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BOSCHI E FORESTE
CARABINIERI
GUARDIA DI FINANZA
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA
PUBBLICA SICUREZZA
Legge 1 febbraio 1989, n. 53 (in Suppl. ordinario alla Gazz. Uff., 21 febbraio, n. 43). - Modifiche alle norme sullo stato giuridico e sull'avanzamento dei vicebrigadieri, dei graduati e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza nonché disposizioni relative alla Polizia di Stato, al Corpo degli agenti di custodia e al Corpo forestale dello Stato.
Preambolo
TITOLO I
NORME
SULLO STATO GIURIDICO
Articolo 1
1.
I marescialli dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia
di finanza si distinguono in:
a)
marescialli in servizio permanente;
b)
marescialli in ferma volontaria;
c)
marescialli in congedo;
d)
marescialli in congedo assoluto.
2.
I marescialli in congedo sono ripartiti nelle categorie dell'ausiliaria,
del complemento e della riserva (1).
3.
Ai marescialli che cessano dal servizio permanente per il raggiungimento
del limite di età sono estese le norme di cui al titolo IV della
legge 10 maggio 1983, n. 212, e successive modificazioni (1).
(1)
Comma così modificato dall'art. 70, d.lg. 12 maggio 1995, n.
199.
Articolo 2
1.
I graduati, i carabinieri e i finanzieri si distinguono in:
a)
appuntati scelti, appuntati, carabinieri scelti, finanzieri scelti,
carabinieri e finanzieri in servizio permanente;
b)
appuntati, carabinieri e finanzieri in ferma volontaria;
c)
carabinieri ausiliari in ferma volontaria;
d)
appuntati scelti, appuntati, carabinieri scelti, finanzieri scelti,
carabinieri e finanzieri in congedo illimitato, nell'ausiliaria,
nella riserva ed in congedo assoluto.
2.
Occupano i posti in organico i militari di cui alle lettere a)
e b) del comma 1.
3.
Il personale di cui al comma 1 non può esercitare alcuna professione,
mestiere, industria o commercio, né comunque attendere ad occupazioni
o assumere incarichi incompatibili con l'adempimento dei suoi
doveri.
4.
Gli articoli 2 e 3 della legge 18 ottobre 1961, n. 1168, e l'articolo
6 della legge 3 agosto 1961, n. 833, sono abrogati.
5.
In tutte le norme in vigore, le espressioni «militare di truppa»
e «servizio continuativo» riferite all'Arma dei carabinieri e
al Corpo della guardia di finanza, sono sostituite rispettivamente
con quelle di «personale appartenente al ruolo appuntati e carabinieri»,
«personale appartenente al ruolo appuntati e finanzieri» e «servizio
permanente» (1).
(1)
Comma così sostituito dall'art. 70, d.lg. 12 maggio 1995, n.
199.
Articolo 3
1.
Gli allievi carabinieri e finanzieri e gli allievi sottufficiali
dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza,
all'atto dell'arruolamento, contraggono una ferma volontaria della
durata di anni quattro, salvo quanto disposto dal successivo articolo
5 (1).
(1)
Vedi, anche, l'art. 70, d.lg. 12 maggio 1995, n. 199.
Articolo 4
1.
Al termine della ferma volontaria i carabinieri, i finanzieri
e gli appuntati dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia
di finanza, che conservino l'idoneità psico-fisica al servizio
incondizionato e siano meritevoli per qualità morali e culturali,
buona condotta, attitudini e rendimento, di continuare a prestare
servizio nell'Arma e nel Corpo, sono ammessi, salvo esplicita
rinunzia, in servizio permanente con determinazione del comandante
generale che può delegare tale facoltà ai comandanti di Corpo.
2.
Possono ottenere altresì l'ammissione al servizio permanente,
con le modalità di cui al comma 1, i vicebrigadieri che abbiano
un'anzianità di servizio di almeno quattro anni.
3.
La domanda di rinunzia al passaggio in servizio permanente va
presentata, almeno sessanta giorni prima della scadenza della
ferma volontaria, al comando cui è in forza il militare.
