Leggi
FORZE ARMATE (PERSONALE)
Decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 505 (in Gazz. Uff., 3 febbraio, n. 27).
- Armonizzazione del trattamento giuridico dei volontari al terzo anno di ferma
breve con quello del personale militare in servizio permanente effettivo, a norma
dell'articolo 1, comma 99, della l. 23 dicembre 1996, n. 662.
Decreto
legislativo 30 dicembre 1997, n. 505 (in Gazz. Uff., 3 febbraio,
n. 27). - Armonizzazione del trattamento giuridico dei volontari
al terzo anno di ferma breve con quello del personale militare
in servizio permanente effettivo, a norma dell'articolo 1, comma
99, della l. 23 dicembre 1996, n. 662.
Preambolo
Articolo
1
Ripartizione
dei volontari in ferma breve.
1.
Il personale volontario in ferma breve delle Forze armate, in
ragione della professionalità acquisita e dei crescenti oneri
di impiego operativo connessi con l'anzianità di servizio, nonché
della validità, ai fini dell'assolvimento degli obblighi di leva,
del servizio prestato, ai sensi del decreto legislativo 12 maggio
1995, n. 196, e della durata prevista dalle norme in vigore per
la ferma di leva obbligatoria, viene così ripartito:
a)
volontari in ferma breve con meno di dieci mesi di servizio. Sono
equiparati, ai fini dell'impiego, ai militari in servizio di leva
obbligatorio e sono impiegati prevalentemente in attività addestrative
e di istruzione;
b)
volontari in ferma breve con oltre dieci mesi e non più di ventiquattro
mesi di servizio. Partecipano ad attività sia operative che addestrative
e di istruzione;
c)
volontari in ferma breve con oltre ventiquattro mesi di servizio.
Dovranno essere prioritariamente impiegati, in relazione all'esperienza
acquisita ed alla stregua dei volontari in servizio permanente,
in attività operative, anche di particolare intensità o che possano
comportare responsabilità di comando di piccoli nuclei di personale.
Articolo 2
Licenze
del personale volontario in ferma breve con meno di dieci mesi di
servizio.
[1.
Al personale volontario in ferma breve con meno di dieci mesi
di servizio si applica la normativa vigente in materia di licenze
del personale militare in servizio di leva obbligatorio, ad eccezione
di quanto previsto in materia di licenza straordinaria senza assegni
in attesa di congedo ed in materia di licenze brevi, in occasione
dei fine settimana o delle festività infrasettimanali durante
i quali si applica quanto previsto al successivo articolo 3.
2.
Per il personale di cui al comma 1 la licenza speciale è concessa
limitatamente alla fattispecie prevista dall'articolo 6 della
legge 11 luglio 1978, n. 382.] (1)
(1)
Articolo abrogato a decorrere dal 1° gennaio 2002, ai sensi
del comma 3, art. 30, d.lg. 8 maggio 2001, n. 215.
Articolo 3
Permessi
speciali.
[1.
Al personale volontario in ferma breve con meno di dieci mesi
di servizio, soddisfatte le esigenze operative, addestrative,
di sicurezza e di servizio, che non abbia provvedimenti disciplinari
in corso, possono essere concessi, in coincidenza con il fine
settimana o con le festività infrasettimanali, permessi speciali
con decorrenza dall'inizio della libera uscita dell'ultimo giorno
lavorativo della settimana o precedente la festività.
2.
I permessi di cui al comma 1 sono altresì concessi al personale
volontario in ferma breve con oltre dieci mesi di servizio, qualora
tale personale intenda trascorrere il fine settimana o le festività
infrasettimanali fuori dalla sede ove è autorizzato a pernottare.
Per tale personale gli stessi decorrono dalla fine delle attività
dell'ultimo giorno lavorativo della settimana o precedente la
festività.] (1)
(1)
Articolo abrogato a decorrere dal 1° gennaio 2002, ai sensi
del comma 3, art. 30, d.lg. 8 maggio 2001, n. 215.
Articolo 4
Licenza
ordinaria.
[1.
Il personale volontario in ferma breve con oltre dieci mesi di
servizio ha diritto, in ogni anno di servizio, ad un periodo di
licenza ordinaria retribuito. Durante tale periodo al personale
spetta la normale retribuzione, escluse le indennità che non siano
corrisposte per dodici mensilità.
2.
Per il personale con oltre dieci mesi e non oltre ventiquattro
mesi di servizio la durata della licenza ordinaria è di ventotto
giorni lavorativi. La durata della licenza ordinaria per il personale
con oltre ventiquattro mesi di servizio è di trenta giorni lavorativi,
con esclusione del personale che frequenta i corsi di formazione,
per il quale continua ad applicarsi la disciplina prevista dai
rispettivi ordinamenti. Al personale in servizio all'estero o
presso organismi internazionali (con sede in Italia o all'estero),
contingenti ONU compresi, competono le licenze previste dalle
leggi che ne disciplinano l'impiego da accordi internazionali,
ovvero da norme proprie dell'organismo accettate dall'Autorità
nazionale.
3.
I periodi di cui al comma 2 sono comprensivi delle due giornate
previste dall'articolo 1, comma 1, lettera a),
della legge 23 dicembre 1977, n. 937.
4.
A tutto il personale di cui al comma 1 sono altresì attribuite
quattro giornate di riposo da fruire nell'anno solare ai sensi
ed alle condizioni previste dalla legge 23 dicembre 1977, n. 937.
5.
In caso di servizio presso enti/reparti ove l'orario settimanale
di lavoro è distribuito su cinque giorni, il sabato è considerato
non lavorativo ed i giorni di licenza ordinaria di cui al comma
2, sono ridotti rispettivamente a ventiquattro ed a ventisei giorni
lavorativi.
6.
Nell'anno di maturazione del diritto di cui al comma 1 o di cessazione
dal servizio, la durata della licenza ordinaria è determinata
in proporzione ai dodicesimi di servizio prestato. La frazione
di mese superiore a quindici giorni è considerata a tutti gli
effetti come mese intero.
7.
La licenza ordinaria è un diritto irrinunciabile e non è monetizzabile.
8.
Nel caso di indifferibili esigenze di servizio che non abbiano
reso possibile la fruizione della licenza ordinaria nel corso
dell'anno, la licenza ordinaria dovrà essere fruita entro il primo
semestre dell'anno successivo.
9.
Compatibilmente con le esigenze di servizio, in caso di motivate
esigenze di carattere personale, il personale dovrà fruire della
licenza residua al 31 dicembre entro il mese di aprile dell'anno
successivo a quello di spettanza.
10.
Il diritto alla licenza ordinaria non è riducibile in ragione
di assenza per infermità, anche se tale assenza si sia protratta
per l'intero anno solare. In quest'ultima ipotesi è autorizzato
il periodo di godimento della licenza ordinaria in relazione alle
esigenze di organizzazione del servizio.
11.
Le infermità insorte durante la fruizione della licenza ordinaria
ne interrompono il godimento nei casi di ricovero ospedaliero
o di infortuni e malattie superiori a tre giorni, adeguatamente
e debitamente documentate e che l'amministrazione sia posta in
condizione di accertare a seguito di tempestiva informazione.
12.
In caso di richiamo dalla licenza ordinaria per indifferibili
esigenze di servizio, al personale richiamato compete il rimborso
delle spese di viaggio per il rientro in sede nonché il trattamento
previsto in occasione di servizi isolati fuori sede. Identico
trattamento compete anche nel caso di ritorno nella località ove
il personale fruiva della licenza ordinaria. Il personale ha inoltre
diritto al rimborso delle spese anticipate per il periodo di licenza
ordinaria non goduta.
13.
Le norme di cui al presente articolo si applicano dal 1º gennaio
1998. Per la connessa disciplina di ordine procedurale continuano
ad applicarsi le disposizioni previste dalle norme vigenti in
materia per il personale militare, e successive modificazioni
ed integrazioni.] (1)
(1)
Articolo abrogato a decorrere dal 1° gennaio 2002, ai sensi
del comma 3, art. 30, d.lg. 8 maggio 2001, n. 215.
