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FORZE ARMATE (PERSONALE)
Decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196 (in Suppl. ordinario alla Gazz. Uff.,
27 maggio, n. 122). - Attuazione dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in
materia di riordino dei ruoli, modifica alle norme di reclutamento, stato ed avanzamento
del personale non direttivo delle Forze armate (1) (2). (1) Secondo quanto disposto
dall'art. 42 le disposizioni di cui al presente decreto si applicano a decorrere
dal 1º settembre 1995. (2) All'interno del presente provvedimento le parole: «aiutante/i»
sono state sostituite con le parole: «primo/i maresciallo/i» per effetto dell'art.
1, d.lg. 28 febbraio 2001, n. 82.
Preambolo
Articolo 1
Ruoli dei volontari di truppa
in servizio permanente, dei sergenti, dei marescialli e dei musicisti.
1. Nelle Forze Armate, con
esclusione dell'Arma dei Carabinieri, sono istituiti i seguenti ruoli del servizio
permanente nei limiti delle dotazioni organiche vigenti:
a) ruolo dei volontari di
truppa;
b) ruolo dei sergenti;
c) ruolo dei marescialli;
d) ruolo dei musicisti.
Articolo 2
Ruolo dei volontari di truppa
in servizio permanente.
1. Il ruolo dei volontari
di truppa in servizio permanente è articolato nei seguenti gradi:
a) Esercito
1º caporal maggiore;
caporal maggiore scelto;
caporal maggiore capo;
caporal maggiore capo scelto.
b) Marina
sottocapo di 3ª classe;
sottocapo di 2ª classe;
sottocapo di 1ª classe;
sottocapo di 1ª classe scelto.
c) Aeronautica
aviere capo;
1º aviere scelto;
1º aviere capo;
1º aviere capo scelto.
2. La dotazione organica
del ruolo dei volontari di truppa in servizio permanente è così costituita:
Esercito: 16.722;
Marina: 4.615;
Aeronautica: 2.250.
Nell'ambito della Marina
è previsto inoltre un ruolo dei volontari di truppa delle capitanerie di porto,
con dotazione di 675 unità.
3. Le eventuali vacanze
organiche nel ruolo possono essere devolute in aumento ai limiti massimi consentiti
per volontari in ferma breve di cui al comma 1º del successivo articolo 7.
Articolo 3
Ruoli dei sergenti e dei
marescialli.
1. Il ruolo dei sergenti
è articolato nei seguenti gradi:
a) Esercito
sergente;
sergente maggiore;
sergente maggiore capo.
b) Marina
sergente;
secondo capo;
secondo capo scelto.
c) Aeronautica
sergente;
sergente maggiore;
sergente maggiore capo.
2. Il ruolo dei marescialli
è articolato nei seguenti gradi:
a) Esercito
maresciallo;
maresciallo ordinario;
maresciallo capo;
primo maresciallo.
b) Marina
capo di 3ª classe;
capo di 2ª classe;
capo di 1ª classe;
primo maresciallo.
c) Aeronautica
maresciallo di 3ª classe;
maresciallo di 2ª classe;
maresciallo di 1ª classe;
primo maresciallo.
3. La dotazione organica
dei ruoli dei sergenti e dei marescialli è cosi costituita:
a) Esercito
sergenti: 10.700;
marescialli: 17.000 (di
cui 5.100 primi marescialli);
b) Marina
sergenti: 7.875;
marescialli: 7.425 (di cui
2.227 primi marescialli);
Capitanerie di Porto:
sergenti: 2.100;
marescialli: 2.000 (di cui
600 primi marescialli);
c) Aeronautica
sergenti: 10.044;
marescialli: 24.300 (di
cui 7.290 primi marescialli).
Articolo 4
Funzioni del personale appartenente
al ruolo dei volontari di truppa in servizio permanente.
1. Al personale appartenente
al ruolo dei volontari di truppa in servizio permanente sono, di norma, attribuite
mansioni esecutive sulla base del grado posseduto, della categoria, della specializzazione
di appartenenza, dell'incarico, nonché incarichi di comando nei confronti di uno
o più militari.
2. I volontari di truppa
in servizio permanente dovranno essere prioritariamente impiegati nelle unità operative
o addestrative dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica.
3. Il personale appartenente
al ruolo dei volontari di truppa in servizio permanente del corpo delle capitanerie
di porto svolge, oltre alle specifiche mansioni caratteristiche del proprio ruolo,
anche funzioni di agente di polizia giudiziaria, ai sensi del codice della navigazione
e delle altre leggi che lo prevedono.
Articolo 4/bis
Attribuzione di uno scatto
aggiuntivo ai caporal maggiori capi scelti e gradi corrispondenti.
1. Fermo restando il livello
funzionale assegnato, ai caporal maggiori capi scelti e gradi corrispondenti che
abbiano compiuto otto anni di permanenza nel grado è attribuito uno scatto aggiuntivo.
Lo scatto aggiuntivo non è attribuito al personale che nel triennio precedente abbia
ottenuto in sede di valutazione caratteristica una qualifica finale inferiore a
"nella media" o abbia riportato nell'ultimo biennio sanzione disciplinare più grave
della "consegna di rigore" (1).
(1) Articolo aggiunto dall'art.
2, comma 1, D.Lgs. 28 febbraio 2001, n. 82 e poi abrogato, a decorrere dal 1° gennaio
2005, dall'art. 15, D.Lgs. 30 maggio 2003, n. 193.
Articolo 5
Funzioni del personale appartenente
al ruolo dei sergenti.
1. Al personale appartenente
al ruolo dei sergenti sono attribuite, con responsabilità personali, mansioni esecutive,
richiedenti adeguata preparazione professionale, che si traducono nello svolgimento
di compiti operativi, addestrativi, logistico-amministrativi e/o tecnico-manuali,
nonché il comando di più militari e/o mezzi.
2. Il personale appartenente
al ruolo dei sergenti della categoria «nocchieri di porto» del Corpo delle capitanerie
di porto della Marina Militare, svolge, oltre agli specifici incarichi caratteristici
del proprio ruolo, anche funzioni di ufficiale di polizia giudiziaria, ai sensi
del codice della navigazione e delle altre leggi che lo prevedono.
Articolo 5/bis
Attribuzione di uno scatto
aggiuntivo ai sergenti maggiori capi e gradi corrispondenti.
1. Fermo restando il livello
funzionale assegnato, ai sergenti maggiori capi e gradi corrispondenti che abbiano
compiuto otto anni di permanenza nel grado è attribuito uno scatto aggiuntivo. Lo
scatto aggiuntivo non è attribuito al personale che nel triennio precedente abbia
ottenuto in sede di valutazione caratteristica una qualifica finale inferiore a
"nella media" o abbia riportato nell'ultimo biennio sanzione disciplinare più grave
della "consegna di rigore".
2. Lo scatto aggiuntivo
di cui al comma 1 è attribuito come assegno ad personam riassorbibile e non cumulabile
con lo scatto gerarchico previsto nello stesso livello retributivo in caso di accesso
ai ruoli superiori (1).
(1) Articolo aggiunto dall'art.
3, comma 1, D.Lgs. 28 febbraio 2001, n. 82 e poi abrogato, a decorrere dal 1° gennaio
2005, dall'art. 15, D.Lgs. 30 maggio 2003, n. 193.
Articolo 6
Funzioni del personale appartenente
al ruolo dei marescialli.
1. Al personale appartenente
al ruolo dei marescialli sono attribuite funzioni che richiedono una adeguata preparazione
professionale. In tale ambito essi:
sono di norma preposti ad
unità operative, tecniche, logistiche, addestrative e ad uffici;
svolgono, in relazione alla
professionalità posseduta, interventi di natura tecnico-operativa nonché compiti
di formazione e di indirizzo del personale subordinato;
espletano incarichi la cui
esecuzione richiede continuità d'impiego per elevata specializzazione e capacità
di utilizzazione di mezzi e strumentazioni tecnologicamente avanzate.
2. Al personale che riveste
il grado di primo maresciallo sono attribuite funzioni che implicano un maggior
livello di responsabilità, sulla base delle esigenze tecnico-operative stabilite
in sede di definizione delle strutture organiche degli Enti e delle Unità. In tale
contesto i primi marescialli:
sono i diretti collaboratori
di superiori gerarchici che possono sostituire in caso di impedimento o di assenza;
assolvono, in via prioritaria,
funzioni di indirizzo o di coordinamento con piena responsabilità per l'attività
svolta.
3. Il personale appartenente
al ruolo dei marescialli della categoria «nocchieri di porto» del Corpo delle capitanerie
di porto della Marina militare, svolge, oltre agli specifici incarichi caratteristici
del proprio ruolo, anche funzioni di ufficiale di polizia giudiziaria, ai sensi
del codice della navigazione e delle altre leggi che lo prevedono.
Articolo 6/bis
Attribuzione ai primi marescialli
di uno scatto aggiuntivo e della qualifica di "luogotenente".
1. Fermo restando il livello
funzionale assegnato, ai primi marescialli che abbiano compiuto sette anni di permanenza
nel grado è attribuito uno scatto aggiuntivo. Lo scatto aggiuntivo non è attribuito
al personale che nel triennio precedente abbia ottenuto in sede di valutazione caratteristica
una qualifica finale inferiore a "nella media" o abbia riportato nell'ultimo biennio
sanzione disciplinare più grave della "consegna di rigore" (1).
2. I primi marescialli,
dopo che siano trascorsi sette anni dall'attribuzione dello scatto aggiuntivo di
cui al comma, 1, sono valutati secondo i criteri stabiliti dall'articolo 35 della
legge 10 maggio 1983, n 212. Agli stessi, se idonei, viene attribuita la qualifica
di "luogotenente" secondo la graduatoria di merito a decorrere dal giorno successivo
al compimento dell'ottavo anno dall'attribuzione del predetto scatto aggiuntivo.
A tale attribuzione di qualifica consegue il conferimento di uno scatto aggiuntivo
(2).
3. Gli scatti di cui ai
commi 1 e 2 sono riassorbiti all'atto dell'accesso al livello retributivo superiore
(1).
4. Con decreto dirigenziale
vengono determinate al 31 dicembre di ciascun anno le aliquote di valutazione dei
primi marescialli da valutare per l'attribuzione della qualifica di "luogotenente".
In relazione alle esigenze funzionali ed ordinative di ciascuna Forza armata, con
decreto del Ministro della difesa, viene stabilito il numero delle qualifiche da
attribuire, che comunque non deve superare la misura di un ventiduesimo degli organici
del medesimo grado stabiliti all'articolo 3.
5. Ai primi marescialli
luogotenenti sono attribuiti, nell'ambito delle funzioni di cui all'articolo 6,
comma 2, gli incarichi di più rilevante responsabilità individuati dall'ordinamento
di ciascuna Forza armata.
6. I primi marescialli luogotenenti
hanno rango preminente sui pari grado; fra primi marescialli luogotenenti si tiene
conto della data di conferimento della qualifica, anche nel caso di pari grado con
diversa anzianità.
7. Il Ministro della difesa,
con decreto da emanarsi di concerto con il Ministro dell'interno, il Ministro delle
finanze, il Ministro della giustizia ed il Ministro delle politiche agricole e forestali,
determina le caratteristiche del distintivo della qualifica di "luogotenente". Sino
all'emanazione del suindicato decreto i distintivi di qualifica sono provvisoriamente
adottati con determinazione del Capo di stato maggiore della difesa (3).
(1) Comma abrogato, a decorrere
dal 1° gennaio 2005, dall'art. 15, D.Lgs. 30 maggio 2003, n. 193.
(2) Per la sostituzione
del presente comma, a decorrere dal 1° gennaio 2005, vedi il comma 3 dell'art. 13,
D.Lgs. 30 maggio 2003, n. 193.
(3) Articolo aggiunto dall'art.
4, d.lg. 28 febbraio 2001, n. 82.
Articolo 6/ter
Norme transitorie.
1. In deroga alle disposizioni
dell'articolo 6-bis. comma 1, fermi restando gli altri requisiti e condizioni previsti
al medesimo articolo e all'articolo 6-quater, fino all'anno 2007, lo scatto aggiuntivo
viene attribuito ai primi marescialli:
a) che abbiano conseguito
o conseguano tale grado con decorrenza anteriore al 15 marzo 2001;
b) promossi alla data del
1º gennaio:
- 2002, dopo un anno di
anzianità nel grado;
- 2003, dopo due anni di
anzianità nel grado;
- 2004, dopo tre anni di
anzianità nel grado;
- 2005, dopo quattro anni
di anzianità nel grado;
- 2006, dopo cinque anni
di anzianità nel grado;
- 2007, dopo sei anni di
anzianità nel grado (1).
2. Fino al 2020, allo scopo
di assicurare l'armonico sviluppo del ruolo, il conferimento della qualifica di
"luogotenente" ai sensi del comma 2 dell'articolo 6-bis, avviene:
a) per l'anno 2001, includendo
in aliquota tutti i sottufficiali che alla data del 31 agosto 1995 rivestivano il
grado di maresciallo maggiore con qualifica di "aiutante" e gradi e qualifiche corrispondenti.
Il Ministro della difesa con proprio decreto determina il numero di qualifiche da
attribuire che, comunque, non deve essere superiore, in relazione alle esigenze
ordinativo funzionali di ciascuna Forza armata, a sette volte l'entità massima delle
qualifiche attribuibili ai sensi del comma 4 dell'articolo 6-bis;
b) per gli anni successivi
e fino al 2020, sulla base delle esigenze ordinativo-funzionali di ciascuna Forza
armata e della trasformazione progressiva dello strumento militare in professionale
di cui alla legge 14 novembre 2000, n. 331, il Ministro della difesa con proprio
decreto determina annualmente i criteri per il progressivo e graduale aumento delle
anzianità richieste per l'inserimento nell'aliquota di valutazione nonché il numero
di qualifiche di "luogotenente" da attribuire, che non potrà comunque essere superiore
al doppio di quelle attribuibili ai sensi del comma 4 dell'articolo 6-bis (2).
(1) Per la sostituzione
del presente comma, a decorrere dal 1° gennaio 2005, vedi il comma 3 dell'art. 13,
D.Lgs. 30 maggio 2003, n. 193.
(2) Articolo aggiunto dall'art.
4, d.lg. 28 febbraio 2001, n. 82.
Articolo 6/quater
Cause impeditive.
1. Per il personale di cui
agli articoli 4-bis, 5-bis, 6-bis e 6-ter sospeso precauzionalmente dall'impiego,
rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per delitto non colposo ovvero
sottoposto a procedimento disciplinare di stato, l'attribuzione avviene, anche con
effetto retroattivo e fermi restando gli ulteriori requisiti previsti nei medesimi
articoli, al venir meno delle predette cause impeditive, salvo che le stesse non
comportino la cessazione dal servizio permanente (1).
(1) Articolo aggiunto dall'art.
4, d.lg. 28 febbraio 2001, n. 82.
Articolo 7
Volontari di truppa in ferma
breve.
1. Le Forze Armate, con
esclusione dell'Arma dei Carabinieri, possono mantenere alle armi volontari in ferma
breve secondo le seguenti ripartizioni:
Esercito: 23.000;
Marina: 5.509;
Aeronautica 2.250.
Nell'ambito della Marina
possono essere, altresì, mantenuti alle armi volontari in ferma breve delle capitanerie
di porto nella misura di 1.275 unità.
2. La ferma breve ha la
durata di anni tre.
3. Ai volontari in ferma
breve, che abbiano completato senza demerito la ferma triennale, continuano ad applicarsi
le disposizioni dell'articolo 3, comma 65, della legge 24 dicembre 1993, n. 537,
e del relativo regolamento di attuazione.
4. I volontari in ferma
breve dovranno prioritariamente essere impiegati nelle unità operative e addestrative
dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica.
Articolo 8
Volontari di truppa in ferma
breve.
1. Le disposizioni del regolamento
di attuazione dell'art. 3, comma 65, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, disciplinano
il reclutamento in relazione alle esigenze numeriche fissate annualmente in legge
di bilancio, il proscioglimento e l'accesso dei volontari che abbiano completato
senza demerito la ferma triennale alle carriere iniziali della Difesa, delle Forze
di Polizia e dei Corpi armati dello Stato.
2. Il periodo trascorso
in ferma volontaria per una durata non inferiore al doppio della durata del servizio
militare di leva è valido agli effetti dell'assolvimento degli obblighi di leva
(1).
3. [I volontari in ferma
breve non possono contrarre matrimonio, pena la decadenza dalla ferma contratta
e conseguente proscioglimento] (2).
(1) Comma così modificato
dall'art. 5, d.lg. 28 febbraio 2001, n. 82.
(2) Comma abrogato dall'art.
30, D.Lgs. 8 maggio 2001, n. 215, come modificato dall'art. 12, D.Lgs. 31 luglio
2003, n. 236.
Articolo 9
Volontari di truppa in servizio
permanente.
1. Il transito dei volontari
in ferma breve nel ruolo dei volontari di truppa in servizio permanente avviene,
per ciascuna Forza armata, nei limiti dei posti disponibili nei rispettivi organici
previsti dal precedente art. 2, in base ad apposita graduatoria di merito, compilata
al termine del terzo anno di ferma, secondo le modalità stabilite dal regolamento
di attuazione dell'art. 3, comma 65, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, che tiene
conto di:
graduatoria di ammissione
alla ferma breve;
attitudini e rendimento
durante il servizio svolto nella ferma breve;
qualità morali e culturali;
esito di corsi di istruzione,
specializzazione o abilitazione frequentati;
numero e tipo delle specializzazioni/abilitazioni
conseguite;
titolo di studio posseduto.
2. I volontari in ferma
breve, utilmente inseriti nelle graduatorie di merito di cui al comma precedente,
mantengono lo status di volontari in ferma breve per il periodo necessario all'espletamento
dei tirocini pratico-sperimentali o dei corsi propedeutici all'immissione nel suddetto
ruolo. Gli stessi, con decreto ministeriale, sono promossi al grado di 1º caporal
maggiore e gradi corrispondenti ed immessi nel ruolo dei volontari di truppa in
servizio permanente nell'ordine risultante dalla predetta graduatoria e con decorrenza
dal giorno successivo a quello del compimento del quarto anno dalla data dell'incorporazione
quale volontario in ferma breve (1).
(1) Comma così modificato
dall'art. 6, d.lg. 28 febbraio 2001, n. 82.
Articolo 10
Reclutamento nel ruolo dei
sergenti.
1. Il personale del ruolo
dei sergenti dell'Esercito (esclusa l'Arma dei carabinieri), della Marina e dell'Aeronautica
è tratto, in rapporto alle consistenze degli organici previste dall'art. 3, comma
3, del presente decreto, dai volontari di truppa in servizio permanente, mediante
concorso interno a domanda per titoli ed esami e successivo corso di aggiornamento
e formazione professionale della durata non inferiore a tre mesi:
a) nel limite massimo del
70% dei posti disponibili, dai caporal maggiori capi scelti in servizio permanente
e gradi corrispondenti;
b) nel limite minimo del
30% dei posti disponibili, dai primi caporal maggiori, dai caporal maggiori scelti
e dai caporal maggiori capi in servizio permanente e gradi corrispondenti (1).
Il Ministero della difesa
definirà, di anno in anno, le effettive percentuali da prevedere nei relativi bandi
annuali. Fermi restando i concorsi già banditi alla data del 1º marzo 2001, con
decreto ministeriale vengono, altresì, definiti i requisiti per la partecipazione
al concorso, le modalità di svolgimento dello stesso, l'individuazione e la valutazione
degli eventuali titoli, i criteri per la formazione della graduatoria. I posti di
cui alla lettera a) eventualmente rimasti scoperti possono essere devoluti in aumento
al numero dei posti di cui alla lettera b) e viceversa (2).
2. I volontari in servizio
permanente utilmente collocati nella graduatoria di merito del concorso di cui al
comma 1, sono ammessi alla frequenza dei corso previsto dal medesimo comma 1. Coloro
che al termine del corso sono dichiarati idonei conseguono la nomina a sergente,
e sono inseriti in ruolo nell'ordine determinato dalla graduatoria formale del corso,
con decorrenza dalla data di conclusione dello stesso (3).
(1) Lettera così modificata
dall'art. 7, d.lg. 28 febbraio 2001, n. 82.
(2) Comma così modificato
dall'art. 7, d.lg. 28 febbraio 2001, n. 82.
(3) Comma così sostituito
dall'art. 7, d.lg. 28 febbraio 2001, n. 82.
Articolo 11
Reclutamento nel ruolo dei
marescialli.
1. Il personale del ruolo
dei marescialli dell'Esercito (esclusa l'Arma dei carabinieri), della Marina e dell'Aeronautica,
in rapporto alle consistenze degli organici di cui al precedente articolo 3, è tratto:
a) per il 70% dei posti
disponibili in organico, dagli allievi delle rispettive scuole sottufficiali. Gli
allievi sono reclutati con ferma di anni due tramite concorsi banditi con decreto
ministeriale;
b) per il 30% dei posti
disponibili in organico, dagli appartenenti al ruolo dei sergenti e al ruolo dei
volontari di truppa in servizio permanente, tramite concorso interno e superamento
di apposito corso di qualificazione di durata non inferiore a mesi sei.
I posti di cui alla lettera
b), eventualmente rimasti scoperti, possono essere devoluti in aumento al numero
dei posti previsti alla lettera a).
2. Ai concorsi di cui alla
lettera a) del comma 1, possono partecipare:
a) i giovani che:
1) siano cittadini italiani,
ovvero italiani non appartenenti alla Repubblica;
2) non siano incorsi:
in condanne per delitti
non colposi;
nel proscioglimento da precedente
arruolamento volontario in qualsiasi Forza armata o Corpo armato dello Stato, d'autorità
o d'ufficio;
3) siano celibi o vedovi
e comunque senza prole; (1)(5)
4) abbiano, se minorenni,
il consenso di chi esercita la potestà, o la tutela;
5) siano riconosciuti in
possesso della idoneità psico-fisica ed attitudinale al servizio militare incondizionato
e agli incarichi, specializzazioni, categorie e specialità di assegnazione;
6) compiano il 17º anno
di età e non abbiano compiuto il 26º anno di età alla data prevista per la scadenza
del termine di presentazione delle domande. Per coloro che abbiano già prestato
servizio militare obbligatorio o volontario il limite massimo è elevato a 28 anni
qualunque sia il grado da essi rivestito. Non si applicano gli aumenti dei limiti
di età previsti per l'ammissione ai concorsi per i pubblici impieghi;
7) siano in possesso del
diploma di istruzione secondaria di secondo grado o lo conseguano nell'anno in cui
è bandito il concorso;
b) gli appartenenti ai ruoli
dei sergenti e dei volontari di truppa in servizio permanente, i militari ed i graduati
in ferma volontaria o di leva in servizio che, alla data prevista per la scadenza
del termine di presentazione delle domande:
1) siano in possesso del
diploma di istruzione secondaria di secondo grado o lo conseguano nell'anno in cui
è bandito il concorso;
2) non abbiano superato
il ventottesimo anno di età;
3) non abbiano riportato
la sanzione disciplinare della consegna di rigore nell'ultimo biennio o nel periodo
di servizio prestato se inferiore a due anni;
4) siano in possesso della
qualifica non inferiore a «nella media» o giudizio corrispondente nell'ultimo biennio
o nel periodo di servizio prestato se inferiore a due anni.
3. Ai concorsi di cui alla
lettera b) del comma 1, possono partecipare:
a) nel limite del 10% dei
posti disponibili, gli appartenenti al ruolo dei sergenti, che alla data prevista
nel bando di concorso per la scadenza del termine di presentazione delle domande:
1) non abbiano superato
il 40º anno di età;
2) abbiano riportato nell'ultimo
quadriennio in servizio permanente la qualifica di almeno «superiore alla media»
o giudizio corrispondente (2);
3) non abbiano riportato
la sanzione disciplinare della consegna di rigore nell'ultimo biennio;
b) nel limite del 20% dei
posti disponibili, gli appartenenti al ruolo dei volontari in servizio permanente,
che, oltre ai requisiti di cui alla lettera a):
1) abbiano compiuto 7 anni
di servizio di cui almeno quattro in servizio permanente (2);
2) siano in possesso del
diploma di istruzione secondaria di secondo grado o lo conseguano nell'anno in cui
è bandito il concorso.
Le norme per lo svolgimento
dei concorsi di cui al comma 2, compresa la definizione dei titoli e delle prove,
la loro valutazione, la nomina delle Commissioni e la formazione delle graduatorie
e quelle per lo svolgimento dei relativi corsi sono stabilite con apposito decreto
ministeriale per ciascuna Forza armata.