4.
L'ufficiale diretto da cui dipende il militare, qualora ritenga
che il medesimo non sia meritevole di essere ammesso in servizio
permanente, inoltra, per via gerarchica, motivata proposta di
proscioglimento al comandante generale, che decide, sentito il
parere della Commissione di avanzamento per i sottufficiali, integrata
da tre appuntati da lui designati. Avverso la decisione l'interessato
può esperire le impugnative di legge.
5.
I militari che non siano ammessi in servizio permanente cessano
dalla ferma volontaria e sono collocati in congedo. Il periodo
di tempo eventualmente trascorso in servizio oltre la scadenza
della ferma volontaria è considerato come servizio prestato in
ferma volontaria.
6.
All'atto del congedo è corrisposto un premio pari all'ultimo stipendio
mensile percepito per ogni anno o frazione superiore a sei mesi
di servizio prestato. Tale premio non è comunque cumulabile con
la indennità di anzianità di servizio, che dovesse essere corrisposta
per effetto di altra normativa (1).
(1)
Vedi, anche, l'art. 70, d.lg. 12 maggio 1995, n. 199.
Articolo 5
1.
Il militare che alla scadenza della ferma volontaria non possa
essere ammesso in servizio permanente per temporanea inidoneità
fisica al servizio incondizionato o perché imputato in un procedimento
penale per delitto non colposo o sottoposto a procedimento disciplinare,
anche se sospeso dal servizio, può ottenere, a domanda, di continuare
a permanere in ferma volontaria.
2.
La durata complessiva del prolungamento della ferma:
a)
per il militare temporaneamente non idoneo al servizio incondizionato,
non può essere superiore al periodo massimo previsto per la aspettativa;
b)
per il militare sottoposto a procedimento penale o disciplinare,
non può protrarsi oltre la data in cui viene definito il procedimento
stesso.
3.
Il militare che abbia riacquistato l'idoneità fisica incondizionata
e quello nei cui confronti il procedimento penale o disciplinare
si sia concluso favorevolmente possono ottenere, a domanda, l'ammissione
in servizio permanente con decorrenza dal giorno successivo alla
scadenza della ferma volontaria precedentemente contratta.
4.
La domanda di cui al comma 3 deve essere presentata entro sessanta
giorni dalla data di comunicazione del giudizio di idoneità fisica
o della notificazione dell'esito del procedimento penale o disciplinare.
5.
Il militare che, allo scadere del periodo massimo di cui al comma
2, lettera a), non abbia riacquistato
l'idoneità fisica incondizionata o che venga riconosciuto temporaneamente
non idoneo, viene collocato in congedo con decorrenza dal giorno
successivo a quello della data di comunicazione del relativo giudizio
(1).
(1)
Vedi, anche, l'art. 70, d.lg. 12 maggio 1995, n. 199.
Articolo 6
1.
La partecipazione a corsi di particolare livello tecnico dei carabinieri,
dei finanzieri, dei graduati e dei vicebrigadieri dell'Arma dei
carabinieri e del Corpo della guardia di finanza è subordinata
al vincolo di una ulteriore ferma proporzionale alla durata del
corso, fino ad un massimo di cinque anni, dalla quale possono
essere prosciolti, a domanda, per gravi e comprovati motivi. Il
programma e la durata dei corsi e del vincolo di ferma obbligatoria
che essi comportano sono determinati con decreto, rispettivamente,
del Ministro della difesa e del Ministro delle finanze.
2.
Il vincolo della ferma obbligatoria di cui al comma 1 vale anche
per i militari in servizio permanente (1).
(1)
Vedi, anche, l'art. 70, d.lg. 12 maggio 1995, n. 199.
Articolo 7
1.
Il militare in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri e
del Corpo della guardia di finanza subisce una detrazione di anzianità
quando sia stato detenuto per condanna a pene restrittive della
libertà personale, o sia stato sospeso dal servizio per motivi
disciplinari.
2.
La detrazione di anzianità è pari al tempo trascorso in una delle
suddette posizioni.
