono attuati
di norma dai servizi e presìdi psichiatrici extra ospedalieri.
A
decorrere dall'entrata in vigore della presente legge i trattamenti
sanitari per malattie mentali che comportino la necessità di degenza
ospedaliera e che siano a carico dello Stato o di enti e istrituzioni
pubbliche sono effettuati, salvo quanto disposto dal successivo
art. 8, nei servizi psichiatrici di cui ai successivi commi.
Le
regioni e le provincie autonome di Trento e di Bolzano, anche
con riferimento agli ambiti territoriali previsti dal secondo
e terzo comma dell'art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica
24 luglio 1977, n. 616, individuano gli ospedali generali nei
quali, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente
legge, devono essere istituiti specifici servizi psichiatrici
di diagnosi e cura.
I
servizi di cui al secondo e terzo comma del presente articolo
-- che sono ordinati secondo quanto è previsto dal decreto del
Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 128, per i servizi
speciali obbligatori negli ospedali generali e che non devono
essere dotati di un nemero di posti letto superiore a 15 al fine
di garantire la continuità dell'intervento sanitario a tutela
della salute mentale sono organicamente e funzionalmente collegati,
in forma dipartimentale, con gli altri servizi e presìdi psichiatrici
esistenti nel territorio.
La
regione e le provincie autonome di Trento e di Bolzano individuano
le istituzioni private di ricovero e cura, in possesso dei requisiti
prescritti, nelle quali possono essere attuati trattamenti sanitari
obbligatori e volontari in regime di ricovero.
In
relazione alle esigenze assistenziali, le provincie possono stipulare
con le istituzioni di cui al precedente comma convenzioni ai sensi
del successivo articolo 7.
Articolo
7
Trasferimento
alle regioni delle funzioni in materia di assistenza ospedaliera
psichiatrica.
A
decorrere dall'entrata in vigore della presente legge le funzioni
amministrative concernenti l'assistenza psichiatrica in condizioni
di degenza ospedaliera, già esercitate dalle provincie, sono trasferite,
per i territori di loro competenza, alle regioni ordinarie e a
statuto speciale.
Resta
ferma l'attuale competenza delle provincie autonome di Trento
e di Bolzano.
L'assistenza
ospedaliera disciplinata dagli articoli 12 e 13 del decreto-legge
8 luglio 1974, n. 264, convertito con modificazioni nella legge
17 agosto 1974, n. 386, comprende i ricoveri ospedalieri per alterazioni
psichiche. Restano ferme fino al 31 dicembre 1978 le disposizioni
vigenti in ordine alla compenza della spesa.
A
decorrere dall'entrata in vigore della presente legge le regioni
esercitano anche nei confronti degli ospedali psichiatrici le
funzioni che svolgono nei confronti degli altri ospedali.
Sino
alla data di entrata in vigore della riforma sanitaria, e comunque
non oltre il 1° gennaio 1979, le provincie continuano ad esercitare
le funzioni amministrative relative alla gestione degli ospedali
psichiatrici e ogni altra funzione riguardo i servizi psichiatrici
e di igiene mentale.
Le
regioni e le provincie autonome di Trento e di Bolzano programmano
e coordinano l'organizzazione dei presìdi e dei servizi psichiatrici
e di igiene mentale con le altre strutture sanitarie operanti
nel territorio e attuano il graduale superamento degli ospedali
psichiatrici e la diversa utilizzazione delle strutture esistenti
e di quelle in via di completamento. Tali iniziative non possono
comportare maggiori oneri per i bilanci delle amministrazioni
provinciali.
E'
in ogni caso vietato costruire nuovi ospedali psichiatrici, utilizzare
quelli attualmente esistenti come divisioni specialistiche psichiatriche
di ospedali generali, istituire negli ospedali generali divisioni
o sezioni psichiatriche e utilizzare come tali divisioni o sezioni
neurologiche o neuropsichiatriche.
Agli
ospedali psichiatrici dipendenti dalle amministrazioni provinciali
o da altri enti pubblici o dalle istruzioni pubbliche di assistenza
e beneficenza si applicano i divieti di cui all'art. 6 del decreto-legge
29 dicembre 1977, n. 946, convertito con modificazioni nella legge
27 febbraio 1978, n. 43.
Ai
servizi psichiatrici di diagnosi e cura degli ospedali generali,
di cui all'articolo 6, è addetto personale degli ospedali psichiatrici
e dei servizi e presìdi psichiatrici pubblici extra ospedalieri.
