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SANITA',
SANITARI, ECC. (MALATTIE)
Legge
25 febbraio 1992, n. 210 (in Gazz. Uff., 6 marzo, n. 55). -- Indennizzo
a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile
a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni
di emoderivati.
Preambolo
La
Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
Il
Presidente della Repubblica:
Promulga
la seguente legge:
Articolo
1
1.
Chiunque abbia riportato, a causa di vaccinazioni obbligatorie
per legge o per ordinanza di una autorità sanitaria italiana,
lesioni o infermità, dalle quali sia derivata una menomazione
permanente della integrità psico-fisica, ha diritto ad un indennizzo
da parte dello Stato, alle condizioni e nei modi stabiliti dalla
presente legge.
2.
L'indennizzo di cui al comma 1 spetta anche ai soggetti che risultino
contagiati da infezioni da HIV a seguito di somministrazione di
sangue e suoi derivati, nonchè agli operatori sanitari che, in
occasione e durante il servizio, abbiano riportato danni permanenti
alla integrità psico-fisica conseguenti a infezione contratta
a seguito di contatto con sangue e suoi derivati provenienti da
soggetti affetti da infezione da HIV.
3.
I benefici di cui alla presente legge spettano altresì a coloro
che presentino danni irreversibili da epatiti post-trasfusionali.
4.
I benefici di cui alla presente legge spettano alle persone non
vaccinate che abbiano riportato, a seguito ed in conseguenza di
contatto con persona vaccinata, i danni di cui al comma 1; alle
persone che, per motivi di lavoro o per incarico del loro ufficio
o per potere accedere ad uno Stato estero, si siano sottoposte
a vaccinazioni che, pur non essendo obbligatorie, risultino necessarie;
ai soggetti a rischio operanti nelle strutture sanitarie ospedaliere
che si siano sottoposti a vaccinazioni anche non obbligatorie.
Articolo
2
1.
L'indennizzo di cui all'art. 1, comma 1, consiste in un assegno
non reversibile determinato nella misura di cui alla tabella B
allegata alla legge 29 aprile 1976, n. 177, come modificata dall'art.
8 della legge 2 maggio 1984, n. 111.
2.
L'indennizzo di cui al comma 1, integrato dall'indennità integrativa
speciale di cui alla legge 27 maggio 1959, n. 324 e successive
modificazioni, ha decorrenza dal primo giorno del mese successivo
a quello di presentazione della domanda.
3.
Qualora a causa delle vaccinazioni o delle patologie previste
dalla presente legge sia derivata la morte, spetta, in sostituzione
dell'indennizzo di cui al comma 1, un assegno una
tantumnella misura di lire 50 milioni da erogare ai soggetti
a carico, nel seguente ordine: coniuge, figli minori, figli maggiorenni
inabili al lavoro, genitori, fratelli minori, fratelli maggiorenni
inabili al lavoro.
4.
Qualora la persona sia deceduta in età minore, l'indennizzo spetta
ai genitori o a chi esercita la potestà parentale.
Articolo
3
1.
I soggetti interessati ad ottenere l'indennizzo di cui all'art.
1, comma 1, presentano domanda al Ministro della sanità entro
il termine perentorio di tre anni nel caso di vaccinazioni o di
dieci anni nei casi di infezioni da HIV. I termini decorrono dal
momento in cui, sulla base della documentazione di cui ai commi
2 e 3, l'avente diritto risulti aver avuto conoscenza del danno.
2.
Alla domanda è allegata la documentazione comprovante: la data
della vaccinazione, i dati relativi al vaccino, le manifestazioni
cliniche conseguenti alla vaccinazione e l'entità delle lesioni
o dell'infermità da cui è derivata la menomazione permanente del
soggetto.
3.
Pe le infezioni da HIV la domanda deve essere corredata da una
documentazione comprovante la data di effettuazione della trasfusione
o della somministrazione di emoderivati con l'indicazione dei
dati relativi all'evento trasfusionale o all'emoderivato, nonchè
la data dell'avvenuta infezione da HIV.
4.