4. Il personale vincitore
del concorso di cui alla lettera a) del comma 1 è tenuto a frequentare un corso
di formazione e di specializzazione, completato da tirocini complementari fino alla
concorrenza dei due anni, presso ciascuna Forza armata, avuto riguardo alle assegnazioni
e agli incarichi, alle specializzazioni, alle categorie e specialità, secondo le
norme vigenti presso ciascuna Forza armata, in base alle esigenze specifiche, al
risultato della selezione psico-fisica e attitudinale, nonché alle preferenze espresse
dagli arruolati. Al termine del periodo di formazione ed istruzione nonché dei periodi
di tirocinio complementare, gli allievi vengono sottoposti ad esame e trattenuti
d'ufficio per il periodo necessario all'espletamento delle prove. Al superamento
dell'esame sono nominati, sulla base della graduatoria di merito, marescialli e
gradi corrispondenti in servizio permanente, con decorrenza dal giorno successivo
alla data in cui hanno avuto termine gli esami finali. Gli allievi non idonei possono
essere trattenuti a domanda per sostenere per una sola volta il primo esame utile.
5. (Omissis) (3).
6. Ai restanti allievi si
applicano le disposizioni previste dai rispettivi regolamenti interni degli Istituti
preposti allo svolgimento dei corsi di cui al comma 4 (4).
7. Gli allievi impediti
da infermità temporanea debitamente accertata o imputati in procedimento penale
per delitto non colposo o sottoposti a procedimento disciplinare o sospesi dal servizio
per motivi precauzionali o per altra comprovata causa di forza maggiore non possono
partecipare agli esami finali per l'immissione nel servizio permanente. Essi proseguono
il servizio mediante rafferma annuale rinnovabile, fino al cessare delle cause impeditive,
e, salvo che le dette cause non comportino proscioglimento dalla ferma, sono ammessi
alla prima sessione di esami utili. Coloro che superano gli esami sono promossi
e immessi nel servizio permanente con la stessa decorrenza attribuita ai pari grado
con i quali sarebbero stati valutati in assenza delle cause impeditive di cui sopra
e con l'anzianità relativa determinata dal posto che avrebbero occupato, in relazione
al punteggio globale ottenuto, nella graduatoria di merito dei pari grado medesimi.
8. Il personale di cui alla
lettera b) del comma 1 viene inserito nel ruolo dei marescialli con il grado di
maresciallo e gradi corrispondenti con decorrenza dal giorno successivo alla data
di nomina dell'ultimo maresciallo proveniente dal corso, di cui al comma 4, concluso
nell'anno.
9. La partecipazione a corsi
di particolare livello tecnico, svolti anche durante la formazione iniziale, è subordinata
al vincolo di una ulteriore ferma di anni cinque, che permane anche dopo il passaggio
nel servizio permanente e decorre dalla scadenza della precedente ferma. La ferma
precedentemente contratta non rimane operante in caso di mancato superamento del
corso o di dimissioni.
(1) La Corte costituzionale,
con sentenza 24 luglio 2000, n. 332, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale
del presente numero, nella parte in cui include, tra i requisiti necessari per essere
ammessi ai concorsi di cui alla lettera a) precedente, l'essere senza prole.
(2) Numero così modificato
dall'art. 8, d.lg. 28 febbraio 2001, n. 82.
(3) Comma abrogato dall'art.
8, d.lg. 28 febbraio 2001, n. 82.
(4) Comma così sostituito
dall'art. 8, d.lg. 28 febbraio 2001, n. 82.
(5) La Corte costituzionale,
con sentenza 24 ottobre 2002, n. 445, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale
del presente numero.
Articolo 12
Corrispondenza dei gradi.
1. La corrispondenza dei
gradi nei rispettivi ruoli del personale di cui al presente decreto legislativo
con i gradi ed i ruoli del personale dell'Arma dei carabinieri è riportata nelle
tabelle «A/1» ed «A/2» allegate al presente decreto.
Articolo 13
Avanzamento dei volontari
in ferma breve.
1. I volontari in ferma
breve possono conseguire, previo giudizio di idoneità, i gradi di:
a) caporale, comune di 1
classe e aviere scelto, non prima del compimento del terzo mese dall'incorporazione;
b) caporal maggiore, sottocapo
e primo aviere, non prima del compimento del diciottesimo mese dall'incorporazione.
2. I gradi di caporale e
caporal maggiore e gradi corrispondenti sono conferiti dal Comandante di Corpo.
Articolo 14
Avanzamento nei ruoli dei
marescialli e dei sergenti e dei volontari di truppa in servizio permanente.
1. Per le procedure d'avanzamento
del personale appartenente ai ruoli dei marescialli, dei sergenti e dei volontari
di truppa in servizio permanente dell'Esercito (esclusa l'Arma dei carabinieri),
della Marina e dell'Aeronautica si applicano o continuano ad applicarsi le norme
della legge 10 maggio 1983, n. 212, e le altre disposizioni previste dalla normativa
vigente non in contrasto con il presente decreto legislativo.
2. L'avanzamento del personale
di cui al comma 1 ha luogo:
a) ad anzianità;
b) a scelta;
c) per concorso per titoli
di servizio ed esami;
d) per meriti eccezionali.
3. L'avanzamento di cui
alle lettere a) e b) del comma 2 si effettua secondo quanto stabilito dalle tabelle
«B/1», «B/2» e «B/3», allegate al presente decreto.
4. Le modalità ed i criteri
di valutazione per l'avanzamento previsto alla lettera c) del comma 2 saranno disciplinati
con apposito decreto ministeriale da emanare entro centoventi giorni dall'entrata
in vigore del presente decreto.
4-bis. Il militare in aspettativa
per infermità, che debba essere valutato o frequentare corsi o sostenere esami prescritti
ai fini dell'avanzamento o per l'accesso ai ruoli superiori, qualora ne faccia domanda,
è sottoposto ad accertamenti sanitari e, se riconosciuto idoneo, è richiamato in
servizio (1).
(1) Comma aggiunto dall'art.
9, d.lg. 28 febbraio 2001, n. 82.
Articolo 15
Avanzamento dei volontari
di truppa in servizio permanente.
1. Al 1º caporal maggiore
e gradi corrispondenti, che abbia un anno di anzianità di grado, è conferito ad
anzianità, previo giudizio di idoneità, espresso dalle commissioni d'avanzamento,
il grado di caporal maggiore scelto e gradi corrispondenti (1).
2. Al caporal maggiore scelto
e gradi corrispondenti, che abbia cinque anni di anzianità di grado, è conferito
ad anzianità, previo giudizio di idoneità, espresso dalle commissioni d'avanzamento,
il grado di caporal maggiore capo e gradi corrispondenti.
3. Al caporal maggiore capo
e gradi corrispondenti, che abbia cinque anni di anzianità di grado, è conferito
ad anzianità, previo giudizio di idoneità, espresso dalle commissioni d'avanzamento,
il grado di caporal maggiore capo scelto e gradi corrispondenti.
4. I gradi di cui ai commi
precedenti sono conferiti, con decreto ministeriale, con decorrenza dal giorno successivo
a quello del compimento del periodo minimo di servizio o di permanenza nel grado.
5. Nei periodi di servizio
di cui al presente articolo non vanno computati gli anni durante i quali gli interessati
siano stati giudicati non idonei all'avanzamento, nonché i periodi di detrazione
di anzianità subìti per effetto di condanne penali, di sospensioni dal servizio
per motivi disciplinari o di aspettative per motivi privati.
(1) Comma così modificato
dall'art. 10, d.lg. 28 febbraio 2001, n. 82.
Articolo 16
Periodi minimi di comando,
di attribuzioni specifiche, di servizio, espletamento di corsi ed esami.
1. Il personale appartenente
ai ruoli dei marescialli, dei sergenti e dei volontari in servizio permanente per
essere valutato deve, a seconda della Forza armata o corpo o categoria o specialità
di appartenenza, aver compiuto i periodi minimi di comando, di attribuzioni specifiche,
di servizio presso reparti e di imbarco ed aver superato i corsi e gli esami stabiliti
dalle tabelle «C/1», «C/2», «C/3», allegate al presente decreto (1).
(1) Comma così modificato
dall'art. 11, d.lg. 28 febbraio 2001, n. 82.
Articolo 17
Aliquote di avanzamento.
1. Il personale appartenente
ai ruoli dei marescialli, dei sergenti e dei volontari di truppa in servizio permanente,
da valutare per l'avanzamento, deve essere incluso in apposite aliquote definite
con decreto ministeriale al 31 dicembre di ogni anno.
2. Nelle aliquote di valutazione
è incluso tutto il personale che alla data del 31 dicembre abbia soddisfatto alle
condizioni di cui all'art. 16.
3. Non può essere inserito
nell'aliquota di avanzamento il personale appartenente ai ruoli dei marescialli,
dei sergenti e dei volontari di truppa in servizio permanente che sia rinviato a
giudizio o ammesso a riti alternativi per delitto non colposo, o sottoposto a procedimento
disciplinare da cui possa derivare una sanzione di stato, o sia sospeso dal servizio
o dall'impiego, o che si trovi in aspettativa per qualsiasi motivo per una durata
non inferiore a sessanta giorni (1).
4. Qualora, durante i lavori
della commissione e prima della pubblicazione del quadro di avanzamento, il personale
appartenente ai ruoli dei marescialli, dei sergenti e dei volontari di truppa in
servizio permanente venga a trovarsi nelle situazioni previste dal terzo comma,
la commissione sospende la valutazione o cancella il personale interessato dal quadro
d'avanzamento, se questo è stato formato. Al di fuori dei predetti casi, le commissioni
competenti ritengano eccezionalmente di non poter addivenire alla pronuncia del
giudizio suIl'avanzamento, sospendono la valutazione indicandone i motivi. Al personale
è data comunicazione della sospensione della valutazione e dei motivi che l'hanno
determinata (2).
5. Nei riguardi del personale
escluso dalle aliquote, per non aver maturato, per motivi di servizio o di salute,
le condizioni di cui all'art. 16 ovvero escluso ai sensi dei comma 3 o sospeso ai
sensi del comma 4, è apposta riserva fino al cessare delle cause impeditive (2).
6. Al venir meno delle predette
cause, salvo che le stesse non comportino la cessazione dal servizio permanente,
gli interessati sono inclusi nella prima aliquota utile per la valutazione.
6-bis. Il personale militare
inserito nei ruoli del servizio permanente di cui all'articolo 1 che sia stato condannato
con sentenza definitiva ad una pena non inferiore a due anni per delitto non colposo
compiuto mediante comportamenti contrari ai doveri di fedeltà alle istituzioni ovvero
lesivi del prestigio dell'Amministrazione e dell'onore militare è escluso da ogni
procedura di avanzamento e dalla possibilità di transito da un ruolo ad un altro
(3).
(1) Comma così sostituito
dall'art. 12, d.lg. 28 febbraio 2001, n. 82.
(2) Comma così modificato
dall'art. 12, d.lg. 28 febbraio 2001, n. 82.
(3) Comma aggiunto dall'art.
12, d.lg. 28 febbraio 2001, n. 82.
Articolo 18
Avanzamento ad anzianità.
1. Il personale appartenente
ai ruoli dei marescialli e dei volontari di truppa in servizio permanente, iscritto
nel quadro di avanzamento ad anzianità, è promosso a ruolo aperto, secondo le modalità
previste dall'art. 34 della legge 10 maggio 1983, n. 212, con decorrenza dal giorno
successivo a quello di compimento del periodo di permanenza nel grado previsto dalle
tabelle «B/1» e «B/3», allegate al presente decreto.
2. Il personale appartenente
ai ruoli dei marescialli e dei volontari di truppa in servizio permanente, escluso
dalle aliquote per l'avanzamento ad anzianità, per i motivi di cui all'art. 17,
è promosso, se idoneo, con la stessa decorrenza attribuita ai pari grado con i quali
sarebbe stato valutato in assenza delle cause impeditive, riacquistando l'anzianità
relativa precedentemente posseduta.
Articolo 19
Avanzamento a scelta.
1. L'avanzamento a scelta
avviene secondo le modalità e le valutazioni di cui all'art. 35 della legge 10 maggio
1983, n. 212.
