Il
Presidente della Repubblica:
Visti
gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Vista la legge 20 ottobre
1999, n. 380, che conferisce al Governo la delega ad emanare uno
o più decreti legislativi per disciplinare il reclutamento, lo
stato giuridico e l'avanzamento del personale militare femminile,
secondo il principio delle pari opportunità tra uomo e donna;
Udito il parere del Consiglio superiore delle Forze armate; Sentita
la commissione nazionale per la parità e le pari opportunità tra
uomo e donna, di cui alla legge 22 giugno 1990, n. 164; Vista
la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata
nella riunione 10 dicembre 1999; Acquisito il parere delle competenti
commissioni parlamentari, ai sensi dell'art. 1, comma 4, della
citata legge 20 ottobre 1999, n. 380; Vista la deliberazione del
Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 gennaio
2000; Sulla proposta del Ministro della difesa, di concerto con
i Ministri per le pari opportunità, del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica, delle finanze, dei trasporti e
della navigazione e per la funzione pubblica;
Emana il seguente decreto legislativo:
1.
Il reclutamento del personale militare femminile delle Forze armate
e del Corpo della guardia di finanza è effettuato su base volontaria
secondo le disposizioni vigenti per il personale maschile, salvo
quanto disposto dal comma 3 e quanto previsto per l'accertamento
dell'idoneità al servizio militare del personale femminile dai
decreti di cui all'art. 1, comma 5, della legge 20 ottobre 1999,
n. 380.
2.
La partecipazione ai concorsi per l'ammissione ai corsi regolari
delle accademie e a quelli degli istituti e delle scuole di formazione
è consentita ai cittadini e alle cittadine italiani, celibi o
nubili, vedovi o vedove e senza prole. Detti requisiti debbono
essere posseduti all'atto dell'ammissione ai corsi ed essere mantenuti
fino al transito in servizio permanente o all'acquisizione della
qualifica di aspirante, salvo quanto previsto dal comma 4. Ai
cittadini e alle cittadine italiani da reclutare a nomina diretta
non si applica il presente comma. (1)(3)
3.
Il personale femminile che frequenta i corsi regolari delle accademie,
degli istituti e delle scuole di formazione è posto in licenza
speciale a decorrere dalla comunicazione da parte dell'interessata
all'amministrazione della certificazione medica attestante lo
stato di gravidanza e fino all'inizio del periodo di astensione
obbligatoria di cui all'art. 4 della legge 30 dicembre 1971, n.
1204.
4.
I capi di stato maggiore di Forza armata, il comandante generale
dell'Arma dei carabinieri ed il comandante generale della Guardia
di finanza dispongono che gli allievi dell'ultimo anno dei corsi
regolari, posti in licenza ai sensi del comma 3, siano ammessi,
nei casi di valido profitto generale e di limitata incidenza della
licenza sul periodo formativo definiti dagli ordinamenti di cui
all'art. 3, a sostenere gli esami previsti e, se idonei, siano
nominati in servizio permanente o nel grado con la stessa anzianità
degli allievi insieme ai quali hanno superato gli esami. Al personale
femminile nominato in servizio permanente o nel grado a seguito
dell'applicazione del presente comma non si applica l'art. 1 della
legge 8 agosto 1977, n. 564, come sostituito dal comma 6 del presente
articolo.
5.
Ai fini dei reclutamenti previsti dall'art. 4, comma 4, del decreto
legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, dall'art. 16 del decreto
legislativo 24 marzo 1993, n. 117, e dall'art. 8 della legge 28
marzo 1997, n. 85, al personale di cui al comma 3, dimesso per
difetto dei requisiti previsti dal comma 2, è riservata, in funzione
della Forza armata o del Corpo di appartenenza, una percentuale
di posti definita annualmente nell'ambito dei decreti ministeriali
di cui all'art. 1, commi 6 e 7, della legge 20 ottobre 1999, n.
380, fermo restando il possesso dei requisiti indicati nei bandi
di concorso.
6.
(Omissis). (2)
(1)
La Corte costituzionale, con sentenza 24 luglio 2000, n. 332,
ha dichiarato, in applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo
1953, n. 87, l'illegittimità costituzionale del presente comma,
nella parte in cui include, tra i requisiti necessari per la
partecipazione ai concorsi per l'ammissione ai corsi regolari
delle accademie e di quelli degli istituti e delle scuole di
formazione, e tra i requisiti che debbono essere posseduti all'atto
dell'ammissione ai corsi e mantenuti fino al transito in servizio
permanente o all'acquisizione della qualifica di aspirante,
l'essere senza prole.
(2)
Sostituisce l'art. 1 della l. 8 agosto 1977, n. 564.
(3)
La Corte costituzionale, con sentenza 24 ottobre 2002, n. 445,
ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma,
nella parte in cui limita ai cittadini o cittadine italiani
"celibi o nubili, vedovi o vedove" la partecipazione ai concorsi
per l'ammissione ai corsi regolari delle accademie e a quelli
degli istituti e delle scuole di formazione.