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FORZE ARMATE (PERSONALE)
Legge 11 luglio 1978, n. 382 (in Gazz. Uff., 21 luglio, n. 203).
Norme di principio sulla disciplina militare (1). (1) Vedi il d.p.r. 4 novembre
1979, n. 691.
Preambolo
Articolo
1
(Omissis)
(1).
(1)
Articolo abrogato dall'art. 1, l. 14 novembre 2000, n. 331.
Articolo
2
I
militari prestano giuramento con la seguente formula: «Giuro di
essere fedele alla Repubblica italiana, di osservarne la Costituzione
e le leggi e di adempiere con disciplina ed onore tutti i doveri
del mio stato per la difesa della Patria e la salvaguardia delle
libere istituzioni».
Articolo 3
Ai
militari spettano i diritti che la Costituzione della Repubblica
riconosce ai cittadini. Per garantire l'assolvimento dei compiti
propri delle Forze armate la legge impone ai militari limitazioni
nell'esercizio di alcuni di tali diritti, nonché l'osservanza
di particolari doveri nell'ambito dei principi costituzionali.
Lo
Stato predispone misure effettive volte a tutelare e promuovere
lo sviluppo della personalità dei militari nonché ad assicurare
loro un dignitoso trattamento di vita.
Articolo 4
L'assoluta
fedeltà alle istituzioni repubblicane è il fondamento dei doveri
del militare.
Il
militare osserva con senso di responsabilità e consapevole partecipazione
tutte le norme attinenti alla disciplina ed ai rapporti gerarchici.
Deve
essere sempre garantita nei rapporti personali la pari dignità
di tutti i militari.
Gli
ordini devono, conformemente alle norme in vigore, attenere alla
disciplina, riguardare il servizio e non eccedere i compiti di
istituto.
Il
militare al quale viene impartito un ordine manifestamente rivolto
contro le istituzioni dello Stato o la cui esecuzione costituisce
comunque manifestamente reato, ha il dovere di non eseguire l'ordine
e di informare al più presto i superiori.
Articolo 5
Il
regolamento di disciplina militare è emanato, in esecuzione della
presente legge ed entro sei mesi dall'entrata in vigore della
stessa, con decreto del presidente della Repubblica, previa deliberazione
del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della difesa,
sentite le Commissioni permanenti competenti per materia delle
due Camere (1).
I
militari sono tenuti all'osservanza delle norme del regolamento
di disciplina militare dal momento della incorporazione a quello
della cessazione dal servizio attivo.
Il
regolamento di disciplina deve prevedere la sua applicazione nei
confronti dei militari che si trovino in una delle seguenti condizioni:
a)
svolgono attività di servizio;
b)
sono in luoghi militari o comunque destinati al servizio;
c)
indossano l'uniforme;
d)
si qualificano, in relazione ai compiti di servizio, come militari
o si rivolgono ad altri militari in divisa o che si qualificano
come tali.
Quando
non ricorrono le suddette condizioni, i militari devono essere
comunque tenuti all'osservanza delle disposizioni del regolamento
di disciplina militare che concernono i doveri attinenti al giuramento
prestato, al grado, alla tutela del segreto e al dovuto riserbo
sulle questioni militari, in conformità alle vigenti disposizioni
di legge.
Durante
l'espletamento dei compiti di servizio e nei luoghi militari o
comunque destinati al servizio è obbligatorio l'uso dell'uniforme,
salvo diverse disposizioni di servizio.
L'uso
dell'abito civile è consentito fuori dei luoghi militari, durante
le licenze e i permessi. Nelle ore di libera uscita è consentito
salvo limitazioni derivanti dalle esigenze delle accademie militari,
durante il primo anno di corso, delle scuole allievi sottufficiali
durante i primi quattro mesi di corso formativo e dei collegi
militari, nonché da esigenze dei servizi di sicurezza di particolari
impianti ed installazioni e da esigenze operative e di addestramento
fuori sede.
(1)
Vedi d.p.r. 18 luglio 1986, n. 545.
Articolo 6
Le
Forze armate debbono in ogni circostanza mantenersi al di fuori
delle competizioni politiche.
Ai
militari che si trovano nelle condizioni previste dal terzo comma
dell'articolo 5 è fatto divieto di partecipare a riunioni e manifestazioni
di partiti, associazioni e organizzazioni politiche, nonché di
svolgere propaganda a favore o contro partiti, associazioni, organizzazioni
politiche o candidati ad elezioni politiche ed amministrative.