2-bis.
Parimenti si procede al calcolo delle riduzioni di anzianità conseguenti
ad interruzioni del servizio (1).
3.
Il militare subisce una detrazione di anzianità anche quando sia
stato in aspettativa per motivi privati.
4.
(Omissis) (2).
(1)
Comma aggiunto dall'art. 70, d.lg. 12 maggio 1995, n. 199.
(2)
Abroga l'art. 5, l. 18 ottobre 1961, n. 1168, e l'art. 9, l.
3 agosto 1961, n. 833.
Articolo 8
1.
I carabinieri e finanzieri in servizio permanente, i carabinieri
scelti e finanzieri scelti, gli appuntati, appuntati scelti e
vicebrigadieri dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia
di finanza possono essere collocati in aspettativa per infermità
e per motivi privati. Sono altresì collocati di diritto in aspettativa
per prigionia di guerra.
2.
L'aspettativa non può superare due anni in un quinquennio, tranne
che per prigionia di guerra, e termina col cessare della causa
che l'ha determinata.
3.
Prima del collocamento in aspettativa per infermità ai militari
di cui al comma 1 sono concessi i periodi di licenza non ancora
fruiti.
4.
L'aspettativa per motivi privati è disposta a domanda; i motivi
devono essere provati dall'interessato e la sua concessione è
subordinata alle esigenze di servizio.
5.
Fermo il disposto del precedente comma 2, l'aspettativa per motivi
privati non può eccedere il periodo continuativo di un anno. L'interessato
che sia già stato in aspettativa per motivi privati non può esservi
ricollocato se non siano trascorsi almeno due anni dal rientro
in servizio.
6.
L'aspettativa è disposta con determinazione del comandante generale
dell'Arma o della Guardia di finanza, secondo le rispettive competenze,
con facoltà di delega, e decorre dalle date fissate nella determinazione
stessa. Nell'aspettativa per prigionia di guerra tale data corrisponde
a quella della cattura.
7.
Al militare in aspettativa per prigionia di guerra o per infermità
dipendente da causa di servizio compete l'intero trattamento economico
goduto dal pari grado in attività di servizio.
8.
Durante l'aspettativa per infermità non dipendente da causa di
servizio e corrisposto il trattamento economico di cui all'articolo
26 della legge 5 maggio 1976, n. 187.
9.
Agli effetti della pensione, il tempo trascorso dal militare in
aspettativa per prigionia di guerra o per infermità proveniente
o non proveniente da causa di servizio è computato per intero.
10.
I militari di cui al comma 1 in aspettativa per infermità, che
debbano frequentare corsi o sostenere esami prescritti ai fini
dell'avanzamento o per la nomina a sottufficiale, qualora ne facciano
domanda, sono sottoposti ad accertamenti sanitari e se riconosciuti
idonei sono richiamati in servizio.
11.
Gli stessi militari in aspettativa per motivi privati, che debbano
essere valutati per lo avanzamento o che debbano sostenere esami
prescritti ai fini dell'avanzamento o per la nomina a sottufficiale,
qualora ne facciano domanda, sono richiamati in servizio.
12.
Ai medesimi militari in aspettativa per motivi privati non compete
lo stipendio od altro assegno. Agli effetti del trattamento di
quiescenza e della indennità di fine servizio, il tempo trascorso
in aspettativa per motivi privati non è computato.
13.
(Omissis) (1).
(1)
Abroga gli artt. 7 ed 8, l. 18 ottobre 1961, n. 1168, e gli
artt. 11 e 12, l. 3 agosto 1961, n. 833.
1.
(Omissis) (1).
2.
(Omissis) (2).
(1)
Modifica la lett. c) del secondo comma dell'art. 12, l. 18 ottobre
1961, n. 1168, e modifica la lett. c) del primo comma dell'art.
15, l. 3 agosto 1961, n. 833.
(2)
Modifica la lett. b) dell'art. 20, l. 18 ottobre 1961, n. 1168,
e la lett. b) dell'art. 17, l. 3 agosto 1961, n. 833.
Articolo 10
1.
I militari indicati negli articoli 1 e 2 della presente legge
cessano dal servizio permanente al compimento del cinquantaseiesimo
anno di età e, purché in possesso dell'idoneità al servizio militare
incondizionato, sono collocati nella categoria dell'ausiliaria.
A decorrere dal 30 dicembre 1989 essi permangono in tale posizione
per otto anni; successivamente sono collocati nella riserva o
in congedo assoluto a seconda dell'idoneità fisica (1).
2.
Gli interessati, tre mesi prima del compimento del cinquantaseiesimo
anno di età, possono, a domanda, rinunciare al passaggio nella
categoria dell'ausiliaria. In tal caso essi sono collocati direttamente
nella categoria della riserva.
3.
I predetti militari in ausiliaria possono essere collocati nella
riserva per motivi di salute, previ accertamenti sanitari.
4.
La categoria dell'ausiliaria comprende i militari che, essendovi
transitati nei casi previsti per legge, hanno manifestato all'atto
del collocamento nella predetta posizione la propria disponibilità
a prestare servizio nell'ambito del comune o della provincia di
residenza presso l'amministrazione di appartenenza od altra amministrazione.
Il richiamo in servizio è disposto con decreto del Ministro competente
di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica e con il Ministro della funzione pubblica (2).
5.
Il militare in ausiliaria non può assumere cariche ed impieghi
retribuiti. L'inosservanza di tale divieto comporta l'immediato
passaggio nella categoria della riserva, con la perdita del trattamento
economico previsto per la categoria dell'ausiliaria.
6.
Il militare che, all'atto della cessazione dal servizio permanente
per raggiunti limiti di età, sia collocato nella riserva perché
non idoneo ai servizi dell'ausiliaria, qualora riacquisti l'idoneità,
può, a domanda, essere iscritto in tale categoria. Il periodo
trascorso nella riserva non è computato ai fini del trattamento
economico previsto per la categoria dell'ausiliaria che, comunque,
non può superare il sessantunesimo anno di età.
(1)
Comma così modificato dall'art. 6, l. 27 dicembre 1990, n. 404.
(2)
Comma così sostituito dall'art. 2, d.lg. 30 dicembre 1997, n.
498.
Articolo 11
1.
La categoria della riserva comprende i militari di cui agli articoli
1 e 2 della presente legge che, cessati dal servizio permanente
o dall'ausiliaria, hanno obblighi di servizio soltanto in tempo
di guerra.
2.
Essi cessano di appartenere alla riserva e sono collocati in congedo
assoluto al compimento del sessantacinquesimo anno di età. In
tale ultima posizione non hanno obblighi di servizio, conservano
il grado e l'onore dell'uniforme e sono soggetti alle disposizioni
di legge riflettenti il grado e la disciplina.
Articolo 12
1.
Al personale di cui alla presente legge collocato in ausiliaria
compete, in aggiunta al trattamento di quiescenza, una indennità
annua lorda pari all'80 per cento della differenza tra il trattamento
normale di quiescenza percepito ed il trattamento economico onnicomprensivo
spettante nel tempo, da attribuire virtualmente ai soli fini pensionistici,
al pari grado in servizio e con anzianità di servizio corrispondente
a quella posseduta all'atto del collocamento in ausiliaria. Per
il calcolo della predetta differenza non si tiene conto dell'indennità
integrativa speciale, né della quota di aggiunta di famiglia (1).
2.
Ai fini di quanto stabilito nel comma 1 si applicano le disposizioni
di cui all'articolo 46 della L. 10 maggio 1983, n. 212. A tal
fine al primo comma dell'art. 46 della L. 10 maggio 1983, n. 212,
dopo la parola: «spettante», sono aggiunte le seguenti: «nel tempo».
(1)
Comma così sostituito dall'art. 6, l. 27 dicembre 1990, n. 404.
Articolo
13
(Omissis)
(1).
(1)
Articolo abrogato dall'art. 45, d.lg. 12 maggio 1995, n. 198.
Articolo 14
1.
(Omissis) (1).
2.
(Omissis) (2).
3.
(Omissis) (3) (4).
(1)
Sostituisce il n. 2) del primo comma dell'art. 1, l. 28 marzo
1968, n. 397.
(2)
Sostituisce i nn. 1) e 2) dell'art. 1, l. 11 dicembre 1975,
n. 627.
(3)
Sostituisce l'art. 15, l. 11 dicembre 1975, n. 627.
(4)
Vedi, anche, l'art. 70, d.lg. 12 maggio 1995, n. 199.
Articolo 15
1.
I titoli da valutare, le prove e le norme di svolgimento degli
esami dei corsi-concorsi di cui al comma 1 dell'articolo 14, nonché
la composizione e la nomina della commissione esaminatrice sono
stabiliti con decreto del Ministro della difesa.
2.
I requisiti ed i titoli debbono essere posseduti alle date indicate
nel bando di concorso.
3.
La commissione esaminatrice valuta i titoli ed i requisiti necessari
per partecipare ai concorsi, nonché le prove degli esami, attribuendo
a ciascuno un punteggio complessivo espresso in ventesimi ed in
decimi di punto ai fini della formazione della graduatoria (1).
(1)
Vedi, anche, l'art. 70, d.lg. 12 maggio 1995, n. 199.
Articolo 16
1.
Ai vicebrigadieri dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della
guardia di finanza, si applicano, rispettivamente, le disposizioni
di cui alla legge 18 ottobre 1961, n. 1168, ed alla legge 3 agosto
1961, n. 833, nonché quelle della legge 31 luglio 1954, n. 599,
in quanto compatibili con la presente legge.
Articolo
17
[1.
I carabinieri ed i finanzieri, gli appuntati, i vicebrigadieri
e i brigadieri possono contrarre matrimonio dopo aver compiuto
quattro anni di servizio.
2.
La disposizione del comma 1 non si applica a coloro che abbiano
compiuto il venticinquesimo anno di età] (1).
(1)
Articolo abrogato dall'art. 30, D.Lgs. 8 maggio 2001, n. 215,
come modificato dall'art. 12, D.Lgs. 31 luglio 2003, n. 236.
Articolo 18
1.
I procedimenti relativi ad infrazioni alle disposizioni sul matrimonio
previste dalla preesistente normativa sono estinti qualora, alla
data di entrata in vigore della presente legge, non siano stati
ancora emanati i provvedimenti di cessazione dal servizio.
2.
I militari di cui agli articoli 1 e 2 della presente legge, che
sono stati congedati per infrazioni sul matrimonio previste dalla
preesistente normativa, possono essere riammessi in servizio a
domanda, purché non abbiano superato il trentesimo anno di età
e conservino i prescritti requisiti di idoneità.
DISPOSIZIONI
RELATIVE ALLA POLIZIA DI STATO, AL CORPO DEGLI AGENTI DI CUSTODIA
E AL CORPO FORESTALE DELLO STATO
Articolo
19
1.
(Omissis) (1).
2.
(Omissis) (2).
3.
(Omissis) (3).
4.
(Omissis) (4).
5.
(Omissis) (5).
(1)
Sostituisce il comma settimo dell'art. 1, l. 12 agosto 1982,
n. 569.
(2)
Sostituisce l'art. 12, d.p.r. 24 aprile 1982, n. 355.
(3)
Sostituisce il comma 1 dell'art. 13, d.p.r. 24 aprile 1982,
n. 335.
(4)
Sostituisce l'art. 11, d.p.r. 24 aprile 1982, n. 337.
(5)
Sostituisce l'art. 29, d.p.r. 24 aprile 1982, n. 335.
Articolo 20
1.
(Omissis) (1).
(1)
Sostituisce l'art. 18, d.p.r. 24 aprile 1982, n. 335.
Articolo 21
1.
Gli agenti scelti e gli assistenti che, alla data di entrata in
vigore della presente legge, hanno maturato titolo per il conseguimento
della qualifica superiore, sono promossi a decorrere dalla stessa
data previo scrutinio per merito assoluto.