2. Fatta eccezione per quanto
previsto al successivo art. 20, nell'avanzamento a scelta le promozioni da conferire
sono cosi determinate:
a) il primo terzo del personale
appartenente ai ruoli dei marescialli e dei sergenti iscritto nel quadro d'avanzamento
a scelta è promosso al grado superiore in ordine di ruolo con decorrenza dal giorno
successivo a quello del compimento del periodo di permanenza previsto dalle tabelle
«B/2» e «B/3», allegate al presente decreto;
b) il restante personale
è sottoposto a seconda valutazione per l'avanzamento all'epoca della formazione
delle corrispondenti aliquote di scrutinio dell'anno successivo. Di essi:
1) la prima metà viene promossa
in ordine di ruolo, previa nuova valutazione, con un anno di ritardo rispetto al
periodo di permanenza previsto dalle citate tabelle «B/2» e «B/3», prendendo posto
nel ruolo dopo il primo terzo del personale da promuovere in prima valutazione nello
stesso anno ai sensi della lettera a);
2) la seconda metà viene
promossa in ordine di ruolo, previa nuova valutazione, con due anni di ritardo rispetto
al periodo di permanenza previsto dalle citate tabelle «B/2» e «B/3», prendendo
posto nel ruolo dopo il personale da promuovere in seconda valutazione nello stesso
anno.
3. Ogni sottufficiale è
comunque promosso in data non anteriore a quella di promozione del pari grado che
lo precede.
4. Il personale escluso
dalle aliquote di valutazione per i motivi di cui all'art. 17, nell'avanzamento
a scelta, prende posto, se idoneo, a seconda del punteggio globale attribuito, nella
graduatoria di merito dei pari grado con i quali sarebbe stato valutato in assenza
delle cause impeditive, ed è promosso secondo le modalità indicate nei precedenti
commi.
5. Ai fini delle valutazioni
di cui al precedente comma 2 debbono essere adeguatamente tenuti in considerazione
i titoli culturali e le capacità professionali posseduti.
Articolo 20
Avanzamento al grado di
primo maresciallo.
1. L'avanzamento al grado
di primo maresciallo e gradi corrispondenti ha luogo a scelta e per concorso per
titoli ed esami.
2. Il numero di promozioni
annuali al grado di primo maresciallo e gradi corrispondenti è pari alle vacanze
determinatesi a qualsiasi titolo nel grado al 31 dicembre di ogni anno.
3. L'avanzamento a scelta
si effettua nel limite del 70 per cento dei posti disponibili al 31 dicembre di
ogni anno.
4. L'avanzamento per concorso
per titoli di servizio ed esami nel limite del 30 per cento dei posti disponibili
al 31 dicembre di ogni anno è riservato ai marescialli capi e gradi corrispondenti
in possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado. La partecipazione
al concorso è limitata a non più di due volte.
4-bis. I posti di cui al
comma 3 rimasti scoperti possono essere devoluti in aumento al numero dei posti
di cui al comma 4 e viceversa (1).
5. I marescialli capi e
gradi corrispondenti giudicati idonei ed iscritti nel quadro di avanzamento o vincitori
del concorso sono promossi al grado di primo maresciallo e gradi corrispondenti,
nell'ordine della graduatoria di merito, con decorrenza dal 1º gennaio dell'anno
successivo a quello nel quale si sono verificate le vacanze. I marescialli capi
e gradi corrispondenti promossi ai sensi del comma 3 precedono nel ruolo quelli
di cui al comma 4.
6. Ai fini delle valutazioni
di cui al comma 3 debbono essere adeguatamente tenuti in considerazione i titoli
culturali e le capacità professionali posseduti.
(1) Comma aggiunto dall'art.
13, d.lg. 28 febbraio 2001, n. 82.
Articolo 21
Avanzamento in particolari
condizioni.
1. Il personale appartenente
ai ruoli dei marescialli, dei sergenti e dei volontari di truppa in servizio permanente
giudicato idoneo, iscritto nel quadro di avanzamento e non promosso, che non può
essere ulteriormente valutato perché raggiunto dai limiti di età o perché divenuto
permanentemente inabile al servizio incondizionato o perché deceduto, è promosso
al grado superiore del ruolo di appartenenza dal giorno precedente a quello del
raggiungimento dei limiti di età o del giudizio di permanente inabilità o del decesso.
2. Con le stesse modalità
la promozione di cui al comma 1 è conferita, previo giudizio di idoneità, al personale
appartenente ai ruoli dei marescialli, dei sergenti e dei volontari di truppa in
servizio permanente che, avendo maturata l'anzianità per essere compreso nelle aliquote
di valutazione per l'avanzamento, non può esservi incluso perché divenuto permanentemente
inabile al servizio incondizionato ovvero perché deceduto, nonché al personale che,
incluso in aliquota, venga a trovarsi nelle stesse condizioni anteriormente alla
iscrizione nei quadri di avanzamento.
Articolo 22
Avanzamento straordinario
per meriti eccezionali.
1. L'avanzamento straordinario
per meriti eccezionali può aver luogo nei riguardi del personale, appartenente ai
ruoli dei marescialli, dei sergenti e dei volontari di truppa in servizio permanente,
che nell'esercizio delle proprie attribuzioni abbia reso servizi di eccezionale
importanza all'Esercito, alla Marina o all'Aeronautica e che abbia dimostrato di
possedere qualità intellettuali, di cultura, professionali, così preclare da dare
sicuro affidamento di adempiere in modo eminente le attribuzioni del grado superiore.
2. La proposta di avanzamento
per meriti eccezionali è formulata dall'ufficiale generale o grado equiparato dal
quale il suddetto personale gerarchicamente dipende ed è corredata dei pareri delle
autorità gerarchiche superiori.
3. Sulla proposta decide
il direttore generale del personale interessato, previo parere favorevole della
competente commissione di avanzamento, espresso ad unanimità di voti.
4. Il personale, riconosciuto
meritevole dell'avanzamento per meriti eccezionali, è promosso con decorrenza dalla
data della proposta. Nel caso di più sottufficiali con proposte di pari data, gli
stessi sono promossi nell'ordine di iscrizione in ruolo.
5. Il decreto di promozione
per meriti eccezionali ne reca la motivazione.
6. Il personale, promosso
per meriti eccezionali, prende posto nel ruolo in base all'anzianità di grado attribuitagli
seguendo i pari grado aventi la stessa anzianità.
STATO GIURIDICO
DEI VOLONTARI DI TRUPPA (1)
(1) Intitolazione
così modificata dall'art. 14, d.lg. 28 febbraio 2001, n. 82.
Articolo 23
Disposizioni generali.
1. I militari di truppa
in servizio volontario delle Forze armate si distinguono in:
a) volontari di truppa in
ferma breve;
b) volontari di truppa in
servizio permanente;
c) volontari di truppa in
congedo illimitato, nell'ausiliaria, nella riserva e in congedo assoluto.
Articolo 24
Posizioni di stato giuridico.
1. Il volontario di truppa
in servizio permanente può trovarsi in una delle seguenti posizioni:
servizio effettivo;
aspettativa;
sospensione dal servizio.
2. Il volontario in servizio
permanente non può esercitare alcuna professione, mestiere, industria o commercio.
Non può, comunque, attendere ad occupazioni o assumere incarichi incompatibili con
l'adempimento dei suoi doveri. In caso di violazione trova applicazione l'art. 1
della legge 27 gennaio 1968, n. 37.
3. Con decreto ministeriale,
su indicazione degli Stati Maggiori di Forza armata, sono individuate le specializzazioni,
gli incarichi, le specialità e le categorie alle quali devono essere assegnati i
militari di truppa in servizio volontario.
Articolo 25
Aspettativa.
1. I volontari di truppa
in servizio permanente possono essere collocati in aspettativa per infermità, per
motivi privati e per le altre cause previste dalla normativa vigente. Sono, altresì,
collocati di diritto in aspettativa per prigionia di guerra.
2. L'aspettativa, ad eccezione
di quella per prigionia di guerra, non può superare due anni in un quinquennio e
termina con il cessare della causa che l'ha determinata. Prima del collocamento
in aspettativa per infermità al militare sono concessi i periodi di licenza non
ancora fruiti.
3. Il militare in aspettativa
per infermità, che debba essere valutato per l'avanzamento o frequentare corsi o
sostenere esami prescritti ai fini dell'avanzamento o per l'accesso ai ruoli superiori,
qualora ne faccia domanda, è sottoposto ad accertamenti sanitari e se riconosciuto
idoneo è richiamato in servizio (1).
4. Durante l'aspettativa
per infermità non dipendente da causa di servizio è corrisposto il trattamento economico
di cui all'art. 26 della legge 5 maggio 1976, n. 187, e successive modificazioni.
5. L'aspettativa per motivi
privati è disposta su motivata richiesta dell'interessato. La concessione è subordinata
alle esigenze di servizio. Fermo il limite del comma 2, l'aspettativa per motivi
privati non può eccedere il periodo continuativo di un anno. L'interessato, che
sia già stato in aspettativa per motivi privati, non può esservi ricollocato se
non siano trascorsi almeno due anni dal rientro in servizio. Al militare in aspettativa
per motivi privati non compete lo stipendio od altro assegno. Il periodo trascorso
in aspettativa per motivi privati non è computato ai fini del trattamento di quiescenza,
della indennità di fine servizio e dell'avanzamento. Il militare in aspettativa
per motivi privati è richiamato in servizio a domanda, qualora debba essere valutato
per l'avanzamento o debba frequentare corsi o sostenere esami prescritti ai fini
dell'avanzamento o per l'accesso ai ruoli superiori.
6. Al volontario di truppa
in servizio permanente in aspettativa per prigionia di guerra o per infermità dipendente
da causa di servizio compete l'intero trattamento economico goduto dal pari grado
in attività di servizio. L'aspettativa per prigionia di guerra decorre dalla data
della cattura. Agli effetti della pensione, il tempo trascorso dal militare in aspettativa
per prigionia di guerra o per infermità proveniente o non proveniente da causa di
servizio è computato per intero.
7. L'aspettativa è disposta
con determinazione ministeriale.
(1) Comma così modificato
dall'art. 15, d.lg. 28 febbraio 2001, n. 82.
Articolo 26
Sospensione dal servizio.
1. La sospensione dal servizio
può avere carattere precauzionale, disciplinare o penale.
2. Il volontario di truppa
in servizio permanente, che abbia assunto in un procedimento penale la qualità di
imputato per un reato da cui possa derivare, in caso di condanna, la perdita del
grado o che sia sottoposto a procedimento disciplinare per fatti di notevole gravità,
può essere sospeso precauzionalmente dal servizio fino all'esito del procedimento
penale e/o disciplinare. Nei confronti del militare a carico del quale sia stato
emesso ordine o mandato di cattura o che si trovi comunque in stato di carcerazione
preventiva, il provvedimento di sospensione precauzionale è sempre adottato dalla
data in cui l'interessato è stato privato della libertà personale.
3. La sospensione precauzionale
è revocata a tutti gli effetti se il procedimento penale ha termine con sentenza
definitiva che dichiari che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso.
È revocata, inoltre, quando, dopo il proscioglimento in sede penale, il volontario
di truppa in servizio permanente non venga sottoposto a procedimento disciplinare
ovvero quando il procedimento disciplinare si esaurisca senza dar luogo a sanzioni
disciplinari di stato.
4. La sospensione disciplinare
è inflitta, previa inchiesta formale, e decorre dalla data di notifica del provvedimento.
La sua durata non può essere inferiore a un mese né superiore a sei. Nel periodo
trascorso in sospensione disciplinare dal servizio viene computato il periodo della
sospensione precauzionale sofferta con revoca dell'eventuale eccedenza.
5. Salvo i casi in cui la
condanna a pena detentiva importi la pena accessoria della sospensione dal grado,
ai sensi del codice penale militare di pace, la condanna all'arresto per un tempo
non inferiore a un mese comporta la sospensione per motivi penali durante l'espiazione
della pena.
6. Al volontario di truppa
in servizio permanente durante la sospensione dal servizio compete la metà degli
assegni a carattere fisso e continuativo. Agli effetti della pensione, il tempo
trascorso in sospensione dal servizio è computato per metà.
7. La sospensione dal servizio
è disposta con decreto ministeriale e può essere applicata anche nei confronti del
volontario di truppa in servizio permanente in aspettativa.
7-bis. Le disposizioni di
cui al presente articolo sono estese, ove compatibili, ai volontari in ferma breve
o in rafferma (1).
(1) Comma aggiunto dall'art.
16, d.lg. 28 febbraio 2001, n. 82.
Articolo 27
Cessazione dal servizio
permanente.
1. Il volontario di truppa
in servizio permanente cessa dal servizio permanente per una delle seguenti cause:
a) età;
b) infermità;
c) domanda;
d) inosservanza delle disposizioni
sul matrimonio;
e) nomina all'impiego civile;
f) perdita del grado;
g) scarso rendimento.