I
rapporti tra le provincie, gli enti ospedalieri e le altre strutture
di ricovero e cura sono regolati da apposite convenzioni, conformi
ad uno schema tipo, da approvare entro trenta giorni dalla data
di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro
della sanità di intesa con le regioni e l'Unione delle provincie
d'Italia e sentite, per quanto riguarda i problemi del personale,
le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative.
Lo
schema tipo di convenzione dovrà disciplinare tra l'altro il collegamento
organico e funzionale di cui al quarto comma dell'art. 6, i rapporti
finanziari tra le provincie e gli istituti di ricovero e l'impiego,
anche mediante comando, del personale di cui all'ottavo comma,
del presente articolo.
Con
decorrenza del 1° gennaio 1979 in sede di rinnovo contrattuale
saranno stabilite norme per la graduale omogeneizzazione tra il
trattamento economico e gli istituti normativi di carattere economico
del personale degli ospedali psichiatrici pubblici e del presìdi
e servizi psichiatrici e di igiene mentale pubblici e il trattamento
economico e gli istituti nominativi di carattere economico delle
corrispondenti categorie del personale degli enti ospedalieri.
Articolo
8
Infermi
già ricoverati negli ospedali psichiatrici.
Le
norme di cui alla presente legge si applicano anche gli infermi
ricoverati negli ospedali psichiatrici al momento dell'entrata
in vigore della legge stessa.
Il
primario responsabile della divisione, entro novanta giorni dall'entrata
in vigore della presente legge, con singole relazioni motivate,
comunica al sindaco dei rispettivi comuni di residenza, i nominativi
dei degenti per i quali ritiene necessario il proseguimento del
trattamento sanitario obbligatorio presso la stessa struttura
di ricovero, indicando la durata presumibile del trattamento stesso.
Il primario responsabile della divisione e altresì tenuta agli
adempimenti di cui al quinto comma dell'art. 3.
Il
sindaco dispone il provvedimento di trattamento sanitario obbligatorio
in condizioni di degenza ospedaliera secondo le norme di cui all'ultimo
comma dell'art. 2 e ne dà comunicazione al giudice tutelare con
le modalità e per gli adempimenti di cui all'art. 3.
L'omissione
delle comunicazioni di cui ai commi precedenti determina la cessazione
di ogni effetto del provvedimento e configura, salvo che non sussistano
gli estremi di un delitto più grave, il reato di omissione di
atti di ufficio.
Tenuto
conto di quanto previsto al quinto comma dell'art. 7 e in temporanea
deroga a quanto disposto dal secondo comma dell'art. 6, negli
attuali ospedali psichiatrici possono essere ricoverati, sempre
che ne facciano richiesta, esclusivamente coloro che vi sono stati
ricoverati anteriormente alla data di entrata in vigore della
presente legge e che necessitano di trattamento psichiatrico in
condizioni di degenza ospedaliera.
Articolo
9
Attribuzioni
del personale medico degli ospedali psichiatrici.
Le
attribuzioni in materia sanitaria del direttore, dei primari,
degli aiuti e degli assistenti degli ospedali psichiatrici sono
quelle stabilite, rispettivamente, dagli articoli 4 e 5 e dall'art.
7 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n.
128.
Articolo
10
Modifiche
al codice penale.
Nella
rubrica del libro III, titolo I, capo I, sezione III, paragrafo
6 del codice penale sono soppresse le parole: «di allienati di
mente».
Nella
rubrica dell'art. 716 del codice penale sono soppresse le parole:
«di infermi di mente o».
Nello
stesso articolo sono soppresse le parole: «a uno stabilimento
di cura o».
Articolo
11
Norme
finali.
Sono
abrogati gli articoli 1, 2, 3 e 3-bis della legge 14 febbraio
1904, n. 36, concernente «Disposizioni sui manicomi e sugli alienati»
e successive modificazioni, l'art. 420 del codice civile, gli
articoli 714, 715 e 717 del codice penale, il n. 1 dell'art. 2
e l'art. 3 del testo unico delle leggi recanti norme per la disciplina
dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste
elettorali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica
20 marzo 1967, n. 223, nonchè ogni altra disposizione incompatibile
con la presente legge.
Le
disposizioni contenute negli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e
9 della presente legge restano in vigore fino alla data di entrata
in vigore della legge istitutiva del servizio nazionale.
Fino
a quanto non si provvederà a modificare, coordinare e riunire
in un testo unico le disposizione vigenti in materia di profilassi
internazionale e di malattie infettive e diffusive, ivi comprese
le vaccinazioni obbligatorie, sono fatte salve in materia di trattamenti
sanitari obbligatori le competenze delle autorità militari, dei
medici di porto, di aeroporto e di frontiera e dei comandanti
di navi o di aeromobili.
La
presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica.