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CARABINIERI
Legge 18 ottobre 1961, n. 1168 (in Gazz. Uff., 17 novembre, n. 285). - Norme sullo
stato giuridico dei vice brigadieri e dei militari di truppa dell'Arma dei carabinieri.
Preambolo
Articolo
1
Lo
stato del militare di truppa dell'Arma dei carabinieri è costituito
dal complesso dei doveri e dei diritti inerenti al grado.
Lo
stato sorge col conferimento del grado e cessa con la perdita
dello stesso.
Articolo
2
(Omissis)
(1).
(1)
Articolo abrogato dall'art. 2, l. 1º febbraio1989, n. 53.
Articolo
3
(Omissis)
(1).
(1)
Articolo abrogato dall'art. 2, l. 1º febbraio1989, n. 53.
TITOLO
II
MILITARI
DI TRUPPA IN SERVIZIO CONTINUATIVO
Capo
I
DEL
SERVIZIO CONTINUATIVO IN GENERALE
Articolo
4
Il
militare di truppa dell'Arma dei carabinieri in servizio continuativo
è vincolato da rapporto di impiego di carattere stabile.
Il
militare di truppa dell'Arma dei carabinieri in servizio continuativo
può trovarsi in una delle seguenti posizioni:
servizio
effettivo;
aspettativa;
sospensione
dal servizio.
Articolo
5
(Omissis)
(1).
(1)
Articolo abrogato dall'art. 7, l. 1º febbraio1989, n. 53.
Capo
II
SERVIZIO
EFFETTIVO, ASPETTATIVA, SOSPENSIONE DAL SERVIZIO
Articolo
6
Il
militare di truppa dell'Arma dei carabinieri in servizio effettivo
deve possedere l'idoneità fisica al servizio incondizionato per
essere impiegato dovunque, presso reparti, comandi ed uffici.
Articolo
7
(Omissis)
(1).
(1)
Articolo abrogato dall'art. 8, l. 1º febbraio1989, n. 53.
Articolo
8
(Omissis)
(1).
(1)
Articolo abrogato dall'art. 8, l. 1º febbraio1989, n. 53.
Articolo
9
Il
militare di truppa dell'Arma dei carabinieri può essere sospeso
precauzionalmente dal servizio quando sia sottoposto a procedimento
penale per imputazione da cui possa derivare la perdita del grado.
Il provvedimento è sempre adottato nei confronti di colui a carico
del quale sia stato emesso ordine o mandato di cattura o che si
trovi comunque in stato di carcerazione preventiva.
Il
militare di truppa dell'Arma dei carabinieri può essere, altresì,
sospeso dal servizio per motivi disciplinari o penali.
La
sospensione per motivi disciplinari è inflitta, previa contestazione
degli addebiti e discolpa dell'interessato, per fatti di notevole
gravità.
La
sospensione per motivi penali si applica, salvo i casi in cui
la condanna a pena detentiva importi la pena accessoria della
sospensione dal grado ai sensi della legge penale militare, nei
confronti di colui che sia stato condannato all'arresto per tempo
non inferiore a un mese.
La
sospensione dal servizio è disposta con determinazione del comandante
generale dell'Arma.
Articolo
10
La
sospensione precauzionale è revocata a tutti gli effetti se il
procedimento penale ha termine con sentenza definitiva che dichiari
che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso.
Oltre
che nei casi di cui al comma precedente, la sospensione per motivi
precauzionali è revocata a tutti gli effetti quando, dopo il proscioglimento
in sede penale, non siano stati disposti accertamenti disciplinari
ovvero questi si siano conclusi senza dar luogo a provvedimenti
di stato. Se sia stata inflitta la sospensione per motivi disciplinari,
nel periodo di tempo di tale sospensione viene computato il periodo
di quella precauzionale sofferta, revocando l'eventuale eccedenza.
La
sospensione per motivi disciplinari non può avere durata inferiore
a un mese né superiore a sei.
La
sospensione per motivi penali dura per tutto il tempo di espiazione
della pena.
Articolo
11
Al
militare di truppa dell'Arma dei carabinieri, durante la sospensione
dal servizio, compete la metà della paga e degli altri assegni
di carattere fisso e continuativo.
Agli
effetti della pensione, il tempo trascorso in sospensione dal
servizio è computato per metà.
Capo
III
CESSAZIONE
DAL SERVIZIO CONTINUATIVO
Articolo
12
Il
militare di truppa dell'Arma dei carabinieri cessa dal servizio
continuativo al compimento del cinquantaduesimo anno di età se
appuntato e del quarantottesimo anno di età se carabiniere scelto
o carabiniere.