2.
Al personale che riveste la qualifica di assistente capo al 1º
gennaio 1988 è attribuita la qualità di ufficiale di polizia giudiziaria
previo superamento di un corso di aggiornamento di durata non
inferiore a 30 giorni cui è ammesso a domanda secondo l'ordine
di ruolo. Le modalità di attuazione e di partecipazione al corso,
nonché la durata ed i programmi del medesimo sono stabiliti con
decreto del Ministro dell'interno.
3.
Al predetto personale che supera il corso di aggiornamento è attribuita,
a decorrere dal 1º gennaio dell'anno successivo al superamento
del corso, la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria e
un aumento stipendiale pari al 2,50 per cento dello stipendio
tabellare iniziale di livello. Tale beneficio è riassorbito in
caso di promozione a qualifica superiore e non costituisce presupposto
per l'applicazione delle disposizioni contenute nel quinto comma
dell'articolo 140 della legge 11 luglio 1980, n. 312.
4.
I posti di vice ispettore non attribuiti nel concorso interno
per titoli di servizio e colloquio per il conferimento di 3.480
posti nelle varie qualifiche del ruolo degli ispettori della polizia
di Stato, indetto con decreto del Ministro dell'interno in data
18 maggio 1987, ai sensi dell'articolo 38, L. 10 ottobre 1986,
n. 668, sono portati in aumento al concorso interno per titoli
di servizio e colloquio per il conferimento di 400 posti nella
qualifica di vice ispettore del ruolo degli ispettori della polizia
di Stato, indetto con decreto del Ministro dell'interno in data
4 settembre 1987 ai sensi dell'articolo 40, L. 10 ottobre 1986,
n. 668, da modificarsi avendo riguardo all'anzianità di servizio
e alla validità delle domande presentate. La nomina a vice ispettore
decorre dalla data di approvazione della graduatoria.
Articolo 22
1.
Alle guardie del Corpo degli agenti di custodia, che abbiano compiuto
cinque anni di servizio, è conferita la qualifica di scelto.
2.
Alle guardie scelte del Corpo degli agenti di custodia, che abbiano
compiuto dieci anni di servizio, è conferito il grado di appuntato.
3.
Agli appuntati del Corpo degli agenti di custodia che abbiano
cinque anni di anzianità di grado o quindici anni di servizio,
è conferito il grado di appuntato scelto, secondo l'allegata tabella
A di equiparazione alle qualifiche del personale della polizia
di Stato.
4.
Gli avanzamenti di cui ai commi precedenti si conseguono a ruolo
aperto, previo giudizio di idoneità della commissione prevista
dall'art. 3, R.D. 30 dicembre 1937, n. 2584.
5.
Agli appuntati scelti del Corpo degli agenti di custodia con almeno
un anno di anzianità nel grado, è attribuita la qualifica di ufficiale
di polizia giudiziaria, previo superamento di apposito corso di
qualificazione della durata non inferiore a trenta giorni, a cui
possono accedere a domanda. I programmi e le modalità di svolgimento
del corso, che può essere ripetuto una sola volta, sono stabiliti
con determinazione del direttore generale degli istituti di prevenzione
e di pena.
6.
Nei periodi di servizio di cui ai commi precedenti non vanno computati
gli anni per i quali gli interessati sono stati giudicati non
idonei all'avanzamento, nonché i periodi di detrazione di anzianità
subiti per effetto di condanne penali o di sospensioni dal servizio
per motivi disciplinari.
7.
Le guardie scelte del Corpo degli agenti di custodia e gli appuntati,
che alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano
maturato titolo per la promozione al grado superiore, sono promossi,
previa valutazione di idoneità delle autorità competenti ad esprimere
i giudizi di avanzamento, con decorrenza dalla stessa data di
entrata in vigore della legge.
8.