2. Il provvedimento di cessazione
dal servizio permanente è adottato con decreto ministeriale.
3. I volontari di truppa
in servizio permanente cessano dal servizio permanente per età al compimento del
cinquantaseiesimo anno e sono collocati nella ausiliaria, nella riserva o in congedo
assoluto a secondo dell'idoneità. Essi permangono nella categoria dell'ausiliaria
per otto anni. Successivamente sono collocati nella riserva o in congedo assoluto
a seconda dell'idoneità fisica.
4. Gli interessati, tre
mesi prima del compimento del cinquantaseiesimo anno di età, possono, a domanda,
rinunciare al passaggio nella categoria dell'ausiliaria. In tal caso essi sono collocati
direttamente nella categoria della riserva.
5. Nella categoria dell'ausiliaria
sono inoltre collocati i volontari di truppa in servizio permanente che cessano
dal servizio a domanda al compimento del venticinquesimo anno di servizio effettivamente
prestato.
Articolo 28
Ausiliaria.
1. La categoria dell'ausiliaria
comprende il personale appartenente al ruolo dei volontari di truppa in servizio
permanente che, essendovi transitato nei casi previsti per legge, ha manifestato
all'atto del collocamento nella predetta posizione la propria disponibilità a prestare
servizio nell'ambito del comune o della provincia di residenza presso l'amministrazione
di appartenenza od altra amministrazione. Il richiamo in servizio è disposto con
decreto del Ministro competente di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica e con il Ministro della funzione pubblica (1).
2. Il militare in ausiliaria
non può assumere impieghi, né rivestire cariche, retribuite e non, presso imprese
che hanno rapporti contrattuali con l'amministrazione militare. L'inosservanza di
tale divieto comporta l'immediato passaggio nella categoria della riserva, con la
perdita del trattamento economico previsto per la categoria dell'ausiliaria.
3. Il militare che, all'atto
della cessazione dal servizio permanente per raggiunti limiti di età o a domanda,
sia collocato nella riserva perché non idoneo ai servizi dell'ausiliaria, qualora
riacquisti l'idoneità, può, a domanda, essere iscritto in tale categoria.
4. Al personale collocato
in ausiliaria compete, in aggiunta al trattamento di quiescenza, una indennità annua
lorda pari all'80 per cento della differenza tra il trattamento normale di quiescenza
percepito ed il trattamento economico onnicomprensivo spettante nel tempo, da attribuire
virtualmente ai soli fini pensionistici, al pari grado in servizio e con anzianità
di servizio corrispondente a quella posseduta all'atto del collocamento in ausiliaria.
Per il calcolo della predetta differenza non si tiene conto dell'indennità integrativa
speciale e dell'assegno per nucleo familiare.
5. Sono estese al volontario
di truppa in ausiliaria le disposizioni di cui all'art. 46, comma secondo e terzo,
della legge 10 maggio 1983, n. 212.
(1) Comma così sostituito
dall'art. 2, d.lg. 30 dicembre 1997, n. 498.
Articolo 29
Riserva.
1. La categoria della riserva
comprende i militari che, essendo cessati dal servizio permanente o dall'ausiliaria,
hanno obblighi di servizio soltanto in tempo di guerra.
2. I volontari di truppa
cessano di appartenere alla riserva e sono collocati in congedo assoluto al compimento
del sessantacinquesimo anno di età. In tale ultima posizione non hanno obblighi
di servizio, conservano il grado e l'onore dell'uniforme e sono soggetti alle disposizioni
di legge riflettenti il grado e la disciplina.
Articolo 30
Norma di rinvio.
1. Al personale dei ruoli
dei marescialli e dei sergenti si applicano le disposizioni della legge 31 luglio
1954, n. 599, e successive modificazioni ed integrazioni, non in contrasto con il
presente decreto.
2. Al personale appartenente
al ruolo dei volontari di truppa in servizio permanente si applicano le disposizioni
della legge 31 luglio 1954, n. 599, e successive modificazioni ed integrazioni,
non in contrasto con il presente decreto legislativo, sostituendo le espressioni
«sottufficiale» e «complemento» rispettivamente con le dizioni «volontario di truppa»
e «congedo illimitato».
Articolo 31
Trattamento economico.
1. Con decorrenza dal 1º
settembre 1995 è attribuito il trattamento economico stipendiale risultante dalla
Tabella «D», allegata al presente decreto, nonché gli scatti stipendiali ivi stabiliti
in luogo di ogni altro scatto aggiuntivo, comunque denominato, previsto in caso
di promozione o nomina al grado o qualifica superiore nell'ambito dello stesso livello
retributivo.
2. In aggiunta al trattamento
economico stipendiale di cui al comma 1, allo stesso personale viene corrisposto
il trattamento economico integrativo, quello accessorio e quello eventuale previsto
dalle norme in vigore.
3. Le disposizioni di cui
ai commi 1 e 2 hanno effetto giuridico ed economico dal 1º settembre 1995, ai sensi
di quanto disposto dal comma 1 dell'art. 3 della legge 8 agosto 1990, n. 231.
4. Al personale che alla
data del 31 agosto 1995 si trova nella posizione di ausiliaria, non si applicano
le disposizioni del presente decreto legislativo, ai fini dell'adeguamento dell'indennità
di cui all'art. 46 della legge 10 maggio 1983, n. 212, e successive modificazioni
ed integrazioni. Ai fini della determinazione dell'indennità di ausiliaria spettante
al medesimo personale, restano in vigore i livelli retributivi previsti dall'art.
1 della legge 2 febbraio 1993, n. 23.
Articolo 31/bis
Attribuzione ai sergenti
e gradi corrispondenti di un emolumento pensionabile.
1. Ai sergenti e gradi corrispondenti
che abbiano compiuto tre anni e sei mesi di permanenza nel grado, che nel biennio
precedente abbiano ottenuto in sede di valutazione caratteristica una qualifica
non inferiore a "nella media" e non abbiano riportato nell'ultimo biennio sanzione
disciplinare più grave della "consegna di rigore", è attribuito un emolumento pensionabile
di lire 370.000 annue lorde, valido anche per la tredicesima mensilità e per l'indennità
di buonuscita, riassorbibile all'atto dell'accesso al livello retributivo superiore
(1).
(1) Articolo aggiunto dall'art.
17, D.Lgs. 28 febbraio 2001, n. 82 e poi abrogato, a decorrere dal 1° gennaio 2005,
dall'art. 15, D.Lgs. 30 maggio 2003, n. 193.
Articolo 31/ter
Attribuzione ai marescialli
e gradi corrispondenti di un emolumento pensionabile.
1. Ai marescialli e gradi
corrispondenti che abbiano compiuto un anno di permanenza nel grado, che nell'anno
precedente abbiano ottenuto in sede di valutazione caratteristica una qualifica
non inferiore a "nella media" e non abbiano riportato nell'ultimo biennio sanzione
disciplinare più grave della "consegna di rigore", è attribuito un emolumento pensionabile
di lire 500.000 annue lorde, valido anche per la tredicesima mensilità e per l'indennità
di buonuscita, riassorbibile all'atto dell'accesso al livello retributivo superiore
(1).
(1) Articolo aggiunto dall'art.
17, D.Lgs. 28 febbraio 2001, n. 82 e poi abrogato, a decorrere dal 1° gennaio 2005,
dall'art. 15, D.Lgs. 30 maggio 2003, n. 193.
Articolo 31/quater
Attribuzione ai marescialli
ordinari e gradi corrispondenti di un emolumento pensionabile.
1. Ai marescialli ordinari
e gradi corrispondenti che abbiano compiuto tre anni e sei mesi di permanenza nel
grado, che nel biennio precedente abbiano ottenuto in sede di valutazione caratteristica
una qualifica non inferiore a "nella media" e non abbiano riportato nell'ultimo
biennio sanzione disciplinare più grave della "consegna di rigore", è attribuito
un emolumento pensionabile di lire 500.000 annue lorde, valido anche per la tredicesima
mensilità e per l'indennità di buonuscita, riassorbibile all'atto dell'accesso al
livello retributivo superiore (1).
(1) Articolo aggiunto dall'art.
17, D.Lgs. 28 febbraio 2001, n. 82 e poi abrogato, a decorrere dal 1° gennaio 2005,
dall'art. 15, D.Lgs. 30 maggio 2003, n. 193.
Articolo 31/quinquies
Cause impeditive.
1. Per il personale di cui
agli articoli 31-bis, 31-ter, 31-quater sospeso precauzionalmente dall'impiego,
rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per delitto non colposo ovvero
sottoposto a procedimento disciplinare di stato. l'attribuzione avviene, anche con
effetto retroattivo e fermi restando gli ulteriori requisiti previsti nei medesimi
articoli, al venir meno delle predette cause impeditive, salvo che le stesse non
comportino la cessazione dal servizio permanente (1).
(1) Articolo aggiunto dall'art.
17, D.Lgs. 28 febbraio 2001, n. 82 e poi abrogato, a decorrere dal 1° gennaio 2005,
dall'art. 15, D.Lgs. 30 maggio 2003, n. 193.
Articolo 31/sexies
Attribuzione ai marescialli
capi e gradi corrispondenti in servizio permanente del trattamento economico superiore.
1. Ai marescialli capi e
gradi corrispondenti in servizio permanente è attribuito il trattamento economico
previsto per il grado di primo maresciallo, a condizione che:
a) abbiano maturato 10 anni
di permanenza nel grado. Ai fini del computo di tale periodo, non vanno calcolati
gli anni per i quali gli interessati sono stati giudicati non idonei all'avanzamento
al grado di primo maresciallo nonché i periodi di detrazione di anzianità subiti
per effetto di condanne penali o sospensione dal servizio per motivi disciplinari
o aspettativa per motivi privati, oltre ai periodi di riduzione di anzianità in
conseguenza di interruzione dal servizio;
b) abbiano riportato, in
sede di valutazione caratteristica, nel triennio antecedente all'anno di maturazione
del requisito temporale, la qualifica di almeno "nella media" o giudizio equivalente;
c) non abbiano riportato
nell'ultimo biennio alcuna sanzione disciplinare più grave della "consegna di rigore";
d) non siano, all'atto della
maturazione del requisito temporale, rinviati a giudizio o ammessi a riti alternativi
per delitto non colposo, sottoposti a procedimento disciplinare di stato o sospesi
dall'impiego. In tale caso, al venir meno delle citate cause impeditive, salvo che
le stesse non comportino la cessazione dal servizio permanente, agli interessati
verrà corrisposto il trattamento di cui al presente comma, con la decorrenza che
sarebbe ad essi spettata in assenza di tali impedimenti.
2. Il trattamento economico
di cui al comma 1 è attribuito con decorrenza dal giorno successivo al compimento
del requisito temporale e viene riassorbito all'atto della promozione al grado superiore
(1).
(1) Articolo aggiunto dall'art.
17, d.lg. 28 febbraio 2001, n. 82.
Articolo 32
Disposizioni diverse.
1. Ai volontari di truppa
in servizio permanente delle Forze armate compete il trattamento stipendiale previsto
per gli appuntati e carabinieri dell'Arma dei carabinieri, sulla base della corrispondenza
dei gradi di cui alla Tabella «A/1» allegata al presente decreto, fatta eccezione
del trattamento accessorio e dell'indennità pensionabile di cui all'articolo 43,
comma 3, della legge 1º aprile 1981, n. 121.
2. Ad essi sono attribuite
le indennità operative, di cui alla legge 23 marzo 1983, n. 78, e l'indennità militare
nelle misure percepite dal sergente o gradi corrispondenti, nonché il compenso per
prestazioni straordinarie, di cui agli articoli 9 e 10 della legge 8 agosto 1990,
n. 231.
3. Al trattamento di quiescenza
dei volontari di truppa in servizio permanente si applicano le disposizioni di cui
agli articoli 54 e 55 del D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, nonché dell'art. 1,
comma 15-bis, del decreto-legge 16 settembre 1987, n. 379, convertito, dalla legge
14 novembre 1987, n. 468, come sostituito dall'art. 11 della legge 8 agosto 1990,
n. 231.
Articolo 33
Bande musicali.
1. Le bande musicali dell'Esercito
e dell'Aeronautica, sono complessi organici destinati a partecipare alle celebrazioni
più importanti della vita della Forza armata di appartenenza, in occasione di manifestazioni
pubbliche, organizzate anche a livello internazionale. A tali fini è istituita,
altresì, la banda musicale della Marina militare.