Anche
prima del raggiungimento del limite di età il personale di cui
al comma precedente può cessare dal servizio continuativo per
una delle seguenti cause:
a)
infermità;
b)
domanda;
c)
scarso rendimento, nonché gravi reiterate mancanze disciplinari
che siano state oggetto di consegna di rigore (1) (2);
d)
inosservanza delle disposizioni sul matrimonio dei militari;
e)
nomina all'impiego civile;
f)
perdita del grado (3).
Il
provvedimento di cessazione dal servizio continuativo è adottato:
con
determinazione ministeriale, per i casi di cui alle lettere c),
d) e f);
con
determinazione del comandante generale dell'Arma, per gli altri
casi.
(1)
Lettera così modificata dall'art. 9, l. 1º febbraio1989, n.
53.
(2)
La Corte costituzionale, con sentenza 18 luglio 1997, n. 240,
ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del combinato disposto
della presente lettera e dell'art. 17, nella parte in cui si
prevede la dispensa dal servizio permanente del sottufficiale
dei carabinieri per scarso rendimento senza la partecipazione
dell'interessato al procedimento disciplinare.
(3)
La Corte costituzionale, con sentenza 30 ottobre 1996, n. 363,
ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della presente
lettera, nella parte in cui non prevede l'instaurarsi del procedimento
disciplinare per la cessazione dal servizio continuativo per
perdita del grado, conseguente alla pena accessoria della rimozione.
Articolo
13
Il
militare di truppa dell'Arma dei carabinieri, che sia divenuto
permanentemente inabile al servizio o che non abbia riacquistato
l'idoneità fisica allo scadere del periodo massimo di aspettativa
o che, nel quinquennio, sia stato giudicato non idoneo al servizio
dopo che abbia fruito del periodo massimo di aspettativa e gli
siano state concesse le licenze eventualmente spettantigli, cessa
dal servizio continuativo ed è collocato in congedo o in congedo
assoluto, a seconda della idoneità.
Se
trattisi di infermità proveniente da causa di servizio o riportata
o aggravata per causa di servizio di guerra o attinente alla guerra,
il militare consegue la pensione privilegiata o di guerra o l'assegno
rinnovabile ai sensi delle disposizioni vigenti.
Se
trattisi di infermità non proveniente da causa di servizio si
applicano, a seconda della durata del servizio, le disposizioni
dell'art. 20 della presente legge.
Articolo
14
Al
militare di truppa dell'Arma dei carabinieri, che cessi o abbia
cessato dal servizio continuativo per ferite, lesioni o infermità
riportate o aggravate per causa di servizio di guerra o attinente
alla guerra ed abbia conseguito una pensione vitalizia o un assegno
rinnovabile da ascriversi ad una delle otto categorie previste
dalla tabella A annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, è concesso,
dalla data di cessazione dal servizio, il cumulo della pensione
o dell'assegno rinnovabile di guerra con il trattamento ordinario
di quiescenza che gli spetta, per il quale, in aggiunta al numero
degli anni di servizio utile, è computato un periodo di sei anni,
sia ai fini del compimento della necessaria anzianità per conseguire
il diritto a tale trattamento ordinario di quiescenza, sia ai
fini della liquidazione del trattamento stesso.
Al
militare suddetto che all'atto della cessazione dal servizio continuativo
non abbia raggiunto, neppure con l'aumento di cui al comma precedente
il limite di anzianità per conseguire il trattamento ordinario
di quiescenza, è corrisposta, dalla data in cui cessi o abbia
cessato dal servizio, in misura intera la pensione vitalizia o
l'assegno rinnovabile di guerra nonché un assegno integratore
del trattamento di guerra, liquidato dal Ministero del tesoro,
corrispondente a tanti ventesimi della pensione minima ordinaria
calcolata sull'ultima paga percepita, quanti sono gli anni di
servizio utile aumentati di sei anni.
Il
beneficio di cui al presente articolo compete anche al Militare
che consegua o abbia conseguito la pensione vitalizia o l'assegno
rinnovabile di guerra dopo aver cessato dal servizio continuativo:
in tal caso, resta escluso l'aumento di sei anni.
Articolo
15
Il
militare di truppa dell'Arma dei carabinieri, che per effetto
di ferite, lesioni o infermità riportate o aggravate per causa
di servizio di guerra o attinente alla guerra, abbia conseguito
una pensione vitalizia o un assegno rinnovabile da ascriversi
ad una delle otto categorie previste dalla tabella A annessa alla
legge 10 agosto 1950, n. 648, cessa dal servizio continuativo,
salvo il disposto del comma successivo ed è collocato, a seconda
dell'idoneità, in congedo o in congedo assoluto dal giorno in
cui gli è concessa la pensione o l'assegno.