I
militari candidati ad elezioni politiche o amministrative possono
svolgere liberamente attività politica e di propaganda al di fuori
dell'ambiente militare e in abito civile. Essi sono posti in licenza
speciale per la durata della campagna elettorale.
Ferme
le disposizioni di legge riguardanti il collocamento in aspettativa
dei militari di carriera eletti membri del Parlamento o investiti
di cariche elettive presso gli enti autonomi territoriali, i militari
di leva o richiamati, che siano eletti ad una funzione pubblica,
provinciale o comunale, dovranno, compatibilmente con le esigenze
di servizio, essere destinati ad una sede che consenta loro l'espletamento
delle particolari funzioni cui sono stati eletti ed avere a disposizione
il tempo che si renda a ciò necessario.
Articolo 7
Sono
vietate riunioni non di servizio nell'ambito dei luoghi militari
o comunque destinati al servizio, salvo quelle previste dal successivo
articolo 19; queste, in ogni caso, devono essere concordate con
i comandi competenti.
Fuori
dei predetti luoghi sono vietate assemblee o adunanze di militari
che si qualifichino esplicitamente come tali o che siano in uniforme.
Articolo 8
I
militari non possono esercitare il diritto di sciopero, costituire
associazioni professionali a carattere sindacale, aderire ad altre
associazioni sindacali.
I
militari in servizio di leva e quelli richiamati in temporaneo
servizio, possono iscriversi o permanere associati ad organizzazioni
sindacali di categoria, ma è fatto loro divieto di svolgere attività
sindacale quando si trovano nelle condizioni previste dal terzo
comma dell'articolo 5.
La
costituzione di associazioni o circoli fra militari è subordinata
al preventivo assenso del Ministro della difesa.
Articolo 9
I
militari possono liberamente pubblicare loro scritti, tenere pubbliche
conferenze e comunque manifestare pubblicamente il proprio pensiero,
salvo che si tratti di argomenti a carattere riservato di interesse
militare o di servizio per i quali deve essere ottenuta l'autorizzazione.
Essi
possono inoltre trattenere presso di sé, nei luoghi di servizio,
qualsiasi libro, giornale o altra pubblicazione periodica.
Nei
casi previsti dal presente articolo resta fermo il divieto di
propaganda di cui al precedente articolo 6.
Articolo 10
Lo
Stato promuove l'elevamento culturale, la formazione della coscienza
civica e la preparazione professionale dei militari e ne predispone
le condizioni per l'effettivo perseguimento.
A
tal fine dovrà essere prevista, in particolare, l'istituzione
di corsi di istruzione, di biblioteche e di rivendite di pubblicazioni
a carattere culturale, politico e ricreativo.
Articolo 11
I
militari di qualunque religione possono esercitarne il culto e
ricevere l'assistenza dei loro ministri; il regolamento di disciplina
stabilisce, compatibilmente con le esigenze di servizio, le necessarie
norme di attuazione.
La
partecipazione alle funzioni religiose nei luoghi militari è facoltativa,
salvo che nei casi di servizio.
Articolo 12
Per
imprescindibili esigenze di impiego ai militari può essere vietato
o ridotto in limiti di tempo e di distanza l'allontanamento dalla
località di servizio.
I
militari che intendono recarsi all'estero, anche per breve tempo,
devono ottenere apposita autorizzazione.
Articolo
13
È
attribuito all'autorità militare il potere sanzionatorio nel campo
della disciplina.
La
violazione dei doveri della disciplina militare comporta sanzioni
disciplinari di stato e sanzioni disciplinari di corpo.
Le
sanzioni disciplinari di stato sono regolate per legge.
Le
sanzioni disciplinari di corpo sono regolate dal regolamento di
disciplina militare, entro i limiti e nei modi fissati nei successivi
articoli 14 e 15.
Articolo 14
Le
sanzioni disciplinari di corpo consistono nel richiamo, nel rimprovero,
nella consegna e nella consegna di rigore.
Il
richiamo è verbale.
Il
rimprovero è scritto.
La
consegna consiste nella privazione della libera uscita fino al
massimo di sette giorni consecutivi.
La
consegna di rigore comporta il vincolo di rimanere, fino al massimo
di quindici giorni, in apposito spazio dell'ambiente militare
- in caserma o a bordo di navi - o nel proprio alloggio, secondo
le modalità stabilite dal regolamento di disciplina.
La
consegna e la consegna di rigore possono essere inflitte rispettivamente
dal comandante di reparto e dal comandante del corpo o dell'ente
presso il quale il militare che subisce la punizione presta servizio,
salvo i casi di necessità ed urgenza ed a titolo precauzionale.
La
sanzione della consegna di rigore non può essere inflitta se non
per comportamenti specificamente previsti dal regolamento di disciplina.
Nessuna
sanzione disciplinare di corpo può essere inflitta senza contestazione
degli addebiti e senza che siano state sentite e vagliate le giustificazioni
addotte dal militare interessato.
Non
può essere inflitta la consegna di rigore se non è stato sentito
il parere di una commissione di tre militari, di cui due di grado
superiore ed uno pari grado del militare che ha commesso la mancanza.
Quest'ultimo è assistito da un difensore da lui scelto fra i militari
dell'ente cui appartiene o, in mancanza, designato d'ufficio.
Il difensore non può essere di grado superiore a quello più elevato
dei componenti la commissione. Nessuna sanzione disciplinare può
essere inflitta al militare che ha esercitato le funzioni di difensore
in un procedimento disciplinare per fatti che rientrano nell'espletamento
del suo mandato. Il regolamento di disciplina militare stabilisce
le modalità e le procedure per la composizione e il funzionamento
della commissione, nonché per la designazione del difensore, tenendo
conto della particolare struttura ordinativa e funzionale di ciascuna
forza armata (1).
In
caso di necessità ed urgenza, il comandante di corpo può disporre,
a titolo precauzionale, l'immediata adozione di provvedimenti
provvisori, della durata massima di quarantotto ore, in attesa
che venga definita la sanzione disciplinare.
Il
regolamento di disciplina militare stabilisce i casi in cui possono
essere disposti la sospensione della sanzione, il condono della
consegna e della consegna di rigore, nonché la cessazione di ogni
effetto della sanzione dopo due anni di buona condotta.
(1)
La Corte Costituzionale con sentenza 5 febbraio 1992, n. 37,
ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma,
nella parte in cui non prevede che il militare sottoposto a
procedimento disciplinare ha la facoltà di indicare come difensore
nel procedimento stesso un altro militare non appartenente all'«ente»
nel quale egli presta servizio.
Articolo 16
L'organo
sovraordinato di cui all'art. 1 del D.P.R. 24 novembre 1971, n.
1199, è rappresentato dall'organo gerarchicamente superiore a
quello che ha emesso il provvedimento.
Avverso
le sanzioni disciplinari di corpo non è ammesso ricorso giurisdizionale
o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica se prima
non è stato esperito ricorso gerarchico o siano trascorsi novanta
giorni dalla data di presentazione del ricorso.
È
comunque in facoltà del militare presentare, con le modalità che
saranno indicate nel regolamento di disciplina militare, istanze
tendenti ad ottenere il riesame di sanzioni disciplinari di corpo.
Articolo 17
Nei
confronti dei militari, in sede di attribuzione di incarico, di
assegnazione o di trasferimento a comandi, a enti, a reparti,
ad armi o a specializzazioni, sono vietate le discriminazioni
per motivi politici o ideologici. È altresì vietata l'annotazione
nelle schede informative personali di notizie relative alle opinioni
politiche, religiose o sindacali dei militari, o comunque idonee
a fini di discriminazione politica dei militari stessi.
L'ammissibilità
dei militari alla conoscenza di informazioni e dati segreti o
riservati è subordinata a preventivi procedimenti di accertamento
soggettivo, a seguito dei quali devono essere comunque esclusi
coloro il cui comportamento nei confronti delle istituzioni democratiche
non dia sicuro affidamento di scrupolosa fedeltà alla Costituzione
repubblicana e alle ragioni di sicurezza dello Stato (1).
(1)
Articolo così sostituito dall'art. 26, l. 24 dicembre 1986,
n. 958.
Articolo 18
Sono
istituiti organi di rappresentanza di militari con le competenze
indicate dal successivo articolo 19.
Gli
organi della rappresentanza militare si distinguono:
a)
in un organo centrale, a carattere nazionale ed interforze, articolato,
in relazione alle esigenze, in commissioni interforze di categoria
- ufficiali, sottufficiali e volontari - e in sezione di forza
armata o di corpo armato - Esercito, Marina, Aeronautica, carabinieri
e guardia di finanza;
b)
in un organo intermedio presso gli alti comandi;
c)
in un organo di base presso le unità a livello minimo compatibile
con la struttura di ciascuna forza armata o corpo armato.
L'organo
centrale e quelli intermedi sono costituiti da un numero fisso
di delegati di ciascuna delle seguenti categorie: ufficiali, sottufficiali
e volontari. L'organo di base è costituito dai rappresentanti
delle suddette categorie presenti al livello considerato. Nell'organo
centrale la rappresentanza di ciascuna forza armata o corpo è
proporzionale alla rispettiva consistenza numerica.
I
militari di leva sono rappresentati negli organi di base da delegati
eletti nelle unità minime compatibili con la struttura di ciascuna
forza armata e con scadenze che garantiscano la continuità degli
organi rappresentativi.
Per
la elezione dei rappresentanti nei diversi organi di base si procede
con voto diretto, nominativo e segreto.
I
rappresentanti dei militari di leva negli organi di base eleggono
nel proprio ambito semestralmente loro delegati nell'organo intermedio.
All'elezione
dei rappresentanti negli organi intermedi provvedono i rappresentanti
eletti negli organi di base, scegliendoli nel proprio ambito con
voto diretto, nominativo e segreto. Ciascuno dei rappresentanti
di base esprime non più di due terzi dei voti rispetto al numero
dei delegati da eleggere. Con la stessa procedura i rappresentanti
degli organi intermedi eleggono i delegati all'organo centrale.
Gli
eletti, militari di carriera, durano in carica tre anni e non
sono immediatamente rieleggibili (1).
Gli
eletti, militari di carriera o di leva, che cessano anticipatamente
dal mandato sono sostituiti, per il periodo residuo, dai militari
che nelle votazioni effettuate, di primo o secondo grado, seguono
immediatamente nella graduatoria l'ultimo degli eletti.
(1)
Comma così sostituito dall'art. 1, l. 9 aprile 1990, n. 89.
Articolo 19
Normalmente
l'organo centrale della rappresentanza si riunisce in sessione
congiunta di tutte le sezioni costituite, per formulare pareri
e proposte e per avanzare richieste, nell'ambito delle competenze
attribuite.
Tale
sessione si aduna almeno una volta l'anno per formulare un programma
di lavoro e per verificarne l'attuazione.
Le
riunioni delle sezioni costituite all'interno dell'organo centrale
della rappresentanza sono convocate ogni qualvolta i pareri e
le proposte da formulare e le richieste da avanzare riguardino
esclusivamente le singole forze armate o i corpi armati. Le riunioni
delle commissioni costituite all'interno dell'organo centrale
della rappresentanza sono convocate ogni qualvolta i pareri e
le proposte da formulare e le richieste da avanzare riguardino
le singole categorie.
Il
Ministro della difesa riunisce una volta l'anno i militari di
leva, all'uopo eletti dai rappresentanti di detta categoria negli
organi intermedi, per ascoltare, in riferimento alla relazione
di cui all'articolo 24, pareri, proposte e richieste in merito
allo stato del personale di leva.
Le
competenze dell'organo centrale di rappresentanza riguardano la
formulazione di pareri, di proposte e di richieste su tutte le
materie che formano oggetto di norme legislative o regolamentari
circa la condizione, il trattamento, la tutela - di natura giuridica,
economica, previdenziale, sanitaria, culturale e morale - dei
militari. Ove i pareri, le proposte, le richieste riguardino materie
inerenti il servizio di leva devono essere sentiti i militari
di leva eletti negli organi intermedi. Tali pareri, proposte e
richieste sono comunicati al Ministro della difesa che li trasmette
per conoscenza alle Commissioni permanenti competenti per materia
delle due Camere, a richiesta delle medesime.
L'organo
centrale della rappresentanza militare può essere ascoltato, a
sua richiesta, dalle Commissioni permanenti competenti per materia
delle due Camere, sulle materie indicate nel comma precedente
e secondo le procedure previste dai regolamenti parlamentari.
Gli
organi della rappresentanza militare, intermedi e di base, concordano
con i comandi e gli organi dell'amministrazione militare, le forme
e le modalità per trattare materie indicate nel presente articolo.
