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SEPOLTURE
Legge
29 dicembre 1993, n. 578 (in Gazz. Uff., 8 gennaio, n. 5). --
Norme per l'accertamento e la certificazione di morte.
Preambolo
La
Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
Il
Presidente della Repubblica:
Promulga
la seguente legge:
Articolo
1
Definizione
di morte.
1.
La morte si identifica con la cessazione irreversibile di tutte
le funzioni dell'encefalo.
Articolo
2
Accertamento
di morte.
1.
La morte per arresto cardiaco si intende avvenuta quando la respirazione
e la circolazione sono cessate per un intervallo di tempo tale
da comportare la perdita irreversibile di tutte le funzioni dell'encefalo
e può essere accertata con le modalità definite con decreto emanato
dal Ministro della sanità.
2.
La morte nei soggetti affetti da lesioni encefaliche e sottoposti
a misure rianimatorie si intende avvenuta quando si verifica la
cessazione irreversibile di tutte le funzioni dell'encefalo ed
è accertata con le modalità clinico-strumentali definite con decreto
emanato dal Ministro della sanità.
3.
Il decreto del Ministro della sanità di cui ai commi 1 e 2 è emanato
entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, previo parere obbligatorio e vincolante del Consiglio superiore
di sanità, che deve esprimersi dopo aver sentito le società medico-scientifiche
competenti nella materia. I successivi eventuali aggiornamenti
e modifiche del citato decreto sono disposti con la medesima procedura.
4.
Il decreto del Ministro della sanità di cui al comma 2 definisce
le condizioni la cui presenza simultanea determina il momento
della morte e definisce il periodo di osservazione durante il
quale deve verificarsi il perdurare di tali condizioni, periodo
che non può essere inferiore alle sei ore. Il citato decreto deve
tener conto delle peculiarità dei soggetti di età inferiore ai
cinque anni.
5.
L'accertamento della morte dei soggetti affetti da lesioni encefaliche
e sottoposti a misure rianimatorie è effettuato da un collegio
medico nominato dalla direzione sanitaria, composto da un medico
legale o, in mancanza, da un medico di direzione sanitaria o da
un anatomopatologo, da un medico specialista in anestesia e rianimazione
e da un medico neurofisiopatologo o, in mancanza, da un neurologo
o da un neurochirurgo esperti in elettroencefalografia. I componenti
del collegio medico sono dipendenti di strutture sanitarie pubbliche.
6.
In ogni struttura sanitaria pubblica, la direzione sanitaria nomina
uno o più collegi medici per l'accertamento della morte dei soggetti
affetti da lesioni encefaliche e sottoposti a misure rianimatorie.
Ciascun singolo caso deve essere seguito dallo stesso collegio
medico.
7.
Il collegio medico è tenuto a esercitare le sue funzioni anche
in strutture sanitarie diverse da quella di appartenenza. Le case
di cura private devono avvalersi per l'accertamento della morte
nel caso di cui al comma 2 dei collegi medici costituiti nelle
strutture sanitarie pubbliche.
8.
La partecipazione al collegio medico è obbligatoria e rientra
nei doveri di ufficio del nominato.
9.
Il collegio medico deve esprimere un giudizio unanime sul momento
della morte.
Articolo
3
Obblighi
per i sanitari nei casi di cessazione di attività cerebrale.
1.
Quando il medico della struttura sanitaria ritiene che sussistano
le condizioni definite dal decreto del Ministro della sanità di
cui all'art. 2, comma 2, deve darne immediata comunicazione alla
direzione sanitaria, che è tenuta a convocare prontamente il collegio
medico di cui all'art. 2, comma 5.
Articolo
4
Periodo
di osservazione dei cadaveri.
1.
Nei casi in cui l'accertamento di morte non viene effettuato secondo
le procedure di cui all'art. 2, nessun cadavere può essere chiuso
in cassa, nè essere sottoposto ad autopsia, a trattamenti conservativi,
a conservazione in celle frigorifere, nè essere inumato, tumulato,
cremato prima che siano trascorse ventiquattro ore dal momento
del decesso, salvi i casi di decapitazione o di maciullamento.
Articolo
5
Sanzioni.
1.
Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, qualora
accertino la violazione delle disposizioni di cui all'art. 2,
commi 6, 7 e 8, e all'art. 4, irrogano la sanzione amministrativa
pecuniaria da lire cinquecentomila a lire tremilioni, con le forme
e le modalità previste dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, senza
pregiudizio per l'applicazione delle sanzioni penali qualora il
fatto costituisca reato.
Articolo
6
Abrogazione
di norme.
1.
E' abrogata ogni disposizione incompatibile o in contrasto con
la presente legge.
2.
Per quanto non specificatamente menzionato nella presente legge
e con essa non incompatibile o non in contrasto, rimangono in
vigore le norme previste dalla legge 2 dicembre 1975, n. 644.