Il
militare può, a domanda, continuare a rimanere in servizio continuativo
qualora conservi l'idoneità al servizio incondizionato. La domanda
deve essere presentata entro un mese dalla data di concessione
della pensione o assegno rinnovabile. L'idoneità è accertata dal
Collegio medico legale.
militare
che sia cessato dal servizio continuativo ai sensi del primo comma
del presente articolo ed al quale venga in seguito soppressa la
pensione vitalizia o non sia rinnovato l'assegno è riammesso in
servizio continuativo se, alla data del relativo accertamento
sanitario seguito dal giudizio positivo, non siano trascorsi più
di due anni dalla cessazione dal servizio continuativo o dal collocamento
in aspettativa seguito dalla cessazione dal servizio continuativo,
e sempre che non sia stato raggiunto dal limite di età. Per il
periodo trascorso fuori dal servizio continuativo il militare
è considerato, ai soli effetti della posizione di stato e senza
diritto ad alcun assegno o indennità, in aspettativa per infermità
proveniente da causa di servizio.
Al
militare che, per aver superato i limiti di cui al precedente
comma, non possa ottenere la riammissione si applicano a seconda
della durata del servizio le disposizioni dell'art. 20 della presente
legge a decorrere dal giorno successivo alla soppressione della
pensione vitalizia o alla scadenza dell'assegno rinnovabile.
Articolo
16
Il
militare di truppa dell'Arma dei carabinieri che ha compiuto venti
anni di servizio effettivo può, a domanda, cessare dal servizio
continuativo con diritto al normale trattamento di quiescenza.
Il
militare che non abbia raggiunto il periodo di servizio anzidetto
può egualmente cessare, a domanda, dal servizio continuativo e
consegue l'indennità per una volta tanto pari a tanti ottavi degli
assegni pensionabili quanti sono gli anni di servizio utile per
la pensione (1).
Il
comandante generale dell'Arma ha facoltà di non accogliere la
domanda per motivi penali o disciplinari o ritardarne l'accoglimento
per gravi motivi di servizio.
Il
militare che cessa dal servizio continuativo a domanda è collocato
in congedo.
L'applicazione
del presente articolo è sospesa in tempo di guerra.
(1)
Comma così sostituito dall'art. 9, l. 27 gennaio 1968, n. 37.
Articolo
17
Il
militare di truppa dell'Arma dei carabinieri che dia scarso rendimento
è dispensato dal servizio continuativo ed è collocato in congedo.
Il
provvedimento è adottato in seguito a proposta delle autorità
gerarchiche da cui il militare dipende e previo parere delle autorità
competenti ad esprimere giudizi sull'avanzamento (1).
(1)
La Corte costituzionale, con sentenza 18 luglio 1997, n. 240,
ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del combinato disposto
del presente articolo con la lett. c) del secondo comma dell'art.
12, nella parte in cui si prevede la dispensa dal servizio permanente
del sottufficiale dei carabinieri per scarso rendimento senza
la partecipazione dell'interessato al procedimento disciplinare.
Articolo
18
Il
militare di truppa dell'Arma dei carabinieri che non osservi le
disposizioni di legge sul matrimonio dei militari cessa dal servizio
continuativo ed è collocato in congedo.
L'applicazione
del presente articolo è sospesa in tempo di guerra.
Articolo
19
Il
militare di truppa dell'Arma dei carabinieri che consegue la nomina
all'impiego civile cessa dal servizio continuativo ed è collocato
in congedo.
Articolo
20
Il
militare di truppa dell'Arma dei carabinieri che cessa dal servizio
continuativo per età, per infermità non proveniente da causa di
servizio, per scarso rendimento, per inosservanza delle disposizioni
di legge sul matrimonio:
a)
se ha venti o più anni di servizio effettivo, consegue la pensione
a norma delle vigenti disposizioni;
b)
se ha meno di venti anni di servizio effettivo, ma quindici o
più anni di servizio utile per la pensione dei quali dodici di
servizio effettivo, consegue la pensione considerando come se
avesse compiuto venti anni di servizio effettivo anche se cessi
dal servizio per perdita del grado (1);
c)
se ha meno di quindici anni di servizio utile per la pensione,
ovvero quindici o più anni di servizio utile, ma meno di dodici
anni di servizio effettivo, consegue una indennità una volta tanto,
pari a tanti ottavi degli assegni pensionabili quanti sono gli
anni di servizio utile per la pensione.
Al
militare di truppa cessato dal servizio per infermità o per scarso
rendimento sono corrisposti per un periodo di tre mesi gli interi
assegni spettanti ai pari grado in servizio; tali assegni non
sono cumulabili con quelli di quiescenza (2).
(1)
Lettera così modificata dall'art. 9, l. 1º febbraio1989, n.
53.
(2)
La Corte costituzionale, con sentenza 29 dicembre 1982, n. 255,
ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo,
nella parte in cui non prevede il diritto a pensione del carabiniere
che cessi dal servizio per perdita del grado con un'anzianità
inferiore a venti anni ma superiore a quindici.