2. [Alle bande di cui al
comma 1 si applicano, fatte salve le rispettive peculiarità, le norme di cui ai
Capi I, II, III, IV, V e VI del decreto legislativo 27 febbraio 1991, n. 78 con
le seguenti previsioni specifiche:
a) ovunque sono citate le
parole «Carabinieri» oppure «Arma» oppure «Arma dei carabinieri» esse devono intendersi
riferite all'Esercito, alla Marina o all'Aeronautica, a seconda della Banda cui
si applicano le norme;
b) le bande sono poste alle
dipendenze amministrative e disciplinari:
1) del raggruppamento operativo
dello Stato maggiore dell'Esercito, quella dell'Esercito;
2) del Comando marina di
Roma, quella della Marina;
3) del Comando del reparto
servizi centrale A.M., quella dell'Aeronautica;
c) l'impiego delle bande
è disposto, rispettivamente, da:
1) Stato maggiore Esercito;
2) Stato maggiore Marina;
3) Stato maggiore Aeronautica;
d) le somme di cui al comma
3 dell'art. 3 del decreto legislativo n. 78 del 1991 vengono riassegnate, con decreto
del Ministro del tesoro, sugli appositi capitoli dello stato di previsione delle
spese del Ministero della difesa per l'Esercito, la Marina e l'Aeronautica a seconda
della banda impiegata;
e) le dotazioni organiche
di ciascuna banda, determinate ai sensi degli articoli 4 e 5 del decreto legislativo
n. 78 del 1991, sono rispettivamente comprese negli organici complessivi dei ruoli
degli ufficiali, nonché dei marescialli di cui all'art. 3, comma 3. A tal fine:
1) vengono istituiti per
ciascuna Forza armata i ruoli dei musicisti, cui appartengono i componenti delle
bande musicali con qualifica di orchestrali e archivisti;
2) le consistenze organiche
relative agli orchestrali di ciascuna banda sono incluse in quelle previste dall'art.
3, comma 3, del presente decreto;
3) i maestri direttori e
vice direttori delle bande sono inquadrati negli organici degli ufficiali in servizio
permanente effettivo dei seguenti ruoli:
per l'Esercito, ruolo speciale
unico delle Armi;
per la Marina, ruolo speciale
di Stato maggiore;
per l'Aeronautica, ruolo
servizi dell'Arma aeronautica;
f) alle bande musicali non
può essere assegnato, nemmeno in qualità di orchestrale aggregato o di allievo orchestrale,
personale in eccedenza all'organico stabilito. Resta ferma la possibilità, per ciascuna
Forza armata, di disporre della relativa banda per il reclutamento e/o la formazione
di personale musicante da destinare al soddisfacimento di altre esigenze di Forza
armata;
g) il reclutamento del personale
delle bande è regolato dal Capo III del decreto legislativo n. 78 del 1991. È inoltre
previsto che:
1) ai sottufficiali in servizio
permanente delle Forze armate, reclutati ai sensi della legge 10 maggio 1983, n.
212, che esplicano incarichi o specializzazioni di contenuto musicale presso altre
musiche d'ordinanza della stessa Forza armata (bande o fanfare) e che posseggano
tutti i requisiti, è riservato fino al 50 per cento dei posti nei concorsi per il
reclutamento degli orchestrali;
2) gli aspiranti dichiarati
vincitori del concorso ad orchestrale o ad archivista delle bande, sono nominati
marescialli ordinari, marescialli capi, primi marescialli e gradi corrispondenti,
a seconda che debbano essere iscritti nella organizzazione strumentale delle terze,
delle seconde e delle prime parti della banda per cui hanno concorso o negli archivisti,
ed immessi nel ruolo dei musicisti della Forza armata di appartenenza;
3) le modalità di svolgimento
dei corsi di cui all'art. 23 del decreto legislativo n. 78 del 1991 sono stabiliti
con decreto ministeriale su determinazione dei Capi di Stato maggiore di Forza armata;
h) la proposta relativa
al rendimento artistico di cui al comma 1 dell'art. 27 del decreto legislativo n.
78 del 1991 è formulata rispettivamente:
1) dal sottocapo di Stato
maggiore dell'esercito, per l'Esercito;
2) dal capo dell'ufficio
affari generali dello Stato maggiore marina, per la Marina;
3) dal sottocapo di Stato
maggiore dell'aeronautica, per l'Aeronautica;
i) per l'avanzamento del
personale delle bande ai sensi del Capo V del decreto legislativo n. 78 del 1991,
resta fermo che:
1) per il maestro direttore
e per il maestro vice direttore si applica la tabella E/1 annessa al presente decreto;
2) per gli orchestrali e
l'archivista si applica la tabella E/2 annessa al presente decreto] (1).
3. [Per la prima applicazione
del presente decreto si osservano le seguenti disposizioni:
a) il maestro direttore
di ciascuna banda musicale di Forza armata, vincitore del relativo concorso a norma
delle precedenti disposizioni di legge, è reinquadrato nella banda di appartenenza
ai sensi di quanto disposto dal presente decreto, con decorrenza a tutti gli effetti
dalla data di entrata in vigore; all'atto del nuovo inquadramento conserva, ai fini
dell'avanzamento di cui alla tabella E/1, l'anzianità di servizio fino a quel momento
maturata. Per il nuovo inquadramento si procede d'ufficio entro 90 giorni dall'entrata
in vigore del presente decreto;
b) il maestro vice direttore
di ciascuna banda musicale di Forza armata, vincitore del relativo concorso a norma
delle precedenti disposizioni di legge, è reinquadrato nella banda musicale di appartenenza
ai sensi di quanto disposto dal presente decreto, con decorrenza a tutti gli effetti
dalla data di entrata in vigore; all'atto della nomina a maestro vice direttore
è nominato tenente in servizio permanente effettivo e frequenta un corso informativo
di 60 giorni presso una Scuola ufficiali della Forza armata di appartenenza. Il
trattamento economico del maestro vice direttore della banda è regolato dall'art.
32 del decreto legislativo 27 febbraio 1991, n. 78;
c) i sottufficiali musicanti
ed il sottufficiale archivista di ciascuna banda musicale di Forza armata, comunque
in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto perché vincitori
degli specifici concorsi a norma delle precedenti disposizioni di legge, sono reinquadrati
nella banda musicale di appartenenza con decorrenza a tutti gli effetti dalla data
di entrata in vigore del presente decreto. Il nuovo inquadramento avviene in relazione
allo strumento suonato ed al periodo complessivo di servizio prestato nella banda,
nella parte o qualifica corrispondente, secondo i criteri indicati nella tabella
E/3 allegata al presente decreto conservando ai fini della progressione economica
l'anzianità di servizio maturata alla data di entrata in vigore del presente decreto.
Per il nuovo inquadramento si procede d'ufficio entro 90 giorni dall'entrata in
vigore del presente decreto;
d) i sottufficiali musicanti
ed i sottufficiali archivisti, effettivi a ciascuna banda di Forza armata ed in
servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto sono immessi nei ruoli
dei musicisti previo superamento di un concorso interno. A tale concorso possono
altresì partecipare i sottufficiali musicanti in servizio permanente delle altre
musiche d'ordinanza (bande o fanfare), per la copertura degli eventuali posti non
occupati dal personale di cui al precedente periodo;
e) il concorso interno di
cui alla lettera d) è bandito per ciascuna Forza armata con decreto ministeriale
entro 90 giorni dalla entrata in vigore del presente decreto ed ha luogo con le
seguenti modalità:
1) i concorrenti sono valutati
in base ai titoli posseduti ed all'effettuazione di prove pratiche. I titoli sono
costituiti da eventuali diplomi o qualifiche o risultati di corsi a contenuto musicale,
nonché dal rendimento fornito in servizio. Le prove pratiche sono quelle previste
dalle norme a regime per gli aspiranti orchestrali e per gli aspiranti archivisti;
2) per la formazione delle
graduatorie è nominata, per ciascuna Forza armata, con decreto del Ministro della
difesa, un'apposita commissione esaminatrice composta da: un colonnello in servizio
permanente effettivo, presidente, dal maestro direttore della banda interessata
e dal maestro vice direttore della stessa banda. Le funzioni di segretario sono
disimpegnate da un funzionario civile del Ministero della difesa della VII o VIII
qualifica funzionale;
3) le commissioni formano
due graduatorie, una per i musicanti in servizio presso le bande musicali di Forza
armata ed una per i musicanti delle altre musiche d'ordinanza, attribuendo un punteggio
da 1 a 10 per i titoli e un punteggio da 1 a 20 per ciascuna prova;
4) per la nomina dei vincitori
ed il relativo inquadramento dei musicisti ai sensi del presente decreto si attinge
prioritariamente dalla graduatoria dei musicanti già in servizio presso le bande
di Forza armata e, in caso di disponibilità di vacanze nei predetti ruoli, dalla
graduatoria relativa agli altri musicanti;
5) la nomina in ruolo avviene
con decorrenza dalla data di entrata in vigore del presente decreto;
f) il personale delle bande
delle Forze armate di cui alla lettera c), che svolga da almeno due anni, alla data
di entrata in vigore del presente decreto, compiti di parte o qualifica superiore,
viene reinquadrato previo superamento di una prova pratica. L'accertamento della
corrispondenza dei compiti svolti a quelli propri della parte o qualifica superiore,
è effettuato da commissioni nominate con determinazione:
1) del sottocapo di Stato
maggiore dell'esercito, per l'Esercito;
2) del capo dell'ufficio
affari generali dello Stato maggiore marina, per la Marina;
3) del sottocapo di Stato
maggiore dell'aeronautica, per l'Aeronautica;
g) le commissioni di cui
alla lettera e):
1) sono composte:
per l'Esercito: dal comandante
del raggruppamento operativo dello Stato maggiore dell'esercito e dai maestri direttore
e vice direttore della banda dell'esercito;
per la Marina: dal comandante
del Comando marina di Roma e dai maestri direttore e vice direttore della banda
della marina militare;
per l'Aeronautica: dal comandante
del reparto servizi centrale A.M. e dai maestri direttore e vice direttore della
banda dell'aeronautica militare;
2) comprendono, con funzioni
di segretario, un ufficiale inferiore della Forza armata interessata;
3) si esprimono nei confronti
dei candidati esaminati mediante giudizio sintetico di idoneità o di non idoneità.
L'orchestrale dichiarato non idoneo alla parte o qualifica superiore è reintegrato
nella parte o qualifica di appartenenza] (1).
4. [Al personale delle bande
delle Forze armate si applicano, secondo il grado rivestito e per quanto non previsto
dal presente decreto, le disposizioni di cui alle leggi 10 aprile 1954, n. 113,
31 luglio 1954, n. 599, 12 novembre 1955, n. 1137, e 10 maggio 1983, n. 212, e successive
modificazioni ed integrazioni in quanto compatibili con le norme del presente decreto]
(1).
5. [Il titolo VI e la Tabella
I/2 della legge 10 maggio 1983, n. 212, non si applicano al personale del ruolo
musicisti dell'Aeronautica militare] (1).
(1) Comma abrogato dall'art.
6, l. 31 marzo 2000, n. 78, nel testo modificato dall'art. 4, l. 29 marzo 2001,
n. 86, a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui al comma
4 del medesimo art. 6.
Articolo 33/bis
Attribuzione al personale
del ruolo dei musicisti dello scatto aggiuntivo e della qualifica di "luogotenente".
1. Le disposizioni di cui
agli articoli 6-bis, 6-ter e 6-quater del presente decreto si applicano, in quanto
compatibili, al personale del ruolo dei musicisti (1).
(1) Articolo aggiunto dall'art.
18, d.lg. 28 febbraio 2001, n. 82.
Articolo 34
Inquadramento nel ruolo
dei marescialli.
1. I sottufficiali, in servizio
alla data del 1º settembre 1995, sono inquadrati in ordine di ruolo, mantenendo
l'anzianità di servizio posseduta e l'anzianità di grado maturata nel grado di provenienza,
nei seguenti gradi del ruolo dei marescialli:
a) nel grado di primo maresciallo,
i marescialli maggiori o gradi corrispondenti, compresi quelli con qualifica di
«primo maresciallo» o di «scelto», nonché i marescialli capi e gradi corrispondenti
utilmente inseriti nei quadri d'avanzamento formati entro la data del 31 agosto
1995;
b) nel grado di maresciallo
capo e gradi corrispondenti, i marescialli capi, nonché i marescialli ordinari e
gradi corrispondenti inseriti nei quadri d'avanzamento formati entro la data del
31 agosto 1995;
c) nel grado di maresciallo
ordinario e gradi corrispondenti, i marescialli ordinari, nonché i sergenti maggiori
e gradi corrispondenti utilmente inseriti nei quadri d'avanzamento formati entro
la data del 31 agosto 1995.