Alla domanda di indennizzo ai sensi dell'art. 2, comma 3, è allegata
la documentazione comprovante: la data della vaccinazione, i dati
relativi al vaccino, le manifestazioni cliniche conseguenti alla
vaccinazione e il decesso. Per le infezioni da HIV alla domanda
è allegata la documentazione comprovante la data di effettuazione
della trasfusione o della somministrazione di emoderivati con
l'indicazione dei dati relativi all'evento trasfusionale o all'emoderivato,
nonchè la data dell'avvenuto decesso.
5.
Il medico che effettua la vaccinazione di cui all'art. 1 compila
una scheda informativa dalla quale risultino gli eventuali effetti
collaterali derivanti dalle vaccinazioni stesse.
6.
Il medico che effettua trasfusioni o somministra emoderivati compila
una scheda informativa dei dati relativi alla trasfusione o alla
somministrazione.
7.
Per coloro che, alla data di entrata in vigore della presente
legge, hanno già subito la menomazione prevista dall'art. 1, il
termine di cui al comma 1 del presente articolo decorre dalla
data di entrata in vigore della legge stessa.
Articolo
4
1.
Il giudizio sanitario sul nesso causale tra la vaccinazione, la
trasfusione, la somministrazione di emoderivati, il contatto con
il sangue e derivati in occasione di attività di servizio e la
menomazione dell'integrità psico-fisica o la morte è espresso
dalla commissione medico-ospedaliera di cui all'art. 165 del testo
unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29
dicembre 1973, n. 1092.
2.
La commissione medico-ospedaliera redige un verbale degli accertamenti
eseguiti e formula il giudizio diagnostico sulle infermità e sulle
lesioni riscontrate.
3.
La commissione medico-ospedaliera esprime il proprio parere sul
nesso causale tra le infermità o le lesioni e la vaccinazione,
la trasfusione, la somministrazione di emoderivati, il contatto
con il sangue e derivati in occasione di attività di servizio.
4.
Nel verbale è espresso il giudizio di classificazione delle lesioni
e delle infermità secondo la tabella A
annessa al testo unico approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, come sostituita dalla tabella
Aallegata al decreto del Presidente della
Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834.
Articolo
5
1.
Avverso il giudizio della commissione di cui all'art. 4, è ammesso
ricorso al Ministro della sanità. Il ricorso è inoltrato entro
trenta giorni dalla notifica o dalla piena conoscenza del giudizio
stesso.
2.
Entro tre mesi dalla presentazione del ricorso, il Ministro della
sanità, sentito l'ufficio medico-legale, decide sul ricorso stesso
con atto che è comunicato al ricorrente entro trenta giorni.
3.
E' facoltà del ricorrente esperire l'azione dinanzi al giudice
ordinario competente entro un anno dalla comunicazione della decisione
sul ricorso o, in difetto, dalla scadenza del termine previsto
per la comunicazione.
Articolo
6
1.
Nel caso di aggravamento delle infermità o delle lesioni, l'interessato
può presentare domanda di revisione al Ministro della sanità entro
sei mesi dalla data di conoscenza dell'evento.
2.
Per il giudizio sull'aggravamento si osserva la procedura di cui
agli articoli 3 e 4.
Articolo
7
1.
Ai fini della prevenzione delle complicanze causate da vaccinazioni,
le unità sanitarie locali predispongono e attuano, entro sei mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge, progetti
di informazione rivolti alla popolazione e in particolare ai donatori
e ai soggetti riceventi materiali biologici umani, alle persone
da vaccinare e alle persone a contatto.
2.
I progetti di cui al comma 1 assicurano una corretta informazione
sull'uso dei vaccini, sui possibili rischi e complicanze, sui
metodi di prevenzione e sono prioritariamente rivolti ai genitori,
alle scuole ed alle comunità in genere.
3.
Le regioni, attraverso le unità sanitarie locali, curano la raccolta
dei dati conoscitivi sulle complicanze da vaccino, anche al fine
di adeguare a tali dati i progetti di informazione e i metodi
di prevenzione.
Articolo
8
1.
Gli indennizzi previsti dalla presente legge sono corrisposti
dal Ministero della sanità.
2.
All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato
in lire 19 miliardi per l'anno 1992 e in lire 10 miliardi a decorrere
dal 1993, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto
al capitolo 4550 dello stato di previsione del Ministero della
sanità per l'anno 1992 e corrispondenti capitoli per gli anni
successivi.
3.
Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.