Articolo
21
Al
militare di truppa dell'Arma dei carabinieri, che cessa dal servizio
continuativo per età o per infermità proveniente da causa di servizio,
spetta, in aggiunta al trattamento di quiescenza, una indennità
speciale annua lorda, non riversibile di lire cinquantamila.
Tale
indennità compete fino al compimento degli anni 65.
L'indennità
stabilita dal presente articolo compete fino al compimento degli
anni 65 al militare di truppa che si trovi nelle condizioni di
cui al primo e al secondo comma dell'art. 14 in aggiunta alla
pensione o all'assegno rinnovabile di guerra e al trattamento
ordinario di quiescenza o assegno integratore previsti dai commi
suddetti. Per il militare che si trovi nelle condizioni di cui
al secondo comma dell'art. 14 l'indennità è ragguagliata a tanti
ventesimi della somma annua prevista dal primo comma del presente
articolo quanti sono gli anni di servizio utile a pensione aumentati
di sei anni essa non può, però, in alcun caso, superare tale somma.
Articolo
22
Il
militare di truppa dell'Arma dei carabinieri, nei cui riguardi
si verifica una delle cause di cessazione dal servizio continuativo
prevista dal presente capo, cessa dal servizio anche se si trovi
sottoposto a procedimento penale o disciplinare.
Qualora
il procedimento si concluda con una sentenza o con un giudizio
di Commissione di disciplina che importi la perdita del grado,
la cessazione del militare dal servizio continuativo si considera
avvenuta, ad ogni effetto, per tale causa e con la medesima decorrenza
con la quale era stata disposta.
TITOLO III
MILITARI
DI TRUPPA IN FERMA VOLONTARIA O IN RAFFERMA (1)
(1)
Vedi, anche, il d.lg.lgt. 6 aprile 1919, n. 495.
Articolo
23
Il
militare di truppa dell'Arma dei carabinieri in ferma volontaria
o in rafferma è vincolato, per obbligo assunto, a prestare servizio
per un periodo di tempo determinato.
La
durata della ferma volontaria e delle rafferme è stabilita dalle
apposite disposizioni di legge.
Articolo
24
Il
militare di truppa che ha ultimato la seconda rafferma e che ne
faccia domanda almeno sessanta giorni prima della relativa scadenza
è ammesso nel servizio continuativo se riconosciuto meritevole
di rimanere nell'Arma dei carabinieri. Il militare non riconosciuto
meritevole cessa dal servizio.
I
provvedimenti di cui al comma precedente sono adottati con determinazione
del comandante generale dell'Arma.
Nel
caso di diniego dell'ammissione al servizio continuativo il periodo
di tempo eventualmente trascorso in servizio dal militare oltre
la scadenza della rafferma è considerato come servizio prestato
in rafferma.
Articolo
25
Il
militare di truppa dell'Arma dei carabinieri in ferma volontaria
o in rafferma può essere sospeso dal servizio per motivi precauzionali
in conformità a quanto previsto per i militare in servizio continuativo.
Articolo
26
Il
militare di truppa dell'Arma dei carabinieri può cessare dalla
ferma volontaria o dalla rafferma, anche prima del termine stabilito,
per una delle seguenti cause:
a)
infermità, quando sia riconosciuto non idoneo al servizio incondizionato.
Se trattisi di non idoneità temporanea, la cessazione dalla ferma
o dalla rafferma è disposta qualora il militare non abbia riacquistato
la idoneità fisica dopo aver fruito delle licenze eventualmente
spettantigli:
b)
scarso rendimento;
c)
motivi disciplinari, sempre che i fatti non siano di tale gravità
da importare il deferimento alla Commissione di disciplina per
l'eventuale perdita del grado;
d)
condanna penale per la quale il militare deve espiare una pena
restrittiva della libertà personale;
e)
domanda per gravi comprovati motivi; la domanda può non essere
accolta per ragioni di servizio;
f)
inosservanza delle disposizioni di legge sul matrimonio dei militari;
g)
perdita del grado.
La
cessazione dalla ferma volontaria o dalla rafferma per la causa
di cui alla lettera b) è disposta previo parere delle Autorità
competenti ad esprimere giudizi sull'avanzamento.
La
cessazione dalla ferma volontaria o dalla rafferma per la causa
di cui alla lettera c) è disposta previa contestazione degli addebiti
e discolpa dell'interessato.
Articolo
27
Il
militare di truppa dell'Arma dei carabinieri che cessa dal servizio
al termine della ferma volontaria o della rafferma, o prima di
tale termine per una delle cause previste dall'art. 26, eccettuata
la perdita del grado, è collocato in congedo.
Nel
caso di cessazione dal servizio per infermità, se trattisi di
non idoneità permanente al servizio incondizionato, il militare
è collocato in congedo assoluto.