Dalle
competenze degli organi rappresentativi sono comunque escluse
le materie concernenti l'ordinamento, l'addestramento, le operazioni,
il settore logistico-operativo, il rapporto gerarchico-funzionale
e l'impiego del personale.
Gli
organi rappresentativi hanno inoltre la funzione di prospettare
le istanze di carattere collettivo, relative ai seguenti campi
di interesse:
conservazione
dei posti di lavoro durante il servizio militare, qualificazione
professionale, inserimento nell'attività lavorativa di coloro
che cessano dal servizio militare;
provvidenze
per gli infortuni subiti e per le infermità contratte in servizio
e per causa di servizio;
attività
assistenziali, culturali, ricreative e di promozione sociale,
anche a favore dei familiari;
organizzazione
delle sale convegno e delle mense;
condizioni
igienico-sanitarie;
alloggi.
Gli
organi di rappresentanza sono convocati dalla presidenza, per
iniziativa della stessa o a richiesta di un quinto dei loro componenti,
compatibilmente con l'esigenze di servizio.
Per
i provvedimenti da adottare in materia di attività assistenziale,
culturale, ricreativa, di promozione sociale, anche a favore dei
familiari, l'amministrazione militare competente può avvalersi
dell'apporto degli organi di rappresentanza intermedi o di base,
per i rapporti con le regioni, le province, i comuni.
Articolo 20
Sono
vietati gli atti diretti comunque a condizionare o limitare l'esercizio
del mandato dei componenti degli organi della rappresentanza.
I
trasferimenti ad altre sedi di militari di carriera o di leva
eletti negli organi di rappresentanza, qualora pregiudichino l'esercizio
del mandato, devono essere concordati con l'organo di rappresentanza
a cui il militare, di cui si chiede il trasferimento, appartiene.
Il
Ministro della difesa emana, con decreto pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale, il regolamento interno per l'organizzazione
e il funzionamento della rappresentanza militare, adottato dall'organo
centrale a maggioranza assoluta dei componenti; con il medesimo
decreto il Ministro della difesa stabilisce le norme di collegamento
con i rappresentanti dei militari delle categorie in congedo e
dei pensionati, delegati dalle rispettive associazioni (1).
Entro
centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge saranno emanate, con le stesse modalità previste dal primo
comma dell'articolo 5, le norme di attuazione delle disposizioni
contenute negli articoli 18 e 19.
(1)
Vedi anche il d.m. 9 ottobre 1985.
Articolo 21
Sono
condonate le sanzioni disciplinari di corpo inflitte o da infliggere
per infrazioni disciplinari commesse dai militari fino a tutto
il 30 novembre 1977. Delle sanzioni condonate non deve rimanere
alcuna traccia nel fascicolo personale degli interessati.
Ad
istanza dell'interessato, da presentarsi entro novanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono revocati
i trasferimenti che risultassero connessi a comportamenti rivolti
a prospettare la necessità della riforma del regolamento di disciplina
militare.
In
deroga alle norme vigenti in materia di documentazione caratteristica
del personale militare, è ammesso ricorso amministrativo al Ministro
della difesa per l'annullamento delle documentazioni caratteristiche
negative in dipendenza dei motivi connessi alla richiesta di riforma
della disciplina militare e riferite agli anni 1971 e successivi.
Articolo 22
(Omissis)
(1).
(1)
Abroga l'art. 40, c.p.m.p.
Articolo 23
L'esercizio
di un diritto ai sensi della presente legge esclude l'applicabilità
di sanzioni disciplinari.
Articolo 24
[Il
Ministro della difesa, entro il 31 dicembre di ogni anno, presenta
al Parlamento una relazione sullo stato della disciplina militare]
(1).
(1)
La relazione di cui al presente articolo è stata sostituita
da quella di cui all'art. 6, l. 14 novembre 2000, n. 331.
Articolo 25
Fino
all'entrata in vigore del nuovo regolamento di disciplina militare,
continuano a trovare applicazione le norme del regolamento di
disciplina militare approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 31 ottobre 1964, che non siano in contrasto con la
presente legge (1).
(1)
Vedi d.p.r. 18 luglio 1986, n. 545.
Articolo 26
Sono
abrogate tutte le disposizioni legislative in contrasto con le
norme della presente legge.