Quali danni sono risarcibili
Le conseguenze del mobbing sul lavoratore che ne sia soggetto passivo possono
concretizzarsi in gravi danni alla salute. Si tratta di disturbi e patologie
psicotiche di vario tipo, si parla al riguardo di “sindrome post-traumatica da
stress”: i danni vanno dalle lesioni più gravi al sistema nervoso centrale, con
conseguenze gravi e permanenti di grado tale da apportare profondi ed
irreparabili perturbamenti alle funzioni più necessarie alla vita organica e
sociale o da determinare incapacità a lavoro proficuo (fobie persistenti) a
psico-nevrosi di media entità, fino a sindromi nevrosiche lievi, ma
persistenti.
Tali danni sono risarcibili sotto il profilo della menomazione all’integrità
psico-fisica del lavoratore e più in particolare del danno alla salute, alla
professionalità e del danno esistenziale. Si tratta di voci di danno integranti
una “lesione del diritto fondamentale alla libera esplicazione della
personalità nel luogo di lavoro” che hanno una duplice configurazione :
patrimoniale e non patrimoniale.
Quanto al danno patrimoniale, si tratta delle conseguenze del comportamento
mobbizzante che incidono sul patrimonio del soggetto leso sia in termini di
danno emergente ( rimborso di tutte le spese e dei costi da sopportare per
eventuali cure o assistenza) che di lucro cessante( danno da perdita di
occasioni di guadagno o di altre occasioni utili). Aspetti di danni di natura
patrimoniale si rinvengono allorquando venga lesa la professionalità specifica
del lavoratore (ad esempio quando, attraverso la lesione della possibilità
applicative delle proprie capacità e attitudini, il lavoratore viene
sostanzialmente dequalificato).
Il demansionamento, in particolare, traducendosi in una modifica peggiorativa
della collocazione professionale del lavoratore ne determina un impoverimento
della professionalità. Ne consegue un danno di tipo economico, oltre che un
danno professionale e di immagine.
In particolare, per quel che concerne il danno professionale, la giurisprudenza
è solita quantificarlo computando una percentuale della retribuzione mensile,
determinata tenendo conto della gravità della dequalificazione, della durata,
dell’importanza della stessa, dell’età del lavoratore e prendendo a base la
retribuzione percepita durante il demansionamento.
Quanto al danno non patrimoniale, a questa voce è riconducibile il danno
all’integrità psico-fisica che sia tale da pregiudicare l’equilibrio personale
professionale del lavoratore. Si deve quindi trattare di situazioni di elevato
stress, che sono causa di malattia o di aggravamento di stati patologici già in
atto. ( vedi in proposito Tribunale di Agrigento, sentenza dle 1/02/2005 )
Il danno morale, in sostanza, riguarda tutte quelle sofferenze psichiche
derivanti dall’illecito. La giurisprudenza ha ormai chiarito che tale voce di
danno è risarcibile, non solo quando non solo la fattispecie integri gli
estremi di un reato, ma ogni qual volta vengono lesi i diritti inviolabili
della persona. Alla stregua di questa ricostruzione è risarcibile sia il “danno
morale soggettivo,” inteso come transeunte turbamento dello stato d’animo della
vittima; sia il danno biologico in senso stretto, inteso come lesione
dell’interesse costituzionalmente garantito all’integrità psichica e fisica
della persona, conseguente ad un accertamento medico; sia infine il danno
“esistenziale” derivante dalla lesione di altri interessi di rango
costituzionale inerenti alla persona “.(Cass 22.2.2002 n. 4129, Cass 12 maggio
2003, n.7281 e 7282)
In sede di giudizio può essere demandato al consulente tecnico d’ufficio
l’accertamento dell’esistenza sulla persona del lavoratore dei sintomi
identificatori del mobbing.