Articolo
28
Il
militare di truppa dell'Arma dei carabinieri che cessa dal servizio
al termine della ferma volontaria o della rafferma ha diritto
ad un premio di congedamento nella misura stabilita dalle norme
di legge vigenti per i militari di truppa delle altre Armi dell'Esercito,
salvo che non abbia acquisito titolo a pensione vitalizia per
anzianità di servizio.
Se
il militare cessa dal servizio prima del termine della ferma volontaria
o della rafferma per una delle cause previste dalle lettere a),
e) ed f) dell'art. 26, il premio di congedamento è corrisposto
in proporzione degli anni di servizio compiuti, calcolandosi per
anno intero la frazione di anno superiore a sei mesi. Nessun premio
compete al militare che cessa dalla ferma volontaria o dalla rafferma
per una delle cause previste dalle lettere b), c), d) e g) del
predetto art. 26.
Qualora
la cessazione dal servizio sia determinata da infermità proveniente
da causa di servizio o riportata o aggravata per causa di servizio
di guerra o attinente alla guerra, il militare consegue la pensione
privilegiata o di guerra o l'assegno rinnovabile ai sensi delle
disposizioni in vigore. La concessione della pensione o assegno
rinnovabile di guerra non fa perdere il diritto al premio di congedamento.
TITOLO IV
MILITARI
DI TRUPPA IN CONGEDO E IN CONGEDO ASSOLUTO
Articolo
29
Il
militare di truppa dell'Arma dei carabinieri in congedo può trovarsi:
a)
in servizio temporaneo;
b)
in congedo illimitato.
Il
militare in servizio temporaneo è soggetto alle leggi ed ai regolamenti
vigenti per la categoria di militari cui apparteneva all'atto
della cessazione dal servizio, in quanto siano applicabili.
Il
militare in congedo illimitato è soggetto alle disposizioni di
legge e di regolamento riflettenti il grado, la disciplina ed
il controllo della forza in congedo.
Articolo
30
Il
militare di truppa dell'Arma dei carabinieri in congedo è soggetto
ai seguenti obblighi di servizio:
a)
in tempo di pace:
rispondere
ai richiami in servizio per eccezionali esigenze;
rispondere
alle chiamate di controllo;
b)
in tempo di guerra:
rimanere
costantemente a disposizione del Governo per essere, all'occorrenza,
richiamato in servizio.
I
richiami sono disposti d'autorità dal Ministro per la difesa nei
limiti numerici stabiliti con decreto del Presidente della Repubblica
su proposta del Ministro per la difesa, di concerto con quello
per il tesoro; lo stesso decreto determina la durata massima dei
richiami.
Articolo
31
Il
militare di truppa dell'Arma dei carabinieri cessa dal congedo
ed è collocato in congedo assoluto al raggiungimento del cinquantacinquesimo
anno di età.
Il
militare di truppa dell'Arma dei carabinieri è collocato in congedo
assoluto anche prima dell'età indicata nel comma precedente, quando
sia riconosciuto permanentemente inabile al servizio militare
(1).
(1)
Vedi ora l'art. 2, d.l. 19 maggio 1976, n. 266, conv. in l.
22 maggio 1976, n. 392.
Articolo
32
Il
militare di truppa dell'Arma dei carabinieri in congedo assoluto
non ha obblighi di servizio; conserva però il grado e l'onore
dell'uniforme e è soggetto alle disposizioni di legge riflettenti
il grado e la disciplina.
Articolo
33
Il
militare di truppa dell'Arma dei carabinieri, che abbia compiuto
15 anni di effettivo servizio sia nella posizione di servizio
continuativo che in quella di ferma volontaria o di rafferma,
può far domanda di impiego civile e, se riconosciuto idoneo e
meritevole, acquista titolo a conseguirlo nel limite di un terzo
dei posti di usciere o qualifica equiparata delle carriere del
personale ausiliario del Ministero della difesa-Esercito.
L'accertamento
se il militare di truppa sia idoneo e meritevole a conseguire
l'impiego civile è effettuato da una Commissione nominata dal
Ministro per la difesa e composta di un ufficiale generale dell'Arma
dei carabinieri, presidente, di un ufficiale superiore di altra
Arma dell'Esercito e di un funzionario della carriera direttiva
dell'Amministrazione centrale dell'Esercito con qualifica di direttore
di divisione, membri.
L'ordine
di precedenza per la nomina all'impiego civile è determinato dalla
data di presentazione delle domande.
Perde
titolo a conseguire l'impiego civile il militare di truppa che
abbia raggiunto l'anzianità di servizio occorrente per il diritto
a pensione normale al sensi della lettera a) dell'art. 20.
