La giurisdizione militare di pace
La norma fondamentale in materia di giurisdizione militare é l’art. 103
della Costituzione che, al comma 3°, stabilisce: “I Tribunali militari, in
tempo di guerra, hanno la giurisdizione stabilita dalla legge. In tempo di pace
hanno giurisdizione soltanto per i reati militari commessi da appartenenti alle
Forze Armate”. Altra norma importante, precedente però
all’entrata in vigore della Costituzione, é contenuta nell’art. 263 del
Codice penale militare di pace, secondo il quale: “Appartiene ai Tribunali
Militari la cognizione dei reati militari commessi dalle persone alle quali
é applicabile la legge penale militare”. La portata di
quest’ultima norma risulta tuttavia ridimensionata a seguito di varie
dichiarazioni di illegittimità costituzionale pronunciate dalla Corte
Costituzionale e, in particolare, dalla sentenza n. 429 del 10 novembre 1992
che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di questo articolo
nella parte in cui assoggetta alla giurisdizione militare le persone alle quali
é applicabile la legge penale militare, “anziché i soli militari
in servizio alle armi o considerati tali dalla legge al momento del commesso
reato”. In tal modo sono stati esclusi dalla giurisdizione dei
Tribunali Militari i militari in congedo.
Gli uffici giudiziari militari si distinguono in organi requirenti (Procura
Generale Militare presso la Suprema Corte di Cassazione; Procura Generale
presso la Corte Militare d’Appello e nove Procure Militari presso i Tribunali
Militari) e organi giudicanti (Corte Militare d’Appello, nove Tribunali
Militari e Tribunale Militare di Sorveglianza).
Presso ogni Tribunale Militare (organo giudiziario militare di 1° grado)
é istituito un ufficio del Giudice per le indagini preliminari e un
ufficio del Giudice per l’udienza preliminare.
Il Tribunale Militare giudica con l’intervento del Presidente del tribunale
stesso, che lo presiede (in caso di suo impedimento, presiederà un
magistrato militare d’Appello), di un magistrato Militare di Tribunale o di
Appello con funzioni di giudice e di un militare di una delle Forze Armate o
del Corpo della Guardia di Finanza, di grado pari a quello dell’imputato e
comunque non inferiore al grado di ufficiale, estratto a sorte, con funzioni di
giudice.
La Corte Militare d’Appello (organo giudiziario militare di 2° grado)
giudica sull’appello proposto avverso i provvedimenti emessi dai Tribunali
Militari, nonché su talune altre materie ad essa devolute dalla legge.
La Corte giudica con l’intervento del Presidente della Corte stessa (in caso di
suo impedimento, presiederà un magistrato militare di Cassazione o di
Appello), da due magistrati militari di Appello con funzioni di giudice e da
due militari di una delle Forze Armate o del Corpo della Guardia di Finanza, di
grado pari a quello dell’imputato e comunque non inferiore a Tenente
Colonnello, estratti a sorte, con funzioni di giudice.
Vi é, inoltre, il Tribunale Militare di Sorveglianza, con giurisdizione
su tutto il territorio nazionale, a cui compete la vigilanza sull’esecuzione
delle pene all’interno degli stabilimenti penitenziari militari. Esso si
compone di magistrati militari e di esperti nominati dal Consiglio della
Magistratura Militare nell’ambito di determinate categorie indicate dalla legge
(professionisti esperti in psicologia, servizio sociale, pedagogia,
psichiatria, nonché fra i docenti di scienze criminalistiche).
Le funzioni di polizia giudiziaria militare per i reati soggetti alla
giurisdizione militare sono esercitate, alla dipendenza e sotto la direzione
dell’autorità giudiziaria militare (artt. 301 Cod.pen.mil.pace e 58-59
Cod.proc.pen.) :
-
dai comandanti di corpo, di distaccamento o di posto delle varie Forze Armate;
-
dagli ufficiali e sottufficiali dei Carabinieri e dagli
altri ufficiali di polizia giudiziaria indicati nell’art. 57 del Codice di
procedura penale.