2. Sono determinate al 31
agosto 1995 aliquote straordinarie di valutazione in cui sono ricompresi i sottufficiali
che hanno maturato i periodi prescritti dalla tabella «C» allegata alla legge 10
maggio 1993, n. 212, nell'arco temporale dal 1º giugno al 31 agosto 1995.
3. I marescialli capi e
i sergenti maggiori, iscritti ai quadri di avanzamento ordinari e straordinari relativi
agli anni 1994 e 1995 ma non promossi, sono inquadrati, rispettivamente, nei gradi
di primo maresciallo e di maresciallo ordinario e gradi corrispondenti con decorrenza
31 agosto 1995, prendendo posto nel ruolo dopo l'ultimo promosso dei quadri ordinari
e straordinari.
4. L'inquadramento dei sottufficiali
di cui ai precedenti comma 1, lettere b) e c), e commi 2 e 3 avviene previa rideterminazione
dell'anzianità assoluta di grado precedentemente maturata, aumentata di anni due
ai soli fini giuridici.
5. I sottufficiali, che
alla data del 1º settembre 1995 rivestano il grado di sergente maggiore e gradi
corrispondenti con almeno quattro anni di anzianità di grado, sono inquadrati alla
medesima data nel grado di maresciallo e gradi corrispondenti, in ordine di ruolo
senza mantenere l'anzianità di grado maturata nel grado di provenienza.
6. I sottufficiali, che
alla data del 1º settembre 1995 rivestano il grado di sergente maggiore e gradi
corrispondenti con almeno quattro anni di anzianità di grado, sono inquadrati alla
data del 1º settembre 1996 nel grado di maresciallo e gradi corrispondenti, in ordine
di ruolo senza mantenere l'anzianità di grado maturata nel grado di provenienza.
7. I sottufficiali di cui
ai precedenti commi 5 e 6 vengono inquadrati ai soli fini giuridici, all'atto della
successiva promozione al grado di maresciallo ordinario e gradi corrispondenti,
con una anzianità assoluta di grado pari alla metà di quella a suo tempo maturata
nel grado di sergente maggiore e gradi corrispondenti e ridotta comunque nella misura
necessaria affinché non venga scavalcato nel ruolo l'ultimo sottufficiale inquadrato
ai sensi del comma 3.
8. I sottufficiali, che
alla data del 1º settembre 1995 rivestano il grado di sergente e gradi corrispondenti,
già arruolati ai sensi della legge 10 maggio 1983, n. 212, sono alla predetta data
immessi nel servizio permanente con il grado posseduto e conseguono ad anzianità,
previo giudizio di idoneità, il grado di sergente maggiore e gradi corrispondenti,
dopo due anni dal reclutamento. A tal fine non si tiene conto dell'anno di rafferma
eventualmente contratta ai sensi del comma 2 dell'art. 20 della legge 10 maggio
1983, n. 212.
9. I sergenti che si trovino
nelle condizioni di cui all'art. 22 della legge 10 maggio 1983, n. 212, al cessare
delle cause impeditive sono sottoposti al giudizio delle commissioni di avanzamento
di cui all'art. 31 della legge stessa e, se giudicati idonei, immessi nel servizio
permanente con le stesse decorrenze attribuite ai pari grado con i quali sarebbero
stati valutati in assenza delle cause impeditive e successivamente inquadrati ai
sensi delle presenti disposizioni.
10. Gli allievi sottufficiali,
già arruolati alla data del 1º settembre 1995 e da reclutare nel corso del 1995
ai sensi della legge 10 maggio 1983, n. 212, conseguono ad anzianità, previo giudizio
di idoneità, il grado di Sergente e gradi corrispondenti al compimento del dodicesimo
mese dal reclutamento e sono immessi in servizio permanente. Il grado di sergente
maggiore e gradi corrispondenti è conferito ad anzianità, previo giudizio di idoneità,
dopo due anni dal reclutamento.
11. I sottufficiali di cui
ai commi 8 e 10 sono promossi al grado di maresciallo e gradi corrispondenti, previo
giudizio di idoneità, ed inquadrati nel ruolo dei marescialli dopo cinque anni dal
reclutamento.
12. (Omissis) (1).
13. L'inquadramento dei
sottufficiali di complemento con rapporto di impiego è effettuato secondo le disposizioni
del presente articolo.
14. La nomina a maresciallo
e gradi corrispondenti degli allievi, reclutati nel 1998 ai sensi del precedente
art. 11, è disposta dal giorno successivo alla promozione a maresciallo e gradi
corrispondenti dell'ultimo sottufficiale di cui al comma 10.
15. Gli esclusi a qualsiasi
titolo dalle aliquote determinate secondo i criteri di cui alla legge 10 maggio
1983, n. 212, o di cui a leggi previgenti, ivi comprese le aliquote straordinarie
di cui al comma 2, o sospesi dalla valutazione o cancellati dai quadri di avanzamento,
al venir meno delle cause impeditive, sono valutati con i medesimi criteri fissati
dalle predette leggi e, nell'avanzamento, prendono posto, se idonei nella graduatoria
di merito dei pari grado con i quali sarebbero stati valutati in assenza delle cause
impeditive. Gli stessi sono promossi secondo le modalità indicate dalla citata legge
n. 212 del 1983 e successivamente inquadrati ai sensi del presente articolo.
(1) Comma abrogato dall'art.
14, l. 28 luglio 1999, n. 266.
Articolo 34/bis
Attribuzione di un assegno
personale di riordino.
1. Ai sottufficiali in servizio
alla data dei 31 dicembre 2000, inquadrati nel ruolo dei marescialli ai sensi dell'articolo
34 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n, 196, a decorrere dal 15 marzo 2001,
è attribuito un assegno personale pensionabile di riordino pari alla differenza
tra il livello retributivo di appartenenza e quello:
a) del primo maresciallo,
per i sottufficiali che alla predetta data del 31 dicembre 2000 rivestono il grado
di maresciallo capo e gradi corrispondenti;
b) del maresciallo capo
e gradi corrispondenti, per i sottufficiali che alla predetta data dei 31 dicembre
2000 rivestono il grado di maresciallo ordinario e gradi corrispondenti;
c) dei maresciallo ordinario
e gradi corrispondenti, per i sottufficiali che alla predetta data del 31 dicembre
2000 rivestono il grado di maresciallo e gradi corrispondenti.
2. L'assegno di cui al presente
articolo è cumulabile con gli emolumenti previsti dagli articoli 31-ter e 31quater
da attribuirsi in deroga ai limiti temporali rispettivamente di un anno e tre anni
e sei mesi, e viene riassorbito all'atto della promozione al grado superiore o dell'attribuzione
del trattamento economico di cui all'articolo 31-sexies (1).
(1) Articolo aggiunto dall'art.
19, D.Lgs. 28 febbraio 2001, n. 82. Vedi, anche, l'art. 13, D.Lgs. 30 maggio 2003,
n. 193.
Articolo 34/ter
Acconto sugli assegni personali
di riordino dovuti per l'anno 2003.
Gli assegni personali di
riordino di cui all'articolo 34-bis, dovuti per il mese di dicembre dell'anno 2002
sono incrementati, a titolo di acconto sugli assegni dovuti per l'anno successivo,
di un ammontare pari a cinque mensilità. L'acconto è recuperato mediante riduzione
proporzionale degli assegni erogati per ognuno dei mesi dell'anno 2003, fino a concorrenza
dell'acconto; nel caso l'assegno non sia più dovuto nel corso dell'anno 2003, il
recupero ha luogo mediante una trattenuta sulle competenze mensili di ammontare
pari ai cinque dodicesimi dell'assegno cessato, fino a concorrenza dell'acconto
(1).
(1) Articolo aggiunto dall'art.
19, d.lg. 28 febbraio 2001, n. 82.
Articolo 34/quater
Norme transitorie per il
reclutamento nel ruolo dei marescialli.
1. Al fine di favorire l'immissione
in servizio permanente dei volontari in ferma breve, fino al 2020, fatti salvi i
concorsi già banditi o in via di espletamento, il reclutamento nel ruolo marescialli
avviene, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 11, in misura:
a) non superiore al 70%
dei posti disponibili in organico, dagli allievi delle rispettive scuole sottufficiali;
b) non inferiore al 30%
dei posti disponibili in organico, dagli appartenenti al ruolo Sergenti e al ruolo
dei volontari in servizio permanente. Tali posti devono essere destinati nel limite
di un terzo agli appartenenti al ruolo dei sergenti che abbiano riportato nell'ultimo
quadriennio in servizio permanente la qualifica di "superiore alla media" o giudizio
corrispondente, fermo restando i requisiti previsti all'articolo 11, comma 3. I
rimanenti posti sono devoluti ai volontari in servizio permanente con sette anni
di servizio comunque prestato di cui almeno quattro in servizio permanente.
I posti di cui alla lettera
a) rimasti scoperti possono essere devoluti in aumento al numero dei posti di cui
alla lettera b) e viceversa (1).
(1) Articolo aggiunto dall'art.
19, d.lg. 28 febbraio 2001, n. 82.
Articolo 34/quinquies
Norme transitorie per l'avanzamento
al grado di primo maresciallo.
1. In relazione alle specifiche
esigenze organiche e qualora lo richiedano imprescindibili esigenze funzionali,
fino al 2020 l'avanzamento al grado di primo maresciallo avviene, in deroga ai limiti
percentuali fissati dai commi 3 e 4 dell'articolo 20:
a) in misura non inferiore
al 70% dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno mediante il sistema a scelta;
b) nel limite massimo del
30% dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno mediante il sistema per concorso
per titoli di servizio ed esami.
2. Con decreto del direttore
generale del personale militare, su proposta degli Stati maggiori di Forza armata,
sono definite annualmente le percentuali di cui al comma 1 (1).
(1) Articolo aggiunto dall'art.
19, d.lg. 28 febbraio 2001, n. 82.
Articolo 35
Inquadramento nel ruolo
dei sergenti.
1. Per un arco di quindici
anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, in deroga all'art. 10,
il reclutamento nel ruolo dei sergenti avviene, mediante concorso interno per titoli
ed esami e successivo corso di aggiornamento e formazione professionale della durata
non inferiore a mesi tre, dai volontari di truppa in servizio permanente.
2. Ai primi due concorsi
utili per l'immissione nel ruolo dei sergenti, possono, inoltre, partecipare, a
domanda, purché in possesso dell'idoneità psico-fisico-attitudinale al servizio
permanente i sergenti di complemento in servizio alla data di entrata in vigore
del presente decreto da almeno 24 mesi con ferma triennale o quinquennale ai sensi
della legge 24 dicembre 1986, n. 958, e successive modifiche, nonché i sergenti
sia di complemento sia in ferma volontaria o rafferma che abbiano terminato la ferma
biennale, triennale o quinquennale da non più di un anno dalla data di entrata in
vigore del presente decreto.
3. Possono partecipare ai
concorsi di cui al comma 2 i sergenti che:
a) non abbiano compiuto
il 26º anno di età alla data di scadenza del bando di concorso. Il limite di età
è elevato a 28 anni per i militari in congedo da non più di un anno;
b) appartengono alle specializzazioni,
incarichi, categorie e specialità eventualmente stabiliti nel bando di concorso;
c) non siano incorsi:
1) in condanne per delitti
non colposi;
2) nel proscioglimento d'autorità
dal precedente arruolamento volontario in qualsiasi Forza armata o Corpo armato
dello Stato per permanente inidoneità psico-fisica al servizio militare incondizionato
o per inidoneità al grado di caporale, caporal maggiore e di sergente e gradi corrispondenti
o per grave mancanza disciplinare ovvero per inadempienza ai doveri del militare
di cui alla legge 11 luglio 1978, n. 382;
3) nel proscioglimento d'ufficio
dal precedente arruolamento volontario da qualsiasi Forza armata o Corpo armato
dello Stato per perdita del grado o retrocessione dalla classe, per condanna penale,
per delitti non colposi o per violazione delle disposizioni di legge sul matrimonio
(1).
(1) Comma così modificato
dall'art. 2, d.l. 23 ottobre 1996, n. 554, conv. in l. 23 dicembre 1996, n. 653.
Articolo 36
Inquadramento nel ruolo
dei volontari di truppa in servizio permanente.