Articolo
34
Il
militare di truppa dell'Arma dei carabinieri incorre nella perdita
del grado per una delle seguenti cause:
1)
perdita della cittadinanza;
2)
assunzione in servizio, non autorizzata, in Forze armate di Stati
esteri;
3)
assunzione in servizio con qualsiasi grado in altre Forze armate
o Corpi di polizia;
4)
interdizione giudiziale o inabilitazione;
5)
irreperibilità accertata;
6)
rimozione per violazione del giuramento o per altri motivi disciplinari
ovvero per comportamento comunque contrario alle finalità dell'Arma
o alle esigenze di sicurezza dello Stato, previo giudizio della
Commissione di disciplina;
7)
condanna:
a)
nei casi in cui ai sensi della legge penale militare, importa
la pena accessoria della rimozione;
b)
per delitto non colposo, tranne che si tratti dei delitti di cui
agli artt. 396 e 399 del Codice penale comune, quando la condanna
importi la interdizione temporanea dei pubblici uffici, oppure
una delle altre pene accessorie previste dai numeri 2 e 5 del
primo comma dell'art. 19 di detto Codice penale (1).
(1)
La Corte costituzionale, con sentenza 30 ottobre 1996, n. 363,
ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente numero,
nella parte in cui non prevede l'instaurarsi del procedimento
disciplinare per la cessazione dal servizio continuativo per
perdita del grado, conseguente alla pena accessoria della rimozione.
Articolo
35
La
perdita del grado è disposta:
a)
con determinazione ministeriale, per i militari di truppa dell'Arma
in servizio;
b)
con determinazione del comandante generale dell'Arma per i militari
di truppa in congedo.
La
perdita del grado decorre dalla data della determinazione nei
casi di cui ai numeri 1), 5) e 6) dell'art. 34, dalla data di
assunzione del servizio nei casi di cui ai numeri 2) e 3) e dal
giorno del passaggio in giudicato della sentenza nei casi di cui
a numeri 4) e 7) dello stesso art. 34.
Qualora
ricorra l'applicazione del secondo comma dell'art. 22, la perdita
del grado per le cause indicate ai numeri 6) e 7) dell'art. 34
decorre dalla data in cui il militare ha cessato dal servizio
continuativo.
Articolo
36
Può
essere reintegrato nel grado:
1)
a domanda, il militare che sia incorso nella perdita del grado
per una delle cause indicate ai numeri 1), 4) e 5) dell'art. 34,
quando le cause stesse siano venute a mancare;
2)
a domanda, o d'ufficio, il militare in congedo incorso nella perdita
del grado ai sensi del n. 3) dell'art. 34, quando cessi di appartenere
ad altra Forza armata o Corpo di polizia;
3)
a domanda, il militare rimosso dal grado per motivi disciplinari
ai sensi del n. 6) dell'art. 34, quando abbia conservato ottima
condotta morale e civile per almeno cinque anni dalla data della
rimozione. Tale periodo è ridotto alla metà per il militare che,
per atti di valore compiuti dopo la rimozione dal grado, abbia
conseguito una promozione per merito di guerra o altra ricompensa
al valor militare. Colui che abbia conseguito più di una ricompensa
può ottenere la reintegrazione nel grado in qualsiasi tempo. Ove
la rimozione dal grado sia stata disposta in via disciplinare
in conseguenza di una condanna penale che non comporta di diritto
la perdita del grado, la reintegrazione non può aver luogo se
non sia prima intervenuta sentenza di riabilitazione;
4)
a domanda, il militare che sia incorso nella perdita del grado
per condanna ai sensi del n. 7) dell'art. 34, quando sia intervenuta,
sentenza di riabilitazione a norma della legge penale comune e,
nel caso di perdita del grado ai sensi della lettera a) di detto
n. 7) anche a norma della legge penale militare.
La
reintegrazione nel grado è disposta con determinazione ministeriale
e decorre dalla data della determinazione.
La
reintegrazione nel grado del militare già in servizio continuativo
non importa di diritto la riammissione del militare stesso nel
servizio continuativo.
TITOLO VII
Capo
I
SANZIONI
DISCIPLINARI DI STATO
Articolo
37
Le
sanzioni disciplinari di stato sono:
a)
la sospensione disciplinare dal servizio, di cui all'art. 9;
b)
la cessazione dalla ferma volontaria o dalla rafferma per motivi
disciplinari di cui all'art. 26, lettera c);
c)
la perdita del grado per rimozione, di cui al n. 6) dell'art.
34.
Capo II
PROCEDIMENTO
DISCIPLINARE
Articolo
38
L'accertamento
di un illecito disciplinare, per il quale il militare può essere
passibile di una delle sanzioni indicate all'art. 37, è disposto
dal comandante di corpo dal quale il militare dipende per ragioni
di impiego o nella cui giurisdizione risiede, e si effettua mediante
contestazione degli addebiti e discolpa dell'interessato.
Il
comandante di corpo, qualora ritenga il militare responsabile
di atti che possano importare la perdita del grado, ne dispone
il deferimento a Commissione di disciplina.