Articolo 5
Licenza
straordinaria.
[1.
Per il personale volontario in ferma breve con oltre dieci mesi
di servizio la licenza straordinaria è disciplinata dalla normativa
prevista dall'articolo 13, comma 1, del decreto del Presidente
della Repubblica 31 luglio 1995, n. 394, e successive modificazioni
ed integrazioni. La licenza straordinaria di convalescenza non
è da ritenersi compresa nel tetto massimo fissato per la licenza
straordinaria dal predetto articolo 13, comma 1, del decreto del
Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 394, e successive
modificazioni ed integrazioni.
2.
Per il personale di cui al comma 1, la licenza breve è soppressa.
3.
Le norme di cui al presente articolo si applicano dal 1º gennaio
1998. Per la connessa disciplina di ordine procedurale continuano
ad applicarsi le disposizioni previste dalle norme vigenti in
materia per il personale militare, e successive modificazioni
ed integrazioni.
4.
L'Amministrazione della difesa favorisce l'aspirazione dei volontari
in ferma breve con oltre dieci mesi di servizio che intendono
conseguire un titolo di studio di scuola media superiore o universitario
o partecipare a corsi di specializzazione post-universitari o
ad altri corsi istituiti presso le scuole pubbliche o parificate
nella stessa sede di servizio. A tal fine, oltre ai normali periodi
di licenza straordinaria per esami, è concesso, soddisfatte le
esigenze operative, addestrative, di sicurezza e di servizio,
un periodo annuale complessivo di centocinquanta ore da dedicare
alla frequenza dei corsi stessi. Tale periodo viene detratto dai
periodi previsti per la normale attività d'impiego, secondo le
esigenze prospettate dall'interessato al comando di appartenenza
almeno due giorni prima dell'inizio dei corsi stessi. L'interessato
dovrà dimostrare, attraverso idonea documentazione, di avere frequentato
il corso di studi per il quale ha richiesto il beneficio, che
è suscettibile di revoca in caso di abuso, con decurtazione del
periodo già fruito dalla licenza ordinaria dell'anno in corso
o dell'anno successivo.] (1)
(1)
Articolo abrogato a decorrere dal 1° gennaio 2002, ai sensi
del comma 3, art. 30, d.lg. 8 maggio 2001, n. 215.
Articolo 6
Festività.
1.
Sono considerati giorni festivi esclusivamente le domeniche e
gli altri giorni riconosciuti come tali dallo Stato a tutti gli
effetti civili, nonché la ricorrenza del Santo Patrono del comune
sede di servizio, se ricadente in giornata feriale.
2.
Al personale appartenente alle chiese cristiane avventiste ed
alla religione ebraica si applicano le disposizioni della L. 22
novembre 1988, n. 516, e della L. 8 marzo 1989, n. 101.
Articolo 7
Alloggiamento
e pernottamenti.
1.
(Omissis) (1).
(1)
Sostituisce l'art. 48, d.p.r. 18 luglio 1986, n. 545. Vedi l'art.
30, d.lg. 8 maggio 2001, n. 215.
Articolo 8
Libera
uscita.
1.
(Omissis) (1).
(1)
Sostituisce il comma 1 ed aggiunge i commi 1-bis e 1-ter all'art.
45, d.p.r. 18 luglio 1986, n. 545. Vedi l'art. 30, d.lg. 8 maggio
2001, n. 215.
Articolo 9
Modalità
di impiego.
1.
Le modalità di impiego settimanale dei volontari in ferma breve
con meno di dieci mesi di servizio, nonché dei graduati e militari
semplici vincolati a ferme speciali da meno di dieci mesi sono
equiparate a quelle previste per il personale in ferma di leva
obbligatoria.
2.
Fatte salve le esigenze operative, addestrative, di sicurezza
e di servizio dei reparti, l'impiego del personale volontario
in ferma breve con oltre dieci mesi di servizio ha una durata
complessivamente pari a quella dei volontari in servizio permanente.
3.