La data in cui è attribuita la qualifica di ufficiale di polizia
giudiziaria è quella del 1º gennaio dell'anno successivo a quello
in cui si è concluso il corso. Dalla medesima data al personale
che supera il corso di cui al comma 5 spetta un aumento stipendiale
nella misura pari al 2,50 per cento dello stipendio tabellare
iniziale di livello. Tale beneficio è riassorbito in caso di promozione
al grado superiore e non costituisce presupposto per l'applicazione
del quinto comma dell'articolo 140 della legge 11 luglio 1980,
n. 312.
Articolo 23
1.
Le dotazioni organiche di allievo guardia, guardia e guardia scelta
del Corpo forestale dello Stato sono unificate. Il contingente
unico di 4.061 unità comprende allievo guardia, guardia, guardia
scelta, appuntato e appuntato scelto, secondo l'allegata tabella
A di equiparazione alle qualifiche del personale della polizia
di Stato. L'avanzamento si consegue a ruolo aperto, previo il
giudizio di idoneità di cui all'articolo 7 della legge 18 febbraio
1963, n. 301, dopo una permanenza di anni 5 in ogni grado, da
guardia in poi.
2.
Il personale che, alla data di entrata in vigore della presente
legge, riveste il grado di guardia scelta è inquadrato in quello
di appuntato o, se in possesso di una anzianità nel grado di 5
anni o di servizio di anni 15, in quello di appuntato scelto.
Le guardie con 5 anni di anzianità a detta data sono inquadrate
nel grado di guardia scelta. Negli inquadramenti, disposti secondo
l'ordine di ruolo, l'anzianità eccedente è considerata sia ai
fini giuridici che economici.
3.
I richiami al grado di guardia scelta, contenuti nelle disposizioni
anteriormente vigenti, si intendono riferiti al grado di appuntato.
4.
Agli appuntati e appuntati scelti che al 1º gennaio 1988 rivestano
il grado di guardia scelta con anzianità di grado di anni 10 o
di servizio di anni 24 è estesa la normativa di cui ai commi 2
e 3 dell'articolo 21, secondo le modalità di cui al comma 16 dell'articolo
3, D.L. 21 settembre 1987, n. 387, convertito con modificazioni
nella L. 20 novembre 1987, n. 472.
5.
Le stesse norme di cui al comma 16 dell'articolo 3, decreto-legge
21 settembre 1987, n. 387, convertito con modificazioni nella
legge 20 novembre 1987, n. 472, si applicano agli appuntati scelti
del Corpo forestale dello Stato (1).
(1)
L'art. 52, d.lg. 12 maggio 1995, n. 201 ha soppresso il conferimento
della qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria di cui al
presente comma..
DISPOSIZIONI
TRANSITORIE E FINALI
Articolo
24
1.
L'appartenente ai ruoli della polizia di Stato che espleta funzioni
di polizia il quale partecipi a concorsi, interni o pubblici con
riserva di posti, per il passaggio o l'accesso ai ruoli superiori
della polizia di Stato non è sottoposto alla ripetizione degli
accertamenti psico-attitudinali per la parte già effettuata all'atto
dell'ingresso in carriera, né agli accertamenti medici previsti
dai regolamenti approvati con i decreti del Presidente della Repubblica
23 dicembre 1983, nn. 903 e 904.
2.
Devono in ogni caso essere effettuati gli accertamenti medici
e psico-attitudinali specificamente previsti per l'accesso ai
ruoli superiori, per il conseguimento di particolari abilitazioni
professionali o di servizio e per impieghi speciali.
Articolo 25
1.
(Omissis) (1).
(1)
Sostituisce il secondo comma dell'art. 7, d.p.r. 24 aprile 1982,
n. 338.
Articolo 26
1.
Per l'accesso ai ruoli del personale della polizia di Stato e
delle altre forze di polizia indicate dall'articolo 16 della legge
1º aprile 1981, n. 121, è richiesto il possesso delle qualità
morali e di condotta stabilite per l'ammissione ai concorsi della
magistratura ordinaria (1) (2).