Il
Ministro o il comandante generale dell'Arma dei carabinieri possono
ordinare direttamente il deferimento del militare a Commissione
di disciplina (1) (2).
(1)
La Corte costituzionale, con sentenza 27 luglio 2000, n. 375,
ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo,
nella parte in cui non prevede il termine di decadenza di 180
giorni dalla cognizione della sentenza irrevocabile di condanna
per il promovimento del provvedimento disciplinare a carico
dei vice brigadieri e dei militari di truppa dell'Arma dei carabinieri.
(2)
Articolo così modificato dall'art. 33, d.lg. 5 ottobre 2000,
n. 297.
Articolo
39
La
Commissione di disciplina per i giudizi a carico di militari di
truppa dell'Arma dei carabinieri è formata e convocata, di volta
in volta, dal comandante di corpo dal quale il giudicando dipende
per ragioni di impiego o nella cui giurisdizione risiede. Se i
giudicandi siano più di uno, provvede il comandante di corpo dal
quale dipende o nella cui giurisdizione risiede il militare più
elevato in grado o più anziano. La Commissione si compone di un
ufficiale superiore dell'Arma dei carabinieri, presidente, e di
due capitani dell'Arma stessa in servizio.
Se
trattasi di più giudicandi di Armi o di Forze armate diverse,
si applicano le norme in vigore per l'Arma o la Forza armata cui
appartiene il militare più elevato in grado o più anziano (1).
(1)
Articolo così modificato dall'art. 33, d.lg. 5 ottobre 2000,
n. 297.
Articolo
40
Non
possono far parte della Commissione di disciplina i superiori
gerarchici alle cui dipendenze il militare prestava servizio all'epoca
in cui commise i fatti o si trovi alla data di convocazione della
Commissione; gli ufficiali comunque intervenuti nelle indagini
e negli accertamenti preliminari al procedimento disciplinare;
i parenti e gli affini tra loro, sino al terzo grado incluso;
l'offeso o il danneggiato e i parenti o affini del giudicando,
dell'offeso o danneggiato, sino al quarto grado incluso.
Articolo
41
Il
militare sottoposto a Commissione di disciplina ha diritto a ricusare
per una sola volta un componente della Commissione. La ricusazione
non deve essere motivata e deve essere presentata entro due giorni
dalla data in cui il militare ha ricevuto comunicazione della
convocazione della Commissione di disciplina.
Il
militare può farsi assistere da un ufficiale difensore, da lui
scelto o designato dal presidente della Commissione di disciplina,
che sia di grado inferiore a quello rivestito dal presidente e
non si trovi in alcuna delle condizioni di cui all'art. 40.
Articolo
42
Il
presidente della Commissione di disciplina può ordinare i mezzi
istruttori che ritenga opportuni e, prima dell'inizio della discussione
deve comunque assegnare al giudicando un termine non inferiore
a giorni cinque per la presentazione di eventuali difese scritte.
La
Commissione di disciplina si pronuncia, a maggioranza, sul quesito
se il militare sia o meno meritevole di conservare il grado.
Gli
atti conclusivi del procedimento sono rimessi direttamente al
Ministero.
Il
Ministro può discostarsi dal giudizio della Commissione di disciplina
a favore del militare.
Articolo
43
In
caso di corresponsabilità fra sottufficiali e militari di truppa
per fatti che configurano un illecito disciplinare, il procedimento
disciplinare è unico e si svolge secondo le norme stabilite per
il procedimento a carico dei sottufficiali.
Il
Ministro, sino a quando non sia convocata la Commissione di disciplina,
può ordinare per ragioni di convenienza la separazione dei procedimenti.
TITOLO VIII
DISPOSIZIONI
TRANSITORIE E FINALI
Articolo
44
Il
vicebrigadiere che ha ultimato la prima rafferma è ammesso in
servizio continuativo in conformità alle norme dell'art. 24.
Al
vicebrigadiere in servizio continuativo si applicano le disposizioni
del titolo secondo della presente legge, tranne per quanto riguarda
il limite di età per la cessazione dal servizio continuativo che
è fissato in anni 53. Si applicano altresì le disposizioni della
legge 31 luglio 1954, n. 599, che non siano particolari alla categoria
dei sottufficiali in servizio permanente.
Il
vicebrigadiere che non sia ammesso in servizio continuativo è
collocato nella categoria dei sottufficiali di complemento.
Il
vicebrigadiere che cessa dal servizio continuativo è collocato
nella riserva o nel complemento a secondo che sia provvisto o
meno di pensione vitalizia.
Nel
caso sia riconosciuto non idoneo permanentemente al servizio incondizionato,
il vicebrigadiere cessato dal servizio continuativo o che non
vi sia stato ammesso è collocato in congedo assoluto.
