La legge penale militare di pace
La legge penale militare di pace ha quale fonte legislativa principale il
Codice penale militare di pace, approvato con regio decreto 20 febbraio 1941 n.
303 ed entrato in vigore il 1° ottobre 1941. Tale codice é stato
modificato in modo incisivo dalle leggi 23 marzo 1956 n. 167 e 26 novembre 1985
n. 689, nonché da varie sentenze di illegittimità costituzionale
pronunciate nel tempo dalla Corte Costituzionale.
Il codice é composto da tre libri, rispettivamente il Libro I “Dei reati
militari, in generale”, il Libro II “Dei reati militari, in
particolare” e il Libro III “Della procedura penale militare”.
Tuttavia, si applicano effettivamente solo i primi due libri, essendo stato il
Libro III quasi integralmente abrogato a seguito dell’entrata in vigore del
Codice di procedura penale del 1988.
La legge penale militare si applica prevalentemente e incondizionatamente “ai
militari in servizio alle armi e a quelli considerati tali” (art. 1),
comprendendo sotto la denominazione di “militari” quelli
dell’Esercito, della Marina, dell’Aeronautica, dell’Arma dei Carabinieri e del
Corpo della Guardia di Finanza, nonché “le persone che a norma di legge
acquistano la qualità di militari” (art. 2).
La definizione legislativa di “reato militare” é fornita
dall’art. 37, comma 1°, il quale stabilisce che: “Qualunque violazione
della legge penale militare é reato militare”.
Secondo quanto affermato in dottrina, la legge penale militare presenta il
carattere della “specialità” sotto un triplice profilo:
perché é complementare rispetto al Codice penale comune,
perché rivolge i suoi precetti a soggetti forniti di un particolare
status e infine perché molte norme incriminatrici in essa contenute sono
speciali (ex art. 15 Cod.pen.) rispetto a fattispecie contenute in quest’ultimo
codice.