1. I sergenti di complemento
in ferma triennale e quinquennale ed i graduati di truppa in ferma triennale e quinquennale
in servizio o collocati in congedo da non più di un anno alla data di entrata in
vigore del presente decreto, possono partecipare a domanda, dopo due anni di ferma
previa rinuncia al grado posseduto, ai primi tre concorsi utili per l'immissione
al ruolo dei volontari di truppa in servizio permanente.
2. Possono partecipare al
concorso di cui al comma 1 i volontari che:
a) non abbiano compiuto
il 26º anno di età alla data di scadenza del bando di concorso. Il limite di età
è elevato a 28 anni per i militari in congedo da non più di un anno;
b) appartengono alle specializzazioni,
incarichi, categorie e specialità eventualmente stabiliti nel bando di concorso;
c) non siano incorsi:
1) in condanne per delitti
non colposi;
2) nel proscioglimento d'autorità
dal precedente arruolamento volontario in qualsiasi Forza Armata o Corpo armato
dello Stato per permanente inidoneità psico-fisica al servizio militare incondizionato
o per inidoneità al grado di caporale, caporal maggiore e di sergente e gradi corrispondenti
o per grave mancanza disciplinare ovvero per inadempienza ai doveri del militare
di cui alla legge 11 luglio 1978, n. 382;
3) nel proscioglimento d'ufficio
dal precedente arruolamento volontario da qualsiasi Forza armata o Corpo armato
dello Stato per perdita del grado o retrocessione dalla classe, per condanna penale,
per delitti non colposi o per violazione delle disposizioni di legge sul matrimonio.
Articolo 37
Militari di truppa in ferma
volontaria.
1. I sergenti e i graduati
e militari di truppa in ferma di leva prolungata, ai sensi della legge 24 dicembre
1986, n. 958, o in ferma breve, ai sensi della legge 24 dicembre 1993, n. 537, in
servizio da meno di due anni alla data di entrata in vigore del presente decreto,
possono, entro sei mesi da tale data, inoltrare domanda per chiedere l'integrale
applicazione nei loro confronti delle norme del presente decreto.
2. L'accoglimento della
domanda comporta:
a) per tutti i militari
in ferma biennale l'automatica proroga di un anno della ferma contratta;
b) l'inquadramento nei volontari
in ferma breve, seguendone le norme d'avanzamento e mantenendo, comunque, il grado
posseduto, ove più elevato;
c) l'applicazione delle
disposizioni del regolamento d'attuazione dell'articolo 3, comma 65, della legge
24 dicembre 1993, n. 537;
d) la facoltà di partecipare
al concorso per il reclutamento nel ruolo dei volontari di truppa in servizio permanente
secondo quanto previsto dal comma 3.
3. Al concorso per il reclutamento
nel ruolo dei volontari di truppa in servizio permanente possono partecipare i volontari
che:
a) non abbiano compiuto
il 26º anno di età alla data di scadenza del bando di concorso. Il limite di età
è elevato a 28 anni per i militari in congedo da non più di un anno;
b) appartengono alle specializzazioni,
incarichi, categorie e specialità eventualmente stabiliti nel bando di concorso;
c) non siano incorsi:
1) in condanne per delitti
non colposi;
2) nel proscioglimento d'autorità
dal precedente arruolamento volontario in qualsiasi Forza armata o Corpo armato
dello Stato per permanente inidoneità psico-fisica al servizio militare incondizionato
o per inidoneità al grado di caporale, caporal maggiore e di sergente e gradi corrispondenti
o per grave mancanza disciplinare ovvero per inadempienza ai doveri del militare
di cui alla legge 11 luglio 1978, n. 382;
3) nel proscioglimento d'ufficio
dal precedente arruolamento volontario da qualsiasi Forza armata o Corpo armato
dello Stato per perdita del grado o retrocessione dalla classe, per condanna penale,
per delitti non colposi o per violazione delle disposizioni di legge sul matrimonio.
4. La mancata presentazione
della domanda comporta l'applicazione delle disposizioni della legge 24 dicembre
1986, n. 958, per quanto non abrogate dal presente decreto ed, in particolare, degli
articoli 32 e 40 in materia di trattamento economico.
Articolo 38
Eccedenze organiche.
1. Per un arco di tempo
di 20 anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono ammesse eccedenze
nell'organico del ruolo dei marescialli dovute agli inquadramenti previsti dall'art.
34. Per le immissioni annuali nel predetto ruolo, si tiene conto delle vacanze complessive
esistenti nei ruoli dei marescialli, dei sergenti e dei volontari di truppa in servizio
permanente rispetto alle dotazioni organiche, fissate dall'art. 2, comma 2, e dall'art.
3, comma 3, del presente decreto.
2. Fino al raggiungimento
del volume organico previsto per i volontari di truppa in servizio permanente, sono
ammesse eccedenze nell'organico del ruolo dei sergenti dovute agli inquadramenti
previsti dall'art. 35. Per le immissioni annuali nel predetto ruolo, si tiene conto
delle vacanze complessive esistenti nei ruoli dei sergenti e dei volontari di truppa
in servizio permanente rispetto alle dotazioni organiche, fissate dall'art. 2, comma
2, del presente decreto.
3. Fino al riassorbimento
delle eccedenze, la promozione al grado di primo maresciallo si consegue anche in
soprannumero, secondo le modalità previste dall'art. 20, nel limite del 70 per cento
degli esodi che si verificano in tale grado al 31 dicembre di ogni anno.
Articolo 38/bis
Norme transitorie per l'avanzamento
nel grado di maresciallo capo e gradi corrispondenti.
1. A decorrere dal 1º gennaio
2002, i marescialli ordinari e gradi corrispondenti iscritti nei quadri di avanzamento
per l'anno 2001 ma non promossi, sono promossi in ordine di ruolo al grado superiore
con decorrenza, ai solo fini giuridici, dal 31 dicembre 2001 (1).
(1) Articolo aggiunto dall'art.
20, d.lg. 28 febbraio 2001, n. 82.
Articolo 39
Modifiche alla normativa
vigente.
1. (Omissis) (1).
2. (Omissis) (2).
3. (Omissis) (3).
4. (Omissis) (4).
5. (Omissis) (5).
6. (Omissis) (6).
7. (Omissis) (7).
8. (Omissis) (8).
9. (Omissis) (9).
10. (Omissis) (10).
11. Il decreto interministeriale
di equipollenza dei titoli, previsto dall'art. 52 della legge 10 maggio 1983, n.
212, è emanato entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
12. (Omissis) (11).
13. (Omissis) (12).
14. (Omissis) (13).
15. Ai sensi dell'art. 3,
comma 65, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, per l'assunzione agli impieghi civili
nelle pubbliche amministrazioni nei profili professionali di qualifiche o categorie
ricomprese nei livelli retributivo-funzionali, la riserva obbligatoria di posti
a favore dei militari delle tre Forze armate, congedati senza demerito dalla ferma
triennale o quinquennale, è del 20 per cento. (14)
15-bis. Il personale dei
ruoli sergenti e volontari di truppa in servizio permanente vincitore di concorso,
ammesso a frequentare i corsi formativi previsti, è cancellato dai ruoli per assumere
la qualità di allievo. Lo stesso personale, qualora venga a cessare dalla predetta
qualità, è reintegrato, ferme restando le dotazioni organiche stabilite dalla legge,
nel grado ed il tempo trascorso presso le scuole è computato nell'anzianità di grado.
Il personale di truppa in ferma e rafferma, assunto in qualità di allievo perché
vincitore di concorso, qualora perda la qualità di allievo, è restituito ai reparti/lenti
di appartenenza, per il completamento degli obblighi di servizio, computando nei
medesimi i periodi di tempo trascorsi in qualità di allievo. Il predetto personale,
ove in possesso di grado, lo perde all'atto dell'assunzione della qualità di allievo;
qualora perda detta qualità è reintegrato nel grado precedentemente rivestito. Durante
la frequenza del corso, al personale allievo di cui al presente comma competono,
qualora più favorevoli, gli assegni del grado rivestito all'atto dell'ammissione
ai corsi (15).
15-ter. Relativamente ai
sottufficiali ed ai volontari di truppa, ai fini dell'impiego e in relazione alle
esigenze di servizio, le categorie, le specialità, le qualifiche, le specializzazioni,
le abilitazioni e gli incarichi, compresi quelli principali, sono individuati e
disciplinati con determinazione del Capo di stato maggiore della rispettiva Forza
armata (15).
(1) Sostituisce il comma
2 dell'art. 7, l. 31 luglio 1954, n. 599.
(2) Modifica l'art. 23,
l. 10 maggio 1983, n. 212.
(3) Modifica l'art. 31,
l. 10 maggio 1983, n. 212.
(4) Sostituisce l'art. 32,
l. 10 maggio 1983, n. 212.
(5) Aggiunge un comma all'art.
34, l. 10 maggio 1983, n. 212.
(6) Aggiunge un comma all'art.
35, l. 10 maggio 1983, n. 212.
(7) Sostituisce il comma
1 dell'art. 44, l. 10 maggio 1983, n. 212.
(8) Modifica il comma 2
dell'art. 45, l. 10 maggio 1983, n. 212.
(9) Sostituisce il comma
2 dell'art. 50, l. 10 maggio 1983, n. 212.
(10) Aggiunge un comma,
dopo il secondo, all'art. 50, l. 10 maggio 1983, n. 212.
(11) Aggiunge un comma all'art.
76, l. 10 maggio 1983, n. 212.
(12) Modifica l'art. 17,
l. 24 dicembre 1986, n. 958.
(13) Modifica il comma 5
dell'art. 32, l. 24 dicembre 1986, n. 958.
(14) La riserva prevista
dal presente comma è elevata al 30 per cento, a norma del comma 6 dell'art. 18,
d.lg. 8 maggio 2001, n. 215; per la sua applicazione si veda il comma 6 dell'articolo
citato.
(15) Comma aggiunto dall'art.
21, d.lg. 28 febbraio 2001, n. 82.
Articolo 39/bis
Attribuzione dell'emolumento
ex articolo 3, comma 2, legge 28 marzo 1997, n. 85.
1. Ai primi marescialli
del ruolo marescialli ed ai tenenti e gradi equiparati provenienti dai marescialli,
ferme restando le condizioni di cui all'articolo 22 del decreto del Presidente della
Repubblica 16 marzo 1999, n. 255, l'emolumento di cui all'articolo 3, comma 2, della
legge 28 marzo 1997, n, 85, è corrisposto dal 1º gennaio 2001 in misura pari alla
differenza tra il proprio livello di inquadramento ed il livello retributivo superiore
(1).
(1) Articolo aggiunto dall'art.
22, D.Lgs. 28 febbraio 2001, n. 82 e poi abrogato, a decorrere dal 1° gennaio 2005,
dall'art. 15, D.Lgs. 30 maggio 2003, n. 193.
Articolo 40
Abrogazione e convalida
di norme.
1. Sono abrogati:
a) l'art. 15 del regio decreto-legge
5 settembre 1938, n. 1519;
b) la legge 1º marzo 1965,
n. 121;
c) gli articoli 4, 5, 6,
8, 11, comma 1, n. 3), 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 29,
30, 36, 37, 38, 39, 40 e 43 della legge 10 maggio 1983, n. 212;
d) la legge 6 giugno 1986,
n. 254;
e) gli articoli 19, 36 e
42 della legge 24 dicembre 1986, n. 958;
f) ogni altra norma incompatibile
con quelle contenute nel presente decreto.
2. Le residue norme della
legge 10 maggio 1983, n. 212, continuano ad esplicare la loro efficacia compatibilmente
con le disposizioni introdotte dal presente decreto.
3. (Omissis) (2).
(1) Comma soppresso con
avviso pubblicato in G.U. 27 giugno 1995, n. 148.
Articolo 41
Clausola finanziaria.
1. All'onere derivante dall'applicazione
del presente decreto si provvede ai sensi dell'art. 1 della legge 29 aprile 1995,
n. 130.
Articolo 42
Entrata in vigore.
1. Le disposizioni del presente
decreto si applicano a decorrere dal 1º settembre 1995 (1).
(1) Articolo aggiunto con
avviso pubblicato in G.U. 27 giugno 1995, n. 148.
Allegato unico
(1) Le tabelle, che si omettono,
sono state modificate prima dal D.L. 23 ottobre 1996, n. 554 e, successivamente,
dall'art. 23, D.Lgs. 28 febbraio 2001, n. 82, con la decorrenza ivi indicata. Da
ultimo, il comma 3 dell'art. 13, D.Lgs. 30 magio 2003, n. 193, ha aggiunto la tabella
B4, a decorrere dal 1° gennaio 2005.