Al
vicebrigadiere che cessa dal servizio continuativo per età o per
infermità proveniente da causa di servizio spetta l'indennità
speciale annua lorda non riversibile prevista dell'art. 21, nella
misura di lire cinquantacinquemila, alle stesse condizioni contemplate
nell'articolo medesimo.
Articolo
45
L'indennità
speciale prevista dagli artt. 21 e 44 compete, a decorrere dal
1º gennaio 1961, ai vicebrigadieri, agli appuntati, ai carabinieri
scelti e ai carabinieri che anteriormente all'entrata in vigore
della presente legge abbiano cessato dal servizio con diritto
a pensione per limiti massimi di servizio, per età o per infermità
dipendente da causa di servizio e che alla predetta data del 1º
gennaio 1961 non abbiano compiuto gli anni 65. L'indennità compete
dalla data di collocamento in pensione per coloro che abbiano
cessato dal servizio successivamente al 1º gennaio 1961 (1).
(1)
Per un'interpretazione autentica del presente articolo, vedi
la l. 20 dicembre 1967, n. 1264.
Articolo
46
Il
personale delle categorie in congedo dell'Arma dei carabinieri
richiamato in servizio temporaneo cui spetti una pensione ordinaria
a carico dello Stato ha diritto al trattamento economico di attività
del grado rivestito, tenuto conto dell'anzianità posseduta, restando
sospeso Il pagamento del trattamento di quiescenza; ha diritto
invece a quest'ultimo trattamento in luogo di quello di attività,
se più favorevole.
Il
servizio temporaneo di richiamo reso dal personale dell'Arma dei
carabinieri è utile ai fini di pensione.
Articolo
47
Ai
militari di truppa dell'Arma dei carabinieri in servizio continuativo
è esteso l'obbligo dell'iscrizione all'Opera di previdenza per
i personali civili e militari dello Stato e per i loro superstiti,
incorporata nell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per
i dipendenti statali, prevista dall'art. 2 del testo unico approvato
con regio decreto 26 febbraio 1928, n. 619, e successive modificazioni
ed integrazioni, ai fini della concessione delle prestazioni stabilite
dall'art. 12 della legge 19 gennaio 1942, n. 22, e successive
disposizioni modificative e integrative.
I
vicebrigadieri ed i militari di truppa dell'Arma dei carabinieri
in servizio continuativo possono contrarre mutui quinquennali
e decennali con l'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per
i dipendenti statali, verso cessione di quote dello stipendio
o della paga non superiore al quinto e con l'osservanza delle
norme stabilite dal testo unico approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180, e successive disposizioni
modificative ed integrative. A tal fine lo stipendio o la paga
fruiti dal detto personale vengono assoggettati al contributo
dello 0,50 per cento di cui all'art. 11 della legge 8 aprile 1952,
n. 212, e successive modificazioni.
L'iscrizione
disposta dal primo comma ha effetto dal primo giorno del mese
successivo a quello di entrata in vigore della presente legge.
Articolo
48
Per
il militare di truppa dell'Arma dei carabinieri nei cui riguardi,
alla data di entrata in vigore della presente legge, sia intervenuto
un provvedimento di cessazione dalla ferma o dalla rafferma annullato
dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale o in accoglimento
di ricorso straordinario al Capo dello Stato o di ufficio, la
riammissione in servizio da disporsi per effetto dell'abrogazione
dell'articolo unico della legge 6 giugno 1935, n. 1097, di cui
al successivo art. 50, decorre agli effetti economici, da data
comunque non anteriore a quella di entrata in vigore della presente
legge.
Se
però non venga adottato alcun nuovo provvedimento in sostituzione
di quello annullato o se al termine della nuova procedura venga
adottato un provvedimento che non comporti la cessazione dalla
ferma o dalla rafferma, la riammissione in servizio decorrerà,
anche agli effetti economici, dalla data di decorrenza del provvedimento
annullato.
Articolo
49
Nella
prima applicazione della presente legge, assumono la posizione
di stato di vicebrigadieri o di militari di truppa in servizio
continuativo, rispettivamente, i vicebrigadieri che sono stati
ammessi a contrarre la seconda rafferma triennale e gli appuntati,
carabinieri scelti e carabinieri che sono stati ammessi a contrarre
la terza rafferma triennale.
Articolo
50
Sono
abrogati l'articolo unico della legge 6 giugno 1935, n. 1097,
per la parte concernente i militari di truppa dell'Arma dei carabinieri,
nonché ogni altra disposizione relativa ai vicebrigadieri e ai
militari di truppa dell'Arma stessa in contrasto o comunque incompatibile
con la presente legge.
Articolo
51
(Omissis)
(1).
(1)
Le disposizioni di cui al presente articolo riguardavano l'onere
finanziario e sono da ritenersi ormai superate.