(1)
La Corte costituzionale, con sentenza 31 marzo 1994, n. 108,
ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo,
nella parte in cui, rinviando per l'accesso ai ruoli del personale
della polizia di Stato al possesso delle qualità morali e di
condotta stabilite per l'ammissione ai concorsi della magistratura
ordinaria, prevede che siano esclusi coloro che, per le informazioni
raccolte, non risultano, secondo l'apprezzamento insindacabile
del Ministro competente, appartenenti a famiglia di estimazione
morale indiscussa. La stessa Corte, con sentenza 28 luglio 2000,
n. 391, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente
articolo, nella parte in cui rinviando per l'accesso ai ruoli
del personale del Corpo di polizia penitenziaria al possesso
delle qualità morali e di condotta stabilite per l'ammissione
ai concorsi della magistratura ordinaria, prevede che siano
esclusi coloro i cui parenti, in linea retta entro il primo
grado ed in linea collaterale entro il secondo, hanno riportato
condanne per taluno dei delitti di cui all'art. 407, comma 2,
lettera a) del codice di procedura penale.
(2)
Vedi, anche, l'art. 22, d.lg. 12 maggio 1995, n. 197.
Articolo 27
1.
In sede di prima applicazione della presente legge:
a)
i vicebrigadieri, i carabinieri e i finanzieri in ferma o in prima
rafferma triennale permangono nella rispettiva posizione di stato
sino al compimento del quarto anno di servizio, data in cui transitano
in servizio permanente;
b)
i vicebrigadieri, i carabinieri e i finanzieri che abbiano compiuto
un anno di servizio in prima rafferma triennale transitano in
servizio permanente;
c)
i militari che siano stati ammessi alla seconda rafferma triennale
transitano in servizio permanente;
d)
i vicebrigadieri, i carabinieri e i finanzieri vincolati con rafferma
annuale di esperimento permangono in tale posizione di stato.
I medesimi possono ottenere a domanda, da presentare sessanta
giorni prima della scadenza del vincolo, l'ammissione in servizio
permanente;
e)
i vicebrigadieri, i carabinieri e i finanzieri vincolati con rafferma
provvisoria, che abbiano riacquistato l'idoneità fisica al servizio
incondizionato o nei cui confronti si sia concluso favorevolmente
il procedimento penale o disciplinare, possono ottenere, a domanda,
l'ammissione in servizio permanente se hanno compiuto quattro
anni di servizio ovvero permanere in rafferma provvisoria fino
al compimento di tale periodo di servizio.
Articolo 28
1.
Sono abrogate tutte le disposizioni in contrasto o, comunque,
incompatibili con la presente legge.
2.
Al personale dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia
di finanza non si applica la legge 31 maggio 1975, n. 205.
Articolo 29
1.
Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 14 entrano
in vigore il 1º gennaio 1990.
Articolo 30
1.
Gli effetti giuridici delle disposizioni contenute nella presente
legge decorrono dal 1º gennaio 1989; quelli economici dal 1º luglio
1989.
2.
Alla copertura finanziaria si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale
1989-1991 al capitolo n. 6856 dello stato di previsione del Ministero
del tesoro, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento concernente
modifiche alle norme sull'avanzamento dei vicebrigadieri, dei
graduati e dei militari dell'Arma dei carabinieri e dei corrispondenti
gradi degli altri corpi di polizia di lire 54 miliardi per l'anno
1989, di lire 111 miliardi per l'anno 1990 e di lire 118 miliardi
per il 1991.
3.
Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri
decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.
TABELLA
A
TABELLA
DI EQUIPARAZIONE TRA LE QUALIFICHE DEL RUOLO DEGLI AGENTI E ASSISTENTI
DELLA POLIZIA DI STATO ED I CORRISPONDENTI GRADI DEL PERSONALE
DELLE FORZE DI POLIZIA DI CUI ALL'ARTICOLO 16 DELLA LEGGE 1º APRILE
1981, N. 121
Agente:
carabiniere, finanziere, guardia;
Agente
scelto: carabiniere scelto, finanziere scelto, guardia scelta;
Assistente:
appuntato;
Assistente
capo: appuntato scelto.