L'attività giornaliera comprende i periodi di lavoro effettivamente
svolti escludendo dal computo le attività dedicate all'espletamento
di esigenze di carattere personale, ancorché disciplinate dall'orario
di servizio.
4.
I servizi di guardia dovranno essere disciplinati prevedendo appositi
turni di riposo. Le modalità di fruizione di detti turni di riposo
sono disciplinate da apposita normativa di Forza armata.
5.
Ove necessiti impiegare volontari in ferma breve per durate superiori
rispetto alla prevista attività di impiego, le eventuali eccedenze
daranno luogo ad adeguati turni di riposo/recupero psicofisico,
disciplinati da apposita normativa di Forza armata. (1)
(1)
Vedi l'art. 30, d.lg. 8 maggio 2001, n. 215.
Articolo 10
Trattenimento
a domanda dei volontari che hanno subìto ferite/lesioni in servizio
e per causa di servizio.
1.
I volontari di cui all'articolo 1 che subiscano in servizio, per
causa di servizio, ferite o lesioni tali da provocare una permanente
inidoneità psico-fisica agli incarichi specializzazioni, categorie
e specialità di assegnazione, possono, a domanda, purché idonei
al servizio militare incondizionato, permanere in servizio fino
al termine della ferma contratta, in deroga a quanto previsto
dall'articolo 9, n. 2), lettera a),
della legge 10 maggio 1983, n. 212.
2.
Il personale indicato al comma 1, a cui è stata accolta la domanda
di permanenza in servizio, può partecipare, secondo quanto previsto
dalla normativa vigente, ai concorsi per l'immissione nel ruolo
dei volontari di truppa in servizio permanente per essere impiegato
in incarichi, specializzazioni, categorie e specialità adeguate
al profilo psico-fisico posseduto.
3.
Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano anche ai militari
di truppa in ferma di leva prolungata, transitati nei volontari
in ferma breve ai sensi dell'articolo 37 del decreto legislativo
12 maggio 1995, n. 196, sempreché ne sussistano le condizioni,
anche se nei loro confronti è già stato emesso un provvedimento
di proscioglimento d'autorità dalla ferma contratta ai sensi del
predetto articolo 9, n. 2), lettera a),
della legge 10 maggio 1983, n. 212.
Articolo 11
Licenza
straordinaria di convalescenza.
1.
I volontari in ferma breve temporaneamente non idonei al servizio
sono collocati in licenza straordinaria di convalescenza.
2.
La durata massima della licenza straordinaria di convalescenza,
nell'intero periodo di ferma non può superare un anno nel triennio
e termina con il cessare della causa che l'ha determinata. In
presenza di rafferma, oltre la ferma triennale, la durata della
licenza straordinaria di convalescenza è elevabile fino ad un
massimo di due anni. In ogni caso la licenza straordinaria di
convalescenza non può superare complessivamente i due anni a quinquennio.
3.
Il personale di cui al comma 1, prima dell'invio in licenza straordinaria
di convalescenza, può fruire, a richiesta, la licenza ordinaria
ancora spettante nell'anno in corso.
4.
Ai volontari in ferma breve con oltre dieci mesi di servizio,
durante la licenza straordinaria di convalescenza per infermità
non dipendente da causa di servizio, compete il trattamento economico
per intero per i primi sei mesi e ridotto alla metà per i successivi
tre mesi.
5.
Il tempo trascorso in licenza di convalescenza non comporta alcuna
detrazione di anzianità ed è computato per intero ai fini dell'attribuzione
degli aumenti periodici della paga.
6.
Al volontario di truppa in ferma breve in licenza straordinaria
di convalescenza per infermità dipendente da causa di servizio
compete l'intero trattamento economico goduto dai pari grado in
attività di servizio. Agli effetti previdenziali, il tempo trascorso
dal militare in licenza straordinaria di convalescenza per infermità
proveniente o non proveniente da causa di servizio è computato
per intero.
7.
Le norme di cui al presente articolo si applicano dal 1º gennaio
1998. Per la connessa disciplina di ordine procedurale continuano
ad applicarsi le disposizioni previste dalle norme vigenti in
materia per il personale militare, e successive modificazioni
ed integrazioni.