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La legge penale militare di pace

La legge penale militare di pace ha quale fonte legislativa principale il Codice penale militare di pace, approvato con regio decreto 20 febbraio 1941 n. 303 ed entrato in vigore il 1° ottobre 1941. Tale codice é stato modificato in modo incisivo dalle leggi 23 marzo 1956 n. 167 e 26 novembre 1985 n. 689, nonché da varie sentenze di illegittimità costituzionale pronunciate nel tempo dalla Corte Costituzionale.


Il codice é composto da tre libri, rispettivamente il Libro I “Dei reati militari, in generale”, il Libro II “Dei reati militari, in particolare” e il Libro III “Della procedura penale militare”. Tuttavia, si applicano effettivamente solo i primi due libri, essendo stato il Libro III quasi integralmente abrogato a seguito dell’entrata in vigore del Codice di procedura penale del 1988.


La legge penale militare si applica prevalentemente e incondizionatamente “ai militari in servizio alle armi e a quelli considerati tali” (art. 1), comprendendo sotto la denominazione di “militari” quelli dell’Esercito, della Marina, dell’Aeronautica, dell’Arma dei Carabinieri e del Corpo della Guardia di Finanza, nonché “le persone che a norma di legge acquistano la qualità di militari” (art. 2).


La definizione legislativa di “reato militare” é fornita dall’art. 37, comma 1°, il quale stabilisce che: “Qualunque violazione della legge penale militare é reato militare”.
Secondo quanto affermato in dottrina, la legge penale militare presenta il carattere della “specialità” sotto un triplice profilo: perché é complementare rispetto al Codice penale comune, perché rivolge i suoi precetti a soggetti forniti di un particolare status e infine perché molte norme incriminatrici in essa contenute sono speciali (ex art. 15 Cod.pen.) rispetto a fattispecie contenute in quest’ultimo codice.