La risarcibilità agli eredi del danno da morte
La perdita del diritto alla vita (danno tanatologico), quando è
determinata da un evento lesivo determina la nascita di un diritto al
risarcimento in capo agli eredi a carico dell’autore dell’evento
dannoso.
In primo luogo i prossimi congiunti possono richiedere – ove ne sussistano
gli estremi – il risarcimento del danno alla salute da questi subito (danno
biologico iure proprio). Si tratta della lesione
all’integrità psico-fisica che le persone più
“vicine” alla vittima possono subire: tale danno deve essere
provato con specifiche perizie medico-legali.
Per i parenti può anche prospettarsi il risarcimento del danno morale
- inteso nella sua qualificazione soggettiva – cioè delle
sofferenze e del perturbamento dell’animo. Anche in tale ipotesi si
configura l’onere probatorio per colui che richieda il risarcimento.
Chiarificatrice è in proposito la Sentenza della Cassazione n. 3594/04
(conforme a Cass. 9556/02 e Cass. 3592/97): “Non vi è dubbio in
linea di principio che possa sussistere in favore dei prossimi congiunti di un
soggetto ucciso un danno alla salute cd. iure proprio, di questi congiunti.
Anche questo danno infatti, come il danno morale dei prossimi congiunti della
vittima si pone come conseguenza immediata e diretta del fatto illecito posto
in essere dall’agente. E’ necessario, però che anche per
questo danno biologico posto in essere dall’agente sia accertata in
concreto una compromissione dell’integrità psico-fisica del
soggetto, che si assume danneggiato”.
La categoria più dibattuta tra quelle concernenti il risarcimento ai
parenti della vittima da fatto illecito del terzo è il danno biologico
iure hereditatis. Il problema - che appassiona da anni giudici
e studiosi di diritto - riguarda la risarcibilità, agli eredi, del
“danno alla salute” subito dalla “vittima”,
distinguendo tra due ipotesi diverse: la perdita istantanea della vita e le
lesioni con successivo esito mortale.
Data la particolarità della sede in cui si tratta, sarebbe fuori luogo
esaminare i diversi orientamenti che negli anni si sono succeduti e che
tutt’oggi si contrappongono; tenteremo, pertanto, di fare chiarezza in
materia seguendo l’iter logico del più recente e consolidato
orientamento della Cassazione.
Tale orientamento (tesi compromissoria) prende le mosse da una visione da molti
ritenuta singolare. Distinguendo il “bene salute” dal “bene
vita” si ritiene, infatti, che la morte non costituisca la maggiore
possibile lesione della salute ma incida sul distinto e separato diritto alla
vita.
La lesione della integrità psico-fisica (salute) subita da un soggetto
è ritenuta risarcibile ai suoi eredi; non così per la privazione
della vita la cui risarcibilità non è ritenuta
trasmissibile:“ Il danno alla salute presuppone pur sempre un soggetto in
vita …” Cass. 3549/04
In questo contesto si inserisce il concetto di “apprezzabile lasso di
tempo” cioè il periodo che deve intercorrere tra la
produzione delle lesioni e la morte perché si produca in capo agli eredi
il risarcimento del danno biologico da morte del proprio dante causa. In caso di
morte immediata, questo diritto per i congiunti è escluso; sussiste
invece, nell’ipotesi di sopravvivenza anche per un breve periodo in
quanto la vittima abbia avvertito e subito le conseguenze del danno.
In sostanza a parere della Cassazione “la trasmissibilità agli
eredi del diritto di credito risarcitorio per danno biologico va escluso quando
la morte segua l’evento lesivo a distanza di tempo talmente ravvicinata
da rendere inapprezzabile l’incisione del bene salute. Ne consegue che se
il danno biologico della vittima si protrae anche solo per qualche giorno,
salvo ovviamente le peculiarità del caso concreto rimesse sempre alla
esclusiva valutazione del giudice di merito, in linea di massima esso è
apprezzabile, in quanto … è ritenuto apprezzabile anche il danno
biologico temporaneo di pochi giorni (ed addirittura un giorno) e non si vede
perché, se la vittima del sinistro deceda, invece di guarire, detto
danno biologico non dovrebbe essere apprezzabile …” (Cass.
1704/97).
Una volta accertata la sussistenza dell’“apprezzabile lasso di
tempo” la liquidazione del danno biologico iure hereditatis
dovrà essere effettuata tenendo conto della particolare gravità
del cd. “danno biologico terminale”. Il giudice di merito
può, naturalmente, utilizzare il criterio di liquidazione equitativo
“puro” o servirsi dei criteri tabellari nel qual caso sarà
necessario un adeguamento alla fattispecie concreta e tener conto che in questo
caso il danno raggiunge la misura del 100%. Infatti: “limitare la
liquidazione del danno biologico terminale alla mera applicazione dei valori
liquidatori tabellari a punti per ogni giorno di validità, comporta la
liquidazione del principio sopradetto in tema di necessaria personalizzazione
dei valori monetari espressi dalle tabelle …” Cass.3549/04.